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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/03/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dottoressa Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dottoressa Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello n. 576/24 R.G.; promossa da:
CF ; Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Emma Baù ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monselice (PD), Via Squero n. 12; appellante;
contro
:
(CF ; Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Natalia Fiordaliso Mercuri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Padova, Via della Croce Rossa n. 14; appellato:
In punto a: appello avverso la sentenza n. 2399/23 del Tribunale di Padova, emessa il 5 dicembre 2023.
Conclusioni nell'interesse dell'appellante:
“- in via preliminare, sospendersi, ex art. 283 c.p.c., l'efficacia esecutiva e l'eventuale sopravvenuta esecuzione della sentenza impugnata per i motivi di cui in narrativa;
- nel merito, in riforma e/o annullamento della sentenza n. 2399/2023 emessa dal Tribunale Civile di Padova in data 5/12/2023 nel procedimento n. 2084/2022 R.g., per i motivi sopra esposti, accogliere la domanda originariamente proposta dall'odierna appellante perché fondata in fatto ed in diritto e quindi, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, autorizzando, se del caso, la chiamata in causa delle società (c.f. e p.iva ) , CP_2 P.IVA_2 Controparte_3
(c.f. e p.iva ), ,
[...] P.IVA_3 Controparte_4 Controparte_5
[... (c.f. e p.iva , nella loro qualità di condomini facenti parti del P.IVA_4 Controparte_1
[...]
- accertarsi l'inesistenza del rapporto di condominialità tra il ed il Controparte_1 OR o comunque la nullità delle delibere assembleari aventi ad oggetto la Parte_1 costituzione del condominio con riferimento alla proprietà del OR;
- accertarsi Parte_1 quindi l'infondatezza e l'illegittimità del credito azionato con procedura monitoria, tanto in linea capitale, quanto per interessi, - accertarsi e dichiararsi che il OR non è debitore Parte_1 per nessun titolo, causa o ragione nei confronti del e per l'effetto Controparte_1 revocarsi il decreto ingiuntivo n. 210/2022 e n. 358/2022 R.G., concesso dal Tribunale di Padova in data 2.2.2022, munito di formula esecutiva il 9.2.2022 e notificato il 19.2.2022 in quanto nullo e/o illegittimo,
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuta resistenza di un rapporto di condominialità nei riguardi del OR , Parte_1
- accertato che il credito azionato monitoriamente si riferisce a spese di manutenzione di parti in proprietà esclusiva dell'immobile adiacente quello del OR Pt_1
- dichiarare che nessuna somma è dovuta dal OR all'opposto Parte_1 Controparte_1
o comunque, in ipotesi di accertamento di un credito inferiore, dichiararsi il OR
[...] Pt_1 tenuto al pagamento della minor somma risultante dall'istruttoria, con revoca dell'opposto
[...] decreto ingiuntivo in quanto nullo e/o comunque illegittimo;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione e di meglio ed ulteriormente dedurre, in via istruttoria, anche in ragione delle difese di controparte”.
Conclusioni nell'interesse dell'appellato:
- in via preliminare, confermare la sentenza n. 2399/2023 emessa dal Tribunale di Padova nella persona del G.I. dott.ssa Emanuela Marti a definizione del procedimento n. n. 2084/2022 R.g. e pubblicata in data 5/12/2023 e conseguentemente rigettare la richiesta si sospensione della sua esecutività.
- nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento di riforma e/o annullamento della sentenza impugnata, per i motivi sopra esposti, rigettare la domanda dall'odierna appellante di:
1) accertamento del rapporto di condominialità unitamente alla richiesta di chiamata in causa delle società (c.f. e 18 p.iva ), (c.f. e p.iva CP_2 P.IVA_2 CP_3 Controparte_6
), e , (c.f. e p.iva P.IVA_3 CP_4 Controparte_4 Controparte_5
), nella loro qualità di condomini facenti parti del P.IVA_4 Controparte_1
2) accertamento della nullità delle delibere assembleari aventi ad oggetto la costituzione del
con riferimento alla proprietà del OR;
CP_1 Parte_1
Assorbite le altre domande poste, in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione e di meglio ed ulteriormente dedurre, in via istruttoria e con i mezzi già richiesti nella memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c., anche in ragione delle difese di controparte ammettendo la CTU, per poter meglio avvalorare quanto già ampiamente descritto in atti ed al fine di determinare: 1) se a seguito di atto notarile (Rep. 67.736 registrato in Este il 27.11.1985 al n. 2340) si sia proceduto al frazionamento del mappale 193 foglio 26, in modo da accertare se i sub 4 e B2 di proprietà di parte attrice insistano sul medesimo suolo su cui si trovano le restanti proprietà identificate al medesimo foglio 26 mappale 193.
2) se la proprietà del sig. possa essere intesa come immobile separato ed autonomo Parte_1 dal restante corpo di fabbrica (capannone) o se condivida con queste parti comuni di cui all'articolo 1117 c.c.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto
e diritto della decisione
1. Il sig. , quale proprietario di un immobile adibito ad uso commerciale ubicato in Parte_1 Monselice, ha proposto dinanzi al Tribunale di Padova opposizione contro il decreto ingiuntivo con cui il ha richiesto all'opponente di pagare la somma di € Controparte_7 5.527,45, oltre interessi, spese ed accessori, quale importo per spese condominiali riferite all'opponente per la sua proprietà. Sosteneva quest'ultimo, in via di eccezione, di non essere condomino del predetto , essendo nulle le delibere che avevano inglobato la sua CP_1 proprietà nel stesso, dal momento che la sua proprietà esclusiva di porzione del CP_1 capannone era conseguita a un atto di divisione fra l'attore e i suoi fratelli comproprietari stipulato il 27.11.1985. Dall'atto di divisione sarebbe sorta a favore dell'attore la proprietà esclusiva di un'unità distinta e autonoma rispetto alle altre, senza parti comuni che giustificassero la condominialità. Chiedeva altresì la sospensione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto, che non veniva concessa dal Giudice.
2. Si costituiva il che contestava le domande di parte attrice e insisteva per la conferma CP_1 del decreto ingiuntivo e della provvisoria esecutività dello stesso. Il precisava, che CP_1
l'attore era stato convocato in assemblea condominiale più volte, le delibere gli erano state regolarmente comunicate e non erano mai state opposte;
il osservava altresì, che CP_1 l'annullamento / nullità della delibera costitutiva del veniva presentata dall'attore in via CP_1 di eccezione e non con apposita domanda riconvenzionale.
3. Il Tribunale respingeva l'opposizione di parte attrice aderendo alla prospettazione di parte convenuta in base alla quale, il Giudice dell'opposizione avrebbe potuto sindacare la delibera costitutiva del solo se fosse stata proposta dall'opponente mediante apposita domanda CP_1 riconvenzionale di annullamento e accertamento della negata condominialità, sicché l'opposizione veniva respinta e il decreto ingiuntivo confermato.
4. Contro la sentenza n. 2399/23 opponeva appello proponendo due motivi di Parte_1 impugnazione:
il primo “violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc;
il secondo “errata valutazione del compendio probatorio”.
Parte appellante chiedeva altresì la sospensione dell'esecutività della sentenza, istanza che la Corte respingeva per carenza di fumus e periculum.
5. Si costituiva in giudizio il chiedendo la reiezione dell'appello, dell'istanza di CP_1 sospensione e la conferma dell'appellata sentenza.
6. La Corte esamina i motivi di appello. Preliminarmente, va rilevato che fin dal 2019, quando si è formalmente costituito il con CP_1 la nomina dell'amministratore (delibera del 27 giugno 2019), il Signor è sempre stato Pt_1 regolarmente convocato alle assemblee, non ha mai presenziato e non ha mai impugnato le delibere, comprese, in particolare, quelle per la nomina dell'amministratore e decisione suo compenso (27 giugno 2019), per la sottoscrizione di un'assicurazione a copertura eventi danni per l'intero stabile, per l'installazione di utenza monofase con affiancamento di una nuova pompa a quella esistente per tenere all'asciutto anche le porzioni di proprietà dell'appellante (21 novembre 2019), per risanamento per infiltrazioni al fabbricato (21 settembre 2020). Le spese a carico dell'appellante di cui all'opposto decreto ingiuntivo dipendono, come risulta dai verbali delle assemblee, agli atti del primo grado, dalle spese, come deliberate indubbiamente anche a beneficio delle sue porzioni e dalla gestione condominiale (compenso amministratore, spese amministrative e fiscali correlate). Non vi è dubbio che le spese deliberate riguardano il fabbricato nel suo complesso a tutela della sua integrità, salvaguardia e manutenzione e pertanto, anche nell'interesse dell'appellante.
Va rilevato, inoltre, che agli atti di causa risulta che le porzioni in proprietà esclusiva del OR Pt_1 fanno parte di un unico fabbricato edificato sul medesimo lotto di terreno, unico il sedime, uniche le fondamenta, i pilastri, le travi, le facciate, il tetto che lo ricopre e che nel rogito di divisione si fa espresso rinvio alle parti comuni di cui all'art. 1117 cc e, senza nessuna esclusione.
6.1.Il primo motivo di appello deve essere respinto.
Il Tribunale, correttamente, ha basato il proprio giudizio sulla domanda di opposizione al decreto ingiuntivo, che è infondata, dal momento che il decreto si basa sulla delibera di approvazione dei conti condominiali mai impugnata. Viceversa, il Tribunale non ha potuto valutare la delibera che ha costituito il , dal momento che il suo annullamento è stato solamente eccepito e non CP_1 proposto dall'opponente con apposita domanda riconvenzionale in via di azione (vedi fra l'altro Cass. SU n. 9839/ 2021).
6.1. Anche il secondo motivo di appello deve essere respinto, sia perché nel rogito di divisione si fa chiaro rinvio all'art. 1117 c.c. (“…le assegnazioni venivano effettuate con diritto alle parti comuni dell'art. 1117 c.c)., sia perché, contro questo rilievo del Giudice di primo grado, parte opponente non ha offerto alcuna prova. Il semplice fatto di essere proprietario di singole porzioni esclusive non esclude il fatto che dette porzioni facciano parte di un condominio. Le porzioni esclusive dell'appellante fanno infatti, parte di un complesso immobiliare più vasto e nel rogito di divisione nulla si dice sul fatto che le porzioni esclusive dell'appellante non abbiano parti comuni col resto del fabbricato di cui sono parte, anzi si dice il contrario.
Esiste un Condominio, l'appellante ne fa parte: le spese a lui imputate, come deliberate e non impugnate, richieste con l'opposto decreto ingiuntivo, sono dovute.
In considerazione anche di quanto sopra premesso La Corte respinge l'appello.
6.2. Alla reiezione dei motivi di appello segue la conferma dell'appellata sentenza;
le spese del grado vengono liquidate come in dispositivo sulla base del DM 55/14 e novellazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e conferma l'appellata sentenza come da motivazione.
Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado che liquida in € 2.000 oltre alle spese generali 15%, CPA ed IVA di legge. Dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 con riguardo all'appello. Così deciso in Venezia, lì 6 marzo 2025.
La Presidente Dottoressa Caterina Passarelli
Il Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dottoressa Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dottoressa Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello n. 576/24 R.G.; promossa da:
CF ; Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Emma Baù ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monselice (PD), Via Squero n. 12; appellante;
contro
:
(CF ; Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Natalia Fiordaliso Mercuri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Padova, Via della Croce Rossa n. 14; appellato:
In punto a: appello avverso la sentenza n. 2399/23 del Tribunale di Padova, emessa il 5 dicembre 2023.
Conclusioni nell'interesse dell'appellante:
“- in via preliminare, sospendersi, ex art. 283 c.p.c., l'efficacia esecutiva e l'eventuale sopravvenuta esecuzione della sentenza impugnata per i motivi di cui in narrativa;
- nel merito, in riforma e/o annullamento della sentenza n. 2399/2023 emessa dal Tribunale Civile di Padova in data 5/12/2023 nel procedimento n. 2084/2022 R.g., per i motivi sopra esposti, accogliere la domanda originariamente proposta dall'odierna appellante perché fondata in fatto ed in diritto e quindi, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, autorizzando, se del caso, la chiamata in causa delle società (c.f. e p.iva ) , CP_2 P.IVA_2 Controparte_3
(c.f. e p.iva ), ,
[...] P.IVA_3 Controparte_4 Controparte_5
[... (c.f. e p.iva , nella loro qualità di condomini facenti parti del P.IVA_4 Controparte_1
[...]
- accertarsi l'inesistenza del rapporto di condominialità tra il ed il Controparte_1 OR o comunque la nullità delle delibere assembleari aventi ad oggetto la Parte_1 costituzione del condominio con riferimento alla proprietà del OR;
- accertarsi Parte_1 quindi l'infondatezza e l'illegittimità del credito azionato con procedura monitoria, tanto in linea capitale, quanto per interessi, - accertarsi e dichiararsi che il OR non è debitore Parte_1 per nessun titolo, causa o ragione nei confronti del e per l'effetto Controparte_1 revocarsi il decreto ingiuntivo n. 210/2022 e n. 358/2022 R.G., concesso dal Tribunale di Padova in data 2.2.2022, munito di formula esecutiva il 9.2.2022 e notificato il 19.2.2022 in quanto nullo e/o illegittimo,
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuta resistenza di un rapporto di condominialità nei riguardi del OR , Parte_1
- accertato che il credito azionato monitoriamente si riferisce a spese di manutenzione di parti in proprietà esclusiva dell'immobile adiacente quello del OR Pt_1
- dichiarare che nessuna somma è dovuta dal OR all'opposto Parte_1 Controparte_1
o comunque, in ipotesi di accertamento di un credito inferiore, dichiararsi il OR
[...] Pt_1 tenuto al pagamento della minor somma risultante dall'istruttoria, con revoca dell'opposto
[...] decreto ingiuntivo in quanto nullo e/o comunque illegittimo;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione e di meglio ed ulteriormente dedurre, in via istruttoria, anche in ragione delle difese di controparte”.
Conclusioni nell'interesse dell'appellato:
- in via preliminare, confermare la sentenza n. 2399/2023 emessa dal Tribunale di Padova nella persona del G.I. dott.ssa Emanuela Marti a definizione del procedimento n. n. 2084/2022 R.g. e pubblicata in data 5/12/2023 e conseguentemente rigettare la richiesta si sospensione della sua esecutività.
- nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento di riforma e/o annullamento della sentenza impugnata, per i motivi sopra esposti, rigettare la domanda dall'odierna appellante di:
1) accertamento del rapporto di condominialità unitamente alla richiesta di chiamata in causa delle società (c.f. e 18 p.iva ), (c.f. e p.iva CP_2 P.IVA_2 CP_3 Controparte_6
), e , (c.f. e p.iva P.IVA_3 CP_4 Controparte_4 Controparte_5
), nella loro qualità di condomini facenti parti del P.IVA_4 Controparte_1
2) accertamento della nullità delle delibere assembleari aventi ad oggetto la costituzione del
con riferimento alla proprietà del OR;
CP_1 Parte_1
Assorbite le altre domande poste, in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione e di meglio ed ulteriormente dedurre, in via istruttoria e con i mezzi già richiesti nella memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c., anche in ragione delle difese di controparte ammettendo la CTU, per poter meglio avvalorare quanto già ampiamente descritto in atti ed al fine di determinare: 1) se a seguito di atto notarile (Rep. 67.736 registrato in Este il 27.11.1985 al n. 2340) si sia proceduto al frazionamento del mappale 193 foglio 26, in modo da accertare se i sub 4 e B2 di proprietà di parte attrice insistano sul medesimo suolo su cui si trovano le restanti proprietà identificate al medesimo foglio 26 mappale 193.
2) se la proprietà del sig. possa essere intesa come immobile separato ed autonomo Parte_1 dal restante corpo di fabbrica (capannone) o se condivida con queste parti comuni di cui all'articolo 1117 c.c.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto
e diritto della decisione
1. Il sig. , quale proprietario di un immobile adibito ad uso commerciale ubicato in Parte_1 Monselice, ha proposto dinanzi al Tribunale di Padova opposizione contro il decreto ingiuntivo con cui il ha richiesto all'opponente di pagare la somma di € Controparte_7 5.527,45, oltre interessi, spese ed accessori, quale importo per spese condominiali riferite all'opponente per la sua proprietà. Sosteneva quest'ultimo, in via di eccezione, di non essere condomino del predetto , essendo nulle le delibere che avevano inglobato la sua CP_1 proprietà nel stesso, dal momento che la sua proprietà esclusiva di porzione del CP_1 capannone era conseguita a un atto di divisione fra l'attore e i suoi fratelli comproprietari stipulato il 27.11.1985. Dall'atto di divisione sarebbe sorta a favore dell'attore la proprietà esclusiva di un'unità distinta e autonoma rispetto alle altre, senza parti comuni che giustificassero la condominialità. Chiedeva altresì la sospensione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto, che non veniva concessa dal Giudice.
2. Si costituiva il che contestava le domande di parte attrice e insisteva per la conferma CP_1 del decreto ingiuntivo e della provvisoria esecutività dello stesso. Il precisava, che CP_1
l'attore era stato convocato in assemblea condominiale più volte, le delibere gli erano state regolarmente comunicate e non erano mai state opposte;
il osservava altresì, che CP_1 l'annullamento / nullità della delibera costitutiva del veniva presentata dall'attore in via CP_1 di eccezione e non con apposita domanda riconvenzionale.
3. Il Tribunale respingeva l'opposizione di parte attrice aderendo alla prospettazione di parte convenuta in base alla quale, il Giudice dell'opposizione avrebbe potuto sindacare la delibera costitutiva del solo se fosse stata proposta dall'opponente mediante apposita domanda CP_1 riconvenzionale di annullamento e accertamento della negata condominialità, sicché l'opposizione veniva respinta e il decreto ingiuntivo confermato.
4. Contro la sentenza n. 2399/23 opponeva appello proponendo due motivi di Parte_1 impugnazione:
il primo “violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc;
il secondo “errata valutazione del compendio probatorio”.
Parte appellante chiedeva altresì la sospensione dell'esecutività della sentenza, istanza che la Corte respingeva per carenza di fumus e periculum.
5. Si costituiva in giudizio il chiedendo la reiezione dell'appello, dell'istanza di CP_1 sospensione e la conferma dell'appellata sentenza.
6. La Corte esamina i motivi di appello. Preliminarmente, va rilevato che fin dal 2019, quando si è formalmente costituito il con CP_1 la nomina dell'amministratore (delibera del 27 giugno 2019), il Signor è sempre stato Pt_1 regolarmente convocato alle assemblee, non ha mai presenziato e non ha mai impugnato le delibere, comprese, in particolare, quelle per la nomina dell'amministratore e decisione suo compenso (27 giugno 2019), per la sottoscrizione di un'assicurazione a copertura eventi danni per l'intero stabile, per l'installazione di utenza monofase con affiancamento di una nuova pompa a quella esistente per tenere all'asciutto anche le porzioni di proprietà dell'appellante (21 novembre 2019), per risanamento per infiltrazioni al fabbricato (21 settembre 2020). Le spese a carico dell'appellante di cui all'opposto decreto ingiuntivo dipendono, come risulta dai verbali delle assemblee, agli atti del primo grado, dalle spese, come deliberate indubbiamente anche a beneficio delle sue porzioni e dalla gestione condominiale (compenso amministratore, spese amministrative e fiscali correlate). Non vi è dubbio che le spese deliberate riguardano il fabbricato nel suo complesso a tutela della sua integrità, salvaguardia e manutenzione e pertanto, anche nell'interesse dell'appellante.
Va rilevato, inoltre, che agli atti di causa risulta che le porzioni in proprietà esclusiva del OR Pt_1 fanno parte di un unico fabbricato edificato sul medesimo lotto di terreno, unico il sedime, uniche le fondamenta, i pilastri, le travi, le facciate, il tetto che lo ricopre e che nel rogito di divisione si fa espresso rinvio alle parti comuni di cui all'art. 1117 cc e, senza nessuna esclusione.
6.1.Il primo motivo di appello deve essere respinto.
Il Tribunale, correttamente, ha basato il proprio giudizio sulla domanda di opposizione al decreto ingiuntivo, che è infondata, dal momento che il decreto si basa sulla delibera di approvazione dei conti condominiali mai impugnata. Viceversa, il Tribunale non ha potuto valutare la delibera che ha costituito il , dal momento che il suo annullamento è stato solamente eccepito e non CP_1 proposto dall'opponente con apposita domanda riconvenzionale in via di azione (vedi fra l'altro Cass. SU n. 9839/ 2021).
6.1. Anche il secondo motivo di appello deve essere respinto, sia perché nel rogito di divisione si fa chiaro rinvio all'art. 1117 c.c. (“…le assegnazioni venivano effettuate con diritto alle parti comuni dell'art. 1117 c.c)., sia perché, contro questo rilievo del Giudice di primo grado, parte opponente non ha offerto alcuna prova. Il semplice fatto di essere proprietario di singole porzioni esclusive non esclude il fatto che dette porzioni facciano parte di un condominio. Le porzioni esclusive dell'appellante fanno infatti, parte di un complesso immobiliare più vasto e nel rogito di divisione nulla si dice sul fatto che le porzioni esclusive dell'appellante non abbiano parti comuni col resto del fabbricato di cui sono parte, anzi si dice il contrario.
Esiste un Condominio, l'appellante ne fa parte: le spese a lui imputate, come deliberate e non impugnate, richieste con l'opposto decreto ingiuntivo, sono dovute.
In considerazione anche di quanto sopra premesso La Corte respinge l'appello.
6.2. Alla reiezione dei motivi di appello segue la conferma dell'appellata sentenza;
le spese del grado vengono liquidate come in dispositivo sulla base del DM 55/14 e novellazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e conferma l'appellata sentenza come da motivazione.
Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado che liquida in € 2.000 oltre alle spese generali 15%, CPA ed IVA di legge. Dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 con riguardo all'appello. Così deciso in Venezia, lì 6 marzo 2025.
La Presidente Dottoressa Caterina Passarelli
Il Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi