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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 05/06/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1577 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “carta docente”, e vertenteTRA
C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Monreale (PA), nella Via Roma, 48, presso e nello studio degli Avv.ti Nicola Zampieri, Walter Miceli, Giovanni Rinaldi e Fabio Ganci, dai quali è rappresentata e difesa, come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 ministro pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, ai sensi dell'art. 417 – bis c.p.c. dal dirigente dott. e dal dott. e dalla dott.ssa CP_2 Controparte_3 Persona_1
, elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio presso l'
[...] [...]
, via Monticelli-loc Fuorni, come da Controparte_4 procura agli atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note all'udienza del 05.06.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03.11.2022 la ricorrente chiedeva al Tribunale Parte_1 di Vallo della Lucania, in funzione del Giudice Unico del Lavoro, di accogliere testualmente le seguenti conclusioni:…“ previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 o per i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il alla corresponsione alla parte ricorrente dell'importo nominale di € 2.000,00, oltre Controparte_1 interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. - In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 condannarsi il al riconoscimento di tale somma a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde…” Istauratosi il contradittorio si costituiva l'Amministrazione resistente, eccependo in via preliminare la carenza di giurisdizione del Giudice del lavoro in favore del Giudice Amministrativo, contestando altresì la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e concludendo per il rigetto della stessa. Successivamente, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale. La domanda proposta è fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione. Preliminarmente va ribadito che la giurisdizione competente per le controversie relative alla "Carta del Docente" è quella del giudice ordinario, in particolare quella del Tribunale del Lavoro, come da costante giurisprudenza (sentenza della Corte di Cassazione n. 29961 del 27 ottobre 2023). La competenza del giudice ordinario sulla "Carta del Docente" riguarda principalmente le controversie relative all'uso e alla gestione della carta stessa. In particolare, il Tribunale del Lavoro è competente per le cause che coinvolgono i diritti dei docenti in relazione alla carta, come ad esempio questioni di rimborsi, utilizzo improprio o contestazioni sulle spese ammissibili. Tale decisione si basa sul fatto che la Carta del Docente non è considerata un atto amministrativo, bensì un diritto soggettivo dei docenti. Pertanto, l'eccezione sollevata da parte resistente deve essere rigettata. Ad ogni buon conto, l'art. 1, comma 121, L. 107/2015 che ha introdotto la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_5 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività
Pag. 2 di 5 individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.” Con disposizione del tutto coerente il DPCM n.32313 del 25.09.2015, adottato ai sensi del comma 122, nel definire le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, ha indicato come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali. Altresì la nota del n.15219 del 15.10.15, nel fornire alcune Controparte_1 indicazioni operative in ordine alla Carta, ha ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo esclusi, invece, i docenti a tempo determinato. Le norme in esame, quindi, prevedono, coerentemente tra loro, l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato, escludendo dai possibili aventi diritto i docenti assunti dall'amministrazione scolastica con contratto a tempo determinato, in violazione della legge nazionale e di settore propria. La richiamata disciplina, come correttamente rilevato in ricorso, determina una violazione del principio di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (CES – UNICE – CEEP) che al 1° comma dispone “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Il tenore della disciplina comunitaria impone quindi di ritenere che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle citate disposizioni debba riguardare non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione tra le due tipologie di lavoratori nella normativa citata e considerato altresì che entrambe le categorie di docenti parimenti garantiscono la qualità del servizio scolastico in ragione del loro aggiornamento professionale. Di conseguenza l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo appare una scelta legislativa illegittima in quanto contraria al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost. In merito è intervenuta la Corte di Giustizia Europea, che con ordinanza del 18 maggio 2022 ha così deciso: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine CP_1 di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l 'obbligo di effettuare attività professionali a
Pag. 3 di 5 distanza”. Da ultimo la Suprema Corte con la recentissima sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., pronuncia alla quale l'Ufficio ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 181 disp. att. c.p.c., ha chiarito che “La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. La Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'
“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. Pronunciamento, quello sopra riportato, cui consegue disapplicazione della normativa interna, ovvero dell'art. 1, comma 121, L. 107/2015, in quando in palese contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro e, per l'effetto, il riconoscimento ai docenti destinatari di supplenze annuali del diritto ad usufruire della carta elettronica. Ritiene l'Ufficio nel caso di specie, applicati i principi anzidetti e, di conseguenza, disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria, che sussistano i presupposti per l'equiparazione del ricorrente ai docenti di ruolo, considerato che il medesimo ha dimostrato (v. contratti prodotti) di avere prestato servizio presso l'amministrazione per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, in forza di incarichi sino al termine delle attività didattiche e, quindi, ogni volta per un periodo superiore ai 180 giorni valorizzati dal Legislatore per il calcolo dei servizi ai fini della ricostruzione di carriera, non rilevando la natura a termine degli incarichi svolti né la pluralità di sedi di servizio. Va quindi accertato, come richiesto nelle conclusioni, il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 tramite la carta elettronica di cui all'art.1 comma 121 L. n. 107/2015. Di conseguenza va accolta la domanda di condanna formulata nelle conclusioni, avendo chiesto la ricorrente la condanna del Controparte_6
resistente all'attribuzione in forma specifica del vantaggio economico «tramite la Carta CP_1
Elettronica». Ed infatti, ex art.1, comma 121, L. n.107 del 2015, è previsto adempimento solo in
Pag. 4 di 5 forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, dell'importo nominale di euro 500 per l'anno scolastico. Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 03.11.2022 da nei confronti del in persona Controparte_6 Controparte_1 del p.t., ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede: CP_7
- accoglie il ricorso ed accerta il diritto della ricorrente , pari l'importo Controparte_6 complessivo di €. 3.000,00 ad usufruire per gli anni scolastici, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015;
- condanna, pertanto, il convenuto a corrispondere al ricorrente l'importo di euro CP_1
2.000,00 mediante accredito sulla Carte del docente;
- condanna il in persona del al pagamento delle Controparte_1 CP_8 spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in euro 500,00, Controparte_6 oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge con attribuzione ai difensori dichiaratosi antistatari. Così deciso in Vallo della Lucania 05 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1577 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “carta docente”, e vertenteTRA
C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Monreale (PA), nella Via Roma, 48, presso e nello studio degli Avv.ti Nicola Zampieri, Walter Miceli, Giovanni Rinaldi e Fabio Ganci, dai quali è rappresentata e difesa, come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 ministro pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, ai sensi dell'art. 417 – bis c.p.c. dal dirigente dott. e dal dott. e dalla dott.ssa CP_2 Controparte_3 Persona_1
, elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio presso l'
[...] [...]
, via Monticelli-loc Fuorni, come da Controparte_4 procura agli atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note all'udienza del 05.06.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03.11.2022 la ricorrente chiedeva al Tribunale Parte_1 di Vallo della Lucania, in funzione del Giudice Unico del Lavoro, di accogliere testualmente le seguenti conclusioni:…“ previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 o per i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il alla corresponsione alla parte ricorrente dell'importo nominale di € 2.000,00, oltre Controparte_1 interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. - In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 condannarsi il al riconoscimento di tale somma a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde…” Istauratosi il contradittorio si costituiva l'Amministrazione resistente, eccependo in via preliminare la carenza di giurisdizione del Giudice del lavoro in favore del Giudice Amministrativo, contestando altresì la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e concludendo per il rigetto della stessa. Successivamente, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale. La domanda proposta è fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione. Preliminarmente va ribadito che la giurisdizione competente per le controversie relative alla "Carta del Docente" è quella del giudice ordinario, in particolare quella del Tribunale del Lavoro, come da costante giurisprudenza (sentenza della Corte di Cassazione n. 29961 del 27 ottobre 2023). La competenza del giudice ordinario sulla "Carta del Docente" riguarda principalmente le controversie relative all'uso e alla gestione della carta stessa. In particolare, il Tribunale del Lavoro è competente per le cause che coinvolgono i diritti dei docenti in relazione alla carta, come ad esempio questioni di rimborsi, utilizzo improprio o contestazioni sulle spese ammissibili. Tale decisione si basa sul fatto che la Carta del Docente non è considerata un atto amministrativo, bensì un diritto soggettivo dei docenti. Pertanto, l'eccezione sollevata da parte resistente deve essere rigettata. Ad ogni buon conto, l'art. 1, comma 121, L. 107/2015 che ha introdotto la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_5 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività
Pag. 2 di 5 individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.” Con disposizione del tutto coerente il DPCM n.32313 del 25.09.2015, adottato ai sensi del comma 122, nel definire le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, ha indicato come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali. Altresì la nota del n.15219 del 15.10.15, nel fornire alcune Controparte_1 indicazioni operative in ordine alla Carta, ha ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo esclusi, invece, i docenti a tempo determinato. Le norme in esame, quindi, prevedono, coerentemente tra loro, l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato, escludendo dai possibili aventi diritto i docenti assunti dall'amministrazione scolastica con contratto a tempo determinato, in violazione della legge nazionale e di settore propria. La richiamata disciplina, come correttamente rilevato in ricorso, determina una violazione del principio di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (CES – UNICE – CEEP) che al 1° comma dispone “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Il tenore della disciplina comunitaria impone quindi di ritenere che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle citate disposizioni debba riguardare non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione tra le due tipologie di lavoratori nella normativa citata e considerato altresì che entrambe le categorie di docenti parimenti garantiscono la qualità del servizio scolastico in ragione del loro aggiornamento professionale. Di conseguenza l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo appare una scelta legislativa illegittima in quanto contraria al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost. In merito è intervenuta la Corte di Giustizia Europea, che con ordinanza del 18 maggio 2022 ha così deciso: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine CP_1 di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l 'obbligo di effettuare attività professionali a
Pag. 3 di 5 distanza”. Da ultimo la Suprema Corte con la recentissima sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., pronuncia alla quale l'Ufficio ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 181 disp. att. c.p.c., ha chiarito che “La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. La Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'
“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. Pronunciamento, quello sopra riportato, cui consegue disapplicazione della normativa interna, ovvero dell'art. 1, comma 121, L. 107/2015, in quando in palese contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro e, per l'effetto, il riconoscimento ai docenti destinatari di supplenze annuali del diritto ad usufruire della carta elettronica. Ritiene l'Ufficio nel caso di specie, applicati i principi anzidetti e, di conseguenza, disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria, che sussistano i presupposti per l'equiparazione del ricorrente ai docenti di ruolo, considerato che il medesimo ha dimostrato (v. contratti prodotti) di avere prestato servizio presso l'amministrazione per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, in forza di incarichi sino al termine delle attività didattiche e, quindi, ogni volta per un periodo superiore ai 180 giorni valorizzati dal Legislatore per il calcolo dei servizi ai fini della ricostruzione di carriera, non rilevando la natura a termine degli incarichi svolti né la pluralità di sedi di servizio. Va quindi accertato, come richiesto nelle conclusioni, il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 tramite la carta elettronica di cui all'art.1 comma 121 L. n. 107/2015. Di conseguenza va accolta la domanda di condanna formulata nelle conclusioni, avendo chiesto la ricorrente la condanna del Controparte_6
resistente all'attribuzione in forma specifica del vantaggio economico «tramite la Carta CP_1
Elettronica». Ed infatti, ex art.1, comma 121, L. n.107 del 2015, è previsto adempimento solo in
Pag. 4 di 5 forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, dell'importo nominale di euro 500 per l'anno scolastico. Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 03.11.2022 da nei confronti del in persona Controparte_6 Controparte_1 del p.t., ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede: CP_7
- accoglie il ricorso ed accerta il diritto della ricorrente , pari l'importo Controparte_6 complessivo di €. 3.000,00 ad usufruire per gli anni scolastici, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015;
- condanna, pertanto, il convenuto a corrispondere al ricorrente l'importo di euro CP_1
2.000,00 mediante accredito sulla Carte del docente;
- condanna il in persona del al pagamento delle Controparte_1 CP_8 spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in euro 500,00, Controparte_6 oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge con attribuzione ai difensori dichiaratosi antistatari. Così deciso in Vallo della Lucania 05 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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