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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 05/11/2024, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. n. 5399/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data 20/09/2024
da
(CF: ), c Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'avv. ALTIN CHIARA
e da
(CF: ), Parte_2 C.F._2
Con il patrocinio dell'avv. GALLINA CHIARA
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Avente per oggetto: Separazione consensuale.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale, alle condizioni stabilite congiuntamente ed indicate nel ricorso.
I ricorrenti, con note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter cod. proc. civ., depositate in data 10/10/2024, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 5399/2024 V.G.:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi (n. a Parte_1
BASSANO DEL GRAPPA (VI) il 10/05/1971) e (n. a IASI (ROMANIA) Parte_2
il 26/09/1975), che hanno contratto matrimonio l'11/02/2006, atto trascritto al n. 11, parte II,
Serie C, anno 2006 del registro degli atti di matrimonio del Comune di AN
D'ZZ (VI) alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1. Le parti, che sottoscrivono personalmente il presente atto, concordemente richiedono di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte -come disciplinato dall'art. 473 bis 51 Codice
di procedura Civile.
2. Le parti dichiarano di prestare l'assenso alla prosecuzione del procedimento senza l'ascolto dei figli minori.
3. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
Per_ 4. I figli e saranno affidati ad entrambi i genitori e manterranno la residenza presso Per_1
l'abitazione familiare con la madre.
5. La casa familiare, situata in Fonte (TV) alla via Menegoni 28, di proprietà dei coniugi (doc. 2 visure immobiliare dei coniugi), viene assegnata nell' interesse dei minori alla IGa Parte_2
unitamente alle pertinenze.
2 Il IG libererà la casa familiare entro il 30 settembre 2024 ed asporterà dall'abitazione i Pt_1
beni personali.
Scaduto tale termine la sig. è autorizzata, fin d'ora, al cambio delle serrature di accesso Pt_2
all'immobile alla stessa assegnato.
Il IG è autorizzato a conservare nel garage di pertinenza dell'abitazione fino al 31 Pt_1
dicembre 2024 alcuni beni personali, salvo più rapido reperimento di altra soluzione, mentre potrà
continuare a conservare nello stesso luogo, senza termine, un'automobile FIAT del 1927al momento non trasportabile.
La IGa è autorizzata a sostituire le serrature di accesso alla pertinenza. Pt_2
Qualora il IG volesse accedere al garage dovrà darne comunicazione alla IGa Pt_1 Pt_2
il giorno precedente;
le chiavi della pertinenza, che il 31.12.2024 il IG consegnerà, Pt_1
saranno nella sola disponibilità della IGa che potrà, se lo riterrà, sostituirle con altre. Pt_2
6. I genitori eserciteranno la potestà genitoriale in modo condiviso, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse, ed in particolare quelle riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute dei minori.
I coniugi si impegnano a mantenere una comunicazione funzionale con i figli, a contattare l'altro genitore in caso di emergenze che riguardino la prole, a condividere con l'altro genitore le informazioni che la riguardano, a favorire il mantenimento e lo sviluppo di un sano rapporto tra
Per_
e l'altro genitore, ad informarsi personalmente -utilizzando gli strumenti messi a Per_1
disposizione dalla scuola- dell'andamento scolastico dei figli.
Per_ ed saranno collocati prevalentemente presso l'abitazione familiare assegnata alla madre Per_1
nel loro interesse;
il padre potrà trascorrere con i figli del tempo, nel rispetto degli impegni scolastici ed extracurricolari dei ragazzi.
Per_ In particolare, il IG terrà con sé ed a fine settimana alternati, dal sabato Pt_1 Per_1
pomeriggio e fino alla domenica sera alle ore 20.30 -curando l'accompagnamento di entrambi alle partite di calcio- quando li riaccompagnerà alla casa familiare, ed il lunedì sera avendo cura di riaccompagnarli entro le ore 22.
Per_ Durante il periodo estivo, d trascorreranno almeno due settimane anche non consecutive Per_1
di vacanza con il padre e due settimane anche non consecutive con la madre.
3 I ragazzi trascorreranno i giorni dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al
6 gennaio con l'altro genitore, alternativamente di anno in anno, nel rispetto dei loro impegni.
I figli trascorreranno con il padre metà delle vacanze pasquali, precisando che il giorno di Pasqua
verrà trascorso un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro; le festività infrasettimanali saranno trascorse dalla prole alternativamente con un genitore e con l'altro.
7. Il IG verserà mensilmente, entro il giorno 15 di ogni mese l'importo di Euro 600,00 Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli (300,00 euro ciascuno); tale somma sarà
rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie saranno divise tra i coniugi al 50% secondo lo schema indicato dal Protocollo
per il Processo in materia di famiglia in uso presso il Tribunale di Treviso che qui si intende integralmente richiamato e che le parti dichiarano di conoscere e di aver ricevuto in copia dai rispettivi legali.
8. L'importo dell'assegno unico ed universale per figli sarà assegnato al 100% alla IGa Pt_2
9. Le detrazioni spetteranno a ciascun genitore in misura del 50 %.
10. Il IG , inoltre, corrisponderà l'importo complessivo di Euro 1.800, suddiviso in rate Pt_1
mensili di Euro 150,00 alla IGa quale contributo al suo mantenimento, vista la disparità Pt_2
reddituale tra i coniugi (doc. 3 dichiarazioni dei redditi dei coniugi e doc. 4 estratti conto bancari degli ultimi tre anni).
11. Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti di carattere economico e patrimoniale derivanti dal matrimonio, i coniugi hanno stabilito quanto segue.
I coniugi hanno stipulato contratto di mutuo (doc. 5 contratto mutuo Banca) per l'acquisto dell'abitazione ad entrambi intestata;
ciascuno continuerà a corrispondere la propria quota di mutuo.
12. La IGa possiede un veicolo Kai Rio targato EK374TF, che resterà di sua esclusiva Pt_2
proprietà; il IG possiede il furgone Citroen targato EB958MK che resterà di sua Pt_1
esclusiva proprietà (doc. 6 libretti circolazione autoveicoli).
13. Il IG lascerà alla moglie e ai figli in uso gratuito i seguenti mobili antichi che Pt_1
attualmente si trovano nella casa coniugale e che sono di esclusiva proprietà del marito: N. 2 comodini fine 800 in noce, n.1 consolle fine 700 in noce con specchio, n.1 macchina da cucire Singer a pedale con sgabello, n.1 comò in noce primi 800, n.1 mobiletto in radica primi 900, n.1 letto matrimoniale,
4 n.2 comodini, n.2 angoliere in noce metà 700, n. 1 mobiletto con 3 porte, n.1 tavolino da salotto in radica, n. 2 specchi in copia (piccoli) metà 800, n.2 cassa panche primi 900, n.2 specchiere (1 grande e una media), n.1 libreria piccola, n. 1 mobiletto porta tv, n. 1 tavolo in ciliegio 200x90, n. 2 sedie antiche in noce con stoffa.
La IGa si impegna a non danneggiarli, cederli o venderli per qualsiasi motivo e gli stessi Pt_2
dovranno essere restituiti al marito a sua richiesta.
Le parti precisano che alcuni dei mobili summenzionati sono stati restaurati e ridipinti dalla IGa
in accordo con il IG . Pt_2 Pt_1
Le spese veterinarie per i cani della coppia, che resteranno nell'abitazione familiare, saranno suddivise al 50% tra i coniugi.”
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di AN D'ZZ (VI) di procedere all'annotazione della sentenza.
- Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
- Spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 29.10.2024.
Il Presidente
dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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