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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/10/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 5474/2018 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Civile - Area Famiglia-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice rel.
Dott.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa, con ricorso depositato in data 22/10/2018 e ad oggetto separazione giudiziale,
da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
CAPURSO MARIA CRISTINA;
ricorrente
e
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. ANTONIO NORSCIA,
- resistente
FATTO
La ricorrente, con ricorso depositato in data 22/10/2018, ha Parte_1 chiesto di ottenere la pronuncia di separazione dal coniuge, . Controparte_1
Ha esposto di aver contratto matrimonio concordatario a Bisceglie il 26.8.2013, trascritto negli uffici dello Stato civile con atto n. 23, parte II, serie B, anno 2013, in regime di separazione dei beni;
che da detta unione è nato, in data 18/02/2014, il figlio
[...] e che, per i fatti espositi ricorso, chiedeva la separazione con addebito al coniuge Per_1 concludendo per le domande ivi formulate.
Fissata dal giudice delegato l'udienza di comparizione delle parti, si è costituita la parte resistente, contestando la ricostruzione dei fatti operata dal coniuge ricorrente, chiedendo, in via riconvenzionale, l'addebito della separazione alla stessa nonché concludendo per l'accoglimento delle ulteriori domande formulate nella comparsa e nei successivi atti di causa.
Con ordinanza del 14 maggio 2019 il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati di letto e di mensa e disponeva l'affido condiviso del figlio minore,
[...]
, il suo collocamento presso la madre, , a cui assegnava la Per_1 Parte_1 casa coniugale;
il medesimo provvedimento ha regolato l'esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario;
stabilito un assegno di mantenimento di euro 300,00
a carico del padre, oltre all'adeguamento Istat e 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche;
la previsione di un piano terapeutico per il figlio . Per_1
Con sentenza non definitiva numero 2455 del 15/11/2019 il Tribunale di Trani ha pronunziato la separazione personale dei coniugi.
Nelle more del giudizio, i coniugi hanno dichiarato di aver trovato un accordo per la definizione concordata della causa, come da convenzione depositata nel fascicolo telematico il 23.6.2025 sottoscritta e confermata dalle parti.
Il giudice delegato, in considerazione degli accordi raggiunti rimetteva la causa alla decisione del Tribunale in composizione collegiale.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Gli accordi raggiunti dai coniugi per la definizione delle ulteriori questioni possono essere recepiti, non apparendo contrari a norme imperative o di ordine pubblico né all'interesse superiore della prole minore. I coniugi hanno, infatti, stabilito di volersi separare consensualmente nel reciproco rispetto;
hanno dichiarato di disporre di adeguati redditi propri per cui hanno rinunciato reciprocamente all'assegno di mantenimento, oltre che a ogni reciproca ragione di credito anche futura;
ha rinunciato Parte_1 all'assegnazione della casa coniugale e in accordo con il coniuge si trasferirà insieme al figlio a Bisceglie;
in relazione al figlio minore le parti hanno concordato che l'affido Per_1 sia condiviso con collocamento presso la madre e un assegno di mantenimento pari a 349,30 già aggiornato ad aprile 2026 con regolamentazione delle ulteriori spese del minore, del diritto di visita e delle altre questioni meglio indicate dalla convenzione.
Le spese di lite, come concordato dalle parti, meritano integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bisceglie
[...] il 26.8.2013 (anno 2013, atto n. 23, parte II , serie B ), alle condizioni di cui alla convenzione depositata il 23.6.2025 che qui deve intendersi integralmente richiamata e trascritta e forma parte integrante della presente sentenza;
2) compensa le spese di lite tra le parti;
3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bisceglie perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 30.9.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Sandra Moselli ………………………………..….dott. Francesco Pellecchia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Civile - Area Famiglia-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice rel.
Dott.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa, con ricorso depositato in data 22/10/2018 e ad oggetto separazione giudiziale,
da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
CAPURSO MARIA CRISTINA;
ricorrente
e
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. ANTONIO NORSCIA,
- resistente
FATTO
La ricorrente, con ricorso depositato in data 22/10/2018, ha Parte_1 chiesto di ottenere la pronuncia di separazione dal coniuge, . Controparte_1
Ha esposto di aver contratto matrimonio concordatario a Bisceglie il 26.8.2013, trascritto negli uffici dello Stato civile con atto n. 23, parte II, serie B, anno 2013, in regime di separazione dei beni;
che da detta unione è nato, in data 18/02/2014, il figlio
[...] e che, per i fatti espositi ricorso, chiedeva la separazione con addebito al coniuge Per_1 concludendo per le domande ivi formulate.
Fissata dal giudice delegato l'udienza di comparizione delle parti, si è costituita la parte resistente, contestando la ricostruzione dei fatti operata dal coniuge ricorrente, chiedendo, in via riconvenzionale, l'addebito della separazione alla stessa nonché concludendo per l'accoglimento delle ulteriori domande formulate nella comparsa e nei successivi atti di causa.
Con ordinanza del 14 maggio 2019 il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati di letto e di mensa e disponeva l'affido condiviso del figlio minore,
[...]
, il suo collocamento presso la madre, , a cui assegnava la Per_1 Parte_1 casa coniugale;
il medesimo provvedimento ha regolato l'esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario;
stabilito un assegno di mantenimento di euro 300,00
a carico del padre, oltre all'adeguamento Istat e 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche;
la previsione di un piano terapeutico per il figlio . Per_1
Con sentenza non definitiva numero 2455 del 15/11/2019 il Tribunale di Trani ha pronunziato la separazione personale dei coniugi.
Nelle more del giudizio, i coniugi hanno dichiarato di aver trovato un accordo per la definizione concordata della causa, come da convenzione depositata nel fascicolo telematico il 23.6.2025 sottoscritta e confermata dalle parti.
Il giudice delegato, in considerazione degli accordi raggiunti rimetteva la causa alla decisione del Tribunale in composizione collegiale.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Gli accordi raggiunti dai coniugi per la definizione delle ulteriori questioni possono essere recepiti, non apparendo contrari a norme imperative o di ordine pubblico né all'interesse superiore della prole minore. I coniugi hanno, infatti, stabilito di volersi separare consensualmente nel reciproco rispetto;
hanno dichiarato di disporre di adeguati redditi propri per cui hanno rinunciato reciprocamente all'assegno di mantenimento, oltre che a ogni reciproca ragione di credito anche futura;
ha rinunciato Parte_1 all'assegnazione della casa coniugale e in accordo con il coniuge si trasferirà insieme al figlio a Bisceglie;
in relazione al figlio minore le parti hanno concordato che l'affido Per_1 sia condiviso con collocamento presso la madre e un assegno di mantenimento pari a 349,30 già aggiornato ad aprile 2026 con regolamentazione delle ulteriori spese del minore, del diritto di visita e delle altre questioni meglio indicate dalla convenzione.
Le spese di lite, come concordato dalle parti, meritano integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bisceglie
[...] il 26.8.2013 (anno 2013, atto n. 23, parte II , serie B ), alle condizioni di cui alla convenzione depositata il 23.6.2025 che qui deve intendersi integralmente richiamata e trascritta e forma parte integrante della presente sentenza;
2) compensa le spese di lite tra le parti;
3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bisceglie perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 30.9.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Sandra Moselli ………………………………..….dott. Francesco Pellecchia