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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/12/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1552 / 2025
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 18/12/2025 innanzi al giudice dott. TO UM, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'Avv. Bottacini e la dott.ssa Mantovanelli Martina per la parte convenuta Avv. Lo Guarro
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
L'Avv. Bottacini si rimette sulla eccezione di incompetenza relativa alla posizione della ricorrente Pt_1
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. TO UM
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. TO UM, all'udienza del 18/12/2025 , svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1552 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il 07/08/2025 da
(C.F. ), Parte_2 C.F._1
C.F. ), Parte_3 C.F._2
(C.F. , Parte_4 C.F._3
C.F. ), Parte_5 C.F._4
(C.F. ), Parte_6 C.F._5
(C.F. ), Parte_7 C.F._6
(C.F. ), Parte_8 C.F._7
C.F. , Parte_9 C.F._8
C.F. , Parte_10 C.F._9
(C.F. ), Parte_11 C.F._10
(C.F. Parte_12 C.F._11
(C.F. ), Parte_13 C.F._12
(C.F. ), Parte_14 C.F._13
C.F. ), Parte_15 C.F._14
(C.F. , Parte_16 C.F._15
1 (C.F. ), Parte_17 C.F._16
(C.F. , Parte_18 C.F._17
(C.F. ), Parte_19 C.F._18
(C.F. ), Parte_20 C.F._19
(C.F. ), con il patrocinio Parte_21 C.F._20
degli Avv.ti Maurizio Sartori e Mascia Bottacini
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. Controparte_2
) P.IVA_2
(C.F. Controparte_3
) P.IVA_3
Con il patrocinio ex art. 417 bis c.p.c. dell'Avv. Dario Lo Guarro
Motivi della decisione
Le parti ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Controparte_1
esponendo di essere insegnanti con contratto a tempo
[...]
determinato e di avere prestato servizio in forza di reiterati contratti a termine di durata annuale
: ha svolto attività di educatrice a tempo determinato nell'a.s. Parte_2
22/23 superando per ciascun anno i 180 giorni, con contratti sino al termine delle attività didattiche e/o annuali e dall'a.s. 23/24 è assunta a tempo indeterminato
: ha svolto attività di docente a tempo determinato Parte_3
negli aa.ss. 20/21- 21/22 e 22/23, superando per ciascun anno i 180 giorni con contratti sino al termine delle attività didattiche e/o annuali
2 : ha svolto attività di docente a tempo Parte_4
determinato nell'a.s. 22/23 e 23/24 superando i 180 giorni con contratti sino al termine delle attività didattiche e/o annuali
: ha svolto attività di docente a tempo determinato negli Parte_5
aa.ss. 22/23 e 23/24, superando per ciascun anno i 180 giorni con contratti sino al termine delle attività didattiche e/o annuali ha svolto attività di docente a tempo determinato Parte_6
negli aa.ss. 21/22 e 22/23, superando per ciascun anno i 180 giorni con contratti sino al termine delle attività didattiche e/o annuali
: ha svolto attività di docente a tempo Pt_7 Parte_7
determinato negli aa.ss. 19/20 – 20/21 – 21/22 - 22/23 e 23/24 superando per ciascun anno i 180 giorni con contratti sino al termine delle attività didattiche e/o annuali
: ha svolto attività di docente a tempo determinato negli Parte_8
aa.ss. 20/21 – 21/22 - 22/23 e 23/24 superando per ciascun anno i 180 giorni con contratti sino al termine delle attività didattiche e/o annuali
RI RI: ha svolto attività di docente a tempo determinato negli aa.ss. 18/19 – 19/20 – 20/21 - 21/22 - 22/23 e 23/24 superando per ciascun anno i 180 giorni con contratti sino al termine delle attività didattiche e/o annuali
: ha svolto attività di docente a tempo determinato Parte_10
nell'a.s. 21/22 e 22/23 superando per ciascun anno i 180 giorni con contratti sino al termine delle attività didattiche e/o annuali
: ha svolto attività di docente a tempo determinato Parte_11
negli aa.ss. 18/19 – 19/20 – 20/21 - 21/22 - 22/23 e 23/24, superando per ciascun anno i 180 giorni con contratti sino al termine delle attività didattiche e/o annuali
3 ha svolto attività di docente a tempo determinato Parte_12
nell'a.s. 22/23 e 23/24 superando per ciascun anno i 180 giorni con contratti sino al termine delle attività didattiche e/o annuali
: ha svolto attività di educatrice a tempo indeterminato a far Parte_13
data dall'.a.s. 23/24;
: ha svolto attività di docente a tempo determinato negli Parte_14
aa.ss. 19/20 e 20/21 superando per ciascun anno i 180 giorni con contratti sino al termine delle attività didattiche e/o annuali
: ha svolto attività di docente a tempo determinato Parte_15
negli aa.ss. 19/20 -20/21 e 23/24, superando per ciascun anno i 180 giorni con contratti sino al termine delle attività didattiche e/o annuali
: ha svolto attività di docente a tempo determinato negli Parte_16
aa.ss. 20/21 - 21/22 – 22/23 e 23/24 superando per ciascun anno i 180 giorni con contratti sino al termine delle attività didattiche e/o annuali
: ha svolto attività di educatrice, oggi è docente di ruolo, a Parte_17
tempo determinato negli aa.ss. 17/18 – 21/22 – 22/23 e 23/24, superando per ciascun anno i 180 giorni con contratti sino al termine delle attività didattiche e/o annuali
: ha svolto attività di docente a tempo determinato Parte_18
negli aa.ss. 22/23 e 23/24 superando per ciascun anno i 180 giorni con contratti sino al termine delle attività didattiche e/o annuali
: ha svolto attività di docente a tempo determinato Parte_19
negli aa.ss. 20/21 e 22/23 superando per ciascun anno i 180 giorni con contratti sino al termine delle attività didattiche e/o annuali ha svolto attività di docente a tempo Parte_20
determinato negli aa.ss. 22/23, superando per ciascun anno i 180 giorni con contratti sino al termine delle attività didattiche e/o annuali
4 : ha svolto attività di docente a tempo determinato Parte_21
negli aa.ss. 21/22 e 22/23 superando per ciascun anno i 180 giorni con contratti sino al termine delle attività didattiche e/o annuali
Hanno chiesto accertarsi il diritto, quali docenti assunti con contratto a tempo determinato, all'assegnazione della carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, per l'importo di € 500,00 annui e, per l'effetto, previa disapplicazione della normativa nazionale confliggente con il diritto comunitario e la condanna all'adempimento in forma specifica mediante erogazione della Carta Elettronica per il valore corrispondente ai periodi di servizio annuale dedotti in giudizio
Si è costituito il ed ha eccepito la Controparte_1
prescrizione e nel merito chiesto il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato. In via subordinata il ha chiesto che nel caso di CP_1
riconoscimento del diritto vantato dalla parte ricorrente, la condanna fosse limitata all'attribuzione della Carta del Docente per gli anni di riferimento, tenuto conto della natura vincolata dell'utilizzo della Carta.
***
Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.
1. In via pregiudiziale deve essere dichiarata l'incompetenza territoriale in ordine alle domande svolte dalla ricorrente . Alla data di Parte_2
deposito del ricorso (7.8.2025) la ricorrente, come si evince
Cont dall'anagrafica SIDI (doc. 1 ) era in servizio presso il
[...]
dall'anno scolastico 2024/2025. La causa dovrà Controparte_5
5 essere riassunta dinanzi al Tribunale di Napoli competente per materia e territorio.
2. La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato i seguenti principi di diritto, La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
3. Le parti ricorrenti, come comprovato dai contratti allegati e dallo stato matricolare allegato dal ha provato di avere svolto incarichi CP_1
annuali conformi ai parametri fissati dalla S.C.
4. La Carta docente spetta anche al personale educativo. La Cassazione ha enunciato (Cass. Sez. L., Ord. n. 9984/24; Cass.
Sez. L., Ord. n. 27874/24) il principio di cui alla seguente massima: <<
La c.d. carta docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 è una prestazione pecuniaria oggetto di un'obbligazione sui generis, perché condizionata dalla destinazione dell'importo monetario solo a specifiche tipologie di acquisti idonee a soddisfare esigenze formative,
e costituisce comunque un beneficio economico, benché atipico, sicché essa compete anche al personale educativo, non solo perché la funzione educativa partecipa al processo di formazione ed educazione nell'ambito della funzione docente, ma anche per l'espressa
6 equiparazione normativa del trattamento economico del personale educativo a quello dei docenti >
5. La carta Docente spetta anche ai docenti che hanno svolto incarichi sulla base di supplenze “brevi e saltuarie”. Taluni ricorrenti hanno svolto servizi che per la loro continuità e copertura di periodi consistenti dell'anno scolastico, rientrano nella tutela antidiscriminatoria. Per le supplenze brevi e temporanee, rispetto alle quali la richiamata pronuncia della Cassazione non si è espressa (e rispetto alle quali ha emesso decreto di inammissibilità n. 7254 del 19.3.2024, decidendo su altro rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.), è intervenuta di recente la Corte di Giustizia, con la sentenza C-268/24 del 3 luglio 2025 affermando che: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
7 6. I ricorrenti hanno allegato diffide che hanno interrotto tempestivamente la prescrizione quinquennale, eccepita dal , decorrente dal CP_1
primo giorno in cui vi è la possibilità di accedere alla piattaforma predisposta dal (dal 2017 a partire dal 1 settembre ovvero dal CP_1
conferimento dell'incarico se successivo)
7. L'udienza è stata differita per consentire alla difesa di parte ricorrente di depositare la prova della notifica delle diffide per i ricorrenti Parte_22
e . I documenti sono stati depositati il giorno
[...] Pt_17
11.12.2025
a. Per è stata allegata la ricevuta di Parte_11
spedizione della raccomandata in data 12.6.2024 e la stampa del sito Poste Italiane da cui risulta la consegna della raccomandata il 18.6.2024. devono ritenersi prescritti i crediti relativi agli anni scolastici 2015/2016, 2016/17,
2017/2018,
b. Per è stata allegata la ricevuta di Pt_7 Parte_7
spedizione della raccomandata in data 25.6.2024 e la stampa del sito Poste Italiane da cui risulta la consegna della raccomandata il 28.6.2024. La prescrizione è stata pertanto interrotta tempestivamente anche per l'anno
2019/2020
c. Per è stata allegata la ricevuta di spedizione Parte_17
della raccomandata in data 27.7.2024 e la stampa del sito
Poste Italiane da cui risulta la consegna della raccomandata il 1.8.2024. La diffida non ha quindi efficacia interruttiva della prescrizione per quanto concerne l'anno 2017/2018
8 8. Pertanto la Carta Docente spetta alle parti ricorrenti per gli anni scolastici indicati con l'eccezione dei periodi attinti dalla prescrizione.
La Cassazione, quanto alle modalità concrete di riconoscimento ed attuazione del diritto spettante ai docenti a tempo determinato, ha fissato il seguente principio di diritto: Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
9. Non è contestato che le parti ricorrenti risultano essere alla data odierna “interna” al sistema delle docenze scolastiche, in quanto iscritta in GPS e/o titolare di contratto a tempo determinato attualmente in corso.
10. L'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire, per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della “carta docenti”, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
11. L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n.
9 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione. La S.C. nella pronuncia citata ha chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere dal docente: “Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L.
124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
12. Il ricorso va pertanto accolto, nei limiti sopra precisati con il riconoscimento della prestazione richiesta per gli anni di servizio elencati nelle conclusioni, con esclusione dei periodi attinti da prescrizione.
13. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n.
55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza e si distraggono in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La liquidazione avviene mediante riconoscimento di compenso unico per la domanda di maggior valore (compenso pari a e
1030 in assenza di attività istruttoria) aumentata per la presenza di più ricorrenti aventi la medesima posizione processuale. Le spese tra la ricorrente e il vanno compensate tenuto conto della Pt_2 CP_1
sostanziale adesione di parte ricorrente all'eccezione di incompetenza sollevata dall'amministrazione convenuta.
P.Q.M.
