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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/11/2025, n. 3283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3283 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 5367 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2019 promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Parte_1
Mercurio
attrice contro
, quale impresa designata per la Regione Campania Controparte_1
alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Lembo
convenuta
Avente ad
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.05.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Giova all'uopo richiamare il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in virtù del quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. ( Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
Con atto di citazione notificato in data 07/10/2019 Parte_1
rappresentava che in data 11/07/2017, alle ore 10.30 circa, si trovava in via
Villanova di Nocera Inferiore (SA) alla guida del veicolo NC MU tg.
DY704HG di proprietà di , allorquando il predetto Parte_2
veicolo veniva tamponato da un'autovettura di colore scuro, il cui conducente poneva in atto una disattenta manovra di guida mentre percorreva la predetta via nello stesso senso di marcia;
che, per effetto dell'urto ricevuto, essa
[...]
perdeva il controllo della vettura, che finiva contro un muretto Parte_1
posto sul margine sinistro della carreggiata;
che, subito dopo l'impatto, il conducente dell'autovettura tamponante si dava alla fuga, impedendo l'identificazione propria e del veicolo da lui condotto;
che, in conseguenza del sinistro, ella riportava lesioni personali, tanto da essere trasportata col 118 presso il P.S. di Nocera Inferiore, ove veniva formulata diagnosi di “frattura tibia e calcagno sx;
frattura ossa nasali”, dalle quali sarebbero derivati postumi permanenti nella misura del 20%, con una I.T.T. di gg. 100 ed una I.T.P. al 50% di gg. 240, oltre spese mediche documentate pari ad € 1.000,00; che alcuni giorni di I.T.T. e di I.T.P. venivano corrisposti dall'Istituto Previdenziale;
che, in data
04/09/2017, l'attrice provvedeva a sporgere denunzia-querela contro ignoti presso la Stazione dei Carabinieri di Nocera Inferiore ed il relativo procedimento penale veniva archiviato in quanto rimasto ignoto l'autore; che inutilmente aveva richiesto il ristoro dei danni alla tutto ciò premesso, Controparte_1
conveniva innanzi all'adita IU la quale impresa Controparte_1
designata dall'IVASS alla liquidazione in nome e per conto del Fondo di
Garanzia Vittime della Strada, per sentirla condannare al risarcimento, in proprio favore, dei danni subiti in conseguenza del dedotto evento, quantificati complessivamente in € 159.800,51, oltre interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva ritualmente in giudizio la
[...]
nella qualità ut supra, la quale impugnava estensivamente la Controparte_1
domanda attrice siccome improponibile e/o improcedibile, inammissibile e del tutto infondata in fatto e in diritto e chiedeva, pertanto, il rigetto della stessa, con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio veniva ammessa ed espletata prova per testi, nonché consulenza medico-legale d'ufficio sulla persona dell'attrice, quindi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14/05/2025, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione senza termini.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata. E' principio ormai consolidato che in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso in cui si deduca che un sinistro sia stato causato da veicolo non identificato o non coperto da assicurazione con successivo intervento del F.G.V.S., la prova del fatto storico deve essere valutata in maniera più rigorosa in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una dinamica del sinistro diversa rispetto a quella prospettata dallo stesso attore, se non attraverso l'allegazione e la valutazione dei rilievi eventualmente svolti al momento dell'incidente dai competenti organi di polizia giudiziaria.
In tale ottica, l'attività istruttoria espletata, non supportata da riscontri oggettivi,
è lacunosa.
Il mancato intervento di forze di polizia in loco e le generiche e inattendibili dichiarazioni rilasciate dall'unico teste oculare (l'altro teste non Testimone_1
ha assistito all'incidente) non consentono di ritenere assolto l'onere di cui all'art. 2697 c.c. .
Difatti, il teste si è limitato a confermare pedissequamente i Testimone_1
capitoli di prova articolati dalla difesa attorea (specie i capitoli più rilevanti ai fini della decisione quali i nn. 3 e 7), rendendo dichiarazioni estremamente generiche e palesemente lacunose in ordine ai riferiti fatti di causa.
Il teste nulla ha detto sulla dinamica dell'incidente, sull'andatura tenuta dalla presunta auto danneggiante e sulla asserita repentina fuga di quest'ultima.
La teste (zia dell'attrice) ha dichiarato di non aver assistito al Testimone_2
verificarsi dell'incidente per cui è controversia e di essere sopraggiunta sul posto solo in un momento successivo.
A ciò si aggiunga che nell'atto di citazione non vengono dedotti singolarmente danni all'autovettura attorea così come non vengono prodotte foto del veicolo nella parte posteriore oggetto di tamponamento. Ne consegue che manca la prova del fatto storico per come rappresentato da parte attorea.
Le spese, comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa (indeterminabile a complessità bassa) ed alle fasi svolte (studio, introduttiva, trattazione, conclusionale), tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del giudizio e delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda.
2) Condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.808,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese di CTU, rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore il 25/10/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 5367 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2019 promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Parte_1
Mercurio
attrice contro
, quale impresa designata per la Regione Campania Controparte_1
alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Lembo
convenuta
Avente ad
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.05.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Giova all'uopo richiamare il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in virtù del quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. ( Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
Con atto di citazione notificato in data 07/10/2019 Parte_1
rappresentava che in data 11/07/2017, alle ore 10.30 circa, si trovava in via
Villanova di Nocera Inferiore (SA) alla guida del veicolo NC MU tg.
DY704HG di proprietà di , allorquando il predetto Parte_2
veicolo veniva tamponato da un'autovettura di colore scuro, il cui conducente poneva in atto una disattenta manovra di guida mentre percorreva la predetta via nello stesso senso di marcia;
che, per effetto dell'urto ricevuto, essa
[...]
perdeva il controllo della vettura, che finiva contro un muretto Parte_1
posto sul margine sinistro della carreggiata;
che, subito dopo l'impatto, il conducente dell'autovettura tamponante si dava alla fuga, impedendo l'identificazione propria e del veicolo da lui condotto;
che, in conseguenza del sinistro, ella riportava lesioni personali, tanto da essere trasportata col 118 presso il P.S. di Nocera Inferiore, ove veniva formulata diagnosi di “frattura tibia e calcagno sx;
frattura ossa nasali”, dalle quali sarebbero derivati postumi permanenti nella misura del 20%, con una I.T.T. di gg. 100 ed una I.T.P. al 50% di gg. 240, oltre spese mediche documentate pari ad € 1.000,00; che alcuni giorni di I.T.T. e di I.T.P. venivano corrisposti dall'Istituto Previdenziale;
che, in data
04/09/2017, l'attrice provvedeva a sporgere denunzia-querela contro ignoti presso la Stazione dei Carabinieri di Nocera Inferiore ed il relativo procedimento penale veniva archiviato in quanto rimasto ignoto l'autore; che inutilmente aveva richiesto il ristoro dei danni alla tutto ciò premesso, Controparte_1
conveniva innanzi all'adita IU la quale impresa Controparte_1
designata dall'IVASS alla liquidazione in nome e per conto del Fondo di
Garanzia Vittime della Strada, per sentirla condannare al risarcimento, in proprio favore, dei danni subiti in conseguenza del dedotto evento, quantificati complessivamente in € 159.800,51, oltre interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva ritualmente in giudizio la
[...]
nella qualità ut supra, la quale impugnava estensivamente la Controparte_1
domanda attrice siccome improponibile e/o improcedibile, inammissibile e del tutto infondata in fatto e in diritto e chiedeva, pertanto, il rigetto della stessa, con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio veniva ammessa ed espletata prova per testi, nonché consulenza medico-legale d'ufficio sulla persona dell'attrice, quindi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14/05/2025, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione senza termini.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata. E' principio ormai consolidato che in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso in cui si deduca che un sinistro sia stato causato da veicolo non identificato o non coperto da assicurazione con successivo intervento del F.G.V.S., la prova del fatto storico deve essere valutata in maniera più rigorosa in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una dinamica del sinistro diversa rispetto a quella prospettata dallo stesso attore, se non attraverso l'allegazione e la valutazione dei rilievi eventualmente svolti al momento dell'incidente dai competenti organi di polizia giudiziaria.
In tale ottica, l'attività istruttoria espletata, non supportata da riscontri oggettivi,
è lacunosa.
Il mancato intervento di forze di polizia in loco e le generiche e inattendibili dichiarazioni rilasciate dall'unico teste oculare (l'altro teste non Testimone_1
ha assistito all'incidente) non consentono di ritenere assolto l'onere di cui all'art. 2697 c.c. .
Difatti, il teste si è limitato a confermare pedissequamente i Testimone_1
capitoli di prova articolati dalla difesa attorea (specie i capitoli più rilevanti ai fini della decisione quali i nn. 3 e 7), rendendo dichiarazioni estremamente generiche e palesemente lacunose in ordine ai riferiti fatti di causa.
Il teste nulla ha detto sulla dinamica dell'incidente, sull'andatura tenuta dalla presunta auto danneggiante e sulla asserita repentina fuga di quest'ultima.
La teste (zia dell'attrice) ha dichiarato di non aver assistito al Testimone_2
verificarsi dell'incidente per cui è controversia e di essere sopraggiunta sul posto solo in un momento successivo.
A ciò si aggiunga che nell'atto di citazione non vengono dedotti singolarmente danni all'autovettura attorea così come non vengono prodotte foto del veicolo nella parte posteriore oggetto di tamponamento. Ne consegue che manca la prova del fatto storico per come rappresentato da parte attorea.
Le spese, comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa (indeterminabile a complessità bassa) ed alle fasi svolte (studio, introduttiva, trattazione, conclusionale), tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del giudizio e delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda.
2) Condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.808,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese di CTU, rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore il 25/10/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo