TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/02/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 11/02/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3252/2023 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...] e residente in [...]di Parte_1
Militello via Archimede Vicolo 2 Cod. Fisc. , nella qualità di genitore CodiceFiscale_1
esercente la potestà genitoriale sul figlio minore nato a [...] il [...] e Persona_1 residente in [...] Cod. Fisc. , CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa dall'avv. MASTRANTONIO CATENA, giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.1036/MONORITI ANTONELLO;
- resistente -
OGGETTO: post atp per invalidità civile.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/10/2023 , esponeva: Parte_1
- Che aveva presentato istanza di ATP di cui al n. R.G. 1036/2022, n.q. di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore , per l'accertamento e il riconoscimento del Persona_1
diritto all'indennità di accompagnamento o , in subordine, dell'indennità di frequenza, nonché dello status di portatore di handicap ai sensi dell'art.3 comma 1 e 3 della L.104/92;
- che, effettuata la CTU medico legale era stato accertato un grado di invalidità in misura non sufficiente all'ottenimento dei benefici richiesti;
- che era stata depositata dichiarazione di dissenso;
- che l'insieme delle patologie da cui era affetto il minore erano tali da Persona_1
comportare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o in subordine dell'indennità di frequenza, e dello status di portatore di handicap ai sensi dell'art.3 comma 1
e 3 della L.104/92 sin dalla data della domanda amministrativa;
- che il c.t.u. non aveva ritenuto richiedere ulteriori approfondimenti diagnostici e aveva dato una motivazione non adeguata delle sue conclusioni.
Chiedeva pertanto, previo rinnovo della c.t.u., dichiararsi che versava in uno stato di minorazione tale da renderlo meritevole delle provvidenze richieste, sin dalla data della domanda
CP_ amministrativa, e condannarsi l' al riconoscimento del relativo requisito sanitario sin da quella data, con vittoria di spese e compensi.
CP_ L' si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di specificità dei motivi posti a base dello stesso e l'infondatezza comunque nel merito per assenza del requisito sanitario nella data indicata dalla ricorrente.
Chiedeva, dunque il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna, depositate note di trattazione scritta la causa, istruita documentatamente e previo rinnovo/supplemento di CTU, veniva decisa con la presente sentenza emessa ex art. 429
c.p.c.
Oggetto della domanda principale è costituito dall'indennità di accompagnamento;
la domanda subordinata, invece, ha ad oggetto il riconoscimento dell'indennità di frequenza, una prestazione economica, erogata a domanda, finalizzata all'inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità fino al compimento della maggiore età.
Il beneficio spetta ai cittadini minori di 18 anni, con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, nonché ai minori ipoacusici, che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di
, descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui integralmente si rinvia, le Persona_1
patologie da cui lo stesso risulta affetto, e ha affermato che lo stesso presenta difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, e pertanto meritevole dell'indennità di frequenza a decorrere da GENNAIO 2022, e portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1° L.104/90. (cfr.
CTU, in atti).
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Le conclusioni del c.t.u. possono essere condivise anche in merito alla decorrenza del beneficio, avendo l'esperto valutato la documentazione in atti e considerato il carattere evolutivo delle patologie accertate e non sussistendo in atti elementi che consentono con certezza di datare diversamente la decorrenza indicata dal Consulente. In definitiva, va dichiarato che si trova nelle condizioni sanitarie Persona_1 legittimanti l'indennità di frequenza a decorrere dalla data di gennaio 2022 e lo status di portatore di handicap ai sensi dell'art.3 comma 1 L.104/92.
Non si fa luogo a condanna dell' ad erogare la prestazione invocata, attesa la natura del CP_1 presente giudizio di post atp come deputata esclusivamente all'accertamento della ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'accesso al beneficio, restando appannaggio dell' CP_1
l'accertamento di tutte le ulteriori condizioni di erogabilità della prestazione.
Le spese del giudizio, ivi comprese quelle dell'ATP, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , e vanno liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, parametri minimi e in ragione CP_1 del valore della domanda e dell'entità delle questioni affrontate.
Restano a carico dell' le spese di CTU liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da i esercente la potestà genitoriale sul minore Parte_2
, contro l' in persona del legale rappresentante p.t., con ricorso Persona_1 CP_1
depositato il 18/10/2023 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di Persona_1
frequenza a decorrere dalla data di gennaio 2022 ed è portatore di handicap ai sensi dell'art.3 comma 1 L.104/92.
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che CP_1
liquida in euro 2.697,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate separatamente. CP_1
Così deciso in Patti, 11/02/2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena