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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 22/07/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA Sezione civile unica
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice Massimo
Ginesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 1933/2022 del Ruolo Generale dell'anno
2022 , trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
BENEDETTI LUCA, elettivamente domiciliata presso lo studio del per mandato in atti
Attrice
contro rappresentato e difeso dall'avv. FAGGELLA PELLEGRINO Controparte_1
ANTONIO CHRISTIAN ed elettivamente domiciliato ai fini del presente presso lo studio del difensore per delega in atti
Convenuto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 2.12.2024
ai sensi dell'art. 132 comma i n. 4 c.p.c. come modificato dalla l.69/2009 n. 69 si omette l' esposizione dello svolgimento del processo
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione promossa da parte attrice è fondata e deve essere accolta.
1 In virtù della ragione più liquida può essere omessa disamina della eccezione preliminare relativa alla legittimità del conferimento di procura alle liti da parte della opposta, poiché
CP l'opposizione può essere accolta non avendo provato (attore sostanziale) la titolarità
del credito per cui agisce.
I documenti 7 e 8 addotti dalla convenuta non hanno alcun collegamento né grafico, né
documentale né sostanziale con la cessione del credito così come delineata negli atti formali, di talché non è stata fornita alcuna prova che il credito azionato in via monitoria rientri fra quelli di cui l'opposta si sia resa cessionaria.
Si è a tal proposito osservato che “Non può costituire, inoltre, prova della titolarità del credito l'elenco dei crediti ceduti prodotto come allegato alla comparsa … (che costituirebbe un mero allegato del contratto … e, comunque, appare essere documento privo di un collegamento certo con il contratto medesimo), né può avere valore dirimente la disponibilità della documentazione prodotta … del tutto generica e non specificamente riconducibile al contratto in questione. Non potendosi, quindi, univocamente il credito sotteso al ricorso per ingiunzione ricondurre alle categorie individuate in blocco nell'estratto di Gazzetta Ufficiale sulla base della documentazione in atti…. va revocato il decreto ingiuntivo opposto e rigettata la domanda di fatta Controparte_2
propria da .” Trib. Cosenza 13.9.2023 n. 1469 Controparte_1
Peraltro anche la giurisprudenza di legittimità (Cass. 21821/2023) ha osservato che “è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione,”, individuazione che nel caso di specie, come si è detto non appare invece possibile.
Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate secondo valori medi di
2 scaglione ex DM 147 /2022.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe
Accoglie l'opposizione avanzata da nei confronti di Parte_2 Controparte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 399/2022 emesso da questo Tribunale
Rigetta ogni altra domanda delle parti.
Condanna a rifondere a le spese di lite del Controparte_1 Parte_2
presente giudizio, che liquida in euro 259 per esborsi ed euro 5.077,00 per competenze,
oltre a spese generali 15% e accessori di legge.
Così deciso dal Tribunale di Massa il 22/07/2025
Il Giudice
Massimo Ginesi
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