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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/05/2025, n. 2863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2863 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VIII civile
R.G. 1408/2023
All'udienza collegiale del giorno 08/05/2025 ore 09:45
Presidente Dott. Franca Mangano
Consigliere Relatore Dott. Caterina Garufi
Consigliere Dott. Edoardo Mancini
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. SCIONE ANTONIA
Avv. SCIONE ARIANNA Presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. FEDERICO MAURIZIO Federica Di Fabio
La Corte ritenuta che la causa possa essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a concludere ed a discutere.
Le parti concludono come dai rispettivi atti.
La Corte dopo l'udienza, si ritirerà in Camera di Consiglio per la decisione e all'esito darà pubblica lettura del dispositivo e della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta:
Franca Mangano Presidente
Caterina Garufi Consigliere est.
Edoardo Mancini Giudice ausiliario all'udienza del giorno 8.5.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1408 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA (C.F. , elettivamente domiciliata in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Aureliana n.25, presso lo studio degli Avv.ti Antonia Scione e Arianna Scione, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti. appellante
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Frosinone, Via Tiburtina n.177, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Federico, che la rappresenta e difende giusta procura in atti. appellata
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Frosinone n. 161/2023 – comodato precario.
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. si rivolgeva al Tribunale di Frosinone, affermando: di essere proprietaria Controparte_1 di un fabbricato ad uso civile abitazione sito in Alatri (FR), via Circonvallazione Basciano, distinto in catasto al foglio 58, mappale 41; di aver concesso una porzione pari a 120 mq di detto immobile, con contratto del 13.5.2013, in comodato d'uso gratuito alla madre di Parte_1 essere stata licenziata dal lavoro in data 2.11.2021; di essere intenzionata a costruire un nucleo familiare con il proprio compagno e di avere, pertanto, la necessità di rientrare in possesso dell'intero immobile, anche considerato che è proprietaria di altro immobile e di Parte_1 numerosi terreni. Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la cessazione del contratto di comodato e, per l'effetto, di ordinare a il rilascio immediato dell'immobile. Parte_1
Si costituiva in giudizio eccependo l'improcedibilità della domanda, perché Parte_1
l'esperita mediazione avrebbe riguardato la domanda di rilascio dell'immobile in questione per occupazione senza titolo e non per cessazione del rapporto di comodato;
a tal riguardo, prospettava che la sussistenza del rapporto di comodato, prima del giudizio sarebbe stata negata da . La resistente affermava, in ogni caso, la propria disponibilità a Controparte_1 sottoscrivere un contratto di locazione e l'impossibilità di utilizzare l'immobile di sua proprietà poiché occupato dal figlio.
Il Tribunale di Frosinone, con sentenza n.1370/2022, condannava a rilasciare la Parte_1 porzione di 120mq del fabbricato ad uso civile abitazione sito in Alatri, via Circonvallazione
Basciano, distinto in catasto al foglio 58, mappale 41, che occupava e a rifondere a
[...]
le spese di lite. Il Giudice di prime cure motivava tale decisione affermando: che CP_1
l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione era infondata, posto che la procedura aveva avuto ad oggetto la domanda di “rilascio immobile”, nel cui ambito andava inclusa ogni questione relativa alla legittimità o meno della detenzione del bene in capo all'odierna resistente;
che non risponde al vero che con la lettera 6.9.2021
[...]
avrebbe escluso la sussistenza del contratto di comodato, essendosi la comodante Per_1 limitata a esplicitare la sua richiesta di restituzione alla comodataria;
nel merito della controversia, richiamava la sent. n.20448/2014 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (
“il codice civile disciplina due "forme" del comodato, quello propriamente detto, regolato dagli artt. 1803 e 1809 e il c.d. precario, al quale si riferisce l'art. 1810 c.c., sotto la rubrica "comodato senza determinazione di durata". È solo nel caso di cui all'art. 1810 c.c., connotato dalla mancata pattuizione di un termine e dalla impossibilità di desumerlo dall'uso cui doveva essere destinata la cosa, che è consentito di richiedere ad nutum il rilascio al comodatario. L'art. 1809 c.c., concerne invece il comodato sorto con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza contrattuale. Esso è caratterizzato dalla facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno (art. 1809 c.c., comma 2)” affermando che, nel caso di specie, le parti hanno sottoscritto in data 13.5.2013 un contratto di comodato d'uso gratuito senza previsione di un termine di scadenza, nè la resistente aveva eccepito l'esistenza di un termine connesso all'uso della cosa. Concludeva qualificando il rapporto in termini di comodato c.d. precario, con conseguente diritto della comodante di recedere ad nutum.
