Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 03/03/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 32
anno 2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A Oggetto:
In nome del popolo italiano appello avverso la sentenza L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A n.126/2024 del Tribunale di
- S E Z I O N E L A V O R O - Perugia -giudice del lavoro- composta dai magistrati: opposizione ad intimazione Cont Dr. Vincenzo Pio Baldi Presidente pagamento per debiti Dr. ssa Simonetta Liscio Consigliera est. contributivi Dr. Pierluigi Panariello Consigliere
All'udienza del giorno 26 febbraio 2025, pubblicando il dispositivo all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 148 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav. Prev. Ass. p r o m o s s a d a
, C.F. , Controparte_2 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv.ti Stefania Di Cato (C.F. PEC: C.F._1 E
), Roberto Annovazzi (c.f. Email_1 E PEC : ; C.F._2 Email_3
Mirella Arlotta (c.f. – PEC: CodiceFiscale_3
t) in virtù di procura alle liti rep. n. Email_4
37875, del 22.03.2024 per atti notaio di Roma, elettivamente Persona_1 domiciliato in Perugia, via Canali,1- 5. (i procuratori dichiarano di poter ricevere comunicazioni anche presso il fax dell'Avvocatura della Sede CP_3 di Perugia recante il n° 075/9668144)
- a p p e l l a n t e -
c o n t r o
(C.F. ), residente in [...]CP_4 C.F._4
(PG), Via Santa Lucia n. 67, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Bacchi
1
– fax: ) Email_5 P.IVA_2
- a p p e l l a t o-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 126 /2024 del Tribunale di Perugia - giudice del lavoro pubblicata il 29 marzo 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
In parziale accoglimento dell'opposizione che aveva proposto CP_4 Contr in sede giudiziale avverso l'intimazione di pagamento n. 08020239006978185/000, notificata il 13.10.2023 ed afferente, nei limiti di interesse, agli avvisi di addebito emessi dall' n.ri 380 CP_3
20130000971174000, 380 20130002038048000 e n. 380 20170002374590000, il Tribunale di Perugia dichiarò estinti per intervenuta prescrizione i crediti previdenziali vantati dall' nei confronti della ricorrente CP_3
n.ri 380 20130000971174000 e 380 20130002038048000, respingendo nel resto il ricorso e compensando parzialmente le spese di lite tra le parti.
Ritenne in particolare il primo giudice che i detti due avvisi di addebito fosse decorso il termine prescrizionale quinquennale successivo alla data in cui il titolo risultava essere stato notificato senza che risultassero perfezionati atti interruttivi prima della notifica dell'atto di intimazione opposto.
Contro la sentenza propone appello il soccombente che ne chiede la CP_3 riforma- in parte qua- denunciando l'errata valutazione da parte del primo giudice del materiale istruttorio ritualmente acquisito in giudizio: la copia integrale dell'intimazione di pagamento n. 08020179000558063000, ritualmente notificata in data 3.5.2013 doveva infatti ritenersi valido atto interruttivo del termine prescrizionale.
Fissata l'udienza di discussione con decreto del Presidente di sezione, si è costituito il debitore appellato che ha chiesto la conferma della sentenza.
In udienza i difensori delle parti si sono limitati a richiamare i rispettivi scritti difensivi e questa Corte ha definito il giudizio, all'esito della camera di consiglio, pubblicando in PCT, nell'assenza delle parti al momento della sua lettura, il dispositivo che ora si riproduce in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 L'appellante fonda la sua impugnazione sulla documentazione che assume Contr essere stata in primo grado prodotta da in giudizio ed, in particolare, sul documento denominato “Sollecito di Pagamento n. 08020179000558063000” e sul documento “A1”, da cui risulterebbe che l'avviso di ricevimento
2 notificato il 2.5.2018 si riferiva proprio all'intimazione di pagamento 08020179000558063000.
2 L'appello è infondato. Se infatti è ben vero che il sollecito di pagamento emesso ( senza indicazione Contr Contr di data) da con il n. 08020179000558063000, fornito da su richiesta dell' nel corso del giudizio, aveva riguardo ad entrambi gli Pt_1 avvisi di addebito oggi rimasti in contestazione, non è altrettanto vero che Contr l'avviso di ricevimento pure fornito da sub doc. A1 (cfr la documentazione Contr allegata alla nota di trasmissione del 20 febbraio 2024) che richiama l'appellante contenga il riferimento a quello stesso documento, contraddistinto con quella numerazione: il doc. A1, infatti, è costituito da una cartolina postale attestante il tentato recapito in data 2 maggio 2018 di un atto che non è indicato se non tramite il codice a barre ed il relativo numero riportato nella parte in basso a destra, ovverosia il n. 08020179010896835000, differente, all'evidenza, da quello del documento contenente il sollecito di pagamento. Deve allora escludersi che vi sia prova che la cartolina di ricevimento avesse riguardo a quel sollecito di pagamento, o, del pari, ad altro atto di intimazione di pagamento, e tramite questi a quegli avvisi di addebito. Non vi è dunque prova di validi atti interruttivi del termine prescrizionale quinquennale compiuti dopo la notifica degli avvisi e prima dell'intimazione di pagamento opposta.
3 L'appellante, in ultimo, sostiene che la prescrizione non sia maturata alla luce di pagamenti parziali aventi efficacia di riconoscimento di debito. La tesi è inaccoglibile perché prospettata in termini del tutto generici ed esplorativi ( senza alcun riferimento specifico, cioè, alla documentazione in atti).
4 La regolazione delle spese processuali del grado segue la soccombenza. La liquidazione in favore dell'appellato fatta in dispositivo tiene conto dei criteri di cui al D.M. n. 147/2022 nel rispetto dei minimi, in considerazione della minima consistenza del tenore del contendere, in relazione agli importi oggetto dell'impugnazione ed all'effettiva attività defensionale svolta.
5 In ragione dell'esito dell'impugnazione deve altresì darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che l'appellante è tenuto a versare una seconda volta il contributo unificato, d'importo pari a quello già versato.
P.Q.M.
Pronunciando nel contraddittorio tra le parti, respinge l'appello proposto dall' avverso la sentenza n. 126/2024 del giudice del lavoro di Perugia CP_3 che, per l'effetto, conferma.
3 Dichiara tenuto e condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese processuali sostenute per il grado, liquidate in €. 2000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge. Visto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto che l'appellante è tenuto a versare una seconda volta il contributo unificato, d'importo pari a quello già versato.
Così deciso a Perugia il giorno 26 febbraio 2025
Il Presidente Dr.Vincenzo Pio Baldi La consigliera est. Dr.ssa Simonetta Liscio
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