TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 23/10/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 917/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 917/2025 r.g. promossa da: rappresentata e difesa dagli Avvocati MARCO BIGRETTI e GIANLUCA Parte_1
TALLARICO e presso lo studio di quest'ultimo in MODENA, VIA RUA MURO, N. 60, elettivamente domiciliata;
ATTRICE contro rappresentata e difesa dall'Avvocato ELISA FERRI presso il cui Controparte_1 studio in ZOCCA (MO), STRADA , N. 1534, è Controparte_2 elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.10.2025.
FATTO
Con atto di citazione a proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. all'atto di precetto Parte_1 con cui le è stato intimato il pagamento della somma di euro 37,27 a titolo di “richiesta pignoramento”, su richiesta di Controparte_1
In particolare, l'attrice ha eccepito la nullità parziale del precetto, non essendo la predetta somma ripetibile, in quanto non supportata dal titolo esecutivo sotteso al precetto qui opposto.
Sulla base di tali premesse, a concluso come segue: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito;
- contrariis reiectis;
pagina 2 di 5 - in via pregiudiziale immediata:
- disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto limitatamente alle somme contestate;
- nel merito:
- accertare e dichiarare che la somma di 37,27 euro non è dovuta e per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto opposto limitatamente a detta somma;
- con vittoria di spese e compensi professionali di causa, spese generali al 15%, oltre accessori di legge, in favore dei procuratori antistatari Avv. Marco Bigretti e Gianluca Tallarico ai sensi dell'art. 93 c.p.c..”.
Dichiarata la contumacia di l'attrice ha depositato la memoria ex art. Controparte_1
171 ter n. 1 c.p.c..
In data 23.9.2025 si è costituita dando atto preliminarmente che “Il Controparte_1 precetto contiene un refuso nella richiesta della somma di € 37,27 di cui parte convenuta sin da subito ha dichiarato e dichiara nuovamente, con il presente atto, di rinunciare a fronte di un debito di di € 12.756,75 (importo precettato in data 08.02.2024) ad oggi ancora non Pt_1 onorato”. La convenuta ha poi assunto, da un lato, che “E' ormai pacifico che l'indicazione di somme non dovute nel precetto non comporti l'illegittimità dell'atto, ma determini la non assegnazione della somma non dovuta in sede di distribuzione delle somme, rimanendo valido
l'atto di precetto”, dall'altro, che “L'atto di precetto oggetto di opposizione è perito, essendo trascorsi 90 giorni dalla notifica, senza essere stata azionata la fase successiva da parte convenuta, onde evitare ulteriori contestazioni che avrebbero determinato un aggravio di spese legali per l'attuale convenuto”.
In ragione di quanto precede, ha concluso così: Controparte_1
“all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- IN VIA PREGIUDIZIALE, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto limitatamente alle somme contestate e conseguentemente confermare la validità del titolo esecutivo e del precetto;
- NEL MERITO:
- dichiarare inammissibile l'opposizione proposta da e conseguentemente confermare Parte_1
l'efficacia dell'atto di precetto oggi già perito;
- con vittoria di spese, compensi e rimborso spese generali, oltre accessori di legge”.
DIRITTO
L'opposizione è fondata e, pertanto, va accolta. pagina 3 di 5 Deve preliminarmente osservarsi che, contrariamento a quanto ritenuto dalla convenuta, il precetto opposto non è perento, “essendo trascorsi 90 giorni dalla notifica” senza che sia stata iniziata l'esecuzione forzata, in quanto ex art. 481, comma 2, c.p.c. “Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'art. 627”. Quindi, la proposizione dell'opposizione ha sospeso il termine per l'inizio dell'esecuzione e, pertanto, il precetto opposto non è perento.
Tanto premesso, si dà atto che costituendosi in giudizio, ha espressamente Controparte_1 riconosciuto che la somma di euro 37,27 non è dovuta, contenendo il precetto un “refuso” nella richiesta di tale somma.
Ciò posto, il precetto è invalido limitatamente alla parte in cui è intimato il pagamento di tale somma, restando invece valido ed efficace nella parte relativa alla restante somma di euro 12.756,75. Dunque, la non debenza di una parte soltanto della somma precettata non travolge il precetto per intero, determinandone solo l'annullamento parziale. Tale principio è stato ribadito, anche di recente, dalla
Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20238/2024 in cui è affermato che “L'eccessività della somma portata nel precetto dà luogo, in sintesi, soltanto alla riduzione della somma domandata, nei limiti di quella dovuta e delle correlate spese, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione è chiamato a provvedere il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria, a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito
(Cass., Sez. L, Sentenza n. 2160 del 30/01/2013; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5515 del 29/02/2008; Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 2938 del 11/03/1992)”.
Per tutto quanto ora esposto, quindi, il precetto va dichiarato invalido limitatamente alla somma di euro
37,27 pacificamente non spettante.
Tenuto conto che costituendosi in giudizio, ha riconosciuto la non debenza Controparte_1 della somma di euro 37,27, le spese di lite vanno compensate nella misura di metà e liquidate, per la restante frazione, in euro 66,00 per compensi ed euro ____ per esborsi, da distrarsi in favore dei procuratori attorei antistatari, tenendo a mente i parametri minimi delle fasi di studio della controversia e introduttiva, in cui si è articolato il giudizio, in ragione della semplicità delle questioni trattate e della limitata attività in concreto svolta, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il decisum di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara invalido il precetto opposto limitatamente alla somma di euro 37,27; pagina 4 di 5 - compensa le spese di lite in ragione di metà e condanna al pagamento in favore Controparte_1 di elle spese di lite che, già compensate nella misura di metà, liquida in euro 66,00 per Parte_1 compensi ed euro 132,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
c.p.a. e i.v.a., da distrarsi in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari.
Reggio Emilia, 23.10.2025
Il Giudice
(Dott. Stefania Calò)
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 917/2025 r.g. promossa da: rappresentata e difesa dagli Avvocati MARCO BIGRETTI e GIANLUCA Parte_1
TALLARICO e presso lo studio di quest'ultimo in MODENA, VIA RUA MURO, N. 60, elettivamente domiciliata;
ATTRICE contro rappresentata e difesa dall'Avvocato ELISA FERRI presso il cui Controparte_1 studio in ZOCCA (MO), STRADA , N. 1534, è Controparte_2 elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.10.2025.
FATTO
Con atto di citazione a proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. all'atto di precetto Parte_1 con cui le è stato intimato il pagamento della somma di euro 37,27 a titolo di “richiesta pignoramento”, su richiesta di Controparte_1
In particolare, l'attrice ha eccepito la nullità parziale del precetto, non essendo la predetta somma ripetibile, in quanto non supportata dal titolo esecutivo sotteso al precetto qui opposto.
Sulla base di tali premesse, a concluso come segue: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito;
- contrariis reiectis;
pagina 2 di 5 - in via pregiudiziale immediata:
- disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto limitatamente alle somme contestate;
- nel merito:
- accertare e dichiarare che la somma di 37,27 euro non è dovuta e per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto opposto limitatamente a detta somma;
- con vittoria di spese e compensi professionali di causa, spese generali al 15%, oltre accessori di legge, in favore dei procuratori antistatari Avv. Marco Bigretti e Gianluca Tallarico ai sensi dell'art. 93 c.p.c..”.
Dichiarata la contumacia di l'attrice ha depositato la memoria ex art. Controparte_1
171 ter n. 1 c.p.c..
In data 23.9.2025 si è costituita dando atto preliminarmente che “Il Controparte_1 precetto contiene un refuso nella richiesta della somma di € 37,27 di cui parte convenuta sin da subito ha dichiarato e dichiara nuovamente, con il presente atto, di rinunciare a fronte di un debito di di € 12.756,75 (importo precettato in data 08.02.2024) ad oggi ancora non Pt_1 onorato”. La convenuta ha poi assunto, da un lato, che “E' ormai pacifico che l'indicazione di somme non dovute nel precetto non comporti l'illegittimità dell'atto, ma determini la non assegnazione della somma non dovuta in sede di distribuzione delle somme, rimanendo valido
l'atto di precetto”, dall'altro, che “L'atto di precetto oggetto di opposizione è perito, essendo trascorsi 90 giorni dalla notifica, senza essere stata azionata la fase successiva da parte convenuta, onde evitare ulteriori contestazioni che avrebbero determinato un aggravio di spese legali per l'attuale convenuto”.
In ragione di quanto precede, ha concluso così: Controparte_1
“all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- IN VIA PREGIUDIZIALE, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto limitatamente alle somme contestate e conseguentemente confermare la validità del titolo esecutivo e del precetto;
- NEL MERITO:
- dichiarare inammissibile l'opposizione proposta da e conseguentemente confermare Parte_1
l'efficacia dell'atto di precetto oggi già perito;
- con vittoria di spese, compensi e rimborso spese generali, oltre accessori di legge”.
DIRITTO
L'opposizione è fondata e, pertanto, va accolta. pagina 3 di 5 Deve preliminarmente osservarsi che, contrariamento a quanto ritenuto dalla convenuta, il precetto opposto non è perento, “essendo trascorsi 90 giorni dalla notifica” senza che sia stata iniziata l'esecuzione forzata, in quanto ex art. 481, comma 2, c.p.c. “Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'art. 627”. Quindi, la proposizione dell'opposizione ha sospeso il termine per l'inizio dell'esecuzione e, pertanto, il precetto opposto non è perento.
Tanto premesso, si dà atto che costituendosi in giudizio, ha espressamente Controparte_1 riconosciuto che la somma di euro 37,27 non è dovuta, contenendo il precetto un “refuso” nella richiesta di tale somma.
Ciò posto, il precetto è invalido limitatamente alla parte in cui è intimato il pagamento di tale somma, restando invece valido ed efficace nella parte relativa alla restante somma di euro 12.756,75. Dunque, la non debenza di una parte soltanto della somma precettata non travolge il precetto per intero, determinandone solo l'annullamento parziale. Tale principio è stato ribadito, anche di recente, dalla
Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20238/2024 in cui è affermato che “L'eccessività della somma portata nel precetto dà luogo, in sintesi, soltanto alla riduzione della somma domandata, nei limiti di quella dovuta e delle correlate spese, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione è chiamato a provvedere il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria, a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito
(Cass., Sez. L, Sentenza n. 2160 del 30/01/2013; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5515 del 29/02/2008; Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 2938 del 11/03/1992)”.
Per tutto quanto ora esposto, quindi, il precetto va dichiarato invalido limitatamente alla somma di euro
37,27 pacificamente non spettante.
Tenuto conto che costituendosi in giudizio, ha riconosciuto la non debenza Controparte_1 della somma di euro 37,27, le spese di lite vanno compensate nella misura di metà e liquidate, per la restante frazione, in euro 66,00 per compensi ed euro ____ per esborsi, da distrarsi in favore dei procuratori attorei antistatari, tenendo a mente i parametri minimi delle fasi di studio della controversia e introduttiva, in cui si è articolato il giudizio, in ragione della semplicità delle questioni trattate e della limitata attività in concreto svolta, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il decisum di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara invalido il precetto opposto limitatamente alla somma di euro 37,27; pagina 4 di 5 - compensa le spese di lite in ragione di metà e condanna al pagamento in favore Controparte_1 di elle spese di lite che, già compensate nella misura di metà, liquida in euro 66,00 per Parte_1 compensi ed euro 132,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
c.p.a. e i.v.a., da distrarsi in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari.
Reggio Emilia, 23.10.2025
Il Giudice
(Dott. Stefania Calò)
pagina 5 di 5