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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 18/10/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dott. Marina Caparelli - Presidente -
Dott. Lucio Benvegnù - Consigliere relatore -
Dott. Annalisa Multari - Consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 36 del Ruolo 2025, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 21/3/2025 da
(Partita Iva , in Parte_1 P.VA_1
persona del legale rappresentante pro tempore sig. rappresentata e dife- Parte_2
sa dall'Avv.Antonio Rigo per mandato del 19/3/2025 trasmesso per via telematica, unitamente al ricorso d'appello, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellante - contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.An- CP_1 CodiceFiscale_1
drea Pellegrini per mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, trasmesso per via telematica, unitamente alla comparsa di costituzione in appello, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellato -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.38/2025 del Tribunale di Gorizia - opposizione a decreto ingiuntivo - pagamento compensi. Causa chiamata all'udienza di discussione dell'11/9/2025.
Conclusioni
Per l'appellante: nel merito • in totale riforma della sentenza impugnata, per i motivi di cui in narrativa, dichiarare il decreto ingiuntivo opposto n. 80/2024 del Tribunale di Gorizia nullo, illegittimo ed inefficace, accertando e dichiarando che
[...]
in persona del legale rappresentante pro Parte_3
tempore nulla deve a , salvo le somme non oggetto di contestazione CP_1
in questa sede pari ad € 7.333,34 (oltre interessi e rivalutazione) già pagate da
[...]
In via istruttoria • Riservata ogni Parte_1
istanza istruttoria. In ogni caso • Spese di lite rifuse.
Per l'appellato: in via preliminare: contrariis reiectis, per i motivi indicati nella narra- tiva del presente atto: a) dichiarare inammissibile il deposito telematico della “nota di deposito” dd. 11/2/2025 della Parte_1
dell'allegato “documento” contenuti nella cartella “fascicolo di primo grado” deposi- tata dalla nonché dell'identico Parte_1
documento n. “3. corrispondenza mail” depositato in allegato all'atto d'appello ed espungere tali documenti dal fascicolo di causa;
b) dichiarare inammissibile il de- posito degli allegati alla querela avvenuto con nota dd. 26/2/2025 della
[...]
avvenuto successivamente all'udienza dd. Parte_3
26/2/2025, con particolare riferimento al doc. n. 10, identico ai documenti di cui al punto a) ed espungere tali documenti dal fascicolo di causa;
c) dichiarare inam- missibile il deposito del documento n. 4 (copia del contratto asseritamente depositato presso la Camera di Commercio) allegato al ricorso in appello ed espungere tale documento dal fascicolo di causa. Nel merito, in via preliminare: contrariis reiectis, dichiarare inammissibile ogni domanda della Parte_4
diretta a far valere diritti di credito della IM HA per carenza di
[...]
legittimazione processuale (spettante a IM HA) e, in ogni caso, per difetto di giurisdizione del Tribunale di Gorizia e per esistenza di precedente giudicato tra le parti (IM HA e ). Nel merito, in via principale: contrariis reiectis, CP_1
Pag.2 accertata e dichiarata l'assoluta infondatezza, in fatto e in diritto, dell'impugnazione proposta dalla per i motivi esposti, Parte_1
rigettare integralmente la stessa impugnazione e confermare integralmente la senten- za n. 38/2025 dd. 26/2/2025 sub R.G. 332/2024 del Tribunale di Gorizia, Sezione
Lavoro, dott. Gabriele Allieri. Nel merito, in via subordinata: contrariis reiectis, ac- certare e dichiarare che il signor , nato ad [...] il CP_1
12/11/1950, C.F. , e residente in [...]– Florida (USA), CodiceFiscale_1
7512 Dr. PH , è creditore, nei confronti della Parte_5 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
P.VA , con sede in via Riva Rossa n. 8 - 34076 - Romans d'Isonzo P.VA_1
(GO), dell'importo di Euro 123.353,31, con la rivalutazione dalla data delle singole scadenze sino al pagamento e gli interessi dal 15/2/2012 (data delle costituzione in mora), ovvero di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia all'esito del presente giudizio e, per l'effetto, condannare la Parte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, P.VA
[...] P.VA_2
, con sede in via Riva Rossa n. 8 - 34076 - Romans d'Isonzo (GO), a pagare al si-
[...]
gnor la somma di Euro 123.353,31, con la rivalutazione dalla data CP_1
delle singole scadenze sino al pagamento e gli interessi dal 15/2/2012 (data delle co- stituzione in mora), ovvero quella maggiore o minore che risulterà di giustizia all'esi- to del presente giudizio. In via istruttoria, solo ove necessario: A) verificazione giu- diziale: ai sensi dell'art. 216 c.p.c. si chiede disporsi la verificazione giudiziale della firma del signor apposta sul contratto dd. 1/5/2008 e sugli allegati CP_3
(doc. n. 1). Si indicano quali scritture di comparazione: 1) copia carta identità
[...]
(doc. n. 55) 2) copia passaporto GO (doc. n. 56) 3) richiesta visto CP_3 CP_3
IM dd. 11.3.2021 (doc. n. 47) 4) organigramma IM HA sottoscritto (doc. n.
49) Si chiede l'autorizzazione a depositare in Cancelleria l'originale cartaceo dei seguenti documenti: 1) l'originale dell'atto di transazione dd. 30/5/2022. Si chiede di ordinare a controparte il deposito in Cancelleria delle scritture comparative relative alla firma del signor quali risultanti dai verbali societari. B) Istanza ai CP_3
Pag.3 sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c., al fine di confermare i pagamenti effettuati dall'op- ponente e l'inserimento nella contabilità delle fatture del signor disporre, ai CP_1
Part sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c., il deposito, da parte della dei registri VA relativi agli acquisti, compresi quelli extra CE. relativi agli anni di imposta 2008,
2009, 2010 e 2011. In ogni caso: Spese, diritti ed onorari interamente rifusi, comprese quelle attinenti la fase monitoria. con distrazione in favore dell'avv. Andrea Pelle- grini che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso compensi. Con la condanna della x art. 96 c.p.c.. Parte_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso di data 29 luglio 2024 (o, Parte_1
Part per brevità, solo ) proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto nei suoi confronti da per il pagamento della somma di Euro CP_1
130.686,65 oltre accessori.
In via preliminare la società opponente disconosceva il contratto ed i suoi alle- gati che il sig. aveva utilizzato come fonte e prova del suo preteso credito, af- CP_1
fermando che le firme ivi apposte non appartenevano al suo legale rappresentante dell'epoca sig. , nel frattempo deceduto. CP_3
Part
Nel merito deduceva che il preteso e disconosciuto contratto non era mai stato eseguito, non avendo il sig. mai presentato alcuna relazione periodica nè CP_1
provveduto alla supervisione tecnica e gestionale dell'unità produttiva cinese, se non in forza di un altro rapporto con la IM (Shanghay) Machinery Co. Ltd. per la quale sola il sig. aveva lavorato e che del era creditrice per spese da essa anti- CP_1 CP_1
cipate; che l'allegato 2, riguardante il compenso aggiuntivo rivendicato dal sig. CP_1
era del tutto illogico nella parte in cui faceva riferimento ad un fatturato prodotto in
Italia a fronte di un'attività da svolgere in Cina;
che nessun valore aveva la mail, peraltro anch'essa disconosciuta, inviata al sig. dal sig. , all'epoca suo CP_1 Parte_6
mero collaboratore.
Si costituiva in giudizio il sig. replicando che già nel 2012, nel 2015 e CP_1
Pag.4 nel 2018 egli aveva chiesto, tramite i suoi legali, il pagamento del dovuto in forza del contratto stipulato nel 2008 con poi incorporata da CP_4 [...]
che nel 2023 aveva nuovamente sollecitato il pagamento dei Parte_1
compensi mensili di maggio e giugno 2011, per i quali aveva emesso regolari fatture,
e dei bonus relativi agli anni 2009 e 2010, per i quali aveva emesso fatture di acconto e poi, esaminati i bilanci dei suddetti anni, a saldo;
e che, essendo risultati vani i tenta- tivi di soluzione stragiudiziale, egli aveva quindi agito in via monitoria per ottenere il pagamento del credito complessivo di Euro 130.685,65 in linea capitale.
Esponeva il sig. che egli aveva sostituito, nella posizione di Operation CP_1
Part Manager, il sig. concordando con , come il suo predecessore, un Persona_1
Part compenso fisso ed uno variabile, parametrato però non più agli utili della in Ci- na, come era stato per il sig. ma al fatturato della società italiana, seppure in Per_1
percentuale inferiore (1,5% e non 5%); che il testo del contratto, predisposto da IM, era nella sostanza il medesimo di quello del contratto già stipulato dalla società con
Part il sig. che nel 2012 e nel 2022 il legale di non aveva affatto contestato Per_1
l'esistenza del contratto, ora disconosciuto in mala fede dalla società opponente;
che lo stesso valeva per la mail del sig. di data 7/4/2011; che egli aveva rego- Parte_6
larmente e proficuamente svolto l'attività prevista dal contratto dal 2008 al 2011,
Part tanto che gli aveva corrisposto, seppure spesso con ritardo, il compenso fisso pattuito e da lui fatturato;
che l'esistenza del debito residuo della società era confer- mata dalla registrazione di un colloquio intercorso fra lui, il sig. e il sig. CP_3 Per_2
e da vari altri documenti;
che egli aveva effettivamente stipulato un contratto
[...]
con IM HA, in quanto necessario per ottenere il permesso di soggiorno in Cina,
e per quella società aveva prestato una diversa attività; che il suo rapporto con IM
HA era quindi estraneo al giudizio ed era stato già trattato davanti ad un Tribuna- le cinese;
che egli non aveva svolto alcuna attività in concorrenza con l'opponente, dato che IM HA era controllata da, o "consociata" con, la IM italiana e il sig. era Presidente di entrambe le società. CP_3
Esponeva infine il sig. di non essere in possesso dell'originale del con- CP_1
Pag.5 Part tratto, rimasto a , ma solo della copia già prodotta e dichiarava di volersene avva- lere, chiedendone la verificazione.
Esaminati alcuni testi il Tribunale di Gorizia, con ordinanza di data 5/1/2025, deferiva al sig. giuramento suppletorio, che veniva prestato all'udienza dell'11 CP_1
febbraio 2025 sulla formula disposta dal Giudice («giuro e giurando affermo che il
01.05.2008 ho concluso con la parte resistente, già un accordo in base al CP_4
quale la predetta società - oltre al compenso annuo lordo di euro 44.000,00, da ver- sare con cadenza mensile e valuta al 10 di ogni mese previa emissione di mia fattura,
e oltre ai rimborsi spese - si è impegnata a versarmi un “compenso aggiuntivo” pari all'1,5% del fatturato annuo della stessa ). CP_4
Con sentenza emessa il 26/2/2025 il Tribunale di Gorizia respingeva quindi l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo.
1. Con un lungo e articolato atto di appello Parte_1
(succeduta a già ha impugnato la decisione del
[...] Parte_1 CP_4
Tribunale di Gorizia richiamando innanzitutto la sua tesi secondo cui il sig. ha lavorato, nel periodo oggetto di causa, per un'altra, diversa e auto- CP_1
noma società ovvero la IM SH (Shanghai) Machinery Co. Ltd.
Ha poi dedotto la società appellante che - essendo inutilizzabile il contratto allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, da essa disconosciuto e mai verifica- to, in quanto prodotto dal sig. solo in copia - gli altri elementi di prova CP_1
(e cioè i messaggi di posta elettronica, la conversazione registrata del gennaio
2011 e le deposizioni testimoniali, peraltro inammissibili) non dimostrano la avvenuta stipula di un accordo come quello azionato in via monitoria e quindi neppure l'esistenza del diritto del a percepire il preteso bonus o comun- CP_1
que ad ottenerlo nella (irragionevole) misura rivendicata in causa.
Part
In conseguenza di ciò ha infine dedotto che erroneamente il Giudice ha deferito il giuramento suppletorio al sig. o, in via (logicamente) subor- CP_1
dinata, che nella formula avrebbe dovuto fare riferimento, quale base cui ap-
Pag.6 plicare la percentuale dell'1,5%, non al fatturato da essa prodotto in Italia ma all'utile conseguito dalla consociata cinese.
1.1. La tesi difensiva della società appellante - secondo cui l'incorporata
[...]
non avrebbe mai stipulato un contratto scritto o comunque non avrebbe CP_4
mai instaurato un rapporto di collaborazione autonoma con il sig. il CP_1
quale avrebbe invece prestato la sua opera solo in forza di un rapporto lavora- tivo con un altro soggetto (IM Shanghai) - è ampiamente smentita da nume- rosi elementi di prova documentale.
1.1.1. In primo luogo si deve ricordare la corrispondenza intercorsa fra le parti e più specificamente:
la mail del 29 ottobre 2010 in cui il sig. , rispondendo alla precedente Pt_7
mail del sig. che lamentava il mancato pagamento di quattro mesi di CP_1
stipendio, ricordava che la decisione sui pagamenti competeva al sig. CP_3
il quale aveva "delegato [ , n.d.r.] a seguire ed essere re- Pt_8 Parte_6
sponsabile dei rapporti con Cina";
la mail del 23/2/2011 inviata dalla casella aziendale del sig. Parte_6
, dove testualmente si legge: " mi spiace. Non Email_1 CP_1
è il sig. che ha problemi, la la , la nostra azienda, la società CP_3 CP_4
con la quale hai il contratto [sottolineatura aggiunta]; se NON incas- CP_4
sa non ha la possibilità di pagare alcuno, la nostra situazione qui in Italia è uguale alla tua, tutti abbiamo spese, molti hanno famiglia. Questa è la situa- zione attuale. Non posso dirti altro oggi, è certo che faremo il possibile";
la mail1 inviata al sig. dal sig. , dalla medesima casella di CP_1 Parte_6
posta, il 7 aprile 2021 per comunicare il prossimo pagamento di alcune men- silità di compenso e rinviare a settembre quello del "bonus", con invito a sot-
Part toscrivere la "proposta" di per la prosecuzione del rapporto (che quindi, evidentemente, era in corso) oltre la scadenza del 30 aprile 2011 e fino al 30 aprile 2012;
l'ulteriore mail inviata dal sig. il 9 aprile, sempre riguardo alla Parte_6
continuazione del rapporto con il sig. (nella quale vi è l'esplicito rife- CP_6
rimento a un contratto "firmato ormai 3 anni fa");
la nota di data 14 aprile 2011, sottoscritta dal sig. su carta inte- Parte_6
stata di e indirizzata al sig. nella quale così si legge: "In CP_4 CP_1
riferimento al contratto in scadenza il prossimo 30 aprile, all'incontro avuto il 7 febbraio presso alla proposta di estension che abbiamo in- CP_4
viato il 14 febbraio, da te non accettata, confermo che il presente contratto scade il 30 Aprile 2011";
la mail del 6 giugno 2011 in cui il sig. aggiungeva ai ringrazia- Parte_6
menti di IM Shanghai al sig. anche quelli di "per i 3 anni CP_1 CP_4
passati insieme" richiamando, senza esplicitarli, "i motivi del non rinnovo"
(così confermando che un rapporto di collaborazione era esistito)3.
CP_4 2 testualmente: CP_ Ciao in riferimento ad entrambe le tue mail, come anticipato da 1 mese, non ci è possibile fare proposta alternativa più a breve. Questo mi dispiace ma, in base alle prossime consegne, il ns cash flow non può essere anticipato. Dal momento che dovrei venire il 2 Maggio ma il tuo contratto è in scadenza il 30 Aprile, se non ci accordiamo dovrò anticipare il mio viaggio. Così parleremo del "fuori dai termini" che tu sottolinei, leggendo attentamente il contratto firmato ormai 3 anni fa. Il contratto proposta ti è stato inviato il 14 febbraio e quando ero là non ne hai voluto parlare per il problema stipendi arretrati che ritengo giusto, ma sai che non dipende solo da noi. La ns stima te l'abbiamo trasmessa. Il contenuto della prorogatio di un anno è lo stesso del contratto attuale, in ogni termine, ed è legato all performance di quality improvement, unico reale job strategico che ti è affidato. E' certo che a queste condizioni il rinnovo è molto difficile, me me rendo conto. E' certo che se non firmiamo il contratto, con il 30 Aprile cessa il tuo rapporto di lavoro, quindi scriverò email a Mr. Li al riguardo;
ma ci aggiorniamo entro Lunedì, attendo una tua risposta, prima di parlare con Mr. Li. Ci possiamo sentire ance oggi, puoi chiamarmi o domani. Dobbiamo decidere subito. E ci organizzeremo di conseguenza. Un saluto
Pt_8
testualmente:
Pag.8 1.1.2. Vi sono poi le fatture emesse dal sig. riguardo ai compensi mensili ma- CP_1
turati a partire da aprile 2011 (doc.25 del fascicolo di parte) e i bonifici effet- tuati da dal 13/1/2009 al 19/1/2010 a fronte delle fatture ivi ripor- CP_4
tate (doc.26 - 35): e la società appellante (che non ha mai contestato i suddetti documenti) non ha spiegato per quale ragione (cui essa è succe- CP_4
duta, avendola incorporata) avrebbe eseguito questi pagamenti se, come affer- mato nel ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, non aveva mai avuto alcun rapporto contrattuale con il sig. e costui non aveva mai eseguito CP_1
alcuna prestazione a suo favore.
1.1.3. Significative sono anche la lettera del 23/3/2012 (doc.4 di parte appellata) in cui l'Avv.Rigo, riscontrando "in nome e per conto della IM E & T SPA" il precedente sollecito inviato dall'Avv.Rosso su incarico del sig. (doc.3), CP_1
segnalava che (a dire della sua cliente) il rapporto era intercorso con CP_4
, peraltro da lui assistita;
e la lettera del 12/9/2022 (doc.24) nella quale
[...]
sempre l'Avv.Rigo, riscontrando in nome e per conto di Parte_1
il sollecito dell'Avv.Pellegrini di data 18/8/2022 (doc.7), Parte_1
evidenziava che gli importi pretesi dal sig. non trovavano "alcun fon- CP_1
damento nè nel contratto scritto intercorso tra le parti nè negli accordi inter- venuti tra il legale rappresentante della società ed il sig. ". CP_1
E' certo quindi che - rappresentata per l'oc- Parte_1
casione dal suo legale - riteneva già nel 2012, e ancora più chiaramente nel
2022, che un contratto scritto con il sig. era stato concluso. CP_1
Part 1.1.4. Non va infine dimenticato quanto dedotto dal difensore di all'udienza del 26/2/2025 avanti al Tribunale di Gorizia.
Nel relativo verbale così testualmente si legge:
CP_ "Caro dopo il ringraziamento e la prova di stima che ti ha espresso IM NG venerdì scorso, desidero ringraziarti da parte di per i 3 anni passati insieme. CP_4 Sono stati 3 anni difficili, intensi, anche di crescita, e tu hai dato il tuo contributo. I motivi del non rinnovo sono a noi noti, ma non serve rocordarli in questa sede, ogni cosa inizia e finisce - come dici tu - importante è che rimanga il buono che è stato. Un abbraccio da parte nostra.
Pt_8
Pag.9 [L'Avv.Rigo] "Formula istanza di deposito del contratto concluso tra e CP_1 di cui è stata scoperta l'esistenza solo oggi tramite accesso odierno in CP_4
Camera di commercio. L'accesso in Camera di commercio non poteva avvenire prima della data odierna in quanto è stato appreso che il deceduto CP_3 Part aveva una segretaria, non più dipendente di da molti anni, fino alla sua riassunzione a settembre/ottobre 2024. Al suo ritorno a lavoro, la segretaria ha chiesto di avere accesso ai suoi vecchi documenti, accessibili solo previa riattivazione da parte dell'amministratore del sistema informatico. Solo a quel punto, e segnatamente a gennaio 2025, è stata rintracciata una scansione del contratto oggetto dell'istanza con timbro della Camera di commercio. Al rientro del lrpt da un viaggio all'estero lo scorso 22.02.2025, questi ha chiesto di investigare sul documento e la Camera di commercio ha verificato che il documento era ancora disponibile presso i propri archivi. È stata dunque rilasciata copia autentica dell'originale depositato. Viene dunque fatta istanza di acquisizione di questo documento."
A parte la questione processuale della ammissibilità o meno del nuovo docu- mento (negata dal Tribunale), è evidente che il fatto stesso di chiedere di po- terlo produrre implicava il riconoscimento che un contratto era esistito (essen-
Part dovene una copia scansionata nell'archivio informatico di e una copia custodita presso la Camera di Commercio); e ciò contraddice, e smentisce (o comunque radicalmente modifica), l'iniziale linea difensiva della società op- ponente, basata sulla tesi secondo cui essa non conosceva (e non possedeva) alcun contratto scritto stipulato con il sig. CP_1
1.2. Alla luce di quanto sopra detto si deve perciò concludere che non vi sono più dubbi sul fatto che (poi divenuta s.r.l.) - cui è succeduta CP_4 [...]
a seguito di fusione per incorporazione - abbia Parte_3
stipulato un contratto (scritto) di collaborazione con il sig. e che que- CP_1
st'ultimo abbia eseguito la prestazione dovuta, maturando così il diritto a per- cepire i compensi pattuiti.
2. La vera questione oggetto di controversia non riguarda perciò l'esistenza del contratto e del rapporto di collaborazione, e neppure il fatto che il sig. CP_1
abbia regolarmente adempiuto alle sue obbligazioni, ma l'entità del corrispet- tivo (residuo) dovuto all'appellato per l'opera prestata e, più in particolare, la spettanza di un "compenso aggiuntivo" o, meglio ancora, la base di calcolo da utilizzare per determinarlo, essendo questa costituita, secondo il prestatore
Pag.10 d'opera, dal fatturato della società italiana e invece, secondo l'appellante, dal-
l'utile prodotto dalla sua consociata cinese.
2.1. Il decreto ingiuntivo è stato chiesto ed ottenuto dal sig. (per quanto at- CP_1
tiene al c.d. bonus) sulla base di un documento denominato "ALLEGATO 2 al contratto di collaborazione tra la società (Committente) ed il Sig. CP_4
(Consulente)" datato 1 maggio 2008 e sottoscritto per CP_1 CP_4
dal sig. , la cui firma è stata però disconosciuta dalla società op- CP_3
ponente.
2.1.1. Il Giudice di primo grado non ha proceduto alla verificazione della firma, pure richiesta dalla difesa del sig. e ciò con ogni probabilità perchè l'ha rite- CP_1
nuta impossibile a causa della mancanza dell'originale del documento, presu- mibilmente aderendo a quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui la produzione dell'originale costituisce un presupposto indispensabile della veri- ficazione, salva comunque la facoltà della parte interessata di provare con altri mezzi il contenuto del documento4.
2.1.2. In quest'ottica il Tribunale ha dato corso alla prova testimoniale, sulla cui in- trinseca ammissibilità non vi possono essere dubbi stante la previsione del-
l'art.421 c.p.c.
L'esito di questa attività istruttoria è stato però piuttosto incerto: i testi
[...]
e si sono infatti limitati a riferire quanto da essi appreso sul Tes_1 Tes_2
punto dal sig. (non avendo fornito alcuna descrizione specifica dei do- CP_1
cumenti che costui fece loro vedere a dimostrazione del suo diritto al bonus);
e il teste ha escluso la stipula di un accordo formale su questo com- Parte_6
penso aggiuntivo (ma va detto che tale dichiarazione contrasta apertamente con il contenuto della già citata mail del 7 aprile 2021, nella quale il credito del sig. a questo titolo era evidentemente dato come certo, e quindi è CP_1
assai probabile che il teste si sia riferito non all'accordo originario del 2008 ma alle trattative del 2011 finalizzate alla proroga della durata del rapporto e pacificamente non andate a buon fine).
2.2. Sulla base di questa situazione il Giudice di primo grado ha deciso di deferire al sig. il giuramento suppletorio sull'esistenza e sul contenuto dell'ac- CP_1
cordo riguardante il compenso aggiuntivo;
e questa scelta è stata oggetto di censura da parte dell'appellante, per quanto riguarda sia l'individuazione del soggetto giurante che il contenuto della formula.
2.2.1. Riguardo al primo aspetto si deve osservare che un principio di prova dell'esi- stenza di un accordo relativo al compenso aggiuntivo si può ricavare dalle de- posizioni dei testi e (che, pur essendo de relato actoris, Tes_3 Tes_2
non sono del tutto prive di valore, dato che i testi hanno riferito su quanto loro detto dall'appellato in un'epoca in cui il diritto in sè al bonus non era messo in discussione da per cui il sig. non aveva alcun bisogno di CP_4 CP_1
mentire); dal contenuto della mail del sig. del 7 aprile 2011 (che Parte_6
palesemente si riferisce ad un compenso già maturato e non ad un futuro ed ipotetico accordo sul punto); e infine dal colloquio in presenza di cui è stata prodotta la registrazione (doc.38), nel quale gli interlocutori del sig. CP_1
(ovvero i sig.ri e ) danno chiaramente per certa la spettanza CP_3 Parte_6
del bonus e ne giustificano il mancato pagamento con l'impossibilità di quan- tificarlo nell'immediato e con transitori problemi di liquidità.
Part
A rendere poco credibile la posizione di (e quindi ad avvalorare, a con- trario, quella del sig. rendendola più meritevole di fiducia) contribuisce CP_1
poi la condotta (anche processuale) ondivaga e contraddittoria della società appellante che, prima del giudizio, non ha affatto negato il pregresso rapporto di collaborazione tra e il sig. poi, in sede di opposizione, ha CP_4 CP_1
disconosciuto il contratto e affermato che il sig. aveva prestato la sua CP_1
opera per un altro soggetto;
di seguito ha chiesto di produrre alcune mail dalle
Pag.12 quali si sarebbe dovuto ricavare che "il bonus spettante a quest'ultimo [ovvero al sig. n.d.r.] andrebbe calcolato considerando l'utile della compagine CP_1
cinese e non il fatturato di quella italiana" (come si legge nel verbale di udien- za del 23/10/2024), così ammettendo che un rapporto vi era stato, che il sig. aveva lavorato per conto di e aveva maturato il diritto ad un CP_1 CP_4
compenso aggiuntivo;
e infine, in sede di discussione avanti al Tribunale di
Gorizia, ha chiesto di produrre una copia del contratto di collaborazione de- positato anni prima in Camera di Commercio.
Part
Nessuna rilevanza hanno, in senso contrario, i documenti che ha (tardi- vamente) chiesto di produrre in occasione delle udienze tenutesi il 23/10/2024
e il 26/2/2025 (e che il Tribunale di Gorizia giustamente non ha ammesso, non avendo la società fornito alcuna prova della impossibilità di depositarli con il ricorso introduttivo del giudizio); solo per completezza si può osservare che lo scambio di mail fra il sig. e il sig. (risalente a mag- CP_1 Parte_6
gio/giugno 2010) non riguarda il contenuto dell'accordo originario del 2008 ma, per quanto è dato capire, discussioni fra le parti riguardo ad aumenti di
Part compenso richiesti dal e controproposte di;
e ancora che il deposi- CP_1
to del contratto in Camera di Commercio non è stato fatto dalle parti di comu- ne accordo e all'epoca della stipula, ma unilateralmente da e solo CP_4
il 24/9/2012 (ovvero dopo che il sig. aveva sollecitato tramite l'Avv. CP_1
Rosso il pagamento del residuo dovuto): il fatto che il documento depositato sia privo dell'allegato 2 non prova quindi nulla (ben potendo la sua mancanza essere dipesa da una precisa scelta della società).
Deve essere perciò condivisa la decisione del Tribunale di Gorizia di ritenere sussistente la semiplena probatio del diritto azionato dal sig. e perciò CP_1
Part di deferire a quest'ultimo (e non ad ) il giuramento suppletorio5. 2.2.2. Quanto alla formula del giuramento, si deve rilevare che, una volta individua- ta (correttamente) nel sig. la parte che doveva prestarlo, costituiva lo- CP_1
gica conseguenza di ciò fare riferimento alla tesi affermata in causa dalla parte stessa.
