Art. 2.
La lettera d) dell'articolo 5, comma primo, della legge 3 maggio 1985, n. 204 , e' sostituita dalla seguente:
"d) avere assolto gli impegni derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento dell'eta' scolare dell'interessato, conseguendo il relativo titolo".
Nota all'art. 2:
Il testo dell' art. 5 della legge n. 204/1985 (Disciplina dell'attivita' di agente e rappresentante di commercio), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 5. - Per ottenere l'iscrizione nel ruolo il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana;
b) godere dell'esercizio dei diritti civili;
c) non essere interdetto o inabilitato, fallito, condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge computi la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) avere assolto gli impegni derivati dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento dell'eta' scolare dell'interessato, conseguendo il relativo titolo.
Il richiedente deve in oltre:
1) aver frequentato con positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni;
2) oppure aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di una impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite, purche' l'attivita' sia stata svolta anche se non continuativamente entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda;
3) oppure aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche.
L'iscrizione nel ruolo e' incompatibile con l'attivita' svolta in qualita' di dipendente da persone, associazioni o enti, privati o pubblici.
L'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio e' altresi' preclusa a coloro che sono iscritti nei ruoli dei mediatori o che comunque svolgono attivita' per le quali e' prescritta l'iscrizione in detti ruoli.
Il ruolo e' soggetto a revisione ogni cinque anni".
La lettera d) dell'articolo 5, comma primo, della legge 3 maggio 1985, n. 204 , e' sostituita dalla seguente:
"d) avere assolto gli impegni derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento dell'eta' scolare dell'interessato, conseguendo il relativo titolo".
Nota all'art. 2:
Il testo dell' art. 5 della legge n. 204/1985 (Disciplina dell'attivita' di agente e rappresentante di commercio), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 5. - Per ottenere l'iscrizione nel ruolo il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana;
b) godere dell'esercizio dei diritti civili;
c) non essere interdetto o inabilitato, fallito, condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge computi la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) avere assolto gli impegni derivati dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento dell'eta' scolare dell'interessato, conseguendo il relativo titolo.
Il richiedente deve in oltre:
1) aver frequentato con positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni;
2) oppure aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di una impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite, purche' l'attivita' sia stata svolta anche se non continuativamente entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda;
3) oppure aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche.
L'iscrizione nel ruolo e' incompatibile con l'attivita' svolta in qualita' di dipendente da persone, associazioni o enti, privati o pubblici.
L'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio e' altresi' preclusa a coloro che sono iscritti nei ruoli dei mediatori o che comunque svolgono attivita' per le quali e' prescritta l'iscrizione in detti ruoli.
Il ruolo e' soggetto a revisione ogni cinque anni".