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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 26/06/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 255/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ (GIA' “ ), con sede Parte_1 Parte_2 legale in San Donato Milanese, alla via dell'Unione Europea, n. 6A/6B, cod. fisc. e p. iva
, in persona del suo procuratore speciale, avv. Francesca Platè, quale P.IVA_1 mandataria della , con sede legale in Roma, alla via Curtatone, n. Parte_3
3, cod. fisc. e p. iva , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce P.IVA_2 all'atto di appello, dall'avv. Federico Villa, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Ravenna, alla via P. Traversari, n. 29; appellante-opposta
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, alla via Ogliara, CP_1
n. 19, cod. fisc. , , nata a [...] il C.F._1 Controparte_2
21 giugno 1971 ed ivi residente, alla via Fiume, n. 3, cod. fisc. C.F._2
rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Dario Palo, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Salerno, alla via Lungomare C. Colombo, n. 387; appellati-opponenti
1 AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 720/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A PRECETTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “in via preliminare - sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n° 720/2024 R.G. n° 7208/2020 del Tribunale di Salerno, emessa e pubblicata in data 7.2.2024 … e notificata in data 8.2.2024; in via principale riformare la sentenza n° 720/2024 R.G. n° 7208/2020 del Tribunale di Salerno, emessa e pubblicata in data 7.2.2024 … e notificata in data 8.2.2024 e per l'effetto (i) accertare l'efficacia esecutiva del mutuo sottoscritto in data 5.9.2023 a rogito notaio dott. di Persona_1
Sarno (rep. n. 43697 e racc. 7505), registrato all'Ufficio delle Entrate di Pagani il
16.9.2003 al n. 3774 e spedito in forma esecutiva il 29.9.2003, nonché (ii) revocare le condanne di pagamento alla refusione delle spese legali e (iii) di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. disposte a carico di;
in ogni caso - con Controparte_3
vittoria di compensi e spese del presente giudizio di secondo grado, oltre rimborso forfettario e accessori di legge”; per gli appellati (come da comparsa di costituzione e risposta) – “in via preliminare, - rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 720/2024 del
07/02/2024 per i dedotti motivi;
nel merito, - rigettare l'appello e confermare la sentenza n. 720/2024 del 07/02/2024, emessa dal Tribunale di Salerno III° Sezione Civile, per i dedotti motivi;
- dichiarare l'inammissibilità del documento F) prodotto in quanto nuovo, per mancanza di prova che l'appellante non lo abbia potuto produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile e disporne conseguentemente lo stralcio;
in ogni caso, - condannare l'appellante al pagamento di spese e competenze per il grado di giudizio con attribuzione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 720/2024, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e nei confronti della “ CP_1 Controparte_2 [...]
, quale mandataria della , a sua volta mandataria della Controparte_4 Parte_2 [...]
, ex art. 615, comma 1, c.p.c., con atto di citazione notificato l'1 ottobre Parte_3
2020, così provvedeva: 1) accoglieva l'opposizione proposta dai coniugi Parte_4 avverso l'atto di precetto notificato loro il 5 agosto 2020 in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato con la , del cui credito la Controparte_5
si era resa cessionaria, mediante rogito per notaio da Parte_3 Persona_2
2 Sarno del 5 settembre 2003, rep. n. 43697 – racc. n. 7505, dichiarando l'inefficacia di tale negozio giuridico quale titolo esecutivo;
2) condannava l'opposta alla refusione delle spese di lite;
3) condannava l'opposta, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento, in favore degli opponenti, della somma di euro 2.500,00.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la Parte_1
(già ), quale mandataria della , con atto di citazione Parte_2 Parte_3
notificato l'11 marzo 2024, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, il contratto di mutuo fondiario del 5 settembre
2003 costituiva un valido titolo esecutivo, a norma dell'art. 474, comma 2, n. 3, c.p.c., contenendo pattuizioni idonee a comprovare l'avvenuta trasmissione, dall'istituto bancario ai coniugi , della disponibilità giuridica della somma di denaro Parte_4
concordata e, dunque, il suo perfezionamento;
2) il giudice di prime cure era incorso nella violazione degli artt. 92, comma 2, e 96, comma 3, c.p.c., atteso che, da un lato, aveva condannato l'opposta alla refusione delle spese di lite, sebbene avesse accolto una soltanto delle eccezioni sollevate dagli opponenti, e, dall'altro, le aveva irrogato la sanzione di euro
2.500,00 per responsabilità processuale aggravata sulla base di una ragione, quale la presunta mancanza, nell'atto di precetto, di un'adeguata ricostruzione del credito azionato, diversa da quelle sottese alla domanda spiegata dai coniugi . Parte_4
Costituitisi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 25 settembre 2024, il CP_1
e la contestavano la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto con la CP_2
conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 27 marzo 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 2/9 maggio 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è fondato e va accolto.
Ed invero, il mutuo, quale contratto di natura reale, può perfezionarsi non solo con la consegna di una determinata quantità di denaro, ma anche con il conseguimento della relativa disponibilità giuridica da parte del mutuatario, la quale può ritenersi sussistente, come equipollente della materiale traditio rei, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in modo tale da determinare la fuoriuscita della somma pattuita dal proprio patrimonio e l'acquisizione della stessa al patrimonio di quest'ultimo, o quando le parti abbiano inserito nello schema negoziale specifiche
3 previsioni, come quelle in virtù delle quali il mutuante viene incaricato di impiegare la somma per soddisfare un interesse del mutuatario, laddove non possono considerarsi idonei a generare detta disponibilità né le istruzioni che il mutuatario fornisce unilateralmente per la destinazione della somma, né il conferimento dell'autorizzazione al mutuante a trattenerla presso di sé, costituendo quest'ultima, in particolare, una maniera indiretta per procrastinare il perfezionamento del contratto (cfr., ex plurimis, Cass. 12 ottobre 1992, n. 11116; Cass. 15 luglio 1994, n. 6686; Cass. 21 febbraio 2001, n. 2483;
Cass. 28 giugno 2011, n. 14270; Cass. 27 agosto 2015, n. 17194).
Pertanto, ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio del mutuante e la sua acquisizione al patrimonio del mutuatario costituiscono effettiva erogazione di fondi, anche se la somma sia versata dall'istituto di credito su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni negoziali (cfr. Cass. ord. 27 ottobre 2017, n. 25632; Cass. 3 dicembre 2021,
38331; Cass. ord. 7 dicembre 2021, n. 38884; Cass. ord. 22 marzo 2022, n. 9229).
Ed infatti, con il deposito cauzionale infruttifero, il mutuatario istituisce, in favore del mutuante, una forma di tutela contrattuale per le obbligazioni assunte, con la conseguenza che l'istituto di credito si ritrova nel possesso delle somme mutuate non perché non ha provveduto ad erogarle, ma in forza di un ulteriore ed autonomo titolo giuridico, rappresentato proprio dalla garanzia atipica costituita dal beneficiario, che, nell'ipotesi del suo inadempimento, legittima il finanziatore ad escuterla o, comunque, a negare lo svincolo del denaro e a trattenerlo in via definitiva.
Tale operazione negoziale non comporta che l'istituto di credito trattenga le somme concesse a mutuo, ma consente ad esso di riceverle in garanzia atipica e provvisoria, comprovando, di riflesso, che la parte mutuataria ha effettivamente conseguito la disponibilità del denaro, che, altrimenti, non avrebbe potuto costituire in garanzia (cfr.
Cass. ord. 23 febbraio 2023, n. 5654).
Come emerge dall'art. 3 del contratto di mutuo fondiario per atto del notaio Persona_2 da Sarno del 5 settembre 2003, rep. n. 43697 – racc. n. 7505, la “ consegna la CP_5
somma di euro 300.000,00 … alla parte mutuataria, che rilascia, con la sottoscrizione del presente contratto, ampia e liberatoria quietanza. La parte mutuataria incarica la CP_5
di custodire la somma in un deposito cauzionale infruttifero presso la Banca stessa, fino
a quando, a giudizio della Banca, la parte mutuataria non abbia fornito la prova che sugli immobili ipotecati non esistano precedenti iscrizioni passive, né trascrizioni ostative ad
4 eccezione di quelle indicate all'articolo 6, che la detta iscrizione è stata operata regolarmente ed utilmente e che sono state adempiute tutte le altre condizioni convenute nel presente contratto … Qualora la parte mutuataria non provveda a detti adempimenti entro 90 giorni dalla data del contratto la potrà dichiarare risolto il presente CP_5 contratto ed utilizzare l'importo del deposito cauzionale infruttifero … per l'estinzione del mutuo addebitando ogni ulteriore spese ed onere alla parte mutuataria …”.
Pertanto, il notaio rogante, in sede di redazione del contratto del 5 settembre 2003, attestava, con efficacia probatoria fino a querela di falso, a norma degli artt. 2699 e 2700 cod. civ., sia la consegna ai coniugi della somma di euro 300.000,00, sia il Parte_4
rilascio, da parte di costoro, della quietanza del ricevuto pagamento, sicché la documentata sussistenza della traditio rei rimuove ab imis ogni possibile dubbio sul perfezionamento del negozio giuridico posto a fondamento dell'atto di precetto in contestazione e sulla sua idoneità a costituire titolo esecutivo per un diritto di credito certo, liquido ed esigibile, ai sensi dell'art. 474, commi 1 e 2, n. 3, c.p.c., ricorrendo il presupposto essenziale della dazione del denaro e, con esso, l'insorgenza della corrispondente obbligazione restitutoria.
Del resto, la quietanza integra un atto unilaterale di riconoscimento del pagamento e, dunque, costituisce tra le parti, quale confessione stragiudiziale proveniente dall'accipiens
e rivolta al tradens, piena prova della corresponsione di una specifica somma di denaro per un determinato titolo, di talché la sussistenza del fatto estintivo dell'obbligazione nella medesima documentato (vale a dire del pagamento) può essere contestata soltanto dimostrando il configurarsi degli stessi elementi, quali l'errore di fatto o la violenza, richiesti dall'art. 2732 cod. civ. per neutralizzare l'efficacia della confessione (cfr., ex plurimis, Cass. 7 ottobre 1994, n. 8229; Cass. 31 ottobre 2008, n. 26325; Cass. 21 febbraio
2014, n. 4196; Cass. ord. 14 dicembre 2018, n. 32458).
Né assume alcuna rilevanza, al fine di negare il requisito della realità del contratto di mutuo fondiario del 5 settembre 2003 e la sua idoneità ad assurgere a titolo esecutivo, la circostanza che i coniugi costituirono in deposito infruttifero, in favore della Parte_4
, la somma loro erogata, atteso che tale Controparte_5
operazione, ontologicamente distinta da quella della precedente traditio, era funzionalmente preordinata, nell'ambito di una più ampia ed articolata regolamentazione negoziale, ed al fine di tutelare la sfera giuridica del mutuante, a consentire ai destinatari del finanziamento di fornire la prova, tra l'altro, dell'iscrizione dell'ipoteca sul compendio immobiliare concesso in garanzia e dell'insussistenza di preesistenti formalità pregiudizievoli che ne compromettessero la capienza, essendo stato convenuto che, in
5 mancanza dell'esecuzione del predetto adempimento e di quelli ulteriormente posti a carico dei mutuatari, il contratto sarebbe stato risolto e l'istituto di credito avrebbe potuto utilizzare l'importo vincolato per l'estinzione dell'obbligazione restitutoria.
D'altra parte, la costituzione in deposito cauzionale infruttifero della somma mutuata presupponeva a fortiori che il denaro appartenesse ai coniugi e, dunque, Parte_4
rientrasse nella loro sfera giuridico-patrimoniale, non potendo diversamente essere disposta in favore della a garanzia Controparte_5 dell'attuazione degli incombenti assunti.
In sostanza, proprio l'intervenuta costituzione del deposito cauzionale in favore dell'istituto mutuante dimostra che i mutuatari avevano precedentemente acquisito un autonomo titolo di disponibilità giuridica della somma di denaro poi accantonata a garanzia dell'adempimento delle proprie obbligazioni.
In effetti, come osservato dalla Corte di Cassazione con la menzionata sentenza del 15 luglio 1994, n. 6686, nel paradigma contrattuale del mutuo rientra anche il similare caso in cui la somma erogata sia stata depositata su un libretto fruttifero di risparmio al portatore, contestualmente costituito in pegno in favore dell'istituto mutuante a garanzia di una fideiussione da quest'ultimo prestata a beneficio del mutuatario, dal momento che tale somma di denaro, pur non essendo mai stata materialmente consegnata al mutuatario,
è, comunque, fuoriuscita dalla disponibilità del mutuante ed entrata nel patrimonio del destinatario del finanziamento, il quale, in mancanza, non potrebbe mai imprimere alla stessa una destinazione a fini di garanzia.
In definitiva, il contratto di mutuo fondiario del 5 settembre 2003, nel comportare l'immediato trasferimento dalla ai coniugi Controparte_5
della somma di denaro convenuta, costituisce de plano un titolo esecutivo, Parte_4
documentando, in maniera compiuta e, come tale, autosufficiente, il contenuto ed i limiti dell'obbligazione restitutoria per il cui soddisfacimento la ha Parte_3 notificato l'opposto atto di precetto.
Non può, infatti, sostenersi che l'atto pubblico del 5 settembre 2003, per integrare un titolo esecutivo, avrebbe dovuto documentare non solo l'originaria consegna della somma di euro 300.000,00, ma anche il successivo e definitivo svincolo del deposito cauzionale di tale importo all'esito dell'assolvimento, da parte dei mutuatari, dell'obbligo, tra l'altro, di iscrivere ipoteca sull'immobile concesso a tutela del rimborso del finanziamento, atteso che l'operazione contrattuale conseguente al perfezionamento del mutuo, per effetto del quale soltanto sorgeva l'obbligazione restitutoria, non concorreva a costituire il
6 presupposto genetico dell'azione espropriativa, traducendosi in una fattispecie negoziale meramente accessoria, funzionale soltanto a fornire una garanzia atipica di natura transitoria in favore dell'istituto di credito.
Alteris verbis, il titolo esecutivo posto a base dell'atto di precetto notificato dalla “
[...]
ai coniugi il 5 agosto 2020 era costituito esclusivamente Parte_3 Parte_4
dal contratto di mutuo fondiario e non dalla più ampia fattispecie negoziale comprensiva del deposito cauzionale della somma erogata e del suo successivo svincolo, giacché tali attività, pur se collegate al finanziamento, conservavano la loro autonomia rispetto alla traditio rei dalla quale erano già derivati sia l'obbligazione restitutoria, sia il correlativo diritto dell'istituto di credito di procedere ad espropriazione forzata nel caso del suo inadempimento, sicché, ai fini dell'esercizio dell'azione esecutiva, non occorreva documentare in forma pubblica il definitivo smobilizzo del denaro.
Del resto, come ormai sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass.,
Sez. Un., 6 marzo 2025, n. 5968), il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolare la somma erogata e l'obbligo dell'istituto bancario di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza la necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto smobilizzo, essendo sufficiente che la provvista sia stata effettivamente messa a disposizione del mutuatario, quand'anche con mera operazione contabile, e che costui abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla.
Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado,
l'opposizione spiegata dai coniugi avverso l'atto di precetto notificato il 5 Parte_4 agosto 2020 deve essere rigettata, avendo la diritto di procedere Parte_3
ad espropriazione forzata in virtù del contratto di mutuo fondiario del 5 settembre 2003.
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
7 In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, derivante dall'infondatezza dell'opposizione spiegata dai coniugi avverso l'atto di precetto notificato loro il 5 agosto 2020, devono gravare Parte_4
su costoro e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell'entità del credito in contestazione, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla (già ), quale Parte_1 Parte_2 mandataria della , per il primo grado, in euro 8.000,00 per Parte_3
compenso, di cui euro 2.200,00 per la fase di studio, euro 1.300,00 per la fase introduttiva, euro 2.000,00 per la fase istruttoria ed euro 2.500,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 8.665,50, di cui euro 1.165,50 per esborsi ed euro 7.500,00 per compenso (euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 3.500,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
A fortiori, l'infondatezza dell'opposizione proposta dal e dalla escludendo CP_1 CP_2 ab imis la soccombenza della , comporta la caducazione del capo Parte_3
della sentenza di primo grado con il quale il Tribunale di Salerno ha condannato la cessionaria del credito originariamente vantato dalla Controparte_5
al pagamento della somma di euro 2.500,00 a titolo di risarcimento dei danni da
[...]
responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla , quale mandataria della , Parte_1 Parte_3
avverso la sentenza n. 720/2024 del Tribunale di Salerno con atto di citazione notificato l'11 marzo 2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, rigetta l'opposizione spiegata da e avverso l'atto di CP_1 Controparte_2
precetto notificato il 5 agosto 2020;
2. condanna e , in via solidale, alla refusione, in CP_1 Controparte_2 favore della , quale mandataria della “ Parte_1 [...]
, delle spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano, per il primo Parte_3
grado, in euro 8.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.200,00 per la fase di studio, euro 1.300,00 per la fase introduttiva, euro 2.000,00 per la fase istruttoria ed
8 euro 2.500,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 8.665,50, di cui euro 1.165,50 per esborsi ed euro 7.500,00 per compenso difensivo (euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 3.500,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella;
3. revoca il capo di condanna della al pagamento, ai sensi Parte_3 dell'art. 96, comma 3, c.p.c., della somma di euro 2.500,00 in favore di CP_1
e . CP_2 CP_2
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 26 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
9
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 255/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ (GIA' “ ), con sede Parte_1 Parte_2 legale in San Donato Milanese, alla via dell'Unione Europea, n. 6A/6B, cod. fisc. e p. iva
, in persona del suo procuratore speciale, avv. Francesca Platè, quale P.IVA_1 mandataria della , con sede legale in Roma, alla via Curtatone, n. Parte_3
3, cod. fisc. e p. iva , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce P.IVA_2 all'atto di appello, dall'avv. Federico Villa, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Ravenna, alla via P. Traversari, n. 29; appellante-opposta
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, alla via Ogliara, CP_1
n. 19, cod. fisc. , , nata a [...] il C.F._1 Controparte_2
21 giugno 1971 ed ivi residente, alla via Fiume, n. 3, cod. fisc. C.F._2
rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Dario Palo, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Salerno, alla via Lungomare C. Colombo, n. 387; appellati-opponenti
1 AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 720/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A PRECETTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “in via preliminare - sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n° 720/2024 R.G. n° 7208/2020 del Tribunale di Salerno, emessa e pubblicata in data 7.2.2024 … e notificata in data 8.2.2024; in via principale riformare la sentenza n° 720/2024 R.G. n° 7208/2020 del Tribunale di Salerno, emessa e pubblicata in data 7.2.2024 … e notificata in data 8.2.2024 e per l'effetto (i) accertare l'efficacia esecutiva del mutuo sottoscritto in data 5.9.2023 a rogito notaio dott. di Persona_1
Sarno (rep. n. 43697 e racc. 7505), registrato all'Ufficio delle Entrate di Pagani il
16.9.2003 al n. 3774 e spedito in forma esecutiva il 29.9.2003, nonché (ii) revocare le condanne di pagamento alla refusione delle spese legali e (iii) di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. disposte a carico di;
in ogni caso - con Controparte_3
vittoria di compensi e spese del presente giudizio di secondo grado, oltre rimborso forfettario e accessori di legge”; per gli appellati (come da comparsa di costituzione e risposta) – “in via preliminare, - rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 720/2024 del
07/02/2024 per i dedotti motivi;
nel merito, - rigettare l'appello e confermare la sentenza n. 720/2024 del 07/02/2024, emessa dal Tribunale di Salerno III° Sezione Civile, per i dedotti motivi;
- dichiarare l'inammissibilità del documento F) prodotto in quanto nuovo, per mancanza di prova che l'appellante non lo abbia potuto produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile e disporne conseguentemente lo stralcio;
in ogni caso, - condannare l'appellante al pagamento di spese e competenze per il grado di giudizio con attribuzione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 720/2024, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e nei confronti della “ CP_1 Controparte_2 [...]
, quale mandataria della , a sua volta mandataria della Controparte_4 Parte_2 [...]
, ex art. 615, comma 1, c.p.c., con atto di citazione notificato l'1 ottobre Parte_3
2020, così provvedeva: 1) accoglieva l'opposizione proposta dai coniugi Parte_4 avverso l'atto di precetto notificato loro il 5 agosto 2020 in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato con la , del cui credito la Controparte_5
si era resa cessionaria, mediante rogito per notaio da Parte_3 Persona_2
2 Sarno del 5 settembre 2003, rep. n. 43697 – racc. n. 7505, dichiarando l'inefficacia di tale negozio giuridico quale titolo esecutivo;
2) condannava l'opposta alla refusione delle spese di lite;
3) condannava l'opposta, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento, in favore degli opponenti, della somma di euro 2.500,00.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la Parte_1
(già ), quale mandataria della , con atto di citazione Parte_2 Parte_3
notificato l'11 marzo 2024, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, il contratto di mutuo fondiario del 5 settembre
2003 costituiva un valido titolo esecutivo, a norma dell'art. 474, comma 2, n. 3, c.p.c., contenendo pattuizioni idonee a comprovare l'avvenuta trasmissione, dall'istituto bancario ai coniugi , della disponibilità giuridica della somma di denaro Parte_4
concordata e, dunque, il suo perfezionamento;
2) il giudice di prime cure era incorso nella violazione degli artt. 92, comma 2, e 96, comma 3, c.p.c., atteso che, da un lato, aveva condannato l'opposta alla refusione delle spese di lite, sebbene avesse accolto una soltanto delle eccezioni sollevate dagli opponenti, e, dall'altro, le aveva irrogato la sanzione di euro
2.500,00 per responsabilità processuale aggravata sulla base di una ragione, quale la presunta mancanza, nell'atto di precetto, di un'adeguata ricostruzione del credito azionato, diversa da quelle sottese alla domanda spiegata dai coniugi . Parte_4
Costituitisi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 25 settembre 2024, il CP_1
e la contestavano la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto con la CP_2
conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 27 marzo 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 2/9 maggio 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è fondato e va accolto.
Ed invero, il mutuo, quale contratto di natura reale, può perfezionarsi non solo con la consegna di una determinata quantità di denaro, ma anche con il conseguimento della relativa disponibilità giuridica da parte del mutuatario, la quale può ritenersi sussistente, come equipollente della materiale traditio rei, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in modo tale da determinare la fuoriuscita della somma pattuita dal proprio patrimonio e l'acquisizione della stessa al patrimonio di quest'ultimo, o quando le parti abbiano inserito nello schema negoziale specifiche
3 previsioni, come quelle in virtù delle quali il mutuante viene incaricato di impiegare la somma per soddisfare un interesse del mutuatario, laddove non possono considerarsi idonei a generare detta disponibilità né le istruzioni che il mutuatario fornisce unilateralmente per la destinazione della somma, né il conferimento dell'autorizzazione al mutuante a trattenerla presso di sé, costituendo quest'ultima, in particolare, una maniera indiretta per procrastinare il perfezionamento del contratto (cfr., ex plurimis, Cass. 12 ottobre 1992, n. 11116; Cass. 15 luglio 1994, n. 6686; Cass. 21 febbraio 2001, n. 2483;
Cass. 28 giugno 2011, n. 14270; Cass. 27 agosto 2015, n. 17194).
Pertanto, ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio del mutuante e la sua acquisizione al patrimonio del mutuatario costituiscono effettiva erogazione di fondi, anche se la somma sia versata dall'istituto di credito su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni negoziali (cfr. Cass. ord. 27 ottobre 2017, n. 25632; Cass. 3 dicembre 2021,
38331; Cass. ord. 7 dicembre 2021, n. 38884; Cass. ord. 22 marzo 2022, n. 9229).
Ed infatti, con il deposito cauzionale infruttifero, il mutuatario istituisce, in favore del mutuante, una forma di tutela contrattuale per le obbligazioni assunte, con la conseguenza che l'istituto di credito si ritrova nel possesso delle somme mutuate non perché non ha provveduto ad erogarle, ma in forza di un ulteriore ed autonomo titolo giuridico, rappresentato proprio dalla garanzia atipica costituita dal beneficiario, che, nell'ipotesi del suo inadempimento, legittima il finanziatore ad escuterla o, comunque, a negare lo svincolo del denaro e a trattenerlo in via definitiva.
Tale operazione negoziale non comporta che l'istituto di credito trattenga le somme concesse a mutuo, ma consente ad esso di riceverle in garanzia atipica e provvisoria, comprovando, di riflesso, che la parte mutuataria ha effettivamente conseguito la disponibilità del denaro, che, altrimenti, non avrebbe potuto costituire in garanzia (cfr.
Cass. ord. 23 febbraio 2023, n. 5654).
Come emerge dall'art. 3 del contratto di mutuo fondiario per atto del notaio Persona_2 da Sarno del 5 settembre 2003, rep. n. 43697 – racc. n. 7505, la “ consegna la CP_5
somma di euro 300.000,00 … alla parte mutuataria, che rilascia, con la sottoscrizione del presente contratto, ampia e liberatoria quietanza. La parte mutuataria incarica la CP_5
di custodire la somma in un deposito cauzionale infruttifero presso la Banca stessa, fino
a quando, a giudizio della Banca, la parte mutuataria non abbia fornito la prova che sugli immobili ipotecati non esistano precedenti iscrizioni passive, né trascrizioni ostative ad
4 eccezione di quelle indicate all'articolo 6, che la detta iscrizione è stata operata regolarmente ed utilmente e che sono state adempiute tutte le altre condizioni convenute nel presente contratto … Qualora la parte mutuataria non provveda a detti adempimenti entro 90 giorni dalla data del contratto la potrà dichiarare risolto il presente CP_5 contratto ed utilizzare l'importo del deposito cauzionale infruttifero … per l'estinzione del mutuo addebitando ogni ulteriore spese ed onere alla parte mutuataria …”.
