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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 15/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 614 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
, nato il [...] a [...] e residente in [...](C.f. Parte_1
) e , nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1 Parte_2
NO (c.f. , entrambi nella qualità di genitori del minore C.F._2 [...]
, nato a [...] il [...] e residente in [...](c.f. Persona_1
, elettivamente domiciliati in Sora (FR), Via Vittorio Emanuele III n. C.F._3
31, presso lo studio dell'Avv. Federico Lucci, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliato presso la sede di Rieti, Via Cintia 42, rappresentato e difeso CP_1
dal funzionario dipendente Sabrina De Rosa;
CONVENUTO FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, parte ricorrente conveniva in giudizio l' rassegnando CP_1
le seguenti conclusioni:
“Dichiarare il diritto del minore, , all'indennità di frequenza, in Persona_1
misura di legge e a decorrere dal 01.06.2019, per l'effetto condanni l' a corrispondere CP_1
a parte ricorrente i ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto, oltre accessori a decorrere dal 120° giorno sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo;
Vinte le spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
A sostegno della propria domanda, parte ricorrente, premesso di aver inoltrato in data 28 maggio 2019 domanda al fine di vedere accertato il grado di invalidità del minore
[...]
, a cui ha fatto seguito il provvedimento di accoglimento da parte dell'istituto Persona_1
adottato in data 12 settembre 2019 (v. allegato n. 1 al ricorso), ha allegato di essersi attivata
“per inoltrare tutta la documentazione necessaria”, ritenuta non idonea, però, da parte dell' che infatti ha comunicato di “non poter procedere alla liquidazione”, come da CP_1
provvedimento negativo del 12 marzo 2020, con cui ha rigettato l'istanza di liquidazione dei ricorrenti per difetto delle firme di entrambi i genitori nel riquadro “E” del modello AP70 (v. allegato n. 2 del ricorso).
A fronte di tale determinazione amministrativa negativa, i ricorrenti hanno proposto in data 5 giugno 2023 ricorso amministrativo al Comitato Provinciale che, in data 6 giugno 2023, CP_1
ne ha comunicato l'ulteriore rigetto.
Con memoria tempestivamente depositata si costituiva l' , il quale ha eccepito CP_1
l'intervenuta decadenza semestrale di parte ricorrente ai sensi dell'art. 42, comma 3 della
Legge n. 326 del 2003.
La causa veniva trattata e discussa mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso è inammissibile per intervenuta decadenza.
Ritiene, infatti, il Tribunale di dover aderire all'impostazione fornita dall' in punto di CP_1
inammissibilità della domanda giudiziale.
2 In via introduttiva, va ricordato che l'art. 42, comma 3, del d.l. 269/03, come convertito dalla l. 326/03, espressamente stabilisce che la domanda giudiziale in materia di invalidità civile deve essere proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa.
Sul punto, la costante giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che il termine di decadenza previsto dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 3, per l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi di rigetto delle domande volte all'ottenimento di prestazioni in materia d'invalidità civile, opera sia con riferimento all'ipotesi in cui il diniego in sede amministrativa dipenda da ragioni sanitarie sia nell'ipotesi in cui dipenda da ragioni diverse,
a condizione che il provvedimento di rigetto sia esplicito e venga comunicato all'interessato
(Cass., sez. lav., 25 novembre 2020, n. 26845, e 9 dicembre 2016, n. 25268).
La decadenza in esame, che incide su obbligazioni di fonte e regolamentazione esclusivamente legale, finalizzate alla soddisfazione d'interessi costituzionalmente rilevanti
(art. 38 Cost.), è dunque assoggettata alla disciplina dell'art. 2969 c.c., che stabilisce la rilevabilità d'ufficio nelle materie sottratte alla disponibilità delle parti.
La ratio che permea la disciplina legale è la tutela dell'interesse pubblico alla definitività e alla certezza delle determinazioni che riguardano erogazioni di spese destinate a gravare sui bilanci pubblici (di recente, Cass., sez. lav., 30 gennaio 2023, n. 2740).
A tale tutela, ha affermato la Suprema Corte, la legge provvede senza comprimere in maniera irragionevole e sproporzionata i diritti del richiedente, che dispone di un congruo arco di tempo per compiere le valutazioni più appropriate e apprestare le pertinenti difese (si v.
Cassazione civile sez. lav., 09/10/2023, (ud. 11/07/2023, dep. 09/10/2023), n.28240).
Ebbene, nel caso in esame la comunicazione adottata dall' in data 12 marzo 2020 CP_1
(documento n. 2 allegato al ricorso, di cui il ricorrente ha lamentato la mancata notifica da parte dell' reca il seguente oggetto “Reiezione riesame contro il provvedimento di CP_1 mancato accoglimento della domanda di indennità di frequenza” e dà atto, nella parte motiva, di come l' abbia riesaminato la domanda di cui si tratta, “tenendo conto di quanto CP_1
3 sostenuto” dallo stesso ricorrente “con il riesame del 12 marzo 2020”, ritenendo di dover
“confermare il precedente rifiuto”.
Si evince, pertanto, come parte ricorrente prima del 12 marzo 2020 abbia certamente ricevuto la notifica del provvedimento amministrativo negativo da parte dell'istituto, avverso il quale ha presentato riesame, ulteriormente rigettato dall' con atto del 12 marzo 2020. CP_1
Da tale ricostruzione fattuale, risulta evidente, dunque, la decadenza in cui è incorsa parte ricorrente che, già resa edotta del diniego amministrativo sicuramente in epoca antecedente al 12 marzo 2020, ha proposto ulteriore ricorso amministrativo in data 5 giugno 2023 e la domanda giudiziale il 13 giugno 2023, ben oltre il termine semestrale di decadenza.
Né può argomentarsi a contrario attribuendo decisiva rilevanza, come dies a quo di decorrenza del termine semestrale di decadenza, al giorno dell'avvenuto rigetto anche del ricorso amministrativo in quanto, perseguendo tale strada argomentativa, verrebbe rimessa alla arbitraria disponibilità della parte la “tempistica definitoria” del giudizio, in spregio alla ratio della suddetta decadenza, finalizzata proprio a tutelare interessi di matrice generale di speditezza e celerità procedurale.
In conclusione, quindi, il ricorso è inammissibile per intervenuta decadenza.
Da ultimo, va dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. Att. C.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Rieti, 15 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Alessio Marinelli
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