TRIB
Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/08/2025, n. 1738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1738 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
n. 3459/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3459/2020 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Magda Mellea, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Catanzaro, alla via A. Turco n. 27/A
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Raffaele Bruno, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Catanzaro, alla via
Orti I n. 1
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 14 marzo 2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno concluso come segue.
Per la ricorrente : “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1 contratto da e iscritto nel Registro degli atti di matrimonio Parte_1 Controparte_1 del Comune di Catanzaro nell'anno 1998, con ordine ai competenti Ufficiali dello Stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge. 2) porre a carico del sig. l'obbligo di CP_1 corrispondere alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, e per dodici mensilità all'anno,a titolo di assegno per il mantenimento, la somma di € 300,00 mensili in favore della signora oltre Pt_1 alla rivalutazione ISTAT;
3) porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere Controparte_1 alla IG (non autonoma economicamente e convivente con la sig.ra ) Parte_2 Pt_1 la somma di euro 200,00, oltre alla rivalutazione annuale ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate dai genitori;
4) assegnare la casa coniugale alla signora
, in cui abiterà con le figlie;
5) con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di Pt_1 spese, competenze ed onorari di giudizio”; per il resistente : “precisa le proprie Controparte_1 conclusioni, riportandosi a quelle rassegnate in atti e chiede che la causa venga trattenuta in decisione”; per il p.m.: “visto, nulla si oppone”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 09.10.2020, chiedeva che il Tribunale pronunciasse Parte_1 lo scioglimento del matrimonio celebrato con il 05.10.1998, trascritto nel Controparte_1
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Catanzaro al n. 3, parte I, anno 1998.
A tal fine, rappresentava di aver contratto matrimonio con il 05.10.1998, in Controparte_1
Catanzaro, e che dal matrimonio nascevano due figlie, (06.08.1998) e Per_1 Parte_2
(08.11.2000); rappresentava che, con sentenza n. 1425/2018, del 31.07.2018, il Tribunale di
Catanzaro pronunciava la separazione dei coniugi, ponendo in capo ad Controparte_1
l'obbligo di corrispondere ad , per il mantenimento delle figlie, la somma di euro Parte_1
300,00 (150,00 per ciascuna), oltre alla rivalutazione annuale ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate dai genitori ed assegnando la casa coniugale ad
. Parte_1
Chiedeva, dunque, di porre a carico dello l'obbligo di corrispondere alla moglie, entro il CP_1 giorno 5 di ogni mese, e per dodici mensilità all'anno, a titolo di assegno per il mantenimento, la somma di € 600,00 mensili in favore della signora oltre alla rivalutazione annuale ISTAT, Pt_1 nonché di assegnare la casa coniugale alla in cui abiterà con le figlie e la nipote Pt_1 Persona_2
(IG della primogenita ), che vive nella suddetta casa e risulta inserita nel
[...] Parte_3 nucleo familiare della ricorrente.
Il resistente, costituendosi, chiedeva che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegnazione della casa coniugale, per abitarvi unitamente alla IG ed il Parte_2 rigetto della domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente.
Esponeva di percepire una pensione di invalidità di circa 700,00 € mensili, unitamente alla pensione di accompagnamento, e di essere affetto da “disturbo schizzoaffettivo Tipo Bipolare - intossicazione patologica da sostanze”. Rappresentava che le figlie e avevano autonomia Per_1 Parte_2 economica e che la moglie, a seguito della separazione, aveva iniziato una relazione more uxorio con altro soggetto, presso la cui abitazione si era trasferita, lasciando la casa coniugale alla stessa assegnata durante la separazione alla IG . Sosteneva che la cinquantunenne, Parte_2 Pt_1 avesse piena capacità lavorativa e dichiarava che la stessa percepiva già pensione di invalidità e sembrerebbe anche essere titolare anche del reddito di cittadinanza.
All'udienza del 26 ottobre 2021, innanzi al Presidente del Tribunale, compariva personalmente solo la ricorrente ed all'esito il Presidente, rilevato che nessun assegno di mantenimento era stato chiesto per le figlie, reputata non giustificata la richiesta della ricorrente di un assegno di mantenimento in suo favore a carico del marito ed atteso che le figlie, sebbene maggiorenni, convivevano con la madre nella casa coniugale, disponeva l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, a modifica delle condizioni di separazione, disponeva che nulla era dovuto dallo a titolo di assegno di CP_1 mantenimento in favore delle figlie e rigettava la richiesta di assegno di mantenimento in favore di infine, rimetteva la causa innanzi al G.I.. Parte_1
Con memoria integrativa, depositata in data 6 dicembre 2021, parte ricorrente precisava che, nonostante la giovane età (51 anni), non aveva piena capacità lavorativa, avendo difficoltà a deambulare, motivo per il quale percepiva una pensione di invalidità, e dichiarava che alcuna autonomia economica poteva essere dichiarata nei riguardi delle figlie.
Chiedeva, pertanto, di porre a carico dello l'obbligo di un assegno di € 300,00 mensili CP_1 per il proprio mantenimento e di un assegno di euro 200,00 mensili per il mantenimento della IG
, oltre alla rivalutazione annuale ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie Parte_2 previamente concordate e documentate dai genitori, e l'assegnazione della casa coniugale, in cui abitare con le figlie.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., esperita l'istruttoria mediante produzione documentale, all'udienza del 14 marzo 2025 le parti hanno precisato le conclusioni ed all'esito la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
****
Il Tribunale osserva.
- Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
La domanda – da qualificarsi correttamente come diretta allo scioglimento del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio con rito civile, come si desume dall'inserimento nella parte I del
Registro degli atti di matrimonio - è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi, pronunciata, in data 11 luglio 2018, con sentenza n. 1425/2018 del Tribunale di Catanzaro (dep.
31.07.2018). Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e della L. 11.5.2015 n. 55 d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
- Sulla domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ex art. 5 L
898/1970.
Va premesso, in punto di diritto, sulla domanda di assegno divorzile, che questo Collegio fa propri i principi di diritto, ormai consolidati, espressi dalla Corte Suprema di cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 18287 del 11/07/2018, la quale, dirimendo il contrasto interpretativo conseguente alla sentenza n. 11504 del 2017, ha abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio e, alla luce di un'interpretazione dell'art. 5 L 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento, costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost, ha riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, rendendo necessario, per il suo riconoscimento, l'accertamento, da condurre con una valutazione concreta ed effettiva, dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma sopra citata, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, e, in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
Dunque, facendo applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, che hanno poi trovato applicazione nella giurisprudenza successiva di merito e di legittimità, ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile, occorre effettuare una valutazione che <partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro>>. La comparazione delle condizioni dei coniugi è, dunque, solo un elemento, ma non quello dirimente ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile. Rilievo preponderante assume, alla luce del dictum delle Sezioni Unite, la valutazione dell'autonomia e dell'autosufficienza economica del coniuge, secondo un criterio di adeguatezza che tiene conto del ruolo svolto e del contributo apportato alla vita familiare ed all'eventuale assunzione, da parte di uno dei coniugi, di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e del conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge.
Applicando i principi esposti al caso in esame, va osservato, in primo luogo, che non emerge una notevole disparità economica tra le parti.
Entrambi i coniugi, infatti, hanno dichiarato di essere disoccupati e non hanno dichiarato di essere proprietari di beni immobili o mobili registrati.
Lo risulta affetto da disturbo schizzoaffettivo tipo bipolare ed ha dichiarato di percepire CP_1 mensilmente pensione di invalidità ed accompagnamento, mentre la ha dichiarato di Pt_1 percepire una pensione di invalidità e di non avere piena capacità lavorativa, avendo difficoltà a deambulare, motivo per il quale percepisce detta pensione di invalidità.
Tanto premesso, va rilevato che la pur avendo dichiarato di non avere capacità lavorativa, Pt_1 non ha in alcun modo documentato la patologia da cui dichiara di essere affetta.
Dunque, per un verso, la mancanza di capacità lavorativa per ragioni di salute della non Pt_1 risulta provata e, per altro verso, va rilevato che, alla data della separazione, la stessa aveva quarantanove anni, età compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, rispetto al quale neppure risulta ostativa l'attuale età anagrafica della resistente, oggi cinquantaseienne.
