Ordinanza cautelare 9 febbraio 2022
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 09/02/2022, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/02/2022
N. 00070/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 70 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Giuseppe Boselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto della Prefettura di Lecce, Area 1 Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale, notificato a mezzo pec a firma del Dirigente Area I, nella persona del Viceprefetto -OMISSIS-, datato 22.10.2021 , con il quale l’Amministrazione ha disposto il “divieto detenzioni armi, ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S.” nei confronti del “Sig. -OMISSIS-, nato a [...] il-OMISSIS-, e ivi residente in via -OMISSIS-”,
nonché avverso ogni altro atto
presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, anche ove non conosciuto
dall’odierno ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 8 febbraio 2022 il Cons. dott.ssa Patrizia Moro e udito per il ricorrente l’avv.to L. G. Boselli;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare infondato, in quanto:
- l’impugnato provvedimento prefettizio contenente il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, nonché del porto di pistola a tassa ridotta ed anche il diniego del rilascio del decreto di nomina di guardia particolare giurata (come risulta dall’esame complessivo dello stesso e dalla nota del 20.7.2021 prot. uscita n. -OMISSIS- avente ad oggetto: “Comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis L. 241/1990” notificata al ricorrente in data 23.8.2021), appare legittimamente fondarsi sulle richiamate risultanze istruttorie fornite dalla Questura di Lecce con nota prot. n. -OMISSIS- datata 14.07.2021 (ossia sulla sussistenza di un procedimento penale pendente con i seguenti capi d’imputazione art. 646 c.p., artt. 134 e 140 T.U.L.P.S. R.D. N.773/1931), oltre che dalla segnalazione trasmessa, in data 14/08/2019 alla Questura di Cosenza, nell’ambito dei controlli operati sul suo territorio;
- l'attività di guardia giurata armata (implicante l’espletamento di un pubblico servizio) può essere consentita solo all'esito di una valutazione, ampiamente discrezionale dell’Autorità di p.s., sulla condotta complessiva, nel corso di una pluralità di anni, dell'interessato (il quale aspira a svolgere mansioni che direttamente concorrono alla protezione della sicurezza di cose e luoghi da possibili minacce) in funzione della pericolosità dell'attività soggetta ad autorizzazione e della delicatezza degli interessi pubblici coinvolti, che può essere censurato solo se risultano vizi di irrazionalità/incoerenza/sproporzione o di difetto di adeguata motivazione (insussistenti nel caso di specie);
- nello specifico contesto, l’odierno ricorrente ha presentato compiutamente dopo il preavviso di diniego le proprie osservazioni in sede procedimentale che sono state debitamente valutate dalla P.A. (non occorrendone l’esplicita analitica confutazione) e i fatti accertati, nell’ambito dell’approfondita istruttoria svolta dalle Questure di Lecce e di Cosenza, appaiono denotare obiettivi indici sintomatici di condotte non connotate da massima affidabilità e irreprensibilità, qualità queste ultime necessarie allo svolgimento delle delicate funzioni di guardia giurata;
- in particolare, quanto alla dedotta assenza dell’esercizio abusivo dell’attività di vigilanza privata, tale circostanza appare contrastare con l’articolato dossier istruttorio inviato dalla Questura di Cosenza con il quale si documentava e accertava lo svolgimento sul proprio territorio provinciale “un'attività di vigilanza posta in essere dall'Impresa -OMISSIS-di -OMISSIS- con sede in -OMISSIS-”, avente come attività principale la custodia e guardiania e attività secondaria di agenzia d'affari art. 115 T.U.L.P.S –R.D. N.773/1931, avendo anche in dotazione autovetture munite di fari brandeggianti, laghi e scritte non confacenti ad un'attività (passiva) di portierato e guardiania semplice, proprie dell’attività di vigilanza privata quali il controllo del territorio, la video sorveglianza, il monitoraggio su allarmi, pattugliamento e piantonamento, tanto più che i dinieghi impugnati evidenziano che risulta il deferimento del ricorrente alla Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Lecce, in data 13/11/2019, per le violazioni di cui agli artt. 134 e 140 T.U.L.P.S - R.D. N.773/1931;
- Ritenuto pertanto che, in questa sede cautelare, il diniego impugnato sia esente dai profili di inadeguatezza della motivazione e/o di irragionevolezza e dagli altri vizi di legittimità denunciati dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 8 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO