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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/07/2025, n. 3907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3907 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Rosanna De Rosa Consigliere estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 4397/2018, avente ad oggetto appello avverso la sentenza parziale n. 6809/2018, emessa dal Tribunale di Napoli in data 10.7.2018,
(R.G. n. 31536/2010) e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, e (C.F. ) rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi dagli avv. Antonio Corso, Marina Corso e Mattia Niki Corso;
APPELLANTI
E
(C.F. , in proprio, Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
(C.F. ), (C.F. ) e C.F._5 CP_3 C.F._6 [...]
(C.F. ), e la medesima , quali chiamati CP_4 C.F._7 Controparte_1 all'eredità di , rappresentati e difesi dall'avv. Maria Michela Gambardella;
Persona_1
NONCHÉ
(C.F. ) e (C.F. Controparte_5 C.F._8 CP_6
), quali genitori esercenti la potestà sui figli minori (C.F. C.F._9 Per_2
) e (C.F. , rappresentati e C.F._10 Persona_3 C.F._11 difesi dagli avv.ti Cristina Arcangeli e Corrado Faralla;
APPELLATI
E
, , Controparte_7 Parte_1 Controparte_8 CP_9
e , in qualità di eredi di
[...] Controparte_10 Parte_2
APPELLATI NON COSTITUITI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., in data 15.1.2025 dalla difesa di parte appellante, in data 24.1.2025 dalla difesa degli appellanti e e in data 27.1.2025 dalla difesa degli appellati Controparte_5 CP_6 CP_1
, , ed .
[...] Controparte_2 CP_3 Controparte_4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 11.12.2010, i germani , (cl.1964) e Parte_1 _2
convenivano in giudizio e , nonché Pt_3 Persona_1 Controparte_1 Parte_2
(cl.1936), zio paterno degli attori assumendo che: 1) in data 25.12.2009 era deceduto ab intestato in
Giugliano (NA) il loro genitore , lasciando a sé superstiti essi attori, nonché gli altri due figli CP_2
e 2) quest'ultima, con atto a firma del notaio di Pistoia, rogato in data Per_1 CP_5 Per_4
3.3.2010, aveva ritualmente rinunziato all'eredità paterna;
3) l'asse ereditario, oltre al relictum, comprendeva anche l'appartamento e i 500/1000 di un garage ad esso adiacente, facenti parte del fabbricato sito in Giugliano in Campania (NA), al Corso Campano, civico 574 (censiti in catasto al foglio 51, p.lla 527, sub 4 e sub 3), attribuiti a (1936) con atto a firma del Notaio Parte_2 del 24.2.1994, (Rep. 120672 e Rep. 120674), beni che in forza del medesimo atto, esso _5 aveva poi ceduto a titolo oneroso ai coniugi e;
4) _2 Persona_1 Controparte_1 detto ultimo atto aveva dissimulato, invero, una donazione indiretta soggetta a collazione, in quanto
, nella sua qualità di esclusivo proprietario dei suddetti beni, non poteva effettuare Controparte_2 divisione alcuna degli stessi col fratello non essendo mai stato quest'ultimo _2 comproprietario dei contesi cespiti e non potendo, dunque, a sua volta cederli al nipote e Per_1 alla di lui coniuge;
5) i beni in questione dovevano, quindi, essere conferiti alla Controparte_1 massa ereditaria di . Chiedevano, pertanto, che, dichiarata aperta la successione di Controparte_2
e ricostituita la massa ereditaria con l'inclusione di detti beni, si procedesse alla Controparte_2 formazione di un progetto divisionale e, in caso di accertata indivisibilità dei beni, alla relativa attribuzione agli attori, ai sensi dell'art. 720 c.c.
Costituitisi in giudizio, i convenuti impugnavano la domanda, eccependone l'inammissibilità ed infondatezza, ed evidenziando tra l'altro come dovesse essere integrato il contraddittorio nei confronti dei figli minori di che - a differenza della madre - non avevano Controparte_5 rinunziato all'eredità.
Avviato il procedimento di interpello ex art. 481 c.c., nei confronti dei figli di
[...]
il Tribunale adito, con decreto del 25.2.2011, concedeva ai genitori dei minori il termine CP_5 di 60 giorni per accettare l'eredità; i predetti vi rinunziavano.
Rimessa la causa al Collegio, per esaminare tale questione, nonché quella concernente la formazione della massa ereditaria, il Tribunale pronunciava la sentenza non definitiva n. 6809/2018, datata 10.7.2018 e qui impugnata, con la quale veniva così disposto: “Dichiara aperta la successione di nato a [...] il [...] e deceduto ab intestato in Giugliano (NA) in data Controparte_2
25.12.2009; accerta e dichiara la carenza di legittimazione passiva di in proprio Controparte_5 nonché unitamente al coniuge quali legali rappresentanti dei figli e CP_6 Per_2 [...]
e li estromette dal giudizio;
rigetta la domanda di cui ai capi b) e c) dell'atto introduttivo;
Per_3 dichiara inammissibile la domanda di nullità per acquisto a non domino;
rimette la causa sul ruolo per l'istruzione della domanda di divisione nonché per la domanda di rendiconto;
condanna altresì parte attrice a rimborsare a e le spese di lite, che si liquidano in Controparte_5 CP_6
€. 1.600,00 per onorari e €. 450,000 per spese oltre I.V.A., C.P.A. come per legge. Per le restanti parti spese al definitivo”.
In seguito al rigetto della domande principali, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'istruzione della domanda di divisione nonché di rendimento del conto.
Il giudizio di appello
Con atto notificato il 6.9.2018, i germani e hanno Pt_1 _2 Parte_3 impugnato la sentenza non definitiva n. 6809/2018 del Tribunale di Napoli, formulando i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo, gli appellanti hanno censurato la sentenza parziale qui gravata nella parte in cui era stato statuito che, nel “corso del giudizio, all'esito della suddetta ordinanza del G.I.
(7.2.11), parte attrice ha tardivamente richiesto, oltre i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.,
l'accertamento della nullità di tale atto (divisione) e la nullità del successivo atto di compravendita
così operando una inammissibile “mutatio libelli”. L'erroneità di tale statuizione _5 deriverebbe dal fatto che secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale ormai confermato dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte, il Giudice sarebbe tenuto a rilevare di ufficio qualsiasi forma di nullità del contratto e ciò in ragione del fatto che “la funzione dell'art. 1421 c.c. è di impedire che il contratto nullo, sul quale l'ordinamento esprime un giudizio di disvalore, possa spiegare i suoi effetti”. Rilievo, quest'ultimo, che il primo Giudice avrebbe, a detta degli appellanti, erroneamente omesso, così rendendo la pronuncia qui impugnata radicalmente invalida. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui il primo Giudice non aveva considerato come a venire in discussione fosse invero l'atto di donazione stipulato dal Notaio nel 1994; atto avente ad oggetto il contestato lotto di terreno _5 di 813 mq, su cui aveva costruito il conteso fabbricato, comprendente Controparte_2
l'appartamento al primo piano e la metà del garage adiacente assegnati in forza del medesimo atto a
Orbene, hanno argomentato gli appellanti, “tenendo ben presente che i beni di Parte_2 cui si discute sono quelli ora menzionati, devesi pervenire alla decisione di dichiarare nulla la divisione per carenza di un requisito essenziale (art. 1418 c.c.), cioè la comproprietà del bene da dividere (art. 1325 c.c.)”, in capo al menzionato che avrebbe partecipato alla divisione _2 pur non essendo un condividente ( e quindi non avendovi titolo). Un volta accertata, dunque, la nullità dell'atto di divisione seguirebbe, a cascata, che la stessa vendita fatta nello stesso atto da _5
a in comunione legale con la moglie Parte_2 Persona_1 Controparte_1 avrebbe dovuto essere del pari dichiarata nulla, perché effettuata a non domino.
A tutto quanto fin qui rappresentato, sono seguite le richieste conclusivamente formulate dalle medesime parti appellanti all'indirizzo di questa Corte affinché, all'esito del presente giudizio, così provveda: “1) Dichiarare cessata la materia del contendere in ordine all'appello condizionato, in conseguenza della rinunzia fatta dagli appellanti e all'accettazione effettuata dagli appellati, con conseguente non luogo a provvedere in ordine alle spese riguardanti il presente grado di giudizio;
2) Accogliere l'appello proposto nei confronti dei sigg. , Controparte_1 Controparte_2
e , e, per l'effetto, dichiarata la nullità della divisione e della CP_3 Controparte_4 successiva vendita effettuata con l'atto per notaio del 24.2.1994 (Rep. 120672 e Rep. 120674), _5 stabilire che i beni costituiti dall'appartamento a primo piano e di metà del garage costituiscono parte della massa ereditaria di nato a [...] il [...] e deceduto a Controparte_2
Giugliano (NA) il 25.12.2009; 3) Condannare gli appellati di cui al nr. 2 al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa depositata il 9.11.2018, si sono costituiti e Controparte_5 CP_6 quali esercenti la potestà genitoriale sui minori e Nel richiamarsi alla Per_2 Persona_3 dichiarazione datata al 5.10.2018, con la quale gli appellanti dichiaravano di rinunciare all'appello nei loro confronti, hanno versato in atti la dichiarazione di accettazione del 24.10.2018, al fine del perfezionamento della fattispecie di cui all'art. 306 c.p.c. e, dunque, dell'estinzione del processo nei loro confronti.
Con comparsa del 29.11.2018 si sono costituiti , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 ed chiedendo il rigetto dell'appello proposto e la conferma della
[...] Controparte_4 sentenza parziale, con condanna degli appellati al pagamento di spese e competenze di giudizio con attribuzione.
Questa Corte, considerando che le domande degli appellanti richiedevano la partecipazione in giudizio degli eredi di (nato nel 1936 e deceduto nel 2015), quali litisconsorti Parte_2 necessari, con ordinanza del 12.9.2023 ha disposto, ex art. 331 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio. All'esito dell'udienza del 20.2.2024, quindi, il Collegio, constatata l'integrazione del contraddittorio, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
Indi, dopo una serie di ulteriori rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 31.2.2024
(ritualmente comunicato alle parti costituite), è stata disposta la trattazione della controversia, per l'udienza del 28.1.2025, mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta, all'udienza dell'11.2.2025 la causa è stata riservata in decisione, con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, osserva la Corte che l'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Come si rileva dagli atti di causa, in prime cure gli odierni appellanti avevano agito affinché il tribunale adito accertasse che l'atto a firma del notaio del 24.2.1994 (Rep. 120672), rogato _5
a convalida dell'atto a firma del notaio del 16.11.1989 (Rep. 96364), dissimulasse invero Per_6 una donazione indiretta operata da parte di in favore del germano e da Controparte_2 _2 questi a e alla di lui moglie;
donazione avente ad oggetto l'appartamento posto al primo Per_1 piano del fabbricatino composto da tre livelli, insistente sulla p.lla 527 (ex 281) del foglio 51, nonché di una quota pari al 50% della proprietà del locale autorimessa ad esso adiacente. A sostegno del loro assunto gli attori avevano dedotto che con l'atto del 16.11.1989, , nonno Per_6 Parte_1 degli originari attori-odierni appellanti, nonché genitore del de cuius aveva donato a questi CP_2 la piena proprietà della zonetta di terreno di 813 mq, riportata in catasto al foglio 51 con la particella
277. Con lo stesso atto, poi, aveva donato, sempre a , i 290/1000, ed all'altro figlio, CP_2
i 337/1000 del limitrofo suolo di complessivi 3721 mq, censito al catasto con le particelle _2
281 e 366. I germani e dunque, divenuti pieni proprietari di detto suolo Controparte_2 _2 di 3721 mq.(in quanto già precedentemente potevano vantare su di esso diritti pari a 166/1000 ciascuno, per successione della madre premorta) procedevano, contestualmente alla donazione paterna, nell'ambito del medesimo rogito, alla divisione dello stesso fondo. A Controparte_2 veniva attribuita una porzione di terreno pari a 1683 mq, riportata in catasto (a seguito di frazionamento della particella 281) con le particelle 527 (ex 281/b) e 366. Senonché, all'epoca in cui furono effettuate le dette donazioni, sulla particella 527 (ex 281), attribuita a esisteva già il CP_2 menzionato fabbricatino e, distaccata da questo, un'autorimessa.
Orbene l'omessa indicazione di tali cespiti e, in particolare, l'omessa indicazione della concessione edilizia in sanatoria, erano destinate a produrre la nullità di tale atto di donazione e divisione di cui al rogito del 1989, come sancito dall'art. 17 della legge 47/1985. Da qui, Per_6 il secondo atto, a firma del notaio del 24.2.1994 (quando era già deceduto il dante causa _5
), con il quale i germani e provvedevano a convalidare il detto Parte_1 CP_2 _2 atto del 1989, dopo avere evidenziato l'omessa menzione del fabbricatino e Per_6 dell'autorimessa, nonché della domanda di concessione edilizia in sanatoria n. 14056 del 24.4.1986.
Con tale convalida, si perfezionava l'attribuzione originaria voluta da della piena Parte_1 proprietà dei beni citati in capo ai figli e La violazione dell'art. 17 della legge CP_2 _2
47/85, veniva quindi sanata con le integrazioni di cui all'atto del 24.2.1994, cioè menzionando _5
l'esistenza delle accessioni ed il titolo abilitativo (condono); ciò ha consentito il perfezionarsi delle avvenute donazioni e la divisione effettuata con l'atto del 1989, che ha acquistato piena Per_6 validità ed efficacia, consacrando la titolarità esclusiva dei beni assegnati a ciascun condividente.
Ebbene, nella originaria prospettazione attorea, la prova della dedotta simulazione sarebbe stata insita negli atti adoperati dalle parti per raggiungere lo scopo (della donazione indiretta), non attraverso il tipico negozio stabilito dal codice (donazione con atto pubblico ex art.782 c.c.), ma attraverso istituti diversi ed inappropriati. Con l'atto di convalida infatti, i germani _5 CP_2
e avrebbero proceduto “alla attribuzione in proprietà esclusiva del fabbricato” secondo le _2 seguenti modalità: 1) in favore di l'abitazione al primo piano e i diritti pari a Parte_2
500/1000 sull'autorimessa; 2) in favore di la restante proprietà della palazzina e Controparte_2 dell'autorimessa. E ciò ad onta del fatto che il detto fabbricatino, attribuito ai due germani, nelle consistenze anzidette, fosse stato costruito ed insistesse sulla particella di proprietà di o CP_2 comunque a lui attribuita all'esito della donazione disposta dal padre In pratica, Pt_1 CP_2 doveva considerarsi quale esclusivo proprietario del suolo con sovrastante fabbricato, se non altro per accessione, così che l'assegnazione fatta a senza alcun corrispettivo, andava a configurare _2
l'antecedente logico della simulazione consumata col successivo negozio giuridico, stipulato immediatamente dopo, con cui, facendosi figurare una presunta vendita, trasferiva al _2 nipote e al di lui coniuge i beni assegnatigli e qui contesi. Per_1 Controparte_1 A tale iniziale prospettazione – finalizzata, come detto, ad ottenere una pronuncia che accertasse e dichiarasse “che gli atti per notaio del 24.2.1994, indicati in narrativa, _5 dissimulano una donazione indiretta e, pertanto, i beni trasferiti a (1936) e da Parte_2 questi agli altri due convenuti e debbono essere acquisiti alla Persona_1 Controparte_1 massa ereditaria [del de cuius n.d.r.] per collazione” (cfr. conclusioni atto di Parte_1 citazione) – seguiva una pronuncia interlocutoria da parte del G.I., resa con ordinanza in data
7.2.2011, richiamata anche in sentenza, con la quale si precisava: “Prima facie non appare ben chiaro in che modo l'atto potesse risultare simulato o costituire una donazione in favore di _5 _2
. E ciò in considerazione del fatto che alcun elemento di prova, ancorché minimo,
[...] dell'esistenza di un presunto atto dissimulato – al fine di far rientrare nell'asse ereditario di CP_2
anche l'appartamento al primo piano (p.lla 527 sub 4) ed il 50% del locale autorimessa (p.lla
[...]
527/3), facenti parte del più volte menzionato fabbricatino – era stato offerto dalle parti attrici, né potendosi dar luogo ad una prova per mere presunzioni, basata cioè sulla ricostruzione operata dalle medesime parti attrici e, comunque, in assenza di elementi di fatto su cui fondare tale assunto.
Dopo tale ultima pronuncia interlocutoria del tribunale, gli attori, “correggendo il tiro” rispetto a quanto azionato in citazione, chiedevano – tardivamente, ovvero oltre i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. (come puntualmente rilevato in sentenza) – l'accertamento della nullità tanto dell'atto di “convalida” quanto dell'atto di compravendita in favore dei coniugi dei cespiti qui Persona_7 contesi (entrambi a firma del Notaio , così operando, come correttamente rilevato ancora dal _5 primo Giudice, una “inammissibile mutatio libelli”. Su questo ultimo aspetto, è però opportuno soffermarsi per qualche precisazione ulteriore, a conferma della correttezza della statuizione di rigetto operata in sentenza, che questa Corte ritiene di condividere.
Come noto, il divieto di mutatio libelli si sostanzia nell'impossibilità per una delle parti del giudizio di modificare in modo sostanziale la propria domanda e, soprattutto, di inserire domande nuove in aggiunta a quelle già proposte. Ciò nonostante, non ogni singola modifica delle difese prodotta dalle parti del giudizio incorre nel divieto, risultando di contro ammissibile, nell'ambito del contraddittorio, quella che sia circoscritta nel confine della così denominata emendatio libelli.
Conformemente alla tradizione giuridica, si ha emendatio libelli, nelle ipotesi ove la modificazione della domanda introduttiva non incide sulla causa petendi, bensì solamente sull'interpretazione e qualificazione giuridica del fatto costitutivo, e neppure sul petitum, se non nel senso di meglio qualificarlo per renderlo più idoneo alla soddisfazione della pretesa fatta valere. In tutti gli altri casi, invece, ricorre l'ipotesi inammissibile della mutatio libelli, laddove la pretesa risulta obiettivamente differente da quella originaria, in quanto si è introdotto nel giudizio un petitum dissimile e maggiormente ampio, ovvero una causa petendi basata su situazioni giuridiche non prospettate in precedenza ed in particolare su un fatto costitutivo differente. Le Sezioni Unite, con diversi interventi sul tema, mediante una rigorosa analisi esegetica dell'art. 183 c.p.c., hanno definito tre distinte tipologie di domande ammesse, in rapporto alla domanda originaria: a) le domande "nuove". La norma ammette domande nuove solo in caso di reconventiones reconventionis, ossia quelle nuove domande occasionate dalle eccezioni del convenuto;
b) le domande "precisate". Sono le stesse domande introduttive che non hanno subito modificazioni nei loro elementi identificativi bensì mere precisazioni, interventi cioè che non incidono sulla sostanza della domanda, tuttavia, servono solamente a definirla, puntualizzarla, circostanziarla e chiarirla;
c) le domande "modificate". Le domande modificate non possono essere considerate "nuove", nel senso di ulteriori ed aggiuntive, trattandosi pur sempre delle medesime domande iniziali, quantunque modificate ovvero, di domande diverse che nondimeno non si aggiungono a quelle iniziali, bensì le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in rapporto di alternatività. Infine, per quanto afferisce al gravame si è chiarito che la mutatio libelli e, dunque, l'inosservanza del divieto dello ius novorum si configura quando sia avanzata una pretesa obiettivamente eterogenea rispetto a quella originaria, mediante l'introduzione nel giudizio di un petitum diverso e più ampio, oppure di una causa petendi incentrata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado e, segnatamente, su fatti costitutivi ontologicamente differenti, con la conseguenza di porre un nuovo thema decidendum. (cfr. Cass.
n..4410/2025).
Del resto la giurisprudenza di legittimità è granitica, sul punto, nel sostenere che i fatti posti a fondamento della pretesa devono essere provati e specificamente descritti nella fase della litis contestatio, e che cambiare i fatti sui quali si fonda la domanda, dopo la scadenza dei termini previsti dal sesto comma dell'art. 183 c.p.c. ( applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame) costituisce una inammissibile mutatio libelli; diversamente verrebbe introdotto nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione che finirebbe per alterare l'oggetto dell'azione ed i termini della controversia, tanto da determinare una pretesa diversa da quella fatta valere in precedenza. In definitiva la necessità di una specifica allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda entro i termini perentori di cui all'art.183 c.p.c. è volta, d'altro canto, a tutelare il principio di ragionevole durata del processo, costituzionalmente riconosciuto, nonché a salvaguardare le potenzialità difensive della controparte, che non può trovarsi esposta alla proposizione di una nuova domanda quando ormai è preclusa la formulazione di nuove eccezioni e istanze istruttorie.(Cass. 7/7/23 n. 19259).
Ebbene, nel caso in esame, gli attori dapprima avevano chiesto che per collazione i beni assegnati a fossero ricondotti alla massa del loro a dante causa perché, a loro dire, l'atto a _2 firma del notaio dissimulava una donazione indiretta. Successivamente, all'esito _5 dell'ordinanza interlocutoria del 7.2.2011(in cui si dava atto della mancanza di elementi probatori atti a fondare tale istanza) hanno mutato radicalmente strategia ed impostazione difensiva accennando Pt_ alla detta, e fino a quel momento mai menzionata, domanda di nullità radicale dell' per _5 mancanza di oggetto, pur essendo nella loro disponibilità ogni elemento utile a formularla ab initio o comunque nei termini. La domanda, inoltre, non puo' ritenersi una mera emendatio libelli, ma costituisce una mutatio in quanto è fondata su fatti e comportamenti diversi per consistenza ontologica, struttura, qualificazione giuridica ed elementi probatori indicati a sostegno. Da qui, il rilievo, che in questa sede la Corte ritiene di confermare, della inammissibile mutatio libelli operata dagli attori, attuali appellanti.
Tuttavia, volendo comunque entrare nel merito della detta pretesa dichiarazione di nullità dell'atto ai sensi e per l'effetto dell'art. 1418 c.c., per mancanza dell'oggetto (art. 1346 c.c.), _5 va qui ulteriormente precisato quanto segue.
Nell'atto a firma del notaio del 1989, nel descrivere l'oggetto della donazione, Per_6 dopo aver descritto dettagliatamente, al punto a), i cespiti attribuiti alla proprietà esclusiva del solo
, al punto b), così disponeva: “a Favore di , che accetta e Controparte_2 Controparte_11 ringrazia, i diritti pari a 290/1000 (Duecentonovanta/millesimi) ed a Favore di Parte_2
, che accetta e ringrazia, i diritti pari a 337/1000 (Trecentotrentasette/millesimi), in
[...] piena proprietà, su un appezzamento di terreno, contiguo al precedente, in Giugliano (NA), in località "San Negato o Mazzacane", della superficie complessiva di are trentasette e centiare ventuno castali. Confinante con altra proprietà di altra proprietà di e Controparte_2 Parte_2 con stradone. In catasto al Foglio 51 P.lla 281 are 38,28 e particella 366 di are 1,56”.
