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Sentenza 8 maggio 2024
Sentenza 8 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 08/05/2024, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Previdenza ed Assistenza
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 395 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA in Parte_1 persona del l.r.p.t., con l'Avv. FRANCO ROBERTO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo di primo grado, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Catanzaro, via G. Alberti 27, presso lo studio dell'Avv. Tommaso Ricci
appellante
e
(C.F. Controparte_1
– P.IVA ), in persona del Presidente legale P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti ai sensi dell'art.13 della Legge Controparte_2
n.448/1998 nonché della procura a rogito della Dott.ssa Notaio in Persona_1
Tivoli, in data 3 luglio 2014, Rep. 37521 – Racc. 5762, registrato a Tivoli in pari data al n. 3404 Serie 1, elettivamente domiciliato in Catanzaro Via Milano n.18, presso e con l'avv. Maria Teresa Pugliano, l'Avv. Silvia Parisi, l'avv. Francesco Muscari e l'Avv. Valeria Grandizio, dai quali è rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto Notar del 23.01.2023 in Roma (repertorio Persona_2
37590 – raccolta 7131) appellato
E
- ente pubblico economico, che, in forza del Controparte_3 disposto di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1° luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo , (C.F. P IVA ), in persona del legale CP_4 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Viale Giacomo Matteotti n. 55, presso lo Studio dell'Avv. Pietro Rosano, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione in appello appellata
1 Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Vibo Valentia.
Obbligo contributivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: < l'obbligazione di pagamento per crediti agricoli 2002 e 2003 per l'importo di € 159.140,49 ovvero per quello di € 177.957,77 o per quello minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa, per effetto della tacita e concludente remissione del debito ex art. 1236 c.c. significata da parte dell' alla con la CP_1 Pt_1 dichiarazione secondo cui la società cooperativa ortofrutticola null'altro doveva se non quanto imposto e previsto per debiti contributivi agricoli per i soli anni 1991 –
1992 - 1996 e 1997, quantificabile in esclusivi € 138.619,67 e confermata dal CP_5
(documento unico di regolarità contributiva) e dalla ulteriore documentazione in atti prodotta. In via gradata nel merito - accertare e dichiarare nei confronti dell' CP_1 l'automatica operatività della mora ai sensi dell'ultima parte dell'art. 1206 Pt_2 c.c. per effetto del negligente e non collaborativo comportamento dell'Istituto previdenziale che non ha compiuto quanto indispensabile e necessario affinché la debitrice potesse definitivamente adempiere la propria obbligazione di Pt_1 pagamento. Per l'effetto accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Pt_1 risarcimento dei danni subiti per non avere potuto godere dei benefici patrimoniali del programma di ristrutturazione in premessa enunciato, quantificabili nella misura di € 106.093,66 (pari al maggior dovuto rispetto alla somma di € 53.046,83 = 1/3 di € 159.140,49) tenendo conto dell'importo comunicato da , ovvero nella Controparte_6 misura di € 118.638,51 (pari al maggior dovuto rispetto alla somma di € 59.319,26 = 1/3 di € 177.957,77) tenendo invece in considerazione la somma ingiunta dalla cartella impugnata, condannando pertanto l' al pagamento in favore della CP_1 ricorrente della somma equivalente ovvero a quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa. Nonché accertare e dichiarare estinta l'obbligazione di pagamento per crediti agricoli 2002 e 2003, per l'importo di € 159.140,49 ovvero per quello maggiore di € 177.957,77 per effetto della offerta reale della somma di € 53.046,83 (pari ad 1/3 di € 159.140,49) o di quella maggiore di € 59.319,26 (pari ad 1/3 di € 177.957,77) proposta da con la spinta domanda giudiziale, e del Pt_1 successivo deposito della stessa.
In ogni caso - accertare e dichiarare la nullità formale del ruolo/cartella di pagamento n. 13920070008232530000, per le ragioni in fatto ed in diritto illustrate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e nel presente atto di appello. •
Con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio. >>; per l' < CP_1 nonché infondato in fatto ed in diritto.Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio>>; per : << - accertare e dichiarare la carenza di Controparte_3 legittimazione passiva dell' - confermare la Controparte_3 sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze del doppio giudizio>>
FATTO e DIRITTO
§1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
2 §2
Con ricorso depositato presso cancelleria del Tribunale di Vibo Valentia, Giudice del lavoro, in data 19 gennaio 2005, la ha Parte_1 proposto azione di accertamento negativo della esistenza di debito contributivo. In particolare, con verbale di accertamento del 28 gennaio 1999, i funzionari di vigilanza dell' , dichiarando di aver concluso Parte_3 gli accertamenti amministrativi in tema di assicurazioni sociali obbligatorie, hanno contestato alla società, quale datore di lavoro tenuto al versamento degli oneri contributivi relativamente ai propri dipendenti, omissioni contributive totali e parziali;
nello specifico, con riferimento al periodo 1.10.1994 - 30.06.1998, hanno contestato due tipi di violazioni:
omissione totale di denuncia per lavoratori effettivamente impiegati e conseguente omissione contributiva;
parziale denuncia di lavoratori per giornate di lavoro inferiori a quelle effettivamente svolte per come risultante dall'esame della documentazione sequestrata, con conseguente parziale violazione contributiva. In conseguenza delle presunte violazioni, i funzionari di vigilanza “ hanno CP_1 quantificato le somme dovute per le accertate inadempienze nelle seguenti misure:
£. 266.072.000 a titolo di contributi scaduti;
CP_1
£. 65.560.000 a titolo di contributi scaduti;
Org_1
£. 139.319.000 per somme aggiuntive CP_1
£. 37.919.000 per somme aggiuntive S.S.N.;
£. 199.555.000 per una tantum CP_1
£. 49.176.000 per una tantum Org_1 per un totale complessivo di £. 757.508.000.
La società – premesso che con domanda di condono per contributi agricoli presentata in data 2 novembre 1999, aveva proposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 della legge 23.12.1998 n. 448, la regolarizzazione della propria posizione debitoria, formulando espressa riserva di ripetizione di quanto versato, all'esito dell'accertamento amministrativo e giudiziario circa l'effettiva debenza delle somme richieste;
- ha formulato le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare estinta l'obbligazione di pagamento relativa alle violazioni presuntivamente accertate nel verbale notificato in data 28 gennaio 1999 per tardiva notificazione del verbale medesimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge n. 689/1981; accertare e dichiarare comunque estinta l'obbligazione di pagamento relativa alla presunta violazione di cui al verbale di accertamento notificato in data 28 gennaio 1999 per intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere in capo all' ai sensi e per gli CP_1 effetti dell'art. 28 della legge n. 689 del 1981; - accertare e dichiarare nel merito infondato e illegittimo l'accertamento eseguito dall' , perché assolutamente CP_1 illogico e sganciato da ogni criterio e/ o parametro scientifico e normativo;
per l'effetto, accertare e dichiarare che nessun obbligo a nessun titolo grava in capo alla società ricorrente per le violazioni di cui al verbale di accertamento notificato in data
28 gennaio 1999. In via subordinata: - accertare e dichiarare l'erroneità dei calcoli effettuati dai funzionari “ e la non debenza delle relative sanzioni nella misura indicata CP_1 nel verbale di accertamento notificato in data 28 gennaio 1999. In via più gradata -
3 nell'eventualità in cui la documentazione extra contabile sequestrata dagli ispettori
“ fosse ritenuta valida prova dell'obbligazione di pagamento gravante sulla CP_1
”, accertare e dichiarare che l'importo dovuto debba essere calcolato nella Pt_1 minore misura derivante dalla non debenza dei contributi relativi alla previdenza ed assistenza sanitaria.
A sostegno delle domande ha argomentato: circa la mancanza di valore probatorio e anche di presunzione semplice del verbale di accertamento notificato il 28 gennaio
1999; erroneità, illogicità ed illegittimità del calcolo delle giornate lavorative per cui vi sarebbe stata omessa denuncia totale o parziale, sulla base della perizia giurata di stima redatta dal Prof. Dott. dalla quale emerge il fabbisogno Persona_3 complessivo di mano d'opera per la raccolta dei frutti dalle piante sfruttate dalla
” per conto e nell'interesse dei propri soci. Pt_1
§3 Con successivo ricorso (R.G. 464/2008), poi riunito (ordinanza del 26 marzo
2015) al primo, ha proposto accertamento negativo del debito contributivo ed in opposizione al ruolo/cartella di pagamento n. 13920070008232530000, depositato in cancelleria il giorno 11 marzo 2008. In particolare, ha chiesto l'accertamento dell'inesistenza del debito contributivo, portato, relativamente ad altro periodo (anni 2002/2003), nella impugnata cartella di pagamento per la somma di € 186.238,67. Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
In via preliminare
sospenda l'esecutorietà del di pagamento n. CP_7
13920070008232530000;
In via principale nel merito
accerti e dichiari estinta l'obbligazione di pagamento per crediti agricoli 2002 e 2003 per l'importo di € 159.140,49 ovvero per quello di € 177.957,77 o per quello minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa, per effetto della tacita e concludente remissione del debito ex art. 1236 c.c. significata da parte dell' alla CP_1
con la dichiarazione secondo cui la società cooperativa ortofrutticola Pt_1 null'altro doveva se non quanto imposto e previsto per debiti contributivi agricoli per i soli anni 1991 – 1992 - 1996 e 1997. quantificabile in esclusivi € 138.619,67 e confermata dal RC (documento unico di regolarità contributiva) e dalla ulteriore documentazione in atti prodotta;
In via gradata nel merito:
accerti e dichiari nei confronti dell' l'automatica operatività della mora CP_1 ai sensi dell'ultima parte dell'art. 1206 c.c. per effetto del negligente e non Pt_2 collaborativo comportamento dell'Istituto previdenziale che non ha compiuto quanto indispensabile e necessario affinché la debitrice potesse definitivamente Pt_1 adempiere la propria obbligazione di pagamento.
Per l'effetto accerti e dichiari il diritto di ad ottenere il risarcimento dei Pt_1 danni subiti per non avere potuto godere dei benefici patrimoniali del programma di ristrutturazione in premessa enunciato, quantificabili nella misura di € 106.093,66
(pari al maggior dovuto rispetto alla somma di € 53.046,83 = 1/3 di € 159.140,49) tenendo conto dell'importo comunicato da , ovvero nella misura di € Controparte_6
118.638,51 (pari al maggior dovuto rispetto alla somma di € 59.319,26 = 1/3 di €
177.957,77) tenendo invece in considerazione la somma ingiunta dalla cartella
4 impugnata, condannando pertanto l' al pagamento in favore della ricorrente CP_1 della somma equivalente ovvero a quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa.
accerti e dichiari estinta l'obbligazione di pagamento per crediti agricoli 2002 e 2003, per l'importo di € 159.140,49 ovvero per quello maggiore di € 177.957,77 per effetto della offerta reale della somma di € 53.046,83 (pari ad 1/3 di € 159.140,49) o di quella maggiore di € 59.319,26 (pari ad 1/3 di € 177.957,77) proposta da Pt_1 col presente ricorso, e del successivo deposito della stessa. In ogni caso:
accerti e dichiari la nullità formale del ruolo/cartella di pagamento n.
13920070008232530000, per le ragioni in fatto ed in diritto illustrate con il presente ricorso. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa. Nel corso dell'istruttoria, previa riunione dei due incarti, sono state raccolte le deposizioni testimoniali e, infine, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
§4
Il Tribunale dichiara inammissibile il ricorso alla luce delle seguenti argomentazioni:
<<in ragione del preliminare esame in rito, il presente ricorso va dichiarato < i>
inammissibile. Al riguardo si rileva che - come da ultimo previsto dalla S.C. con ordinanza 12 giugno 2020, n.11369, con statuizione cui il Giudice scrivente presta adesione - il verbale di accertamento ispettivo della violazione delle norme sulla tutela del lavoro subordinato, pur notificato unitamente al preannuncio di sanzioni pecuniarie nella misura minima, non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, a conclusione del procedimento amministrativo, infligge la sanzione con l'ordinanza- ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria (cfr. Cass. n. 16319 del 2010, n. 11281 del 2010 e n. 18320 del 2007); già le Sezioni Unite di questa
Corte, con risalente pronuncia, ebbero ad affermare che il verbale di accertamento della violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo soltanto in questo caso idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importo direttamente stabilito dalla legge. Quando, invece, riguarda il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, il verbale non incide ex se sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza di ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689 del 1981 (Cass. Sezioni Unite n. 16 del 2007; conf. Cass. n. 18320 del 2007). Pertanto, va dichiarata inammissibile l'azione di accertamento negativo avverso il verbale di accertamento prima dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, atteso che l'unico interesse ad agire può, in astratto, riguardare la valenza del verbale al fine
5 dell'applicazione delle sanzioni conseguenti alle violazioni amministrative in esso accertate.
Nel caso di specie, infatti, si è in presenza di un atto endo-procedimentale rispetto al quale non sussiste un concreto e attuale interesse del destinatario del provvedimento ad impugnare la contestazione dell'illecito, la quale costituisce un atto interno del procedimento che si conclude con l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione. La contestazione dell'illecito, infatti, costituisce un atto interno del procedimento che si conclude con l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione e, dunque, non incide sulla posizione giuridica del destinatario, per cui la stessa non è suscettibile di autonoma impugnazione, potendo questa essere proposta unicamente contro l'atto terminale del procedimento.
Orbene, tale fattispecie è quella configurabile nel presente giudizio, come emerge dalla stessa prospettazione attorea e dalle conclusioni rassegnate. Il ricorso è, dunque, inammissibile.
Il provvedimento cautelare di sospensione della cartella di pagamento
n°13920070008232530000, va dunque revocato.
Si rileva che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise: in altri termini in caso di litisconsorzio facoltativo, pur nell'identità delle questioni, permane autonomia dei rispettivi titoli, dei rapporti giuridici e delle singole causae petendi, con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, con una propria individualità in relazione ai rispettivi legittimi contraddittori e con
l'ulteriore conseguenza che la sentenza che le definisce - sebbene formalmente unica
- consta in realtà di tante pronunzie quante sono le cause riunite. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, sono integralmente compensate tra le parti, valorizzata la definizione in rito del presente giudizio e la qualità delle parti.
Alla luce delle motivazioni sopra esposte, irrilevante ai fini della presente decisione è l'espletata CTU;
sul punto si rileva che, il precedente assegnatario del giudizio, ritenuta l'opportunità di avvalersi di ausiliario agronomo, in data 30.10.2019 nominava il ctu dott.ssa che prestava giuramento e che, in data Persona_4 24.06.2020 depositava l'elaborato peritale ed in data 08.07.2020 depositava istanza di liquidazione.
Le spese di ctu sono liquidate, come da dispositivo, con separato decreto, in base al principio per cui il mandato conferito al consulente tecnico d'ufficio ha natura neutrale, poiché l'accertamento ad esso demandato è diretto a far conoscere valutazioni, di cui il giudice può giovarsi per la risoluzione della controversia e che solo un esperto può fornire grazie al patrimonio esperienziale e culturale di cui dispone, assumendosene le connesse responsabilità, anche di rilevanza penale, attraverso la formulazione del giuramento, sicché, attesa la finalità propria della consulenza, di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi che comportino specifiche conoscenze, la prestazione deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, di quello comune delle parti. Dato che la prestazione dell'ausiliare è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è stata resa, interesse che, cosi, assorbe e trascende quello proprio e particolare delle singole parti, discende necessariamente che il regime sull'onere delle spese sostenute dal consulente tecnico per l'espletamento
6 dell'incarico e sull'obbligo del relativo pagamento, deve prescindere sia alla disciplina sul riparto dell'onere delle spese tra le parti che dal regolamento finale delle spese tra le stesse, che deve avvenire sulla base del principio della soccombenza, che attiene soltanto al rapporto tra le parti e non opera nei confronti dell'ausiliare (Cass. 7 ottobre 2016, n. 20250, Cass. 13 maggio 2015, n. 9813; Cass. 19 ottobre 2009, n. 22122). Pertanto, salvo diversa previsione, le spese della consulenza non possano che gravare su tutte le parti, indistintamente, atteso che l'obbligo di pagare la prestazione eseguita dal consulente tecnico d'ufficio, quale ausiliario del giudice, ha natura solidale ex art.1294c.c. (Cass. civ., sez. I, 8 luglio
1996 n.6199; ed altre ivi citate;
nonché Cass. civ., sez. III, 19 settembre 2006
n.20314; Cass. civ., Sez. II, 15 settembre 2008 n°23586)>>.
§5 La sentenza è gravata d'appello dalla Parte_1 con atto depositato il 24 aprile 2023.
