Art. 1. Articolo unico
La locuzione "zone della regione Friuli-Venezia Giulia", contenuta nell' articolo 1 della legge 21 dicembre 1974, n. 702 , e' da intendersi riferita anche al territorio delle province friulane di Udine e Pordenone.
Le disposizioni dell'articolo 3 della suddetta legge sono da intendersi riferite alle domande dei destinatari dell'articolo 1 della legge stessa.
La locuzione "zone della regione Friuli-Venezia Giulia", contenuta nell' articolo 1 della legge 21 dicembre 1974, n. 702 , e' da intendersi riferita anche al territorio delle province friulane di Udine e Pordenone.
Le disposizioni dell'articolo 3 della suddetta legge sono da intendersi riferite alle domande dei destinatari dell'articolo 1 della legge stessa.