Dunque, l'originaria particella 281 del foglio 51, un tempo era appartenuta a Parte_1 per 667/1000 (500/1000 suoi propri + 1/3 dei 500/1000 delle premorta moglie), ed ai germani e per 167/1000 ciascuno, ereditati dalla defunta madre. Con l'atto di donazione CP_2 _2
del 1989, il padre donava la sua quota ad entrambi i figli che, dunque, rimanevano Per_6 Pt_1 comproprietari della detta porzione di terreno. Questo il motivo per cui, poi, entrambi intervenivano al rogito di convalida nel 1994 a firma del notaio che come detto, era funzionale a sanare _5
l'omessa indicazione del fabbricatino e, in particolare, l'omessa indicazione della concessione edilizia, evitando così gli effetti di nullità di tali atti (donazione e divisione), come previsto dall'art. 17 della legge 4719/85. Nel medesimo atto quindi, intervenivano e nella _5 CP_2 _2 loro effettiva qualità di condividenti, per essere, cioè, all'epoca ancora effettivi comproprietari del terreno su cui sorgeva il conteso fabbricatino. A riprova di ciò, gli stessi pervenivano in quella stessa sede ad una perfettamente paritaria ripartizione del cespite, con attribuzione a del _2 contestato appartamento al primo piano e dei diritti al 50% sulla autorimessa, con la restante parte, di consistenza quasi identica, attribuita a . Il Tribunale ha, quindi, accertato che nell'atto CP_2 notarile del 1989, le parti avevano omesso di dichiarare che sull'intero fondo in comunione Per_6 tra ed i figli e (F.51 P.lle 281 di are 32.28 e 366 di are 1.56) già Parte_1 CP_2 _2 insisteva un fabbricato con adiacente autorimessa, costruito senza concessione amministrativa, ed ha chiarito che la mancata menzione in quell'atto del necessario titolo abilitativo, aveva determinato la violazione dell'art. 17 Legge 47/85. Ecco il motivo per il quale i germani e -dopo CP_2 _2 la morte del padre- hanno provveduto a convalidare l'atto del 1989 con l'atto del Per_6 _5
1994 in cui risulta menzionata ed allegata la copia conforme dalla domanda di condono ex lege n.
47/85 depositata il 24/4/1986 prot. n. 14056 (ex art. 40- titolo abilitativo idoneo ad ottenere il rilascio della Concessione edilizia in sanatoria- del Fabbricato e dell'autorimessa).
L'equa ripartizione ivi disposta, unitamente alla coeva partecipazione dei germani all'atto e all'assenza di una controdichiarazione che valesse a provare la dedotta e non provata simulazione relativa, dimostrano univocamente che il detto terreno fosse effettivamente ancora in comproprietà all'atto del rogito con conseguente accessione in favore di entrambi, e non del solo , _5 CP_2 come sostenuto dagli odierni appellanti, del detto fabbricatino, poi suddiviso appunto con attribuzione dei singoli livelli. Se invece, come preteso dagli attori, eredi di , la particella in Controparte_2 questione fosse stata effettivamente di esclusiva proprietà di quest'ultimo, non sarebbe stato logico attendersi alla stipula dell'atto di convalida la presenza anche di Come noto, infatti, _2
l'unico soggetto legittimato a porre validamente in essere la convalida è il contraente al quale spetta l'azione di annullamento, il quale, convalidando il contratto null'altro fa se non compiere un atto di rinuncia al diritto (disponibile, in quanto volto a tutelare interessi di natura privatistica, come l'intera disciplina dell'annullabilità del contratto) ad agire. Trattasi, infatti, di un negozio di secondo grado rispetto al negozio convalidato, cui applicare il principio di simmetria: la convalida deve, cioè, a pena di nullità, rivestire la medesima forma del negozio convalidato che proprio perché tale, non potrebbe contenere disposizioni atte a configurare l'insorgere di un negozio differente, come sarebbe nel caso della divisione che in sede di convalida si trasformasse appunto in donazione o in compravendita.
Se, quindi, proprietari della ex particella 281 (poi 527) erano entrambi i fratelli, donatari e condividenti della porzione di terreno su cui sorge il fabbricatino, non si potrà accordare pregio alle osservazioni critiche degli odierni appellanti che avevano chiesto, e in questa sede hanno riproposto, di accertare la nullità dell'atto perché pretesamente attributivo di diritti ad un soggetto, il _5 germano che non ne avrebbe avuto dacché asseritamente privo della qualità di _2 condividente, rispetto alla detta ex particella 281 del foglio 51, né quella di proprietario, divenuto tale per accessione.
Peraltro, anche il riferimento all'intervenuto acquisto della proprietà dell'intero fabbricatino in capo al solo per accessione, ex art. 934 c.c., come pure rivendicato dagli odierni CP_2 appellanti, depone, invero, per la già dichiarata contitolarità del detto cespite in capo ad entrambi i fratelli. Se è vero, infatti, che iniziava la costruzione del più volte menzionato fabbricatino CP_2 già nel 1982, per sua stessa ammissione, e se è altresì vero che la divisione dell'originaria unica particella 281 del foglio 51 interveniva solo nel 1989, in sede di donazione ad opera del comune dante causa, nonché padre, di e , allora appare incontrovertibile che ci CP_2 _2 Parte_1 troviamo dinanzi ad un caso di realizzazione di un'opera da parte di un comunista su un terreno ancora in comproprietà tra più soggetti.
Ebbene, nell'ipotesi di costruzione del singolo comunista sul suolo comune, l'accessione non perde giuridicamente la propria ragione d'essere: basti considerare che, proprio grazie all'accessione,
l'alienazione del suolo comporta l'automatica alienazione di quanto su di esso incorporato, senza necessità di un separato atto di alienazione dei materiali ad esso stabilmente uniti e senza che - in mancanza di un tale atto - l'acquirente corra il rischio di vedersi disturbato nel godimento del fondo da alcuno dei suoi danti causa. Ciò a dire che tanto l'interpretazione letterale quanto quella sistematica delle norme codicistiche relative all'accessione depongono nel senso che la "regola generale" dell'accessione di cui al menzionato art. 934 c.c. prescinde dal riferimento soggettivo all'autore della costruzione, non emergendo ragioni per escludere che essa - legata com'è al mero fatto dell'incorporazione dei materiali al suolo - operi anche nel caso di costruzione realizzata dal singolo comproprietario sul suolo comune. L'accessione costituisce, infatti, un mero fatto giuridico, che opera per la sola circostanza dell'incorporazione; l'acquisto della proprietà per accessione prescinde, cioè, dalla volontà di alcuno e non è escluso dalla buona fede del costruttore (Cass. S.U., sent.n. 3873 del
16 febbraio 2018). Quindi, nel caso di comunione del suolo e di costruzione eseguita su di esso da uno o da alcuni soltanto dei comunisti, come nel caso in esame, tutti i comproprietari del suolo
(costruttori e non costruttori) acquistano la proprietà della costruzione, in rapporto alle rispettive quote, per il semplice fatto di essere comproprietari del suolo.
Dunque, al pari di poteva e doveva considerarsi contitolare del _2 CP_2 contestato fabbricatino, non rilevando l'identità dell'effettivo costruttore dell'opera contesa, né
l'eventuale titolarità, in capo al solo , della pur allegata domanda di concessione edilizia in CP_2 sanatoria e, in forza di tale conclusione, legittima appare sia l'assegnazione che a viene _2 fatta in sede di rogito della proprietà esclusiva dell'appartamento posto al primo piano del _5 fabbricatino oltre che del 50% dell'autorimessa adiacente, sia la successiva cessione onerosa da lui effettuata in favore di e di , che quindi non può considerarsi Persona_1 Controparte_1 fatta a non domino.
Motivi per i quali, il gravame odierno deve in questa sede integralmente rigettarsi. Dalle argomentazioni sopra riportate discende il rigetto dell'appello con conseguenziale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado, poste a carico degli appellanti secondo soccombenza ex art.91
c.p.c si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m.
147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello
(tab. n.12), secondo lo scaglione coerente con il valore della causa (cfr. Cass. n. 28325/2022). I compensi professionali vengono liquidati in importi che si discostano dai valori medi per tutte le fasi, tenuto conto dell'attività processuale espletata in rapporto alla natura e alla non particolare complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Va disposta l'attribuzione in favore dell'avv.
Maria Michela Gambardella dichiaratosi antistatario.
Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – IV Sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4393/2020 R.G.A.C, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del presente giudizio tra gli appellanti e gli appellati CP_5
e anche in qualità di genitori esercenti la potestà sui minori e
[...] CP_6 Per_2 Per_3
[...]
2. rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza non Pt_1 _2 Parte_3 definitiva n. 6809/2018, emessa dal Tribunale di Napoli in data 10.7.2018;
3. condanna gli appellanti e al pagamento delle spese di Pt_1 _2 Parte_3 lite in favore di , , ed , che Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 liquida complessivamente in euro 4.995 per i compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge con attribuzione all'avv.Maria Michela Gambardella.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.M. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico degli appellanti e di un ulteriore Pt_1 _2 Parte_3 importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 24.6.2025
Il Presidente Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Rosanna De Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Rosanna De Rosa Consigliere estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 4397/2018, avente ad oggetto appello avverso la sentenza parziale n. 6809/2018, emessa dal Tribunale di Napoli in data 10.7.2018,
(R.G. n. 31536/2010) e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, e (C.F. ) rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi dagli avv. Antonio Corso, Marina Corso e Mattia Niki Corso;
APPELLANTI
E
(C.F. , in proprio, Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
(C.F. ), (C.F. ) e C.F._5 CP_3 C.F._6 [...]
(C.F. ), e la medesima , quali chiamati CP_4 C.F._7 Controparte_1 all'eredità di , rappresentati e difesi dall'avv. Maria Michela Gambardella;
Persona_1
NONCHÉ
(C.F. ) e (C.F. Controparte_5 C.F._8 CP_6
), quali genitori esercenti la potestà sui figli minori (C.F. C.F._9 Per_2
) e (C.F. , rappresentati e C.F._10 Persona_3 C.F._11 difesi dagli avv.ti Cristina Arcangeli e Corrado Faralla;
APPELLATI
E
, , Controparte_7 Parte_1 Controparte_8 CP_9
e , in qualità di eredi di
[...] Controparte_10 Parte_2
APPELLATI NON COSTITUITI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., in data 15.1.2025 dalla difesa di parte appellante, in data 24.1.2025 dalla difesa degli appellanti e e in data 27.1.2025 dalla difesa degli appellati Controparte_5 CP_6 CP_1
, , ed .
[...] Controparte_2 CP_3 Controparte_4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 11.12.2010, i germani , (cl.1964) e Parte_1 _2
convenivano in giudizio e , nonché Pt_3 Persona_1 Controparte_1 Parte_2
(cl.1936), zio paterno degli attori assumendo che: 1) in data 25.12.2009 era deceduto ab intestato in
Giugliano (NA) il loro genitore , lasciando a sé superstiti essi attori, nonché gli altri due figli CP_2
e 2) quest'ultima, con atto a firma del notaio di Pistoia, rogato in data Per_1 CP_5 Per_4
3.3.2010, aveva ritualmente rinunziato all'eredità paterna;
3) l'asse ereditario, oltre al relictum, comprendeva anche l'appartamento e i 500/1000 di un garage ad esso adiacente, facenti parte del fabbricato sito in Giugliano in Campania (NA), al Corso Campano, civico 574 (censiti in catasto al foglio 51, p.lla 527, sub 4 e sub 3), attribuiti a (1936) con atto a firma del Notaio Parte_2 del 24.2.1994, (Rep. 120672 e Rep. 120674), beni che in forza del medesimo atto, esso _5 aveva poi ceduto a titolo oneroso ai coniugi e;
4) _2 Persona_1 Controparte_1 detto ultimo atto aveva dissimulato, invero, una donazione indiretta soggetta a collazione, in quanto
, nella sua qualità di esclusivo proprietario dei suddetti beni, non poteva effettuare Controparte_2 divisione alcuna degli stessi col fratello non essendo mai stato quest'ultimo _2 comproprietario dei contesi cespiti e non potendo, dunque, a sua volta cederli al nipote e Per_1 alla di lui coniuge;
5) i beni in questione dovevano, quindi, essere conferiti alla Controparte_1 massa ereditaria di . Chiedevano, pertanto, che, dichiarata aperta la successione di Controparte_2
e ricostituita la massa ereditaria con l'inclusione di detti beni, si procedesse alla Controparte_2 formazione di un progetto divisionale e, in caso di accertata indivisibilità dei beni, alla relativa attribuzione agli attori, ai sensi dell'art. 720 c.c.
Costituitisi in giudizio, i convenuti impugnavano la domanda, eccependone l'inammissibilità ed infondatezza, ed evidenziando tra l'altro come dovesse essere integrato il contraddittorio nei confronti dei figli minori di che - a differenza della madre - non avevano Controparte_5 rinunziato all'eredità.
Avviato il procedimento di interpello ex art. 481 c.c., nei confronti dei figli di
[...]
il Tribunale adito, con decreto del 25.2.2011, concedeva ai genitori dei minori il termine CP_5 di 60 giorni per accettare l'eredità; i predetti vi rinunziavano.
Rimessa la causa al Collegio, per esaminare tale questione, nonché quella concernente la formazione della massa ereditaria, il Tribunale pronunciava la sentenza non definitiva n. 6809/2018, datata 10.7.2018 e qui impugnata, con la quale veniva così disposto: “Dichiara aperta la successione di nato a [...] il [...] e deceduto ab intestato in Giugliano (NA) in data Controparte_2
25.12.2009; accerta e dichiara la carenza di legittimazione passiva di in proprio Controparte_5 nonché unitamente al coniuge quali legali rappresentanti dei figli e CP_6 Per_2 [...]
e li estromette dal giudizio;
rigetta la domanda di cui ai capi b) e c) dell'atto introduttivo;
Per_3 dichiara inammissibile la domanda di nullità per acquisto a non domino;
rimette la causa sul ruolo per l'istruzione della domanda di divisione nonché per la domanda di rendiconto;
condanna altresì parte attrice a rimborsare a e le spese di lite, che si liquidano in Controparte_5 CP_6
€. 1.600,00 per onorari e €. 450,000 per spese oltre I.V.A., C.P.A. come per legge. Per le restanti parti spese al definitivo”.
In seguito al rigetto della domande principali, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'istruzione della domanda di divisione nonché di rendimento del conto.
Il giudizio di appello
Con atto notificato il 6.9.2018, i germani e hanno Pt_1 _2 Parte_3 impugnato la sentenza non definitiva n. 6809/2018 del Tribunale di Napoli, formulando i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo, gli appellanti hanno censurato la sentenza parziale qui gravata nella parte in cui era stato statuito che, nel “corso del giudizio, all'esito della suddetta ordinanza del G.I.
(7.2.11), parte attrice ha tardivamente richiesto, oltre i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.,
l'accertamento della nullità di tale atto (divisione) e la nullità del successivo atto di compravendita
così operando una inammissibile “mutatio libelli”. L'erroneità di tale statuizione _5 deriverebbe dal fatto che secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale ormai confermato dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte, il Giudice sarebbe tenuto a rilevare di ufficio qualsiasi forma di nullità del contratto e ciò in ragione del fatto che “la funzione dell'art. 1421 c.c. è di impedire che il contratto nullo, sul quale l'ordinamento esprime un giudizio di disvalore, possa spiegare i suoi effetti”. Rilievo, quest'ultimo, che il primo Giudice avrebbe, a detta degli appellanti, erroneamente omesso, così rendendo la pronuncia qui impugnata radicalmente invalida. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui il primo Giudice non aveva considerato come a venire in discussione fosse invero l'atto di donazione stipulato dal Notaio nel 1994; atto avente ad oggetto il contestato lotto di terreno _5 di 813 mq, su cui aveva costruito il conteso fabbricato, comprendente Controparte_2
l'appartamento al primo piano e la metà del garage adiacente assegnati in forza del medesimo atto a
Orbene, hanno argomentato gli appellanti, “tenendo ben presente che i beni di Parte_2 cui si discute sono quelli ora menzionati, devesi pervenire alla decisione di dichiarare nulla la divisione per carenza di un requisito essenziale (art. 1418 c.c.), cioè la comproprietà del bene da dividere (art. 1325 c.c.)”, in capo al menzionato che avrebbe partecipato alla divisione _2 pur non essendo un condividente ( e quindi non avendovi titolo). Un volta accertata, dunque, la nullità dell'atto di divisione seguirebbe, a cascata, che la stessa vendita fatta nello stesso atto da _5
a in comunione legale con la moglie Parte_2 Persona_1 Controparte_1 avrebbe dovuto essere del pari dichiarata nulla, perché effettuata a non domino.
A tutto quanto fin qui rappresentato, sono seguite le richieste conclusivamente formulate dalle medesime parti appellanti all'indirizzo di questa Corte affinché, all'esito del presente giudizio, così provveda: “1) Dichiarare cessata la materia del contendere in ordine all'appello condizionato, in conseguenza della rinunzia fatta dagli appellanti e all'accettazione effettuata dagli appellati, con conseguente non luogo a provvedere in ordine alle spese riguardanti il presente grado di giudizio;
2) Accogliere l'appello proposto nei confronti dei sigg. , Controparte_1 Controparte_2
e , e, per l'effetto, dichiarata la nullità della divisione e della CP_3 Controparte_4 successiva vendita effettuata con l'atto per notaio del 24.2.1994 (Rep. 120672 e Rep. 120674), _5 stabilire che i beni costituiti dall'appartamento a primo piano e di metà del garage costituiscono parte della massa ereditaria di nato a [...] il [...] e deceduto a Controparte_2
Giugliano (NA) il 25.12.2009; 3) Condannare gli appellati di cui al nr. 2 al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa depositata il 9.11.2018, si sono costituiti e Controparte_5 CP_6 quali esercenti la potestà genitoriale sui minori e Nel richiamarsi alla Per_2 Persona_3 dichiarazione datata al 5.10.2018, con la quale gli appellanti dichiaravano di rinunciare all'appello nei loro confronti, hanno versato in atti la dichiarazione di accettazione del 24.10.2018, al fine del perfezionamento della fattispecie di cui all'art. 306 c.p.c. e, dunque, dell'estinzione del processo nei loro confronti.
Con comparsa del 29.11.2018 si sono costituiti , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 ed chiedendo il rigetto dell'appello proposto e la conferma della
[...] Controparte_4 sentenza parziale, con condanna degli appellati al pagamento di spese e competenze di giudizio con attribuzione.
Questa Corte, considerando che le domande degli appellanti richiedevano la partecipazione in giudizio degli eredi di (nato nel 1936 e deceduto nel 2015), quali litisconsorti Parte_2 necessari, con ordinanza del 12.9.2023 ha disposto, ex art. 331 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio. All'esito dell'udienza del 20.2.2024, quindi, il Collegio, constatata l'integrazione del contraddittorio, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
Indi, dopo una serie di ulteriori rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 31.2.2024
(ritualmente comunicato alle parti costituite), è stata disposta la trattazione della controversia, per l'udienza del 28.1.2025, mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta, all'udienza dell'11.2.2025 la causa è stata riservata in decisione, con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, osserva la Corte che l'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Come si rileva dagli atti di causa, in prime cure gli odierni appellanti avevano agito affinché il tribunale adito accertasse che l'atto a firma del notaio del 24.2.1994 (Rep. 120672), rogato _5
a convalida dell'atto a firma del notaio del 16.11.1989 (Rep. 96364), dissimulasse invero Per_6 una donazione indiretta operata da parte di in favore del germano e da Controparte_2 _2 questi a e alla di lui moglie;
donazione avente ad oggetto l'appartamento posto al primo Per_1 piano del fabbricatino composto da tre livelli, insistente sulla p.lla 527 (ex 281) del foglio 51, nonché di una quota pari al 50% della proprietà del locale autorimessa ad esso adiacente. A sostegno del loro assunto gli attori avevano dedotto che con l'atto del 16.11.1989, , nonno Per_6 Parte_1 degli originari attori-odierni appellanti, nonché genitore del de cuius aveva donato a questi CP_2 la piena proprietà della zonetta di terreno di 813 mq, riportata in catasto al foglio 51 con la particella
277. Con lo stesso atto, poi, aveva donato, sempre a , i 290/1000, ed all'altro figlio, CP_2
i 337/1000 del limitrofo suolo di complessivi 3721 mq, censito al catasto con le particelle _2
281 e 366. I germani e dunque, divenuti pieni proprietari di detto suolo Controparte_2 _2 di 3721 mq.(in quanto già precedentemente potevano vantare su di esso diritti pari a 166/1000 ciascuno, per successione della madre premorta) procedevano, contestualmente alla donazione paterna, nell'ambito del medesimo rogito, alla divisione dello stesso fondo. A Controparte_2 veniva attribuita una porzione di terreno pari a 1683 mq, riportata in catasto (a seguito di frazionamento della particella 281) con le particelle 527 (ex 281/b) e 366. Senonché, all'epoca in cui furono effettuate le dette donazioni, sulla particella 527 (ex 281), attribuita a esisteva già il CP_2 menzionato fabbricatino e, distaccata da questo, un'autorimessa.
Orbene l'omessa indicazione di tali cespiti e, in particolare, l'omessa indicazione della concessione edilizia in sanatoria, erano destinate a produrre la nullità di tale atto di donazione e divisione di cui al rogito del 1989, come sancito dall'art. 17 della legge 47/1985. Da qui, Per_6 il secondo atto, a firma del notaio del 24.2.1994 (quando era già deceduto il dante causa _5
), con il quale i germani e provvedevano a convalidare il detto Parte_1 CP_2 _2 atto del 1989, dopo avere evidenziato l'omessa menzione del fabbricatino e Per_6 dell'autorimessa, nonché della domanda di concessione edilizia in sanatoria n. 14056 del 24.4.1986.
Con tale convalida, si perfezionava l'attribuzione originaria voluta da della piena Parte_1 proprietà dei beni citati in capo ai figli e La violazione dell'art. 17 della legge CP_2 _2
47/85, veniva quindi sanata con le integrazioni di cui all'atto del 24.2.1994, cioè menzionando _5
l'esistenza delle accessioni ed il titolo abilitativo (condono); ciò ha consentito il perfezionarsi delle avvenute donazioni e la divisione effettuata con l'atto del 1989, che ha acquistato piena Per_6 validità ed efficacia, consacrando la titolarità esclusiva dei beni assegnati a ciascun condividente.
Ebbene, nella originaria prospettazione attorea, la prova della dedotta simulazione sarebbe stata insita negli atti adoperati dalle parti per raggiungere lo scopo (della donazione indiretta), non attraverso il tipico negozio stabilito dal codice (donazione con atto pubblico ex art.782 c.c.), ma attraverso istituti diversi ed inappropriati. Con l'atto di convalida infatti, i germani _5 CP_2
e avrebbero proceduto “alla attribuzione in proprietà esclusiva del fabbricato” secondo le _2 seguenti modalità: 1) in favore di l'abitazione al primo piano e i diritti pari a Parte_2
500/1000 sull'autorimessa; 2) in favore di la restante proprietà della palazzina e Controparte_2 dell'autorimessa. E ciò ad onta del fatto che il detto fabbricatino, attribuito ai due germani, nelle consistenze anzidette, fosse stato costruito ed insistesse sulla particella di proprietà di o CP_2 comunque a lui attribuita all'esito della donazione disposta dal padre In pratica, Pt_1 CP_2 doveva considerarsi quale esclusivo proprietario del suolo con sovrastante fabbricato, se non altro per accessione, così che l'assegnazione fatta a senza alcun corrispettivo, andava a configurare _2
l'antecedente logico della simulazione consumata col successivo negozio giuridico, stipulato immediatamente dopo, con cui, facendosi figurare una presunta vendita, trasferiva al _2 nipote e al di lui coniuge i beni assegnatigli e qui contesi. Per_1 Controparte_1 A tale iniziale prospettazione – finalizzata, come detto, ad ottenere una pronuncia che accertasse e dichiarasse “che gli atti per notaio del 24.2.1994, indicati in narrativa, _5 dissimulano una donazione indiretta e, pertanto, i beni trasferiti a (1936) e da Parte_2 questi agli altri due convenuti e debbono essere acquisiti alla Persona_1 Controparte_1 massa ereditaria [del de cuius n.d.r.] per collazione” (cfr. conclusioni atto di Parte_1 citazione) – seguiva una pronuncia interlocutoria da parte del G.I., resa con ordinanza in data
7.2.2011, richiamata anche in sentenza, con la quale si precisava: “Prima facie non appare ben chiaro in che modo l'atto potesse risultare simulato o costituire una donazione in favore di _5 _2
. E ciò in considerazione del fatto che alcun elemento di prova, ancorché minimo,
[...] dell'esistenza di un presunto atto dissimulato – al fine di far rientrare nell'asse ereditario di CP_2
anche l'appartamento al primo piano (p.lla 527 sub 4) ed il 50% del locale autorimessa (p.lla
[...]
527/3), facenti parte del più volte menzionato fabbricatino – era stato offerto dalle parti attrici, né potendosi dar luogo ad una prova per mere presunzioni, basata cioè sulla ricostruzione operata dalle medesime parti attrici e, comunque, in assenza di elementi di fatto su cui fondare tale assunto.
Dopo tale ultima pronuncia interlocutoria del tribunale, gli attori, “correggendo il tiro” rispetto a quanto azionato in citazione, chiedevano – tardivamente, ovvero oltre i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. (come puntualmente rilevato in sentenza) – l'accertamento della nullità tanto dell'atto di “convalida” quanto dell'atto di compravendita in favore dei coniugi dei cespiti qui Persona_7 contesi (entrambi a firma del Notaio , così operando, come correttamente rilevato ancora dal _5 primo Giudice, una “inammissibile mutatio libelli”. Su questo ultimo aspetto, è però opportuno soffermarsi per qualche precisazione ulteriore, a conferma della correttezza della statuizione di rigetto operata in sentenza, che questa Corte ritiene di condividere.
Come noto, il divieto di mutatio libelli si sostanzia nell'impossibilità per una delle parti del giudizio di modificare in modo sostanziale la propria domanda e, soprattutto, di inserire domande nuove in aggiunta a quelle già proposte. Ciò nonostante, non ogni singola modifica delle difese prodotta dalle parti del giudizio incorre nel divieto, risultando di contro ammissibile, nell'ambito del contraddittorio, quella che sia circoscritta nel confine della così denominata emendatio libelli.
Conformemente alla tradizione giuridica, si ha emendatio libelli, nelle ipotesi ove la modificazione della domanda introduttiva non incide sulla causa petendi, bensì solamente sull'interpretazione e qualificazione giuridica del fatto costitutivo, e neppure sul petitum, se non nel senso di meglio qualificarlo per renderlo più idoneo alla soddisfazione della pretesa fatta valere. In tutti gli altri casi, invece, ricorre l'ipotesi inammissibile della mutatio libelli, laddove la pretesa risulta obiettivamente differente da quella originaria, in quanto si è introdotto nel giudizio un petitum dissimile e maggiormente ampio, ovvero una causa petendi basata su situazioni giuridiche non prospettate in precedenza ed in particolare su un fatto costitutivo differente. Le Sezioni Unite, con diversi interventi sul tema, mediante una rigorosa analisi esegetica dell'art. 183 c.p.c., hanno definito tre distinte tipologie di domande ammesse, in rapporto alla domanda originaria: a) le domande "nuove". La norma ammette domande nuove solo in caso di reconventiones reconventionis, ossia quelle nuove domande occasionate dalle eccezioni del convenuto;
b) le domande "precisate". Sono le stesse domande introduttive che non hanno subito modificazioni nei loro elementi identificativi bensì mere precisazioni, interventi cioè che non incidono sulla sostanza della domanda, tuttavia, servono solamente a definirla, puntualizzarla, circostanziarla e chiarirla;
c) le domande "modificate". Le domande modificate non possono essere considerate "nuove", nel senso di ulteriori ed aggiuntive, trattandosi pur sempre delle medesime domande iniziali, quantunque modificate ovvero, di domande diverse che nondimeno non si aggiungono a quelle iniziali, bensì le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in rapporto di alternatività. Infine, per quanto afferisce al gravame si è chiarito che la mutatio libelli e, dunque, l'inosservanza del divieto dello ius novorum si configura quando sia avanzata una pretesa obiettivamente eterogenea rispetto a quella originaria, mediante l'introduzione nel giudizio di un petitum diverso e più ampio, oppure di una causa petendi incentrata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado e, segnatamente, su fatti costitutivi ontologicamente differenti, con la conseguenza di porre un nuovo thema decidendum. (cfr. Cass.
n..4410/2025).
Del resto la giurisprudenza di legittimità è granitica, sul punto, nel sostenere che i fatti posti a fondamento della pretesa devono essere provati e specificamente descritti nella fase della litis contestatio, e che cambiare i fatti sui quali si fonda la domanda, dopo la scadenza dei termini previsti dal sesto comma dell'art. 183 c.p.c. ( applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame) costituisce una inammissibile mutatio libelli; diversamente verrebbe introdotto nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione che finirebbe per alterare l'oggetto dell'azione ed i termini della controversia, tanto da determinare una pretesa diversa da quella fatta valere in precedenza. In definitiva la necessità di una specifica allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda entro i termini perentori di cui all'art.183 c.p.c. è volta, d'altro canto, a tutelare il principio di ragionevole durata del processo, costituzionalmente riconosciuto, nonché a salvaguardare le potenzialità difensive della controparte, che non può trovarsi esposta alla proposizione di una nuova domanda quando ormai è preclusa la formulazione di nuove eccezioni e istanze istruttorie.(Cass. 7/7/23 n. 19259).
Ebbene, nel caso in esame, gli attori dapprima avevano chiesto che per collazione i beni assegnati a fossero ricondotti alla massa del loro a dante causa perché, a loro dire, l'atto a _2 firma del notaio dissimulava una donazione indiretta. Successivamente, all'esito _5 dell'ordinanza interlocutoria del 7.2.2011(in cui si dava atto della mancanza di elementi probatori atti a fondare tale istanza) hanno mutato radicalmente strategia ed impostazione difensiva accennando Pt_ alla detta, e fino a quel momento mai menzionata, domanda di nullità radicale dell' per _5 mancanza di oggetto, pur essendo nella loro disponibilità ogni elemento utile a formularla ab initio o comunque nei termini. La domanda, inoltre, non puo' ritenersi una mera emendatio libelli, ma costituisce una mutatio in quanto è fondata su fatti e comportamenti diversi per consistenza ontologica, struttura, qualificazione giuridica ed elementi probatori indicati a sostegno. Da qui, il rilievo, che in questa sede la Corte ritiene di confermare, della inammissibile mutatio libelli operata dagli attori, attuali appellanti.
Tuttavia, volendo comunque entrare nel merito della detta pretesa dichiarazione di nullità dell'atto ai sensi e per l'effetto dell'art. 1418 c.c., per mancanza dell'oggetto (art. 1346 c.c.), _5 va qui ulteriormente precisato quanto segue.
Nell'atto a firma del notaio del 1989, nel descrivere l'oggetto della donazione, Per_6 dopo aver descritto dettagliatamente, al punto a), i cespiti attribuiti alla proprietà esclusiva del solo
, al punto b), così disponeva: “a Favore di , che accetta e Controparte_2 Controparte_11 ringrazia, i diritti pari a 290/1000 (Duecentonovanta/millesimi) ed a Favore di Parte_2
, che accetta e ringrazia, i diritti pari a 337/1000 (Trecentotrentasette/millesimi), in
[...] piena proprietà, su un appezzamento di terreno, contiguo al precedente, in Giugliano (NA), in località "San Negato o Mazzacane", della superficie complessiva di are trentasette e centiare ventuno castali. Confinante con altra proprietà di altra proprietà di e Controparte_2 Parte_2 con stradone. In catasto al Foglio 51 P.lla 281 are 38,28 e particella 366 di are 1,56”.
Dunque, l'originaria particella 281 del foglio 51, un tempo era appartenuta a Parte_1 per 667/1000 (500/1000 suoi propri + 1/3 dei 500/1000 delle premorta moglie), ed ai germani e per 167/1000 ciascuno, ereditati dalla defunta madre. Con l'atto di donazione CP_2 _2
del 1989, il padre donava la sua quota ad entrambi i figli che, dunque, rimanevano Per_6 Pt_1 comproprietari della detta porzione di terreno. Questo il motivo per cui, poi, entrambi intervenivano al rogito di convalida nel 1994 a firma del notaio che come detto, era funzionale a sanare _5
l'omessa indicazione del fabbricatino e, in particolare, l'omessa indicazione della concessione edilizia, evitando così gli effetti di nullità di tali atti (donazione e divisione), come previsto dall'art. 17 della legge 4719/85. Nel medesimo atto quindi, intervenivano e nella _5 CP_2 _2 loro effettiva qualità di condividenti, per essere, cioè, all'epoca ancora effettivi comproprietari del terreno su cui sorgeva il conteso fabbricatino. A riprova di ciò, gli stessi pervenivano in quella stessa sede ad una perfettamente paritaria ripartizione del cespite, con attribuzione a del _2 contestato appartamento al primo piano e dei diritti al 50% sulla autorimessa, con la restante parte, di consistenza quasi identica, attribuita a . Il Tribunale ha, quindi, accertato che nell'atto CP_2 notarile del 1989, le parti avevano omesso di dichiarare che sull'intero fondo in comunione Per_6 tra ed i figli e (F.51 P.lle 281 di are 32.28 e 366 di are 1.56) già Parte_1 CP_2 _2 insisteva un fabbricato con adiacente autorimessa, costruito senza concessione amministrativa, ed ha chiarito che la mancata menzione in quell'atto del necessario titolo abilitativo, aveva determinato la violazione dell'art. 17 Legge 47/85. Ecco il motivo per il quale i germani e -dopo CP_2 _2 la morte del padre- hanno provveduto a convalidare l'atto del 1989 con l'atto del Per_6 _5
1994 in cui risulta menzionata ed allegata la copia conforme dalla domanda di condono ex lege n.
47/85 depositata il 24/4/1986 prot. n. 14056 (ex art. 40- titolo abilitativo idoneo ad ottenere il rilascio della Concessione edilizia in sanatoria- del Fabbricato e dell'autorimessa).
L'equa ripartizione ivi disposta, unitamente alla coeva partecipazione dei germani all'atto e all'assenza di una controdichiarazione che valesse a provare la dedotta e non provata simulazione relativa, dimostrano univocamente che il detto terreno fosse effettivamente ancora in comproprietà all'atto del rogito con conseguente accessione in favore di entrambi, e non del solo , _5 CP_2 come sostenuto dagli odierni appellanti, del detto fabbricatino, poi suddiviso appunto con attribuzione dei singoli livelli. Se invece, come preteso dagli attori, eredi di , la particella in Controparte_2 questione fosse stata effettivamente di esclusiva proprietà di quest'ultimo, non sarebbe stato logico attendersi alla stipula dell'atto di convalida la presenza anche di Come noto, infatti, _2
l'unico soggetto legittimato a porre validamente in essere la convalida è il contraente al quale spetta l'azione di annullamento, il quale, convalidando il contratto null'altro fa se non compiere un atto di rinuncia al diritto (disponibile, in quanto volto a tutelare interessi di natura privatistica, come l'intera disciplina dell'annullabilità del contratto) ad agire. Trattasi, infatti, di un negozio di secondo grado rispetto al negozio convalidato, cui applicare il principio di simmetria: la convalida deve, cioè, a pena di nullità, rivestire la medesima forma del negozio convalidato che proprio perché tale, non potrebbe contenere disposizioni atte a configurare l'insorgere di un negozio differente, come sarebbe nel caso della divisione che in sede di convalida si trasformasse appunto in donazione o in compravendita.
Se, quindi, proprietari della ex particella 281 (poi 527) erano entrambi i fratelli, donatari e condividenti della porzione di terreno su cui sorge il fabbricatino, non si potrà accordare pregio alle osservazioni critiche degli odierni appellanti che avevano chiesto, e in questa sede hanno riproposto, di accertare la nullità dell'atto perché pretesamente attributivo di diritti ad un soggetto, il _5 germano che non ne avrebbe avuto dacché asseritamente privo della qualità di _2 condividente, rispetto alla detta ex particella 281 del foglio 51, né quella di proprietario, divenuto tale per accessione.
Peraltro, anche il riferimento all'intervenuto acquisto della proprietà dell'intero fabbricatino in capo al solo per accessione, ex art. 934 c.c., come pure rivendicato dagli odierni CP_2 appellanti, depone, invero, per la già dichiarata contitolarità del detto cespite in capo ad entrambi i fratelli. Se è vero, infatti, che iniziava la costruzione del più volte menzionato fabbricatino CP_2 già nel 1982, per sua stessa ammissione, e se è altresì vero che la divisione dell'originaria unica particella 281 del foglio 51 interveniva solo nel 1989, in sede di donazione ad opera del comune dante causa, nonché padre, di e , allora appare incontrovertibile che ci CP_2 _2 Parte_1 troviamo dinanzi ad un caso di realizzazione di un'opera da parte di un comunista su un terreno ancora in comproprietà tra più soggetti.
Ebbene, nell'ipotesi di costruzione del singolo comunista sul suolo comune, l'accessione non perde giuridicamente la propria ragione d'essere: basti considerare che, proprio grazie all'accessione,
l'alienazione del suolo comporta l'automatica alienazione di quanto su di esso incorporato, senza necessità di un separato atto di alienazione dei materiali ad esso stabilmente uniti e senza che - in mancanza di un tale atto - l'acquirente corra il rischio di vedersi disturbato nel godimento del fondo da alcuno dei suoi danti causa. Ciò a dire che tanto l'interpretazione letterale quanto quella sistematica delle norme codicistiche relative all'accessione depongono nel senso che la "regola generale" dell'accessione di cui al menzionato art. 934 c.c. prescinde dal riferimento soggettivo all'autore della costruzione, non emergendo ragioni per escludere che essa - legata com'è al mero fatto dell'incorporazione dei materiali al suolo - operi anche nel caso di costruzione realizzata dal singolo comproprietario sul suolo comune. L'accessione costituisce, infatti, un mero fatto giuridico, che opera per la sola circostanza dell'incorporazione; l'acquisto della proprietà per accessione prescinde, cioè, dalla volontà di alcuno e non è escluso dalla buona fede del costruttore (Cass. S.U., sent.n. 3873 del
16 febbraio 2018). Quindi, nel caso di comunione del suolo e di costruzione eseguita su di esso da uno o da alcuni soltanto dei comunisti, come nel caso in esame, tutti i comproprietari del suolo
(costruttori e non costruttori) acquistano la proprietà della costruzione, in rapporto alle rispettive quote, per il semplice fatto di essere comproprietari del suolo.
Dunque, al pari di poteva e doveva considerarsi contitolare del _2 CP_2 contestato fabbricatino, non rilevando l'identità dell'effettivo costruttore dell'opera contesa, né
l'eventuale titolarità, in capo al solo , della pur allegata domanda di concessione edilizia in CP_2 sanatoria e, in forza di tale conclusione, legittima appare sia l'assegnazione che a viene _2 fatta in sede di rogito della proprietà esclusiva dell'appartamento posto al primo piano del _5 fabbricatino oltre che del 50% dell'autorimessa adiacente, sia la successiva cessione onerosa da lui effettuata in favore di e di , che quindi non può considerarsi Persona_1 Controparte_1 fatta a non domino.
Motivi per i quali, il gravame odierno deve in questa sede integralmente rigettarsi. Dalle argomentazioni sopra riportate discende il rigetto dell'appello con conseguenziale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado, poste a carico degli appellanti secondo soccombenza ex art.91
c.p.c si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m.
147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello
(tab. n.12), secondo lo scaglione coerente con il valore della causa (cfr. Cass. n. 28325/2022). I compensi professionali vengono liquidati in importi che si discostano dai valori medi per tutte le fasi, tenuto conto dell'attività processuale espletata in rapporto alla natura e alla non particolare complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Va disposta l'attribuzione in favore dell'avv.
Maria Michela Gambardella dichiaratosi antistatario.
Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – IV Sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4393/2020 R.G.A.C, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del presente giudizio tra gli appellanti e gli appellati CP_5
e anche in qualità di genitori esercenti la potestà sui minori e
[...] CP_6 Per_2 Per_3
[...]
2. rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza non Pt_1 _2 Parte_3 definitiva n. 6809/2018, emessa dal Tribunale di Napoli in data 10.7.2018;
3. condanna gli appellanti e al pagamento delle spese di Pt_1 _2 Parte_3 lite in favore di , , ed , che Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 liquida complessivamente in euro 4.995 per i compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge con attribuzione all'avv.Maria Michela Gambardella.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.M. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico degli appellanti e di un ulteriore Pt_1 _2 Parte_3 importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 24.6.2025
Il Presidente Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Rosanna De Rosa