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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 28/01/2026, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1230/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CUPPONE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10325/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170003115039000 I.C.I. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170010016548000 REGISTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170086387239000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180016136941000 REGISTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160058093323000 REGISTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249091451861000 ALTRO 2024
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180111629745000 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI
2025
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220148234368000 IRPEF-ALTRO 2025 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 780/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: Si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente in epigrafe impugnava nei confronti dell'A.d.E.R. un'intimazione di pagamento notificata il
12.3.2025 in relazione a n. 7 cartelle, deducenbdo l'omessa notifica dei titoli sottesi, l'intervenuta prescrizione, l'omessa allegazione delle relate di notifica dei titoli sottesi. Chiedeva la distrazione delle spese, allegando l'atto impugnato, di cui chiedeva l'annullamento.
Si costituiva l'A.d.E.R., che sosteneva la rituale notifica degli atti presupposti come da relate allegate, lamentando l'omessa notifica del ricorso agli enti impositori. Invocava la sospensione emergenziale e la notifica di atti interruttivi, chiedendo la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da distrarsi.
Allegava estratto di ruolo, relate e cartelle.
Non venivano prodotti altri atti.
All'udienza del 27.1.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
In via preliminare, il ricorso è ammissibile e la notifica dello stesso alla sola Parte resistente si appalesa legittima, avendo la contribuente articolato doglianze relative alla sola A.d.E.R.
Ciò premesso, la Parte resistente ha allegato documentazione probatoria - tuttavia senza riferimenti nelle controdeduzioni e nella elencazione degli allegati tali da rendere agevole l'istruttoria della causa - comunque sufficiente a comprovare la rituale notifica dei titoli sottesi all'intimazione opposta e la notifica di atti interruttivi della prescrizione. Dal canto suo, Parte ricorrente nulla ha contestato in proposito.
Non era necessario per l'A.d.E.R. allegare all'atto di intimazione relate di notifiche già note alla contribuente, avendo compiuto l'Amministrazione le relative formalità di legge tempo per tempo.
Il ricorso va quindi respinto. Le spese sono compensate.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e compensa le spese.
Il Giudice Monocratico
IO Cuppone
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CUPPONE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10325/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170003115039000 I.C.I. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170010016548000 REGISTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170086387239000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180016136941000 REGISTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160058093323000 REGISTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249091451861000 ALTRO 2024
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180111629745000 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI
2025
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220148234368000 IRPEF-ALTRO 2025 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 780/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: Si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente in epigrafe impugnava nei confronti dell'A.d.E.R. un'intimazione di pagamento notificata il
12.3.2025 in relazione a n. 7 cartelle, deducenbdo l'omessa notifica dei titoli sottesi, l'intervenuta prescrizione, l'omessa allegazione delle relate di notifica dei titoli sottesi. Chiedeva la distrazione delle spese, allegando l'atto impugnato, di cui chiedeva l'annullamento.
Si costituiva l'A.d.E.R., che sosteneva la rituale notifica degli atti presupposti come da relate allegate, lamentando l'omessa notifica del ricorso agli enti impositori. Invocava la sospensione emergenziale e la notifica di atti interruttivi, chiedendo la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da distrarsi.
Allegava estratto di ruolo, relate e cartelle.
Non venivano prodotti altri atti.
All'udienza del 27.1.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
In via preliminare, il ricorso è ammissibile e la notifica dello stesso alla sola Parte resistente si appalesa legittima, avendo la contribuente articolato doglianze relative alla sola A.d.E.R.
Ciò premesso, la Parte resistente ha allegato documentazione probatoria - tuttavia senza riferimenti nelle controdeduzioni e nella elencazione degli allegati tali da rendere agevole l'istruttoria della causa - comunque sufficiente a comprovare la rituale notifica dei titoli sottesi all'intimazione opposta e la notifica di atti interruttivi della prescrizione. Dal canto suo, Parte ricorrente nulla ha contestato in proposito.
Non era necessario per l'A.d.E.R. allegare all'atto di intimazione relate di notifiche già note alla contribuente, avendo compiuto l'Amministrazione le relative formalità di legge tempo per tempo.
Il ricorso va quindi respinto. Le spese sono compensate.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e compensa le spese.
Il Giudice Monocratico
IO Cuppone