10 Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Verona in ordine alle domande svolte dalla ricorrente nei Parte_2
confronti delle amministrazioni convenute e pertanto fissa termine di gg. 30 dalla sentenza per riassumere la causa con il rito speciale dinanzi al Tribunale di Napoli, competente per materia e territorio, con spese di lite compensate
2) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto delle parti ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015 per i seguenti anni scolastici a. : aa.ss. 20/21- 21/22 e 22/23, Parte_3
b. : aa.ss. 22/23 e 23/24 Parte_4
c. : aa.ss. 22/23 e 23/24, Parte_5
d. aa.ss. 21/22 e 22/23, Parte_6
e. : aa.ss. 19/20 – 20/21 – 21/22 - Parte_7
22/23 e 23/24
f. : aa.ss. 20/21 – 21/22 - 22/23 e 23/24 Parte_8
g. : aa.ss. 18/19 – 19/20 – 20/21 - 21/22 - 22/23 e Parte_9
23/24
h. : aa.s. 21/22 e 22/23 Parte_10
i. : 19/20 – 20/21 - 21/22 - 22/23 e 23/24, Parte_11
j. : aa.ss. 22/23 e 23/24 Parte_12
Pe :a.s. 23/24; Parte_13
l. : aa.ss. 19/20 e 20/21 Parte_14
11 m. : aa.ss. 19/20 -20/21 e 23/24, Parte_15
n. : aa.ss. 20/21 - 21/22 – 22/23 e 23/24 Parte_16
o. : aa.ss. 21/22 – 22/23 – 23/24; Parte_17
p. : aa.ss. 22/23 – 23/24; • Parte_18
q. : aa.ss. 20/21 e 22/23 • Parte_19
r. : a.s. 22/23; • Parte_20
s. : aa.ss. 21/22 e 22/23; Parte_21
3) Condanna il convenuto ad erogare alla parte ricorrente la CP_1
prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
4) Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite CP_1
sostenute dalle parti ricorrente, liquidate in complessivi € 4.635,00 per compensi professionali, € 49 per contributo unificato, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Verona, 18/12/2025
IL GIUDICE
TO UM
12
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1552 / 2025
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 18/12/2025 innanzi al giudice dott. TO UM, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'Avv. Bottacini e la dott.ssa Mantovanelli Martina per la parte convenuta Avv. Lo Guarro
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
L'Avv. Bottacini si rimette sulla eccezione di incompetenza relativa alla posizione della ricorrente Pt_1
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. TO UM
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. TO UM, all'udienza del 18/12/2025 , svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1552 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il 07/08/2025 da
(C.F. ), Parte_2 C.F._1
C.F. ), Parte_3 C.F._2
(C.F. , Parte_4 C.F._3
C.F. ), Parte_5 C.F._4
(C.F. ), Parte_6 C.F._5
(C.F. ), Parte_7 C.F._6
(C.F. ), Parte_8 C.F._7
C.F. , Parte_9 C.F._8
C.F. , Parte_10 C.F._9
(C.F. ), Parte_11 C.F._10
(C.F. Parte_12 C.F._11
(C.F. ), Parte_13 C.F._12
(C.F. ), Parte_14 C.F._13
C.F. ), Parte_15 C.F._14
(C.F. , Parte_16 C.F._15
1 (C.F. ), Parte_17 C.F._16
(C.F. , Parte_18 C.F._17
(C.F. ), Parte_19 C.F._18
(C.F. ), Parte_20 C.F._19
(C.F. ), con il patrocinio Parte_21 C.F._20
degli Avv.ti Maurizio Sartori e Mascia Bottacini
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. Controparte_2
) P.IVA_2
(C.F. Controparte_3
) P.IVA_3
Con il patrocinio ex art. 417 bis c.p.c. dell'Avv. Dario Lo Guarro
Motivi della decisione
Le parti ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Controparte_1
esponendo di essere insegnanti con contratto a tempo
[...]
