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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/03/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 03/03/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 399 /2017 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA U. CORICA, 36 C.F._1
98069 SINAGRA presso lo studio dell'Avv. SINAGRA MARIA TINDARA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA C/O AVVOCATURA CP_1 P.IVA_1
INPS VIA TOMMASO CAPRA ME presso lo studio dell'Avv. OLLA
MARINA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Prestazione: malattia.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, lavoratore agricolo, ha instaurato il presente giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità economica di malattia per i periodi compresi tra il 16.04.2014 – 09.05.2014 e il 30.09.2014 – 12.10.2014, prestazione negata dall' in sede amministrativa. CP_1
L'ente previdenziale, costituitosi in giudizio, ha sollevato in via preliminare eccezioni relative alla decadenza e alla prescrizione del diritto azionato, contestando nel merito il mancato soddisfacimento del requisito contributivo minimo richiesto per la prestazione.
Dall'analisi della documentazione acquisita agli atti, comprensiva dell'estratto contributivo e delle comunicazioni interne dell' , emerge che il ricorrente, per CP_1 l'anno 2013, ha accumulato 27 giornate lavorative agricole, risultando insufficiente rispetto al minimo normativamente previsto di 51 giornate per l'accesso all'indennità richiesta.
Il ricorrente ha sostenuto che la mancata maturazione delle 51 giornate lavorative derivi da un errore nei conteggi dell' o da una non corretta attribuzione delle CP_1
giornate lavorative, avendo egli regolarmente prestato attività nel settore agricolo per periodi sufficienti a maturare il diritto alla prestazione. Tuttavia, l' ha CP_1
replicato confermando la correttezza dei propri calcoli e allegando estratti contributivi dettagliati che attestano il numero insufficiente di giornate lavorative.
L'eccezione di prescrizione sollevata dall' non può trovare accoglimento. Ai CP_1 sensi dell'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, il termine prescrizionale per le prestazioni previdenziali è quinquennale. Il ricorrente ha presentato reiterate istanze di sollecito tramite PEC nei periodi 29.09.2015, 03.05.2016 e 31.10.2016, preservando il proprio diritto.
Non vi è alcuna evidenza che il termine prescrizionale fosse decorso alla data di presentazione del ricorso, né che il ricorrente fosse decaduto dalla possibilità di far valere il proprio diritto. La giurisprudenza consolidata ha più volte chiarito che la presentazione di istanze amministrative interruttive è sufficiente a evitare la prescrizione del diritto, laddove esista un fondamento giuridico valido per la pretesa azionata.
L'esame del fascicolo amministrativo e dell'estratto contributivo evidenzia che il ricorrente non ha raggiunto il numero di giornate lavorative richiesto dalla normativa previdenziale per il riconoscimento dell'indennità economica di malattia. Il mancato raggiungimento di tale soglia determina l'assenza del diritto alla prestazione richiesta.
La normativa di riferimento stabilisce in modo chiaro e tassativo il numero minimo di giornate lavorative richieste per l'accesso alla prestazione. Tale soglia
è stata individuata dal legislatore in ragione della necessità di garantire la sostenibilità del sistema previdenziale e di evitare la concessione di prestazioni a soggetti che non abbiano effettivamente maturato il diritto attraverso un'adeguata contribuzione. Nonostante il ricorrente abbia sostenuto che alcune giornate lavorative non siano state correttamente registrate, l' ha prodotto idonea documentazione CP_1
amministrativa atta a dimostrare che il numero delle giornate effettivamente registrate è inferiore alla soglia minima richiesta.
Ne consegue che la decisione assunta dall' risulta conforme ai principi CP_1
normativi vigenti, giustificando il rigetto del ricorso.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato, atteso il mancato soddisfacimento dei requisiti legali per l'accesso alla prestazione previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice designato, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Rigetta il ricorso proposto da Parte_1
2. Dichiara l'inesistenza del diritto del ricorrente alla corresponsione dell'indennità economica di malattia per i periodi dal 16.04.2014 al
09.05.2014 e dal 30.09.2014 al 12.10.2014, per carenza del requisito contributivo;
3. Conferma la legittimità della determinazione assunta dall' in sede CP_1
amministrativa;
4. Il ricorrente è esonerato dal pagamento delle spese del giudizio, tenuto conto della complessità della materia trattata e della costante evoluzione giurisprudenziale in materia previdenziale;
Così deciso in Patti 03/03/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo