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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/03/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Tribunale di Catania, Sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 1490/24 R.G. promossa
DA
nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
Giovanni La Punta CT nella Via Montegrappa n 31 (cod. fis. , C.F._1
elettivamente domiciliata in Catania Via Bologna n. 7 presso lo studio dell'Avv. Arturo
Oliveri ( , fax 0957224800 pec: C.F._2
che lo rappresenta e difende come da procura Email_1
allegata telematicamente, con istanza di ammissione al gratuito patroicnio a spese dello
Stato presentata all'Ordine degli Avvocati di Catania in data 12/02/2024 n. 1395/2024
- opponente –
CONTRO
L' (cod. fisc. – partita Controparte_1 P.IVA_1
iva ), con sede centrale in Roma, in persona del Presidente e legale P.IVA_2
rappresentante p.t. – che agisce anche quale mandatario della
[...]
con sede in Roma, ai sensi dell'art.13 della l.n.448/98 Controparte_2
nonchè della procura a rogito della Dott.ssa notaio in Tivoli, in data 3 luglio Persona_1
2014, rep. 37521 – racc. 5762, registrato a Tivoli in pari data al n. 3404 serie 1t ––
elettivamente domiciliato agli effetti del presente giudizio in Catania piazza della repubblica n. 26 - avvocatura sede provinciale – presso il sottoscritto procuratore avv. Livia CP_1
Gaezza (pec t, n. fax: 095-367630), che lo Email_2
rappresenta e difende per procura generale alle liti del 23.1.2023, (rep.37590/7131), a rogito del Notaio iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Per_2
Civitavecchia
Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito 593-2023-00046597-70-000 di Euro
4.559,10 formato il 24/11/2023, notificato il 04/01/2024 con lettera racc. 66493061671-8,
avente ad oggetto Contributi I.V.S. Gestione contribuenti per il periodo da 01/2021 a
12/2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.2.2024 ha convenuto ed Parte_1 CP_1 CP_2
avanti a questo Giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Catania, in
[...]
opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593-2023-00046597-70-000, notificato in data 04/01/2024, con cui si intima il pagamento di somme iscritte a ruolo dall' , CP_1
Pag. 2 di 5 Sede di Catania a titolo di contributi dovuti alla Commercianti Controparte_3
per contributi e afferenti l'anno 2021. CP_4
Quali motivi di opposizione deduceva l'infondatezza della pretesa, stante il mancato espletamento di attività commerciale nei periodi di lite;
concludeva chiedendo, previa sospensione dell'avviso opposto, annullarsi lo stesso.
Ricorso e decreto sono stati notificati all' , che, si costituiva con memoria di CP_1
costituzione eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva della per quel che riguarda la posizione dell' CP_2 Controparte_5
; In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità
[...]
dell'avverso ricorso, per tardività dello stesso ex art. 24 comma 5° del D.Lgs. n. 46/99,
ove non venga fornita prova della sua tempestività. In via principale, dichiarare l'infondatezza dell'avversa opposizione, e per l'effetto, confermare l'avviso di addebito impugnato, con condanna del ricorrente al pagamento delle somme ivi intimate.
In via subordinata, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati nell'avviso di addebito impugnato, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto, condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. Con vittoria Spese, e compensi.
La causa di natura documentale è stata delegata a questo Giudice per la definizione e
CP_ all'udienza del 05.11.2024 l' ha chiesto rinvio per effettuare le verifiche amministrative necessarie per accertale l'avvenuto sgravio.
Indi il Giudice ha disposto la trattazione dell'udienza del 30.01.2025 in modalità di cui all'art 127 ter c.p.c.; le parti hanno depositato le note ed in particolare l' ha CP_1
Pag. 3 di 5 documentato l'avvenuto sgravio delle partite debitorie e pertanto chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, indi il Giudice decide la causa con sentenza emessa fuori udienza nel rispetto della normativa di riferimento.
Premessi tutti gli atti e verbali di causa che vanno richiamati va accolta la richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere tenuto conto del provvedimento di sgravio prodotta dall' . CP_1
Ed invero lo sgravio degli atti sottesi all'avviso di addebito impugnato, documentato in atti e compiutamente allegato dall' è evento oggettivamente idoneo a far cessare la materia CP_1
del contendere sull'impugnativa non potendosi riconoscere il persistere di alcun interesse al ricorso in capo alla parte ricorrente se non quello inerente la mera regolamentazione delle spese.
Venendo dunque al regime delle spese lo stesso sgravio totale operato da in via CP_1
amministrativa dopo l'inizio del presente giudizio costituisce sostanziale riconoscimento dell'assenza di obbligazione contributiva.
Tuttavia va condiviso l'orientamento dell'ufficio per il quale va considerato che le iniziative in autotutela di ripristino della conformità dell'agire amministrativo alla legge assunte dalla pubblica amministrazione vanno apprezzate non solo laddove poste in essere prima dell'inizio del giudizio quale modo di evitare il ricorso alla tutela giurisdizionale ma anche a giudizio pendente quale proiezione applicativa del principio della lealtà processuale va dunque conferita valenza a tale leale comportamento processuale che a fronte della notifica del ricorso con le argomentazioni in esso contenute , ha attivato i propri poteri autoritativi.
Pertanto a seguito di quanto sopra si ritiene di compensare le spese di giudizio tra le parti.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
Il GOT Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente pronunciando, nella causa di cui in epigrafe disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese processuali tra le parti;
Così deciso all'udienza del 07.03.2025
IL GOT
Dott.ssa Alessia Trovato
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Tribunale di Catania, Sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 1490/24 R.G. promossa
DA
nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
Giovanni La Punta CT nella Via Montegrappa n 31 (cod. fis. , C.F._1
elettivamente domiciliata in Catania Via Bologna n. 7 presso lo studio dell'Avv. Arturo
Oliveri ( , fax 0957224800 pec: C.F._2
che lo rappresenta e difende come da procura Email_1
allegata telematicamente, con istanza di ammissione al gratuito patroicnio a spese dello
Stato presentata all'Ordine degli Avvocati di Catania in data 12/02/2024 n. 1395/2024
- opponente –
CONTRO
L' (cod. fisc. – partita Controparte_1 P.IVA_1
iva ), con sede centrale in Roma, in persona del Presidente e legale P.IVA_2
rappresentante p.t. – che agisce anche quale mandatario della
[...]
con sede in Roma, ai sensi dell'art.13 della l.n.448/98 Controparte_2
nonchè della procura a rogito della Dott.ssa notaio in Tivoli, in data 3 luglio Persona_1
2014, rep. 37521 – racc. 5762, registrato a Tivoli in pari data al n. 3404 serie 1t ––
elettivamente domiciliato agli effetti del presente giudizio in Catania piazza della repubblica n. 26 - avvocatura sede provinciale – presso il sottoscritto procuratore avv. Livia CP_1
Gaezza (pec t, n. fax: 095-367630), che lo Email_2
rappresenta e difende per procura generale alle liti del 23.1.2023, (rep.37590/7131), a rogito del Notaio iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Per_2
Civitavecchia
Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito 593-2023-00046597-70-000 di Euro
4.559,10 formato il 24/11/2023, notificato il 04/01/2024 con lettera racc. 66493061671-8,
avente ad oggetto Contributi I.V.S. Gestione contribuenti per il periodo da 01/2021 a
12/2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.2.2024 ha convenuto ed Parte_1 CP_1 CP_2
avanti a questo Giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Catania, in
[...]
opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593-2023-00046597-70-000, notificato in data 04/01/2024, con cui si intima il pagamento di somme iscritte a ruolo dall' , CP_1
Pag. 2 di 5 Sede di Catania a titolo di contributi dovuti alla Commercianti Controparte_3
per contributi e afferenti l'anno 2021. CP_4
Quali motivi di opposizione deduceva l'infondatezza della pretesa, stante il mancato espletamento di attività commerciale nei periodi di lite;
concludeva chiedendo, previa sospensione dell'avviso opposto, annullarsi lo stesso.
Ricorso e decreto sono stati notificati all' , che, si costituiva con memoria di CP_1
costituzione eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva della per quel che riguarda la posizione dell' CP_2 Controparte_5
; In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità
[...]
dell'avverso ricorso, per tardività dello stesso ex art. 24 comma 5° del D.Lgs. n. 46/99,
ove non venga fornita prova della sua tempestività. In via principale, dichiarare l'infondatezza dell'avversa opposizione, e per l'effetto, confermare l'avviso di addebito impugnato, con condanna del ricorrente al pagamento delle somme ivi intimate.
In via subordinata, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati nell'avviso di addebito impugnato, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto, condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. Con vittoria Spese, e compensi.
La causa di natura documentale è stata delegata a questo Giudice per la definizione e
CP_ all'udienza del 05.11.2024 l' ha chiesto rinvio per effettuare le verifiche amministrative necessarie per accertale l'avvenuto sgravio.
Indi il Giudice ha disposto la trattazione dell'udienza del 30.01.2025 in modalità di cui all'art 127 ter c.p.c.; le parti hanno depositato le note ed in particolare l' ha CP_1
Pag. 3 di 5 documentato l'avvenuto sgravio delle partite debitorie e pertanto chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, indi il Giudice decide la causa con sentenza emessa fuori udienza nel rispetto della normativa di riferimento.
Premessi tutti gli atti e verbali di causa che vanno richiamati va accolta la richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere tenuto conto del provvedimento di sgravio prodotta dall' . CP_1
Ed invero lo sgravio degli atti sottesi all'avviso di addebito impugnato, documentato in atti e compiutamente allegato dall' è evento oggettivamente idoneo a far cessare la materia CP_1
del contendere sull'impugnativa non potendosi riconoscere il persistere di alcun interesse al ricorso in capo alla parte ricorrente se non quello inerente la mera regolamentazione delle spese.
Venendo dunque al regime delle spese lo stesso sgravio totale operato da in via CP_1
amministrativa dopo l'inizio del presente giudizio costituisce sostanziale riconoscimento dell'assenza di obbligazione contributiva.
Tuttavia va condiviso l'orientamento dell'ufficio per il quale va considerato che le iniziative in autotutela di ripristino della conformità dell'agire amministrativo alla legge assunte dalla pubblica amministrazione vanno apprezzate non solo laddove poste in essere prima dell'inizio del giudizio quale modo di evitare il ricorso alla tutela giurisdizionale ma anche a giudizio pendente quale proiezione applicativa del principio della lealtà processuale va dunque conferita valenza a tale leale comportamento processuale che a fronte della notifica del ricorso con le argomentazioni in esso contenute , ha attivato i propri poteri autoritativi.
Pertanto a seguito di quanto sopra si ritiene di compensare le spese di giudizio tra le parti.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
Il GOT Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente pronunciando, nella causa di cui in epigrafe disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese processuali tra le parti;
Così deciso all'udienza del 07.03.2025
IL GOT
Dott.ssa Alessia Trovato
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