determinato e di avere prestato servizio in forza di reiterati contratti a termine di durata annuale
: ha svolto attività di educatrice a tempo determinato nell'a.s. Parte_2
22/23 superando per ciascun anno i 180 giorni, con contratti sino al termine delle attività didattiche e/o annuali e dall'a.s. 23/24 è assunta a tempo indeterminato
: ha svolto attività di docente a tempo determinato Parte_3
negli aa.ss. 20/21- 21/22 e 22/23, superando per ciascun anno i 180 giorni con contratti sino al termine delle attività didattiche e/o annuali
2 : ha svolto attività di docente a tempo Parte_4
determinato nell'a.s. 22/23 e 23/24 superando i 180 giorni con contratti sino al termine delle attività didattiche e/o annuali
: ha svolto attività di docente a tempo determinato negli Parte_5
aa.ss. 22/23 e 23/24, superando per ciascun anno i 180 giorni con contratti sino al termine delle attività didattiche e/o annuali ha svolto attività di docente a tempo determinato Parte_6
negli aa.ss. 21/22 e 22/23, superando per ciascun anno i 180 giorni con contratti sino al termine delle attività didattiche e/o annuali
: ha svolto attività di docente a tempo Pt_7 Parte_7
determinato negli aa.ss. 19/20 – 20/21 – 21/22 - 22/23 e 23/24 superando per ciascun anno i 180 giorni con contratti sino al termine delle attività didattiche e/o annuali
: ha svolto attività di docente a tempo determinato negli Parte_8
aa.ss. 20/21 – 21/22 - 22/23 e 23/24 superando per ciascun anno i 180 giorni con contratti sino al termine delle attività didattiche e/o annuali
RI RI: ha svolto attività di docente a tempo determinato negli aa.ss. 18/19 – 19/20 – 20/21 - 21/22 - 22/23 e 23/24 superando per ciascun anno i 180 giorni con contratti sino al termine delle attività didattiche e/o annuali
: ha svolto attività di docente a tempo determinato Parte_10
nell'a.s. 21/22 e 22/23 superando per ciascun anno i 180 giorni con contratti sino al termine delle attività didattiche e/o annuali
: ha svolto attività di docente a tempo determinato Parte_11
negli aa.ss. 18/19 – 19/20 – 20/21 - 21/22 - 22/23 e 23/24, superando per ciascun anno i 180 giorni con contratti sino al termine delle attività didattiche e/o annuali
3 ha svolto attività di docente a tempo determinato Parte_12
nell'a.s. 22/23 e 23/24 superando per ciascun anno i 180 giorni con contratti sino al termine delle attività didattiche e/o annuali
: ha svolto attività di educatrice a tempo indeterminato a far Parte_13
data dall'.a.s. 23/24;
: ha svolto attività di docente a tempo determinato negli Parte_14
aa.ss. 19/20 e 20/21 superando per ciascun anno i 180 giorni con contratti sino al termine delle attività didattiche e/o annuali
: ha svolto attività di docente a tempo determinato Parte_15
negli aa.ss. 19/20 -20/21 e 23/24, superando per ciascun anno i 180 giorni con contratti sino al termine delle attività didattiche e/o annuali
: ha svolto attività di docente a tempo determinato negli Parte_16
aa.ss. 20/21 - 21/22 – 22/23 e 23/24 superando per ciascun anno i 180 giorni con contratti sino al termine delle attività didattiche e/o annuali
: ha svolto attività di educatrice, oggi è docente di ruolo, a Parte_17
tempo determinato negli aa.ss. 17/18 – 21/22 – 22/23 e 23/24, superando per ciascun anno i 180 giorni con contratti sino al termine delle attività didattiche e/o annuali
: ha svolto attività di docente a tempo determinato Parte_18
negli aa.ss. 22/23 e 23/24 superando per ciascun anno i 180 giorni con contratti sino al termine delle attività didattiche e/o annuali
: ha svolto attività di docente a tempo determinato Parte_19
negli aa.ss. 20/21 e 22/23 superando per ciascun anno i 180 giorni con contratti sino al termine delle attività didattiche e/o annuali ha svolto attività di docente a tempo Parte_20
determinato negli aa.ss. 22/23, superando per ciascun anno i 180 giorni con contratti sino al termine delle attività didattiche e/o annuali
4 : ha svolto attività di docente a tempo determinato Parte_21
negli aa.ss. 21/22 e 22/23 superando per ciascun anno i 180 giorni con contratti sino al termine delle attività didattiche e/o annuali
Hanno chiesto accertarsi il diritto, quali docenti assunti con contratto a tempo determinato, all'assegnazione della carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, per l'importo di € 500,00 annui e, per l'effetto, previa disapplicazione della normativa nazionale confliggente con il diritto comunitario e la condanna all'adempimento in forma specifica mediante erogazione della Carta Elettronica per il valore corrispondente ai periodi di servizio annuale dedotti in giudizio
Si è costituito il ed ha eccepito la Controparte_1
prescrizione e nel merito chiesto il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato. In via subordinata il ha chiesto che nel caso di CP_1
riconoscimento del diritto vantato dalla parte ricorrente, la condanna fosse limitata all'attribuzione della Carta del Docente per gli anni di riferimento, tenuto conto della natura vincolata dell'utilizzo della Carta.
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Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.
1. In via pregiudiziale deve essere dichiarata l'incompetenza territoriale in ordine alle domande svolte dalla ricorrente . Alla data di Parte_2
deposito del ricorso (7.8.2025) la ricorrente, come si evince
Cont dall'anagrafica SIDI (doc. 1 ) era in servizio presso il
[...]
dall'anno scolastico 2024/2025. La causa dovrà Controparte_5
5 essere riassunta dinanzi al Tribunale di Napoli competente per materia e territorio.
2. La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato i seguenti principi di diritto, La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
3. Le parti ricorrenti, come comprovato dai contratti allegati e dallo stato matricolare allegato dal ha provato di avere svolto incarichi CP_1
annuali conformi ai parametri fissati dalla S.C.
4. La Carta docente spetta anche al personale educativo. La Cassazione ha enunciato (Cass. Sez. L., Ord. n. 9984/24; Cass.
Sez. L., Ord. n. 27874/24) il principio di cui alla seguente massima: <<
La c.d. carta docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 è una prestazione pecuniaria oggetto di un'obbligazione sui generis, perché condizionata dalla destinazione dell'importo monetario solo a specifiche tipologie di acquisti idonee a soddisfare esigenze formative,
e costituisce comunque un beneficio economico, benché atipico, sicché essa compete anche al personale educativo, non solo perché la funzione educativa partecipa al processo di formazione ed educazione nell'ambito della funzione docente, ma anche per l'espressa
6 equiparazione normativa del trattamento economico del personale educativo a quello dei docenti >
5. La carta Docente spetta anche ai docenti che hanno svolto incarichi sulla base di supplenze “brevi e saltuarie”. Taluni ricorrenti hanno svolto servizi che per la loro continuità e copertura di periodi consistenti dell'anno scolastico, rientrano nella tutela antidiscriminatoria. Per le supplenze brevi e temporanee, rispetto alle quali la richiamata pronuncia della Cassazione non si è espressa (e rispetto alle quali ha emesso decreto di inammissibilità n. 7254 del 19.3.2024, decidendo su altro rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.), è intervenuta di recente la Corte di Giustizia, con la sentenza C-268/24 del 3 luglio 2025 affermando che: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
7 6. I ricorrenti hanno allegato diffide che hanno interrotto tempestivamente la prescrizione quinquennale, eccepita dal , decorrente dal CP_1
primo giorno in cui vi è la possibilità di accedere alla piattaforma predisposta dal (dal 2017 a partire dal 1 settembre ovvero dal CP_1
conferimento dell'incarico se successivo)
7. L'udienza è stata differita per consentire alla difesa di parte ricorrente di depositare la prova della notifica delle diffide per i ricorrenti Parte_22
e . I documenti sono stati depositati il giorno
[...] Pt_17
11.12.2025
a. Per è stata allegata la ricevuta di Parte_11
spedizione della raccomandata in data 12.6.2024 e la stampa del sito Poste Italiane da cui risulta la consegna della raccomandata il 18.6.2024. devono ritenersi prescritti i crediti relativi agli anni scolastici 2015/2016, 2016/17,
2017/2018,
b. Per è stata allegata la ricevuta di Pt_7 Parte_7
spedizione della raccomandata in data 25.6.2024 e la stampa del sito Poste Italiane da cui risulta la consegna della raccomandata il 28.6.2024. La prescrizione è stata pertanto interrotta tempestivamente anche per l'anno
2019/2020
c. Per è stata allegata la ricevuta di spedizione Parte_17
della raccomandata in data 27.7.2024 e la stampa del sito
Poste Italiane da cui risulta la consegna della raccomandata il 1.8.2024. La diffida non ha quindi efficacia interruttiva della prescrizione per quanto concerne l'anno 2017/2018
8 8. Pertanto la Carta Docente spetta alle parti ricorrenti per gli anni scolastici indicati con l'eccezione dei periodi attinti dalla prescrizione.
La Cassazione, quanto alle modalità concrete di riconoscimento ed attuazione del diritto spettante ai docenti a tempo determinato, ha fissato il seguente principio di diritto: Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
9. Non è contestato che le parti ricorrenti risultano essere alla data odierna “interna” al sistema delle docenze scolastiche, in quanto iscritta in GPS e/o titolare di contratto a tempo determinato attualmente in corso.
10. L'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire, per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della “carta docenti”, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
11. L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n.
9 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione. La S.C. nella pronuncia citata ha chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere dal docente: “Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L.
124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
12. Il ricorso va pertanto accolto, nei limiti sopra precisati con il riconoscimento della prestazione richiesta per gli anni di servizio elencati nelle conclusioni, con esclusione dei periodi attinti da prescrizione.
13. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n.
55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza e si distraggono in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La liquidazione avviene mediante riconoscimento di compenso unico per la domanda di maggior valore (compenso pari a e
1030 in assenza di attività istruttoria) aumentata per la presenza di più ricorrenti aventi la medesima posizione processuale. Le spese tra la ricorrente e il vanno compensate tenuto conto della Pt_2 CP_1
sostanziale adesione di parte ricorrente all'eccezione di incompetenza sollevata dall'amministrazione convenuta.
P.Q.M.
10 Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Verona in ordine alle domande svolte dalla ricorrente nei Parte_2
confronti delle amministrazioni convenute e pertanto fissa termine di gg. 30 dalla sentenza per riassumere la causa con il rito speciale dinanzi al Tribunale di Napoli, competente per materia e territorio, con spese di lite compensate
2) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto delle parti ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015 per i seguenti anni scolastici a. : aa.ss. 20/21- 21/22 e 22/23, Parte_3
b. : aa.ss. 22/23 e 23/24 Parte_4
c. : aa.ss. 22/23 e 23/24, Parte_5
d. aa.ss. 21/22 e 22/23, Parte_6
e. : aa.ss. 19/20 – 20/21 – 21/22 - Parte_7
22/23 e 23/24
f. : aa.ss. 20/21 – 21/22 - 22/23 e 23/24 Parte_8
g. : aa.ss. 18/19 – 19/20 – 20/21 - 21/22 - 22/23 e Parte_9
23/24
h. : aa.s. 21/22 e 22/23 Parte_10
i. : 19/20 – 20/21 - 21/22 - 22/23 e 23/24, Parte_11
j. : aa.ss. 22/23 e 23/24 Parte_12
Pe :a.s. 23/24; Parte_13
l. : aa.ss. 19/20 e 20/21 Parte_14
11 m. : aa.ss. 19/20 -20/21 e 23/24, Parte_15
n. : aa.ss. 20/21 - 21/22 – 22/23 e 23/24 Parte_16
o. : aa.ss. 21/22 – 22/23 – 23/24; Parte_17
p. : aa.ss. 22/23 – 23/24; • Parte_18
q. : aa.ss. 20/21 e 22/23 • Parte_19
r. : a.s. 22/23; • Parte_20
s. : aa.ss. 21/22 e 22/23; Parte_21
3) Condanna il convenuto ad erogare alla parte ricorrente la CP_1
prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
4) Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite CP_1
sostenute dalle parti ricorrente, liquidate in complessivi € 4.635,00 per compensi professionali, € 49 per contributo unificato, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Verona, 18/12/2025
IL GIUDICE
TO UM
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