Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 3.000.000.000 per provvedere all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 .
E' autorizzata la spesa di lire 3.000.000.000 per provvedere all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 .