Articolo 3 della Legge 27 maggio 1950, n. 414
Articolo 2
Versione
22 luglio 1950
Art. 3.
La legge 17 agosto 1941, n. 956 , ed il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1443 , convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 36 , e modificato con la citata legge 17 agosto 1941, n. 956 , sono abrogati nella parte concernente la misura e la durata del contributo.

Entrata in vigore il 22 luglio 1950