Pertanto, il notaio rogante, in sede di redazione del contratto del 5 settembre 2003, attestava, con efficacia probatoria fino a querela di falso, a norma degli artt. 2699 e 2700 cod. civ., sia la consegna ai coniugi della somma di euro 300.000,00, sia il Parte_4
rilascio, da parte di costoro, della quietanza del ricevuto pagamento, sicché la documentata sussistenza della traditio rei rimuove ab imis ogni possibile dubbio sul perfezionamento del negozio giuridico posto a fondamento dell'atto di precetto in contestazione e sulla sua idoneità a costituire titolo esecutivo per un diritto di credito certo, liquido ed esigibile, ai sensi dell'art. 474, commi 1 e 2, n. 3, c.p.c., ricorrendo il presupposto essenziale della dazione del denaro e, con esso, l'insorgenza della corrispondente obbligazione restitutoria.
Del resto, la quietanza integra un atto unilaterale di riconoscimento del pagamento e, dunque, costituisce tra le parti, quale confessione stragiudiziale proveniente dall'accipiens
e rivolta al tradens, piena prova della corresponsione di una specifica somma di denaro per un determinato titolo, di talché la sussistenza del fatto estintivo dell'obbligazione nella medesima documentato (vale a dire del pagamento) può essere contestata soltanto dimostrando il configurarsi degli stessi elementi, quali l'errore di fatto o la violenza, richiesti dall'art. 2732 cod. civ. per neutralizzare l'efficacia della confessione (cfr., ex plurimis, Cass. 7 ottobre 1994, n. 8229; Cass. 31 ottobre 2008, n. 26325; Cass. 21 febbraio
2014, n. 4196; Cass. ord. 14 dicembre 2018, n. 32458).
Né assume alcuna rilevanza, al fine di negare il requisito della realità del contratto di mutuo fondiario del 5 settembre 2003 e la sua idoneità ad assurgere a titolo esecutivo, la circostanza che i coniugi costituirono in deposito infruttifero, in favore della Parte_4
, la somma loro erogata, atteso che tale Controparte_5
operazione, ontologicamente distinta da quella della precedente traditio, era funzionalmente preordinata, nell'ambito di una più ampia ed articolata regolamentazione negoziale, ed al fine di tutelare la sfera giuridica del mutuante, a consentire ai destinatari del finanziamento di fornire la prova, tra l'altro, dell'iscrizione dell'ipoteca sul compendio immobiliare concesso in garanzia e dell'insussistenza di preesistenti formalità pregiudizievoli che ne compromettessero la capienza, essendo stato convenuto che, in
5 mancanza dell'esecuzione del predetto adempimento e di quelli ulteriormente posti a carico dei mutuatari, il contratto sarebbe stato risolto e l'istituto di credito avrebbe potuto utilizzare l'importo vincolato per l'estinzione dell'obbligazione restitutoria.
D'altra parte, la costituzione in deposito cauzionale infruttifero della somma mutuata presupponeva a fortiori che il denaro appartenesse ai coniugi e, dunque, Parte_4
rientrasse nella loro sfera giuridico-patrimoniale, non potendo diversamente essere disposta in favore della a garanzia Controparte_5 dell'attuazione degli incombenti assunti.
In sostanza, proprio l'intervenuta costituzione del deposito cauzionale in favore dell'istituto mutuante dimostra che i mutuatari avevano precedentemente acquisito un autonomo titolo di disponibilità giuridica della somma di denaro poi accantonata a garanzia dell'adempimento delle proprie obbligazioni.
In effetti, come osservato dalla Corte di Cassazione con la menzionata sentenza del 15 luglio 1994, n. 6686, nel paradigma contrattuale del mutuo rientra anche il similare caso in cui la somma erogata sia stata depositata su un libretto fruttifero di risparmio al portatore, contestualmente costituito in pegno in favore dell'istituto mutuante a garanzia di una fideiussione da quest'ultimo prestata a beneficio del mutuatario, dal momento che tale somma di denaro, pur non essendo mai stata materialmente consegnata al mutuatario,
è, comunque, fuoriuscita dalla disponibilità del mutuante ed entrata nel patrimonio del destinatario del finanziamento, il quale, in mancanza, non potrebbe mai imprimere alla stessa una destinazione a fini di garanzia.
In definitiva, il contratto di mutuo fondiario del 5 settembre 2003, nel comportare l'immediato trasferimento dalla ai coniugi Controparte_5
della somma di denaro convenuta, costituisce de plano un titolo esecutivo, Parte_4
documentando, in maniera compiuta e, come tale, autosufficiente, il contenuto ed i limiti dell'obbligazione restitutoria per il cui soddisfacimento la ha Parte_3 notificato l'opposto atto di precetto.
Non può, infatti, sostenersi che l'atto pubblico del 5 settembre 2003, per integrare un titolo esecutivo, avrebbe dovuto documentare non solo l'originaria consegna della somma di euro 300.000,00, ma anche il successivo e definitivo svincolo del deposito cauzionale di tale importo all'esito dell'assolvimento, da parte dei mutuatari, dell'obbligo, tra l'altro, di iscrivere ipoteca sull'immobile concesso a tutela del rimborso del finanziamento, atteso che l'operazione contrattuale conseguente al perfezionamento del mutuo, per effetto del quale soltanto sorgeva l'obbligazione restitutoria, non concorreva a costituire il
6 presupposto genetico dell'azione espropriativa, traducendosi in una fattispecie negoziale meramente accessoria, funzionale soltanto a fornire una garanzia atipica di natura transitoria in favore dell'istituto di credito.
Alteris verbis, il titolo esecutivo posto a base dell'atto di precetto notificato dalla “
[...]
ai coniugi il 5 agosto 2020 era costituito esclusivamente Parte_3 Parte_4
dal contratto di mutuo fondiario e non dalla più ampia fattispecie negoziale comprensiva del deposito cauzionale della somma erogata e del suo successivo svincolo, giacché tali attività, pur se collegate al finanziamento, conservavano la loro autonomia rispetto alla traditio rei dalla quale erano già derivati sia l'obbligazione restitutoria, sia il correlativo diritto dell'istituto di credito di procedere ad espropriazione forzata nel caso del suo inadempimento, sicché, ai fini dell'esercizio dell'azione esecutiva, non occorreva documentare in forma pubblica il definitivo smobilizzo del denaro.
Del resto, come ormai sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass.,
Sez. Un., 6 marzo 2025, n. 5968), il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolare la somma erogata e l'obbligo dell'istituto bancario di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza la necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto smobilizzo, essendo sufficiente che la provvista sia stata effettivamente messa a disposizione del mutuatario, quand'anche con mera operazione contabile, e che costui abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla.
Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado,
l'opposizione spiegata dai coniugi avverso l'atto di precetto notificato il 5 Parte_4 agosto 2020 deve essere rigettata, avendo la diritto di procedere Parte_3
ad espropriazione forzata in virtù del contratto di mutuo fondiario del 5 settembre 2003.
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
7 In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, derivante dall'infondatezza dell'opposizione spiegata dai coniugi avverso l'atto di precetto notificato loro il 5 agosto 2020, devono gravare Parte_4
su costoro e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell'entità del credito in contestazione, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla (già ), quale Parte_1 Parte_2 mandataria della , per il primo grado, in euro 8.000,00 per Parte_3
compenso, di cui euro 2.200,00 per la fase di studio, euro 1.300,00 per la fase introduttiva, euro 2.000,00 per la fase istruttoria ed euro 2.500,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 8.665,50, di cui euro 1.165,50 per esborsi ed euro 7.500,00 per compenso (euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 3.500,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
A fortiori, l'infondatezza dell'opposizione proposta dal e dalla escludendo CP_1 CP_2 ab imis la soccombenza della , comporta la caducazione del capo Parte_3
della sentenza di primo grado con il quale il Tribunale di Salerno ha condannato la cessionaria del credito originariamente vantato dalla Controparte_5
al pagamento della somma di euro 2.500,00 a titolo di risarcimento dei danni da
[...]
responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla , quale mandataria della , Parte_1 Parte_3
avverso la sentenza n. 720/2024 del Tribunale di Salerno con atto di citazione notificato l'11 marzo 2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, rigetta l'opposizione spiegata da e avverso l'atto di CP_1 Controparte_2
precetto notificato il 5 agosto 2020;
2. condanna e , in via solidale, alla refusione, in CP_1 Controparte_2 favore della , quale mandataria della “ Parte_1 [...]
, delle spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano, per il primo Parte_3
grado, in euro 8.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.200,00 per la fase di studio, euro 1.300,00 per la fase introduttiva, euro 2.000,00 per la fase istruttoria ed
8 euro 2.500,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 8.665,50, di cui euro 1.165,50 per esborsi ed euro 7.500,00 per compenso difensivo (euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 3.500,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella;
3. revoca il capo di condanna della al pagamento, ai sensi Parte_3 dell'art. 96, comma 3, c.p.c., della somma di euro 2.500,00 in favore di CP_1
e . CP_2 CP_2
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 26 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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