TRIB
Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 24/12/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 849/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 849/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Natale Bonfiglio Parte_1 P.IVA_1 giusta procura in atti.
Opponente contro
(C.F. ), quale procuratore di (C.F. Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
); rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia Pennisi giusta procura in atti. P.IVA_3
Opposta
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il esperiva opposizione ai sensi Parte_1 dell'art. 615 c.p.c., avverso l'atto di precetto in data 16.05.2022 con il quale quale Controparte_1 procuratore di intimava il pagamento della complessiva somma di € 774.378,62 in Controparte_2 forza della sentenza n. 1333/2021 del Tribunale di Bologna.
L'opponente, in particolare, eccepiva in via preliminare la carenza di legittimazione della dell'opposta, deducendo al riguardo che “ nulla ha allegato a corredo dell'atto di precetto per Controparte_1 dimostrare che la rappresentata fosse titolare del diritto di credito per il quale Le Controparte_2 aveva conferito la procura al fine di notificare l'atto di precetto e di procedere al recupero coattivo non essendo all'uopo idonea l'indicata mera comunicazione di cessione dei crediti riferiti ai contratti di fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia sorti in data anteriore al 26.10.2020, effettuata da pagina 14 a pagina 16 della G.U., parte II, n. 148/2020”.
Denunciava, poi, la nullità del precetto opposto per violazione dell'art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito in L. 28 febbraio 1997, n. 30, e s.m.i., in quanto “l'atto di precetto oggi opposto è stato
pagina 1 di 4 N. R.G. 849/2022 ancorato alla sola notifica della sentenza del Tribunale di Bologna n. 1333/2021, munita di formula esecutiva in data 13.7.2021, effettuata in data 13 luglio 2021. Infatti, NESSUN RIFERIMENTO E'
STATO EFFETTUATO AL D.I. N. 2734/2019 del Tribunale di Bologna proprio perché NON è stato mai notificato con la formula esecutiva”. Specificava, a tal proposito, che la sentenza n. 1333/2021, resa a definizione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 2734/2019, non disponeva la revoca del decreto opposto, con la conseguenza che “nella specie, si ripete, l'unico titolo che poteva essere portato ad esecuzione per le somme diverse dalle spese di lite liquidate in sentenza era il D.I. n.
2734/2019 che non è all'uopo efficace in quanto NON è stato notificato con la doverosa formula esecutiva nei 120 giorni precedenti”.
Chiedeva, quindi, previa sospensione in via cautelare dell'efficacia esecutiva del precetto opposto, la declaratoria di nullità dello stesso, con vittoria di spese e compensi.
La quale procuratore di costituendosi in giudizio con comparsa Controparte_1 Controparte_2 del 26.08.2022, contestava i motivi di opposizione e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi di lite.
Più nello specifico, richiamava, con riferimento all'eccepito difetto di legittimazione attiva, l'avvenuta cessione in blocco dei crediti della Hera Comm S.p.a. come da G.U. parte II, n. 148 del 19.12.2020, mentre con riguardo all'omessa notifica del titolo esecutivo deduceva che lo stesso va individuato nella sentenza n. 1333/2021 del Tribunale di Bologna, con la quale veniva accertato il minor credito di €
572.949,10 in luogo del credito di € 830.366,39, originariamente ingiunto con il provvedimento monitorio.
Con ordinanza del 30.09.2022 il Giudice istruttore rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto e venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
All'udienza del 23.12.2025, precisate dalle parti costituite le conclusioni e discussa la causa come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il procedimento viene definito a sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Così sinteticamente riassunta la vicenda processuale, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, l'opposizione proposta dal deve ritenersi fondata e va, pertanto, accolta Parte_1 in forza della seguente motivazione.
In via preliminare, deve dichiararsi l'infondatezza dell'eccezione afferente alla carenza di legittimazione della quale procuratore di posto che dalla Controparte_1 Controparte_2 documentazione da questa versata in atti, deve ritenersi correttamente perfezionata la cessione del credito da parte della Hera Comm S.p.a. in favore dell'odierna opposta, dovendo valutarsi all'uopo sufficiente l'allegazione dell'estratto della gazzetta ufficiale del 19.12.2020. pagina 2 di 4 N. R.G. 849/2022
E difatti, il preteso credito afferisce ad importi derivanti da fatture – per gli anni 2017 e 2018 - emesse a seguito di forniture di energia elettrica in regime di salvaguardia e che detti crediti – sufficientemente individuabili - risultano oggetto del contratto di cessione pro soluto ai sensi e per gli effetti dell'articolo
4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (v. All. 1 alla comparsa di costituzione), in favore della ove è specificato che “sono stati oggetto del Contratto Controparte_2 di Cessione crediti (i "Crediti") riferiti a contratti di fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia sorti in data anteriore al 26 ottobre 2020 per capitale, interessi (anche di mora), accessori, spese e quant'altro dovuto in forza di fatture emesse e/o operazioni contabili emesse dal
Cedente (le "Fatture") nei confronti dei propri clienti (i "Debitori") nel corso della propria attivita'
d'impresa”.
Dall'indicazione contenuta nell'avviso possono, dunque, evincersi senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, cui consegue il rigetto dell'eccezione in parola.
Per converso, deve ritenersi fondata la censura relativa all'asserita violazione del disposto di cui all'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, secondo cui il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, né di porre in essere atti esecutivi, prima del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, concesso alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici non economici per completare le procedure preordinate al pagamento di somme di denaro, conseguenti all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di lodi arbitrali.
Nel caso in esame, infatti, non può che evidenziarsi che, sebbene il Giudice dell'opposizione abbia accertato la parziale estinzione del credito alla luce degli intercorsi pagamenti del , Parte_1
e dunque il minore importo di € 572.949,10, nel dispositivo della sentenza n. 1333/2021 non è stata disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Segnatamente, deve darsi atto che per costante giurisprudenza di legittimità, puntualmente richiamata dal opponente, “il rigetto integrale dell'opposizione è presupposto per il conferimento (o il Pt_1 consolidamento, nelle ipotesi contemplate dall'art. 642 c.p.c.) di esecutorietà in via definitiva al decreto d'ingiunzione, fermo restando che a passare in giudicato non è il decreto, ma il comando ricavato dalla combinazione del decreto e della sentenza di rigetto dell'opposizione al medesimo: sicché, fino a quando "il giudizio di opposizione permanga senza espressa revoca di questo, l'unico titolo idoneo ad acquisire efficacia esecutiva resta il decreto"” (v. da ultimo Cassazione civile sez. III,
29/12/2023 n.36537).
Nel caso di specie, parte convenuta ha notificato in data 30.07.2021 la sentenza n. 1333/2021 del
Tribunale di Bologna, e successivamente il precetto opposto in data 16.05.2022, senza tuttavia provvedere alla notifica del decreto ingiuntivo n. 2734/2019 munito di formula esecutiva, non avendo pagina 3 di 4 N. R.G. 849/2022
l'opposta fornito relativa prova.
Né il creditore opposto può invocare, a supporto della propria prospettazione difensiva, l'applicabilità del disposto di cui all'art. 654 c.p.c., atteso che per costante giurisprudenza di legittimità, nelle ipotesi di esecuzione nei confronti dell'amministrazione non è applicabile il principio giurisprudenziale in base al quale, nel caso di omessa opposizione al decreto ingiuntivo, va ritenuta applicabile estensivamente la disposizione di cui all'art. 654 comma 2, c.p.c., che esclude la necessità di una nuova notificazione del decreto esecutivo;
ciò in quanto prevale la norma speciale di cui all'art. 14, d.l. 31 dicembre 1996 n.
669, che presuppone espressamente la notificazione del titolo esecutivo (cfr. T.A.R. Latina, (Lazio),
18/10/2004, n.995; Cassazione civile sez. III, 26/11/2010 n.24078).
Alla luce dei principi di diritto ribaditi dalla Suprema Corte, pertanto, in accoglimento dell'opposizione, non può che dichiararsi la nullità dell'atto di precetto notificato da CP_1
quale procuratore di nei confronti del per violazione del
[...] Controparte_2 Parte_1 termine di cui all'art. 14 del D.L. n. 669/1996.
Le spese di giudizio seguono, dunque, la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte opponente, nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore della causa ed all'attività difensiva concretamente espletata – tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria - secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 849/2022, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- dichiara la nullità del precetto opposto;
- condanna l'opposta alla refusione, in favore di controparte, delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in complessivi € 8.026,00, di cui € 195,00 per esborsi ed € 7.831,00 per compensi professionali, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, 23.12.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 849/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Natale Bonfiglio Parte_1 P.IVA_1 giusta procura in atti.
Opponente contro
(C.F. ), quale procuratore di (C.F. Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
); rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia Pennisi giusta procura in atti. P.IVA_3
Opposta
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il esperiva opposizione ai sensi Parte_1 dell'art. 615 c.p.c., avverso l'atto di precetto in data 16.05.2022 con il quale quale Controparte_1 procuratore di intimava il pagamento della complessiva somma di € 774.378,62 in Controparte_2 forza della sentenza n. 1333/2021 del Tribunale di Bologna.
L'opponente, in particolare, eccepiva in via preliminare la carenza di legittimazione della dell'opposta, deducendo al riguardo che “ nulla ha allegato a corredo dell'atto di precetto per Controparte_1 dimostrare che la rappresentata fosse titolare del diritto di credito per il quale Le Controparte_2 aveva conferito la procura al fine di notificare l'atto di precetto e di procedere al recupero coattivo non essendo all'uopo idonea l'indicata mera comunicazione di cessione dei crediti riferiti ai contratti di fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia sorti in data anteriore al 26.10.2020, effettuata da pagina 14 a pagina 16 della G.U., parte II, n. 148/2020”.
Denunciava, poi, la nullità del precetto opposto per violazione dell'art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito in L. 28 febbraio 1997, n. 30, e s.m.i., in quanto “l'atto di precetto oggi opposto è stato
pagina 1 di 4 N. R.G. 849/2022 ancorato alla sola notifica della sentenza del Tribunale di Bologna n. 1333/2021, munita di formula esecutiva in data 13.7.2021, effettuata in data 13 luglio 2021. Infatti, NESSUN RIFERIMENTO E'
STATO EFFETTUATO AL D.I. N. 2734/2019 del Tribunale di Bologna proprio perché NON è stato mai notificato con la formula esecutiva”. Specificava, a tal proposito, che la sentenza n. 1333/2021, resa a definizione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 2734/2019, non disponeva la revoca del decreto opposto, con la conseguenza che “nella specie, si ripete, l'unico titolo che poteva essere portato ad esecuzione per le somme diverse dalle spese di lite liquidate in sentenza era il D.I. n.
2734/2019 che non è all'uopo efficace in quanto NON è stato notificato con la doverosa formula esecutiva nei 120 giorni precedenti”.
Chiedeva, quindi, previa sospensione in via cautelare dell'efficacia esecutiva del precetto opposto, la declaratoria di nullità dello stesso, con vittoria di spese e compensi.
La quale procuratore di costituendosi in giudizio con comparsa Controparte_1 Controparte_2 del 26.08.2022, contestava i motivi di opposizione e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi di lite.
Più nello specifico, richiamava, con riferimento all'eccepito difetto di legittimazione attiva, l'avvenuta cessione in blocco dei crediti della Hera Comm S.p.a. come da G.U. parte II, n. 148 del 19.12.2020, mentre con riguardo all'omessa notifica del titolo esecutivo deduceva che lo stesso va individuato nella sentenza n. 1333/2021 del Tribunale di Bologna, con la quale veniva accertato il minor credito di €
572.949,10 in luogo del credito di € 830.366,39, originariamente ingiunto con il provvedimento monitorio.
Con ordinanza del 30.09.2022 il Giudice istruttore rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto e venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
All'udienza del 23.12.2025, precisate dalle parti costituite le conclusioni e discussa la causa come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il procedimento viene definito a sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Così sinteticamente riassunta la vicenda processuale, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, l'opposizione proposta dal deve ritenersi fondata e va, pertanto, accolta Parte_1 in forza della seguente motivazione.
In via preliminare, deve dichiararsi l'infondatezza dell'eccezione afferente alla carenza di legittimazione della quale procuratore di posto che dalla Controparte_1 Controparte_2 documentazione da questa versata in atti, deve ritenersi correttamente perfezionata la cessione del credito da parte della Hera Comm S.p.a. in favore dell'odierna opposta, dovendo valutarsi all'uopo sufficiente l'allegazione dell'estratto della gazzetta ufficiale del 19.12.2020. pagina 2 di 4 N. R.G. 849/2022
E difatti, il preteso credito afferisce ad importi derivanti da fatture – per gli anni 2017 e 2018 - emesse a seguito di forniture di energia elettrica in regime di salvaguardia e che detti crediti – sufficientemente individuabili - risultano oggetto del contratto di cessione pro soluto ai sensi e per gli effetti dell'articolo
4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (v. All. 1 alla comparsa di costituzione), in favore della ove è specificato che “sono stati oggetto del Contratto Controparte_2 di Cessione crediti (i "Crediti") riferiti a contratti di fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia sorti in data anteriore al 26 ottobre 2020 per capitale, interessi (anche di mora), accessori, spese e quant'altro dovuto in forza di fatture emesse e/o operazioni contabili emesse dal
Cedente (le "Fatture") nei confronti dei propri clienti (i "Debitori") nel corso della propria attivita'
d'impresa”.
Dall'indicazione contenuta nell'avviso possono, dunque, evincersi senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, cui consegue il rigetto dell'eccezione in parola.
Per converso, deve ritenersi fondata la censura relativa all'asserita violazione del disposto di cui all'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, secondo cui il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, né di porre in essere atti esecutivi, prima del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, concesso alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici non economici per completare le procedure preordinate al pagamento di somme di denaro, conseguenti all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di lodi arbitrali.
Nel caso in esame, infatti, non può che evidenziarsi che, sebbene il Giudice dell'opposizione abbia accertato la parziale estinzione del credito alla luce degli intercorsi pagamenti del , Parte_1
e dunque il minore importo di € 572.949,10, nel dispositivo della sentenza n. 1333/2021 non è stata disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Segnatamente, deve darsi atto che per costante giurisprudenza di legittimità, puntualmente richiamata dal opponente, “il rigetto integrale dell'opposizione è presupposto per il conferimento (o il Pt_1 consolidamento, nelle ipotesi contemplate dall'art. 642 c.p.c.) di esecutorietà in via definitiva al decreto d'ingiunzione, fermo restando che a passare in giudicato non è il decreto, ma il comando ricavato dalla combinazione del decreto e della sentenza di rigetto dell'opposizione al medesimo: sicché, fino a quando "il giudizio di opposizione permanga senza espressa revoca di questo, l'unico titolo idoneo ad acquisire efficacia esecutiva resta il decreto"” (v. da ultimo Cassazione civile sez. III,
29/12/2023 n.36537).
Nel caso di specie, parte convenuta ha notificato in data 30.07.2021 la sentenza n. 1333/2021 del
Tribunale di Bologna, e successivamente il precetto opposto in data 16.05.2022, senza tuttavia provvedere alla notifica del decreto ingiuntivo n. 2734/2019 munito di formula esecutiva, non avendo pagina 3 di 4 N. R.G. 849/2022
l'opposta fornito relativa prova.
Né il creditore opposto può invocare, a supporto della propria prospettazione difensiva, l'applicabilità del disposto di cui all'art. 654 c.p.c., atteso che per costante giurisprudenza di legittimità, nelle ipotesi di esecuzione nei confronti dell'amministrazione non è applicabile il principio giurisprudenziale in base al quale, nel caso di omessa opposizione al decreto ingiuntivo, va ritenuta applicabile estensivamente la disposizione di cui all'art. 654 comma 2, c.p.c., che esclude la necessità di una nuova notificazione del decreto esecutivo;
ciò in quanto prevale la norma speciale di cui all'art. 14, d.l. 31 dicembre 1996 n.
669, che presuppone espressamente la notificazione del titolo esecutivo (cfr. T.A.R. Latina, (Lazio),
18/10/2004, n.995; Cassazione civile sez. III, 26/11/2010 n.24078).
Alla luce dei principi di diritto ribaditi dalla Suprema Corte, pertanto, in accoglimento dell'opposizione, non può che dichiararsi la nullità dell'atto di precetto notificato da CP_1
quale procuratore di nei confronti del per violazione del
[...] Controparte_2 Parte_1 termine di cui all'art. 14 del D.L. n. 669/1996.
Le spese di giudizio seguono, dunque, la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte opponente, nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore della causa ed all'attività difensiva concretamente espletata – tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria - secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 849/2022, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- dichiara la nullità del precetto opposto;
- condanna l'opposta alla refusione, in favore di controparte, delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in complessivi € 8.026,00, di cui € 195,00 per esborsi ed € 7.831,00 per compensi professionali, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, 23.12.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
pagina 4 di 4