Decreto presidenziale 29 settembre 2017
Ordinanza cautelare 17 ottobre 2017
Sentenza 3 dicembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, ordinanza cautelare 17/10/2017, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/10/2017
N. 02094/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2094 del 2017, proposto da:
OB CA EL e IM ON, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandra Noli Calvi e Mauro Collini, con domicilio eletto presso gli stessi in Milano, Via Emilio Visconti Venosta, 4;
contro
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Paola Cozzi, Elena Maria Ferradini, Maria Lodovica Bognetti, Alessandra Montagnani Amendolea e Anna Maria Pavin, domiciliata in Milano, Via della Guastalla, 6;
nei confronti di
Fallimento Car Comauto, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento della Unità Interventi Edilizi Maggiori e Condono del Comune di Milano - Direzione Urbanistica dell'Area Sportello Unico per l'Edilizia - PG. 314809/2017 del 28 giugno 2017, ricevuto il 25 luglio 2017, con il quale è stata respinta la domanda di condono relativa all'immobile di Via Gallarate n. 370/1 “ in quanto le opere realizzate rientrano tra i casi di esclusione dalla sanatoria di cui all'art. 2 commi 1 e 2 della Legge Regionale 3.11.2004 n.31 ” e conseguentemente viene ordinata la demolizione delle opere ritenute abusive nel termine perentorio di novanta giorni;
- di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso, con particolare riguardo alla comunicazione 12 Settembre 2013 richiamata nel provvedimento, nonché – ove occorra – di tutti gli atti di avvio del procedimento, di richiesta di integrazione e di diniego di condono inviati all’originario proprietario Signor Silvano SL.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2017 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che dall’esecuzione del provvedimento impugnato possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile ai ricorrenti e che, d’altro canto, la sospensione degli effetti di tale provvedimento, nelle more della definizione del giudizio, non comporti un apprezzabile sacrificio dell’interesse pubblico;
Ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, altresì, di fissare per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 20 novembre 2018;
Ritenuto che sussistano giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende il provvedimento impugnato.
Fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l’udienza pubblica del 20 novembre 2018.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Celeste Cozzi, Presidente FF
Antonio De Vita, Consigliere
Floriana Venera Di Mauro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Floriana Venera Di Mauro | Stefano Celeste Cozzi |
IL SEGRETARIO