[...] CP_ Costituitisi in giudizio, l' e hanno formulato Controparte_3 le conclusioni sopra riportate.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 25 marzo 2024, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§6
In via preliminare, occorre osservare che, con nota depositata il 30 luglio 2023, l'appellante ha dichiarato di rinunciare all'appello con riferimento alla cartella di pagamento n. 13920070008232530000, avendo aderito alla procedura “rottamazione quater” contenuta nella legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 231-252 Legge 29.12.2022, n. 197) che consente di definire i carichi affidati agli agenti di riscossione dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.
Orbene - posto che l'ammissione alla definizione agevolata per la cartella che era stata oggetto di opposizione nel giudizio di più recente iscrizione a ruolo, non travolge l'appello sulla causa più risalente (quella avente ad oggetto il verbale di accertamento), perché la cartella attiene ad annualità diverse, successive a quelle del verbale di accertamento - al Collegio non resta che prendere atto della rinuncia e dichiarare, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., estinto, in parte qua, l'appello (cfr. Cass. 5250/2018).
§7
Con il proposto gravame la cooperativa (per la parte che qui solo, ancora, interessa, ossia il verbale di accertamento), lamenta l'erroneità della sentenza in punto di carenza di interesse ad agire, che invece è da ravvisarsi nell'immediata idoneità del provvedimento impugnato ad incidere sulla sfera soggettiva dell'opponente che, per vedersi rilasciato un durc positivo e dunque continuare a svolgere la propria attività imprenditoriale, ha dovuto presentare istanza di condono subordinata alla ripetizione delle somme versate in vista dell'esito positivo del presente giudizio. La censura è condivisibile.
Orbene, occorre premettere che <La notifica della cartella esattoriale per contributi previdenziali determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione dell'accertamento ispettivo che sia stato promosso dopo
l'iscrizione a ruolo, perché l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede uno
7 specifico mezzo dell'impugnazione a ruolo, da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito, sicché nessun risultato utile il ricorrente potrebbe più conseguire in virtù dell'autonoma azione di accertamento negativo proposta in relazione all'accertamento ispettivo>> (Cass.
Sez. L., Ordinanza n. 6753 del 10/03/2020).
Dall'arresto dianzi riportato si evince, a contrario, che nelle ipotesi, come quella in esame, in cui il verbale di accertamento viene impugnato prima dell'iscrizione a ruolo e della conseguente notifica della cartella di pagamento che su quel verbale si basa, sussiste l'interesse ad agire in capo al contribuente, stante l'idoneità dello stesso ad incidere sulla sfera giuridica soggettiva del destinatario, tutte le volte in cui in sede ispettiva viene contestata un'omissione contributiva suscettibile di determinare una situazione di irregolarità tale da impedire l'accesso al da parte CP_5 dell'azienda e quindi da ostacolare il regolare svolgimento dell'attività di impresa.
D'altro canto, nel caso di specie, la successiva cartella attiene ad un periodo diverso
(posteriore) da quello oggetto di contestazione in sede accertativa, sicché è evidente l'immediata efficacia lesiva della sfera soggettiva del destinatario dell'accertamento ché, in caso contrario giammai tale iscrizione a ruolo avrebbe potuto trovare ingresso.
§8
Occorre, dunque, passare alla disamina del contenuto del ricorso in opposizione.
§8.1 La prima argomentazione difensiva ha ad oggetto l'estinzione dell'obbligazione di pagamento inflitta alla ricorrente, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981
L'eccezione è infondata perché la violazione non rileva ex se, ma solo se si sia tradotta in una violazione del diritto di difesa, che deve essere allegata e provata, mentre nel caso in esame tale onere di allegazione e prova è stato disatteso: <In tema di sanzioni amministrative in materia di previdenza e lavoro, il vizio procedimentale integrato dalla mancata consegna, al momento dell'accertamento ispettivo, del verbale di primo accesso assume rilevanza, in sede di opposizione ad ordinanza ingiunzione, solo ove abbia determinato una lesione effettiva del diritto di difesa e la predetta lesione sia stata allegata>> (Cass.
Sez. L, Ordinanza n. 26050 del 07/09/2023).
§8.2
La Cooperativa eccepisce, poi, l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere in capo all' perché a norma dell'art. 28 della legge 24.11.1981 n. 689, il diritto CP_1
a riscuotere le somme dovute per le violazioni si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui la violazione stessa è stata commessa. Sennonché, a disattendere la tesi suddetta è sufficiente osservare che il verbale di accertamento riguarda omissioni contributive, cui si applica il regime della legge
8 335/95 e non quello dell'art. 28 legge 689/81, concernente le sanzioni amministrative.
§8.3 La ricorrente deduce, in terza battuta, la mancata valenza probatoria del verbale ispettivo: <I funzionari “ sostengono di aver confrontato la CP_1 documentazione (extra contabile) sequestrata con i modelli ufficiali “ CP_1 nonché con gli elenchi riportati sui modelli 770 per rilevare i dati differenti e i due diversi fenomeni di evasione. E' evidente che tali affermazioni debbano considerarsi alla stregua di mere circostanze prive di alcun valore probatorio precostituito, non valutabili neppure quali presunzioni semplici, e, come tali, liberamente apprezzabili dal giudice (cfr.
Cass. Civ., 08.03.2001, n. 3350; Cass. Civ., 17.02.2000, n. 1786; Cass. Civ.,
18.06.1998, n. 6110; Cass. Civ., 08.08.1987, n. 6847). Ciò posto, la documentazione extra contabile che i funzionari dichiarano di aver esaminato non contiene alcuna specificazione circa il rapporto di lavoro eventualmente in essere tra le parti e nessuna attinenza essa ha con la reale situazione di fatto esistente all'interno dell'azienda “ ”. Infatti, essa consiste di fogli singoli e/o piccoli quaderni Pt_1 contenenti annotazioni ad inchiostro di varia grafia privi di alcun valore probatorio e riferibili tanto alla “Napitina” quanto ai singoli soci che dei medesimi lavoratori si servivano per l'esecuzione di attività generica non afferente specificatamente alla raccolta di frutti ma riguardante piccoli interventi di sfruttamento della terra e/o di disserbamento e pulizia. Ancora oggi non è dato sapere quale sia il meccanismo logico – deduttivo utilizzato dagli ispettori “ nell'imputare ed addebitare CP_1 alla “ ” le giornate lavorative annotate da sconosciuti autori su carta libera, Pt_1 priva di alcun riferimento alla società ricorrente e inidonea, unitamente alle scritture ivi vergate, a costituire valida e sufficiente prova. Tale circostanza risulta confermata anche dal ragionamento tecnico, ma anche logico, seguito dal perito, Prof. Dott. , incaricato dalla ” di elaborare uno studio Persona_3 Pt_1 specifico sull'assorbimento medio annuo di lavoro umano sulla base delle tecniche di raccolta e lavorazione nonché sulla base delle produzioni fornite dalle piante poste a dimora sul terreno sfruttato dalla “ ”. Pt_1
Se da un punto di vista formale, le annotazioni di cui alle scritture contabili extra non hanno alcuna valenza ed efficacia, da una prospettiva tecnica e sostanziale esse appaiono addirittura illogiche ed assurde.
Infatti, come più correttamente ed autorevolmente ha evidenziato il Prof. nel Per_3 quadro riepilogativo dell'allegata perizia, la somma tra le giornate denunciate dalla
“Napitina” con le giornate di cui gli ispettori “ avrebbero constatato la CP_1 omessa denuncia condurrebbe ad un risultato oltremodo elevato, sganciato da ogni criterio di riferimento e, come tale, inaccettabile ed evidentemente falso. Più specificatamente:
la “ ” nel quadriennio 1994 – 1998 ha denunciato 33.857 giornate Pt_1 lavorative;
gli ispettori “ per il medesimo periodo esaminato calcolano una evasione CP_1 complessiva di 8.419 giornate lavorative che, quindi, dovrebbero sommarsi a quelle già dichiarate dal datore di lavoro;
9 pertanto, secondo l'accertamento “ , di fatto, la “ ” ha utilizzato CP_1 Pt_1
42.276 giornate lavorative;
orbene, secondo gli stessi parametri “ relativi al fabbisogno di mano CP_1 d'opera per ettaro coltivato, necessitano, per un periodo di tempo di uguale durata, soltanto 30.800 giornate lavorative (giornate da ettaro – coltura, 50 gg. per ha.).
Oscuri permangono, anche alla luce degli esposti rilievi tecnici, i criteri e le fonti utilizzate dai funzionari “ per l'accertamento della violazione in danno CP_1 della società cooperativa “ ”. In assenza di circostanziata e contraria Pt_1 dimostrazione tanto le paventate omissioni di denuncia quanto gli importi indicati come dovuti, rimangono meri esercizi aritmetici non idonei a fornire prova e neanche semplice indizio circa la veridicità, logicità e coerenza degli accertamenti eseguiti e non suscettibili di fondare alcuna denuncia di violazione>>.
§8.3.1 Sul punto, l'ente previdenziale ribatte che <<…il verbale di accertamento relativo all'ispezione conclusa in data 28.01.1999, che qui deve intendersi integralmente riportato e trascritto e già allegato, denunzia l'esistenza di due diversi fenomeni di evasione: personale totalmente non denunciato e operai denunciati per periodi o per giornate di lavoro inferiori a quelle risultanti dalla documentazione sequestrata. Gli ispettori forniscono una dettagliata indicazione dei lavoratori per i quali è stata riscontrata l'evasione nonché dei periodi e delle giornate cui la stessa si riferisce. Il verbale contiene inoltre una dettagliata indicazione della documentazione esaminata e si fa anche riferimento a “documentazione extra-contabile”, intendendosi, evidentemente, per tale, quella residua rispetto ai registri di impresa, alle denunce aziendali, agli elenchi trimestrali……vale a dire diversa rispetto alla documentazione ufficiale imposta ex lege. L'esistenza di tale documentazione non è mai stata posta in discussione da controparte che, pertanto, riconosce per vera la circostanza che la stessa sia stata rinvenuta presso i propri uffici contabili, né viene posta in discussione la valenza probatoria in astratto della documentazione extra-contabile che pertanto deve considerarsi non contestata in quanto tale.
Controparte vorrebbe piuttosto sostenere che tale documentazione sia del tutto estranea alla azienda e tuttavia non è dato comprendere per quali ragioni la stessa sia stata rinvenuta presso gli uffici contabili e di ragioneria della ditta ricorrente. Tale documentazione non conteneva alcun riferimento ad ulteriori e diverse realtà aziendali e pertanto non poteva che riferirsi alla . …le valutazioni di Pt_1 controparte in ordine alla presunta discrasia tra i dati accertati dagli ispettori ed il fabbisogno di manodopera della ditta in relazione alla estensione del fondo devono considerarsi pretestuose: dalla documentazione rinvenuta presso l'azienda e riconducibile alla stessa è emersa la sussistenza di rapporti di lavoro non registrati ovvero non correttamente registrati, la circostanza, tutta da dimostrare, che il fabbisogno di personale fosse inferiore deve considerarsi del tutto irrilevante, permanendo il dato di fatto della evasione e/o omissione contributiva>>.
§8.3.2 CP_ Ciò posto, l' nel costituirsi in giudizio con memoria tempestivamente depositata, aveva espressamente rilevato che la pretesa si fondava sul verbale di accertamento CP_ del 28 gennaio 1999, con cui gli ispettori dopo avere evidenziato di avere posto
10 sotto sequestro, unitamente ai militari della documentazione extra-contabile Org_2 relativa al periodo 1^ ottobre 1994-30 giugno 1998, avevano verificato l'omessa/parziale dichiarazione di giornate lavorative;
si riproducono, a seguire, le pagine da 3 a 18 del verbale di accertamento, in cui gli ispettori riportano, nel dettaglio, i nominativi dei singoli lavoratori e il numero di giornate totalmente/parzialmente dichiarato, quali desunti dal raffronto tra la documentazione sequestrata e quella “ufficiale” della ditta:
11 12 13 14 15 16 17 18 L'ente previdenziale ha corroborato la propria impostazione difensiva attraverso la tempestiva produzione del verbale ispettivo, contenente la puntuale indicazione delle inadempienze rilevate, e gli elementi da cui sono state desunte (vale a dire la CP_ documentazione aziendale, e quella in possesso dell' comunicazioni di assunzione, libro unico, buste paga, oltre a quella extracontabile sequestrata presso la ditta).
E' noto, peraltro, quanto all'efficacia probatoria del verbale di accertamento redatto in sede ispettiva che <Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto valore di piena prova al verbale ispettivo dell i cui funzionari avevano personalmente CP_1 esaminato il libro paga e matricola, nonché le denunce contributive ed i pagamenti dell'impresa edile artigiana dell'opponente, accertando il mancato rispetto dei minimi retributivi, con conseguente indebito conguaglio degli sgravi, ed il versamento di contributi su una retribuzione inferiore a quella corrispondente all'orario normale di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva, in violazione
19 dell'art. 29 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n. 341)>>
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 23800 del 07/11/2014).
Pertanto, in virtù della fede privilegiata che assiste i verbali dei funzionari di vigilanza in genere, quanto agli elementi che gli ispettori prospettano di avere desunto dalla disamina delle scritture contabili – come nel caso di specie -, l'erroneità delle deduzioni, ove espressamente e specificamente contestata dal contribuente, è suscettibile di essere provata attraverso l'allegazione in atti dei documenti da cui il dato erroneo è stato tratto, da offrire alla valutazione del giudicante.
Tanto premesso, osserva il Collegio che la cooperativa, senza in alcun modo confutare – in maniera precisa e puntuale, alla stregua di quanto preteso dall'art. 416
c.p.c. - il contenuto della documentazione extra contabile rinvenuta presso la ditta e la correttezza dei dati che gli ispettori hanno estrapolato dalla medesima – si è limitata ad obiettare che gli ispettori avrebbero desunto il dato numerico delle giornate non dichiarate, avuto riguardo alla stima di manodopera necessaria per le lavorazioni denunciate dalla ditta;
in sostanza, l'impostazione difensiva dell'opponente si incentra tutta sul fatto che la necessità di manodopera della ditta negli anni in contestazione - su cui peraltro in primo grado è stata disposta ctu con agronomo che ha stabilito che il numero di giornate denunciate, tranne che per il primo anno, è superiore di circa duemila rispetto a quelle necessarie (il primo anno era inferiore di circa 500, con ampia compensazione); - era di gran lunga inferiore a quella dichiarata, il che, secondo l'odierna appellante, minerebbe alla base il ragionamento su cui il verbale ispettivo si fonda.
Tale impostazione, tuttavia, non coglie nel segno. Infatti, non solo la tesi - secondo cui gli ispettori avrebbero desunto il dato numerico delle giornate non dichiarate, avuto riguardo alla stima di manodopera necessaria per le lavorazioni denunciate dalla ditta;
- non trova riscontro nella disamina del verbale ispettivo, in cui, come può evincersi dalle pagine sopra riportate, i funzionari di vigilanza si sono limitati a inferire il dato dell'omessa/parziale dichiarazione delle giornate lavorative, dal raffronto tra la documentazione extracontabile e quella delle denunce periodiche presentate dalla ditta;
ma, d'altro canto, una simile impostazione, semmai, equivale all'ammissione, da parte dell'opponente, di avere denunciato manodopera fittizia, il che avrebbe come conseguenza il disconoscimento dei rapporti lavorativi effettivamente denunciati, ma non potrebbe minare il ragionamento sotteso al verbale ispettivo, in cui è stata affermata – come già rilevato - l'esistenza di rapporti, ulteriori e diversi, desunti dalla documentazione proveniente dalla stessa cooperativa.
§9
Le considerazioni che precedono conducono, in riforma della sentenza gravata, al rigetto dell'appello, in parte qua, per infondatezza del ricorso proposto dall'odierna appellante con atto depositato il 19 gennaio 2005.
Avuto riguardo all'esito complessivo della controversia, si impone la compensazione tra le parti delle spese del primo grado di lite, mentre la
[...] soccombente, è tenuta a rifondere le Controparte_8 CP_ spese del presente grado all (unico legittimato passivo nel giudizio introdotto con il ricorso del 19.1.2005), liquidate nella misura indicata in dispositivo.