2. In data 11.3.2022, proponeva ricorso in appello avverso la suddetta sentenza, Parte_1 criticando il seguente profilo:
2.a) erronea valutazione del Giudice di Primo Grado in ordine all'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità. Ribadiva che la procedura di mediazione aveva avuto ad oggetto “rilascio dell'immobile detenuto senza titolo” e non “rilascio dell'immobile”. Sarebbe palese la difformità tra istanza di mediazione e domanda giudiziale, per cui si dovrebbe ritenere che la domanda giudiziale introdotta con ricorso ex art.447 bis c.p.c. dalla ricorrente fosse improcedibile;
al riguardo fa riferimento all'art.4 D.Lgs. 28/2010, su cui si è pronunciato anche il Tribunale di Roma ( “l'applicazione dell'art.4 implica che vi debba essere simmetria tra i fatti rappresentati in sede di mediazione e quanto esposto in sede processuale, e che tale simmetria riguardi quantomeno i fatti principali. In caso contrario, dovrebbe essere dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale”) per affermare che, nel caso di specie, l'istanza di mediazione era assolutamente generica, poiché avente ad oggetto “rilascio dell'immobile senza titolo”. Inoltre,
aveva disconosciuto il contratto di comodato con la comunicazione del Controparte_1
6.9.2022 con cui chiedeva l'immediata liberazione dell'immobile Parte_1
Chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza gravata ex art.283 c.p.c., affermando che il fumus boni iuris sarebbe costituito dalla rilevante probabilità della riforma della decisione appellata a causa della manifesta erroneità delle statuizioni;
il periculum in mora sarebbe insito nel grave danno che subirebbe dall'esecuzione Parte_1 della decisione in questione, posto che nell'immobile oggetto della causa abita R_
, madre dell'appellante, di anni 99, bisognosa di continue cure e assistenza. Concludeva
[...] chiedendo: “in via cautelare di sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività della sentenza impugnata;
di dichiarare improcedibile la domanda giudiziale;
e in ogni caso di rigettare integralmente le richieste di così come formulate nel primo grado di giudizio Controparte_1 perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
3. Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto del gravame. L'art. 4 comma Controparte_1
2 del d.lgs. 28/2010 prevede l'indicazione delle “ragioni della pretesa”, con ciò potendosi solo intendere l'allegazione di una situazione latamente ingiusta per la quale si prospetti una futura, possibile azione di merito, non risultando necessario inquadrare giuridicamente il fatto;
ciò in quanto l'istanza di mediazione non richiede anche l'indicazione di “elementi di diritto”, come invece avviene per la citazione ex art. 163 c.p.c.e per il ricorso, ex art. 414 c.p.c.
Eccepisce anche l'inammissibilità della produzione di nuovi documenti e argomenti estranei al giudizio di primo grado, vietata dall'art.345, comma 3, c.p.c., salvo che la parte non abbia potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Nel caso di specie Pt_1 non avrebbe fornito alcun elemento in grado di giustificare la ragione per la quale i nuovi
[...] fatti non siano stati esposti dinanzi al giudice di prime cure e la nuova produzione documentale non sia stata depositata tempestivamente. Inoltre, evidenziava sull'istanza di sospensione ex art. 283 cpc che l'azione di rilascio è rivolta unicamente a e non anche ad Parte_1 R_
, che poteva continuare a risiedere nell'immobile di proprietà dell'appellata.
[...]
Concludeva chiedendo: “di respingere con ogni e qualsiasi statuizione tutte le domande proposte da parte avversa in quanto inammissibili, inaccoglibili e comunque destituite di fondamento, sia in fatto che in diritto, per le ragioni espresse in narrativa, con conseguente rigetto dell'atto di appello proposto da nei confronti di;
per l'effetto, confermare Parte_1 Controparte_1 integralmente la sentenza n. 161/2023 emessa dal Tribunale di Frosinone in data 07/02/2023; con vittoria di spese e compensi professionali”.
4. All'udienza del 11.5.2023 la Corte rigettava, con ordinanza, la richiesta di sospensiva e rinviava la causa all'udienza del 8.5.2025 per la discussione. All'odierna udienza, la causa è stata decisa dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto sottese alla decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il gravame è privo di pregio.
Preliminarmente, si rappresenta che le risultanze processuali comprovano la proprietà, in capo a
(appellata), dell'immobile sito in Alatri (FR), Via Circonvallazione Basciano Controparte_1
(distinto in catasto al Foglio 58, mappale n.41, ricevuto dalla stessa in donazione con atto Notar
Avv. del 21/07/2008 Repertorio n. 64488 Raccolta n. 15674, e registrato in Persona_3 data 23/07/2008).
Stando al contratto scritto datato 13/05/2013 e regolarmente registrato, una porzione del detto immobile (pari a mq 120) era concessa in comodato gratuito dalla alla madre CP_1 Pt_1
(appellante), senza prevedere le parti alcun termine al rapporto negoziale in parola.
[...]
Agli atti è documentato, altresì, che con lettera 6.9.2021 la chiedeva alla madre il CP_1 rilascio dell'immobile, “essendo sopravvenuta una condizione tale da rendere incompatibile la prosecuzione di codesto stato di cose, concesso fino ad oggi”. Non negava l'esistenza del rapporto contrattuale, bensì sollecitava la restituzione dell'immobile concesso proprio con il contratto di comodato.
Stante la mancata adesione della alla istanza della comodante, le parti addivenivano al Pt_1 presente contenzioso dopo aver esperito, senza successo, la fase della mediazione. A tale ultimo riguardo, sull'eccezione di improcedibilità sollevata in primo grado dalla e Pt_1 riproposta in gravame (motivo sub), la Corte ne ribadisce l'infondatezza. Nel caso di specie, la in sede di mediazione aveva chiesto il “rilascio” del bene perché occupato senza titolo CP_1 dalla e, nel corso della procedura, le parti si erano confrontate sul contratto di comodato Pt_1 sottoscritto dalle parti (cfr. la stessa comparsa di costituzione e risposta della datata Pt_1
14/10/2022, pag. 4).
Come preme evidenziare, la , con successivo ricorso ex art. 447 bis cpc, insisteva sulla CP_1 domanda di rilascio dell'immobile di sua proprietà, qualificandosi proprietaria del bene e producendo il contratto di comodato.
Sulla scorta di quanto finora esposto, è evidente che la parte appellata, sia in mediazione che nel presente giudizio, ha richiesto lo stesso bene della vita ovvero la disponibilità dell'immobile di sua proprietà, deducendo non solo il suo titolo di proprietà ma anche la conclusione del citato contratto di comodato. Risultano così rispettati i requisiti indicati dall'art. 4, secondo comma, del d.lgs. 28/2010, secondo cui “L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa”. In secondo luogo (censura sub), la decisione di primo grado accertava, sulla scorta delle allegazioni e produzioni delle parti, l'avvenuta conclusione del contratto di comodato tra la proprietaria e sua madre Il tenore del negozio in questione fa desumere, CP_1 Pt_1 inequivocabilmente, la comune volontà delle parti di non fissare la durata del comodato. In mancanza di particolari prescrizioni sulla fine del rapporto o in assenza di elementi certi ed oggettivi che consentano ab origine di prestabilirla, la Suprema Corte ha affermato che “l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario” (Cass. 25/6/2013 n. 15877; negli stessi termini cfr. anche Cass. 18/11/2014 n. 24468, Cass. 11/3/2011 n. 5907 e Cass., SS.UU., 9/2/2011 n. 3168).
Ne consegue la revocabilità ad nutum da parte del comodante, a norma dell'art. 1810 c.c., come avvenuto nel caso di specie con la richiesta di rilascio dell'immobile da parte della CP_1 datata 6/9/2021.
Per altro profilo, i nuovi documenti prodotti dalla parte appellante (sulle condizioni di salute della madre e sul contratto di comodato con il figlio ) sono inammissibili R_ Controparte_2 perché prodotti, per la prima volta, in questa sede. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte
(cfr. sentenze n. 2529/18 e n. 4854/14), nel rito del lavoro il divieto di nova in appello, ex art. 437
c.p.c., non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado, sia perché l'art. 416 c.p.c. impone un onere di tempestiva contestazione a pena di decadenza, sia perché nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificare i temi di indagine (trasformando il giudizio di appello da “revisio prioris instantiae” in “iudicium novum”, estraneo al vigente ordinamento processuale), altererebbero la parità fra i litiganti, esponendo l'altra parte all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario. In ogni caso, si tratterebbe di documenti irrilevanti in quanto dalla documentazione citata emerge: da un lato, che la (residente nell'immobile oggetto della controversia e affetta da R_ problematiche di salute che ne pregiudicherebbero lo spostamento ) non è interessata dalla domanda giudiziale di rilascio ben potendo rimanere nell'appartamento, come già chiarito da questa Corte nell'ordinanza di rigetto della richiesta di inibitoria;
dall'altro lato, che la Pt_1 oltre all'alloggio dato in comodato al figlio , avrebbe un'altra abitazione a disposizione. CP_2
6. Quanto alle spese processuali di fase, le stesse sono poste a carico della parte appellante in virtù della sua soccombenza e liquidate in dispositivo secondo i valori medi delle cause rientranti nella fascia di valore di quelle indeterminabili a bassa complessità, secondo i valori medio-minimi
-stante la riproposizione in gravame di questioni già esaminate dal Tribunale- senza calcolare la fase istruttoria.
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 161/2023 nei confronti di
[...]
. CP_1
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell'appellata in € 4000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 co. 17 della l. 228/12 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, l'8.5.2025
La Consigliera est.
Caterina Garufi La Presidente
Franca Mangano
L'Assistente Giudiziario
Dott.ssa Marianna Cipullo
Sezione VIII civile
R.G. 1408/2023
All'udienza collegiale del giorno 08/05/2025 ore 09:45
Presidente Dott. Franca Mangano
Consigliere Relatore Dott. Caterina Garufi
Consigliere Dott. Edoardo Mancini
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. SCIONE ANTONIA
Avv. SCIONE ARIANNA Presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. FEDERICO MAURIZIO Federica Di Fabio
La Corte ritenuta che la causa possa essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a concludere ed a discutere.
Le parti concludono come dai rispettivi atti.
La Corte dopo l'udienza, si ritirerà in Camera di Consiglio per la decisione e all'esito darà pubblica lettura del dispositivo e della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta:
Franca Mangano Presidente
Caterina Garufi Consigliere est.
Edoardo Mancini Giudice ausiliario all'udienza del giorno 8.5.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1408 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA (C.F. , elettivamente domiciliata in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Aureliana n.25, presso lo studio degli Avv.ti Antonia Scione e Arianna Scione, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti. appellante
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Frosinone, Via Tiburtina n.177, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Federico, che la rappresenta e difende giusta procura in atti. appellata
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Frosinone n. 161/2023 – comodato precario.
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. si rivolgeva al Tribunale di Frosinone, affermando: di essere proprietaria Controparte_1 di un fabbricato ad uso civile abitazione sito in Alatri (FR), via Circonvallazione Basciano, distinto in catasto al foglio 58, mappale 41; di aver concesso una porzione pari a 120 mq di detto immobile, con contratto del 13.5.2013, in comodato d'uso gratuito alla madre di Parte_1 essere stata licenziata dal lavoro in data 2.11.2021; di essere intenzionata a costruire un nucleo familiare con il proprio compagno e di avere, pertanto, la necessità di rientrare in possesso dell'intero immobile, anche considerato che è proprietaria di altro immobile e di Parte_1 numerosi terreni. Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la cessazione del contratto di comodato e, per l'effetto, di ordinare a il rilascio immediato dell'immobile. Parte_1
Si costituiva in giudizio eccependo l'improcedibilità della domanda, perché Parte_1
l'esperita mediazione avrebbe riguardato la domanda di rilascio dell'immobile in questione per occupazione senza titolo e non per cessazione del rapporto di comodato;
a tal riguardo, prospettava che la sussistenza del rapporto di comodato, prima del giudizio sarebbe stata negata da . La resistente affermava, in ogni caso, la propria disponibilità a Controparte_1 sottoscrivere un contratto di locazione e l'impossibilità di utilizzare l'immobile di sua proprietà poiché occupato dal figlio.
Il Tribunale di Frosinone, con sentenza n.1370/2022, condannava a rilasciare la Parte_1 porzione di 120mq del fabbricato ad uso civile abitazione sito in Alatri, via Circonvallazione
Basciano, distinto in catasto al foglio 58, mappale 41, che occupava e a rifondere a
[...]
le spese di lite. Il Giudice di prime cure motivava tale decisione affermando: che CP_1
l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione era infondata, posto che la procedura aveva avuto ad oggetto la domanda di “rilascio immobile”, nel cui ambito andava inclusa ogni questione relativa alla legittimità o meno della detenzione del bene in capo all'odierna resistente;
che non risponde al vero che con la lettera 6.9.2021
[...]
avrebbe escluso la sussistenza del contratto di comodato, essendosi la comodante Per_1 limitata a esplicitare la sua richiesta di restituzione alla comodataria;
nel merito della controversia, richiamava la sent. n.20448/2014 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (
“il codice civile disciplina due "forme" del comodato, quello propriamente detto, regolato dagli artt. 1803 e 1809 e il c.d. precario, al quale si riferisce l'art. 1810 c.c., sotto la rubrica "comodato senza determinazione di durata". È solo nel caso di cui all'art. 1810 c.c., connotato dalla mancata pattuizione di un termine e dalla impossibilità di desumerlo dall'uso cui doveva essere destinata la cosa, che è consentito di richiedere ad nutum il rilascio al comodatario. L'art. 1809 c.c., concerne invece il comodato sorto con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza contrattuale. Esso è caratterizzato dalla facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno (art. 1809 c.c., comma 2)” affermando che, nel caso di specie, le parti hanno sottoscritto in data 13.5.2013 un contratto di comodato d'uso gratuito senza previsione di un termine di scadenza, nè la resistente aveva eccepito l'esistenza di un termine connesso all'uso della cosa. Concludeva qualificando il rapporto in termini di comodato c.d. precario, con conseguente diritto della comodante di recedere ad nutum.
2. In data 11.3.2022, proponeva ricorso in appello avverso la suddetta sentenza, Parte_1 criticando il seguente profilo:
2.a) erronea valutazione del Giudice di Primo Grado in ordine all'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità. Ribadiva che la procedura di mediazione aveva avuto ad oggetto “rilascio dell'immobile detenuto senza titolo” e non “rilascio dell'immobile”. Sarebbe palese la difformità tra istanza di mediazione e domanda giudiziale, per cui si dovrebbe ritenere che la domanda giudiziale introdotta con ricorso ex art.447 bis c.p.c. dalla ricorrente fosse improcedibile;
al riguardo fa riferimento all'art.4 D.Lgs. 28/2010, su cui si è pronunciato anche il Tribunale di Roma ( “l'applicazione dell'art.4 implica che vi debba essere simmetria tra i fatti rappresentati in sede di mediazione e quanto esposto in sede processuale, e che tale simmetria riguardi quantomeno i fatti principali. In caso contrario, dovrebbe essere dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale”) per affermare che, nel caso di specie, l'istanza di mediazione era assolutamente generica, poiché avente ad oggetto “rilascio dell'immobile senza titolo”. Inoltre,
aveva disconosciuto il contratto di comodato con la comunicazione del Controparte_1
6.9.2022 con cui chiedeva l'immediata liberazione dell'immobile Parte_1
Chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza gravata ex art.283 c.p.c., affermando che il fumus boni iuris sarebbe costituito dalla rilevante probabilità della riforma della decisione appellata a causa della manifesta erroneità delle statuizioni;
il periculum in mora sarebbe insito nel grave danno che subirebbe dall'esecuzione Parte_1 della decisione in questione, posto che nell'immobile oggetto della causa abita R_
, madre dell'appellante, di anni 99, bisognosa di continue cure e assistenza. Concludeva
[...] chiedendo: “in via cautelare di sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività della sentenza impugnata;
di dichiarare improcedibile la domanda giudiziale;
e in ogni caso di rigettare integralmente le richieste di così come formulate nel primo grado di giudizio Controparte_1 perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
3. Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto del gravame. L'art. 4 comma Controparte_1
2 del d.lgs. 28/2010 prevede l'indicazione delle “ragioni della pretesa”, con ciò potendosi solo intendere l'allegazione di una situazione latamente ingiusta per la quale si prospetti una futura, possibile azione di merito, non risultando necessario inquadrare giuridicamente il fatto;
ciò in quanto l'istanza di mediazione non richiede anche l'indicazione di “elementi di diritto”, come invece avviene per la citazione ex art. 163 c.p.c.e per il ricorso, ex art. 414 c.p.c.
Eccepisce anche l'inammissibilità della produzione di nuovi documenti e argomenti estranei al giudizio di primo grado, vietata dall'art.345, comma 3, c.p.c., salvo che la parte non abbia potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Nel caso di specie Pt_1 non avrebbe fornito alcun elemento in grado di giustificare la ragione per la quale i nuovi
[...] fatti non siano stati esposti dinanzi al giudice di prime cure e la nuova produzione documentale non sia stata depositata tempestivamente. Inoltre, evidenziava sull'istanza di sospensione ex art. 283 cpc che l'azione di rilascio è rivolta unicamente a e non anche ad Parte_1 R_
, che poteva continuare a risiedere nell'immobile di proprietà dell'appellata.
[...]
Concludeva chiedendo: “di respingere con ogni e qualsiasi statuizione tutte le domande proposte da parte avversa in quanto inammissibili, inaccoglibili e comunque destituite di fondamento, sia in fatto che in diritto, per le ragioni espresse in narrativa, con conseguente rigetto dell'atto di appello proposto da nei confronti di;
per l'effetto, confermare Parte_1 Controparte_1 integralmente la sentenza n. 161/2023 emessa dal Tribunale di Frosinone in data 07/02/2023; con vittoria di spese e compensi professionali”.
4. All'udienza del 11.5.2023 la Corte rigettava, con ordinanza, la richiesta di sospensiva e rinviava la causa all'udienza del 8.5.2025 per la discussione. All'odierna udienza, la causa è stata decisa dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto sottese alla decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il gravame è privo di pregio.
Preliminarmente, si rappresenta che le risultanze processuali comprovano la proprietà, in capo a
(appellata), dell'immobile sito in Alatri (FR), Via Circonvallazione Basciano Controparte_1
(distinto in catasto al Foglio 58, mappale n.41, ricevuto dalla stessa in donazione con atto Notar
Avv. del 21/07/2008 Repertorio n. 64488 Raccolta n. 15674, e registrato in Persona_3 data 23/07/2008).
Stando al contratto scritto datato 13/05/2013 e regolarmente registrato, una porzione del detto immobile (pari a mq 120) era concessa in comodato gratuito dalla alla madre CP_1 Pt_1
(appellante), senza prevedere le parti alcun termine al rapporto negoziale in parola.
[...]
Agli atti è documentato, altresì, che con lettera 6.9.2021 la chiedeva alla madre il CP_1 rilascio dell'immobile, “essendo sopravvenuta una condizione tale da rendere incompatibile la prosecuzione di codesto stato di cose, concesso fino ad oggi”. Non negava l'esistenza del rapporto contrattuale, bensì sollecitava la restituzione dell'immobile concesso proprio con il contratto di comodato.
Stante la mancata adesione della alla istanza della comodante, le parti addivenivano al Pt_1 presente contenzioso dopo aver esperito, senza successo, la fase della mediazione. A tale ultimo riguardo, sull'eccezione di improcedibilità sollevata in primo grado dalla e Pt_1 riproposta in gravame (motivo sub), la Corte ne ribadisce l'infondatezza. Nel caso di specie, la in sede di mediazione aveva chiesto il “rilascio” del bene perché occupato senza titolo CP_1 dalla e, nel corso della procedura, le parti si erano confrontate sul contratto di comodato Pt_1 sottoscritto dalle parti (cfr. la stessa comparsa di costituzione e risposta della datata Pt_1
14/10/2022, pag. 4).
Come preme evidenziare, la , con successivo ricorso ex art. 447 bis cpc, insisteva sulla CP_1 domanda di rilascio dell'immobile di sua proprietà, qualificandosi proprietaria del bene e producendo il contratto di comodato.
Sulla scorta di quanto finora esposto, è evidente che la parte appellata, sia in mediazione che nel presente giudizio, ha richiesto lo stesso bene della vita ovvero la disponibilità dell'immobile di sua proprietà, deducendo non solo il suo titolo di proprietà ma anche la conclusione del citato contratto di comodato. Risultano così rispettati i requisiti indicati dall'art. 4, secondo comma, del d.lgs. 28/2010, secondo cui “L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa”. In secondo luogo (censura sub), la decisione di primo grado accertava, sulla scorta delle allegazioni e produzioni delle parti, l'avvenuta conclusione del contratto di comodato tra la proprietaria e sua madre Il tenore del negozio in questione fa desumere, CP_1 Pt_1 inequivocabilmente, la comune volontà delle parti di non fissare la durata del comodato. In mancanza di particolari prescrizioni sulla fine del rapporto o in assenza di elementi certi ed oggettivi che consentano ab origine di prestabilirla, la Suprema Corte ha affermato che “l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario” (Cass. 25/6/2013 n. 15877; negli stessi termini cfr. anche Cass. 18/11/2014 n. 24468, Cass. 11/3/2011 n. 5907 e Cass., SS.UU., 9/2/2011 n. 3168).
Ne consegue la revocabilità ad nutum da parte del comodante, a norma dell'art. 1810 c.c., come avvenuto nel caso di specie con la richiesta di rilascio dell'immobile da parte della CP_1 datata 6/9/2021.
Per altro profilo, i nuovi documenti prodotti dalla parte appellante (sulle condizioni di salute della madre e sul contratto di comodato con il figlio ) sono inammissibili R_ Controparte_2 perché prodotti, per la prima volta, in questa sede. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte
(cfr. sentenze n. 2529/18 e n. 4854/14), nel rito del lavoro il divieto di nova in appello, ex art. 437
c.p.c., non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado, sia perché l'art. 416 c.p.c. impone un onere di tempestiva contestazione a pena di decadenza, sia perché nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificare i temi di indagine (trasformando il giudizio di appello da “revisio prioris instantiae” in “iudicium novum”, estraneo al vigente ordinamento processuale), altererebbero la parità fra i litiganti, esponendo l'altra parte all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario. In ogni caso, si tratterebbe di documenti irrilevanti in quanto dalla documentazione citata emerge: da un lato, che la (residente nell'immobile oggetto della controversia e affetta da R_ problematiche di salute che ne pregiudicherebbero lo spostamento ) non è interessata dalla domanda giudiziale di rilascio ben potendo rimanere nell'appartamento, come già chiarito da questa Corte nell'ordinanza di rigetto della richiesta di inibitoria;
dall'altro lato, che la Pt_1 oltre all'alloggio dato in comodato al figlio , avrebbe un'altra abitazione a disposizione. CP_2
6. Quanto alle spese processuali di fase, le stesse sono poste a carico della parte appellante in virtù della sua soccombenza e liquidate in dispositivo secondo i valori medi delle cause rientranti nella fascia di valore di quelle indeterminabili a bassa complessità, secondo i valori medio-minimi
-stante la riproposizione in gravame di questioni già esaminate dal Tribunale- senza calcolare la fase istruttoria.
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 161/2023 nei confronti di
[...]
. CP_1
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell'appellata in € 4000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 co. 17 della l. 228/12 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, l'8.5.2025
La Consigliera est.
Caterina Garufi La Presidente
Franca Mangano
L'Assistente Giudiziario
Dott.ssa Marianna Cipullo