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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 08/01/2026, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 151/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
11/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
AR IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3660/2023 depositato il 18/07/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Società_1 - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 207/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
6 e pubblicata il 20/01/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 50070 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste nei motivi dell'appello.
Resistente/Appellato: nessuno è presente per il contribuente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate di Siracusa comunicava alla Società “Società_1” srl la “sospensione” del rimborso IVA ( di euro 40.000,00) anno 2016 richiesto il 27 febbraio 2017 ritenendo che a carico della Società risultava la “ … presenza di segnalazione qualificata all'Ufficio controlli n. 5/2018 del 20/02/2018 … ” (cfr. documentazione citata in atti).
La Società impugnava il provvedimento in parola evidenziando la “totale assenza di atti non definitivi” (cfr. ricorso introduttivo).
L'Agenzia delle entrate si costituiva e contro deduceva.
Il primo Giudice, con sentenza n. 207/06/23 del 27 settembre 2022, accoglieva il ricorso ritenendo che
“ … i provvedimenti che dispongono la sospensione dei rimborsi d'imposta devono essere adeguatamente motivati e quindi non basta indicare l'esistenza di - una verifica in corso … nel caso in esame non è stato chiarito il motivo della sospensione … " (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la citata sentenza chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
La Società appellata si è costituita, ha contro dedotto ed ha concluso per il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è fondato.
1.- A mente di quanto disposto dall' art.16 c.1 lett. h) del Decreto legislativo n. 158 del 2015 (riforma del sistema sanzionatorio), che ha modificato il c. 1 dell'art. 23 del d.lgs 472/97, nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido vantino un credito nei confronti dell'Amministrazione, il pagamento può essere “sospeso” qualora venga notificato un atto di contestazione o di irrogazione di sanzione ovvero un provvedimento con il quale vengano accertati maggiori tributi anche se non definitivi.
2.- L'Amministrazione finanziaria – neanche in questa sede di appello - non ha documentalmente provato di aver notificato, nel 2017 o nel 2018, un Avviso di accertamento, una richiesta di consegna documentale ovvero una comunicazione di applicazione di sanzioni.
Pertanto, il rimborso è stato - a suo tempo - sospeso esclusivamente sulla scorta di una nota interna: in estrema sintesi, l'Agenzia ha “sospeso” il rimborso nel 2017 a seguito di attività di controllo i cui effetti si sono prodotti nel 2019 e nel 2023 (cfr. documentazione in atti).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella molteplicità delle questioni involte ed esaminate e nella specifica complessità e novità della controversia.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Spese compensate.
Palermo, 11 novembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GN NN RE TE
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
11/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
AR IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3660/2023 depositato il 18/07/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Società_1 - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 207/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
6 e pubblicata il 20/01/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 50070 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste nei motivi dell'appello.
Resistente/Appellato: nessuno è presente per il contribuente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate di Siracusa comunicava alla Società “Società_1” srl la “sospensione” del rimborso IVA ( di euro 40.000,00) anno 2016 richiesto il 27 febbraio 2017 ritenendo che a carico della Società risultava la “ … presenza di segnalazione qualificata all'Ufficio controlli n. 5/2018 del 20/02/2018 … ” (cfr. documentazione citata in atti).
La Società impugnava il provvedimento in parola evidenziando la “totale assenza di atti non definitivi” (cfr. ricorso introduttivo).
L'Agenzia delle entrate si costituiva e contro deduceva.
Il primo Giudice, con sentenza n. 207/06/23 del 27 settembre 2022, accoglieva il ricorso ritenendo che
“ … i provvedimenti che dispongono la sospensione dei rimborsi d'imposta devono essere adeguatamente motivati e quindi non basta indicare l'esistenza di - una verifica in corso … nel caso in esame non è stato chiarito il motivo della sospensione … " (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la citata sentenza chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
La Società appellata si è costituita, ha contro dedotto ed ha concluso per il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è fondato.
1.- A mente di quanto disposto dall' art.16 c.1 lett. h) del Decreto legislativo n. 158 del 2015 (riforma del sistema sanzionatorio), che ha modificato il c. 1 dell'art. 23 del d.lgs 472/97, nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido vantino un credito nei confronti dell'Amministrazione, il pagamento può essere “sospeso” qualora venga notificato un atto di contestazione o di irrogazione di sanzione ovvero un provvedimento con il quale vengano accertati maggiori tributi anche se non definitivi.
2.- L'Amministrazione finanziaria – neanche in questa sede di appello - non ha documentalmente provato di aver notificato, nel 2017 o nel 2018, un Avviso di accertamento, una richiesta di consegna documentale ovvero una comunicazione di applicazione di sanzioni.
Pertanto, il rimborso è stato - a suo tempo - sospeso esclusivamente sulla scorta di una nota interna: in estrema sintesi, l'Agenzia ha “sospeso” il rimborso nel 2017 a seguito di attività di controllo i cui effetti si sono prodotti nel 2019 e nel 2023 (cfr. documentazione in atti).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella molteplicità delle questioni involte ed esaminate e nella specifica complessità e novità della controversia.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Spese compensate.
Palermo, 11 novembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GN NN RE TE