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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 15/07/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 674 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, composto da: dott. Anna Ghedini Presidente est. dott. Costanza Perri Giudice dott. Marianna Cocca Giudice ha emesso la seguente SENTENZA Nel procedimento promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. FERRONI OLGA Parte_1
ricorrente contro
Controparte_1
resistente Pubblico Ministero
intervenuto Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale Conclusioni di parte ricorrente: v. ricorso 10.4.25
Conclusioni del P.M.: Visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la sig.ra premesso Parte_1 che: dal rapporto sentimentale con il sig. era nata nel Controparte_1 2021 la figlia che la convivenza era cessata e non era stato possibile Per_1 raggiungere un accordo sulla regolamentazione dei rapporti relativi alla prole, chiedeva dunque che il Tribunale disponesse l'affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre e ponesse a carico del padre un contributo al mantenimento nella misura di 400 € mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Nessuno si costituiva per il resistente di cui veniva dichiarata la contumacia. E' la stessa ricorrente a insistere per l'affido condiviso. Sul contributo al mantenimento A carico del resistente, che stando alle dichiarazioni della ricorrente lavora come dipendente e percepisce circa 1400 euro al mese, va dunque posto un contributo al mantenimento in favore della figlia che si reputa equo commisurare in € 300,00 mensili, avuto riguardo alle modeste esigenze della figlia in ragione della tenera eta' e della capacita' reddituale della madre che percepisce 900 euro al mese e vive in casa di un parente pur contribuendo alle spese. oltre al 50% delle Pt_2 spese straordinarie. Non vi e' luogo a ordine di versamento del contributo direttamente da parte del datore di lavoro atteso il disposto dell'art. 473 bis . 37 c.p.c.
Sulle modalità di frequentazione. Appare congruo mantenere lo status quo che vede la bimba frequentare il padre tre fine settimana al mese dal sabato mattina alle 20 della domenica.
Inoltre il padre potra' tenere con se' la bambina nel periodo natalizio sette giorni consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale ed il giorno di Capodanno;
nel periodo pasquale: tre giorni consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; una settimana durante le ferie estive da scegliersi di comune accordo entro il 30 maggio di ogni anno ( in difetto di accordo la madre scegliera' i giorni pari ed il padre i giorni dispari). In ragione della modalita' condivise dell'affido le scelte circa l'espatrio della minore dovranno essere concordate. Le spese di giudizio restano compensate attesa la natura della controversia
PQM
Il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, dispone 'affidamento condiviso della minore con collocazione presso la madre. Per_1 Dispone come da parte motiva in merito alle modalità di frequentazione . Pone a carico del resistente un contributo al mantenimento della figlia minore di € 300 mensili, da aggiornare annualmente secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b)cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici., in strutture private.
3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico.
4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede VE .
5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza , in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. b) tempo prolungato. c) Mensa scolastica.
6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) Campi estivi b) Baby- sitter
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese. Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato. Subordina l'espatrio della minore al consenso scritto di entrambi i genitori. Spese compensate. Ferrara, deciso il 15.7.25
Il Presidente est.
Dott. Anna Ghedini
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, composto da: dott. Anna Ghedini Presidente est. dott. Costanza Perri Giudice dott. Marianna Cocca Giudice ha emesso la seguente SENTENZA Nel procedimento promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. FERRONI OLGA Parte_1
ricorrente contro
Controparte_1
resistente Pubblico Ministero
intervenuto Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale Conclusioni di parte ricorrente: v. ricorso 10.4.25
Conclusioni del P.M.: Visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la sig.ra premesso Parte_1 che: dal rapporto sentimentale con il sig. era nata nel Controparte_1 2021 la figlia che la convivenza era cessata e non era stato possibile Per_1 raggiungere un accordo sulla regolamentazione dei rapporti relativi alla prole, chiedeva dunque che il Tribunale disponesse l'affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre e ponesse a carico del padre un contributo al mantenimento nella misura di 400 € mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Nessuno si costituiva per il resistente di cui veniva dichiarata la contumacia. E' la stessa ricorrente a insistere per l'affido condiviso. Sul contributo al mantenimento A carico del resistente, che stando alle dichiarazioni della ricorrente lavora come dipendente e percepisce circa 1400 euro al mese, va dunque posto un contributo al mantenimento in favore della figlia che si reputa equo commisurare in € 300,00 mensili, avuto riguardo alle modeste esigenze della figlia in ragione della tenera eta' e della capacita' reddituale della madre che percepisce 900 euro al mese e vive in casa di un parente pur contribuendo alle spese. oltre al 50% delle Pt_2 spese straordinarie. Non vi e' luogo a ordine di versamento del contributo direttamente da parte del datore di lavoro atteso il disposto dell'art. 473 bis . 37 c.p.c.
Sulle modalità di frequentazione. Appare congruo mantenere lo status quo che vede la bimba frequentare il padre tre fine settimana al mese dal sabato mattina alle 20 della domenica.
Inoltre il padre potra' tenere con se' la bambina nel periodo natalizio sette giorni consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale ed il giorno di Capodanno;
nel periodo pasquale: tre giorni consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; una settimana durante le ferie estive da scegliersi di comune accordo entro il 30 maggio di ogni anno ( in difetto di accordo la madre scegliera' i giorni pari ed il padre i giorni dispari). In ragione della modalita' condivise dell'affido le scelte circa l'espatrio della minore dovranno essere concordate. Le spese di giudizio restano compensate attesa la natura della controversia
PQM
Il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, dispone 'affidamento condiviso della minore con collocazione presso la madre. Per_1 Dispone come da parte motiva in merito alle modalità di frequentazione . Pone a carico del resistente un contributo al mantenimento della figlia minore di € 300 mensili, da aggiornare annualmente secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b)cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici., in strutture private.
3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico.
4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede VE .
5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza , in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. b) tempo prolungato. c) Mensa scolastica.
6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) Campi estivi b) Baby- sitter
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese. Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato. Subordina l'espatrio della minore al consenso scritto di entrambi i genitori. Spese compensate. Ferrara, deciso il 15.7.25
Il Presidente est.
Dott. Anna Ghedini