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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 14/04/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127-ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 3396 dell'anno 2024 TRA
, nato a [...] il giorno 29.09.1943, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Ambrogia Morgigno, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
Raffaele Tedone e Ilaria De Leonardis, giusta procura generale alle liti;
- Resistente – In data 14.04.2025 la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.04.2024 il ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire le prestazioni collegate alla condizione di cieco assoluto o con residuo visivo inferiore ad 1/20. Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_1 benefici richiesti.
******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Ciò detto, la domanda è fondata e deve essere accolta. Per ciechi civili s'intendono coloro che sono affetti da tale condizione dalla nascita o da epoca successiva per malattie o infortuni, escluse le cause di guerra, di servizio e di lavoro. Gli artt. 2, 3 e 4 della L.138/2001 distinguono: il cieco assoluto, totalmente privo della vista o avente la mera percezione dell'ombra e della luce o del movimento della mano in entrambi gli occhi o in quello migliore;
il cieco parziale "ventesimista", ossia colui che ha un residuo visivo non superiore al totale di 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione, e colui che ha un residuo perimetrico binoculare inferiore al 10%; il cieco parziale "decimista", avente un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione, e colui che ha un residuo perimetrico binoculare inferiore al 30%.
Sulla scorta di quanto previsto dalla legge 382/1970, ai cittadini italiani e dell'Unione europea residenti in Italia, nonché gli extracomunitari titolari di permesso di soggiorno della durata di
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almeno un anno, se affetti da cecità parziale o totale e in possesso degli ulteriori requisiti richiesti, possono essere riconosciute: la pensione per ciechi civili assoluti, pensione per ciechi civili parziali, nonché indennità di accompagnamento, quest'ultima svincolata da requisiti anagrafici e reddituali. Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in questa fase di merito, le cui conclusioni appaiono esenti da vizi logici tanto da poter essere poste a base della presente decisione, ha ritenuto che il ricorrente, a causa delle patologie sofferte, possiede i requisiti per essere riconosciuto cieca parziale a partire dalla data della domanda amministrativa del 26.11.2021 e che, pertanto, lo stesso possa beneficiare della relativa prestazione (cfr. CTU in atti, alla quale si rinvia e che le parti non hanno specificatamente contestato). Alla luce della CTU espletata, la domanda proposta dal ricorrente dev'essere accolta e, per l'effetto, deve dichiararsi che il ricorrente possiede il requisito sanitario per percepire la prestazione relativa allo status di cieco parziale a partire dalla domanda amministrativa del 26.11.2021.
Le spese legali, comprese quelle relative all'espletata CTU, seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico dell' , nella misura liquidata in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 30.04.2024 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1) dichiara che il ricorrente possiede il requisito sanitario per percepire la prestazione connessa allo status di cieco parziale dalla domanda amministrativa del 26.11.2021;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, che liquida in favore CP_1 del procuratore dichiaratosi antistatario in complessivi € 3.867,00 per compensi al difensore
(nulla per esborsi), oltre RGS CAP e IVA come per legge;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani in data 14.04.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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