Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 15/05/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1063/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto
Verbale d'udienza
Il giorno 15/05/2025, dinanzi al Giudice, Dott. Giuseppe Lo Presti, viene chiamata la causa civile iscritta al numero 1063/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da:
, cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Fabrizio Formica,
- appellante -
contro
:
, cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 CodiceFiscale_2
Chiara La Rosa,
- appellata - avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.) – appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
Sono presenti l'Avv. Corrado Rosina, in sostituzione dell'Avv. Fabrizio Formica, nell'interesse di e l'Avv. Vincenzo Sciotto, in sostituzione dell'Avv. Parte_1
Chiara La Rosa, nell'interesse di . CP_1
Su ordine del Giudice, gli Avvocati precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa, insistendo nelle rispettive domande, difese ed eccezioni, come articolate nei rispettivi atti processuali, e chiedono la decisione.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – L'appellante ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Barcellona
Pozzo di Gotto, numero 247/2024, pronunciata nel giudizio iscritto al n.
1172/2023 r.g., con cui è stata rigettata l'opposizione avverso l'atto di precetto con cui gli era stato intimato il pagamento di € 2.517,13 per la mancata corresponsione, nel periodo compreso tra i mesi di gennaio e giugno del 2023, dell'assegno di mantenimento del figlio che avrebbe dovuto corrispondere Parte_1
mensilmente in virtù del decreto n. 452/2020 emesso dal Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto. A sostegno del gravame ha addotto la violazione dell'art. 337-ter, comma 4, c.c., dal momento che – come evidenziato con l'opposizione – egli nulla avrebbe dovuto a titolo di contributo di mantenimento per i mesi indicati, in quanto durante quel periodo si sarebbe preso esclusivamente cura del figlio a causa dell'impossibilità della madre, ricoverata per ragioni di salute.
L'appello è stato trattato nella resistenza di per essere deciso come CP_1
segue.
2. – L'appello è manifestamente infondato.
Il Giudice di Pace ha fatto correttamente applicazione dei principi normativi e giurisprudenziali in materia.
Il genitore non collocatario, infatti, è tenuto a corrispondere l'assegno di mantenimento anche in caso di prolungati periodi di permanenza del figlio presso di lui. Il mantenimento dei figli minori, versato mensilmente, non costituisce, del resto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute dal genitore affidatario nel mese corrispondente, bensì la rata di un assegno annuale, determinato tenendo conto delle esigenze della prole. Pertanto, anche se i figli si trovano presso il genitore non collocatario, questi non può esimersi dal corrispondere l'assegno (cfr.
Cass. Civ., sez. I, sent. 8 settembre 2014, n. 18869). D'altro canto, anche l'eventuale modifica del regime di affidamento (da esclusivo a condiviso) non comporta l'automatica riduzione della misura del contributo disposto per i figli, salvo che si dimostri una effettiva riduzione del carico di spesa e di impiego di disponibilità personali derivanti dall'affido condiviso (Cass. Civ., sez. I, sent. 22 luglio 2014,
n.16649).
Peraltro, il riferimento al dettato codicistico evidenzia che, salvo diverso accordo intercorrente tra i genitori (ed è pacifico che nella fattispecie non vi sia stato), sia compito del giudice stabilire la corresponsione di un assegno periodico valutando una serie di criteri ai fini della sua quantificazione. Questo significa che il genitore non collocatario non può autonomamente sospendere la corresponsione dell'importo stabilito dal Tribunale con il decreto n. 452/2020. Semmai, la nuova situazione di fatto, conseguente ai problemi di salute della madre, avrebbe al più potuto legittimare l'opponente a rivolgersi – quale giudice funzionalmente competente – al Tribunale, per richiedere una riduzione dell'importo. Ma il
Tribunale, con ordinanza n. 145 del 24 luglio 2023 (allegato 3 della comparsa di costituzione e risposta di primo grado), ha respinto la richiesta che, evidentemente, non può avere ingresso in sede di opposizione a precetto, posto che il giudice adito ai sensi dell'art. 615 c.p.c. deve limitarsi a verificare l'esistenza del diritto di credito alla luce di quanto previsto nel titolo esecutivo giudiziale.
3. – Visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., va condannato al pagamento Parte_1
delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Nella determinazione dei compensi professionali devono trovare applicazione i valori minimi previsti per le cause di valore ricompreso nello scaglione sino ad €
5.200,00, tenuto conto della non particolare complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria (artt. 4 e 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55). Va disposta la distrazione del compenso in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, risultando l'appellata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, giusta delibera dell'8 febbraio 2024 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto (cfr. art. 75, comma 1,
t.u.s.g.).
4. – L'appellante ha agito con colpa grave e deve essere perciò condannato ai sensi dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., posto che il motivo di appello è manifestamente infondato alla luce del chiaro dettato normativo e del consolidato orientamento di legittimità, richiamato anche nella pronuncia impugnata (art. 337- ter c.c.), in relazione ai quali non si ravvisa nel gravame alcun elemento critico o di novità, rispetto a quanto già detto nell'opposizione rigettata dal Giudice di Pace, tale da giustificare una diversa risoluzione della questione di diritto. Non senza considerare i noti limiti concernenti le opposizioni c.d. “di merito” a fronte di una pretesa azionata in executivis in forza di un titolo giudiziale.
Per la liquidazione (equitativa) della somma spettante all'appellata ai sensi del terzo comma possono trovare applicazione i medesimi criteri adottati ai fini della determinazione dei compensi professionali.
La condanna in favore della cassa delle ammende va invece stabilita nel minimo edittale, alla luce del modesto valore della controversia e del suo celere svolgimento.
5. – Visto il rigetto integrale del gravame, deve darsi atto dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1063/2024 R.G.A.C., rigetta l'appello e condanna Parte_1
al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese processuali che liquida in € 852,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
condanna al pagamento, in favore di , di Parte_1 CP_1
€ 852,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.; condanna al Parte_1 pagamento, in favore della cassa delle ammende dello Stato, di € 500,00 ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c.; dà atto dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti