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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/07/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4901/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al. n. 4901/2018 r.g. promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente a [...] n.20, in proprio e nella qualità di socio della rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Controparte_1
Iwan Pediglieri, presso il cui studio in Modica Via Risorgimento n. 217, è elettivamente domiciliato;
ATTORE/OPPONENTE
contro on sede in Ragusa (RG), Via n° 166 – C.da Cisternazzi (P.I. Controparte_2
in persona dell'amministratore unico sig. nato a P.IVA_1 Controparte_3
Ragusa (RG) il 14.10.1945, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Sebastiano
Sallemi, elettivamente domiciliata in Ragusa, via Roma n° 200 presso lo studio dello stesso;
CONVENUTA/OPPOSTA pagina 1 di 7
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art.615, 1° comma c.p.c.)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 30/11/2018, ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'atto di precetto allo stesso notificato in data 10/11/2018, con il quale la società convenuta gli aveva intimato, in forza del decreto Controparte_2
ingiuntivo n. 192/11, emesso il 18/03/2011dal Tribunale di Ragusa nei confronti della
[...]
(con apposizione della formula esecutiva in data 31/08/2011), il Controparte_1
pagamento della somma di €. 31.687,45 oltre interessi legali maturandi dalla notifica sino al soddisfo.
L'opponente ha posto a base della proposta opposizione a precetto, notificatogli quale socio illimitatamente responsabile della società debitrice: a) la mancata preventiva escussione del patrimonio della società ai sensi dell'art.2306 cod.civ.; b) la contestazione del calcolo degli interessi sulla somma portata dal titolo esecutivo posto alla base della procedura di recupero coattivo del credito, eccedente per la quota di €.9.532,43 rispetto a quanto effettivamente dovuto;
c) un utilizzo ridondante e abusivo degli strumenti processuali negli anni intercorsi tra l'emissione del titolo esecutivo e la notifica del precetto oggi opposto, avendo la
[...]
notificato diversi atti di precetto nei confronti sia della società debitrice che dei Controparte_2
suoi soci, promosso una procedura prefallimentare nei confronti della e avviato CP_1
una procedura esecutiva iscritta al n.198/2011 R. G. Es. nei confronti dell'odierno opponente.
Concludeva pertanto chiedendo:
pagina 2 di 7 “- in via preliminare e cautelare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo e del precetto posto a fondamento della minacciata esecuzione forzata;
-nel merito, accertare e dichiarare che la società convenuta non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente per omessa preventiva escussione del patrimonio sociale;
- in subordine, senza recesso alcuno dalla superiore assorbente eccezione, dire non dovuta la somma di €.9.532,43 per quanto esposto in parte motiva;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi difensivi da liquidarsi anche ai sensi dell'art.96 c.p.c. da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice, la quale se ne dichiara antistataria e dichiara di non averne riscossi.”
Costituitasi in giudizio, la convenuta contrastava la domanda Controparte_2 di controparte precisando che:
-la pretesa creditoria, che trova legittimazione nel decreto ingiuntivo n. 192/2011 dichiarato definitivamente esecutivo in data 14/06/2011 per mancata opposizione, era riferibile alla
[...]
, di cui l'odierno opponente è socio illimitatamente responsabile;
Controparte_1
- in forza di precetto notificato alla società debitrice in data 30/09/2011 era stata tentata una procedura di esecuzione mobiliare sui beni della società, che non aveva sortito esito positivo per assenza di beni idonei a soddisfare la pretesa creditoria, con conseguente verbale di pignoramento infruttuoso;
- successivamente, attraverso ulteriori atti di precetto notificati all'odierno opponente (del
17.11/3.12.2011 e del 18/19.6.2012) era stato altresì spiegato atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare n° 198/2011 R.G.Es. pendente avanti il Tribunale di Ragusa ex Modica in danno dell'odierno opponente, per la soddisfazione delle pretese creditorie portate, oltre che dal titolo oggi azionato, anche da altro titolo esecutivo (il d.i. n.687/2011 parzialmente soddisfatto nella citata procedura), che tuttavia, non consentiva la soddisfazione (anche parziale) del credito di cui al d.i. n.192/2011;
- essendo risultate inefficaci le precedenti azioni di recupero del credito di cui al decreto ingiuntivo n.192/2011, la società convenuta si vedeva costretta a notificare l'ulteriore precetto oggetto della odierna opposizione;
- a far data dal 14/04/2017 la . risulta essere stata cancellata dal Controparte_1 registro delle imprese di Ragusa per cessazione di attività, con conseguente estinzione della stessa;
pagina 3 di 7 - in relazione al calcolo degli interessi e alle spese richieste con il precetto da ultimo notificato,
l'opposta precisava che gli interessi di mora erano stati calcolati ex art. 5 D.Lgs 231/2002 relativamente al periodo ricompreso tra il 1.7.2012 ed il 15.10.2018, le spese vive sostenute ersno relative alla notifica degli atti di precetto del 18/19.6.2012 e del 1.12.2016/23.2.2017, nonché al compenso per il nuovo atto di precetto in rinnovazione notificato.
