Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 07/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5020/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 5020/2024 V.G. posta in decisione il
31/01/2025 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...] (avv. Assunta Lemma)
E
(C.F. , nato a [...] - DEU) Controparte_1 C.F._2
il 18.02.1978, ivi residente in [...].69 (avv. Assunta Lemma)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
25/11/2024;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio in Palermo (PA) in data 18/08/2006, iscritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 70, p. II, serie C, anno 2006;
preso atto che l'udienza presidenziale del 14/01/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Palermo (PA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“a) la OR continuerà a vivere, unitamente ai figli minori e Parte_1 Per_1 nell'immobile sito in LI AN (RA), Viale Manzoni n. 385; Per_2
b) il Signor continuerà a vivere ad HE (DEU); Controparte_1
c) I beni mobili facenti parte l'arredo dell'ex casa coniugale rimarranno di proprietà della
OR Pt_1
d) i coniugi vivranno separarti con obbligo di reciproco rispetto, ma con facoltà, ciascuno, di stabilire sin da oggi nuovi rapporti affettivi e pertanto con reciproca rinuncia, a tale proposito, di fare valere alcuna doglianza/pretesa e con espressa rinuncia a qualsivoglia domanda di addebito, ora ed in futuro;
e) i figli e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocazione prevalente, anche a fini anagrafici, presso la madre.
f) I genitori si impegnano a farsi carico della cura, della crescita e dell'educazione, nel rispetto delle esigenze dei figli, aspirazioni ed inclinazioni, secondo un progetto educativo condiviso e coerente. I genitori si impegnano, altresì, a comunicarsi tempestivamente ogni notizia, circostanza e/o informazione relativa all'interesse, alla crescita ed all'educazione dei figli;
g) i tempi di permanenza dei figli minorenni con il padre saranno gestiti di comune accordo tra i genitori, tenuto conto degli impegni di entrambi;
Entrambi i genitori potranno tenere con sé i figli per due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi;
Durante le vacanze natalizie, i genitori trascorreranno con i figli e alternativamente ogni anno il giorno di Natale e il Capodanno, Per_1 Per_2
mentre durante le vacanze pasquali alterneranno ogni anno il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo, sempre di comune accordo tra i genitori;
h) Il padre corrisponderà alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli la somma di € 200,00 per ciascun figlio, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, come per legge. I genitori provvederanno, in ragione del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie come previste dal Protocollo del Tribunale di Ravenna e convengono che verranno equamente divise tutte le spese. Il pagamento della somma di € 400,00 mensili avverrà entro il 05 di ogni mese così come entro tale data dovrà avvenire il rimborso del 50% delle spese straordinarie al coniuge che le ha sostenute;
i) l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla OR;
Parte_1
j) i coniugi prestano fin da ora reciprocamente il consenso per il rilascio e /o rinnovo del passaporto e per l'inserimento dei minori e su entrambi i passaporti dei Per_1 Per_2
coniugi;
k) le spese di lite sono compensate fra le parti.”
Così deciso il 31.01.2025 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi