Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/05/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3419 del 2017 - Pag. 1 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3419 del 2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.”, e vertente
TRA
C.F. e P.I. , già in persona Parte_1 P.IVA_1 RT del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. RODOLFO FOLLIERO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
- APPELLANTE -
E
, C.F. , nato a [...] in data [...], e Controparte_2 C.F._1
, C.F. , nata in [...] in data [...], in Controparte_3 C.F._2 proprio e quali genitori esercenti la potestà sul minore , nato a Cariati in [...] Persona_1
13.7.98, rappresentati e difesi dall'avv. GIOVANNI CAPRISTO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
- APPELLATI –
P.I. , in persona del legale AR P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti ALBERTO STAFFICCI e LYDIA PASSARELLI LIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
- APPELLATO –
, C.F. in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ANGELA CAPRIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
- APPELLATA –
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni nel giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 6.5.15,
e , nella qualità di genitori esercenti la responsabilità Controparte_2 Controparte_3 genitoriale sul figlio minore ha convenuto in giudizio la Persona_1 CP_5 [...]
. La difesa dei primi primo ha allegato che: CP_5
- in data 3.8.14 verso le 12.50, , tesserato per una squadra ciclistica Persona_1 giovanile di livello regionale, durante un allenamento percorreva con una bicicletta del padre odierno attore, la strada provinciale 177, con direzione Mirto Crosia, CP_2 quando, con precisione al km 2, si imbatteva in una buca, non segnalata, presente nel manto stradale, che ne cagionava la caduta, facendolo sbattere rovinosamente e violentemente contro il guard rail posto a sinistra della carreggiata;
- immediatamente, lo stesso veniva soccorso anche da altri corridori presenti al fatto e trasportato con ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Rossano, ove gli prestavano le cure del caso e gli diagnosticavano una “contusione cranica e facciale, ecchimosi palpebrale sn, ferite escoriate al volto, contusione escoriata ginocchio sinistro, contusione costale, escoriazioni diffuse con prognosi di 25 gg”;
- la bicicletta, di proprietà del , subiva notevoli danni, per la cui Controparte_2 riparazione sono stati sborsati 924,76 euro, Iva compresa, come da fattura allegata;
- a seguito dell'evento dannoso, dalla documentazione medica in atti si evince che il minore ha subito un danno che, secondo le tabelle aggiornate, ammonta Persona_1
a euro 3.851,08;
- ricorre nel caso di specie una responsabilità della ex art. 2051 c.c. Controparte_5 per danni cagionati da cose in custodia, responsabilità che, prescindendo dall'accertamento colposo dell'attività o del comportamento del custode, ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento e prescindendo, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa, essendo esclusa solo da fortuito;
- è evidente, pertanto, la responsabilità della , quale ente proprietario Controparte_5
e gestore della strada in oggetto, per i danni subiti dal minore in occasione del descritto sinistro, nonché per i danni alla bicicletta;
Tanto premesso, gli attori hanno concluso chiedendo al g.d.p. adito di: a. Accertare e dichiarare la responsabilità della , in persona del l.r.p.t., per Controparte_5 il danno alla salute subito dal minore e del danno materiale subito da Persona_1 [...]
proprietario della bicicletta, in occasione del sinistro occorso in data 3.8.14; CP_2 b. Conseguentemente, condannare l'ente convenuto al pagamento della somma totale di euro 4.775,84, a titolo di risarcimento, di cui euro 3.815,08 per il danno subito dal minore Per_1 ed euro 924,76 per la riparazione della bicicletta, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, o della maggiore o minor somma che dovesse risultare in corso di causa;
c. Con vittoria di spese e compensi per il giudizio, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.5.15, si è costituita l' . La sua difesa ha dedotto che: Controparte_6
- Preliminarmente, la S.P. che attraversa il comune di Caloveto, su cui si sarebbe verificato il presunto sinistro, è la SP 251 e non la SP 177;
- In ogni caso e, comunque, come espressamente chiarito nella missiva del 29.10.14, il tratto di strada, già all'epoca dei fatti, era affidato alla gestione dell'Enel Distribuzione Divisione Infrastrutture e Reti, Macro Area Territoriale Sud, giusta concessione n. 198 del 9.11.12;
- la S.P. 251, dal km 0+00 al km 3+304 è interessata da lavori di costruzione di nuovi raccordi MT dalla cabina di Caloveto alla cabina di Mandatoriccio. L'amministrazione convenuta non può essere ritenuta responsabile dei danni riportati dagli odierni attori;
[...
- Infatti, al punto 4 del parere tecnico redatto dal Settore Viabilità della Provincia del 7.09.12, relativo ai lavori si legge che “a cura e spese dell'istante i CP_5 CP_1 lavori dovranno essere opportunamente transennati e segnalati sia di giorno sia di notte, secondo le prescrizioni regolamentari. La segnaletica dovrà essere visibile a conveniente distanza e mantenuta fino al termine dei lavori. Qualora sia ritenuto necessario, dovrà anche essere istituito un servizio di guardia diurna e notturna per garantire la continuità ed efficienza delle anzidette segnalazioni”. E, ancora, al punto 12 è stato stabilito che “ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare in dipendenza della manomissione del suolo pubblico, nonché della buona esecuzione finale dei lavori, ricadrà esclusivamente sul concessionario R.G. n. 3419 del 2017 - Pag. 3 di 12
restando, perciò, la provincia esonerata e altresì sollevata ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti da parte dei terzi”;
- la pertanto, non può essere considerata responsabile di Controparte_5 qualsivoglia sinistro verificatosi sul tratto di strada interessato. Nel periodo in cui si sarebbe verificato il sinistro de quo, il custode della res da cui è derivato il danno degli attori, come emerge chiaramente dai documenti allegati, non era l'amministrazione convenuta, bensì . RT
- Per mero tuziorismo difensivo, si rileva che l'estensione notevole del bene, la sua collocazione fuori dalla perimetrazione urbana e la destinazione ad un uso generalizzato della utenza siano circostanze che rendono difficile l'effettivo esercizio del potere di controllo;
- alla luce di quanto esposto, la dichiara di voler chiamare in causa Controparte_5
Enel Distribuzione Divisione Infrastrutture e Reti;
Ciò posto, la ha concluso chiedendo al Tribunale adito di: Controparte_5
1. Previa autorizzazione della chiamata in causa ex art. 269 c.p.c., differire la data di prima udienza e fissare una nuova udienza al fine di consentire la citazione del terzo;
2. Rigettare le domande attoree perché infondate;
3. Con vittoria di spese e compensi per il giudizio, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.9.15, si è costituita
[...]
La sua difesa ha dedotto che: RT
- La domanda di parte attrice è infondata e non può essere accolta;
- con contratto di appalto del 2.7.12 sono stati affidati alla Controparte_7
i lavori di costruzione dei raccordi MT in cavo sotterraneo alla costruenda
[...] cabina primaria di Caloveto. La canalizzazione per la posa in opera dei cavi ha interessato anche la strada Provinciale n. 251 di Caloveto, dal km 0+000 al km 3+304, a fronte di regolare autorizzazione;
- i lavori di scavo per la canalizzazione, compreso posa dei cavi MT e riempimento, realizzati in conformità alle prescrizioni tecniche contenute nella concessione stradale n.
198 del 2012, rilasciata dal settore viabilità della Provincia di sono stati CP_5 eseguiti con contratto di subappalto n. 7800237065 per conto del AR dalla Impresa CO TO s.r.l., mentre i lavori di scarifica e ripristino della pavimentazione stradale sono stati eseguiti con contratto di subaffidamento n.
7800246921, sempre per conto del , dalla ditta ON LT s.r.l.; AR
- i lavori commissionati risultano formalmente conclusi in data 31.3.14, come da comunicazione impresa;
- i tecnici della Provincia di hanno segnalato alcune imperfezioni alla esecuzione CP_5 del ripristino del manto stradale, che presentava piccoli cedimenti ed avvallamenti. Tali circostanze sono state prontamente segnalate all'appaltatore;
- è evidente, dal contenuto del capitolato di appalto a cui si rimanda, che l'appaltatore
è responsabile in solido con i subappaltatori per gli AR obblighi derivanti dal contratto di appalto, anche verso i terzi;
- quanto alla dedotta responsabilità da cose in custodia, ci si limita a precisare che la deducente società di distribuzione della linea elettrica non è custode del manto stradale sovrastante i propri elettrodotti. Le strade rimangono nella disponibilità e nella custodia degli enti proprietari;
l'evidenza del dato rende ultronea qualsiasi altra deduzione;
- Peraltro, sulla strada oggetto del sinistro, operava all'epoca dei fatti il AR
, che avrebbe dovuto eseguire i lavori a regola d'arte e che, in caso di
[...] difformità o vizi, è tenuta a rispondere direttamente per i danni arrecati ai terzi, ovvero, comunque, a manlevare il committente e a rispondere in solido con il subappaltatore;
R.G. n. 3419 del 2017 - Pag. 4 di 12
- non può certamente imputarsi all' la responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 CP_1
c.c. La responsabilità da cose in custodia si fonda sulla presunzione di colpa di colui che ha un dovere giuridico di custodia dell'oggetto che ha prodotto il danno. La convenuta, quindi, avendo provveduto all'affidamento dei lavori ad un dotato di propria CP_4 organizzazione autonoma di uomini e mezzi, non può soggiacere alla richiamata disciplina della responsabilità oggettiva;
- tuttavia, nella denegata ipotesi in cui si dovesse riscontrare una qualche responsabilità in capo alla deducente , questa sarebbe comunque manlevata da ogni RT responsabilità in ragione di quanto espressamente previsto dall'allegato contratto stipulato con il e le collegate ditte appaltatrici che hanno AR materialmente operato sul manto stradale oggetto del contendere, nel quale è espressamente prevista l'assunzione delle responsabilità derivanti dalla esecuzione dell'opera appaltata in capo all'appaltatore medesimo;
- pertanto, si rende necessario chiamare in causa il . AR
Tanto premesso, la terza chiamata ha concluso chiedendo al Tribunale adito di:
a. Rigettare e dichiarare infondata ogni richiesta di parte attrice;
b. Rigettare la domanda di parte attrice avanzata nei confronti di RT
[...]
c. Disporre la chiamata in causa del in persona del l.r.p.t., AR quale appaltatore di affinchè provveda alla manleva della RT committente da qualsiasi responsabilità e, pertanto, condannarlo, eventualmente anche in solido, con le subappaltatrici CO TO s.r.l. e ON LT s.r.l., disponendo l'estromissione di dal presente giudizio;
CP_1
d. in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento della responsabilità solidale della committente con l'appaltatrice e le subappaltatrici, RT riconoscere alla stessa il diritto di rivalersi nei confronti RT dell'appaltatore e del subappaltatore, con ogni AR conseguenza di legge;
- Preliminarmente, la S.P. che attraversa il comune di Caloveto, su cui si sarebbe verificato il presunto sinistro, è la SP 251 e non la SP 177;
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito AR
, in persona del l.r.p.t.. La sua difesa ha dedotto che:
[...]
- In via preliminare, si eccepisce il difetto di legittimazione passiva del , il CP_4 quale, contrariamente alle deduzioni avverse, non è dotato di alcuna autonoma organizzazione di uomini e mezzi e, nello specifico, non ha mai eseguito interventi di sorta sul tratto di strada in oggetto;
- il consorzio, infatti, si limita a coordinare le attività delle imprese consorziate per migliorare la capacità produttiva e l'efficienza, nell'ambito, poi, degli interventi eseguiti dalle stesse;
- in particolare, l'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto è stata affidata dal CP_4 comparente alla impresa Massai Giordano s.r.l. di Grosseto e, quindi, con successivo contratto di subappalto in data 15.11.12, le opere relative alla canalizzazione con scavi e reinterri nonché la posa dei conduttori sono state affidate alla impresa CO TO
s.r.l. di Casole Bruzio, mentre i lavori di scarifica, fornitura e posa in opera di conglomerati bituminosi, giusta contratto del 5.7.13, sono stati affidati alla ditta ON
LT s.r.l.;
- la stipula dei predetti contratti di subappalto e di subfornitura era stata peraltro espressamente autorizzata dalla committente giusta comunicazioni del 12.12.12 e CP_1
11.7.13;
- ove dovesse essere accertata una qualsiasi responsabilità in ordine alla dinamica e alle conseguenze del sinistro per cui è causa, della stessa dovranno essere chiamati a R.G. n. 3419 del 2017 - Pag. 5 di 12
rispondere i subappaltatori sopra indicati, ciascuno per la parte in cui dovesse risultare aver provocato o contribuito a provocare la insidia sulla quale sarebbe incappato il giovane ciclista. Ciò a mente della previsione di cui alla clausola 15 del contratto di subappalto e 6 del contratto di fornitura;
- stante, poi, la totale autonomia concessa ai subappaltatori nella esecuzione delle opere, deve ritenersi esclusa la responsabilità del comparente nella sua qualità di CP_4 subcommittente;
- degli eventuali danni dovranno, quindi, essere chiamate a rispondere le ditte che hanno materialmente eseguito gli interventi de quo;
- Per l'effetto, si chiede che venga autorizzata la chiamata in causa del terzo, CO TO s.r.l. nonché la ON LT s.r.l.;
- in ogni caso, si contestano le scarne circostanze dedotte dalla parte attrice nell'atto di citazione: dalla scarna descrizione del campo del sinistro si evince la presenza di una buca, della quale non è dato conoscere né le dimensioni né la esatta collocazione sulla carreggiata;
- la normale diligenza di un qualsiasi utente della strada, associata alla fisiologica scarsa velocità di una bicicletta anche se da corsa, avrebbero dovuto consentire il tempestivo avvistamento della pretesa insidia e la facile deviazione per evitarla, stante anche la ridotta dimensione del veicolo, che non avrebbe comportato scarti apprezzabili o, addirittura, la invasione della opposta corsia;
- per di più, ove la pretesa insidia dovesse essere ricollegata ai lavori eseguiti per conto del comparente e non invece ad altre cause, le modalità di canalizzazione del CP_4 cavo elettrico lungo una linea parallela ad un asse stradale e sul margine della carreggiata, avrebbero reso ben visibile la esistenza del diverso tappeto di copertura che costituiva una striscia continua della larghezza di qualche decina di centimetri e, quindi, ancor più facilmente rapportabili a velocità e traiettoria della bicicletta, onde evitare qualsiasi rischio di caduta. Per l'effetto, il CONSORZIO chiamato ha concluso chiedendo al Tribunale adito di: a. In via preliminare, autorizzare la chiamata in causa della CO TO s.r.l. e della
ON LT s.r.l.;
b. nel merito, respingere tutte le domande proposte nei confronti del comparente, CP_4 per essere le stesse infondate in fatto ed in diritto;
c. in via subordinata, in caso di accoglimento totale o parziale della domanda, accerti e dichiari che la ditta CO TO s.r.l. e la ditta ON LT s.r.l., in solido o ciascuno per la propria responsabilità, sono tenute a tenere completamente indenne il CP_4
e, quindi, a manlevarlo da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole,
[...] comprese le eventuali spese di lite, condannando per l'effetto le predette società a rimborsare al tutte le somme che lo stesso fosse tenuto a corrispondere in CP_4 relazione alla domanda proposta dagli attori;
d. Con vittoria di spese e compensi.
Autorizzate le chiamate in causa dei terzi che, poi, si sono costituiti, la causa è stata istruita per mezzo della escussione dei testi nonché attraverso la disposta. c.t.u. medica. Con sentenza n. 445 del 2017 il g.d.p. di Rossano ha accolto la domanda degli attori, ha dichiarato la responsabilità della terza chiamata nella causazione del RT sinistro e ha condannato la stessa al risarcimento del danno per l'ammontare di euro 4.739,84, oltre interessi. Inoltre, ha condannato la società al pagamento delle spese di lite e ha posto a carico della stessa quelle di c.t.u., come liquidate con decreto in atti.
2. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni nel giudizio di secondo grado. R.G. n. 3419 del 2017 - Pag. 6 di 12
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16.11.17 e depositato in cancelleria in data 27.11.17, ha proposto appello avverso la suddetta sentenza. In Parte_1 particolare, l'appellante ha dedotto che:
- gli attori e avevano convenuto in giudizio la Provincia di Cosenza dinanzi Per_1 CP_3 al Giudice di Pace di Rossano per vedersi risarcire i danni patiti dal figlio minore
[...]
in conseguenza di un sinistro (caduta dalla bicicletta) occorso su strada Per_1 provinciale in data 03/08/2014;
- la , a sua volta, con chiamata in causa di terzo, aveva chiesto di Controparte_5 essere manlevata dall'odierna appellante , la quale aveva eseguito lavori Parte_1 sulla medesima strada provinciale per l'ampliamento dell'elettrodotto;
- E-Distribuzione si era costituita tempestivamente in primo grado e, previa chiamata in causa del terzo, , con domanda di manleva, aveva dedotto:
AR che la domanda degli attori era da rigettarsi in quanto sfornita di prova sull'an; che i lavori di costruzione dei raccordi MT in cavo sotterraneo alla costruenda cabina primaria di Caloveto erano stati affidati all'impresa con contratto
AR di appalto N° 8400053866 del 02/07/2012 – LCL N° 6300792195 del 26/09/2012; che la canalizzazione per la posa dei cavi aveva interessato anche la Strada Provinciale N° 251 di Caloveto, dal km 0+000 al km 3+304, a fronte di regolare autorizzazione;
che i lavori di scavo per la canalizzazione, compreso posa dei cavi MT e riempimento, erano stati eseguiti dall' con contratto di subappalto N° 7800237065, Controparte_8 per conto del , mentre i lavori di scarifica e ripristino della
AR pavimentazione stradale erano stati eseguiti dalla ditta ON LT s.r.l. con contratto di sub affidamento N° 7800246921, sempre per conto del;
che i
AR lavori commissionati con la predetta LCL risultavano formalmente conclusi alla data del
31.03.14 come da comunicazione che i tecnici della Provincia di Cosenza CP_7 avevano segnalato alcune imperfezioni relative al ripristino del manto stradale, che presentava piccoli cedimenti ed avvallamenti, circostanze prontamente segnalate all'appaltatore con note prot. , Enel-DIS-04/12/2013- Controparte_9
1347140, ; che, sulla base del capitolato di appalto, RT0
era da ritenersi responsabile in solido con i subappaltatori AR per gli obblighi derivanti dal contratto di appalto, anche verso i terzi;
che E-
Distribuzione non poteva qualificarsi come custode del manto stradale sovrastante i propri elettrodotti, restando le strade nella disponibilità e custodia degli enti proprietari;
che, peraltro, a quell'epoca, sulla strada oggetto del sinistro operava il AR
che avrebbe dovuto eseguire i lavori a regola d'arte e che, in caso di
[...] difformità e vizi dell'opera, era tenuto a rispondere direttamente per i danni arrecati a terzi o comunque a manlevare il committente rispondendo in solido con il subappaltatore;
che non poteva ritenersi responsabile né ai sensi dell'art. Parte_1
2051 c.c., avendo affidato i lavori ad un consorzio dotato di propria organizzazione autonoma di uomini e di mezzi, né ai sensi dell'art. 2050 c.c., in quanto al momento del sinistro non stava concretamente ivi operando, né in via extracontrattuale, non potendosi configurare alcuna culpa in eligendo;
- con la sentenza oggi appellata il Giudice di Pace di Rossano accoglieva la domanda attrice condannando la sola E-Distribuzione, nonostante fosse incontestata la realizzazione dell'opera da parte del terzo chiamato;
- la sentenza deve ritenersi viziata per: 1) falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 132 n.4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (nullità della sentenza per radicale mancanza di motivazione); 3) illogica interpretazione e discordante utilizzo delle prove precostituite e delle emergenze documentali;
4) falsa applicazione delle norme sul contratto di appalto d'opera e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c.; R.G. n. 3419 del 2017 - Pag. 7 di 12
- infatti, il giudice di prime cure non ha tenuto conto del principio della non contestazione circa l'indubbia esistenza del contratto d'appalto tra e il Parte_1 [...]
, cui deve essere attribuita in via esclusiva la realizzazione dell'opera AR
e la conseguente responsabilità;
- E-Distribuzione non può considerarsi custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., poiché l'appaltatore, come si evince dal contratto di appalto allegato, ha assunto su di sé ogni onere anche per danni arrecati a terzi;
- la sentenza gravata è ancor più illogica, laddove si valuti il senso corretto del termine custodia nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 c.c. L'art. 2051 c.c. non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, bensì ad un effettivo potere fisico che implica il governo e l'uso del bene. Dunque, la qualifica di “custode” deve attribuirsi all'appaltatore che disponeva dell'effettivo potere fisico sulla cosa;
- in ogni caso, il sinistro è avvenuto in data successiva al completamento dell'elettrodotto ed al rifacimento del manto stradale, pertanto la strada era tornata nella piena custodia della , la quale aveva l'obbligo di apporre adeguata segnaletica. La sentenza, CP_5 dunque, è iniqua ed erronea laddove impone una custodia permanente della strada in capo ad , che, addirittura, permarrebbe anche dopo la riconsegna della Parte_1 strada;
- inoltre, se fosse corretto il ragionamento applicato dal giudice di prime cure, responsabile principale dovrebbe essere comunque la con Controparte_5 responsabilità solidale degli altri convenuti;
- in ogni caso, non può ritenersi ragionevole escludere l'obbligo di manleva del terzo chiamato, come erroneamente statuito dal giudice di prime cure. Tanto premesso, l'appellante ha chiesto di voler accogliere le seguenti conclusioni:
[...
1. accertare, ritenere e dichiarare insussistente in capo alla odierna appellante qualsiasi responsabilità imputata da parte attrice e dalla convenuta Parte_2 principale, unica responsabile per danni avvenuti in epoca successiva alla consegna dei lavori, in primo grado e, pertanto, rigettare la domanda avanzata dagli attori e dalla provincia di CS in primo grado nei suoi confronti, perché infondata in fatto ed in diritto e pertanto riformare sul punto la sentenza di primo grado oggi impugnata;
2. Ritenere e dichiarare il in p.l.r.p.t. con sede in AR
Via L. Catanelli, 64/A – 06135 PONTE SAN GIOVANNI (PG), quale appaltatore di
[...]
obbligato a provvedere alla manleva della Committente da qualsiasi RT responsabilità e, pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, condannare l'indicato appaltatore al pagamento della somma che sarà pretesa dal danneggiato e/o assegnata allo stesso;
3. In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento della responsabilità solidale della Committente con l'appaltatrice, riconoscere Parte_1 alla stessa il diritto di rivalersi nei confronti dell'appaltatore RT
, in p.l.r.p.t, e dei subappaltatori, con ogni conseguenza di AR legge.
4. Con rifusione di tutte le spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.03.18 si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della AR sentenza impugnata e, in particolare, deducendo che:
- l'esecuzione delle opere era stata appaltata all'impresa SA AN s.r.l. di Grosseto e, con successivo contratto di subappalto del 15/11/2012, alla società CO TO s.r.l. di Casole Bruzio, con riferimento alle opere di canalizzazione con scavi e reinterri nonché alla posa dei conduttori;
ed alla impresa ON LT s.r.l. con sede in
Corigliano Calabro, in relazione ai lavori di scarifica, fornitura e bitumatura, in forza di contratto di fornitura in data 5/07/2013; R.G. n. 3419 del 2017 - Pag. 8 di 12
- il Giudice di Pace di Rossano aveva rigettato la richiesta di autorizzazione alla chiamata di terzo nei confronti di queste ultime due imprese;
- la domanda di non lamenta la inesatta o negligente esecuzione dei lavori, ma si CP_1 limita ad invocare la responsabilità dell'appaltatore nell'esecuzione materiale degli interventi;
- l'appaltatore e il subappaltatore hanno agito in qualità di “nudus minister”;
- come emerso nel corso dell'istruttoria di primo grado, in sede di collaudo, la società committente e il responsabile della Provincia avevano individuato alcuni avvallamenti del manto stradale che, segnalati alle imprese subappaltanti, erano stati immediatamente eliminati. Pertanto, delle due l'una: o al momento di tale sopralluogo non era presente anche l'avvallamento per cui è causa - ciò che la testimonianza del Sig. Tes_1 lascerebbe intendere - ovvero quell'allevamento in particolare non è stato individuato da e dalla Provincia di Cosenza;
CP_1
- in ogni caso, il non aveva voce in capitolo sui lavori, come AR dimostrato dalla circostanza che al sopralluogo non era presente alcun proprio rappresentante;
- d'altra parte, non ha fornito la prova di aver diligentemente operato un fattivo CP_1 controllo sul cantiere, come contrattualmente previsto e come comunque imposto dall'obbligo di custodia ex art. 2051 c.c.;
- peraltro, il breve lasso di tempo intercorso tra il collaudo e l'incidente lascia presupporre che l'evento si sia verificato proprio come conseguenza della mancata o imperita riparazione dell'avvallamento in questione;
- avrebbe dovuto controllare la corretta esecuzione degli interventi disposti per CP_1 esimersi dalla responsabilità di custodia;
- l'appaltatore e i suoi subappaltatori non avevano il totale controllo gestionale del cantiere, ma erano obbligati a realizzare solo quanto richiesto da agendo quale CP_1 meri “nudus minister”;
- comunque, la custodia della strada era ormai tornata sotto l'esclusiva disponibilità della che dovrebbe perciò essere ritenuta responsabile del sinistro. CP_5 CP_5
Tanto premesso, ha chiesto al Tribunale di voler: “rigettare AR l'appello proposto da e per l'effetto confermare la sentenza n. Parte_1
445/2017 emessa dal Giudice di Pace di Rossano in data 7.04.2017 – 21.04.2017, con vittoria delle spese del grado”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata alla prima udienza del 16.11.18 si sono costituiti anche e , chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_2 Controparte_3
e, in particolare, deducendo che:
- il G.d.P. di Rossano ha correttamente accertato la responsabilità di ai sensi dell'art. CP_1
2051 c.c.;
- il loro figlio , minorenne all'epoca dei fatti, mentre percorreva in bicicletta la Per_1
S.P.251, a causa di un avvallamento della strada non segnalato né altrimenti visibile, cadeva rovinosamente a terra subendo gravi lesioni;
- all'esito dell'istruttoria di primo grado, i danni venivano quantificati dal CTU nella misura di Euro 7.758,86, ma il G.d.P. liquidava la minor somma di Euro 3.815,08, ai sensi dell'art. 112 c.p.c.
- In sintesi, la sentenza impugnata va confermata in pieno, posto che il giudice di prime cure ha accertato e dichiarato la piena responsabilità del custode della strada provinciale ex art. 2051 c.c., custodia che, all'epoca dei fatti, era in capo all'odierna appellante;
Tanto premesso, e hanno chiesto al Tribunale di voler “respingere il Per_1 CP_3 gravame, poiché infondato in fatto ed in diritto, con condanna alle spese e competenze del giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c.”. R.G. n. 3419 del 2017 - Pag. 9 di 12
Disposto il rinvio della prima udienza per consentire l'acquisizione dei fascicoli di primo grado, in data 30.10.20, si è costituita la , chiedendo il rigetto Controparte_5 dell'appello e, in particolare, deducendo che:
- al momento del sinistro, la non poteva qualificarsi custode della Controparte_5 strada per cui è causa, in quanto priva del potere di effettiva disponibilità e controllo su di essa, in virtù dell'affidamento della gestione dei lavori a Enel Distribuzione Divisione giusta concessione n. 198 del 09/11/2012;
- come da contenuto del capitolato di appalto, l'appaltatore AR
è responsabile in solido con i subappaltatori per gli obblighi derivanti dal contratto di appalto (anche verso terzi);
- il medesimo avrebbe dovuto eseguire i lavori “a regola d'arte” e che, in caso CP_4 di difformità e vizi dell'opera, era tenuto a rispondere direttamente per i danni arrecati a terzi ovvero, comunque, a manlevare il committente e a rispondere in solido con il subappaltatore;
- va condivisa l'argomentazione del giudice di prime cure laddove ha escluso condotte colpose dell' , giacché con la concessione (punto 12) Controparte_6 obbligava il concessionario a rispettare tutta una serie di prescrizioni in ordine alla corretta esecuzione dei lavori ed al ripristino della pavimentazione stradale da effettuarsi a perfetta regola d'arte, ed ha riconosciuto una piena responsabilità dell' CP_1
- E-Distribuzione dev'essere considerata titolare dell'obbligo di vigilare e controllare il bene e, conseguentemente, delle responsabilità da custodia di cui all'art. 2051 c.c.;
- dunque, la sentenza impugnata è immune da vizi e merita di essere confermata. Tanto premesso, la ha chiesto al Tribunale di “rigettare nel merito, per Controparte_5 tutte le motivazioni suesposte, il gravame ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza n. 445/17 emessa dal Giudice di Pace di Rossano, nella persona della d.ssa Anna Maria Salerno. Con vittoria di spese e competenze, oltre oneri riflessi come per legge, in luogo di IVA e CPA, trattandosi di patrocinio reso da avvocato iscritto all'Albo speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici”. All'esito di rinvii disposti per esigenze del ruolo, all'ultima udienza le parti hanno precisato le conclusioni come in atti e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di termini ex art. 190 c.p.c..
3. Ammissibilità dell'appello proposto. L'appello proposto rispetta le indicazioni contenute nell'art. 342 c.p.c., perché è motivato e reca l'analitica indicazione: a) delle parti del provvedimento che si intende appellare;
b) delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
c) delle circostanze da cui deriva la violazione di legge;
d) della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Del resto l'art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (v. Cass. Civ. S. U. n. 27199 del 2017).
4. L'appello e il giudicato interno. Si premette che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. – 346 c.p.c.). R.G. n. 3419 del 2017 - Pag. 10 di 12
Inoltre, l'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni proposte dall'appellato in primo grado, rimaste assorbite, nei limiti in cui siano state riproposte ex art. 346 c.p.c. nel presente giudizio di appello (sulla tempestività della stessa v. sent.
S.U. n. 7940 del 2019).
Pertanto, in relazione alle eccezioni e domande non riproposte, le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c.
Il riferimento vale anche, ovviamente, nei giudizi a domande cumulate con pluralità di parti (v. sul punto, in maniera sistematica Cass. civ. S.U. n. 7700 del 2016 nonché Cass. civ. S.U. n.
11799 del 2017). Sotto tale profilo, è opportuno sin d'ora precisare, al fine di meglio delimitare il thema decidendum del giudizio di appello e i confini del devolutum, che nessuna delle parti appellate ha proposto appello incidentale né ha riproposto in maniera specifica – e, quindi, idonea allo scopo – le eccezioni ex art. 346 c.p.c.
5. Nel merito.
L'appello è fondato e deve essere accolto, nei limiti di seguito esplicitati.
5.1. Ad una attenta analisi, non vi è alcuna censura specifica in ordine alla accertata integrazione, nel caso in esame, di tutti presupposti di cui all'art. 2051 c.c. : in particolare, nessun motivo di gravame è stato articolato idoneo ad infirmare le statuizioni del giudice di prime cure in ordine alla sussistenza dell'evento lesivo e dei danni subiti dall'allora minore nonché in Per_1 relazione al nesso causale sussistente tra gli stessi e la res, tale per cui essi siano stati proprio diretta conseguenza della cosa. Inoltre, alcuna seria censura è stata mossa neppure in ordine alla statuizione del giudice di prime cure concernente l'esistenza di un rapporto di custodia della res in questione in capo alla odierna appellante.
Invero, i motivi di gravame articolati non hanno ad oggetto la motivazione del giudice di prime cure, che ravvisa la custodia – nei tempi e con le modalità dettagliatamente precisate – in capo ad per effetto della concessione n. 198 del 2012, che, nella ricostruzione del Parte_1
g.d.p., è idonea a traslare in capo all'odierna appellante i poteri sulla res e i doveri conseguenti alla custodia, tenuto conto anche delle clausole previste in maniera specifica nel parere tecnico del settore viabilità, richiamato nella concessione stessa.
Si tratta, quindi, di argomentazione non attinta dai motivi di gravami esperiti. Peraltro, le deduzioni in ordine alla circostanza che il sinistro sarebbe avvenuto a lavori ultimati è smentita dalla stessa produzione della parte appellante. Invero, dalla c.t.p. redatta da CP_1 si evince agevolmente che i lavori sono stati definitivamente consegnati solo in data 23.12.16, con verbale di collaudo del 30.12.16, attesa la stretta connessione tra le opere di scavo e quelle di fornitura e posa in opera dei conglomerati bituminosi per tappetini di completamento, con riferimento alla strada in esame.
Peraltro, suffragano tali conclusioni le raccomandate in atti, con le quali si prende atto CP_1 degli avvallamenti e delle buche e si invita il a provvedere (v., in particolare, invito ad CP_4 adempiere del 30.4.14), nonché le clausole contrattuali del rapporto negoziale, relative alla responsabilità anche in epoca successiva alla ultimazione dei lavori, per vizi relativi alla esecuzione dell'opera stessa (v. documenti in atti). 5.2. Di contro, devono essere accolte le censure dell'appellante, in relazione alle statuizioni del giudice di prime cure, laddove ha sostanzialmente rigettato la domanda di manleva proposta dalla nei confronti della terza (quarta) chiamata . RT1 AR
Invero, da un lato, non vi è dubbio che l'appalto di lavori – nel qual caso tra Parte_1
(committente) e (appaltatore) - non faccia venir meno di per sé
[...] AR
e, quindi, in via automatica la custodia del committente sul bene, in modo da impedire che essa produca danni a terzi. R.G. n. 3419 del 2017 - Pag. 11 di 12
Dall'altro lato, tuttavia, non vi è dubbio che il committente ben può liberarsi della propria responsabilità, dimostrando che il danno è causalmente riconducibile esclusivamente al fatto dell'appaltatore, il quale abbia eseguito i lavori ad esso affidati in modo non conforme al contratto ed alle norme, anche tecniche disciplinanti la sua esecuzione, con rilievo decisivo in ordine alla efficienza causale esclusiva nella verificazione dell'evento dannoso (v. per una precisa ricostruzione sistematica Cass. civ. n. 23442 del 2018).
Si tratta di precisazione operata dalla giurisprudenza che, correttamente, distingue il rapporto tra custode e terzo (quindi, verso l'esterno), dal rapporto interno committente e appaltatore e opera, in tal modo, il descritto contemperamento.
Nel caso in esame, invero, è provato in via documentale il rapporto contrattuale di appalto tra ed e non è neppure contestata in maniera Parte_1 AR specifica – e, quindi, idonea allo scopo – la circostanza che l'evento dannoso sia riconducibile proprio alla esecuzione dei lavori in modo non conforme al contratto e alle norme tecniche disciplinanti la sua esecuzione, in relazione al tratto di strada in questione. Invero, l'inadempimento/non esatto adempimento del emerge pacificamente dai CP_4 documenti prodotti (v. non solo dalla puntuale relazione dell' ma anche dalle diffide della CP_1
), dalle rappresentazioni delle sconnessioni ed avvallamenti esistenti anche in seguito alla CP_5 esecuzione delle opere previste, e non è neppure contestato dal , che si limita ad attribuire CP_4 la responsabilità della inesatta esecuzione della prestazione ai propri subappaltatori. Le deduzioni in ordine al ruolo di mero “nudus minister”, oltre ad essere prive di supporto probatorio, sono state dedotte per la prima volta in appello. Né, per come sopra indicato, la custodia e i doveri di controllo gravanti sul committente elidono la responsabilità contrattuale dell'appaltatore. 5.3. Ne consegue che la domanda dell'odierna appellante di modificare la sentenza nella parte in cui non accoglie la domanda di manleva è fondata e deve essere accolta, con parziale riforma della sentenza gravata.
Peraltro, gli esiti del giudizio non mutano sia che ci si ponga sul piano della responsabilità ex art. 2051 c.c. e, quindi, dell'esonero della responsabilità del committente, alla luce della giurisprudenza sopra evocata, dal momento che il danno è direttamente riconducibile, nel concreto dispiegarsi della eziologia, all'inadempimento del;
sia se si interpreti la manleva, invece, CP_4 come una domanda volta a far valere l'inadempimento dell'obbligazione nel rapporto contrattuale tra committente e appaltatore, pienamente deducibile – nel rapporto interno fondato sul titolo negoziale tra e - anche nel giudizio azionato dal terzo danneggiato. Parte_1 CP_4 Per l'effetto, in accoglimento della domanda spiegata dalla odierna appellante nei confronti di quest'ultimo deve essere condannato a tenere indenne AR [...] di quanto quest'ultima è stata condannata a pagare in esecuzione della sentenza Parte_2 di primo grado. Ne consegue che anche il peso economico delle spese di giudizio cui Parte_2
è stata condannata – ivi comprese quelle di c.t.u. – deve essere posto in capo al odierno CP_4 appellato.
6. Il regime delle spese
6.1. Va prima di tutto ricordato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. Tuttavia, quando confermi la sentenza di primo grado non può modificare la pronuncia del primo giudice sulle spese, a meno che questa non sia stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (v., tra le tante pronunce in questo senso,
Cass. civ., Sez. Lav., n. 18837 del 2010). R.G. n. 3419 del 2017 - Pag. 12 di 12
In sede di appello, poi, la ripartizione delle spese deve avvenire tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché, la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
6.2. Per l'effetto, quanto alle spese del primo grado di giudizio, nulla deve essere disposto in relazione al rapporto processuale tra l'odierno appellante, la e Controparte_5 [...]
e , restando ferme, quindi, le statuizioni del giudice di prime cure. CP_2 Controparte_3
Di contro, per effetto della riforma della sentenza di prime cure e dell'accoglimento della domanda di manleva dell'odierno appellante, deve essere rimodulato il capo relativo alle spese nel rapporto tra e , ponendo le spese di lite, come Parte_1 AR liquidate dal giudice di prime cure – ivi comprese quelle di c.t.u. – in capo alla parte appellata
. AR
6.3. Le spese del presente grado di giudizio, invece, devono essere integralmente compensate tra tutte le parti in causa. Infatti, la complessità delle questioni fattuali e giuridiche affrontate, la natura della presente controversia, l'esito della stessa, le ragioni poste a base della decisione e, soprattutto, l'intervento chiarificatore della giurisprudenza citata successivo all'atto introduttivo del presente grado di giudizio costituiscono, complessivamente considerati, motivi idonei a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., ratione temporis applicabile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. ACCOGLIE l'appello proposto e, in parziale RIFORMA della SENTENZA appellata n. 445 del 2017 del Giudice di Pace di Rossano, CONDANNA l'appellata
[...] Pa
in persona del l.r.p.t., a tenere indenne parte appellante AR in persona del l.r.p.t., di quanto condannato a pagare in favore RT delle parti attrici in primo grado per effetto della sentenza del giudice di prime cure, ivi comprese le spese di lite e ponendo le spese di C.T.U., come liquidate con decreto del giudice di pace, in capo all'appellata ; AR B. Per l'effetto, CONDANNA l'appellata in AR persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di parte appellante Parte_2 in persona del l.r.p.t., delle somme come indicate al punto A del presente dispositivo;
C. DICHIARA integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio tra tutte le parti in causa;
D. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in data 25 maggio 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia