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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 29/03/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2211/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2211/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SMAREGLIA ALICE MARIA e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. FINIS CP_1 C.F._2
PATRIZIA e dell'avv.
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Livorno
con OGGETTO: Separazione giudiziale
All'udienza del 20.02.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni già precisate dalle parti nelle note depositate ex art. 473 bis 28
c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo di aver contratto matrimonio concordatario in Livorno il
2.5.1998 con il GN , rilevando la nascita della figlia CP_1 Per_1 maggiorenne ma non ancora autosufficiente, attestando le agiate condizioni economiche del coniuge e della famiglia, rilevando di non aver mai lavorato in costanza di matrimonio, per espressa volontà del marito, e allegando la violazione dei doveri coniugali da parte del resistente (che intraprendeva
1 relazione sentimentale con altra donna), il suo mutato atteggiamento, non avendo il marito più provveduto ad alcuna necessità economica della moglie, e le violenze anche fisiche perpetrate negli anni e intensificatesi nell'ultimo periodo, con ricorso depositato in data 1.8.2023, poi ritualmente notificato, la GNa evocava in causa il GN . La ricorrente Parte_1 CP_1 concludeva per sentir “[…] pronunciare la separazione personale dei coniugi Pt_1
e con addebito a carico di quest'ultimo per violazione degli obblighi
[...] CP_1 nascenti dal matrimonio sub specie di fedeltà e di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell'interesse della famiglia;
- dichiarare nato a [...] il 2 CP_1 agosto 1942, C.F. , tenuto alla corresponsione in favore della CodiceFiscale_3 ricorrente di un congruo assegno di mantenimento, che, in considerazione della situazione economica attualmente nota alla ricorrente si stima nella misura di €
1.000,00 mensili, o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;
- disporre altresì a carico del un contributo per il mantenimento della figlia nella CP_1 Per_1 misura di € 300,00 mensili da corrispondersi direttamente alla stessa;
Con vittoria di spese di giustizia”.
Non costituitosi il resistente, sentita la ricorrente all'udienza del
12.12.2023, con ordinanza riservata nella medesima data venivano resi provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. e ammesse le prove costituende articolate.
Con comparsa depositata in data 14.2.2024 si costituiva poi in causa il GN
, il quale – anche allegando di non voler addivenire alla separazione, CP_1 ritenendo la non irreversibilità della crisi essendovi ancora i presupposti per il proseguo della vita coniugale/familiare – contestava in fatto e in diritto tutte le allegazioni della ricorrente, per un verso, riportando la crisi familiare ai problemi economici insorti da qualche anno, con conseguente modifica delle abitudini familiari, e, per altro verso, allegando le proprie precarie condizioni di salute;
inoltre, il resistente contestava il diritto della ricorrente all'assegno di mantenimento, avendo la GNa la possibilità di lavorare ed essendo Pt_1 ella nella disponibilità di rilevanti somme idonee a far fronte alle proprie esigenze. Il GN concludeva per sentir “respinta la domanda di addebito CP_1 in quanto infondata in fatto e diritto, dichiari la separazione dei coniugi, respinga la domanda di assegno di mantenimento della GNa in assenza dei presupposti Pt_1
o in subordine ne limiti l'importo a €100,00 mensili;
respinga la domanda di assegno di mantenimento a favore della figlia in quanto la stessa vive con il padre e pertanto già provvede a lei”.
Espletata la prova costituenda e acquisiti gli esiti delle indagini demandate alla
Guardia di Finanza, la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione all'esito del deposito delle note di precisazione delle conclusioni e degli scritti conclusionali.
2 In sede di precisazione delle conclusioni, nell'interesse della GNa venivano rassegnate le seguenti istanze: “pronunciare la separazione Pt_1 personale dei coniugi e con addebito a carico di quest'ultimo Parte_1 CP_1 per violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio sub specie di fedeltà e di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell'interesse della famiglia;
- dichiarare […] tenuto alla corresponsione in favore della ricorrente di un CP_1 congruo assegno di mantenimento, che, in considerazione della situazione economica attualmente nota alla ricorrente si stima nella misura di € 1.000,00 mensili, o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;
Si ribadisce la rinuncia alla richiesta di corresponsione di un contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne , Per_1 già dichiarata all'udienza del 12 dicembre 2023, stante l'attività lavorativa reperita dalla stessa in corso di causa.”;
nell'interesse del GN l'avvocato concludeva come di seguito: “in via CP_1 preliminare: il GN fa presente che ormai da diversi mesi la GNa CP_1 ha fatto rientro nell'abitazione familiare, si è ricostituita l'unità familiare e che Pt_1 tra i coniugi è avvenuta la riconciliazione;
pertanto, si chiede che il Tribunale Voglia dichiarare cessata la materia del contendere del presente giudizio. Nel merito: respingere la domanda di separazione personale introdotta dalla GNa per Pt_1
l'avvenuta ricostituzione dell'unità familiare a seguito di riconciliazione;
per scrupolo difensivo : revocare in ogni caso il provvedimento provvisorio di cui all'ordinanza del
12/12/2023 e ogni altro conseguenziale e collegato;
respingere la richiesta di assegno di mantenimento in favore della GNa non sussistendone il diritto, in quanto è Pt_1 stato dimostrato che la stessa può provvedere a se stessa lavorando, che la stessa ha un consistente deposito di denaro e che non ha prodotto la documentazione richiesta ex lege né il Tribunale ne ha richiesto l'integrazione; che il GN riceve solo la CP_1 pensione e non ha altri redditi e/o entrate, che a causa dei rilevanti problemi di salute non può corrispondere la somma disposta dal Giudice, in quanto necessaria alle cure per la salute personale;
la figlia è autosufficiente e comunque vive in Persona_2 famiglia e pertanto nessun mantenimento è dovuto alla stessa anche in virtù di non aver parte nel presente giudizio”.
Rimessa la causa sul ruolo in ragione delle conclusioni rassegnate dal resistente riguardo all'avvenuta riconciliazione e alla richiesta di cessazione della materia del contendere, il Collegio fissava l'udienza del 20.2.2025 per la comparizione delle parti innanzi al Giudice relatore. A tale udienza, tuttavia, la GNa precisava non esser avvenuta alcuna riconciliazione e Pt_1 confermava la volontà di separarsi, mentre il GN sottolineava di aver CP_1 inteso da alcuni atteggiamenti della moglie la volontà di ricostituire l'unione coniugale. I procuratori delle parti, insistendo entrambi per le rassegnate conclusioni, chiedevano al Giudice di trattenere la causa in decisione senza
3 ulteriori termini difensivi.
***
1. Va pronunciata la separazione tra i coniugi, essendo emerso dalle allegazioni delle parti che la crisi familiare è del tutto irreversibile e non vi è alcuna possibilità di ripresa della comunione di affetti e di progetti tra le parti;
tanto legittima, secondo il Collegio, la pronuncia richiesta, nel ricorso dei presupposti fondanti la separazione ai sensi art. 151 primo comma cod. civ.
Invero, nonostante la parte resistente abbia più volte dichiarato nei suoi scritti, nonché da ultimo all'udienza del 20.2.2025, di essersi riconciliato con la moglie, essendo tra l'altro quest'ultima ritornata ad abitare presso la casa coniugale dopo un periodo di allontanamento in cui la stessa avrebbe trovato ospitalità, dapprima presso una casa rifugio e poi presso la figlia in Spagna, e rilevando in ella, oltre a questo, anche un atteggiamento implicitamente indicativo di tale intento, dal canto suo, invece, la GNa ha sempre smentito e Pt_1 contestato qualsiasi riconciliazione con il e, pur ammettendo di esser CP_1 tornata a coabitare con lui (a causa delle difficoltà economiche che al momento non le consentono una diversa sistemazione), ha chiaramente dichiarato che non intende riconciliarsi col marito, che la coabitazione è solo temporanea e che intende separarsi dal marito.
2. La GNa ha richiesto pronunciarsi l'addebito della Parte_1 separazione al GN , fondando la stessa sul venir meno, da parte del CP_1 marito, al dovere di fedeltà, tenuto conto della relazione extraconiugale dallo stesso coltivata con tale GNa , presumibilmente a partire Persona_3 dalla fine del 2020, quando la ricorrente constatava un certo allontanamento sentimentale da parte del marito ed un cambio di atteggiamento nei suoi riguardi.
2.1. In linea generale deve considerarsi che la dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (sent. Cass. n.
2059 del 2012). Infatti, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. Cass. n. 25843 del 2013 e 18074 del 2014).
In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale,
4 determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale ( cfr. Cass. Ord. n. 1859 del 2015). Da tali premesse, ne consegue in tema di riparto dell'onere della prova che, “laddove la ragione dell'addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile, sicché, da un lato, la parte che lo ha allegato ha interamente assolto l'onere della prova per la parte su di lei gravante, e dall'altro la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata” ( cfr. Cass. n. 2059 del 2012; conformi le pronunce successive, tra le quali ord. Cass. 19.2.2018 n. 3923).
2.1.1. Ciò posto, ritiene il Collegio che la domanda di addebito formulata dalla GNa non possa trovare accoglimento in mancanza di prova Parte_1 adeguata e nel rispetto dei principi elaborati dalla Corte di legittimità sopra riportati.
In particolare, la domanda di addebito non appare sostenuta da significativi riscontri, non avendo la ricorrente rigorosamente provato né la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del GN , né i comportamenti CP_1 maltrattanti e incuranti avuti nei suoi riguardi. Dalle prove testimoniali espletate non emergono elementi idonei a provare con assoluta evidenza che vi sia stata una effettiva violazione del dovere di fedeltà da parte del GN CP_1 né che tale dedotta violazione sia stata tale da determinare irreversibilmente la rottura dell'unione coniugale.
Quanto alle testimonianze raccolte in causa, il GN (figlio del Tes_1 resistente) si è limitato a sottolineare di non conoscere i fatti, ovvero di non essere a conoscenza di alcuna relazione sentimentale intrapresa dal padre dichiarando di nulla sapere circa una relazione sentimentale con Per_3 dal 2015 e precisando altresì di “[…] non [aver] rapporti con ,
[...] Per_1 con mio padre e la sua moglie da otto o nove anni” (vedi verbale di causa del
15.2.2024). In modo del tutto generico ha poi risposto la GNa Persona_2 figlia della coppia, circa la conoscenza della presunta relazione sentimentale instaurata dal padre (“[…] si confermo ma non so se anche ad oggi”).
L'attendibilità di tale dichiarazione testimoniale appare peraltro minata dalla contraddizione con quanto dichiarato dal fratello in ordine all'incontro Tes_1 avvenuto con i genitori presso il terreno di proprietà del sito a Livorno CP_1 in via degli Archi in cui il avrebbe riferito loro di voler interrompere la CP_1
5 sua relazione extraconiugale con la GNa (in particolare, Persona_3 la GNa avendo dichiarato: “si confermo, preciso che sono scesa Persona_2 da Milano a posta per questo incontro” ed il GN avendo riferito: Tes_1
“Non mi ricordo dell'incontro dell'estate del 2021 preciso che quando ci vediamo è solo per diatribe familiari”).
Le scarne e a tratti incongruenti dichiarazioni rese dai testi non consentono di fondare la domanda di addebito, dovendosi peraltro significativamente osservare al fine del decidere che le stesse non sono risultate contestualizzate o storicizzate rispetto agli eventi precedenti e, soprattutto, successivi che hanno interessato il rapporto matrimoniale, tenuto conto del perdurare del rapporto coniugale ancora per diversi anni, e dunque con evidente insussistente incidenza causale dei fatti (peraltro non idoneamente provati) sul venir meno dell'affectio coniugalis.
Non vi è poi prova dell'allegato mutamento dell'atteggiamento da parte del nei confronti della moglie nel corso degli ultimi anni così come dei CP_1 comportamenti umilianti, vessatori e aggressivi nei riguardi della ricorrente.
Con riferimento a ciò, ritiene il Collegio che non siano probanti i documenti posti a supporto di tali allegazioni da parte della ricorrente;
in particolare, dal certificato ex art. 335 c.p.p. di cui all'all. 16 del ricorso introduttivo, si evince invero solo l'iscrizione della ricorrente quale parte offesa in un procedimento penale, senza che venga indicato il nominativo della persona a carico del quale lo stesso è stato iscritto né che vengano documentati ulteriori esiti o sviluppi di tale procedimento a supporto del nesso causale esistente con le allegazioni di causa;
similmente non appare il rapporto causale con le allegazioni di causa del documento di cui all'all. 12 del ricorso introduttivo (titolato “Esposto nei confronti di datato 2007), sprovvisto invero di un protocollo CP_1 ufficiale e contenente per lo più dichiarazioni della avanti ad oggetto Pt_1 questioni di carattere economico evidentemente esistenti tra le parti.
La GNa dunque non solo non ha assolto il proprio onere probatorio Pt_1 circa la sussistenza di una effettiva relazione extraconiugale del resistente quale causa del fallimento dell'unione coniugale, ma ha altresì anche del tutto omesso di provare i delineati comportamenti di progressivo allontanamento sentimentale da parte del coniuge e le condotte aggressive e vessatorie ai suoi danni, oltre che la sussistenza di un nesso causale tra queste indicate condotte e l'irreversibile deterioramento della affectio coniugalis.
Per tutti i motivi sopra detti la domanda di addebito formulata dalla ricorrente non può essere dunque accolta.
2. Con riguardo alle domande relative ai provvedimenti accessori da valere sul piano dei rapporti patrimoniali, in merito, specificamente, alla richiesta della GNa di un contributo al mantenimento da porsi a carico del marito, Pt_1 si osserva invece quanto segue.
6 2.1. Con riguardo ai principi che presiedono all'esame della domanda di contributo al mantenimento del coniuge, è noto che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, ai sensi dell'articolo 156 del c.c. e in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere consapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconciliazione bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciuto - se riconosciuto - sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita (v., tra le ultime, sent. Cass.
12.12.2023 n. 34728).
Ai fini della decisione in merito alla previsione dell'assegno di mantenimento,
e alla sua successiva quantificazione, va dunque innanzitutto accertato il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservare tale tenore di vita, indipendentemente dalla percezione di detto assegno operando, in caso di esito negativo, una valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. Sul punto va anche considerato, per un verso, che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti da ciascuno – essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali di ciascun coniuge – e, per altro verso, che i criteri di giudizio sin qui delineati trovano il loro naturale contemperamento nel principio della solidarietà familiare dovendosi tener conto delle circostanze fattuali rilevanti oggetto di mutamento nel corso del tempo. È poi necessario tener presente che il quantum dell'assegno va calcolato anche tenendo conto dell'evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, ciò fino alla data della decisione.
7 Ancora in punto di principi applicabili al caso di specie, la separazione conserva gli effetti propri di un matrimonio - che è ancora in vita -, compatibili con la cessazione della convivenza e per questo l'assegno di mantenimento è astrattamente dovuto come continuazione dell'obbligo di assistenza materiale tra i coniugi. Presupposti per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge sono la non titolarità di redditi propri - ossia redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio - nonché e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. Oltre a tali criteri, vanno considerate altre voci, quali la durata del matrimonio, il contributo fattivamente apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, l'attitudine del coniuge richiedente al lavoro.
2.1.1. Ciò premesso, nel caso di specie, è emerso con sufficiente chiarezza che il tenore di vita goduto dalla famiglia durante gli anni di vita matrimoniale sia stato elevato: ciò si evince in particolare, oltre che dalle dichiarazioni della ricorrente – “[…] il tenore di vita in casa era molto alto, non abbiamo mai fatto viaggi, ma c'erano molti soldi” (cfr. il verbale di udienza del 12.12.2023), confermate dal resistente all'atto della costituzione in giudizio (“[…] purtroppo non è più possibile per il GN lasciare nel cassetto €4.000,00 dei quali la CP_1 GNa ha potuto disporre liberamente […]” – anche dai documenti allegati in causa dalla GNa Tali documenti dimostrano la disponibilità Pt_1 economica in possesso del resistente all'epoca del rapporto matrimoniale derivante sia da attività imprenditoriali da egli avviate, sia da un buon reddito da pensione nel frattempo maturato, disponibilità sempre utilizzata in favore della famiglia, come comprensiva dei figli avuti dal precedente matrimonio, tutti beneficiari di tale benessere. La ha altresì asserito che il marito non Pt_1 ha mai preteso, o meglio, non ha mai voluto che ella reperisse un'attività lavorativa durante gli anni di matrimonio dichiarando a tal fine “[…] quando
l'ho conosciuto gli ho chiesto se mi aiutasse a cercare lavoro, ma lui mi disse che le mogli dei non devono andare a lavorare”. CP_1
2.1.2. Del resto, come già riscontrato, le circostanze relative alla situazione di benessere generale in cui versava la famiglia all'epoca della vita coniugale non sono state messe in discussione dal resistente che, invece, ha dichiarato di essersi occupato dei bisogni di tutta la famiglia fino poi alle problematiche economiche che lo hanno da ultimo interessato, con grave pregiudizio sul tenore di vita fino a quel momento goduto da tutti. Allega infatti il resistente una dichiarazione di fallimento avvenuta nel gennaio 2023 per la gestione del bar già chiuso in precedenza a seguito di uno sfratto per morosità (si Pt_2 veda doc. 2 all. alla comparsa di risposta) ed un atto di pignoramento subito per crediti rimasti insoluti relativi al canone di affitto dell'immobile in cui la
8 figlia risiedeva per motivi di studio a Milano, che ha comportato il Per_1 prelievo mensile in favore sull'importo percepito dal a titolo di pensione CP_1
(doc. 3 all. alla comparsa di risposta).
Allega infine il resistente di trovarsi, in ragione dello stress subito in questi ultimi anni per via dell'aggravarsi delle vicende lavorative, in uno stato di salute compromesso, comprovato da una rendita INAIL mensile (peraltro non documentata in atti) a lui riconosciuta e destinata alle sue esigenze sanitarie, che ne ridurrebbe dunque la disponibilità economica ai fini del determinarsi di un assegno al mantenimento in favore della moglie. Anche la situazione reddituale attuale caratterizzata da un rateo di pensione mensile dell'importo di euro 1.857,00 circa che il percepirebbe, e su cui grava l'importo della CP_1 rata di mutuo acceso sull'immobile adibito a casa familiare pari mensilmente ad euro 780,00 (anch'esso non documentato in atti), non gli consentirebbe di impegnarsi nei confronti della moglie per riconoscerle un contributo al mantenimento mensile.
2.1.3. Invero, le allegazioni del GN quanto alla sua situazione CP_1 reddituale risultano smentite dalla documentazione in atti, acquisita per il tramite delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza. Dall'accertamento compiuto si evincono in maniera inequivocabile, oltre che i redditi elevati di cui il GN ha disposto (in particolare con riferimento al triennio 2020- CP_1
2021 e 2022) e, presumibilmente, trattandosi di redditi da pensione, tuttora dispone, anche le movimentazioni economiche narrate in corso di causa e incontestate, in merito, in particolare, alle compravendite e ai trasferimenti immobiliari, con conseguente risvolto economico nel tempo in favore della famiglia.
Tale documentazione, chiaro indice di una costante situazione reddituale mantenuta dal resistente sin dai tempi del matrimonio, appare decisamente sproporzionata rispetto al quadro economico allegato invece dalla GNa la quale, ad oggi, sprovvista di un lavoro e priva di risorse proprie Pt_1
(non avendo in 25 anni di matrimonio mai accantonato alcunché per essersi dedicata totalmente alla famiglia godendo del benessere generale che in essa trovava), anche in ragione dell'attuale età anagrafica (oggi 64 anni) – che certamente non l'agevola nella ricerca di un lavoro a tempo indeterminato o comunque caratterizzato da una certa stabilità e, più in generale, nell'ingresso nel mercato lavorativo – si trova a dover subire maggiormente le conseguenze della separazione dal coniuge.
Così ricostruito il presumibile tenore di vita delle parti in corso di rapporto
(essendo dunque emerso che i coniugi hanno fatto affidamento soltanto sui redditi del GN , essendo quelli propri della ricorrente per lo più CP_1 inesistenti) e all'attualità (avuto riguardo in particolare agli accertamenti
9 effettuati dalla Guardia di Finanza sulla situazione patrimoniale del resistente) ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per la pronuncia di mantenimento in favore della ricorrente, quale coniuge economicamente più debole in rapporto al tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale e valutata altresì la necessità per la GNa di reperire altra soluzione abitativa, avendo invece il ricorrente la disponibilità dell'abitazione di residenza.
Alla luce di tutto quanto indicato, confermando quanto già disposto in via provvisoria, ritiene il Tribunale di dover fissare nell'importo di euro 750,00 mensili il contributo al mantenimento in favore della parte resistente, somma dovuta a decorrere da mese di settembre 2023 e annualmente rivalutabile secondo ISTAT.
3. Ogni ulteriore questione discussa in causa dalle parti deve ritenersi assorbita nelle statuizioni sin qui rese anche tenuto conto della rinuncia alla domanda di mantenimento in favore della figlia maggiorenne divenuta economicamente autosufficiente.
4. Valutato l'esito del giudizio, con rigetto della domanda di addebito proposta dalla GNa e riconoscimento di assegno di mantenimento in suo Pt_1 favore a carico del coniuge, le spese di lite possono essere compensate integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente statuendo,
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e che Parte_3 CP_1 hanno contratto matrimonio in Livorno il 2.5.1998 e dispone che la sentenza di separazione sia comunicata all'Ufficiale di Stato Civile di Livorno per la annotazione sull'atto del matrimonio (n. 90, parte 2, Serie A, anno 1998);
2) rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da in Parte_3 danno di;
CP_1
3) il GN corrisponderà a titolo di assegno di mantenimento alla CP_1 GNa l'importo di euro 750,00 mensili, somma dovuta dal Parte_1 mese di settembre 2023 e annualmente rivalutabile secondo ISTAT;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Livorno, li 28.3.2025
10 Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2211/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SMAREGLIA ALICE MARIA e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. FINIS CP_1 C.F._2
PATRIZIA e dell'avv.
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Livorno
con OGGETTO: Separazione giudiziale
All'udienza del 20.02.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni già precisate dalle parti nelle note depositate ex art. 473 bis 28
c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo di aver contratto matrimonio concordatario in Livorno il
2.5.1998 con il GN , rilevando la nascita della figlia CP_1 Per_1 maggiorenne ma non ancora autosufficiente, attestando le agiate condizioni economiche del coniuge e della famiglia, rilevando di non aver mai lavorato in costanza di matrimonio, per espressa volontà del marito, e allegando la violazione dei doveri coniugali da parte del resistente (che intraprendeva
1 relazione sentimentale con altra donna), il suo mutato atteggiamento, non avendo il marito più provveduto ad alcuna necessità economica della moglie, e le violenze anche fisiche perpetrate negli anni e intensificatesi nell'ultimo periodo, con ricorso depositato in data 1.8.2023, poi ritualmente notificato, la GNa evocava in causa il GN . La ricorrente Parte_1 CP_1 concludeva per sentir “[…] pronunciare la separazione personale dei coniugi Pt_1
e con addebito a carico di quest'ultimo per violazione degli obblighi
[...] CP_1 nascenti dal matrimonio sub specie di fedeltà e di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell'interesse della famiglia;
- dichiarare nato a [...] il 2 CP_1 agosto 1942, C.F. , tenuto alla corresponsione in favore della CodiceFiscale_3 ricorrente di un congruo assegno di mantenimento, che, in considerazione della situazione economica attualmente nota alla ricorrente si stima nella misura di €
1.000,00 mensili, o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;
- disporre altresì a carico del un contributo per il mantenimento della figlia nella CP_1 Per_1 misura di € 300,00 mensili da corrispondersi direttamente alla stessa;
Con vittoria di spese di giustizia”.
Non costituitosi il resistente, sentita la ricorrente all'udienza del
12.12.2023, con ordinanza riservata nella medesima data venivano resi provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. e ammesse le prove costituende articolate.
Con comparsa depositata in data 14.2.2024 si costituiva poi in causa il GN
, il quale – anche allegando di non voler addivenire alla separazione, CP_1 ritenendo la non irreversibilità della crisi essendovi ancora i presupposti per il proseguo della vita coniugale/familiare – contestava in fatto e in diritto tutte le allegazioni della ricorrente, per un verso, riportando la crisi familiare ai problemi economici insorti da qualche anno, con conseguente modifica delle abitudini familiari, e, per altro verso, allegando le proprie precarie condizioni di salute;
inoltre, il resistente contestava il diritto della ricorrente all'assegno di mantenimento, avendo la GNa la possibilità di lavorare ed essendo Pt_1 ella nella disponibilità di rilevanti somme idonee a far fronte alle proprie esigenze. Il GN concludeva per sentir “respinta la domanda di addebito CP_1 in quanto infondata in fatto e diritto, dichiari la separazione dei coniugi, respinga la domanda di assegno di mantenimento della GNa in assenza dei presupposti Pt_1
o in subordine ne limiti l'importo a €100,00 mensili;
respinga la domanda di assegno di mantenimento a favore della figlia in quanto la stessa vive con il padre e pertanto già provvede a lei”.
Espletata la prova costituenda e acquisiti gli esiti delle indagini demandate alla
Guardia di Finanza, la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione all'esito del deposito delle note di precisazione delle conclusioni e degli scritti conclusionali.
2 In sede di precisazione delle conclusioni, nell'interesse della GNa venivano rassegnate le seguenti istanze: “pronunciare la separazione Pt_1 personale dei coniugi e con addebito a carico di quest'ultimo Parte_1 CP_1 per violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio sub specie di fedeltà e di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell'interesse della famiglia;
- dichiarare […] tenuto alla corresponsione in favore della ricorrente di un CP_1 congruo assegno di mantenimento, che, in considerazione della situazione economica attualmente nota alla ricorrente si stima nella misura di € 1.000,00 mensili, o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;
Si ribadisce la rinuncia alla richiesta di corresponsione di un contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne , Per_1 già dichiarata all'udienza del 12 dicembre 2023, stante l'attività lavorativa reperita dalla stessa in corso di causa.”;
nell'interesse del GN l'avvocato concludeva come di seguito: “in via CP_1 preliminare: il GN fa presente che ormai da diversi mesi la GNa CP_1 ha fatto rientro nell'abitazione familiare, si è ricostituita l'unità familiare e che Pt_1 tra i coniugi è avvenuta la riconciliazione;
pertanto, si chiede che il Tribunale Voglia dichiarare cessata la materia del contendere del presente giudizio. Nel merito: respingere la domanda di separazione personale introdotta dalla GNa per Pt_1
l'avvenuta ricostituzione dell'unità familiare a seguito di riconciliazione;
per scrupolo difensivo : revocare in ogni caso il provvedimento provvisorio di cui all'ordinanza del
12/12/2023 e ogni altro conseguenziale e collegato;
respingere la richiesta di assegno di mantenimento in favore della GNa non sussistendone il diritto, in quanto è Pt_1 stato dimostrato che la stessa può provvedere a se stessa lavorando, che la stessa ha un consistente deposito di denaro e che non ha prodotto la documentazione richiesta ex lege né il Tribunale ne ha richiesto l'integrazione; che il GN riceve solo la CP_1 pensione e non ha altri redditi e/o entrate, che a causa dei rilevanti problemi di salute non può corrispondere la somma disposta dal Giudice, in quanto necessaria alle cure per la salute personale;
la figlia è autosufficiente e comunque vive in Persona_2 famiglia e pertanto nessun mantenimento è dovuto alla stessa anche in virtù di non aver parte nel presente giudizio”.
Rimessa la causa sul ruolo in ragione delle conclusioni rassegnate dal resistente riguardo all'avvenuta riconciliazione e alla richiesta di cessazione della materia del contendere, il Collegio fissava l'udienza del 20.2.2025 per la comparizione delle parti innanzi al Giudice relatore. A tale udienza, tuttavia, la GNa precisava non esser avvenuta alcuna riconciliazione e Pt_1 confermava la volontà di separarsi, mentre il GN sottolineava di aver CP_1 inteso da alcuni atteggiamenti della moglie la volontà di ricostituire l'unione coniugale. I procuratori delle parti, insistendo entrambi per le rassegnate conclusioni, chiedevano al Giudice di trattenere la causa in decisione senza
3 ulteriori termini difensivi.
***
1. Va pronunciata la separazione tra i coniugi, essendo emerso dalle allegazioni delle parti che la crisi familiare è del tutto irreversibile e non vi è alcuna possibilità di ripresa della comunione di affetti e di progetti tra le parti;
tanto legittima, secondo il Collegio, la pronuncia richiesta, nel ricorso dei presupposti fondanti la separazione ai sensi art. 151 primo comma cod. civ.
Invero, nonostante la parte resistente abbia più volte dichiarato nei suoi scritti, nonché da ultimo all'udienza del 20.2.2025, di essersi riconciliato con la moglie, essendo tra l'altro quest'ultima ritornata ad abitare presso la casa coniugale dopo un periodo di allontanamento in cui la stessa avrebbe trovato ospitalità, dapprima presso una casa rifugio e poi presso la figlia in Spagna, e rilevando in ella, oltre a questo, anche un atteggiamento implicitamente indicativo di tale intento, dal canto suo, invece, la GNa ha sempre smentito e Pt_1 contestato qualsiasi riconciliazione con il e, pur ammettendo di esser CP_1 tornata a coabitare con lui (a causa delle difficoltà economiche che al momento non le consentono una diversa sistemazione), ha chiaramente dichiarato che non intende riconciliarsi col marito, che la coabitazione è solo temporanea e che intende separarsi dal marito.
2. La GNa ha richiesto pronunciarsi l'addebito della Parte_1 separazione al GN , fondando la stessa sul venir meno, da parte del CP_1 marito, al dovere di fedeltà, tenuto conto della relazione extraconiugale dallo stesso coltivata con tale GNa , presumibilmente a partire Persona_3 dalla fine del 2020, quando la ricorrente constatava un certo allontanamento sentimentale da parte del marito ed un cambio di atteggiamento nei suoi riguardi.
2.1. In linea generale deve considerarsi che la dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (sent. Cass. n.
2059 del 2012). Infatti, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. Cass. n. 25843 del 2013 e 18074 del 2014).
In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale,
4 determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale ( cfr. Cass. Ord. n. 1859 del 2015). Da tali premesse, ne consegue in tema di riparto dell'onere della prova che, “laddove la ragione dell'addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile, sicché, da un lato, la parte che lo ha allegato ha interamente assolto l'onere della prova per la parte su di lei gravante, e dall'altro la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata” ( cfr. Cass. n. 2059 del 2012; conformi le pronunce successive, tra le quali ord. Cass. 19.2.2018 n. 3923).
2.1.1. Ciò posto, ritiene il Collegio che la domanda di addebito formulata dalla GNa non possa trovare accoglimento in mancanza di prova Parte_1 adeguata e nel rispetto dei principi elaborati dalla Corte di legittimità sopra riportati.
In particolare, la domanda di addebito non appare sostenuta da significativi riscontri, non avendo la ricorrente rigorosamente provato né la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del GN , né i comportamenti CP_1 maltrattanti e incuranti avuti nei suoi riguardi. Dalle prove testimoniali espletate non emergono elementi idonei a provare con assoluta evidenza che vi sia stata una effettiva violazione del dovere di fedeltà da parte del GN CP_1 né che tale dedotta violazione sia stata tale da determinare irreversibilmente la rottura dell'unione coniugale.
Quanto alle testimonianze raccolte in causa, il GN (figlio del Tes_1 resistente) si è limitato a sottolineare di non conoscere i fatti, ovvero di non essere a conoscenza di alcuna relazione sentimentale intrapresa dal padre dichiarando di nulla sapere circa una relazione sentimentale con Per_3 dal 2015 e precisando altresì di “[…] non [aver] rapporti con ,
[...] Per_1 con mio padre e la sua moglie da otto o nove anni” (vedi verbale di causa del
15.2.2024). In modo del tutto generico ha poi risposto la GNa Persona_2 figlia della coppia, circa la conoscenza della presunta relazione sentimentale instaurata dal padre (“[…] si confermo ma non so se anche ad oggi”).
L'attendibilità di tale dichiarazione testimoniale appare peraltro minata dalla contraddizione con quanto dichiarato dal fratello in ordine all'incontro Tes_1 avvenuto con i genitori presso il terreno di proprietà del sito a Livorno CP_1 in via degli Archi in cui il avrebbe riferito loro di voler interrompere la CP_1
5 sua relazione extraconiugale con la GNa (in particolare, Persona_3 la GNa avendo dichiarato: “si confermo, preciso che sono scesa Persona_2 da Milano a posta per questo incontro” ed il GN avendo riferito: Tes_1
“Non mi ricordo dell'incontro dell'estate del 2021 preciso che quando ci vediamo è solo per diatribe familiari”).
Le scarne e a tratti incongruenti dichiarazioni rese dai testi non consentono di fondare la domanda di addebito, dovendosi peraltro significativamente osservare al fine del decidere che le stesse non sono risultate contestualizzate o storicizzate rispetto agli eventi precedenti e, soprattutto, successivi che hanno interessato il rapporto matrimoniale, tenuto conto del perdurare del rapporto coniugale ancora per diversi anni, e dunque con evidente insussistente incidenza causale dei fatti (peraltro non idoneamente provati) sul venir meno dell'affectio coniugalis.
Non vi è poi prova dell'allegato mutamento dell'atteggiamento da parte del nei confronti della moglie nel corso degli ultimi anni così come dei CP_1 comportamenti umilianti, vessatori e aggressivi nei riguardi della ricorrente.
Con riferimento a ciò, ritiene il Collegio che non siano probanti i documenti posti a supporto di tali allegazioni da parte della ricorrente;
in particolare, dal certificato ex art. 335 c.p.p. di cui all'all. 16 del ricorso introduttivo, si evince invero solo l'iscrizione della ricorrente quale parte offesa in un procedimento penale, senza che venga indicato il nominativo della persona a carico del quale lo stesso è stato iscritto né che vengano documentati ulteriori esiti o sviluppi di tale procedimento a supporto del nesso causale esistente con le allegazioni di causa;
similmente non appare il rapporto causale con le allegazioni di causa del documento di cui all'all. 12 del ricorso introduttivo (titolato “Esposto nei confronti di datato 2007), sprovvisto invero di un protocollo CP_1 ufficiale e contenente per lo più dichiarazioni della avanti ad oggetto Pt_1 questioni di carattere economico evidentemente esistenti tra le parti.
La GNa dunque non solo non ha assolto il proprio onere probatorio Pt_1 circa la sussistenza di una effettiva relazione extraconiugale del resistente quale causa del fallimento dell'unione coniugale, ma ha altresì anche del tutto omesso di provare i delineati comportamenti di progressivo allontanamento sentimentale da parte del coniuge e le condotte aggressive e vessatorie ai suoi danni, oltre che la sussistenza di un nesso causale tra queste indicate condotte e l'irreversibile deterioramento della affectio coniugalis.
Per tutti i motivi sopra detti la domanda di addebito formulata dalla ricorrente non può essere dunque accolta.
2. Con riguardo alle domande relative ai provvedimenti accessori da valere sul piano dei rapporti patrimoniali, in merito, specificamente, alla richiesta della GNa di un contributo al mantenimento da porsi a carico del marito, Pt_1 si osserva invece quanto segue.
6 2.1. Con riguardo ai principi che presiedono all'esame della domanda di contributo al mantenimento del coniuge, è noto che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, ai sensi dell'articolo 156 del c.c. e in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere consapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconciliazione bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciuto - se riconosciuto - sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita (v., tra le ultime, sent. Cass.
12.12.2023 n. 34728).
Ai fini della decisione in merito alla previsione dell'assegno di mantenimento,
e alla sua successiva quantificazione, va dunque innanzitutto accertato il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservare tale tenore di vita, indipendentemente dalla percezione di detto assegno operando, in caso di esito negativo, una valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. Sul punto va anche considerato, per un verso, che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti da ciascuno – essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali di ciascun coniuge – e, per altro verso, che i criteri di giudizio sin qui delineati trovano il loro naturale contemperamento nel principio della solidarietà familiare dovendosi tener conto delle circostanze fattuali rilevanti oggetto di mutamento nel corso del tempo. È poi necessario tener presente che il quantum dell'assegno va calcolato anche tenendo conto dell'evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, ciò fino alla data della decisione.
7 Ancora in punto di principi applicabili al caso di specie, la separazione conserva gli effetti propri di un matrimonio - che è ancora in vita -, compatibili con la cessazione della convivenza e per questo l'assegno di mantenimento è astrattamente dovuto come continuazione dell'obbligo di assistenza materiale tra i coniugi. Presupposti per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge sono la non titolarità di redditi propri - ossia redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio - nonché e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. Oltre a tali criteri, vanno considerate altre voci, quali la durata del matrimonio, il contributo fattivamente apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, l'attitudine del coniuge richiedente al lavoro.
2.1.1. Ciò premesso, nel caso di specie, è emerso con sufficiente chiarezza che il tenore di vita goduto dalla famiglia durante gli anni di vita matrimoniale sia stato elevato: ciò si evince in particolare, oltre che dalle dichiarazioni della ricorrente – “[…] il tenore di vita in casa era molto alto, non abbiamo mai fatto viaggi, ma c'erano molti soldi” (cfr. il verbale di udienza del 12.12.2023), confermate dal resistente all'atto della costituzione in giudizio (“[…] purtroppo non è più possibile per il GN lasciare nel cassetto €4.000,00 dei quali la CP_1 GNa ha potuto disporre liberamente […]” – anche dai documenti allegati in causa dalla GNa Tali documenti dimostrano la disponibilità Pt_1 economica in possesso del resistente all'epoca del rapporto matrimoniale derivante sia da attività imprenditoriali da egli avviate, sia da un buon reddito da pensione nel frattempo maturato, disponibilità sempre utilizzata in favore della famiglia, come comprensiva dei figli avuti dal precedente matrimonio, tutti beneficiari di tale benessere. La ha altresì asserito che il marito non Pt_1 ha mai preteso, o meglio, non ha mai voluto che ella reperisse un'attività lavorativa durante gli anni di matrimonio dichiarando a tal fine “[…] quando
l'ho conosciuto gli ho chiesto se mi aiutasse a cercare lavoro, ma lui mi disse che le mogli dei non devono andare a lavorare”. CP_1
2.1.2. Del resto, come già riscontrato, le circostanze relative alla situazione di benessere generale in cui versava la famiglia all'epoca della vita coniugale non sono state messe in discussione dal resistente che, invece, ha dichiarato di essersi occupato dei bisogni di tutta la famiglia fino poi alle problematiche economiche che lo hanno da ultimo interessato, con grave pregiudizio sul tenore di vita fino a quel momento goduto da tutti. Allega infatti il resistente una dichiarazione di fallimento avvenuta nel gennaio 2023 per la gestione del bar già chiuso in precedenza a seguito di uno sfratto per morosità (si Pt_2 veda doc. 2 all. alla comparsa di risposta) ed un atto di pignoramento subito per crediti rimasti insoluti relativi al canone di affitto dell'immobile in cui la
8 figlia risiedeva per motivi di studio a Milano, che ha comportato il Per_1 prelievo mensile in favore sull'importo percepito dal a titolo di pensione CP_1
(doc. 3 all. alla comparsa di risposta).
Allega infine il resistente di trovarsi, in ragione dello stress subito in questi ultimi anni per via dell'aggravarsi delle vicende lavorative, in uno stato di salute compromesso, comprovato da una rendita INAIL mensile (peraltro non documentata in atti) a lui riconosciuta e destinata alle sue esigenze sanitarie, che ne ridurrebbe dunque la disponibilità economica ai fini del determinarsi di un assegno al mantenimento in favore della moglie. Anche la situazione reddituale attuale caratterizzata da un rateo di pensione mensile dell'importo di euro 1.857,00 circa che il percepirebbe, e su cui grava l'importo della CP_1 rata di mutuo acceso sull'immobile adibito a casa familiare pari mensilmente ad euro 780,00 (anch'esso non documentato in atti), non gli consentirebbe di impegnarsi nei confronti della moglie per riconoscerle un contributo al mantenimento mensile.
2.1.3. Invero, le allegazioni del GN quanto alla sua situazione CP_1 reddituale risultano smentite dalla documentazione in atti, acquisita per il tramite delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza. Dall'accertamento compiuto si evincono in maniera inequivocabile, oltre che i redditi elevati di cui il GN ha disposto (in particolare con riferimento al triennio 2020- CP_1
2021 e 2022) e, presumibilmente, trattandosi di redditi da pensione, tuttora dispone, anche le movimentazioni economiche narrate in corso di causa e incontestate, in merito, in particolare, alle compravendite e ai trasferimenti immobiliari, con conseguente risvolto economico nel tempo in favore della famiglia.
Tale documentazione, chiaro indice di una costante situazione reddituale mantenuta dal resistente sin dai tempi del matrimonio, appare decisamente sproporzionata rispetto al quadro economico allegato invece dalla GNa la quale, ad oggi, sprovvista di un lavoro e priva di risorse proprie Pt_1
(non avendo in 25 anni di matrimonio mai accantonato alcunché per essersi dedicata totalmente alla famiglia godendo del benessere generale che in essa trovava), anche in ragione dell'attuale età anagrafica (oggi 64 anni) – che certamente non l'agevola nella ricerca di un lavoro a tempo indeterminato o comunque caratterizzato da una certa stabilità e, più in generale, nell'ingresso nel mercato lavorativo – si trova a dover subire maggiormente le conseguenze della separazione dal coniuge.
Così ricostruito il presumibile tenore di vita delle parti in corso di rapporto
(essendo dunque emerso che i coniugi hanno fatto affidamento soltanto sui redditi del GN , essendo quelli propri della ricorrente per lo più CP_1 inesistenti) e all'attualità (avuto riguardo in particolare agli accertamenti
9 effettuati dalla Guardia di Finanza sulla situazione patrimoniale del resistente) ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per la pronuncia di mantenimento in favore della ricorrente, quale coniuge economicamente più debole in rapporto al tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale e valutata altresì la necessità per la GNa di reperire altra soluzione abitativa, avendo invece il ricorrente la disponibilità dell'abitazione di residenza.
Alla luce di tutto quanto indicato, confermando quanto già disposto in via provvisoria, ritiene il Tribunale di dover fissare nell'importo di euro 750,00 mensili il contributo al mantenimento in favore della parte resistente, somma dovuta a decorrere da mese di settembre 2023 e annualmente rivalutabile secondo ISTAT.
3. Ogni ulteriore questione discussa in causa dalle parti deve ritenersi assorbita nelle statuizioni sin qui rese anche tenuto conto della rinuncia alla domanda di mantenimento in favore della figlia maggiorenne divenuta economicamente autosufficiente.
4. Valutato l'esito del giudizio, con rigetto della domanda di addebito proposta dalla GNa e riconoscimento di assegno di mantenimento in suo Pt_1 favore a carico del coniuge, le spese di lite possono essere compensate integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente statuendo,
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e che Parte_3 CP_1 hanno contratto matrimonio in Livorno il 2.5.1998 e dispone che la sentenza di separazione sia comunicata all'Ufficiale di Stato Civile di Livorno per la annotazione sull'atto del matrimonio (n. 90, parte 2, Serie A, anno 1998);
2) rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da in Parte_3 danno di;
CP_1
3) il GN corrisponderà a titolo di assegno di mantenimento alla CP_1 GNa l'importo di euro 750,00 mensili, somma dovuta dal Parte_1 mese di settembre 2023 e annualmente rivalutabile secondo ISTAT;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Livorno, li 28.3.2025
10 Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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