20 A carico dell'appellante soccombente vanno altresì poste le spese della ctu espletata in primo grado, già quantificate dal Tribunale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] con ricorso in data 24 Controparte_8 aprile 2023, avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro,
n. 432/2022, resa in data 26 aprile 2022, così provvede:
- dichiara estinto l'appello con riferimento alla cartella di pagamento n. 13920070008232530000;
- in riforma della sentenza gravata, rigetta l'appello per infondatezza del ricorso proposto dall'odierna appellante con atto depositato il 19 gennaio 2005;
- compensa tra le parti le spese del primo grado di lite;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di lite nei CP_ confronti dell' che liquida in euro 7160,00, oltre accessori ove per legge dovuti;
- pone a carico della Controparte_8 le spese della ctu espletata in primo grado, per come
[...] quantificate dal Tribunale;
- dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 19/04/2024
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
21
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Previdenza ed Assistenza
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 395 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA in Parte_1 persona del l.r.p.t., con l'Avv. FRANCO ROBERTO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo di primo grado, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Catanzaro, via G. Alberti 27, presso lo studio dell'Avv. Tommaso Ricci
appellante
e
(C.F. Controparte_1
– P.IVA ), in persona del Presidente legale P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti ai sensi dell'art.13 della Legge Controparte_2
n.448/1998 nonché della procura a rogito della Dott.ssa Notaio in Persona_1
Tivoli, in data 3 luglio 2014, Rep. 37521 – Racc. 5762, registrato a Tivoli in pari data al n. 3404 Serie 1, elettivamente domiciliato in Catanzaro Via Milano n.18, presso e con l'avv. Maria Teresa Pugliano, l'Avv. Silvia Parisi, l'avv. Francesco Muscari e l'Avv. Valeria Grandizio, dai quali è rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto Notar del 23.01.2023 in Roma (repertorio Persona_2
37590 – raccolta 7131) appellato
E
- ente pubblico economico, che, in forza del Controparte_3 disposto di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1° luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo , (C.F. P IVA ), in persona del legale CP_4 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Viale Giacomo Matteotti n. 55, presso lo Studio dell'Avv. Pietro Rosano, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione in appello appellata
1 Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Vibo Valentia.
Obbligo contributivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: < l'obbligazione di pagamento per crediti agricoli 2002 e 2003 per l'importo di € 159.140,49 ovvero per quello di € 177.957,77 o per quello minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa, per effetto della tacita e concludente remissione del debito ex art. 1236 c.c. significata da parte dell' alla con la CP_1 Pt_1 dichiarazione secondo cui la società cooperativa ortofrutticola null'altro doveva se non quanto imposto e previsto per debiti contributivi agricoli per i soli anni 1991 –
1992 - 1996 e 1997, quantificabile in esclusivi € 138.619,67 e confermata dal CP_5
(documento unico di regolarità contributiva) e dalla ulteriore documentazione in atti prodotta. In via gradata nel merito - accertare e dichiarare nei confronti dell' CP_1 l'automatica operatività della mora ai sensi dell'ultima parte dell'art. 1206 Pt_2 c.c. per effetto del negligente e non collaborativo comportamento dell'Istituto previdenziale che non ha compiuto quanto indispensabile e necessario affinché la debitrice potesse definitivamente adempiere la propria obbligazione di Pt_1 pagamento. Per l'effetto accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Pt_1 risarcimento dei danni subiti per non avere potuto godere dei benefici patrimoniali del programma di ristrutturazione in premessa enunciato, quantificabili nella misura di € 106.093,66 (pari al maggior dovuto rispetto alla somma di € 53.046,83 = 1/3 di € 159.140,49) tenendo conto dell'importo comunicato da , ovvero nella Controparte_6 misura di € 118.638,51 (pari al maggior dovuto rispetto alla somma di € 59.319,26 = 1/3 di € 177.957,77) tenendo invece in considerazione la somma ingiunta dalla cartella impugnata, condannando pertanto l' al pagamento in favore della CP_1 ricorrente della somma equivalente ovvero a quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa. Nonché accertare e dichiarare estinta l'obbligazione di pagamento per crediti agricoli 2002 e 2003, per l'importo di € 159.140,49 ovvero per quello maggiore di € 177.957,77 per effetto della offerta reale della somma di € 53.046,83 (pari ad 1/3 di € 159.140,49) o di quella maggiore di € 59.319,26 (pari ad 1/3 di € 177.957,77) proposta da con la spinta domanda giudiziale, e del Pt_1 successivo deposito della stessa.
In ogni caso - accertare e dichiarare la nullità formale del ruolo/cartella di pagamento n. 13920070008232530000, per le ragioni in fatto ed in diritto illustrate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e nel presente atto di appello. •
Con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio. >>; per l' < CP_1 nonché infondato in fatto ed in diritto.Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio>>; per : << - accertare e dichiarare la carenza di Controparte_3 legittimazione passiva dell' - confermare la Controparte_3 sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze del doppio giudizio>>
FATTO e DIRITTO
§1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
2 §2
Con ricorso depositato presso cancelleria del Tribunale di Vibo Valentia, Giudice del lavoro, in data 19 gennaio 2005, la ha Parte_1 proposto azione di accertamento negativo della esistenza di debito contributivo. In particolare, con verbale di accertamento del 28 gennaio 1999, i funzionari di vigilanza dell' , dichiarando di aver concluso Parte_3 gli accertamenti amministrativi in tema di assicurazioni sociali obbligatorie, hanno contestato alla società, quale datore di lavoro tenuto al versamento degli oneri contributivi relativamente ai propri dipendenti, omissioni contributive totali e parziali;
nello specifico, con riferimento al periodo 1.10.1994 - 30.06.1998, hanno contestato due tipi di violazioni:
omissione totale di denuncia per lavoratori effettivamente impiegati e conseguente omissione contributiva;
parziale denuncia di lavoratori per giornate di lavoro inferiori a quelle effettivamente svolte per come risultante dall'esame della documentazione sequestrata, con conseguente parziale violazione contributiva. In conseguenza delle presunte violazioni, i funzionari di vigilanza “ hanno CP_1 quantificato le somme dovute per le accertate inadempienze nelle seguenti misure:
£. 266.072.000 a titolo di contributi scaduti;
CP_1
£. 65.560.000 a titolo di contributi scaduti;
Org_1
£. 139.319.000 per somme aggiuntive CP_1
£. 37.919.000 per somme aggiuntive S.S.N.;
£. 199.555.000 per una tantum CP_1
£. 49.176.000 per una tantum Org_1 per un totale complessivo di £. 757.508.000.
La società – premesso che con domanda di condono per contributi agricoli presentata in data 2 novembre 1999, aveva proposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 della legge 23.12.1998 n. 448, la regolarizzazione della propria posizione debitoria, formulando espressa riserva di ripetizione di quanto versato, all'esito dell'accertamento amministrativo e giudiziario circa l'effettiva debenza delle somme richieste;
- ha formulato le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare estinta l'obbligazione di pagamento relativa alle violazioni presuntivamente accertate nel verbale notificato in data 28 gennaio 1999 per tardiva notificazione del verbale medesimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge n. 689/1981; accertare e dichiarare comunque estinta l'obbligazione di pagamento relativa alla presunta violazione di cui al verbale di accertamento notificato in data 28 gennaio 1999 per intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere in capo all' ai sensi e per gli CP_1 effetti dell'art. 28 della legge n. 689 del 1981; - accertare e dichiarare nel merito infondato e illegittimo l'accertamento eseguito dall' , perché assolutamente CP_1 illogico e sganciato da ogni criterio e/ o parametro scientifico e normativo;
per l'effetto, accertare e dichiarare che nessun obbligo a nessun titolo grava in capo alla società ricorrente per le violazioni di cui al verbale di accertamento notificato in data
28 gennaio 1999. In via subordinata: - accertare e dichiarare l'erroneità dei calcoli effettuati dai funzionari “ e la non debenza delle relative sanzioni nella misura indicata CP_1 nel verbale di accertamento notificato in data 28 gennaio 1999. In via più gradata -
3 nell'eventualità in cui la documentazione extra contabile sequestrata dagli ispettori
“ fosse ritenuta valida prova dell'obbligazione di pagamento gravante sulla CP_1
”, accertare e dichiarare che l'importo dovuto debba essere calcolato nella Pt_1 minore misura derivante dalla non debenza dei contributi relativi alla previdenza ed assistenza sanitaria.
A sostegno delle domande ha argomentato: circa la mancanza di valore probatorio e anche di presunzione semplice del verbale di accertamento notificato il 28 gennaio
1999; erroneità, illogicità ed illegittimità del calcolo delle giornate lavorative per cui vi sarebbe stata omessa denuncia totale o parziale, sulla base della perizia giurata di stima redatta dal Prof. Dott. dalla quale emerge il fabbisogno Persona_3 complessivo di mano d'opera per la raccolta dei frutti dalle piante sfruttate dalla
” per conto e nell'interesse dei propri soci. Pt_1
§3 Con successivo ricorso (R.G. 464/2008), poi riunito (ordinanza del 26 marzo
2015) al primo, ha proposto accertamento negativo del debito contributivo ed in opposizione al ruolo/cartella di pagamento n. 13920070008232530000, depositato in cancelleria il giorno 11 marzo 2008. In particolare, ha chiesto l'accertamento dell'inesistenza del debito contributivo, portato, relativamente ad altro periodo (anni 2002/2003), nella impugnata cartella di pagamento per la somma di € 186.238,67. Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
In via preliminare
sospenda l'esecutorietà del di pagamento n. CP_7
13920070008232530000;
In via principale nel merito
accerti e dichiari estinta l'obbligazione di pagamento per crediti agricoli 2002 e 2003 per l'importo di € 159.140,49 ovvero per quello di € 177.957,77 o per quello minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa, per effetto della tacita e concludente remissione del debito ex art. 1236 c.c. significata da parte dell' alla CP_1
con la dichiarazione secondo cui la società cooperativa ortofrutticola Pt_1 null'altro doveva se non quanto imposto e previsto per debiti contributivi agricoli per i soli anni 1991 – 1992 - 1996 e 1997. quantificabile in esclusivi € 138.619,67 e confermata dal RC (documento unico di regolarità contributiva) e dalla ulteriore documentazione in atti prodotta;
In via gradata nel merito:
accerti e dichiari nei confronti dell' l'automatica operatività della mora CP_1 ai sensi dell'ultima parte dell'art. 1206 c.c. per effetto del negligente e non Pt_2 collaborativo comportamento dell'Istituto previdenziale che non ha compiuto quanto indispensabile e necessario affinché la debitrice potesse definitivamente Pt_1 adempiere la propria obbligazione di pagamento.
Per l'effetto accerti e dichiari il diritto di ad ottenere il risarcimento dei Pt_1 danni subiti per non avere potuto godere dei benefici patrimoniali del programma di ristrutturazione in premessa enunciato, quantificabili nella misura di € 106.093,66
(pari al maggior dovuto rispetto alla somma di € 53.046,83 = 1/3 di € 159.140,49) tenendo conto dell'importo comunicato da , ovvero nella misura di € Controparte_6
118.638,51 (pari al maggior dovuto rispetto alla somma di € 59.319,26 = 1/3 di €
177.957,77) tenendo invece in considerazione la somma ingiunta dalla cartella
4 impugnata, condannando pertanto l' al pagamento in favore della ricorrente CP_1 della somma equivalente ovvero a quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa.
accerti e dichiari estinta l'obbligazione di pagamento per crediti agricoli 2002 e 2003, per l'importo di € 159.140,49 ovvero per quello maggiore di € 177.957,77 per effetto della offerta reale della somma di € 53.046,83 (pari ad 1/3 di € 159.140,49) o di quella maggiore di € 59.319,26 (pari ad 1/3 di € 177.957,77) proposta da Pt_1 col presente ricorso, e del successivo deposito della stessa. In ogni caso:
accerti e dichiari la nullità formale del ruolo/cartella di pagamento n.
13920070008232530000, per le ragioni in fatto ed in diritto illustrate con il presente ricorso. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa. Nel corso dell'istruttoria, previa riunione dei due incarti, sono state raccolte le deposizioni testimoniali e, infine, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
§4
Il Tribunale dichiara inammissibile il ricorso alla luce delle seguenti argomentazioni:
<<in ragione del preliminare esame in rito, il presente ricorso va dichiarato < i>
inammissibile. Al riguardo si rileva che - come da ultimo previsto dalla S.C. con ordinanza 12 giugno 2020, n.11369, con statuizione cui il Giudice scrivente presta adesione - il verbale di accertamento ispettivo della violazione delle norme sulla tutela del lavoro subordinato, pur notificato unitamente al preannuncio di sanzioni pecuniarie nella misura minima, non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, a conclusione del procedimento amministrativo, infligge la sanzione con l'ordinanza- ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria (cfr. Cass. n. 16319 del 2010, n. 11281 del 2010 e n. 18320 del 2007); già le Sezioni Unite di questa
Corte, con risalente pronuncia, ebbero ad affermare che il verbale di accertamento della violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo soltanto in questo caso idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importo direttamente stabilito dalla legge. Quando, invece, riguarda il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, il verbale non incide ex se sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza di ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689 del 1981 (Cass. Sezioni Unite n. 16 del 2007; conf. Cass. n. 18320 del 2007). Pertanto, va dichiarata inammissibile l'azione di accertamento negativo avverso il verbale di accertamento prima dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, atteso che l'unico interesse ad agire può, in astratto, riguardare la valenza del verbale al fine
5 dell'applicazione delle sanzioni conseguenti alle violazioni amministrative in esso accertate.
Nel caso di specie, infatti, si è in presenza di un atto endo-procedimentale rispetto al quale non sussiste un concreto e attuale interesse del destinatario del provvedimento ad impugnare la contestazione dell'illecito, la quale costituisce un atto interno del procedimento che si conclude con l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione. La contestazione dell'illecito, infatti, costituisce un atto interno del procedimento che si conclude con l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione e, dunque, non incide sulla posizione giuridica del destinatario, per cui la stessa non è suscettibile di autonoma impugnazione, potendo questa essere proposta unicamente contro l'atto terminale del procedimento.
Orbene, tale fattispecie è quella configurabile nel presente giudizio, come emerge dalla stessa prospettazione attorea e dalle conclusioni rassegnate. Il ricorso è, dunque, inammissibile.
Il provvedimento cautelare di sospensione della cartella di pagamento
n°13920070008232530000, va dunque revocato.
Si rileva che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise: in altri termini in caso di litisconsorzio facoltativo, pur nell'identità delle questioni, permane autonomia dei rispettivi titoli, dei rapporti giuridici e delle singole causae petendi, con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, con una propria individualità in relazione ai rispettivi legittimi contraddittori e con
l'ulteriore conseguenza che la sentenza che le definisce - sebbene formalmente unica
- consta in realtà di tante pronunzie quante sono le cause riunite. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, sono integralmente compensate tra le parti, valorizzata la definizione in rito del presente giudizio e la qualità delle parti.
Alla luce delle motivazioni sopra esposte, irrilevante ai fini della presente decisione è l'espletata CTU;
sul punto si rileva che, il precedente assegnatario del giudizio, ritenuta l'opportunità di avvalersi di ausiliario agronomo, in data 30.10.2019 nominava il ctu dott.ssa che prestava giuramento e che, in data Persona_4 24.06.2020 depositava l'elaborato peritale ed in data 08.07.2020 depositava istanza di liquidazione.
Le spese di ctu sono liquidate, come da dispositivo, con separato decreto, in base al principio per cui il mandato conferito al consulente tecnico d'ufficio ha natura neutrale, poiché l'accertamento ad esso demandato è diretto a far conoscere valutazioni, di cui il giudice può giovarsi per la risoluzione della controversia e che solo un esperto può fornire grazie al patrimonio esperienziale e culturale di cui dispone, assumendosene le connesse responsabilità, anche di rilevanza penale, attraverso la formulazione del giuramento, sicché, attesa la finalità propria della consulenza, di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi che comportino specifiche conoscenze, la prestazione deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, di quello comune delle parti. Dato che la prestazione dell'ausiliare è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è stata resa, interesse che, cosi, assorbe e trascende quello proprio e particolare delle singole parti, discende necessariamente che il regime sull'onere delle spese sostenute dal consulente tecnico per l'espletamento
6 dell'incarico e sull'obbligo del relativo pagamento, deve prescindere sia alla disciplina sul riparto dell'onere delle spese tra le parti che dal regolamento finale delle spese tra le stesse, che deve avvenire sulla base del principio della soccombenza, che attiene soltanto al rapporto tra le parti e non opera nei confronti dell'ausiliare (Cass. 7 ottobre 2016, n. 20250, Cass. 13 maggio 2015, n. 9813; Cass. 19 ottobre 2009, n. 22122). Pertanto, salvo diversa previsione, le spese della consulenza non possano che gravare su tutte le parti, indistintamente, atteso che l'obbligo di pagare la prestazione eseguita dal consulente tecnico d'ufficio, quale ausiliario del giudice, ha natura solidale ex art.1294c.c. (Cass. civ., sez. I, 8 luglio
1996 n.6199; ed altre ivi citate;
nonché Cass. civ., sez. III, 19 settembre 2006
n.20314; Cass. civ., Sez. II, 15 settembre 2008 n°23586)>>.
§5 La sentenza è gravata d'appello dalla Parte_1 con atto depositato il 24 aprile 2023.
[...] CP_ Costituitisi in giudizio, l' e hanno formulato Controparte_3 le conclusioni sopra riportate.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 25 marzo 2024, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§6
In via preliminare, occorre osservare che, con nota depositata il 30 luglio 2023, l'appellante ha dichiarato di rinunciare all'appello con riferimento alla cartella di pagamento n. 13920070008232530000, avendo aderito alla procedura “rottamazione quater” contenuta nella legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 231-252 Legge 29.12.2022, n. 197) che consente di definire i carichi affidati agli agenti di riscossione dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.
Orbene - posto che l'ammissione alla definizione agevolata per la cartella che era stata oggetto di opposizione nel giudizio di più recente iscrizione a ruolo, non travolge l'appello sulla causa più risalente (quella avente ad oggetto il verbale di accertamento), perché la cartella attiene ad annualità diverse, successive a quelle del verbale di accertamento - al Collegio non resta che prendere atto della rinuncia e dichiarare, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., estinto, in parte qua, l'appello (cfr. Cass. 5250/2018).
§7
Con il proposto gravame la cooperativa (per la parte che qui solo, ancora, interessa, ossia il verbale di accertamento), lamenta l'erroneità della sentenza in punto di carenza di interesse ad agire, che invece è da ravvisarsi nell'immediata idoneità del provvedimento impugnato ad incidere sulla sfera soggettiva dell'opponente che, per vedersi rilasciato un durc positivo e dunque continuare a svolgere la propria attività imprenditoriale, ha dovuto presentare istanza di condono subordinata alla ripetizione delle somme versate in vista dell'esito positivo del presente giudizio. La censura è condivisibile.
Orbene, occorre premettere che <La notifica della cartella esattoriale per contributi previdenziali determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione dell'accertamento ispettivo che sia stato promosso dopo
l'iscrizione a ruolo, perché l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede uno
7 specifico mezzo dell'impugnazione a ruolo, da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito, sicché nessun risultato utile il ricorrente potrebbe più conseguire in virtù dell'autonoma azione di accertamento negativo proposta in relazione all'accertamento ispettivo>> (Cass.
Sez. L., Ordinanza n. 6753 del 10/03/2020).
Dall'arresto dianzi riportato si evince, a contrario, che nelle ipotesi, come quella in esame, in cui il verbale di accertamento viene impugnato prima dell'iscrizione a ruolo e della conseguente notifica della cartella di pagamento che su quel verbale si basa, sussiste l'interesse ad agire in capo al contribuente, stante l'idoneità dello stesso ad incidere sulla sfera giuridica soggettiva del destinatario, tutte le volte in cui in sede ispettiva viene contestata un'omissione contributiva suscettibile di determinare una situazione di irregolarità tale da impedire l'accesso al da parte CP_5 dell'azienda e quindi da ostacolare il regolare svolgimento dell'attività di impresa.
D'altro canto, nel caso di specie, la successiva cartella attiene ad un periodo diverso
(posteriore) da quello oggetto di contestazione in sede accertativa, sicché è evidente l'immediata efficacia lesiva della sfera soggettiva del destinatario dell'accertamento ché, in caso contrario giammai tale iscrizione a ruolo avrebbe potuto trovare ingresso.
§8
Occorre, dunque, passare alla disamina del contenuto del ricorso in opposizione.
§8.1 La prima argomentazione difensiva ha ad oggetto l'estinzione dell'obbligazione di pagamento inflitta alla ricorrente, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981
L'eccezione è infondata perché la violazione non rileva ex se, ma solo se si sia tradotta in una violazione del diritto di difesa, che deve essere allegata e provata, mentre nel caso in esame tale onere di allegazione e prova è stato disatteso: <In tema di sanzioni amministrative in materia di previdenza e lavoro, il vizio procedimentale integrato dalla mancata consegna, al momento dell'accertamento ispettivo, del verbale di primo accesso assume rilevanza, in sede di opposizione ad ordinanza ingiunzione, solo ove abbia determinato una lesione effettiva del diritto di difesa e la predetta lesione sia stata allegata>> (Cass.
Sez. L, Ordinanza n. 26050 del 07/09/2023).
§8.2
La Cooperativa eccepisce, poi, l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere in capo all' perché a norma dell'art. 28 della legge 24.11.1981 n. 689, il diritto CP_1
a riscuotere le somme dovute per le violazioni si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui la violazione stessa è stata commessa. Sennonché, a disattendere la tesi suddetta è sufficiente osservare che il verbale di accertamento riguarda omissioni contributive, cui si applica il regime della legge
8 335/95 e non quello dell'art. 28 legge 689/81, concernente le sanzioni amministrative.
§8.3 La ricorrente deduce, in terza battuta, la mancata valenza probatoria del verbale ispettivo: <I funzionari “ sostengono di aver confrontato la CP_1 documentazione (extra contabile) sequestrata con i modelli ufficiali “ CP_1 nonché con gli elenchi riportati sui modelli 770 per rilevare i dati differenti e i due diversi fenomeni di evasione. E' evidente che tali affermazioni debbano considerarsi alla stregua di mere circostanze prive di alcun valore probatorio precostituito, non valutabili neppure quali presunzioni semplici, e, come tali, liberamente apprezzabili dal giudice (cfr.
Cass. Civ., 08.03.2001, n. 3350; Cass. Civ., 17.02.2000, n. 1786; Cass. Civ.,
18.06.1998, n. 6110; Cass. Civ., 08.08.1987, n. 6847). Ciò posto, la documentazione extra contabile che i funzionari dichiarano di aver esaminato non contiene alcuna specificazione circa il rapporto di lavoro eventualmente in essere tra le parti e nessuna attinenza essa ha con la reale situazione di fatto esistente all'interno dell'azienda “ ”. Infatti, essa consiste di fogli singoli e/o piccoli quaderni Pt_1 contenenti annotazioni ad inchiostro di varia grafia privi di alcun valore probatorio e riferibili tanto alla “Napitina” quanto ai singoli soci che dei medesimi lavoratori si servivano per l'esecuzione di attività generica non afferente specificatamente alla raccolta di frutti ma riguardante piccoli interventi di sfruttamento della terra e/o di disserbamento e pulizia. Ancora oggi non è dato sapere quale sia il meccanismo logico – deduttivo utilizzato dagli ispettori “ nell'imputare ed addebitare CP_1 alla “ ” le giornate lavorative annotate da sconosciuti autori su carta libera, Pt_1 priva di alcun riferimento alla società ricorrente e inidonea, unitamente alle scritture ivi vergate, a costituire valida e sufficiente prova. Tale circostanza risulta confermata anche dal ragionamento tecnico, ma anche logico, seguito dal perito, Prof. Dott. , incaricato dalla ” di elaborare uno studio Persona_3 Pt_1 specifico sull'assorbimento medio annuo di lavoro umano sulla base delle tecniche di raccolta e lavorazione nonché sulla base delle produzioni fornite dalle piante poste a dimora sul terreno sfruttato dalla “ ”. Pt_1
Se da un punto di vista formale, le annotazioni di cui alle scritture contabili extra non hanno alcuna valenza ed efficacia, da una prospettiva tecnica e sostanziale esse appaiono addirittura illogiche ed assurde.
Infatti, come più correttamente ed autorevolmente ha evidenziato il Prof. nel Per_3 quadro riepilogativo dell'allegata perizia, la somma tra le giornate denunciate dalla
“Napitina” con le giornate di cui gli ispettori “ avrebbero constatato la CP_1 omessa denuncia condurrebbe ad un risultato oltremodo elevato, sganciato da ogni criterio di riferimento e, come tale, inaccettabile ed evidentemente falso. Più specificatamente:
la “ ” nel quadriennio 1994 – 1998 ha denunciato 33.857 giornate Pt_1 lavorative;
gli ispettori “ per il medesimo periodo esaminato calcolano una evasione CP_1 complessiva di 8.419 giornate lavorative che, quindi, dovrebbero sommarsi a quelle già dichiarate dal datore di lavoro;
9 pertanto, secondo l'accertamento “ , di fatto, la “ ” ha utilizzato CP_1 Pt_1
42.276 giornate lavorative;
orbene, secondo gli stessi parametri “ relativi al fabbisogno di mano CP_1 d'opera per ettaro coltivato, necessitano, per un periodo di tempo di uguale durata, soltanto 30.800 giornate lavorative (giornate da ettaro – coltura, 50 gg. per ha.).
Oscuri permangono, anche alla luce degli esposti rilievi tecnici, i criteri e le fonti utilizzate dai funzionari “ per l'accertamento della violazione in danno CP_1 della società cooperativa “ ”. In assenza di circostanziata e contraria Pt_1 dimostrazione tanto le paventate omissioni di denuncia quanto gli importi indicati come dovuti, rimangono meri esercizi aritmetici non idonei a fornire prova e neanche semplice indizio circa la veridicità, logicità e coerenza degli accertamenti eseguiti e non suscettibili di fondare alcuna denuncia di violazione>>.
§8.3.1 Sul punto, l'ente previdenziale ribatte che <<…il verbale di accertamento relativo all'ispezione conclusa in data 28.01.1999, che qui deve intendersi integralmente riportato e trascritto e già allegato, denunzia l'esistenza di due diversi fenomeni di evasione: personale totalmente non denunciato e operai denunciati per periodi o per giornate di lavoro inferiori a quelle risultanti dalla documentazione sequestrata. Gli ispettori forniscono una dettagliata indicazione dei lavoratori per i quali è stata riscontrata l'evasione nonché dei periodi e delle giornate cui la stessa si riferisce. Il verbale contiene inoltre una dettagliata indicazione della documentazione esaminata e si fa anche riferimento a “documentazione extra-contabile”, intendendosi, evidentemente, per tale, quella residua rispetto ai registri di impresa, alle denunce aziendali, agli elenchi trimestrali……vale a dire diversa rispetto alla documentazione ufficiale imposta ex lege. L'esistenza di tale documentazione non è mai stata posta in discussione da controparte che, pertanto, riconosce per vera la circostanza che la stessa sia stata rinvenuta presso i propri uffici contabili, né viene posta in discussione la valenza probatoria in astratto della documentazione extra-contabile che pertanto deve considerarsi non contestata in quanto tale.
Controparte vorrebbe piuttosto sostenere che tale documentazione sia del tutto estranea alla azienda e tuttavia non è dato comprendere per quali ragioni la stessa sia stata rinvenuta presso gli uffici contabili e di ragioneria della ditta ricorrente. Tale documentazione non conteneva alcun riferimento ad ulteriori e diverse realtà aziendali e pertanto non poteva che riferirsi alla . …le valutazioni di Pt_1 controparte in ordine alla presunta discrasia tra i dati accertati dagli ispettori ed il fabbisogno di manodopera della ditta in relazione alla estensione del fondo devono considerarsi pretestuose: dalla documentazione rinvenuta presso l'azienda e riconducibile alla stessa è emersa la sussistenza di rapporti di lavoro non registrati ovvero non correttamente registrati, la circostanza, tutta da dimostrare, che il fabbisogno di personale fosse inferiore deve considerarsi del tutto irrilevante, permanendo il dato di fatto della evasione e/o omissione contributiva>>.
§8.3.2 CP_ Ciò posto, l' nel costituirsi in giudizio con memoria tempestivamente depositata, aveva espressamente rilevato che la pretesa si fondava sul verbale di accertamento CP_ del 28 gennaio 1999, con cui gli ispettori dopo avere evidenziato di avere posto
10 sotto sequestro, unitamente ai militari della documentazione extra-contabile Org_2 relativa al periodo 1^ ottobre 1994-30 giugno 1998, avevano verificato l'omessa/parziale dichiarazione di giornate lavorative;
si riproducono, a seguire, le pagine da 3 a 18 del verbale di accertamento, in cui gli ispettori riportano, nel dettaglio, i nominativi dei singoli lavoratori e il numero di giornate totalmente/parzialmente dichiarato, quali desunti dal raffronto tra la documentazione sequestrata e quella “ufficiale” della ditta:
11 12 13 14 15 16 17 18 L'ente previdenziale ha corroborato la propria impostazione difensiva attraverso la tempestiva produzione del verbale ispettivo, contenente la puntuale indicazione delle inadempienze rilevate, e gli elementi da cui sono state desunte (vale a dire la CP_ documentazione aziendale, e quella in possesso dell' comunicazioni di assunzione, libro unico, buste paga, oltre a quella extracontabile sequestrata presso la ditta).
E' noto, peraltro, quanto all'efficacia probatoria del verbale di accertamento redatto in sede ispettiva che <Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto valore di piena prova al verbale ispettivo dell i cui funzionari avevano personalmente CP_1 esaminato il libro paga e matricola, nonché le denunce contributive ed i pagamenti dell'impresa edile artigiana dell'opponente, accertando il mancato rispetto dei minimi retributivi, con conseguente indebito conguaglio degli sgravi, ed il versamento di contributi su una retribuzione inferiore a quella corrispondente all'orario normale di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva, in violazione
19 dell'art. 29 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n. 341)>>
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 23800 del 07/11/2014).
Pertanto, in virtù della fede privilegiata che assiste i verbali dei funzionari di vigilanza in genere, quanto agli elementi che gli ispettori prospettano di avere desunto dalla disamina delle scritture contabili – come nel caso di specie -, l'erroneità delle deduzioni, ove espressamente e specificamente contestata dal contribuente, è suscettibile di essere provata attraverso l'allegazione in atti dei documenti da cui il dato erroneo è stato tratto, da offrire alla valutazione del giudicante.
Tanto premesso, osserva il Collegio che la cooperativa, senza in alcun modo confutare – in maniera precisa e puntuale, alla stregua di quanto preteso dall'art. 416
c.p.c. - il contenuto della documentazione extra contabile rinvenuta presso la ditta e la correttezza dei dati che gli ispettori hanno estrapolato dalla medesima – si è limitata ad obiettare che gli ispettori avrebbero desunto il dato numerico delle giornate non dichiarate, avuto riguardo alla stima di manodopera necessaria per le lavorazioni denunciate dalla ditta;
in sostanza, l'impostazione difensiva dell'opponente si incentra tutta sul fatto che la necessità di manodopera della ditta negli anni in contestazione - su cui peraltro in primo grado è stata disposta ctu con agronomo che ha stabilito che il numero di giornate denunciate, tranne che per il primo anno, è superiore di circa duemila rispetto a quelle necessarie (il primo anno era inferiore di circa 500, con ampia compensazione); - era di gran lunga inferiore a quella dichiarata, il che, secondo l'odierna appellante, minerebbe alla base il ragionamento su cui il verbale ispettivo si fonda.
Tale impostazione, tuttavia, non coglie nel segno. Infatti, non solo la tesi - secondo cui gli ispettori avrebbero desunto il dato numerico delle giornate non dichiarate, avuto riguardo alla stima di manodopera necessaria per le lavorazioni denunciate dalla ditta;
- non trova riscontro nella disamina del verbale ispettivo, in cui, come può evincersi dalle pagine sopra riportate, i funzionari di vigilanza si sono limitati a inferire il dato dell'omessa/parziale dichiarazione delle giornate lavorative, dal raffronto tra la documentazione extracontabile e quella delle denunce periodiche presentate dalla ditta;
ma, d'altro canto, una simile impostazione, semmai, equivale all'ammissione, da parte dell'opponente, di avere denunciato manodopera fittizia, il che avrebbe come conseguenza il disconoscimento dei rapporti lavorativi effettivamente denunciati, ma non potrebbe minare il ragionamento sotteso al verbale ispettivo, in cui è stata affermata – come già rilevato - l'esistenza di rapporti, ulteriori e diversi, desunti dalla documentazione proveniente dalla stessa cooperativa.
§9
Le considerazioni che precedono conducono, in riforma della sentenza gravata, al rigetto dell'appello, in parte qua, per infondatezza del ricorso proposto dall'odierna appellante con atto depositato il 19 gennaio 2005.
Avuto riguardo all'esito complessivo della controversia, si impone la compensazione tra le parti delle spese del primo grado di lite, mentre la
[...] soccombente, è tenuta a rifondere le Controparte_8 CP_ spese del presente grado all (unico legittimato passivo nel giudizio introdotto con il ricorso del 19.1.2005), liquidate nella misura indicata in dispositivo.
20 A carico dell'appellante soccombente vanno altresì poste le spese della ctu espletata in primo grado, già quantificate dal Tribunale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] con ricorso in data 24 Controparte_8 aprile 2023, avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro,
n. 432/2022, resa in data 26 aprile 2022, così provvede:
- dichiara estinto l'appello con riferimento alla cartella di pagamento n. 13920070008232530000;
- in riforma della sentenza gravata, rigetta l'appello per infondatezza del ricorso proposto dall'odierna appellante con atto depositato il 19 gennaio 2005;
- compensa tra le parti le spese del primo grado di lite;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di lite nei CP_ confronti dell' che liquida in euro 7160,00, oltre accessori ove per legge dovuti;
- pone a carico della Controparte_8 le spese della ctu espletata in primo grado, per come
[...] quantificate dal Tribunale;
- dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 19/04/2024
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
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