Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/03/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa Gabriella Giammona Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1686/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Palermo, p.zza Diodoro Siculo,4, presso lo studio dell'Avv. BIANCO CLAUDIA ANNA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato Controparte_1 in Palermo, P.zza V.E. Orlando, 6, presso lo studio dell'Avv. ALOISIO SAVERIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale dell'udienza del 28/06/2024 .
Conclusioni del P.M.: Non conclude, apponendo visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente darsi atto che all'udienza del 28/06/2024 le parti hanno chiesto un rinvio al fine di formalizzare un accordo per la pronuncia del divorzio secondo il rito congiunto.
In data 08/07/2024 le parti hanno depositato il suddetto accordo reiterandolo con le note del 6/03/2025 ed, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 11-13/02/2019;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito dell'accordo, ovvero:
“ -l'immobile in comproprietà dei coniugi, sito in Palermo via Villagrazia n. 107, rimane in uso alla sig.r ; Parte_1
- Sull'immobile de quo grava mutuo acceso co (nr 1204457) il cui Controparte_2 residuo, con scadenza 31/03/2027, verrà pagato in ratei mensili-sino al completamento del piano di ammortamento- dal sig. mentre Controparte_1 saranno a carico della sig.ra tutte le spese di ordinaria amministrazione e Pt_1 manutenzione, salvo diversi ed espressi accordi tra le parti;
- alla scadenza del mutuo residuo (31.07.2027) il sig si impegna a Controparte_1 trasferire la sua quota di proprietà sull'immobile di via Villagrazia 107 (50%) alla sig.r ; Parte_1
- il Sig. verserà alla Sig.ra quale contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento delle figlie (maggiorenni ma non ancora autosufficienti) l'importo di complessivi €. 250,00 mensili, da rivalutarsi anno per anno secondo le variazioni
ISTAT come per legge, da versarsi entro il 10 di ogni mese con modalità tracciabile
(ricarica postepay Evolution Iban [...]);
- i genitori parteciperanno in parti uguali (50% ciascuno) alle eventuali spese straordinarie scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N., da concordarsi anticipatamente tra gli stessi;
in caso di spese anticipate da una parte, l'altra verserà l quota di spettanza- pari al 50%-previa esibizione della relativa documentazione fiscale;
in ogni caso facendo riferimento al protocollo in uso a codesto Tribunale per le spese straordinarie.
- I sigg.r rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile;
Parte_2
- Le spese legali del presente procedimento restano interamente compensate tra le parti, con rinuncia dei rispettivi procuratori al vincolo di soliderarietà ex art. 68 legge professionale.
- le parti dichiarano contestualmente che gli importi dovuti dal sig CP_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli sono stati regolarmente versati
[...]
- 2 - sino alla data di deposito della presente istanza congiunta.”
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in PALERMO, in data 24/07/1999, da , nata a Parte_1
PALERMO in data 21/07/1977 e da nato a PALERMO in [...] Controparte_1
10/07/1974, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 109, parte II, serie A, dell'anno 1999, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
13/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott.ssa Gabriella Giammona e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle pre- scrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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