TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/04/2025, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 3/04/2025, alle ore 10:12, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario chiamata la causa n° R.G.L. 15605/2023, CP_1 pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_2
Resistente
Sono presenti l'Avv. Silvia CORDOVA, anche in sostituzione dell'Avv. Raoul SCOTTO DI
TELLA, per parte ricorrente e l'Avv. Giulia PERITORE, in sostituzione dell'Avv. Delia
CERNIGLIARO, per l' CP_2
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 11.06 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron.
___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
15605 R.G.L. 2023, promossa
D A
, rappresentato e difeso dagli Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in Avv.ti Raoul SCOTTO DI TELLA e Silvia CORDOVA, giusta forma esecutiva all'Avv.
______________________ procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio,
______________________ per ___________________ in Palermo, Piazza Virgilio 4;
______________________
______________________
- Ricorrente - Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_3
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente-
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 3/04/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
Dichiara interamente compensate, tra le parti, le spese processuali.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_2 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/04/2023, , in Parte_1
contraddittorio con l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di CP_2
accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80), a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa (13/10/2022).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo CP_2
confermarsi quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
18/12/2023, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_2
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-
economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 3/04/2025, la causa è
stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
è affetto da "poliartrosi con discopatie del rachide lombare a moderata incidenza
[...]
funzionale, esiti di nefrectomia destra in soggetto con pregresso carcinoma renale (2022) con verosimili secondarismi polmonari di esigue dimensioni, esiti di asportazione corda vocale dx per
carcinoma squamoso, diabete mellito tipo 2 in terapia con ipoglicemizzanti orali verosimilmente
complicato da polineuropatia periferica, cardiopatia ipertensiva in soggetto portatore di PM.
Broncopatia cronica ostruttiva, pregressa polmonite da infezione Sars – Cov 2, malattia
cerebrovascolare in assenza di segni clinici di rilievo" e ha concluso che, per tali patologie, “non
può considerarsi bisognevole di assistenza continua (che si esplica nell'arco dell'intera giornata) o
bisognevole di aiuto di accompagnatore per deambulare”.
Il c.t.u. ha, pertanto, escluso che possegga i requisiti Parte_1
sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80),
Le suddette conclusioni, del tutto conformi a quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da Parte_1
va rigettata.
[...]
Considerato che, la gravità del quadro patologico del ricorrente, (già riconosciuto
“invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età: grave 100%”), ha potuto ingenerare nello stesso l'erroneo convincimento della sussistenza dei requisiti per l'indennità di accompagnamento,
ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite, mentre.
vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, già CP_2
liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_3
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 3/04/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 3/04/2025, alle ore 10:12, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario chiamata la causa n° R.G.L. 15605/2023, CP_1 pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_2
Resistente
Sono presenti l'Avv. Silvia CORDOVA, anche in sostituzione dell'Avv. Raoul SCOTTO DI
TELLA, per parte ricorrente e l'Avv. Giulia PERITORE, in sostituzione dell'Avv. Delia
CERNIGLIARO, per l' CP_2
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 11.06 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron.
___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
15605 R.G.L. 2023, promossa
D A
, rappresentato e difeso dagli Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in Avv.ti Raoul SCOTTO DI TELLA e Silvia CORDOVA, giusta forma esecutiva all'Avv.
______________________ procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio,
______________________ per ___________________ in Palermo, Piazza Virgilio 4;
______________________
______________________
- Ricorrente - Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_3
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente-
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 3/04/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
Dichiara interamente compensate, tra le parti, le spese processuali.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_2 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/04/2023, , in Parte_1
contraddittorio con l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di CP_2
accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80), a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa (13/10/2022).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo CP_2
confermarsi quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
18/12/2023, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_2
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-
economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 3/04/2025, la causa è
stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
è affetto da "poliartrosi con discopatie del rachide lombare a moderata incidenza
[...]
funzionale, esiti di nefrectomia destra in soggetto con pregresso carcinoma renale (2022) con verosimili secondarismi polmonari di esigue dimensioni, esiti di asportazione corda vocale dx per
carcinoma squamoso, diabete mellito tipo 2 in terapia con ipoglicemizzanti orali verosimilmente
complicato da polineuropatia periferica, cardiopatia ipertensiva in soggetto portatore di PM.
Broncopatia cronica ostruttiva, pregressa polmonite da infezione Sars – Cov 2, malattia
cerebrovascolare in assenza di segni clinici di rilievo" e ha concluso che, per tali patologie, “non
può considerarsi bisognevole di assistenza continua (che si esplica nell'arco dell'intera giornata) o
bisognevole di aiuto di accompagnatore per deambulare”.
Il c.t.u. ha, pertanto, escluso che possegga i requisiti Parte_1
sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80),
Le suddette conclusioni, del tutto conformi a quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da Parte_1
va rigettata.
[...]
Considerato che, la gravità del quadro patologico del ricorrente, (già riconosciuto
“invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età: grave 100%”), ha potuto ingenerare nello stesso l'erroneo convincimento della sussistenza dei requisiti per l'indennità di accompagnamento,
ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite, mentre.
vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, già CP_2
liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_3
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 3/04/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)