Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/04/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 561/2024 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Giuliano PREVIDI Parte_1 appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Elena MACCOLINI CP_1 appellato
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 17/4/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “Con il presente giudizio, di ha impugnato il provvedimento di Parte_1 Parte_1
“Variazione del rapporto assicurativo relativo al Codice Ditta n. 19601289/80”, con il quale veniva riconteggiato il premio assicurativo delle annualità 2018, 2019, 2020 e 2021, con richiesta di pagamento di un importo a tale titolo pari ad € 8.496,79, comprensivo della maggiorazione per interessi e sanzioni civili. Come dedotto da parte ricorrente, la variazione effettuata da traeva origine dalle informazioni CP_1 contenute nel Verbale Unico di Accertamento e Notificazione emesso dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Casalpusterlengo e stilato in seguito ad un'attività ispettiva avviata in data 07.09.2021 al fine di verificare eventuali inadempienze riferibili agli obblighi retributivi, contributivi, assistenziali nei confronti del personale impiegato in mansioni lavorative. Nel suddetto verbale erano riscontrati: l'impiego di lavoratori senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro pag. 1 di 6
per 3 mesi); discordanze fattuali in ordine alle cospicue indennità forfettarie
[...] per trasferte presenti, per tutti i giorni di lavoro, sulle buste paga di tutti i lavoratori dipendenti dell'impresa, compresi quelli aventi funzioni amministrative;
irregolarità nella compilazione e consegna delle buste paga e nella rendicontazione delle ore lavorative prestate dai dipendenti. Lamenta il ricorrente che l' avrebbe erroneamente riconteggiato i premi Pt_2 dovuti basandosi solo sul rapporto della Guardia di Finanza di Casalpusterlengo senza svolgere accertamenti autonomi e che le uniche fonti poste a fondamento dell'intera attività ispettiva erano le dichiarazioni dei dipendenti, peraltro, a suo dire, tutte confutabili;
assume, altresì, che le voci denominate in busta paga come
“rimborso forfettario” si riferivano effettivamente ai giorni di trasferte dei dipendenti, intese quali giornate lavorative in cui i dipendenti si recavano presso gli stabilimenti dei clienti ubicati fuori dal Comune ove ha sede l'azienda, per poi far rientro presso le proprie abitazioni”. Il Tribunale, ricordata la normativa di rilievo (art. 51 DPR 917/86 e art. 12 L. 15369) nonchè alcune pronunce della Corte di Cassazione in materia (Cass. nn. 21410/19, 16639/14, 1077/99 e 14965/12), ha evidenziato che il verbale redatto dagli Agenti della Guardia di Finanza indicava una “massiccia e costante presenza di indennità forfettarie riconducibili a trasferte effettuate dal personale dipendente al di fuori del Comune sede dell'impresa” e la mancanza di qualsiasi documentazione contabile (pure a fronte di espressa richiesta) giustificativa delle presunte trasferte. Di più, “Incrociando le informazioni acquisite dai dipendenti dell'impresa compresa la segretaria con i dati emersi dai riscontri materiali eseguiti sulle buste paga con riferimento alla sistematica e cospicua presenza di indennità di trasferta, gli operanti hanno rilevato che il datore di lavoro, per garantire il raggiungimento dell'importo stipendiale netto pattuito tra azienda e lavoratore, compreso il personale che svolgeva mansioni di tipo amministrativo, faceva ricorso ad un complesso procedimento di calcolo funzionale in base al quale determinava un numero di indennità di trasferta da assegnare mensilmente a ciascun dipendente a prescindere dall'effettuazione di attività esterne riconducibili a trasferte”. Sempre in punto di fatto, il primo giudice evidenziava che “i testimoni escussi (dipendenti ed ex dipendenti di di hanno sì dichiarato Parte_1 Parte_1 di essersi recati preso i clienti per installare gli impianti, ma di non aver mai ricevuto indennità di trasferta o rimborsi forfettari e che la retribuzione era fissa, preventivamente concordata con il datore di lavoro” e concludeva per la correttezza dei rilievi ispettivi circa la sussistenza di retribuzione sottratta agli oneri assicurativi oggetto di causa. Quanto ai tre lavoratori di cui era contestata l'adibizione al lavoro prima di regolare assunzione, il Tribunale ne riportava le dichiarazioni rese sia nell'immediatezza dell'accesso ispettivo sia in sede giudiziale e concludeva per la fondatezza dei rilievi ispettivi anche sotto questo profilo, respingendo in toto il ricorso del – Parte_1 con la compensazione delle spese di quel grado.
pag. 2 di 6 2. Ha proposto appello il lamentando (I) erronea e/o contraddittoria Pt_1 motivazione della sentenza in ordine all'interpretazione della normativa relativa all'istituto della trasferta ex art. 51, comma 5, d.p.r. 917/1986; (II) erronea e/o contraddittoria motivazione della sentenza in ordine all'assolvimento dell'onere probatorio in capo al ricorrente relativamente alla legittimità e regolarità delle trasferte indicate in busta paga – erronea valutazione dell'art. 2697 codice civile;
(III) erronea e/o contraddittoria motivazione della sentenza in ordine alla presunta instaurazione di lavoro “in nero” – errata interpretazione della normativa relativa al lavoro irregolare e, in particolare, del decreto legge 12 del 22 febbraio 2002 e del decreto legge 112 del 25 giugno 2008; (IV) erronea e/o contraddittoria valutazione, da parte del giudice di prime cure, delle risultanze istruttorie – violazione degli artt. 115 e 116 codice di procedura civile. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione di , che ha ribadito le difese CP_1 vittoriosamente svolte in prime cure. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
3. L'appello è solo in piccola parte fondato e in questa ridotta misura deve essere accolto. I motivi primo, secondo e quarto attengono alla contestata debenza di maggiori oneri per quanto registrato come “indennità di trasferta” e censurano sia l'interpretazione della norma da applicare sia la valutazione degli elementi di prova. L'appellante ricorda che non vi sono oneri di specifica modalità di tenuta della contabilità, che i testimoni hanno confermato di avere lavorato fuori dalla sede dell'impresa, che è stata prodotta copiosa documentazione riferita a lavori affidati da aziende ubicate in altri comuni e che “Come riscontrabile da tutte le buste paga prodotte, la cifra indennitaria riconosciuta a titolo di rimborso forfettario è calcolata su base giornaliera e nei limiti di quanto previsto dalla Legge. Trattandosi di un rimborso, come detto, forfettario, l'importo non viene calcolato ad hoc sulla singola trasferta, ma è definito a priori, indipendentemente dall'effettivo esborso da parte del lavoratore e, quindi, dalle spese reali (ed eventualmente documentate). Essendo a forfait, non è necessaria una dettagliata rendicontazione dell'importo riconosciuto, in quanto lo stesso è erogato indipendentemente dal quantum corrisposto dal lavoratore;
ciò con l'ulteriore conseguenza che l'eventuale discrepanza tra l'importo riconosciuto a forfait e quanto effettivamente speso dal lavoratore è posta a carico,
o a favore, di quest'ultimo” (pag. 13 appello). Ebbene, deve muoversi dalla premessa che – come per ogni beneficio in senso lato, sia esso di natura contributiva o fiscale - è onere del contribuente dare prova della sussistenza dei relativi presupposti. Se dunque non può ravvisarsi – nè infatti è addotta – un'organizzazione del lavoro idonea a legittimare un regime di “trasfertismo”1, era onere del datore di lavoro offrire
CP 1 “... gli ex dipendenti della risultavano assunti alle dipendenze della sulla base di Parte_1 un contratto indicante la sede lavorativa – San Rocco al Porto (LO), Via dell'Artigiano s.n.c. – quale luogo pag. 3 di 6 gli elementi comprovanti la sussistenza e consistenza delle trasferte di volta in volta disposte ed effettuate, sì da rendere possibile il riscontro di correttezza degli importi riconosciuti nelle buste paga. Nè può ritenersi a questo sufficiente la produzione – non illustrata in alcun modo, tantomeno con riferimento ai cc.dd. riflessi contabili – dei contratti di appalto, di preventivi e di fatture e delle buste paga, che non permettono di ricostruire le attività dell'uno e dell'altro dipendente e la correttezza, dunque, di quanto riconosciuto ai diversi lavoratori. Già la circostanza – qui neppure contestata – che l'indennità di trasferta sia stata riconosciuta anche al personale amministrativo è prova piena dell'irregolarità della qualificazione dell'emolumento e, a tutto concedere, della mancanza di prova della sua legittimità, se non anche della sua preordinazione alla riduzione dell'imponibile. Va ricordato infatti che “in tema di assoggettamento a contribuzione delle somme erogate a titolo di indennità di trasferta grava sull'ente previdenziale la prova che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto di lavoro. Per contro, è onere del datore di lavoro provare che sussiste una delle cause di esclusione dell'obbligo contributivo. Allorché si discuta di esenzione da tale obbligo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero di volta in volta invocato. Pertanto, è il datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio che ha l'onere di dimostrare il rispetto dei limiti di esenzione di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 5 vale a dire la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione e l'ammontare delle somme sottratte all'applicazione della regola generale dimostrando le trasferte effettuate e l'ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno mentre l CP_3 deve solo provare l'ammontare complessivo delle somme erogate ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro” (Cassazione civile sez. lav., 19/08/2024, n.22920).
principale d'esercizio dell'attività (si veda, a titolo esemplificativo, il contratto di apprendistato relativo al sig. prodotto quale allegato 6 al ricorso introduttivo – cfr. doc. 1-6). Persona_2 Al fine di disciplinare e prevedere, già in sede di assunzione, la possibilità di svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi diversi dalla sede abituale di lavoro, già nella lettera di assunzione era specificato che
“il luogo di lavoro sarà Via Dell'Artigianato snc Loc. Moientina 26865 San Rocco al Porto (LO), ma l'azienda si riserva il diritto di affidarLe compiti o mansioni anche fuori sede”. Già solo questo primo dato formale porta ad escludere la possibile sussistenza, nella fattispecie in esame, del fenomeno del trasfertismo, essendo individuata una sede principale e abituale di lavoro e, nel contempo, correttamente specificata la possibilità per il lavoratore di essere chiamato a rendere la propria prestazione lavorativa anche presso altre sedi. Di fatto, i dipendenti della prestavano abitualmente la propria attività lavorativa di Parte_1 saldatura e montaggio di componenti meccanici presso lo stabilimento di San Rocco al Porto (LO); tuttavia, in alcune precise occasioni e per le lavorazioni maggiormente impegnative, tale attività veniva svolta direttamente presso la sede dei clienti del sig. stante la difficoltà logistica di trasporto di Pt_1 componenti meccaniche di rilevanti dimensioni e l'impossibilità, nonché l'eccessiva dispendiosità, nel trasportare cisterne già assemblate. Ne consegue che anche il secondo elemento necessario per ritenere sussistente l'ipotesi di “trasfertismo” non appare integrato, stante la tipologia della lavorazione in esame che non postula e non comporta la continua mobilità del dipendente” (così alle pagg.
7-8 del ricorso d'appello)
pag. 4 di 6 La mancanza di prova dell'effettuazione delle affermate trasferte (dubitando CP_1 della loro rispondenza al vero2) e di qualsiasi indicazione di rispondenza a quanto poi riconosciuto nelle buste paga conferma la bontà delle valutazioni effettuate in sede di ispezione tributaria, prima, e dal Tribunale poi. Quanto al terzo motivo di gravame, va osservato che in effetti non vi sono elementi idonei a sostenere l'adibizione al lavoro di in epoca anteriore alla sua Persona_2 formale assunzione: più delle dichiarazioni di colleghi di lavoro (comprensibilmente imprecise, a maggior ragione trattandosi di fatti di oltre due anni anteriori) si reputa di utilità quanto dallo stesso lavoratore denunciato in sede di : Controparte_4 la mancanza di qualsiasi menzione di un periodo “in nero”, nonostante la già avviata iniziativa legale3, fa dubitare quantomeno della sua effettiva consistenza, poichè è ragionevole ritenere che il lavoratore avrebbe in quella sede colto l'opportunità di rivendicare quanto spettante a titolo di contribuzione (se non anche di retribuzione, che, in effetti, dalla dichiarazione parrebbe essere stata integralmente corrisposta per contanti). Diversamente dicasi delle altri due posizioni, per le quali i lavoratori hanno reso dichiarazioni puntuali e coerenti, che sono state correttamente apprezzate dal primo giudice. Quanto a il fatto che avesse abiti da lavoro al momento Persona_1 dell'accesso degli ispettori e che il giorno prima fosse stato riaccompagnato a casa
“dopo il lavoro” (dichiar. Tafa Tasim del 7/9/2021) fanno ritenere che pure lui fosse Tes_ impegnato in azienda (il non avrebbe fatto riferimento al dato temporale “dopo il lavoro”, se fosse stato riferito a lui soltanto e non anche al collega). Quanto a , la sua puntuale indicazione temporale4 è stata confermata da Per_3
– senza che sia dato di ipotizzare intese tra i due (circostanza peraltro Parte_3 neppure adombrata dal ricorrente/appellante). 2 “... il punto non è tanto quello di provare che sono state fatte delle trasferte da parte del personale dipendente quanto quello di dimostrare la veridicità delle stesse. Quando gli ispettori della Guardia di Finanza riferiscono di “indennità di trasferta fittizie” (foglio n. 5 verbale allegato) intendono che “il datore di lavoro, per garantire il raggiungimento dell'importo stipendiale netto pattuito tra azienda e lavoratore, compreso il personale che svolgeva mansioni di tipo amministrativo, faceva ricorso ad un complesso procedimento di calcolo funzionale in base al quale determinava un numero di indennità da assegnare mensilmente a ciascun dipendente a prescindere dalla effettuazione di attività esterne riconducibile a trasferte ....” (pagg. 11 memoria di costituzione in appello) 3 così dal doc. 2 (verbale di dichiarazioni di CP_1 Persona_2 4 così dal doc. 4 CP_1
pag. 5 di 6 In conclusione, in parziale riforma della sentenza appellata, il ricorso del va Pt_1 accolto limitatamente alla posizione del lavoratore . Persona_2
4. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate per intero, per la modestia della parte di domanda accolta e per la possibile esistenza di alcune voci astrattamente suscettibili di essere sottratte all'imponibile assicurativo – anche se, in concreto, non adeguatamente circostanziate nè documentate.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da titolare della ditta individuale , avverso la Parte_1 Parte_1 sentenza n. 88/24 del Tribunale di Piacenza resa e pubblicata il giorno 11/3/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in parziale accoglimento del proposto appello e riforma in parte qua della sentenza impugnata, 1. accoglie il ricorso di limitatamente alla posizione del lavoratore Parte_1
– con quanto di conseguenza sul provvedimento di variazione Persona_2
oggetto di causa;
CP_1
2. conferma per il resto l'impugnata sentenza;
3. compensa integralmente le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. Bologna, 17/4/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 5 così dal doc. 9/2 CP_1