Concludeva pertanto la società hiedendo: Controparte_4
“- in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto opposto poiché destituita di fondamento alcuno, o comunque confermare l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto limitatamente alla somma per la quale parte opponente si riconosce espressamente debitrice in seno all'atto introduttivo del giudizio;
- nel merito, rigettare la svolta opposizione, poiché inammissibile oltre che infondata in fatto ed in diritto per le ragioni indicate in parte narrativa e di conseguenza confermare la validità dell'atto di precetto in questa sede impugnato e condannare parte opponente al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore il quale si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 del c.p.c.;
- in subordine, senza recesso alcuno dalle superiori richieste, nella denegata e non temuta ipotesi in cui l'On.le Tribunale adito dovesse ritenere parzialmente errata la somma intimata, condannare parte opponente a quanto effettivamente dovuto e condannare parte opponente al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore il quale si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 del c.p.c.”
All'esito della istruttoria documentale, all'udienza cartolare del 19 Febbraio 2025, la causa è stata posta in decisione, assegnando alle parti i termini di rito per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
*****
Ciò premesso, va anzitutto rilevato che l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. introduce un giudizio avente per oggetto la contestazione del diritto della parte istante a procedere all'esecuzione forzata, essendo strutturata alla stregua di un processo ordinario di cognizione, in cui la domanda è volta alla contestazione dell'azione esecutiva, mirando essa ad accertare che il credito per il quale si procede sia inesistente, oppure inferiore a quello vantato, ovvero che esistono condizioni ostative all'avvio della procedura esecutiva, onde l'opponente ha l'onere di dedurre elementi idonei a giustificare la dedotta insussistenza del diritto all'esecuzione.
Assumendo la veste sostanziale e processuale di attore, l'opponente ha, quindi, l'onere di allegare e di provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito vantato, nonché gli pagina 4 di 7 elementi di diritto costituenti i motivi di opposizione;
l'opposto, a sua volta, può contestare tali deduzioni, sia quanto all'esistenza dei fatti che l'opponente assume a fondamento dell'opposizione, sia alle conseguenze che l'opponente vuol trarne.
Deve pertanto preliminarmente esaminarsi l'eccezione di carenza della condizione per l'azione esecutiva nei confronti del socio della società in nome collettivo.
Parte opponente ha all'uopo sostenuto l'improcedibilità dell'azione esecutiva promossa dalla nei confronti del socio , in mancanza di Controparte_2 Parte_1 prova di avere la società creditrice preventivamente tentato l'escussione del patrimonio sociale per la soddisfazione del suo credito. A tale riguardo, deve tuttavia osservarsi che assume valenza dirimente su detta questione la circostanza allegata in giudizio (e non contestata) della avvenuta cancellazione della società debitrice dal registro delle imprese per cessata attività.
In proposito, la condivisibile giurisprudenza della corte di legittimità esclude la necessità che il creditore procedente fornisca la prova dell'insufficienza del patrimonio sociale ai fini del soddisfacimento della pretesa creditoria, proprio nel caso della cancellazione della società dal registro delle imprese. A tal fine si richiama, tra le molteplici pronunce, Cassazione Civile
n.33176/2023 che precisa:” si è ritenuto eccessivo l'orientamento minoritario là dove sostiene che l'escussione del patrimonio sociale debba comunque precedere l'azione esecutiva contro il socio. Piuttosto, per poter affermare l'inoperatività della responsabilità sussidiaria, è necessaria la dimostrazione che la società ha la capacità patrimoniale di soddisfare i propri debiti (cfr.Cass. n. 5136 del 2011). Nella società semplici (e nelle società irregolari) è sul socio che incombe l'onere di provare che il creditore può agevolmente soddisfarsi sul patrimonio sociale, mentre nel caso della società in nome collettivo e di quelle in accomandita semplice e per azioni l'onere della prova s'inverte: qui è il creditore a dover provare
l'insufficienza del patrimonio sociale.
4.3.3. Da tanto può desumersi, dunque, che la responsabilità del socio illimitatamente responsabile delle società in nome collettivo per i debiti sociali è assistita - ai sensi dell'art.
2304c.c. - dal beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale, la cui violazione è deducibile ed impone al creditore sociale istante di dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale, a meno che non risulti aliunde dimostrata, in modo certo,
l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad
pagina 5 di 7 esempio, in caso in cui la società sia cancellata (cfr., anche nelle relative motivazioni, Cass.,
SU, n. 28709 del 2020;Cass. n. 998 del 2022).”
Nel caso di specie, peraltro, la cancellazione precede la notifica (10/11/2018) del precetto oggetto di opposizione, essendo la delibera di accertamento della intervenuta cessazione di attività datata 14/04/2017, come risultante dalla visura camerale prodotta in giudizio (con cessazione attività addirittura risalente al 31/03/2010).
Infondata risulta altresì la doglianza relativa all'abuso dei mezzi processuali.
L'attore ha sul punto eccepito che “la società opposta ha abusato dello strumento processuale nei confronti dell'opponente, promuovendo nei suoi confronti uno svariato numero di azioni giudiziarie” lamentando un vero e proprio accanimento nei confronti del socio , Parte_1
sottoposto a svariate procedure esecutive.
Tuttavia, l'eccezione appare generica e sguarnita di prova. E infatti, l'unico elemento allegato a sostegno della scorrettezza della complessiva condotta processuale tenuta dalla creditrice nel recupero del credito per cui è causa consisterebbe in una parziale soddisfazione del credito, per la somma di €.4.189,76 nella procedura esecutiva iscritta al n.198/2011 R.G.Es. Imm. del
Tribunale di Ragusa ex Tribunale di Modica, non dichiarata a deconto della somma ingiunta.
Tuttavia. detta circostanza è stata smentita dalle difese della in Controparte_2
quanto trattasi di somma versata a soddisfazione parziale di altro titolo esecutivo azionato nella medesima citata procedura esecutiva nei confronti del debitore . Parte_1
Deve altresì ritenersi la infondatezza delle doglianze relative al calcolo degli interessi, essendo stata correttamente richiamata la disciplina dettata dall'art.5 D.Lgs. 231/2002, attesa la natura della pretesa creditoria portata dal decreto ingiuntivo n° 192/2011, in quanto riferibile a pregresse forniture commerciali mai pagate dalla e Controparte_1 soggetta alla normativa prevista per le transazioni commerciali, con conseguente applicazione degli interessi ivi previsti. Né in relazione all'applicazione di tale disciplina è stata formulata una specifica contestazione circa il calcolo effettuato con applicazione dei parametri tempo per tempo vigenti, a decorrere dall'1/7/2012 e sino al 15/10/2018.
Ne deriva, in definitiva, che l'importo portato dall'atto di precetto deve ritenersi corretto, con la conseguenza che l'opposizione va rigettata, con condanna alle spese dell'opponente soccombente.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice
unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4901/2018 R.G.:
1) Rigetta l'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto notificato Parte_1
da in data 1° Novembre 2018, per il pagamento di Euro Controparte_2
31.687,45 oltre interessi legali dal 16/10/2018 al soddisfo.
2) Condanna al pagamento delle spese di lite del presente procedimento, Parte_1
che liquida nella complessiva somma di Euro 3.809,00 oltre rimb. Forf. 15%, iva, se dovuta e c.p.a 4% come per legge, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore di parte opposta avv. Sebastiano Sallemi, che ne ha fatto espressa richiesta.
Decisa in Ragusa, il 14.6.2025.
dott.ssa Emanuela A. Favara
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al. n. 4901/2018 r.g. promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente a [...] n.20, in proprio e nella qualità di socio della rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Controparte_1
Iwan Pediglieri, presso il cui studio in Modica Via Risorgimento n. 217, è elettivamente domiciliato;
ATTORE/OPPONENTE
contro on sede in Ragusa (RG), Via n° 166 – C.da Cisternazzi (P.I. Controparte_2
in persona dell'amministratore unico sig. nato a P.IVA_1 Controparte_3
Ragusa (RG) il 14.10.1945, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Sebastiano
Sallemi, elettivamente domiciliata in Ragusa, via Roma n° 200 presso lo studio dello stesso;
CONVENUTA/OPPOSTA pagina 1 di 7
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art.615, 1° comma c.p.c.)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 30/11/2018, ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'atto di precetto allo stesso notificato in data 10/11/2018, con il quale la società convenuta gli aveva intimato, in forza del decreto Controparte_2
ingiuntivo n. 192/11, emesso il 18/03/2011dal Tribunale di Ragusa nei confronti della
[...]
(con apposizione della formula esecutiva in data 31/08/2011), il Controparte_1
pagamento della somma di €. 31.687,45 oltre interessi legali maturandi dalla notifica sino al soddisfo.
L'opponente ha posto a base della proposta opposizione a precetto, notificatogli quale socio illimitatamente responsabile della società debitrice: a) la mancata preventiva escussione del patrimonio della società ai sensi dell'art.2306 cod.civ.; b) la contestazione del calcolo degli interessi sulla somma portata dal titolo esecutivo posto alla base della procedura di recupero coattivo del credito, eccedente per la quota di €.9.532,43 rispetto a quanto effettivamente dovuto;
c) un utilizzo ridondante e abusivo degli strumenti processuali negli anni intercorsi tra l'emissione del titolo esecutivo e la notifica del precetto oggi opposto, avendo la
[...]
notificato diversi atti di precetto nei confronti sia della società debitrice che dei Controparte_2
suoi soci, promosso una procedura prefallimentare nei confronti della e avviato CP_1
una procedura esecutiva iscritta al n.198/2011 R. G. Es. nei confronti dell'odierno opponente.
Concludeva pertanto chiedendo:
pagina 2 di 7 “- in via preliminare e cautelare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo e del precetto posto a fondamento della minacciata esecuzione forzata;
-nel merito, accertare e dichiarare che la società convenuta non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente per omessa preventiva escussione del patrimonio sociale;
- in subordine, senza recesso alcuno dalla superiore assorbente eccezione, dire non dovuta la somma di €.9.532,43 per quanto esposto in parte motiva;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi difensivi da liquidarsi anche ai sensi dell'art.96 c.p.c. da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice, la quale se ne dichiara antistataria e dichiara di non averne riscossi.”
Costituitasi in giudizio, la convenuta contrastava la domanda Controparte_2 di controparte precisando che:
-la pretesa creditoria, che trova legittimazione nel decreto ingiuntivo n. 192/2011 dichiarato definitivamente esecutivo in data 14/06/2011 per mancata opposizione, era riferibile alla
[...]
, di cui l'odierno opponente è socio illimitatamente responsabile;
Controparte_1
- in forza di precetto notificato alla società debitrice in data 30/09/2011 era stata tentata una procedura di esecuzione mobiliare sui beni della società, che non aveva sortito esito positivo per assenza di beni idonei a soddisfare la pretesa creditoria, con conseguente verbale di pignoramento infruttuoso;
- successivamente, attraverso ulteriori atti di precetto notificati all'odierno opponente (del
17.11/3.12.2011 e del 18/19.6.2012) era stato altresì spiegato atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare n° 198/2011 R.G.Es. pendente avanti il Tribunale di Ragusa ex Modica in danno dell'odierno opponente, per la soddisfazione delle pretese creditorie portate, oltre che dal titolo oggi azionato, anche da altro titolo esecutivo (il d.i. n.687/2011 parzialmente soddisfatto nella citata procedura), che tuttavia, non consentiva la soddisfazione (anche parziale) del credito di cui al d.i. n.192/2011;
- essendo risultate inefficaci le precedenti azioni di recupero del credito di cui al decreto ingiuntivo n.192/2011, la società convenuta si vedeva costretta a notificare l'ulteriore precetto oggetto della odierna opposizione;
- a far data dal 14/04/2017 la . risulta essere stata cancellata dal Controparte_1 registro delle imprese di Ragusa per cessazione di attività, con conseguente estinzione della stessa;
pagina 3 di 7 - in relazione al calcolo degli interessi e alle spese richieste con il precetto da ultimo notificato,
l'opposta precisava che gli interessi di mora erano stati calcolati ex art. 5 D.Lgs 231/2002 relativamente al periodo ricompreso tra il 1.7.2012 ed il 15.10.2018, le spese vive sostenute ersno relative alla notifica degli atti di precetto del 18/19.6.2012 e del 1.12.2016/23.2.2017, nonché al compenso per il nuovo atto di precetto in rinnovazione notificato.
Concludeva pertanto la società hiedendo: Controparte_4
“- in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto opposto poiché destituita di fondamento alcuno, o comunque confermare l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto limitatamente alla somma per la quale parte opponente si riconosce espressamente debitrice in seno all'atto introduttivo del giudizio;
- nel merito, rigettare la svolta opposizione, poiché inammissibile oltre che infondata in fatto ed in diritto per le ragioni indicate in parte narrativa e di conseguenza confermare la validità dell'atto di precetto in questa sede impugnato e condannare parte opponente al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore il quale si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 del c.p.c.;
- in subordine, senza recesso alcuno dalle superiori richieste, nella denegata e non temuta ipotesi in cui l'On.le Tribunale adito dovesse ritenere parzialmente errata la somma intimata, condannare parte opponente a quanto effettivamente dovuto e condannare parte opponente al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore il quale si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 del c.p.c.”
All'esito della istruttoria documentale, all'udienza cartolare del 19 Febbraio 2025, la causa è stata posta in decisione, assegnando alle parti i termini di rito per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
*****
Ciò premesso, va anzitutto rilevato che l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. introduce un giudizio avente per oggetto la contestazione del diritto della parte istante a procedere all'esecuzione forzata, essendo strutturata alla stregua di un processo ordinario di cognizione, in cui la domanda è volta alla contestazione dell'azione esecutiva, mirando essa ad accertare che il credito per il quale si procede sia inesistente, oppure inferiore a quello vantato, ovvero che esistono condizioni ostative all'avvio della procedura esecutiva, onde l'opponente ha l'onere di dedurre elementi idonei a giustificare la dedotta insussistenza del diritto all'esecuzione.
Assumendo la veste sostanziale e processuale di attore, l'opponente ha, quindi, l'onere di allegare e di provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito vantato, nonché gli pagina 4 di 7 elementi di diritto costituenti i motivi di opposizione;
l'opposto, a sua volta, può contestare tali deduzioni, sia quanto all'esistenza dei fatti che l'opponente assume a fondamento dell'opposizione, sia alle conseguenze che l'opponente vuol trarne.
Deve pertanto preliminarmente esaminarsi l'eccezione di carenza della condizione per l'azione esecutiva nei confronti del socio della società in nome collettivo.
Parte opponente ha all'uopo sostenuto l'improcedibilità dell'azione esecutiva promossa dalla nei confronti del socio , in mancanza di Controparte_2 Parte_1 prova di avere la società creditrice preventivamente tentato l'escussione del patrimonio sociale per la soddisfazione del suo credito. A tale riguardo, deve tuttavia osservarsi che assume valenza dirimente su detta questione la circostanza allegata in giudizio (e non contestata) della avvenuta cancellazione della società debitrice dal registro delle imprese per cessata attività.
In proposito, la condivisibile giurisprudenza della corte di legittimità esclude la necessità che il creditore procedente fornisca la prova dell'insufficienza del patrimonio sociale ai fini del soddisfacimento della pretesa creditoria, proprio nel caso della cancellazione della società dal registro delle imprese. A tal fine si richiama, tra le molteplici pronunce, Cassazione Civile
n.33176/2023 che precisa:” si è ritenuto eccessivo l'orientamento minoritario là dove sostiene che l'escussione del patrimonio sociale debba comunque precedere l'azione esecutiva contro il socio. Piuttosto, per poter affermare l'inoperatività della responsabilità sussidiaria, è necessaria la dimostrazione che la società ha la capacità patrimoniale di soddisfare i propri debiti (cfr.Cass. n. 5136 del 2011). Nella società semplici (e nelle società irregolari) è sul socio che incombe l'onere di provare che il creditore può agevolmente soddisfarsi sul patrimonio sociale, mentre nel caso della società in nome collettivo e di quelle in accomandita semplice e per azioni l'onere della prova s'inverte: qui è il creditore a dover provare
l'insufficienza del patrimonio sociale.
4.3.3. Da tanto può desumersi, dunque, che la responsabilità del socio illimitatamente responsabile delle società in nome collettivo per i debiti sociali è assistita - ai sensi dell'art.
2304c.c. - dal beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale, la cui violazione è deducibile ed impone al creditore sociale istante di dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale, a meno che non risulti aliunde dimostrata, in modo certo,
l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad
pagina 5 di 7 esempio, in caso in cui la società sia cancellata (cfr., anche nelle relative motivazioni, Cass.,
SU, n. 28709 del 2020;Cass. n. 998 del 2022).”
Nel caso di specie, peraltro, la cancellazione precede la notifica (10/11/2018) del precetto oggetto di opposizione, essendo la delibera di accertamento della intervenuta cessazione di attività datata 14/04/2017, come risultante dalla visura camerale prodotta in giudizio (con cessazione attività addirittura risalente al 31/03/2010).
Infondata risulta altresì la doglianza relativa all'abuso dei mezzi processuali.
L'attore ha sul punto eccepito che “la società opposta ha abusato dello strumento processuale nei confronti dell'opponente, promuovendo nei suoi confronti uno svariato numero di azioni giudiziarie” lamentando un vero e proprio accanimento nei confronti del socio , Parte_1
sottoposto a svariate procedure esecutive.
Tuttavia, l'eccezione appare generica e sguarnita di prova. E infatti, l'unico elemento allegato a sostegno della scorrettezza della complessiva condotta processuale tenuta dalla creditrice nel recupero del credito per cui è causa consisterebbe in una parziale soddisfazione del credito, per la somma di €.4.189,76 nella procedura esecutiva iscritta al n.198/2011 R.G.Es. Imm. del
Tribunale di Ragusa ex Tribunale di Modica, non dichiarata a deconto della somma ingiunta.
Tuttavia. detta circostanza è stata smentita dalle difese della in Controparte_2
quanto trattasi di somma versata a soddisfazione parziale di altro titolo esecutivo azionato nella medesima citata procedura esecutiva nei confronti del debitore . Parte_1
Deve altresì ritenersi la infondatezza delle doglianze relative al calcolo degli interessi, essendo stata correttamente richiamata la disciplina dettata dall'art.5 D.Lgs. 231/2002, attesa la natura della pretesa creditoria portata dal decreto ingiuntivo n° 192/2011, in quanto riferibile a pregresse forniture commerciali mai pagate dalla e Controparte_1 soggetta alla normativa prevista per le transazioni commerciali, con conseguente applicazione degli interessi ivi previsti. Né in relazione all'applicazione di tale disciplina è stata formulata una specifica contestazione circa il calcolo effettuato con applicazione dei parametri tempo per tempo vigenti, a decorrere dall'1/7/2012 e sino al 15/10/2018.
Ne deriva, in definitiva, che l'importo portato dall'atto di precetto deve ritenersi corretto, con la conseguenza che l'opposizione va rigettata, con condanna alle spese dell'opponente soccombente.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice
unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4901/2018 R.G.:
1) Rigetta l'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto notificato Parte_1
da in data 1° Novembre 2018, per il pagamento di Euro Controparte_2
31.687,45 oltre interessi legali dal 16/10/2018 al soddisfo.
2) Condanna al pagamento delle spese di lite del presente procedimento, Parte_1
che liquida nella complessiva somma di Euro 3.809,00 oltre rimb. Forf. 15%, iva, se dovuta e c.p.a 4% come per legge, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore di parte opposta avv. Sebastiano Sallemi, che ne ha fatto espressa richiesta.
Decisa in Ragusa, il 14.6.2025.
dott.ssa Emanuela A. Favara
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