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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 02/09/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3135/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Carlo Della Vedova ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Mario Pagano, 50
ATTRICE contro
Controparte_1
(P.IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea De P.IVA_1
Rienzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in CP_1
Piazza Manzoni 4/3
CONVENUTA
Avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 18.07.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ragioni di fatto e diritto della decisione citava in giudizio l' Parte_1 [...]
per ivi sentire accertare e dichiarare la sua Controparte_2 esclusiva responsabilità e, conseguentemente, condannarla a titolo di risarcimento danni al pagamento della somma di € 13.475,57=, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o della diversa somma risultante in corso di causa.
Si costituiva in giudizio , la quale Controparte_1 chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata.
Nelle more del giudizio veniva espletata la CTU medico-legale che risulta adeguatamente approfondita e motivata, in quanto basata su un completo ed obiettivo esame anamnestico e di tutti i documenti agli atti, sicchè i relativi esiti possono essere condivisi e utilizzati ai fini della decisione.
Valutato il complesso delle risultanze istruttorie, ritiene il decidente che la domanda attorea sia infondata e non meriti accoglimento.
Asserisce l'attrice che a seguito di un intervento chirurgico del
03.05.2021 di “osteosintesi con placca uss e viti del femore distale di destra.", in data 8.6.2021 ad un nuovo controllo ortopedico presso il
Nuovo Ospedale di Baggiovara, veniva diagnosticata una evidenza clinica di deiescenza della ferita chirurgica con lipo-necrosi e la persistenza di fistola puntiforme secernente e, dunque, un peggioramento evolutivo del quadro cicatriziale.
In diritto, va premesso che la responsabilità della struttura sanitaria è riconducibile all'interno della categoria della responsabilità contrattuale, ex art. 1218 c.c., ai sensi del quale il paziente attore deve provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di conseguenze spiacevoli per effetto delle cure e, dunque, il nesso di causalità con azione od omissione dei sanitari (Cass. Civ. n. 13752/2018), mentre è la struttura, che deve provare che la prestazione è stata eseguita in modo diligente, tenendo conto ovviamente della difficoltà o meno della prestazione stessa, nonché dimostrare di aver predisposto in maniera eccellente e tempestiva tutti i servizi e di essersi, altresì, avvalsa di personale competente e idoneo.
Pag. 2 di 4 In tali casi è operante, pertanto, a carico della struttura la disciplina dell'art. 1228 c.c. per il quale “il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro”; principio già chiarito dalla Corte di
Cassazione a Sezione Unite con la pronuncia n. 577/2008: “la responsabilità della struttura ospedaliera, fondata sul contatto sociale, ha natura contrattuale. Ne consegue che, in virtù del contratto, la struttura deve fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente, di “assistenza sanitaria”, che ingloba, al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obbligazioni c.d. di protezione ed accessori. Così ricondotta la responsabilità della struttura ad un autonomo contratto (di spedalità), la sua responsabilità per inadempimento si muove sulle linee tracciate dall'art. 1218 c.c. e, per quanto, concerne le prestazioni mediche che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari l'individuazione del fondamento di responsabilità dell'ente nell'inadempimento di obblighi propri della struttura consente quindi di fondare semmai la responsabilità dell'ente per fatto dei dipendenti sulla base dell'art.
1228 c.c.”.
Nel caso de quo i CCTTUU così concludevano “se la documentazione in atti fa presupporre un inadeguato management del sito chirurgico, dall'altro per l'assenza di tutta la certificazione sanitaria successiva al marzo 2022 non è possibile in alcun modo definire se esso abbia comportato un effettivo aggravamento del quadro clinico con ripercussioni temporanee e permanenti (altrimenti evitabili) o meno”.
Inoltre, i CCTTU hanno ritenuto che la deiscenza di una ferita chirurgica è evento di per sé imprevedibile e che, nel caso di specie, soggetto obeso ed in cura con corticosteroidi, l'evento può essere considerato come complicanza, ovvero evento prevedibile e non prevenibile, e a prescindere dalla gestione di tale deiscenza dal personale sanitario che ha presentato alcune criticità, quali la mancata
Pag. 3 di 4 esecuzione nel corso delle ripetute medicazioni eseguite di un tampone colturale per escludere la presenza di uno stato infettivo e di esami di laboratorio per monitorare gli indici di flogosi (VES e PCR), hanno escluso sia l'esistenza di un effettivo aggravamento del quadro clinico, quantomeno in base al criterio del più probabile che non, sia la presenza di una asserita infezione del sito chirurgico, in quanto gli elementi in atti non permettono in alcun modo di confermarla.
Essendo, pertanto, la causa dell'asserito aggravamento, anzi della deiesecenza della ferita, rimasta ignota, la domanda attorea non trova accoglimento (Cass. Civ. n. 18392/2017).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nella misura minima, tenuto conto di un inadeguato management del sito chirurgico, ponendo le spese di CTU a cario di parte attrice.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3135/2023 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 [...]
di delle spese di giudizio che liquida Controparte_1 CP_1 in complessivi € 2.540,00=, oltre accessori;
- pone le spese di CTU a carico di parte attrice.
Modena, 2 settembre 2025
Il Giudice Luca Primiceri
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3135/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Carlo Della Vedova ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Mario Pagano, 50
ATTRICE contro
Controparte_1
(P.IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea De P.IVA_1
Rienzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in CP_1
Piazza Manzoni 4/3
CONVENUTA
Avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 18.07.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ragioni di fatto e diritto della decisione citava in giudizio l' Parte_1 [...]
per ivi sentire accertare e dichiarare la sua Controparte_2 esclusiva responsabilità e, conseguentemente, condannarla a titolo di risarcimento danni al pagamento della somma di € 13.475,57=, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o della diversa somma risultante in corso di causa.
Si costituiva in giudizio , la quale Controparte_1 chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata.
Nelle more del giudizio veniva espletata la CTU medico-legale che risulta adeguatamente approfondita e motivata, in quanto basata su un completo ed obiettivo esame anamnestico e di tutti i documenti agli atti, sicchè i relativi esiti possono essere condivisi e utilizzati ai fini della decisione.
Valutato il complesso delle risultanze istruttorie, ritiene il decidente che la domanda attorea sia infondata e non meriti accoglimento.
Asserisce l'attrice che a seguito di un intervento chirurgico del
03.05.2021 di “osteosintesi con placca uss e viti del femore distale di destra.", in data 8.6.2021 ad un nuovo controllo ortopedico presso il
Nuovo Ospedale di Baggiovara, veniva diagnosticata una evidenza clinica di deiescenza della ferita chirurgica con lipo-necrosi e la persistenza di fistola puntiforme secernente e, dunque, un peggioramento evolutivo del quadro cicatriziale.
In diritto, va premesso che la responsabilità della struttura sanitaria è riconducibile all'interno della categoria della responsabilità contrattuale, ex art. 1218 c.c., ai sensi del quale il paziente attore deve provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di conseguenze spiacevoli per effetto delle cure e, dunque, il nesso di causalità con azione od omissione dei sanitari (Cass. Civ. n. 13752/2018), mentre è la struttura, che deve provare che la prestazione è stata eseguita in modo diligente, tenendo conto ovviamente della difficoltà o meno della prestazione stessa, nonché dimostrare di aver predisposto in maniera eccellente e tempestiva tutti i servizi e di essersi, altresì, avvalsa di personale competente e idoneo.
Pag. 2 di 4 In tali casi è operante, pertanto, a carico della struttura la disciplina dell'art. 1228 c.c. per il quale “il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro”; principio già chiarito dalla Corte di
Cassazione a Sezione Unite con la pronuncia n. 577/2008: “la responsabilità della struttura ospedaliera, fondata sul contatto sociale, ha natura contrattuale. Ne consegue che, in virtù del contratto, la struttura deve fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente, di “assistenza sanitaria”, che ingloba, al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obbligazioni c.d. di protezione ed accessori. Così ricondotta la responsabilità della struttura ad un autonomo contratto (di spedalità), la sua responsabilità per inadempimento si muove sulle linee tracciate dall'art. 1218 c.c. e, per quanto, concerne le prestazioni mediche che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari l'individuazione del fondamento di responsabilità dell'ente nell'inadempimento di obblighi propri della struttura consente quindi di fondare semmai la responsabilità dell'ente per fatto dei dipendenti sulla base dell'art.
1228 c.c.”.
Nel caso de quo i CCTTUU così concludevano “se la documentazione in atti fa presupporre un inadeguato management del sito chirurgico, dall'altro per l'assenza di tutta la certificazione sanitaria successiva al marzo 2022 non è possibile in alcun modo definire se esso abbia comportato un effettivo aggravamento del quadro clinico con ripercussioni temporanee e permanenti (altrimenti evitabili) o meno”.
Inoltre, i CCTTU hanno ritenuto che la deiscenza di una ferita chirurgica è evento di per sé imprevedibile e che, nel caso di specie, soggetto obeso ed in cura con corticosteroidi, l'evento può essere considerato come complicanza, ovvero evento prevedibile e non prevenibile, e a prescindere dalla gestione di tale deiscenza dal personale sanitario che ha presentato alcune criticità, quali la mancata
Pag. 3 di 4 esecuzione nel corso delle ripetute medicazioni eseguite di un tampone colturale per escludere la presenza di uno stato infettivo e di esami di laboratorio per monitorare gli indici di flogosi (VES e PCR), hanno escluso sia l'esistenza di un effettivo aggravamento del quadro clinico, quantomeno in base al criterio del più probabile che non, sia la presenza di una asserita infezione del sito chirurgico, in quanto gli elementi in atti non permettono in alcun modo di confermarla.
Essendo, pertanto, la causa dell'asserito aggravamento, anzi della deiesecenza della ferita, rimasta ignota, la domanda attorea non trova accoglimento (Cass. Civ. n. 18392/2017).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nella misura minima, tenuto conto di un inadeguato management del sito chirurgico, ponendo le spese di CTU a cario di parte attrice.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3135/2023 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 [...]
di delle spese di giudizio che liquida Controparte_1 CP_1 in complessivi € 2.540,00=, oltre accessori;
- pone le spese di CTU a carico di parte attrice.
Modena, 2 settembre 2025
Il Giudice Luca Primiceri
Pag. 4 di 4