Né la ricorrente ha allegato il sacrificio di alcuna aspettativa professionale e reddituale in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare.
Dunque, né sotto il profilo strettamente assistenziale, né sotto il profilo della componente compensativa e perequativa, valorizzando il principio di autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi, vi sono gli estremi per ritenere sussistente il diritto all'assegno divorzile.
Per tali ragioni, la richiesta di assegno divorzile non può trovare accoglimento.
- Sulla domanda di mantenimento della IG maggiorenne (08.11.2000). Parte_2
Parte ricorrente, nella memoria integrativa depositata in data 6 dicembre 2021, ha chiesto di porre a carico del resistente un assegno di € 200,00 a titolo di mantenimento in favore della IG . Parte_2
A sostegno della domanda ha dichiarato che la IG non è economicamente autosufficiente. Tuttavia, alla luce dell'età della IG della coppia, oggi ventiquattrenne, va rilevato che la ricorrente non ha allegato le ragioni di tale assenza di autonomia economica, non ha indicato il percorso di studi della IG, non ha allegato l'eventuale inizio di un percorso di formazione professionale, né dati da cui desumere che la stessa abbia tentato un inserimento nel mondo del lavoro, e non ha provato alcun impedimento della stessa a detto inserimento.
Dunque, considerando che il diritto al mantenimento del figlio si giustifica “all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, ma anche del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel figlio adulto l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata” (Cass. ordinanza n. 12121 dell'8/05/2025), va rilevato che la ricorrente non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante di provare i fatti costitutivi di tale diritto.
Pertanto, la domanda di mantenimento della IG maggiorenne deve essere rigettata. Parte_2
- Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della natura della controversia e della non opposizione al divorzio, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
celebrato a Catanzaro il 05.10.1998, trascritto nel Registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Catanzaro al n. 3, parte I, anno 1998);
2) rigetta le ulteriori domande della ricorrente;
3) dichiara compensate le spese di lite;
4) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Catanzaro per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e
69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 31 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3459/2020 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Magda Mellea, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Catanzaro, alla via A. Turco n. 27/A
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Raffaele Bruno, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Catanzaro, alla via
Orti I n. 1
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 14 marzo 2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno concluso come segue.
Per la ricorrente : “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1 contratto da e iscritto nel Registro degli atti di matrimonio Parte_1 Controparte_1 del Comune di Catanzaro nell'anno 1998, con ordine ai competenti Ufficiali dello Stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge. 2) porre a carico del sig. l'obbligo di CP_1 corrispondere alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, e per dodici mensilità all'anno,a titolo di assegno per il mantenimento, la somma di € 300,00 mensili in favore della signora oltre Pt_1 alla rivalutazione ISTAT;
3) porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere Controparte_1 alla IG (non autonoma economicamente e convivente con la sig.ra ) Parte_2 Pt_1 la somma di euro 200,00, oltre alla rivalutazione annuale ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate dai genitori;
4) assegnare la casa coniugale alla signora
, in cui abiterà con le figlie;
5) con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di Pt_1 spese, competenze ed onorari di giudizio”; per il resistente : “precisa le proprie Controparte_1 conclusioni, riportandosi a quelle rassegnate in atti e chiede che la causa venga trattenuta in decisione”; per il p.m.: “visto, nulla si oppone”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 09.10.2020, chiedeva che il Tribunale pronunciasse Parte_1 lo scioglimento del matrimonio celebrato con il 05.10.1998, trascritto nel Controparte_1
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Catanzaro al n. 3, parte I, anno 1998.
A tal fine, rappresentava di aver contratto matrimonio con il 05.10.1998, in Controparte_1
Catanzaro, e che dal matrimonio nascevano due figlie, (06.08.1998) e Per_1 Parte_2
(08.11.2000); rappresentava che, con sentenza n. 1425/2018, del 31.07.2018, il Tribunale di
Catanzaro pronunciava la separazione dei coniugi, ponendo in capo ad Controparte_1
l'obbligo di corrispondere ad , per il mantenimento delle figlie, la somma di euro Parte_1
300,00 (150,00 per ciascuna), oltre alla rivalutazione annuale ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate dai genitori ed assegnando la casa coniugale ad
. Parte_1
Chiedeva, dunque, di porre a carico dello l'obbligo di corrispondere alla moglie, entro il CP_1 giorno 5 di ogni mese, e per dodici mensilità all'anno, a titolo di assegno per il mantenimento, la somma di € 600,00 mensili in favore della signora oltre alla rivalutazione annuale ISTAT, Pt_1 nonché di assegnare la casa coniugale alla in cui abiterà con le figlie e la nipote Pt_1 Persona_2
(IG della primogenita ), che vive nella suddetta casa e risulta inserita nel
[...] Parte_3 nucleo familiare della ricorrente.
Il resistente, costituendosi, chiedeva che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegnazione della casa coniugale, per abitarvi unitamente alla IG ed il Parte_2 rigetto della domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente.
Esponeva di percepire una pensione di invalidità di circa 700,00 € mensili, unitamente alla pensione di accompagnamento, e di essere affetto da “disturbo schizzoaffettivo Tipo Bipolare - intossicazione patologica da sostanze”. Rappresentava che le figlie e avevano autonomia Per_1 Parte_2 economica e che la moglie, a seguito della separazione, aveva iniziato una relazione more uxorio con altro soggetto, presso la cui abitazione si era trasferita, lasciando la casa coniugale alla stessa assegnata durante la separazione alla IG . Sosteneva che la cinquantunenne, Parte_2 Pt_1 avesse piena capacità lavorativa e dichiarava che la stessa percepiva già pensione di invalidità e sembrerebbe anche essere titolare anche del reddito di cittadinanza.
All'udienza del 26 ottobre 2021, innanzi al Presidente del Tribunale, compariva personalmente solo la ricorrente ed all'esito il Presidente, rilevato che nessun assegno di mantenimento era stato chiesto per le figlie, reputata non giustificata la richiesta della ricorrente di un assegno di mantenimento in suo favore a carico del marito ed atteso che le figlie, sebbene maggiorenni, convivevano con la madre nella casa coniugale, disponeva l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, a modifica delle condizioni di separazione, disponeva che nulla era dovuto dallo a titolo di assegno di CP_1 mantenimento in favore delle figlie e rigettava la richiesta di assegno di mantenimento in favore di infine, rimetteva la causa innanzi al G.I.. Parte_1
Con memoria integrativa, depositata in data 6 dicembre 2021, parte ricorrente precisava che, nonostante la giovane età (51 anni), non aveva piena capacità lavorativa, avendo difficoltà a deambulare, motivo per il quale percepiva una pensione di invalidità, e dichiarava che alcuna autonomia economica poteva essere dichiarata nei riguardi delle figlie.
Chiedeva, pertanto, di porre a carico dello l'obbligo di un assegno di € 300,00 mensili CP_1 per il proprio mantenimento e di un assegno di euro 200,00 mensili per il mantenimento della IG
, oltre alla rivalutazione annuale ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie Parte_2 previamente concordate e documentate dai genitori, e l'assegnazione della casa coniugale, in cui abitare con le figlie.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., esperita l'istruttoria mediante produzione documentale, all'udienza del 14 marzo 2025 le parti hanno precisato le conclusioni ed all'esito la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
****
Il Tribunale osserva.
- Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
La domanda – da qualificarsi correttamente come diretta allo scioglimento del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio con rito civile, come si desume dall'inserimento nella parte I del
Registro degli atti di matrimonio - è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi, pronunciata, in data 11 luglio 2018, con sentenza n. 1425/2018 del Tribunale di Catanzaro (dep.
31.07.2018). Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e della L. 11.5.2015 n. 55 d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
- Sulla domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ex art. 5 L
898/1970.
Va premesso, in punto di diritto, sulla domanda di assegno divorzile, che questo Collegio fa propri i principi di diritto, ormai consolidati, espressi dalla Corte Suprema di cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 18287 del 11/07/2018, la quale, dirimendo il contrasto interpretativo conseguente alla sentenza n. 11504 del 2017, ha abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio e, alla luce di un'interpretazione dell'art. 5 L 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento, costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost, ha riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, rendendo necessario, per il suo riconoscimento, l'accertamento, da condurre con una valutazione concreta ed effettiva, dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma sopra citata, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, e, in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
Dunque, facendo applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, che hanno poi trovato applicazione nella giurisprudenza successiva di merito e di legittimità, ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile, occorre effettuare una valutazione che <partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro>>. La comparazione delle condizioni dei coniugi è, dunque, solo un elemento, ma non quello dirimente ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile. Rilievo preponderante assume, alla luce del dictum delle Sezioni Unite, la valutazione dell'autonomia e dell'autosufficienza economica del coniuge, secondo un criterio di adeguatezza che tiene conto del ruolo svolto e del contributo apportato alla vita familiare ed all'eventuale assunzione, da parte di uno dei coniugi, di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e del conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge.
Applicando i principi esposti al caso in esame, va osservato, in primo luogo, che non emerge una notevole disparità economica tra le parti.
Entrambi i coniugi, infatti, hanno dichiarato di essere disoccupati e non hanno dichiarato di essere proprietari di beni immobili o mobili registrati.
Lo risulta affetto da disturbo schizzoaffettivo tipo bipolare ed ha dichiarato di percepire CP_1 mensilmente pensione di invalidità ed accompagnamento, mentre la ha dichiarato di Pt_1 percepire una pensione di invalidità e di non avere piena capacità lavorativa, avendo difficoltà a deambulare, motivo per il quale percepisce detta pensione di invalidità.
Tanto premesso, va rilevato che la pur avendo dichiarato di non avere capacità lavorativa, Pt_1 non ha in alcun modo documentato la patologia da cui dichiara di essere affetta.
Dunque, per un verso, la mancanza di capacità lavorativa per ragioni di salute della non Pt_1 risulta provata e, per altro verso, va rilevato che, alla data della separazione, la stessa aveva quarantanove anni, età compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, rispetto al quale neppure risulta ostativa l'attuale età anagrafica della resistente, oggi cinquantaseienne.
Né la ricorrente ha allegato il sacrificio di alcuna aspettativa professionale e reddituale in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare.
Dunque, né sotto il profilo strettamente assistenziale, né sotto il profilo della componente compensativa e perequativa, valorizzando il principio di autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi, vi sono gli estremi per ritenere sussistente il diritto all'assegno divorzile.
Per tali ragioni, la richiesta di assegno divorzile non può trovare accoglimento.
- Sulla domanda di mantenimento della IG maggiorenne (08.11.2000). Parte_2
Parte ricorrente, nella memoria integrativa depositata in data 6 dicembre 2021, ha chiesto di porre a carico del resistente un assegno di € 200,00 a titolo di mantenimento in favore della IG . Parte_2
A sostegno della domanda ha dichiarato che la IG non è economicamente autosufficiente. Tuttavia, alla luce dell'età della IG della coppia, oggi ventiquattrenne, va rilevato che la ricorrente non ha allegato le ragioni di tale assenza di autonomia economica, non ha indicato il percorso di studi della IG, non ha allegato l'eventuale inizio di un percorso di formazione professionale, né dati da cui desumere che la stessa abbia tentato un inserimento nel mondo del lavoro, e non ha provato alcun impedimento della stessa a detto inserimento.
Dunque, considerando che il diritto al mantenimento del figlio si giustifica “all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, ma anche del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel figlio adulto l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata” (Cass. ordinanza n. 12121 dell'8/05/2025), va rilevato che la ricorrente non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante di provare i fatti costitutivi di tale diritto.
Pertanto, la domanda di mantenimento della IG maggiorenne deve essere rigettata. Parte_2
- Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della natura della controversia e della non opposizione al divorzio, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
celebrato a Catanzaro il 05.10.1998, trascritto nel Registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Catanzaro al n. 3, parte I, anno 1998);
2) rigetta le ulteriori domande della ricorrente;
3) dichiara compensate le spese di lite;
4) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Catanzaro per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e
69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 31 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo