Articolo 8 della Legge 30 agosto 1868, n. 4613
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16 ottobre 1868
Art. 8. Diritti di pedaggio.

Il Consiglio comunale puo' stabilire un pedaggio sopra la nuova strada che costruisce, giusta una tariffa approvata dalla Deputazione provinciale.

Non sara' mai soggetto a pedaggio il veicolo conducente materiali per costruzione e manutenzione delle strade, ovvero concime per l'agricoltura, come neppure tutto cio' che spetta alle truppe in movimento.

Il diritto di pedaggio non puo' durare piu' di venti anni, e potra' essere alienato, consacrandone il provento al fondo speciale di cui all'articolo 2.

Entrata in vigore il 16 ottobre 1868