Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/01/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 24 gennaio 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 4909/2023 la seguente S E N T E N Z A
tra
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Roberto Capria, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Magna Grecia n. 6, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia Pannitteri, con cui elettivamente domicilia in Paternò (CT), alla via Somalia n. 6, giusta procura in atti.
-resistente-
Avente ad oggetto: opposizione a cartella di pagamento
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 18 ottobre 2023, parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 0942023002480403000, notificatale da in data 13.09.2023 ed avente ad Controparte_2 oggetto l'omesso pagamento dei contributi previdenziali anni 2017-2018- CP_3
2023, per un totale di € 1.112,94. In particolare, evidenziava che la pretesa creditoria opposta trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n. RC00000/2020-728-01 del Con 02.04.2020 emesso dall' di Reggio Calabria, afferente alla contestazione circa la sussistenza di un appalto di servizi non genuino stipulato tra la e la Parte_1 con ogni conseguente effetto sanzionatorio. Controparte_5
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Tanto premesso, concludeva chiedendo: “a) preliminarmente voglia disporre la sospensione necessaria del presente giudizio ex art. 295 cod. proc. Civ. in attesa della definizione del giudizio n. 3694/2022 R.G.A.C. avverso l'atto presupposto pendente davanti al Tribunale di Reggio Calabria, assegnato al Giudice del Lavoro Dr.ssa Anna Bianco e che sarà trattato all'udienza 26 aprile 2024; b) nel merito dichiarare nulla o annullabile e/o illegittima la cartella esattoriale impugnata”; vinte le spese di lite, con distrazione. Si costituiva in giudizio la resistente Controparte_6 contestando, in via principale, il proprio difetto di legittimazione passiva. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione.
******** 1. In primo luogo va rigettata la richiesta attorea volta ad ottenere la sospensione necessaria del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio n. R.G. 3694/2022 atteso che detto procedimento è stato definito dalla sottoscritta con sentenza di rigetto n. 814/2024 del 3 giugno 2024.
2. In secondo luogo ed in via assorbente, il ricorso va dichiarato inammissibile anche alla luce di un ormai consolidato orientamento formatosi su fattispecie identica ed espresso da altri Giudici del lavoro di questo stesso Tribunale adito nonché in diversi precedenti anche della sottoscritta. Difetta, nella fattispecie, la legittimazione passiva dell' Controparte_1
alla stregua dei principi elaborati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
[...]
(v. Cassazione civile Sez. Un., 08.03.2022, n.7514). Invero, parte ricorrente propone eccezioni inerenti al merito della pretesa creditoria (qualificabile come opposizione ex art. 24 del d.lgs. n. 46/99) rispetto alle quali la legittimazione a contraddire sussiste esclusivamente in capo al titolare della pretesa impositiva. In tal senso Cass. SU. n 7514/2022: “Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni Unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito» Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto
2 satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo”. Nel caso in esame non si fa questione della regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione. Ciò che si chiede al giudice è l'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria dell'azione di riscossione, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva. Alla luce di quanto sinora esposto, non può dunque trovare accoglimento la domanda attorea, in quanto non risulta regolarmente instaurato il contraddittorio con l'ente impositore . CP_3
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
3. La pronuncia unicamente in rito giustifica, in ogni caso, la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Reggio Calabria, 24 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Anna Bianco
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