Articolo 1 della Legge 27 dicembre 1977, n. 988
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25 gennaio 1978
Art. 1. Articolo unico

La locuzione "zone della regione Friuli-Venezia Giulia", contenuta nell' articolo 1 della legge 21 dicembre 1974, n. 702 , e' da intendersi riferita anche al territorio delle province friulane di Udine e Pordenone.
Le disposizioni dell'articolo 3 della suddetta legge sono da intendersi riferite alle domande dei destinatari dell'articolo 1 della legge stessa.

Entrata in vigore il 25 gennaio 1978