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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/12/2024, n. 6366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6366 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5070/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. Alberto Tetamo Presidente dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. dr.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5070/2024 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da con il patrocinio dell'avv. Galizia Danovi Anna e dell'avv. Pesce Riccardo, in Parte_1 forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro on il patrocinio dell'avv. Notaristefano Marina e dell'avv. Ripa Silvia, in forza Controparte_1 di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da note scritte d'udienza depositate rispettivamente il 30.10.2024 e il 12.11.2024):
“1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal dott. e dalla dott.ssa Pt_1 l'11 settembre 2016 in Mondavio (PU), con atto trascritto presso i pubblici registri di tale CP_1
Comune (parte II, Serie A, n. 4, anno 2016), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle prescritte annotazioni e trascrizioni;
2) Confermare l'affidamento condiviso di ai genitori, con collocamento prevalente presso la Per_1 madre, alla quale rimarrà assegnata la casa familiare;
pagina 1 di 6 3) stabilire, fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario:
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino alla domenica sera, con accompagnamento alla casa materna entro le ore 21 con possibilità di cena con il padre;
- durante le vacanze estive, per due settimane consecutive nel mese di agosto ed altre due anche non consecutive tra il giugno e il settembre 2025, con un'ulteriore settimana dall'estate 2026, periodi tutti da concordare con la madre entro il 30 marzo di ogni anno;
in caso di disaccordo quanto alle due settimane consecutive, negli anni pari dal 1 al 15 agosto, negli anni dispari dal 16 al 30 agosto;
- in via alternata con la madre, per metà delle vacanze invernali, dall'inizio delle vacanze stesse
(prelevandola da scuola) al primo pomeriggio del 30/12, ovvero dal primo pomeriggio del 30/12 al 6/1 alle ore 19:30, con accompagnamento presso il domicilio della madre a Torino;
- in via alternata con la madre ogni anno, per le vacanze pasquali con prelievo da scuola il giorno di inizio delle vacanze e riaccompagnandola presso l'abitazione materna alle ore 19,30 dell'ultimo giorno di vacanza;
- per i “ponti” che saranno coincidenti con i fine settimana di spettanza;
- il giorno del compleanno della minore secondo accordi tra i genitori;
4) porre a carico del padre, con decorrenza dal mese di novembre 2024, un contributo al mantenimento della figlia di € 900,00 mensili, importo da versare alla madre mediante bonifico bancario in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale ISTAT;
5) porre a carico del padre, sempre con decorrenza dal mese di novembre 2024, il pagamento del 70%
(e alla madre il restante 30%) delle spese extra assegno relative alla figlia come disciplinate e dettagliate nel cd. protocollo del Tribunale di Torino in data 15 marzo 2016, di cui si trascrive di seguito l'art. 5, rubricato Individuazione delle singole voci di spesa extra assegno:
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche;
rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori: b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con imedesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
e) spese per la patente;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative è ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia
(babysitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori
o del genitore;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
pagina 2 di 6 - spese medico-sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta c/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e visite farmaceutiche, in quanto prescritte;
6) attribuire integralmente alla madre il cd. “assegno unico” in favore della figlia;
7) dare atto che i genitori confermano il reciproco consenso ed assenso al rilascio e/o al rinnovo di tutti i documenti validi e/o necessari per l'espatrio della figlia minore;
8) dare atto che il dott. ichiara di rinunciare alla richiesta di rimborso della caparra del contratto Pt_1 di locazione in essere relativamente alla casa ex coniugale;
9) dare atto che le parti dichiarano di essere reciprocamente autosufficienti dal punto di vista economico, e di non avere null'altro a pretendere in relazione al rapporto di coniugio, a eccezione di quanto sopra convenuto;
10) compensare le spese del giudizio, dando atto della rinuncia dei sottoscritti difensori alla solidarietà professionale;
11) dare atto che le parti dichiarano sin da ora di rinunciare all'impugnazione della sentenza che accoglierà integralmente le predette condizioni.”.
Per il P.M.
Nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in MONDAVIO il 11/09/2016.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONDAVIO (atto n. 4, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio è nata la figlia il 24.09.2017. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita del 31.05.2023, autorizzato dalla Procura della Repubblica di Pesaro il
7.06.2023.
Con ricorso depositato il 19.03.2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898. Chiedeva, altresì, disporsi l'affidamento condiviso di ad Per_1 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, la regolamentazione delle visite padre-figlia, un contributo al mantenimento della figlia a proprio carico di E 700 al mese, oltre al 50% delle straordinarie e assegno unico internamente a favore della madre.
Con memoria difensiva depositata in data 18.10.2024 si costituiva in giudizio
[...] on opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed a quelle CP_1 in punto affidamento, collocazione della figlia e assegnazione della casa coniugale e chiedendo disporsi un contributo al mantenimento della figlia minore a carico del padre di E 1200 al mese, oltre al 75% delle spese straordinarie.
pagina 3 di 6 All'udienza del 21.10.2024, svoltasi avanti al GOP su delega del Giudice Relatore per il tentativo di conciliazione, le parti comparivano personalmente e raggiungevano un accordo a definizione della complessiva vertenza.
Su istanza congiunta delle parti veniva disposta la sostituzione dell'udienza ex art. 473bis 21 cpc in presenza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.
Con le note scritte d'udienza depositate nel termine assegnato, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come in epigrafe riportate ed il Giudice Relatore disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo delle parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, regolarmente autorizzato dalla Procura della Repubblica.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far data dalla separazione.
Si presume la continuità dello stato di separazione poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Ritiene il Tribunale di poter provvedere in conformità all'accordo delle parti, apparendo esso rispondente al principio di bigenitorialità e all'interesse delle parti e della prole minore, anche sotto il profilo economico.
Le spese di lite sono compensate tra le parti in conformità all'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, preso atto ed in conformità all'accordo delle parti, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto dai signori trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONDAVIO di provvedere alle incombenze di legge;
DISPONE l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso Per_1 la madre;
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra Controparte_1
DISPONE che il padre, fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, possa vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario:
− a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino alla domenica sera, con accompagnamento alla casa materna entro le ore 21 con possibilità di cena con il padre;
− durante le vacanze estive, per due settimane consecutive nel mese di agosto ed altre due anche non consecutive tra il giugno e il settembre 2025, con un'ulteriore settimana dall'estate 2026,
pagina 4 di 6 periodi tutti da concordare con la madre entro il 30 marzo di ogni anno;
in caso di disaccordo quanto alle due settimane consecutive, negli anni pari dal 1 al 15 agosto, negli anni dispari dal 16 al 30 agosto;
− in via alternata con la madre, per metà delle vacanze invernali, dall'inizio delle vacanze stesse (prelevandola da scuola) al primo pomeriggio del 30/12, ovvero dal primo pomeriggio del 30/12 al 6/1 alle ore 19:30, con accompagnamento presso il domicilio della madre a Torino;
− in via alternata con la madre ogni anno, per le vacanze pasquali con prelievo da scuola il giorno di inizio delle vacanze e riaccompagnandola presso l'abitazione materna alle ore 19,30 dell'ultimo giorno di vacanza;
− per i “ponti” che saranno coincidenti con i fine settimana di spettanza;
− il giorno del compleanno della minore secondo accordi tra i genitori;
DISPONE che il sig. corrisponda, con decorrenza dal mese di novembre 2024, un Parte_1 contributo al mantenimento della figlia di € 900,00 mensili, importo da versare alla madre mediante bonifico bancario in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale ISTAT;
DISPONE che il sig. sempre con decorrenza dal mese di novembre 2024, provveda al Parte_1 pagamento del 70% (e alla madre il restante 30%) delle spese extra assegno relative alla figlia come disciplinate e dettagliate nel cd. protocollo del Tribunale di Torino in data 15 marzo 2016, di cui si trascrive di seguito l'art. 5, rubricato Individuazione delle singole voci di spesa extra assegno:
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche;
rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori: b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
e) spese per la patente;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative è ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia
(babysitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
- spese medico-sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta c/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e visite farmaceutiche, in quanto prescritte;
DÀ ATTO che le parti concordano che il cd. “assegno unico” in favore della figlia sarà percepito integralmente dalla madre;
pagina 5 di 6 DÀ ATTO che le parti confermano il reciproco consenso ed assenso al rilascio e/o al rinnovo di tutti i documenti validi e/o necessari per l'espatrio della figlia minore;
DÀ ATTO che il sig. dichiara di rinunciare alla richiesta di rimborso della caparra del contratto di Pt_1 locazione in essere relativamente alla casa ex coniugale;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere reciprocamente autosufficienti dal punto di vista economico e di non avere null'altro a pretendere in relazione al rapporto di coniugio, a eccezione di quanto sopra convenuto;
DÀ ATTO che le parti dichiarano sin da ora di rinunciare all'impugnazione della sentenza di divorzio;
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 6.12.2024
IL GIUDICE Rel./Est. IL PRESIDENTE
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. Alberto Tetamo Presidente dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. dr.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5070/2024 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da con il patrocinio dell'avv. Galizia Danovi Anna e dell'avv. Pesce Riccardo, in Parte_1 forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro on il patrocinio dell'avv. Notaristefano Marina e dell'avv. Ripa Silvia, in forza Controparte_1 di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da note scritte d'udienza depositate rispettivamente il 30.10.2024 e il 12.11.2024):
“1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal dott. e dalla dott.ssa Pt_1 l'11 settembre 2016 in Mondavio (PU), con atto trascritto presso i pubblici registri di tale CP_1
Comune (parte II, Serie A, n. 4, anno 2016), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle prescritte annotazioni e trascrizioni;
2) Confermare l'affidamento condiviso di ai genitori, con collocamento prevalente presso la Per_1 madre, alla quale rimarrà assegnata la casa familiare;
pagina 1 di 6 3) stabilire, fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario:
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino alla domenica sera, con accompagnamento alla casa materna entro le ore 21 con possibilità di cena con il padre;
- durante le vacanze estive, per due settimane consecutive nel mese di agosto ed altre due anche non consecutive tra il giugno e il settembre 2025, con un'ulteriore settimana dall'estate 2026, periodi tutti da concordare con la madre entro il 30 marzo di ogni anno;
in caso di disaccordo quanto alle due settimane consecutive, negli anni pari dal 1 al 15 agosto, negli anni dispari dal 16 al 30 agosto;
- in via alternata con la madre, per metà delle vacanze invernali, dall'inizio delle vacanze stesse
(prelevandola da scuola) al primo pomeriggio del 30/12, ovvero dal primo pomeriggio del 30/12 al 6/1 alle ore 19:30, con accompagnamento presso il domicilio della madre a Torino;
- in via alternata con la madre ogni anno, per le vacanze pasquali con prelievo da scuola il giorno di inizio delle vacanze e riaccompagnandola presso l'abitazione materna alle ore 19,30 dell'ultimo giorno di vacanza;
- per i “ponti” che saranno coincidenti con i fine settimana di spettanza;
- il giorno del compleanno della minore secondo accordi tra i genitori;
4) porre a carico del padre, con decorrenza dal mese di novembre 2024, un contributo al mantenimento della figlia di € 900,00 mensili, importo da versare alla madre mediante bonifico bancario in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale ISTAT;
5) porre a carico del padre, sempre con decorrenza dal mese di novembre 2024, il pagamento del 70%
(e alla madre il restante 30%) delle spese extra assegno relative alla figlia come disciplinate e dettagliate nel cd. protocollo del Tribunale di Torino in data 15 marzo 2016, di cui si trascrive di seguito l'art. 5, rubricato Individuazione delle singole voci di spesa extra assegno:
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche;
rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori: b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con imedesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
e) spese per la patente;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative è ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia
(babysitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori
o del genitore;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
pagina 2 di 6 - spese medico-sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta c/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e visite farmaceutiche, in quanto prescritte;
6) attribuire integralmente alla madre il cd. “assegno unico” in favore della figlia;
7) dare atto che i genitori confermano il reciproco consenso ed assenso al rilascio e/o al rinnovo di tutti i documenti validi e/o necessari per l'espatrio della figlia minore;
8) dare atto che il dott. ichiara di rinunciare alla richiesta di rimborso della caparra del contratto Pt_1 di locazione in essere relativamente alla casa ex coniugale;
9) dare atto che le parti dichiarano di essere reciprocamente autosufficienti dal punto di vista economico, e di non avere null'altro a pretendere in relazione al rapporto di coniugio, a eccezione di quanto sopra convenuto;
10) compensare le spese del giudizio, dando atto della rinuncia dei sottoscritti difensori alla solidarietà professionale;
11) dare atto che le parti dichiarano sin da ora di rinunciare all'impugnazione della sentenza che accoglierà integralmente le predette condizioni.”.
Per il P.M.
Nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in MONDAVIO il 11/09/2016.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONDAVIO (atto n. 4, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio è nata la figlia il 24.09.2017. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita del 31.05.2023, autorizzato dalla Procura della Repubblica di Pesaro il
7.06.2023.
Con ricorso depositato il 19.03.2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898. Chiedeva, altresì, disporsi l'affidamento condiviso di ad Per_1 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, la regolamentazione delle visite padre-figlia, un contributo al mantenimento della figlia a proprio carico di E 700 al mese, oltre al 50% delle straordinarie e assegno unico internamente a favore della madre.
Con memoria difensiva depositata in data 18.10.2024 si costituiva in giudizio
[...] on opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed a quelle CP_1 in punto affidamento, collocazione della figlia e assegnazione della casa coniugale e chiedendo disporsi un contributo al mantenimento della figlia minore a carico del padre di E 1200 al mese, oltre al 75% delle spese straordinarie.
pagina 3 di 6 All'udienza del 21.10.2024, svoltasi avanti al GOP su delega del Giudice Relatore per il tentativo di conciliazione, le parti comparivano personalmente e raggiungevano un accordo a definizione della complessiva vertenza.
Su istanza congiunta delle parti veniva disposta la sostituzione dell'udienza ex art. 473bis 21 cpc in presenza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.
Con le note scritte d'udienza depositate nel termine assegnato, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come in epigrafe riportate ed il Giudice Relatore disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo delle parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, regolarmente autorizzato dalla Procura della Repubblica.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far data dalla separazione.
Si presume la continuità dello stato di separazione poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Ritiene il Tribunale di poter provvedere in conformità all'accordo delle parti, apparendo esso rispondente al principio di bigenitorialità e all'interesse delle parti e della prole minore, anche sotto il profilo economico.
Le spese di lite sono compensate tra le parti in conformità all'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, preso atto ed in conformità all'accordo delle parti, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto dai signori trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONDAVIO di provvedere alle incombenze di legge;
DISPONE l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso Per_1 la madre;
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra Controparte_1
DISPONE che il padre, fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, possa vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario:
− a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino alla domenica sera, con accompagnamento alla casa materna entro le ore 21 con possibilità di cena con il padre;
− durante le vacanze estive, per due settimane consecutive nel mese di agosto ed altre due anche non consecutive tra il giugno e il settembre 2025, con un'ulteriore settimana dall'estate 2026,
pagina 4 di 6 periodi tutti da concordare con la madre entro il 30 marzo di ogni anno;
in caso di disaccordo quanto alle due settimane consecutive, negli anni pari dal 1 al 15 agosto, negli anni dispari dal 16 al 30 agosto;
− in via alternata con la madre, per metà delle vacanze invernali, dall'inizio delle vacanze stesse (prelevandola da scuola) al primo pomeriggio del 30/12, ovvero dal primo pomeriggio del 30/12 al 6/1 alle ore 19:30, con accompagnamento presso il domicilio della madre a Torino;
− in via alternata con la madre ogni anno, per le vacanze pasquali con prelievo da scuola il giorno di inizio delle vacanze e riaccompagnandola presso l'abitazione materna alle ore 19,30 dell'ultimo giorno di vacanza;
− per i “ponti” che saranno coincidenti con i fine settimana di spettanza;
− il giorno del compleanno della minore secondo accordi tra i genitori;
DISPONE che il sig. corrisponda, con decorrenza dal mese di novembre 2024, un Parte_1 contributo al mantenimento della figlia di € 900,00 mensili, importo da versare alla madre mediante bonifico bancario in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale ISTAT;
DISPONE che il sig. sempre con decorrenza dal mese di novembre 2024, provveda al Parte_1 pagamento del 70% (e alla madre il restante 30%) delle spese extra assegno relative alla figlia come disciplinate e dettagliate nel cd. protocollo del Tribunale di Torino in data 15 marzo 2016, di cui si trascrive di seguito l'art. 5, rubricato Individuazione delle singole voci di spesa extra assegno:
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche;
rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori: b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
e) spese per la patente;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative è ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia
(babysitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
- spese medico-sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta c/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e visite farmaceutiche, in quanto prescritte;
DÀ ATTO che le parti concordano che il cd. “assegno unico” in favore della figlia sarà percepito integralmente dalla madre;
pagina 5 di 6 DÀ ATTO che le parti confermano il reciproco consenso ed assenso al rilascio e/o al rinnovo di tutti i documenti validi e/o necessari per l'espatrio della figlia minore;
DÀ ATTO che il sig. dichiara di rinunciare alla richiesta di rimborso della caparra del contratto di Pt_1 locazione in essere relativamente alla casa ex coniugale;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere reciprocamente autosufficienti dal punto di vista economico e di non avere null'altro a pretendere in relazione al rapporto di coniugio, a eccezione di quanto sopra convenuto;
DÀ ATTO che le parti dichiarano sin da ora di rinunciare all'impugnazione della sentenza di divorzio;
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 6.12.2024
IL GIUDICE Rel./Est. IL PRESIDENTE
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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