In aggiunta si può osservare che il giuramento deferito al sig. va ricon- CP_1
dotto, per la parte in cui riguarda la quantificazione del credito, alla categoria del giuramento estimatorio, possibile anche per la determinazione della som- ma dovuta (Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4659 del 20/08/1984; Sez. 1, Sen- tenza n. 29411 del 23/12/2020); esso richiedeva quindi, come unici presup- posti, la dimostrazione dell'an debeatur ovvero dell'esistenza del diritto al bo- nus (prova fornita, in concreto, dagli elementi indiziari sopra esposti nel punto
2.2.1., assieme al giuramento suppletorio prestato dal sig. e l'impossi- CP_1
bilità di quantificare altrimenti il credito (condizione anche questa sussistente nel caso di specie, stante l'impossibilità di procedere alla verificazione della scrittura prodotta dal sig. in difetto dell'originale), mentre non occorre- CP_1
va la semiplena probatio del quantum.
Part 3. L'impugnazione proposta da va quindi integralmente respinta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate (per l'intero giudizio, compresa la fase di sospensiva ed esclusa quella istruttoria, che non vi è stata) in misura pari al medio di tariffa con riferimento allo scaglione di valore cui appartiene la causa.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide: respinge l'appello proposto da contro la sen- Parte_1
ramento, è facultato ad avvalersi anche di elementi di valutazione desumibili dal comportamento pro- cessuale e stragiudiziale delle parti e di semplici presunzioni, indipendentemente dalla loro gravità, precisione e concordanza" (Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2676 del 10/02/2016). "Ai fini del deferimento del giuramento suppletorio, il giudice deve scegliere la parte maggiormente favorita dalle risultanze della prova esperita o più meritevole di fiducia, anche in considerazione del comportamento processuale" (Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6560 del 31/03/2015; Sez. 3, Sentenza n. 2102 del 24/02/1995; Sez. L, Sentenza n. 4372 del 04/07/1981).
Pag.14 tenza del Tribunale di Gorizia n.38/2025 di data 26/2/2025; condanna la società ap- pellante a rifondere al sig. anche le spese di questo grado di giudizio, che li- CP_1
quida in complessivi Euro 10.717,00 oltre spese generali nella misura massima di ta- riffa, VA e CPA di legge;
dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presup- posti di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Trieste, 11/9/2025.
Il Giudice Estensore
La Presidente
(dott.Lucio Benvegnù) (dott.ssa Marina Caparelli)
Pag.15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 testualmente: CP_ "Salve in riferimento ai compensi sopra menzionati, ti confermiamo che sarà possibile pagare
- € 3.666 nel mese di Maggio, entro la fine del mese.
- € 3.666 x 2 entro il 20 Giugno.
- non prima di Settembre, entro fine mese, dobbiamo ancora verificare se dividerlo in 2-3 CP_5 acconti. Per il proseguo della ns collaborazione, dal 1 Maggio 2011 al 30 Aprile 2012, a cui teniamo, ti prego di inviare la ns propsta del 14 Febbraio, firmata. Sappi che la tua assicurazione è stata regolarmente saldata nel mese di Marzo, per un ulteriore anno. Grazie
Persona_3
Pag.7 4 "In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione;
altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità" (così in massima Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7267 del 27/03/2014; nello stesso senso Sez. 3, Sentenza n. 33769 del 19/12/2019; Sez. 2, Sentenza n. 9202 del 14/05/2004; Sez. 2, Sentenza n. 11739 del 19/10/1999; Sez. 2, Sentenza n. 2911 del 04/04/1997; Sez. 3, Sentenza n. 10469 del 22/10/1993).
Pag.11 5 "La valutazione sull'opportunità di disporre il giuramento suppletorio, trattandosi di mezzo di prova eccezionalmente sottratto alla disponibilità delle parti ed ammissibile di ufficio, è rimessa al prudente e discrezionale apprezzamento del giudice del merito, il quale - con valutazione insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione immune da vizi logici o giuridici - stabilisce se ricorrono le condizioni previste dall'art. 2736, n. 2 c.c., ossia che la domanda o le eccezioni, pur non pienamente provate, non siano del tutto sfornite di prova, e, ai fini della scelta della parte cui deferire il giu-
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