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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 6828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6828 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 2900/2019
All'udienza collegiale del giorno 18/11/2025 ore 11:15
Presidente Dott. TO OC Consigliere Relatore Dott. GI PA
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. CARINI GIACOMO Avv. Pucci presente in sostituzione
Avv. CARINI GIOVANNI
Appellato/i
56 CP_1 CP_2
Avv.
VA AR
Avv. SPERTI ISIDORO Presente
Controparte_3
Avv. SPERTI ISIDORO
Controparte_4
Avv. CARNEVALE VINCENZO
Avv. MARINELLI MARCO Presente
CP_5
Avv. CARNEVALE VINCENZO
Avv. MARINELLI MARCO
CP_6
Avv. CARNEVALE VINCENZO
Avv. MARINELLI MARCO
1 CP_6
Avv. CARNEVALE VINCENZO
Avv. MARINELLI MARCO
CP_7
Avv. CARNEVALE VINCENZO
Avv. MARINELLI MARCO
CP_6 CP_8
Avv. CARNEVALE VINCENZO
Avv. MARINELLI MARCO
CI RI
Avv. CARNEVALE VINCENZO
Avv. MARINELLI MARCO
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione ai sensi dell'art 281 sexies cpc
IL PRESIDENTE
TO OC
CA d'AM
Assistente giudiziario
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. TO OC Presidente dott.ssa GI PA Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 18.11.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2900 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma Parte_1 C.F._1 alla Via Nicola Ricciotti n. 11 presso lo studio dell'Avv. Francesco Improta, e rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli Avv.ti Giacomo Carini (C.F. ) e Giovanni Carini C.F._2
(C.F. ) C.F._3
APPELLANTE
E
, (C.F. ), elettivamente domiciliato, in Roma, via CP_6 C.F._4
Genzano n.58, presso lo studio dell'Avv. Marco Marinelli (CF ), che lo C.F._5 rappresenta e difende giusta procura in atti unitamente all'Avv. Vincenzo Carnevale (C.F.
) CodiceFiscale_6
APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE
E
, (C.F. ), e VA AR (C.F. Controparte_3 C.F._7
), elettivamente domiciliate in Roma, Via G. B. Tiepolo n. 4 presso lo studio C.F._8 dell'Avv. Isidoro Sperti (C.F. ) che le rappresenta e difende giusta procura in C.F._9 atti;
APPELLATE
3 E
, (C.F. ), , (C.F. CP_7 C.F._10 CP_9
), , (C.F. , C.F._11 CP_5 C.F._12 CP_4
, (C.F. ), CI RI, (C.F. ,
[...] C.F._13 C.F._14
(già parte in causa), (C.F. ), tutti elettivamente CP_6 C.F._4 domiciliati in Roma alla Via Gabriele Camozzi n. 1, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Carnevale
(C.F. ), che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
CodiceFiscale_6
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
E
Controparte_10
APPELLATO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione dinanzi al Tribunale di Roma ritualmente notificato
[...]
e AV BA esponevano quanto segue: che era proprietaria CP_3 Controparte_3 dell'appartamento di circa mq. 110 sito in Roma via dei Savorgnan n. 56, posto al primo piano e contraddistinto quale interno uno;
appartamento in cui abitava insieme alla propria figlia AV
BA e alla famiglia di quest'ultima; che a seguito di sopralluogo effettuato in data 14.7.2006 dai vigili del fuoco di Roma era emersa una grave situazione di statica dello stabile in conseguenza del quale le allora attrici e le rispettive famiglie erano state costrette a lasciare il loro appartamento per trovare altra soluzione abitativa transitoria;
che, per detto trasloco, esse attrici avevano dovuto sostenere la spesa di € 1.200,00; che il VI Municipio di Roma, in data 16.10.2006 aveva sollecitato proprietario dell'immobile sottostante, alla nomina di un tecnico iscritto all'albo Parte_1 professionale che disponesse un'immediata verifica statica dell'edificio e provvedesse alle urgenti opere di risanamento e ristrutturazione imposte dalla situazione;
che era seguito un termine perentorio di gg. 15 per l'affidamento dell'incarico e la prescrizione al tecnico incaricato a certificare l'eliminazione di ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità dando comunicazione all'Ente comunale;
che il Condominio solo in data 6.12.2006 aveva affidato l'incarico all'ing. Persona_1 che, con ordine di servizio del 29.01.2007, ordinava l'immediato «puntellamento del solaio ... del piano terra e del piano primo», lavori provvisori cui dovevano seguire quelli di consolidamento definitivo dello stabile;
che, con successive lettere del 16/22 maggio 2007, esse attrici avevano invitato l'amministratore del e a procedere alle esecuzioni delle CP_2 Parte_1 opere necessarie per la sicurezza e l'incolumità delle persone;
che in occasione di sopralluogo effettuato in data 28.5.2007 l'arch. per conto delle attrici aveva verificato che il Persona_2 puntellamento era stato eseguito solo per il piano interrato delle fondamenta;
che il VI MUNICIPIO
4 in seguito a sopralluogo effettuato in data 4.7.2007 dai tecnici della U.O.T. Municipale avevano inviato all'amministratore del Condominio e a richiesta (datata 17.7.2007) di Parte_1 ottemperanza alla D.D. n. 1427; che detta richiesta era stata erroneamente inoltrata anche ad essa attrice In relazione a tali fatti, e AV BA avevano citato in CP_6 Controparte_3 giudizio e il . Si costituiva il Parte_1 Controparte_11
, mentre rimaneva contumace inoltre, con Controparte_12 Parte_1 intervento volontario, si costituiva proprietario di uno degli immobili facenti parte del CP_6 convenuto. Nel corso di quel procedimento era stato richiesto un provvedimento CP_2 cautelare – e qui interveniva personalmente anche il convenuto - volto Parte_1 all'esecuzione degli interventi urgenti resisi necessari alla messa in sicurezza dell'immobile. A seguito degli interventi disposti dal giudice istruttore con ordinanza cautelare del 11.11.2008, l'immobile non presentava più un pericolo di crollo e di compromissione della stabilità lamentati con l'iniziale atto di citazione. La controversia era, quindi, decisa con la sentenza n.17390/2012 con cui, ritenuta la sussistenza delle responsabilità del convenuto nella causazione dei danni patiti Parte_1 da , lo stesso era condannato alla refusione delle spese resesi necessarie per Controparte_3
l'esecuzione degli interventi di consolidamento dell'unità abitativa della stessa disposti con CP_6
l'ordinanza cautelare. Avverso detta sentenza aveva proposto appello deducendo Parte_1 la nullità del giudizio di primo grado per difetto della notifica dell'atto di citazione iniziale. Con sentenza pubblicata in data 27.05.2014 la Corte d'Appello di Roma accoglieva detto gravame e rimetteva le parti davanti al Tribunale di Roma per la riassunzione del giudizio di primo grado nei termini di legge.
Le allora attrici chiedevano che fosse accertata la responsabilità dei convenuti nella causazione dei citati danni e fossero condannati «gli stessi, in solido tra loro ovvero ciascuno in base al proprio titolo, ai risarcimento integrale dei danni subiti dalle attrici, quantificati, conformemente alla sentenza n. 17390/2012 del Tribunale di Roma e alla CT espletata dall'ing. Persona_3 depositata il 6.10.2008 (doc. 20), alla sopportazione dei costi resisi necessari per l'esecuzione degli interventi di consolidamento dell'unità abitativa dell'interno uno dello stabile di via dei Savorgnan
n. 56 di proprietà dell'istante disposti con ordinanza cautelare del 11.11.2008 e Controparte_3 alla conseguente restituzione in favore della stessa dei pertinenti esborsi, oltre che all'esecuzione degli interventi di ripristino di detta unità abitativa. Il tutto pari alla somma di € 10.000,00 per esborsi per l'urgenza (quota parte 1/3 di € 30.000,00), € 10.000,00 per l'intervento di ripristino ed €
1.000,00 per IVA. Nonché € 1.150,00 a titolo di risarcimento del danno, da liquidare ex art. 1223
c.c., per l'impraticabilità dell'abitazione. E così in totale euro 22. 150,00, o in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà provata in corso di causa ovvero ritenuta equa e di giustizia, Oltre
5 interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda iniziale (26.10.2007) e fino all'effettivo soddisfo».
Si costituiva in giudizio il il quale, deduceva quanto Controparte_13 segue: a) l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010
e della legge n. 98 del 9 agosto 2013 in quanto parte attrice aveva omesso di introdurre la preventiva procedura di mediazione obbligatoria;
b) la carenza di legittimazione attiva di BA AV;
c) il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto nessuna responsabilità circa i presunti danni lamentati dalle attrici poteva essere addebitata e/o ricondotta ad alcun comportamento ad esso imputabile, come da C.T.U. a firma dell'Ing. disposta nel giudizio cautelare Persona_3 in corso di causa in primo grado per ciò è evidente l'esclusiva responsabilità del convenuto Parte_1
e/o del proprietario del piano interrato proprietari degli appartamenti posti CP_6 rispettivamente al piano terra e piano interrato dello stabile di via Savorgnan n. 56, nella causazione dei danni lamentati da parte attrice.
Si costituiva in giudizio il quale deduceva che il dissesto descritto in atti, e nella Parte_1 citata relazione del CT, fosse da imputarsi alla «esecuzione di opere che facevano seguito alla rimozione di strutture murarie preesistenti nel locale del sig. e precisamente di Parte_1
“un forno o un arco o di entrambi” … che risalgono ad oltre venti anni (prima)»; contestava l'erroneità delle statuizioni del giudice di primo grado laddove detti eventi erano stati posti a carico del convenuto;
eccepiva, la propria carenza di legittimazione passiva ed il relativo diritto ad essere manlevato da ogni e qualsiasi conseguenza risarcitoria dai propri danti causa;
chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa di , , , , CP_7 CP_9 CP_5 Controparte_4
IP TT, (già costituito in primo grado ed al quale veniva estesa la domanda CP_6 di manleva); instava, infine, per la condanna delle attrici e/o convenuti chiamati in causa a titolo di manleva e/o rivalsa.
Autorizzava la chiamata dei terzi sopra citati si costituiva in giudizio , il quale CP_6 precisava che, con atto del 12.2.2008, era intervenuto volontariamente in causa nella qualità di condomino dell'edificio convenuto e in qualità di uno dei danti causa di Nel Parte_1 merito chiedeva il rigetto della domanda di risarcimento danni avanzata da e, in via Controparte_3 subordinata, instava per la condanna di a manlevarlo da ogni eventuale Parte_1 conseguenza e responsabilità connesse agli esiti del procedimento. In via riconvenzionale chiedeva la condanna della «sig.ra e (del) sig. congiuntamente e/o Controparte_3 Parte_1 disgiuntamente, a secondo del proprio titolo e responsabilità, alla restituzione, a favore del sig. della somma complessiva di € 14.500,00 dallo stesso anticipata per l'esecuzione di CP_6 tutti i lavori di consolidamento del solaio dell'attrice».
Si costituivano, altresì, in giudizio il medesimo , nonché , CP_6 CP_9 CP_6
6 , , , IP TT i quali, in primo luogo, eccepivano la carenza CP_7 CP_5 Controparte_4 di legittimazione attiva di BA AV per non essere in possesso di nessun titolo idoneo a dimostrare la sussistenza di un suo diritto reale sull'appartamento di proprietà della sig.ra CP_3
Quanto al merito si riportavano a tutte le considerazioni ed argomentazioni articolate da
[...] nei suoi precedenti scritti difensivi. CP_6
All'esito dell'istruttoria il Tribunale di Roma con sentenza n. 2274/2018, pubblicata in data
25.10.2018, così statuiva: “definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
[...]
e VA AR nei confronti del CP_3 Controparte_14
, di e , nonché sulle domande riconvenzionali e
[...] Parte_1 CP_6 sulle chiamate in garanzia nei confronti di , , CP_7 CP_9 CP_6
, , , CI RI, rigettata ogni ulteriore
[...] CP_5 Controparte_4 domanda, eccezione e deduzione, così provvede: a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna in solido e al pagamento in favore di VA Controparte_15 CP_6
AR della somma di euro 2.124,00 oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo effettivo;
b) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna in solido Controparte_15
e al pagamento in favore di della somma complessiva di CP_6 Controparte_3 euro 25.098,36, di cui euro 12.348,68 a titolo di restituzioni, oltre interessi dalla data della presente pronuncia all'effettivo saldo;
c) condanna i convenuti in solido al pagamento in favore delle attrici delle spese di lite che liquida in euro 5.320,00 oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
d) pone a carico dei citati convenuti le spese di consulenza tecnica d'ufficio eseguita dall'ing. e) dichiara, nei rapporti tra i detti Per_4 coobbligati solidali, la responsabilità di nella causazione dei danni Parte_1 subiti dalle attrici nella misura di due terzi e di nella misura di un terzo;
f) rigetta CP_6 la chiamata in garanzia nei confronti di , , , CP_7 CP_9 CP_6
, , CI RI e, per l'effetto, condanna CP_5 Controparte_4
al pagamento in loro favore delle spese di lite che liquida in euro 4.835,00 Controparte_15 oltre IVA, CPA, contributo spese generali al 15%;g) rigetta le restanti domande e compensa le spese di lite tra le altre parti.”
La sentenza è motivata come segue.
“Va preliminarmente rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della sig.ra AV
BA, proposta da tutte le parti convenute e chiamate, in ragione della natura e dell'asserito
«contenuto reale» della domanda proposta stigmatizzata come interamente indirizzata alla conservazione dell'integrità dell'unità immobiliare del piano primo dello stabile del CP_2 convenuto. Non discuteva, invero, gli eccipienti che la detta attrice abbia potuto ricevere un disagio
7 o addirittura un nocumento patrimoniale dal provvisorio sgombero dell'immobile in precarie condizioni di stabilità, ma si assume che la domanda sia interamente volta alla tutela della proprietà del detto stabile e dei diritti che su di esso competono in via esclusiva alla sig.ra La sig.ra Pt_2
AV, quale figlia della sig.ra e occupante comodataria dell'immobile, non poteva certo Pt_2 allegare la titolarità di un qualsivoglia diritto reale su detto bene. Ma tale requisito non appare pertinente in relazione al contenuto della domanda risarcitoria proposta nell'atto di citazione in riassunzione, ove è stato esplicitamente specificato «che … dallo stesso mese di luglio 2006, le istanti e rispettive famiglie sono state costrette a lasciare il loro appartamento per trovare altra soluzione abitativa transitoria in un appartamentino di servizio di circa mq. 50 dell'Arma dei Carabinieri (cui appartiene il sig. marito della sig.ra AV), previo sgombero dell'arredamento Tes_1 dell'immobile de qua;
che per detto trasloco le istanti dovevano sostenere la spesa di € 1.200,00, mentre la sig.ra AV impiegata presso la Europcar Italia s.p.a. si doveva prendere due mesi di aspettativa non retribuita con un'ulteriore perdita di oltre € 2.000,00». Quanto all'esistenza del detto rapporto familiare e delle spese sostenute si veda la documentazione prodotta (allegati 16, 17
e 18) ed oltre nella presente motivazione. Si tratta di una prospettazione vicaria rispetto a quella principale della sig.ra che proviene solidalmente da entrambe le parti attrici senza che in Pt_2 relazione a tali voci di danno, sia dato scriminare la posizione dell'una rispetto all'altra. Per giunta,
è risalente l'indirizzo di legittimità secondo cui «in tema di legittimazione attiva alla domanda di danni … il diritto al risarcimento può spettare anche al soggetto non proprietario che, per circostanze contingenti, si trovi nella detenzione del bene danneggiato, a condizione che fornisca la dimostrazione di poter risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere» (Cassazione sez. III, n. 15458 del
14/07/2011, m. 618560 - 01. Così come, quanto al pagamento della fattura per le spese di trasloco per euro 1.150,00 da parte di (marito e genero della sig.ra , occorre Persona_5 Pt_2 ricordare che «la liquidazione del danno patito dal proprietario di un immobile (nella specie, per demolizione causata dall'urto di un veicolo) non è preclusa dalla circostanza che la fattura emessa dal riparatore risulti pagata da un terzo» (Cassazione sez. III, n. 18235 del 03/07/2008, m. 605184 -
01). Né osta all'esame della detta documentazione che la lettera di vettura indichi quale giorno di carico e scarico la data del 5.7.2006 - ossia nove giorni prima del fonogramma dei Vigili del Fuoco, datato per l'appunto 14/07/2006 – giacché la condizione di pericolo era certo preesistente e le attrici non hanno ricondotto a quel provvedimento lo sgombero spontaneo dell'immobile; dovuto verosimilmente al sopralluogo dell'ing. in data 27.6.2006. Per_6
22. Ciò posto occorre prendere in esame il compendio probatorio del presente giudizio convalidando il contenuto dell'ordinanza del 28.4.2016 ex art.183 c.p.c. con la quale il giudice procedente ha
8 regolato il regime degli atti acquisiti nel procedimento n. 71040/2007 RGAC e, prima tra essi, la
CT.
23. Invero la ricostruzione della vicenda può procedere dal mero esame degli atti di costituzione del sig. (nella doppia qualità) e di , , , CP_16 CP_7 CP_9 CP_5 CP_4
, IP TT che reca una descrizione “confessoria” circa la condizione dell'immobile
[...] anteriormente ai fatti di causa. Si legge nell'atto di costituzione del sig. «…il sig. CP_16 ha sempre coerentemente sostenuto che la rimozione di un grosso forno, sito al piano CP_6 terreno del fabbricato di Via dei Savorgnan 52-56, ora di proprietà del sig. da Parte_1 parte del nonno, alla fine del 1972 circa, provocò, nel suo movimento sussultorio, un assestamento di tutto il fabbricato, con l'unica connessa conseguenza di causare anche l'avvallamento parziale del sovrastante solaio della ricorrente. A fronte di questo inconveniente, il padre e i fratelli della ricorrente stessa, provvidero immediatamente a collocare al di sotto del solaio una grossa trave di sostegno (cosiddetta a T), estesa da parete a parete, appoggiata su un asse metallico, presente nel locale sottostante ora di a cui seguirono diversi interventi di consolidamento Parte_1 del solaio esauritisi nel 1992. Tutto questo, ha poi trovato una puntuale conferma anche negli esiti della relazione peritale d'ufficio (di prime cure n.d.e.). Si legge, difatti, a pagina 7 dell'elaborato peritale, che "Nel vano attualmente di proprietà , in tempi passati, si parla sicuramente di Parte_1 oltre 20 anni, esisteva una struttura muraria, sia esso forno sia esso arco, oppure le due insieme, che sono state rimosse. In un primo momento ci deve essere stato un assestamento repentino e sensibile, lo attesta lo stato del pavimento e delle strutture connesse che hanno risentito dei movimenti di assestamento (tramezzi, piattabande, ecc.). Successivamente, con la messa in opera della trave e con l'assestamento della stessa il fenomeno è andato verso l'assestamento). Prosegue nella pagina successiva: "Per precisione si ripete che detto stato di fatto non è di recente realizzazione. Difficile posizionare l'intervento effettuato nel tempo, ma informazioni acquisite anche dalle attrici, portano a datare il fenomeno da oltre venti anni). Alla luce di queste conclusioni peritali, ossia che il dissesto del solaio per cui è questione sia stato una conseguenza della rimozione dell'enorme forno, presente nel locale piano terreno, ora di , avvenuta oltre 20 anni fa, come per stessa ammissione Parte_1 delle attrici, e che lo stesso dissesto si è assestato definitivamente con la posa in opera della trave di sostegno a T … Comunque sia, la situazione di fatto che si è creata dopo la rimozione del forno, a cui ha fatto seguito la immediata posa in opera della trave a T di sostegno del solaio, con l'aggiunta di ulteriori lavori di consolidamento del solaio stesso finiti del 1992, ha garantito la buona tenuta del solaio in termini quantomeno sino all'anno 2005, fino a quando, cioè, il locale è stato venduto dal sig. fratelli e cugini, al Sig. ». CP_6 Parte_1
24. A fronte di questa situazione emerge, in primo luogo, che le odierni attrici hanno spiegato
9 domanda risarcitoria nei confronti del , dell' e del citato che, CP_2 Parte_1 CP_16 tuttavia, nel giudizio di prime cure poi annullato era interventore volontario adesivo rispetto alla petizione del di rigetto delle domande di parte attrice. CP_2
25. Tanto chiarito, lo scrutinio decisionale deve muovere (anche, ma non solo) dagli esiti dell'espletata CT le cui risultanze, in ragione della analiticità e completezza delle verifiche ad essa inerenti, condotte in totale aderenza al pertinente dato concreto e con metodica immune da vizio alcuno si prestano ad essere positivamente apprezzate e validamente intervenire ai detti fini.
L'ausiliare giudiziale, analizzati gli atti di causa, all'esito di sopralluogo ha svolto il proprio incarico con le stesse modalità adottate dall'ing. «che ha già svolto l'incarico di CT nel giudizio Persona_3
RG. n. 71040/2007». Questo consente di recuperare quella funzione di convalida e conferma che il giudice istruttore ha inteso assegnare alla precedente consulenza tecnica travolta dalla declaratoria di nullità (v. ordinanza 28.4.2016).
26. Le unità immobiliari ispezionate dal CT e dell'ing. erano posizionate nelle seguente Persona_3 sequela nel palazzo costruito dal sig. nonno e dante causa di tutti i chiamati in causa, CP_5 tra gli anni 20 e 30 che si eleva in altezza per circa 20 m. e comprende sei appartamenti e due negozi
(ora trasformati in un unico appartamento dall'arch. ) al piano terreno: l'appartamento Parte_1 int. 1 B sovrastante i locali di proprietà dell'arch. ; poi i locali sottostanti ubicati Parte_1 al piano terra di proprietà dell'arch. , con indirizzo via dei Savorgnan nn. 58 – Parte_1
60; e quindi i locali al piano interrato ancora sottostanti, di proprietà del sig. , con CP_6 indirizzo via Dei Savorgnan n. 56. Il CT annota che «Nel vano attualmente di proprietà Parte_1 in tempi passati, si parla sicuramente di oltre 20 anni, esisteva una struttura muraria sia essa un forno sia essa un arco oppure le due insieme che sono state rimosse. Afferma cioè che detta struttura muraria era presente al piano terra;
ma non esclude che il forno avesse parti anche al piano interrato, parti che sono state rimosse. Il sottoscritto osserva che questo manufatto eliminato negli anni 1985, occupava con le sue componenti sicuramente il piano terra e, al piano interrato probabilmente erano presenti delle strutture di sostegno (murature o pilastrini o puntelli). I lavori eseguiti per la sua eliminazione sono avvenuti al piano terra ed hanno interessato sicuramente il piano primo;
non abbiamo notizie su quanto eseguito al piano interrato e sulle modalità dell'eventuale intervento».
27. La CT ing. non a caso, suggerisce una qualche rilevanza delle condizioni del piano Per_4 interrato di proprietà di che hanno certo contribuito alla disconnessione statica CP_6 dell'intera porzione del . Il dato resta consegnato in modo univoco o sufficiente univoco CP_2 alla valutazione del decidente, sebbene estremamente risalente nel tempo, anche alla luce delle considerazioni svolte dall'ing. e dall'arch. nella relazione del 5.9.2006 Per_6 Persona_7
10 (allegato 9 ) e di cui al successivo 28. La descrizione dello stato dell'immobile della CP_2 sig.ra al tempo dell'incardinarsi del primo giudizio si rinviene in modo indiscutibile In CP_6 particolare, nel fonogramma del 14.7.2006 inviato dai Vigili del Fuoco al IX Dipartimento del
Comune di Roma, al VI Municipio, al VI gruppo di Polizia Municipale, al Commissariato di P.S. di
Porta Maggiore e all'amministratore del ove si legge: «Sul Parte_3 posto in corrispondenza del primo piano, interno uno, si è constatato l'abbassamento della pavimentazione di una stanza e la disconnessione di parte della pavimentazione di una stanza adiacente. Estesa la verifica alle strutture dello stabile, si riscontrava, al sottostante piano terra
(quello dell' che il solaio in tale area risulta sostenuto da una trave metallica estesa Controparte_17 da parete a parete, con tracce di inflessione. In corrispondenza del centro della trave si trova un puntello metallico di sostegno provvisorio connesso alla soprastante trave attraverso zeppature. Ciò stante, al fine di poter escludere qualsiasi sfavorevole evoluzione del fenomeno, rendesi necessario che chi di dovere provveda a far eseguire, sotto la guida di tecnico qualificato e responsabile, un'accurata verifica delle condizioni statiche dello stabile, nonché tutti i lavori di assicurazione e consolidamento che ne dovessero risultare necessarie. Nelle more di quanto sopra, in via precauzionale, per quanto riguarda l'interno uno, si dovrà provvedere ad evitare il caricamento in mezzeria del solaio, avendo inoltre cura di riposizionare gli arredi sulle pareti laterali prossime ai muri non interessati dal fenomeno. Quanto sopra per i provvedimenti di competenza a salvaguardia dell'incolumità delle persone e per la preservazione dei beni» (allegato 1).
29. Il punto è autosufficiente in ordine alla dimostrazione della responsabilità dell' nella Parte_1 causazione del danno, al punto da rendere vicario ogni ulteriore accertamento tecnico. Al momento in cui l'amministratore del Condominio ebbe a sollecitare, subito dopo la sua nomina, una verifica sulla consistenza statica dell'edificio, tramite l'ing. e l'arch. questi, con Per_6 Persona_7 relazione del 13.7.2006 (allegato 3 ), avevano certificato lo stato di pericolo del piano CP_2 terra di proprietà del sig. consigliando l'immediato puntellamento dell'intero Parte_1 solaio di calpestio del piano avvenuto il successivo 14.7.2006. La relazione rilevava la complessiva instabilità del locale «a causa del mal dimensionata e mal realizzata struttura» in «ferro (travi e pilastri) realizzata al piano terra lato destro dell'edificio (ex forno)».
30. Sinergicamente questi due documenti evidenziano, ancor prima dell'insorgere della causa, e sulla scorta di indicazioni “indipendenti”, il complessivo scadimento di quella porzione dell'immobile proprio per le ragioni “confessate” dai negli atti di causa e di cui sopra. CP_6
31. Oltre che ai documenti sopra menzionati si deve, parimenti, assegnare rilevanza probatoria alla relazione conclusiva ing. – arch. del 5.9.2006 (allegato 6 ) da cui Per_6 Persona_7 CP_2 emerge un grave e preoccupante degrado dell'immobile di proprietà di (piano CP_16
11 interrato). Si legge in tale atto con riguardo a tale locale: «Discorso diverso va fatto invece per i solai a copertura del piano interrato. Essi sono difatti realizzati con putrelle di ferro e voltine in mattoni posti in foglio e presentano, in maniera estesa un po' a tutti i campi di solaio, le voltine in fase di avanzato degrado e che hanno perso oramai quasi completamente la loro curvatura iniziale.
Anche le putrelle di acciaio presentano un avanzato stato di ossidazione che ne riduce di molto la capacità portante. In più punti sono stati installati dei puntelli di sostegno delle voltine per evitare il loro crollo (vedi foto n.2 e 3). A parere degli scriventi la situazione è tale da NON garantire certamente le necessarie condizioni di sicurezza e da richiedere quindi degli urgenti interventi di consolidamento di tutto il primo solaio del fabbricato, interventi che dovranno essere però preceduti da estese opere di puntellamento di detto solaio. La mancanza di curvatura delle voltine ne ha difatti minato gravemente la capacità portante, trasformandole da elementi portanti ad elementi porti (si reggono oramai solo perché attaccate alla malta dei massetti superiori). Un'altra situazione che richiede sicuramente un intervento è la zona sottostante ove, a detta di alcuni condomini, era posto in passato un forno a legna realizzato in muratura. Come è possibile vedere dalla foto n. 1, vi è tutta una struttura, il cui peso è di difficile valutazione, ma che a occhio è stimabile nell'ordine di qualche tonnellata, che grava, per il tramite di due putrelle in ferro, su due miseri mattoni. Occorre quindi intervenire prontamente per eliminare tale pesante struttura, non prima però di aver indagato sulle sue attuali funzioni statiche».
32. Alla stregua di queste considerazioni deve essere accolta la domanda della parte attrice anche nei riguardi del convenuto , posto che la mancata manutenzione dell'immobile de quo CP_16
e l'assoluto scadimento delle sue condizioni statiche costituisce concausa dei fenomeni che hanno interessato anche il piano soprastante ceduto, solo nel 2005, al , con un effetto Parte_1
“ascendente” che, a partire dal locale seminterrato, ha coinvolto il piano di calpestio dell'immobile soprastante e, quindi, quello della sig.ra . Non a caso la relazione preliminare Controparte_18
– el 13.7.2006 evidenziava specificamente che «il piano di calpestio del piano Per_6 Persona_7 terra si trova in situazione di precaria stabilità a causa della deformazione della quasi totalità delle voltine in mattoncini», facendone derivare la condizione dal solaio dell'immobile di . CP_16
33. La descrizione, ante causam, dell'immobile dell'arch. completa la cornice. Parte_1 probatoria di cui si diceva: «I lavori di ristrutturazione cui si è accennato in precedenza sono stati effettuati (ed erano ancora in corso di esecuzione al momento del nostro sopralluogo, in data
27/06/2006) su di una unità immobiliare posta al piano terreno dello stabile, che è stata in passato adibita ad attività di fornaio. In detta unità vi era, in corrispondenza di un muro portante trasversale alla facciata di via dei Savorgnan, un forno in muratura eseguito contestualmente alla edificazione dell'intero fabbricato. La struttura del forno lo circondava interamente ed era tutt'uno con i muri
12 portanti dell'edificio. Ad essa era ovviamente affidata anche una non trascurabile funzione di sostegno dei solai e dei muri dei piani superiori. Tale funzione, indubbiamente fondamentale, è stata però trascurata anni fa, quando, ad opera del proprietario della unità posta al piano terra (ex negozio di fornaio) (i terzi chiamati n.d.r.) si è proceduto alla demolizione del forno e di tutte Pt_2 le strutture portanti ad esso perimetrali con la loro sostituzione con travi ed un pilastro in acciaio posto più o meno a metà della luce, in posizione abbastanza vicina a dove si trovava in passato il forno. Gli inquilini posti ai piani superiori hanno avuto modo di accorgersi immediatamente delle esecuzione di tale poco lungimirante intervento in quanto, non appena si è proceduto alla sostituzione dell'elemento portante "muratura" (molto rigido e poco deformabile) con l'elemento portante "trave di acciaio" (molto poco rigido e molto deformabile) tutti gli elementi, strutturali e non, che poggiavano sul muro asportato (solai, muri portanti e tramezzi), si sono immediatamente lesionati con forte strepito, tanto da provocare l'intervento dei vigili del fuoco, e si sono notevolmente abbassati come è facilmente verificabile tutt'oggi (vedi foto n. 4-5-7-8)». Ai piani superiori si notano quindi ancora oggi i segni evidentissimi dell'abbassamento subito dalle murature che poggiavano sul muro che è stato completamente asportato al piano terra, il quale è stato interamente sostituito da un solo pilastro in acciaio (vedi foto n.7-8)».
34. In questo contesto mette conto osservare 1) che nel giugno del 2006 (quando la situazione allarmò il nuovo amministratore condominiale) erano in corso lavori di ristrutturazione nell'immobile del
(v. D.I.A. n. 26847 il 30.5.2006 in allegato CT;
2) costui aveva consapevolmente Parte_1 Per_4 acquistato l'immobile dai (allegato 2 ) in una condizione necessariamente Pt_2 Parte_1 corrispondente a quella rilevata dai periti del Condominio, tant'è che l'articolo 5 del rogito notarile rimanda espressamente alle «precarie condizioni in cui si trovano gli immobili compravenduti, abbisognevoli di costose opere di riattazione, come dimostrato dalla perizia giurata in data
14.3.2005 dell'ing. ove si annotava che l'immobile versava «in condizioni di totale Persona_8
e completo abbandono, pertanto non abitabili sia per le pessime condizioni generali di manutenzione, sia per la totale distruzione dei servizi (Gabinetti, cucina) e degli impianti(acqua, luce, gas riscaldamento ecc.)» sapendo perfettamente della «situazione in cui versava l'immobile e della relativa pericolosità in progressivo aumento nel corso degli anni e con velocizzazione del fenomeno di dissesto attualmente in corso»).
35. A ciò si aggiunga che, del tutto persuasivamente il CT ha rilevato, in ordine ai lavori Per_4 del maggio 2006 eseguiti dall'arch. che «Dai suddetti documenti risulta che... omissis... Parte_1 viene dichiarato fra l'altro che 'non sono previsti lavori strutturali' ... Si deve evidenziare che tra le opere eseguite, è compresa la 'demolizione del muro costruito all'interno dell'imposta di una bucatura di facciata ..' , che non si può considerare muratura strutturale;
ma che per le
13 considerazioni fatte in precedenza, detta muratura, per le caratteristiche ed il tipo di fabbricato, e per il naturale assestamento e degrado dei materiali nel tempo, molto probabilmente ha acquisito una funzione resistente e parzialmente portante dell'edificio. Per cui la sua eliminazione, insieme alle vibrazioni e altre sollecitazioni conseguenti agli altri lavori, ha sicuramente contribuito alla formazione di fessurazioni ed eventuali lesioni» (pag. 48).
36. Sulla scorta di queste due circostanze e dell'assoluta evidenza della condizione degli immobili documentata anche dalle foto in allegato alla relazione US - IA deve dichiararsi la corresponsabilità del in ordine ai danni cagionati all'attrice ai sensi Parte_1 Controparte_18 dell'art.2051 c.c. avendo il convenuto pienamente accettato la condizione di rischio cui si esponeva acquistando l'immobile ed avendola verosimilmente aggravata eseguendovi lavori in condizioni di palese (si tratta di un architetto) precarietà strutturale.
37. Non avendo esercitato alcuna azione volta a contestare la legittimità del titolo di trasferimento dell'immobile né sotto il profilo del consenso prestato né del prezzo pattuito nel 2005, la chiamata in causa dei suoi danti causa si manifesta come infondata e non meritevole di accoglimento.
38. Le conclusioni dei consulenti e meritano, in questo contesto, un più Persona_3 Per_4 marginale rilievo rispetto alla conclamata descrizione dello stato dell'immobile portata dalla relazione – da preferire sopra ogni altra in ragione dell'avere riportato lo Per_6 Persona_7 stato dei luoghi in epoca anteriore all'insorgere della controversia.
39. Ad ogni buon conto la relazione dell'ing. rende conto dello stato dei luoghi per come Persona_3 documentato dai VV.FF. (v. sopra) sia nell'immobile dell'attrice sia in quello del Parte_1 marcando l'introflessione della trave metallica che dava sostegno al solaio e, quindi, al piano di calpestio dell'immobile della sig.ra e la presenza nella mezzeria di un «puntello metallico CP_6 provvisionale connesso alla trave a mezzo di zeppe» (pag.4).
Significativamente annota che l'ing. , tecnico incaricato dal di provvedere alle Per_1 CP_2 prescrizioni delle autorità interessate nel luglio 2006 della condizione dell'immobile, in data
29.1.2007 aveva imposto di procedere all'«immediato puntellamento del solaio di calpestio del piano terra (locale attualmente di proprietà sulla verticale dell'appartamento di proprietà delle Parte_1 attrici) e di quello del primo piano (quello dell'appartamento di proprietà delle attrici)» (v. anche documentazione in busta). Questo dato, come detto, rinvia anche alla posizione di CP_6 proprietario del vano interrato il cui cedimento imponeva il ripristino del piano di calpestio del piano di proprietà dell'arch. . Al 28.5.2007 era stato eseguito solo il primo puntellamento Parte_1 [...]
e non il secondo . Sebbene un verbale del 26.2.2007 Controparte_19 Controparte_20 desse atto dell'avvenuta esecuzione anche di questa seconda operazione, alla data del 5.6.2008 il
CT non ne aveva rinvenuto traccia (pag.5). È plausibile, stante la firma apposta dall'ing. Per_1
14 su quel verbale, che il puntellamento, inizialmente eseguito, sia stato successivamente rimosso (ad analoga conclusione perviene il CT . All'interno dell'immobile del era Per_4 Parte_1 comunque presente un puntello metallico a doppio T che, come detto, dava sostegno alla trave metallica su cui poggiava il piano di calpestio dell'immobile di [v. anche pag.30 Controparte_3
e pag. 40 CT ove si chiarisce che le cause dell'ulteriore cedimento strutturale del 2006 Per_4 erano da ricollegare ad un «recente cedimento del solaio fra piano terra e piano primo , (riscontrato dai VFF come avvenuto prima del luglio 2006) dove la causa può essere stata l'eventuale assestamento dell'insieme delle strutture dell'edificio, oppure l'assestamento del cosiddetto 'pilastro metallico posto in falso”, o a prescindere che fosse parzialmente in falso, ubicato nella proprietà
al piano terra'») con scarico sull'interrato]. Parte_1
40. Il CT di prime cure accertava che tale puntello poggiava praticamente sul nulla, atteso che, nell'immobile di , scaricava il peso della struttura su alcuni mattoni (ossia in “falso”) CP_6 non potendo «garantire resistenza a spinte verticali trasmesse dalla flessione della trave in mezzeria» del piano . Certo proprio , nella qualità di parte co-cedente l'immobile al Parte_1 CP_16
nel 2005 e di proprietario del vano interrato, non poteva non avere completa contezza Parte_1 dello stato determinatosi e della precarietà della situazione anche a cagione dello stato del solaio del proprio locale. Infatti le opera suggerite dall'ing. non a caso prevedevano interventi Persona_3
a partire proprio dal piano interrato del in cui vi erano strutture di sostegno del forno in CP_6 precedenza (irrilevante fino a quando) allocato nel piano del (pag. 23 e 29 CT . Parte_1 Per_4
41. Non assume alcun rilievo che la detta consulenza Belardinelli, al pari della CT non Per_4 individui gli interventi da eseguire direttamente sul solaio del poiché oggetto del giudizio CP_6 resta la domanda risarcitoria della sig.ra e salvaguardia/ripristino del suo Controparte_3 immobile.
42. In conclusione non deve indurre in errore la circostanza che nell'immobile del sia stato Parte_1 eseguito, negli anni, un doppio puntellamento (quello originario di sostegno alla trave) non rimosso e constatato dai CT e quello provvisorio (attestato dall'ing. nel 2007 e rimosso al 2008). Per_1
43. In conclusione l'eziologia complessiva dei danni lamentati deve ricondursi ad un coacervo di cause remote e prossime al 2006 rappresentate dai più risalenti lavori di demolizione del forno originariamente collocato al primo piano con probabili propaggini strutturali nel piano interrato;
dalla mancata manutenzione del primo piano e del piano interrato da parte dei rispettivi proprietari;
dai lavori eseguiti dall'arch. a decorrere dal maggio 2006 e riscontrati come in corso Parte_1 dall'ing. e dall'arch. Dal sovrapporsi e convergere delle dette responsabilità Per_6 Persona_7 in capo al sig. e all'arch. ritiene conforme alle risultanze probatorie una CP_6 Parte_1 ripartizione delle obbligazioni risarcitorie in favore delle attrici nella misura di 1/3 a carico del
15 e per 2/3 a carico del (stante la ritenuta operatività di una sequela causale CP_6 Parte_1 autonoma, ma concorrente riconducibile ai due proprietari e così interpretate le domande reciprocamente proposte in via sussidiaria ex art. 2055 c.c.).
44. Alla quantificazione dei danni riportati dalla sig.ra e dalla figlia, sig.ra AV, CP_3 deve pervenirsi alla stregua delle menzionate risultanze probatorie che rendono, in primo luogo, evidente che le attrici hanno dovuto (e non solo voluto) abbondonare l'immobile in presenza degli eventi in corso. Quanto alla sig.ra AV si stima equo liquidare, secondo i parametri di cui all'art.2056 c.c., in euro 1.750.00 il danno complessivamente riportato, individuandosi in euro
500,00 le spese di trasloco (§§. 19 e ss.) sostenute da costei (in ragione della temporanea occupazione dell'immobile della madre con il proprio nucleo familiare) ed in euro 1.250,00 la perdita stipendiale connessa alla ragionevole necessità di provvedere (dopo l'improvviso sgombero) alle proprie esigenze familiari (v. attestazione Europcar la cui datazione è da mettere in relazione, appunto, alla documentata data del trasloco anteriore all'intervento dei VV.FF.).
Per le medesime voci di danno deve riconoscersi alla sig.ra la somma di euro Controparte_18
650,00 quale parte delle complessive spese di trasloco (pagate per euro 1.150,00 dal . 45. Tes_1
Su tali somme decorrono interessi e rivalutazione monetaria dall'effettiva perdita patrimoniale
(5.7.2006 per le spese e per le retribuzioni i mesi di riferimento) alla data della presente pronuncia
(19.10.2018) per complessivi euro € 2.214,00 in favore della sig.ra AV ed euro 900,45 in favore della sig.ra oltre interessi dalla pronuncia all'effettivo saldo. immobiliare (di seguito CP_6 frazionata), in conformità dei due elaborati peritali in atti, devono essere quantificati e liquidati come segue, distinguendo le somme necessarie per i lavori di messa in sicurezza statica e consolidamento da quelle per il ripristino interno dell'unità abitativa.
47. Quanto alle prime il CT ha quantificato le spese per le opere di consolidamento dell'immobile in «€. 30.000,00 oltre Iva, oneri tecnici (direzione lavori e sicurezza), più costo del progetto». Questi importi erano stati ripartiti, in via provvisoria, dal giudice del procedimento cautelare in misura di
1/3 a carico di ciascuno dei proprietari degli immobili interessati dai lavori ( , Controparte_3
e . Questo importo, corrisposto a titolo di contributo al CP_6 Parte_1
Condominio (v. bonifici) per il consolidamento del solaio del primo piano - avvenuto nelle more del giudizio stesso sotto la direzione dell'ing. e conclusosi il 25.3.2009 - deve essere, quindi, Per_1 restituito alla sig. ed è stato pari, secondo la domanda in citazione, ad euro Controparte_3
10.012,00 (v. allegato n.23 bonifico di € 3.003,00 del 29.12.2008 e ulteriore, di pari importo, del
26.2.2009 e n. 24 bonifico di € 2003,00 del 23.4.2009 e ulteriore, di pari importo, del 9.10.2009 a memoria ex art. 183 c.p.c.), oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data dei singoli pagamenti alla data della presente decisione (19.10.2018) per complessivi euro 12.348,68; importo
16 al cui pagamento sono tenuti in ragione di 1/3 e di 2/3 CP_16 Parte_1
48. Quanto alle opere di ripristino è del tutto evidente che non possa tenersi conto delle somme corrisposte dalla sig. per la divisione ed il frazionamento catastale dell'unica (illo tempore) Pt_2 unità catastale. La documentazione prodotta in allegato alla memoria ex art.183, comma 6, n. c.p.c. non consente un'adeguata individuazione dei costi sopportati a tale titolo dall'attrice (v. documento n.29 fattura arch. , ragione per cui ci si deve riferire esclusivamente a quanto determinato Per_2 nelle CT in atti secondo cui i lavori di «- rimozione della pavimentazione e del massetto di sottofondo dei due ambienti (soggiorno, letto); - messa in opera di una rete elettrosaldata diametro mm 6, maglia 20x20; - messa in opera dei connettori di raccordo tra la rete elettrosaldata e le murature perimetrali a mezzo di forature inclinate nelle murature perimetrali e fissaggio con malte antiritiro;
- getto di massetto alleggerito fino allo spessore consentito dalle quote di imposta delle travi;
- messa in opera di nuova pavimentazione compreso opere di finitura quali stuccature, sigillature ecc.; - realizzazione di intonaco additivato con malta premiscelata antiritiro, previa messa in opera di rete da intonaci su ambedue le facce del muro di separazione tra i due ambienti
(soggiorno, letto). Inserimento di una pittabanda in corrispondenza della porta;
- tinteggiature» comportavano un «costo dell'intervento può essere quantificato in € 10.000,00 oltre Iva di legge
(CT, pag. 9 – 10)». Trattandosi di somma determinata all'atto della redazione della prima CT
(4.10.2008) che liquidava il danno in parola a quella data la stessa deve essere devalutata con riguardo al tempo dell'emergere del danno (5.7.2006) e rivalutata quale debito di valore alla data della presente pronuncia in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di Cassazione,
a sezioni unite, con la sentenza n. 1712 del 1995 e prendendo a riferimento la semisomma tra i due importi (9.478,67 + 10.000 : 2 = 9.739,335). Quanto alla prova e alla liquidazione di tale danno per ritardato pagamento, ritiene questo giudice che si possa far riferimento, in via presuntiva, alle usuali modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane, e cioè ai rendimenti medi derivanti da investimenti in titoli di Stato - BOT, CCT, BTP, depositi vincolati a termine (v. per riferimenti:
SS.UU. 5/4/1986 n. 2368); ragione per cui compete alla sig.ra per questa voce di danno la CP_6 somma di euro 11.849,23, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo. Non viene preso in considerazione l'importo dell'Iva poiché non vi sono elementi da cui ricavarne il pagamento in relazione specifica ai detti lavori di ripristino.
49. Deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata, ai sensi dell'art. 2946 ss. c.c. dal sig.
, poiché si versa in tema di responsabilità extracontrattuale e, per costante CP_16 giurisprudenza, «In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nel caso di illecito istantaneo, caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti, la prescrizione incomincia a decorrere con la prima
17 manifestazione del danno, mentre, nel caso di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa» (Cassazione sez. L, n. 9318 del
16/04/2018, m. 648725 - 01). Orbene è indubbio che solo gli eventi del giugno 2006 hanno portato in evidenza ed accentuato (per responsabilità prevalente dell'arch. ) il rischio catastrofale Parte_1 per l'immobile dell'attrice, senza che abbiano rilievo le precedenti condotte che hanno innescato il procedimento causale (laddove il sig. risponde dalla permanente, mancata adozione CP_16 di misure di salvaguardia nel proprio locale interrato protrattesi sino alla fase cautelare).
50. Parimenti deve essere esclusa la fondatezza dell'eccezione di legittimazione proposta dal convenuto , posto che solo all'esito della prima CT è stato possibile accertare che le CP_2 cause del dissesto lamentato dalla attrici erano da ricondurre in via esclusiva al ed al Parte_1
tanto che è stato proprio l'amministratore pro-tempore del ad attivarsi Pt_2 CP_2 diligentemente per verificare la condizione di strutturale dell'intero fabbricato e per verificare le cause del precario assetto statico. 51. Le domande proposte nei confronti del devono CP_2 essere, comunque, rigettate considerato che in via adeguatrice è principio consolidato quello per cui
«la responsabilità per il crollo di un lastrico solare ad uso esclusivo, determinato da vizi e carenze costruttive dell'immobile, è ascrivibile in via esclusiva, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al proprietario ovvero all'usuario esclusivo , in quanto il danno è conseguente a fatti che involgono la sola responsabilità del custode, e non anche la violazione di obblighi di manutenzione gravanti sul
» (Cassazione sez. II, n. 23680 del 21/11/2016, m. 642072 - 01). CP_2
52. Parimenti rigettata deve essere la domanda di manleva proposta dall'arch. nei Parte_1 confronti dei danti causa del contratto di compravendita del 2005 (tra cui il sig. ) non CP_6 essendo stato impugnato il negozio concluso sotto alcun profilo, ma solo dedotta una inesistente posizione di garanzia venuta meno con la cessione dell'immobile nella piena consapevolezza da parte dell'acquirente delle sue precarie condizioni strutturali.
53. Non può essere accolta la domanda di garanzia separatamente proposta nei confronti del sig.
poiché la sua condanna consegue direttamente all'accoglimento della domanda CP_6 principale e nessun danno l'arch. ha dedotto come afferente in via esclusiva il proprio Parte_1 immobile. L'unica pretesa da cui ha chiesto di essere manlevato è quella proveniente dall'attrice e su di essa prevale l'accoglimento in via principale della domanda risarcitoria.
54. Deve essere, ancora, rigettata la domanda riconvenzionale proposta dal sig. in CP_16 relazione alla somma di euro 14.500,00 corrisposta in relazione ai lavori di consolidamento dello stabile, posto che detta somma grava sullo stesso in ragione dell'accertata responsabilità ex art.2051
18 c.c. (sia pure nella circoscritta misura di 1/3). Né trova applicazione il disposto dell'art.1125 c.c.
considerato che
«in tema di condominio di edifici, la ripartizione delle spese per la manutenzione, ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai secondo i criteri dell'art. 1125 cod. civ., riguarda le ipotesi in cui la necessità delle riparazioni non sia da attribuirsi ad alcuno dei condomini, mentre quando il danno sia ascrivibile a singoli condomini trova applicazione il principio generale secondo cui il risarcimento dei danni è a carico di colui che li ha cagionati». (Sez. 2, Sentenza n. 3568 del
12/04/1999, m. 525224 - 01) ed il sig. non fatto valere alcuna condotta dell'arch. CP_16
come causativa di danni in pregiudizio del suo immobile. Essendo, piuttosto, vero l'esatto Parte_1 contrario, ma mancando una domanda in tal senso (v. sopra e comparsa conclusionale)
55. Le restanti domande dei terzi chiamati sono rigettate per effetto delle statuizioni di sentenza.
56. Le spese di lite seguono la soccombenza in relazione alla posizione dei convenuti CP_16
e ed in favore delle parti attrici e, quanto al solo , dei terzi chiamati Parte_1 Parte_1
, , , CI CP_7 Persona_9 Controparte_4
RI e possono essere liquidate come da dispositivo ai sensi dell'art.4 DM CP_6
55/2014 (tenuto conto «In tema di spese processuali, il giudice è tenuto a effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014 il quale non prevale sul d. m. n.
140 del 2012 per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, in quanto il d.m. n. 140 del 2012 è rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente mentre il d.m. n. 55 del 2014 detta i criteri che il giudice deve applicare nel regolare le spese di causa» (Cassazione sez. II, n. 1018 del 17/01/2018, m. 647642 - 01). Per le restanti domande l'obiettiva incertezza e complessità del giudizio impone la compensazione delle spese di lite, per come già statuito con la sentenza poi annullata.”
Avverso tale sentenza proponeva appello formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis": 1) In via principale ed in riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare che per l'evento dannoso di cui è causa, alcuna responsabilità può essere attribuita all'appellante e, per l'effetto, rigettare ogni domanda nei suoi confronti per carenza di legittimazione;
2) in via gradata, per essere responsabili in via esclusiva gli appellati-chiamati in causa in primo grado, sigg.ri , , , CP_7 CP_9 CP_5
, IP TT, in quanto autori materiali del danno o responsabili per l'omessa Controparte_4 custodia;
3) condannare l'appellata principale o chi di ragione alle spese e competenze di lite, oltre
15% LP, iva e cpa come per legge.” nel costituirsi proponeva appello incidentale e rassegnava le seguenti conclusioni: CP_6
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertati i fatti di cui in narrativa, e, in riforma dell'impugnata sentenza n. 20496/2018, emessa dal Tribunale
19 di Roma in data 25/10/2018, R. 0. , così provvedere: - in via preliminare, e sempreché si P.IVA_1 vogliano collegare i danni eccepiti dalle attrici alla rimozione del forno avvenuta nel 1972, ovvero tra il 1981 e il 1984, respingere e dichiarare inammissibile la loro richiesta di risarcimento per intervenuta prescrizione a fronte dell'art. 2946 e segg. Cod, civ.; - ancora in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Sig.ra AV BA per non essere in possesso di nessun titolo di natura reale sull'immobile di causa che la legittimi a chiedere il risarcimento danni per impraticabilità dell'appartamento direttamente nei confronti del CP_2 convenuto, nonché per non aver dedotto o provato il rapporto eventualmente o intercorrente con la proprietaria dell'appartamento Sig.ra e comunque per non aver allegato nessuna Controparte_3 prova a dimostrazione dei danni lamentati e del nesso di causalità tra questi eccepiti danni e le condizioni dell'appartamento; - in via ulteriormente preliminare, rigettare anche la domanda di risarcimento danni, per impraticabilità dell'appartamento, avanzata dalla Sig.ra Controparte_3 poiché generica, infondata e comunque non dimostrata;
- in via maggiormente preliminare, condannare il Sig. a manlevare da ogni eventuale conseguenza e responsabilità Parte_1 connesse agli esiti del presente procedimento il Sig. in forza dell'art. 5 del contratto CP_6 di compravendita intervenuto inter partes, - in via ancora preliminare, procedere, in assenza di accertate responsabilità, all'applicazione dell'art. 1125 per la suddivisione di tutte le spese che si sono rese necessarie per il consolidamento del solaio di causa tra l'attrice e il Sig. Parte_1
- in via principale e nel merito, rigettare tutte le avverse pretese poiché completamente
[...] destituite di pregio giuridico sia in punto di fatto che di diritto per mancanza di ogni colpa e responsabilità da parte del Sig. nella causazione dei danni eccepiti dall'attrice, e, per CP_6
l'effetto, condannare, in via incidentale, la stessa Sig.ra e il Sig. Controparte_3 Parte_1
congiuntamente e/o disgiuntamente, a secondo del proprio titolo e responsabilità, alla
[...] restituzione, a favore del Sig. della somma complessiva di € 14.500,00 dallo stesso CP_6 anticipata, in fase cautelare, per l'esecuzione di tutti i lavori di consolidamento del solaio dell'attrice;
- in via subordinatamente conseguenziale, condannare la sig.ra e la sig.ra Controparte_3
AV BA alla restituzione rispettivamente di € 10.408,79 e di € 2.124,00 a favore del Sig.
, versate alle stesse in ossequio al dispositivo della sentenza impugnata n. CP_6
20496/2018; - in via ulteriormente subordinata, condannare l'avv. Isodoro Sperti alla restituzione, a favore del Sig. , della somma di € 2.587,50, corrisposta direttamente nelle mani stesso, CP_6
a titolo di onorari e accessori, per essersi dichiarato antistatario nel giudizio di primo grado;
- nella denegata ipotesi di una conferma della sentenza di primo grado ridurre, a carico del Sig. CP_6
, la condanna alle spese nella misura di un terzo secondo il suo ritenuto presunto grado di
[...]
20 responsabilità stigmatizzato nel giudizio di primo grado, con esclusione di ogni vincolo di solidarietà con il Sig. Con vittoria di spese competenze e onorari, oltre accessori di lite.” Parte_1
e BA AV nel costituirsi rassegnavano le seguenti conclusioni: “Piaccia Controparte_3 all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis: - in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello ex art. 342 cpc;
- nel merito, si chiede che, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione, da chiunque proposta nei confronti delle odierne deducenti, confermi integralmente e in ogni sua parte l'impugnata sentenza n. 20496/2018 pubbl. il 25.10.2018 del
Tribunale di Roma e per l'effetto: a) rigetti l'appello proposto da perché Parte_1 inammissibile e infondato in fatto e in diritto;
b) condanni l'appellante alla refusione delle spese borsuali, forfettarie al 15%, competenze ed onorari del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi direttamente nei confronti dell'Avvocato Isidoro Sperti che si dichiara antistatario.”
, , , , TT, nel costituirsi rassegnavano le seguenti CP_7 CP_9 CP_5 CP_4 CP_6 conclusioni proponendo appello incidentale: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertati i fatti di cui in narrativa, e, in riforma dell'impugnata sentenza n. 20496/2018, emessa dal Tribunale di Roma in data 25/10/2018, R. O.
61635/2014, così provvedere: - in via preliminare, e sempreché si vogliano collegare i danni eccepiti dalle attrici alla rimozione del forno avvenuta nel 1972, ovvero tra il 1981 e il 1984, respingere e dichiarare inammissibile la loro richiesta di risarcimento per intervenuta prescrizione a mente dell'art. 2946 e degg. Cod, civ.; - ancora in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Sig.ra AV BA per non essere in possesso di nessun titolo di natura reale sull'immobile di causa che la legittimi a chiedere il risarcimento danni per impraticabilità dell'appartamento direttamente nei confronti del convenuto, nonché per non aver dedotto CP_2
o provato il rapporto eventualmente intercorrente con la proprietaria dell'appartamento Sig.ra e comunque per non aver allegato nessuna prova a dimostrazione dei danni Controparte_3 lamentati e del nesso di causalità tra questi eccepiti danni e le condizioni dell'appartamento; - in via ulteriormente preliminare, rigettare anche la domanda di risarcimento danni, per impraticabilità dell'appartamento, avanzata dalla Sig.ra poiché generica, infondata e comunque Controparte_3 non dimostrata;
- in via principale e nel merito, rigettare tutte le avverse pretese poiché completamente destituite di pregio giuridico sia in punto di fatto che di diritto per tutti i motivi esposti e dedotti in narrativa;
In via subordinata condannare il Sig. al risarcimento di Parte_1 tutte le richieste economiche dedotte dalle attrici in ipotesi di accertata sua responsabilità nella causazione dei danni di causa;
- in via più subordinata, a parziale conferma della sentenza appellata n. 20496/2018, pubblicata il 25 ottobre 2018, condannare il Sig. a manlevare Parte_1
21 da ogni eventuale conseguenza e responsabilità connesse agli esiti del presente procedimento tutti i chiamati in causa ivi compreso, a parziale riforma della detta sentenza impugnata, il Sig. CP_6
in forza dell'art. 5 del contratto di compravendita intervenuto inter partes;
- in via
[...] maggiormente subordinata, respingere la domanda di manleva prospettata dal Sig. Parte_1
- in via ancora subordinata, procedere, in assenza di accertate responsabilità,
[...] all'applicazione dell'art. 1125 per la suddivisione di tutte le spese che si sono rese necessarie per il consolidamento del solaio di causa tra l'attrice e il Sig. Con vittoria di spese Parte_1 competenze e onorari, oltre accessori, di lite.”
All'udienza del 23.10.2019 veniva dichiarata la contumacia del e Controparte_10 veniva rigettata la richiesta di rinnovazione della CT.
Alla presente udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello principale è articolato in tre motivi volti a censurare la sentenza di primo grado.
Innanzitutto va rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello. Appare sul punto sufficiente richiamare l'orientamento del Supremo Collegio secondo il quale ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, precisando, però, che non occorre all'uopo l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Sez. I n. 7081/2022). Nel caso di specie l'appello contiene una chiara descrizione delle parti contestate, delle relative doglianze e delle soluzioni prospettate in alternativa a quelle adottate dal giudice di primo grado.
Con il primo motivo la sentenza viene censurata “Sul nesso di causalità e sulla conseguente responsabilità per danni.”. Secondo l'appellante la causa originaria della precarietà statica del fabbricato e dei danni arrecati all'appartamento della sono pacificamente ascrivibili alla CP_6 demolizione del forno e delle relative strutture che svolgevano una funzione portante. Tale assunto risulta comprovato da molteplici elementi: la confessione di l'ammissione dei CP_6 chiamati in causa dall'Arch. ; la relazione del C.T.U. la ricostruzione del Parte_1 Persona_3
C.T.U. il fatto che lo stesso non sia stato contestato dalle attrici;
il convincimento dello Per_4 stesso giudicante in fase istruttoria. Pertanto appare evidente che la causa esclusiva del danno lamentato non sia riconducibile in alcun modo al . Parte_1
Con il secondo motivo la sentenza viene censurata “sulla condanna al risarcimento dei danni in
22 favore della Sig.ra BA AV e quelli in favore di per spese di trasloco”. Controparte_3
Secondo l'appellante erroneamente sono stati riconosciuti danni in favore della AV sulla base di dati meramente astratti. Non risulta provata in alcun modo la sua posizione giuridica né vi è prova del fatto da cui sarebbe scaturito il pregiudizio. Le attrici, infatti, diversamente da quanto sostenuto, non erano state costrette a sgomberare l'appartamento, ma gli era stato semplicemente suggerito di spostare la mobilia. Inoltre, non vi è alcuna prova né che vi sia stato l'effettivo svolgimento di attività di trasloco né del mancato lucro che avrebbero subito in concreto.
Con il terzo motivo la sentenza viene censurata per “sulla percentuale di responsabilità dei danni.”.
L'appellante censura - in via subordinata al rigetto dei motivi di appello principale - la percentuale di responsabilità dei danni accordati in primo grado. Erroneamente è stata riconosciuta all'appellante la responsabilità maggiore dei danni.
L'appello incidentale proposto da è articolato in sette motivi. CP_6
Con il primo motivo la sentenza viene censurata in relazione all'“esatta succinta ricostruzione dello stato dei luoghi ed errata valutazione dei fatti di causa da parte del Giudice di prime cure”.
L'appellante incidentale censura l'operato del giudice di prime cure nella misura in cui quest'ultimo pone a fondamento della ricostruzione dei fatti la relazione La relazione è Controparte_21 erronea, lacunosa ed illogica sotto molteplici aspetti. In primo luogo, sarebbe erronea la considerazione per la quale si ritiene che il sostegno del forno sia costituito solamente dalle due putrelle in ferro. Tali articolazioni, invero, erano protese al solo sorreggimento della fossa che era stata ricavata per l'agevolazione dell'esecuzione di operazioni con prima bocca del forno posta a 80 cm dal pavimento. Il forno, contrariamente a quanto ritenuto, veniva sorretto da cinque robusti pilastri ad arco, tutt'ora presenti nel locale cantinato. In secondo luogo, sarebbe erroneo il rilievo in virtù del quale le condizioni del piano interrato avrebbero influito sulla disconnessione statica del palazzo.
Tale convincimento, infatti, poggia sull'erroneo presupposto relativo al compimento di presunti lavori eseguiti sul piano interrato, assunto mai dimostrato in alcun modo. Il forno non svolgeva un ruolo di portante del solaio, considerato che il suddetto forno fu realizzato in un momento successivo alla costruzione del fabbricato e il forno era separato dal soffitto da un'intercapedine di 70-80 cm. Da ultimo, è errata altresì la statuizione relativa al “grave preoccupante degrado” caratterizzante il locale cantinato;
contrariamente a quanto sostenuto, infatti, le voltine di cui si discute appaiono integre strutturalmente, asciutte e non bisognose di alcun intervento manutentivo.
Con il secondo motivo la sentenza viene censurata per “inesistenza di ogni nesso di causalità tra la condotta del Sig. e i danni eccepiti dall'attrice.” Secondo l'appellante l'ottima attuale CP_6 condizione strutturale del locale coincidente con quella originaria porta ad escludere il nesso causale tra la sua condotta e i danni eccepiti dall'allora attrice.
23 Con il terzo motivo la sentenza viene censurata per “Intervenuta prescrizione di ogni diritto dell'attrice a pretendere il risarcimento dei danni nei confronti del Sig. ”. Secondo CP_6
l'appellante erroneamente è stata rigettata l'eccezione di prescrizione. Parte attrice, infatti, prima dell'introduzione del primo giudizio avvenuto nel 2007, non ha posto in essere alcun atto interruttivo della prescrizione. Gli inconvenienti subiti dal solaio in seguito alla rimozione del forno, secondo tale ricostruzione, erano sicuramente avvenuti prima dell'anno 1988 e, si erano esauriti con il fenomeno di assestamento della trave a T al di sotto dello stesso solaio. Il giudice di prime cure, peraltro, avrebbe errato nel considerare la fattispecie in esame come illecito permanente. Contrariamente a quanto ritenuto e, in ossequio agli indirizzi giurisprudenziali prevalenti sul tema, si è trattato di un evento ad effetti istantanei, in cui la prescrizione inizia a decorrere con dalla prima manifestazione all'esterno del danno, vale a dire quando diventa oggettivamente percepibile e riconoscibile.
Con il quarto motivo la sentenza viene censurata sulla “Mancanza di ogni responsabilità del Sig.
nella causazione dei danni lamentati dalle attrici e omessa pronuncia su un punto CP_6 decisivo della controversia.”. Secondo l'appellante erroneamente non è stata ritenuta la esclusiva responsabilità di nella causazione dei danni lamentati dalle attrici. Parte_1
Conformemente a quanto contenuto nella Ctu dell'Ing. il giudice di prime cure Persona_10 avrebbe dovuto distinguere tra il cedimento iniziale intervenuto dopo la rimozione del forno e il recente cedimento del solaio fra piano terra e primo piano. La causa di tale ultimo cedimento potrebbe essere individuata o nell'eventuale assestamento dell'insieme delle strutture dell'edificio – con conseguente responsabilità dell'intero condominio - oppure nell'assestamento del pilastro metallico posto in falso ovvero nella eventuale eliminazione o spostamento dello stesso pilastro con responsabilità esclusiva del . Erroneamente il giudice di prime cure si è discostato dalle Parte_1 precise risultanze documentali. Inoltre erroneamente il giudice di primo grado non si è pronunciato sulla domanda di manleva da ogni conseguenza connessa agli esiti del giudizio presentata da CP_6
Tale richiesta, appare del tutto fondata, soprattutto considerando le modalità di acquisto con
[...] le quali il , perfettamente conscio della precarietà dell'appartamento, concludeva la Parte_1 compravendita della unità immobiliari in esame.
Con il quinto motivo la sentenza viene censurata per quanto attiene all'omessa pronuncia in ordine alla domanda di manleva formulata nei confronti del . Parte_1
Con il sesto motivo la sentenza viene censurata per “Carenza di legittimazione attiva della Sig.ra
AV BA”. Secondo l'appellante erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto la legittimazione attiva di AV BA, la quale, non avrebbe addotto alcun titolo idoneo a dimostrare l'esistenza di un diritto reale sull'immobile, nonché ogni richiesta risarcitoria connessa.
24 Con il settimo motivo di appello incidentale la sentenza viene censurata per “Errata ingiusta attribuzione delle spese di lite a carico del Sig. ”. L'appellante incidentale censura la CP_6 sentenza di primo grado nel punto in cui ripartisce le spese solidalmente ritenendo erroneamente sussistente il requisito dell'interesse comune richiesto ai sensi dell'art. 97 c.p.c.. Viceversa va ridotta la condanna alle spese del giudizio a carico del nella misura di un terzo con la esclusione di CP_6 ogni vincolo di solidarietà con . Parte_1
, , , , TT, nel costituirsi hanno chiesto la riforma della CP_7 CP_9 CP_5 CP_4 CP_6 sentenza di primo grado proponendo quindi appello incidentale. Va tuttavia evidenziato come gli stessi si sono costituiti in data 25.9.2019 per l'udienza di prima comparizione del 30.9.2019 e quindi tardivamente, con conseguente inammissibilità dell'appello incidentale.
Innanzitutto vanno esaminati congiuntamente i motivi di appello principale e incidentale attinenti alla ricostruzione del fatto e alla ritenuta responsabilità del e di essendo Parte_1 CP_6 strettamente connessi (primo e terzo motivo di appello principale e primo, secondo e quarto motivo di appello incidentale).
Il giudice di primo grado ha ritenuto (sulla base della documentazione in atti e della CT) una responsabilità solidale del e di per i danni lamentati dalle attrici in quanto Parte_1 CP_6
“l'eziologia complessiva dei danni lamentati deve ricondursi ad un coacervo di cause remote e prossime al 2006 rappresentate dai più risalenti lavori di demolizione del forno originariamente collocato al primo piano con probabili propaggini strutturali nel piano interrato;
dalla mancata manutenzione del primo piano e del piano interrato da parte dei rispettivi proprietari;
dai lavori eseguiti dall'arch. a decorrere dal maggio 2006 e riscontrati come in corso dall'ing. Parte_1
e dall'arch. . Per_6 Persona_7
In linea di fatto dalla documentazione in atti (in particolare della CT espletata) risulta che le unità immobiliari di cui si discute sono posizionate nelle seguente sequela nel palazzo costruito da CP_5
nonno e dante causa di tutti i chiamati in causa, tra gli anni 20 e 30 che si eleva in altezza per
[...] circa 20 m. e comprende sei appartamenti e due negozi (ora trasformati in un unico appartamento dal
): l'appartamento int. 1 B sovrastante i locali di proprietà di di proprietà di Parte_1 Parte_1 [...]
; poi i locali sottostanti ubicati al piano terra di proprietà di , con indirizzo via dei CP_3 Parte_1
Savorgnan nn. 58 – 60; e quindi i locali al piano interrato ancora sottostanti, di proprietà di CP_6
, con indirizzo via Dei Savorgnan n. 56.
[...]
Per quanto attiene alla ricostruzione dei danni lamentati da parte attrice e delle relative cause, va rilevato come la CT espletata nel 2017 nel giudizio riassunto (in seguito anche denominata CT
si è fondata sulla consulenza espletata nel 2008 nel processo poi dichiarato nullo, considerata Per_4 la modifica dello stato dei luoghi (in seguito anche denominata CT . Sul punto va Persona_3
25 ricordato come secondo l'insegnamento della S.C. “il giudice di merito può utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche le prove raccolte in un processo tra le parti o altre parti, sempre che siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito;
ne consegue che è irrilevante l'inutilizzabilità nel diverso grado o nel distinto processo di provenienza, poiché a rilevare
è l'effettiva utilizzabilità della prova nella causa in cui essa viene acquisita” (Cass. n. 31312/2021, che ha respinto la censura riguardante l'utilizzabilità della c.t.u. in un grado di giudizio conclusosi con una sentenza poi annullata). Peraltro nel caso di specie è stata disposta la rinnovazione della CT che ha tenuto conto della consulenza prodotta. Pertanto deve ritenersi utilizzabile anche la CT
Persona_3
Quanto alla situazione dello stato dei luoghi e alla sua evoluzione nel tempo, la CT Persona_3
(richiamata dalla CT ha evidenziato come “nel vano attualmente di proprietà in Per_4 Parte_1 tempi passati, si parla sicuramente di oltre 20 anni, esisteva una struttura muraria sia essa un forno sia essa un arco oppure le due insieme che sono state rimosse. Afferma cioè che detta struttura muraria era presente al piano terra;
ma non esclude che il forno avesse parti anche al piano interrato, parti che sono state rimosse. Il sottoscritto osserva che questo manufatto eliminato negli anni 1985, occupava con le sue componenti sicuramente il piano terra e, al piano interrato probabilmente erano presenti delle strutture di sostegno (murature o pilastrini o puntelli). I lavori eseguiti per la sua eliminazione sono avvenuti al piano terra ed hanno interessato sicuramente il piano primo;
non abbiamo notizie su quanto eseguito al piano interrato e sulle modalità dell'eventuale intervento”.
Pertanto in passato esisteva al piano terra un forno che è stato eliminato negli anni ottanta (come è peraltro desumibile dai seguenti documenti;
in data 24.09.1981 Verbale dei VF e poi del 29.02.84
e in data 07.03.84 Diffida XV Stabili pericolanti, in data 06.11.1984 Controparte_22
Certificato di eliminato stato pericolo, del Geom. , a seguito Diffida Comune Roma Controparte_23
Ripartizione XV Stabili pericolanti).
Relativamente alla situazione dell'immobile al momento della proposizione della (originaria) domanda (dell'ottobre del 2007), nel fonogramma del 14.7.2006 inviato dai Vigili del Fuoco al IX
Dipartimento del Comune di Roma, al VI Municipio, al VI gruppo di Polizia Municipale, al
Commissariato di P.S. di Porta Maggiore e all'amministratore del Parte_3
[...
si legge: “Sul posto in corrispondenza del primo piano, interno uno, si è constatato l'abbassamento della pavimentazione di una stanza e la disconnessione di parte della pavimentazione di una stanza adiacente. Estesa la verifica alle strutture dello stabile, si riscontrava, al sottostante piano terra che il solaio in tale area risulta sostenuto da una trave metallica estesa da parete a parete, con tracce di inflessione. In corrispondenza del centro della trave si trova un puntello
26 metallico di sostegno provvisorio connesso alla soprastante trave attraverso zeppature. Ciò stante, al fine di poter escludere qualsiasi sfavorevole evoluzione del fenomeno, rendesi necessario che chi di dovere provveda a far eseguire, sotto la guida di tecnico qualificato e responsabile, un'accurata verifica delle condizioni statiche dello stabile, nonché tutti i lavori di assicurazione e consolidamento che ne dovessero risultare necessarie. Nelle more di quanto sopra, in via precauzionale, per quanto riguarda l'interno uno, si dovrà provvedere ad evitare il caricamento in mezzeria del solaio, avendo inoltre cura di riposizionare gli arredi sulle pareti laterali prossime ai muri non interessati dal fenomeno. Quanto sopra per i provvedimenti di competenza a salvaguardia dell'incolumità delle persone e per la preservazione dei beni”.
Pertanto, a fronte dell'accertato abbassamento della pavimentazione di una stanza e la disconnessione di parte della pavimentazione di una stanza adiacente in corrispondenza del primo piano interno uno
(dell'attrice), al sottostante piano terra il solaio in tale area risultava sostenuto da una trave metallica estesa da parete a parete, con tracce di inflessione;
in corrispondenza del centro della trave si trovava un puntello metallico di sostegno provvisorio connesso alla soprastante trave attraverso zeppature.
Il Condominio in adempimento di quanto prescritto con tale nota affidava all'ing. e all'arch. Per_6 la verifica della situazione statica del condominio che con nota del 13.7.2006 Persona_7 rappresentavano la gravità della situazione e in particolare come “a) L'intero solaio di calpestio del piano terra si trova in situazione di precaria stabilità a causa della deformazione della quasi totalità delle voltine in mattoncini;
b) i solai nonché le murature sovrastanti la struttura in ferro (travi e pilastri) realizzata al piano terra lato destro dell'edificio (ex forno) sono in seria instabilità a causa della mal dimensionata nonché mal realizzata struttura;
c) la copertura in legno e laterizi del corpo scale si trova in uno stato di avanzato deterioramento”. Veniva consigliato: l'immediato puntellamento dell'intero solaio di calpestio del piano terra;
l'immediato puntellamento della zona ex forno;
immediata richiesta dell'intervento dei vigili del fuoco per un eventuale sgombero dell'immobile.
La relazione conclusiva degli ing. e arch. dà conto della situazione al piano Per_6 Persona_7 interrato e al piano terra. Per quanto attiene al piano interrato, secondo tale relazione, mentre le murature portanti non presentano particolari problemi statici, “discorso diverso va fatto invece per i solai a copertura del piano interrato. Essi sono difatti realizzati con putrelle di ferro e voltine in mattoni posti in foglio e presentano, in maniera estesa un po' a tutti i campi di solaio, le voltine in fase di avanzato degrado e che hanno perso oramai quasi completamente la loro curvatura iniziale.
Anche le putrelle di acciaio presentano un avanzato stato di ossidazione che ne riduce di molto la capacità portante. In più punti sono stati installati dei puntelli di sostegno delle voltine per evitare il loro crollo (vedi foto n.2 e 3). A parere degli scriventi la situazione è tale da NON garantire
27 certamente le necessarie condizioni di sicurezza e da richiedere quindi degli urgenti interventi di consolidamento di tutto il primo solaio del fabbricato, interventi che dovranno essere però preceduti da estese opere di puntellamento di detto solaio. La mancanza di curvatura delle voltine ne ha difatti minato gravemente la capacità portante, trasformandole da elementi portanti ad elementi porti (si reggono oramai solo perché attaccate alla malta dei massetti superiori). Un'altra situazione che richiede sicuramente un intervento è la zona sottostante ove, a detta di alcuni condomini, era posto in passato un forno a legna realizzato in muratura. Come è possibile vedere dalla foto n. 1, vi è tutta una struttura, il cui peso è di difficile valutazione, ma che a occhio è stimabile nell'ordine di qualche tonnellata, che grava, per il tramite di due putrelle in ferro, su due miseri mattoni. Occorre quindi intervenire prontamente per eliminare tale pesante struttura, non prima però di aver indagato sulle sue attuali funzioni statiche”.
Per quanto attiene viceversa al piano terra “i lavori di ristrutturazione cui si è accennato in precedenza sono stati effettuati (ed erano ancora in corso di esecuzione al momento del nostro sopralluogo, in data 27/06/2006) su di una unità immobiliare posta al piano terreno dello stabile, che è stata in passato adibita ad attività di fornaio. In detta unità vi era, in corrispondenza di un muro portante trasversale alla facciata di via dei Savorgnan, un forno in muratura eseguito contestualmente alla edificazione dell'intero fabbricato. La struttura del forno lo circondava interamente ed era tutt'uno con i muri portanti dell'edificio. Ad essa era ovviamente affidata anche una non trascurabile funzione di sostegno dei solai e dei muri dei piani superiori. Tale funzione, indubbiamente fondamentale, è stata però trascurata anni fa, quando, ad opera del proprietario della unità posta al piano terra (ex negozio di fornaio) si è proceduto alla demolizione del forno e di tutte le strutture portanti ad esso perimetrali con la loro sostituzione con travi ed un pilastro in acciaio posto più o meno a metà della luce, in posizione abbastanza vicina a dove si trovava in passato il forno. Gli inquilini posti ai piani superiori hanno avuto modo di accorgersi immediatamente delle esecuzione di tale poco lungimirante intervento in quanto, non appena si è proceduto alla sostituzione dell'elemento portante "muratura" (molto rigido e poco deformabile) con l'elemento portante "trave di acciaio" (molto poco rigido e molto deformabile) tutti gli elementi, strutturali e non, che poggiavano sul muro asportato (solai, muri portanti e tramezzi), si sono immediatamente lesionati con forte strepito, tanto da provocare l'intervento dei vigili del fuoco, e si sono notevolmente abbassati come è facilmente verificabile tutt'oggi (vedi foto n. 4-5-7-8). Ai piani superiori si notano quindi ancora oggi i segni evidentissimi dell'abbassamento subito dalle murature che poggiavano sul muro che è stato completamente asportato al piano terra, il quale è stato interamente sostituito da un solo pilastro in acciaio (vedi foto n.7-8)”.
Dalla CT (del 2008) si evince che in data 23.10.2006 il IX Dipartimento inviata Persona_3
28 Determinazione Dirigenziale n. 1427 di diffida al per ottemperare a quanto comunicato;
CP_2 in data 6.12.2006 il affidava all'ing. l'incarico per le relative incombenze CP_2 Per_1 tecniche e questi in data 29.1.2007 emanava ordine di servizio con il quale ordinava l'immediato puntellamento del solaio di calpestio del piano terra (del ) e di quello di primo piano (della Parte_1 attrice). La consulenza precisava che il puntellamento del solaio di calpestio del primo piano doveva essere effettuato all'interno del locale del e che è risultato effettuato solo il puntellamento Parte_1 del piano interrato (per quanto accertato dai tecnici attorei), venendo quindi diffidato il dal Parte_1
È stato quindi fornito al CT un progetto di adeguamento statico che certificava che in data CP_22
26.2.2007 erano state completate le opere di puntellamento al piano terra e al primo piano e che al momento dell'accertamento (5.6.2008) il solaio di primo grado non risultava puntellato, potendo ritenersi secondo il consulente che il puntellamento è stato eseguito e poi eliminato. Sul punto la CT ha precisato come “Il puntellamento del solaio messo in essere successivamente, cui il Per_4 sottoscritto si riferisce, è quello provvisorio -precauzionale posto in opera e poi eliminato nell' anno
2008 , due anni dopo l'ispezione dei VF del 2006 . … la sua eliminazione non abbia aggravato lo stato delle strutture”, mentre “il Puntello metallico descritto al punto 2.4.2 della predetta relazione, al sottoscritto risulta essere sempre rimasto in opera;
ed è quello stesso descritto dai VF , e che risultava esistente anche nell' anno 2005, insieme alla trave .. posizionata all'intradosso del solaio in modo ortogonale alla tessitura del solaio, sulla mezzeria della quale è inserito un elemento metallico a doppio T che funge da puntello alla trave che risulta imbarcata”.
Ulteriormente risulta documentalmente come il nell'acquistare l'immobile in data Parte_1
17.2.20025 all'articolo 5 del rogito notarile rimandava espressamente alle “precarie condizioni in cui si trovano gli immobili compravenduti, abbisognevoli di costose opere di riattazione, come dimostrato dalla perizia giurata in data 14.3.2005 dell'ing. ove si annotava che Persona_8
l'immobile versava «in condizioni di totale e completo abbandono, pertanto non abitabili sia per le pessime condizioni generali di manutenzione, sia per la totale distruzione dei servizi (Gabinetti, cucina) e degli impianti (acqua, luce, gas riscaldamento ecc.)”.
Nel giugno del 2006 erano in corso lavori di ristrutturazione nell'immobile del (v. D.I.A. Parte_1
n. 26847 il 30.5.2006 in allegato alla CT . Per_4
Per quanto attiene alla portata di tali lavori la CT ha evidenziato come “dai suddetti Per_4 documenti risulta che... omissis... viene dichiarato fra l'altro che 'non sono previsti lavori strutturali'
... Si deve evidenziare che tra le opere eseguite, è compresa la 'demolizione del muro costruito all'interno dell'imposta di una bucatura di facciata ..' , che non si può considerare muratura strutturale;
ma che per le considerazioni fatte in precedenza, detta muratura, per le caratteristiche ed il tipo di fabbricato, e per il naturale assestamento e degrado dei materiali nel tempo, molto
29 probabilmente ha acquisito una funzione resistente e parzialmente portante dell'edificio. Per cui la sua eliminazione, insieme alle vibrazioni e altre sollecitazioni conseguenti agli altri lavori, ha sicuramente contribuito alla formazione di fessurazioni ed eventuali lesioni”.
Relativamente poi alle cause dei danni, secondo la CT “rilevata la struttura metallica Persona_3 costituita da una trave da muro a muro posizionata all'interno dosso del solaio in modo ortogonale alla tessitura del solaio sulla mezzeria di questa risulta posizionato un elemento metallico a doppia
T che funge da puntello la trave che risulta imbarcata sulla mezzeria. Questo puntello puggia poggia sul solaio di calpestio del locale che corrisponde al solaio di copertura del locale cantinato. Nel locale cantinato la base di appoggio del puntello corrisponde ad una vecchia botola che fungeva da vano di accoglienza un vecchio forno di panificazione precedentemente in funzione. In pratica il puntello poggia in falso cioè non ha funzioni di puntellamento in quanto non può garantire resistenza a spinte verticali trasmesse dalla flessione della trave in mezzeria”; "nel vano attualmente di proprietà , in tempi passati, si parla sicuramente di oltre 20 anni, esisteva una struttura Parte_1 muraria, sia esso forno sia esso arco, oppure le due insieme, che sono state rimosse. In un primo momento ci deve essere stato un assestamento repentino e sensibile, lo attesta lo stato del pavimento e delle strutture connesse che hanno risentito dei movimenti di assestamento (tramezzi, piattabande, ecc.). Successivamente, con la messa in opera della trave e con l'assestamento della stessa il fenomeno è andato verso l'esaurimento (lo si vede dalla freccia della trave che prima di assestarsi ha subito deformazioni sensibili trasmesse dalle travi ottagonali del solaio). Il puntello messo in opera probabilmente da chi si è reso conto dell'errore di dimensionamento della trave, è stato appunto posizionato in corrispondenza della mezzeria della trave (vedere foto 2) per evitare ulteriori deformazioni dell'elemento metallico. Grave però l'errore di non avere accertato che la base del puntello poggiava in falso perché in corrispondenza di una vecchia botola. Fatto sta che la funzione di questo puntello è praticamente nulla. Lo stato attuale statico della struttura è da definire precario, le strutture in ferro posizionate al tempo della rimozione di quelle in muratura sono completamente insufficienti e non garantiscono un sovraccarico accidentale di 200kG richiesti dalle norme. Per precisione si ripete che detto stato di fatto non è di recente realizzazione. Difficile posizionare l'intervento effettuato nel tempo, ma informazioni acquisite anche dalle attrici, portano a datare il fenomeno da oltre venti anni”.
Quanto agli interventi necessari tale consulenza ha ritenuto adeguato il progetto redatto dall'ing.
su incarico del per il recupero statico delle strutture in relazione al piano Per_1 CP_2 interrato e il primo piano, con il posizionamento di una struttura in ferro adatta ad assorbire i carichi provenienti dal solaio di calpestio dell'appartamento di proprietà delle attrici per poi scaricarle in appositi plinti realizzati al piano interrato.
30 Secondo la CT “le cause dell'iniziale cedimento del solaio fra piano terra e piano primo, Per_4 può essere indicata anche la eliminazione del forno o arco;
il cosiddetto 'pilastro metallico posto in
-falso- nella proprietà al piano terra”, risulta essere stato posto in opera solo dopo detto Parte_1 iniziale cedimento. Altro discorso è il recente cedimento del solaio fra piano terra e piano primo
(riscontrato dai VFF come avvenuto prima del luglio 2006) dove la causa può essere stata l'eventuale assestamento dell' insieme delle strutture dell' edificio, oppure l'assestamento del cosiddetto “pilastro metallico posto in falso” , o a prescindere che fosse parzialmente in falso , ubicato nella proprietà al piano terra”; oppure l' eventuale pericolosa eliminazione o Parte_1 spostamento dello stesso ( fatto che dagli atti di causa non risulta essere avvenuto )”.
Alla luce di tali elementi il giudice di primo grado ha ritenuto che “l'eziologia complessiva dei danni lamentati deve ricondursi ad un coacervo di cause remote e prossime al 2006 rappresentate dai più risalenti lavori di demolizione del forno originariamente collocato al primo piano con probabili propaggini strutturali nel piano interrato;
dalla mancata manutenzione del primo piano e del piano interrato da parte dei rispettivi proprietari;
dai lavori eseguiti dall'arch. a decorrere dal Parte_1 maggio 2006 e riscontrati come in corso dall'ing. e dall'arch. Dal Per_6 Persona_7 sovrapporsi e convergere delle dette responsabilità in capo al sig. e all'arch. CP_6
ritiene conforme alle risultanze probatorie una ripartizione delle obbligazioni risarcitorie Parte_1 in favore delle attrici nella misura di 1/3 a carico del e per 2/3 a carico del (stante CP_6 Parte_1 la ritenuta operatività di una sequela causale autonoma, ma concorrente riconducibile ai due proprietari e così interpretate le domande reciprocamente proposte in via sussidiaria ex art. 2055
c.c.)”.
Venendo quindi alle singole posizioni, il ha dedotto che non è stata accertata alcuna Parte_1 concreta prova di una sua attività quale concausa del danno, da ricondurre esclusivamente alla eliminazione del forno e dall'apposizione (prima dell'acquisto) di una trave che poggiava in falso preesistente. Del tutto apodittico sarebbe poi l'assunto relativo alla portata concausale dei lavori.
Quanto dedotto dal non tiene conto che lo stesso risponde ex art. 2051 c.c., e quindi per il Parte_1 fatto che il danno deriva da un immobile in sua proprietà. Essendo stato accertato che il danno è da ricondurre allo stato dell'immobile del in conseguenza dell'assenza di un idoneo elemento Parte_1 portante (attualmente dato da una "trave di acciaio" peraltro con un puntello posizionato in corrispondenza della mezzeria della trave poggiato in falso perché in corrispondenza di una vecchia botola) – in seguito all'eliminazione del forno -, ne consegue la responsabilità del , Parte_1 risultando irrilevante il fatto che il forno non è stato da lui eliminato, essendo comunque tenuto a impedire il verificarsi di danni all'appartamento superiore e quindi a garantire l'esistenza di idonea struttura portante.
31 Circa poi la rilevanza della condotta del nei lavori di ristrutturazione, l'assunto secondo Parte_1 cui nessuno ha constatato compromissioni derivanti dall'intervento di ristrutturazione si scontra con quanto accertato dal CT che ha sottolineato come “tra le opere eseguite, è compresa la Per_4
'demolizione del muro costruito all'interno dell'imposta di una bucatura di facciata ..' , che non si può considerare muratura strutturale;
ma che per le considerazioni fatte in precedenza, detta muratura, per le caratteristiche ed il tipo di fabbricato, e per il naturale assestamento e degrado dei materiali nel tempo, molto probabilmente ha acquisito una funzione resistente e parzialmente portante dell'edificio. Per cui la sua eliminazione, insieme alle vibrazioni e altre sollecitazioni conseguenti agli altri lavori, ha sicuramente contribuito alla formazione di fessurazioni ed eventuali lesioni”. Si è trattata di una valutazione non meramente probabilistica della rilevanza dei lavori di ristrutturazione, ma di tipo presuntivo con una valutazione della situazione statica dell'edifico.
Pertanto la consulenza espletata porta a ritenere una condotta colposa del . Parte_1
E comunque, anche a ritenere che tali lavori non abbiano inciso, rimane ferma la responsabilità del per quanto sopra osservato. Parte_1
Quanto poi alla censura relativa alla quota di responsabilità, proprio le ragioni sopra evidenziate, e il fatto che la causa prevalente dei danni è da ricondurre all'immobile del , del tutto Parte_1 condivisibilmente il giudice di primo grado ha imputato a questi la maggiore responsabilità.
In definitiva quindi i motivi di appello del sono infondati. Parte_1
Per quanto attiene all'appello incidentale del esso si fonda sul fatto che erroneamente si è CP_24 ritenuto che le condizioni del piano interrato abbiano contribuito alla disconnessione statica dell'edificio, atteso che la CT ha evidenziato come i lavori di eliminazione del forno non Per_4 si sa se abbiano interessato il piano interrato. Inoltre secondo l'appellante erroneamente si è attribuito al forno una funzione statica di sostegno dei solai e dei muri superiori ed è stata ritenuta una situazione di degrado del locale interrato, che comunque non ha avuto alcuna efficacia concausale.
Innanzitutto va evidenziato come l'assunto dell'appellante circa la mancata rilevanza causale della rimozione del forno si scontra con la valenza confessoria attribuita dal giudice di primo grado a quanto da lui dichiarato “…il sig. ha sempre coerentemente sostenuto che la rimozione di un CP_6 grosso forno, sito al piano terreno del fabbricato di Via dei Savorgnan 52-56, ora di proprietà del sig. da parte del nonno, alla fine del 1972 circa, provocò, nel suo movimento Parte_1 sussultorio, un assestamento di tutto il fabbricato, con l'unica connessa conseguenza di causare anche l'avvallamento parziale del sovrastante solaio della ricorrente. A fronte di questo inconveniente, il padre e i fratelli della ricorrente stessa, provvidero immediatamente a collocare al di sotto del solaio una grossa trave di sostegno (cosiddetta a T), estesa da parete a parete, appoggiata su un asse metallico, presente nel locale sottostante ora di a cui seguirono Parte_1
32 diversi interventi di consolidamento del solaio esauritisi nel 1992. Tutto questo, ha poi trovato una puntuale conferma anche negli esiti della relazione peritale d'ufficio (di prime cure n.d.e.). Si legge, difatti, a pagina 7 dell'elaborato peritale, che "Nel vano attualmente di proprietà , in tempi Parte_1 passati, si parla sicuramente di oltre 20 anni, esisteva una struttura muraria, sia esso forno sia esso arco, oppure le due insieme, che sono state rimosse. In un primo momento ci deve essere stato un assestamento repentino e sensibile, lo attesta lo stato del pavimento e delle strutture connesse che hanno risentito dei movimenti di assestamento (tramezzi, piattabande, ecc.). Successivamente, con la messa in opera della trave e con l'assestamento della stessa il fenomeno è andato verso l'assestamento). Prosegue nella pagina successiva: "Per precisione si ripete che detto stato di fatto non è di recente realizzazione. Difficile posizionare l'intervento effettuato nel tempo, ma informazioni acquisite anche dalle attrici, portano a datare il fenomeno da oltre venti anni). Alla luce di queste conclusioni peritali, ossia che il dissesto del solaio per cui è questione sia stato una conseguenza della rimozione dell'enorme forno, presente nel locale piano terreno, ora di , avvenuta oltre Parte_1
20 anni fa, come per stessa ammissione delle attrici, e che lo stesso dissesto si è assestato definitivamente con la posa in opera della trave di sostegno a T … Comunque sia, la situazione di fatto che si è creata dopo la rimozione del forno, a cui ha fatto seguito la immediata posa in opera della trave a T di sostegno del solaio, con l'aggiunta di ulteriori lavori di consolidamento del solaio stesso finiti del 1992, ha garantito la buona tenuta del solaio in termini quantomeno sino all'anno
2005, fino a quando, cioè, il locale è stato venuto dal sig. fratelli e cugini, al Sig. CP_6
”. A fronte di tale dichiarazione e della sua ritenuta portata confessoria, nessuna Parte_1 censura è stata formulata da parte appellante, con la conseguenza che le deduzioni contrarie in appello devono ritenersi inammissibili.
Peraltro il rilievo dell'appellante secondo cui il forno non aveva alcuna incidenza - esistendo tra il forno e il solaio una intercapedine ed essendo stato costruito dopo l'edificio - si scontra con quanto accertato dai due CT come sopra evidenziato. Va inoltre evidenziato come la CT ha in Per_4 risposta alle osservazioni del CTP ha evidenziato come “il sottoscritto non ha potuto accertare tutto ciò, essendo la situazione in loco trasformata e non essendo presenti in atti, documenti che lo provino.
Il ragionamento del CTP è coerente, ma anche la rimozione del rivestimento in mattoni forati, pur non assolvendo a nessuna funzione portante del solaio di calpestio del piano primo, data la specifica struttura del solaio, che nel tempo flette, si deforma e si appoggia mettendo in carico le tramezzature, ecc., ha prodotto fessurazioni e deformazioni limitate al piano sovrastante, non certo dissesti strutturali”, riconoscendo quindi che anche ad ipotizzare che vi fosse tale intercapedine, in ogni caso rimane fermo che i danni sono da ricondurre all'eliminazione del forno.
Se non risultano acquisiti elementi per ritenere che l'eliminazione del forno abbia riguardato anche il
33 piano interrato, risultando sul punto la CT el tutto ipotetica, va evidenziato come il giudice Per_4 di primo grado si è limitato sul punto a sostenere che ciò può aver determinato probabili propaggini causali nel piano seminterrato, senza tuttavia affermare che l'eliminazione del forno ha riguardato anche il piano seminterrato (avendo fatto riferimento unicamente a “propaggini causali”).
Il rilievo dell'appellante secondo cui lo stato dell'immobile interrato è privo di rilevanza causale rispetto ai danni si scontra con quanto accertato nel giudizio di primo grado come dato conto in sentenza, con particolare riferimento alla relazione espletata al fine di verificare la stabilità dell'edificio su incarico del In particolare la relazione degli ing. e arch. CP_2 Per_6 dà conto di come mentre muratura portante non presenta particolari problemi statici, Persona_7
“discorso diverso va fatto invece per i solai a copertura del piano interrato. Essi sono difatti realizzati con putrelle di ferro e voltine in mattoni posti in foglio e presentano, in maniera estesa un po' a tutti i campi di solaio, le voltine in fase di avanzato degrado e che hanno perso oramai quasi completamente la loro curvatura iniziale. Anche le putrelle di acciaio presentano un avanzato stato di ossidazione che ne riduce di molto la capacità portante. In più punti sono stati installati dei puntelli di sostegno delle voltine per evitare il loro crollo (vedi foto n.2 e 3). A parere degli scriventi la situazione è tale da NON garantire certamente le necessarie condizioni di sicurezza e da richiedere quindi degli urgenti interventi di consolidamento di tutto il primo solaio del fabbricato, interventi che dovranno essere però preceduti da estese opere di puntellamento di detto solaio. La mancanza di curvatura delle voltine ne ha difatti minato gravemente la capacità portante, trasformandole da elementi portanti ad elementi porti (si reggono oramai solo perché attaccate alla malta dei massetti superiori)”. In tal senso anche la relazione preliminare del 13.7.2006 secondo cui “a) L'intero solaio di calpestio del piano terra si trova in situazione di precaria stabilità a causa della deformazione della quasi totalità delle voltine in mattoncini”.
A fronte di ciò innanzitutto l'appellante non fornisce concreti elementi per escludere lo stato di degrado come accertato. Sul punto il giudice di primo grado ha condivisibilmente attribuito valenza a tale consulenza in quanto espletata anteriormente alla controversia per accertare lo stato dell'immobile (e quindi non funzionalmente ad una controversia per rispondere alle prescrizioni imposte).
I rilievi poi diretti a censurare la rilevanza causale di tale stato sono del tutto generici e si fondando sul fatto che lo stato del locale cantinato è rimasto identico nel tempo e se si fosse verificato qualche affaticamento strutturale vi sarebbe stata la caduta di qualche mattone ed inoltre vi sarebbe stata la necessità di interventi di manutenzione.
Quanto ritenuto dall'appellante non tiene conto del fatto che vi è stato un assestamento nello stabile, con la conseguenza che il fatto che non vi sia stata alcuna modifica della conformazione strutturale
34 del piano non esclude l'affaticamento strutturale. Inoltre la relazione sopra indicata trova conferma nella CT che ha ritenuto adeguato il progetto redatto dall'ing. su incarico del Persona_3 Per_1 per il recupero statico delle strutture in relazione al piano interrato e il primo piano, con CP_2 il posizionamento di una struttura in ferro adatta ad assorbire i carichi provenienti dal solaio di calpestio dell'appartamento di proprietà delle attrici per poi scaricarle in appositi plinti realizzati al piano interrato, in tal modo riconoscendo la necessità di un intervento strutturale anche nel piano terra, che porta a ritenere quindi la sua rilevanza causale. Pertanto del tutto convincentemente il giudice di primo grado ha evidenziato un effetto ascendente dei fenomeni a partire dal piano seminterrato.
Il rilievo secondo cui a fronte del fatto che il CT ha ritenuto che “il recente cedimento del Per_4 solaio fra piano terra e piano primo (riscontrato dai VFF come avvenuto prima del luglio 2006) dove la causa può essere stata l'eventuale assestamento dell'insieme delle strutture dell'edificio, oppure l'assestamento del cosiddetto “pilastro metallico posto in falso” , o a prescindere che fosse parzialmente in falso, ubicato nella proprietà al piano terra”; oppure l'eventuale Parte_1 pericolosa eliminazione o spostamento dello stesso ( fatto che dagli atti di causa non risulta essere avvenuto )” il giudice non ha considerato che dell'eventuale assestamento dell'edificio debba rispondere il non tiene conto delle cause ultime di tale assestamento (attinenti alla CP_2 situazione del primo piano e del pianto interrato rispetto alle quali è estraneo il ). CP_2
A ciò si aggiunga che il giudice di primo grado ha evidenziato, a fondamento della responsabilità dell'appellante, come “il CT di prime cure accertava che tale puntello poggiava praticamente sul nulla, atteso che, nell'immobile di , scaricava il peso della struttura su alcuni mattoni CP_6
(ossia in “falso”) non potendo «garantire resistenza a spinte verticali trasmesse dalla flessione della trave in mezzeria» del piano . Certo proprio , nella qualità di parte co- Parte_1 CP_16 cedente l'immobile al nel 2005 e di proprietario del vano interrato, non poteva non avere Parte_1 completa contezza dello stato determinatosi e della precarietà della situazione anche a cagione dello stato del solaio del proprio locale. Infatti le opera suggerite dall'ing. non a caso Persona_3 prevedevano interventi a partire proprio dal piano interrato del in cui vi erano strutture di CP_6 sostegno del forno in precedenza (irrilevante fino a quando) allocato nel piano del (pag. Parte_1
23 e 29 CT ”, e sul punto nulla deduce l'appellante. Per_4
L'assunto dell'appellante secondo cui, alla luce della CT l'eventuale assestamento del Per_4 pilastro metallico (a prescindere dal fatto che fosse posto in falso) nella proprietà è da Parte_1 imputare unicamente a questi non tiene conto del fatto che rispetto ad un assestamento che di per sé può prescindere dal fatto che il pilastro fosse posto in falso rilevanza concausale non può non avere quanto agli effetti il fatto che nel concreto fosse appoggiato in falso. A ciò si aggiunga che il giudice
35 di primo grado ha condivisibilmente attribuito maggiore rilevanza alla relazione effettuata su incarico del in quanto effettuata prima della modifica dello stato dei luoghi e prima CP_2 dell'instaurazione del giudizio.
Infine il fatto che nella precedente sentenza poi annullata è stata poi ritenuta la responsabilità esclusiva del pare priva di rilevanza (essendo stata oggetto di annullamento, non essendo Parte_1 stato ritualmente instaurato il contraddittorio con il ). Parte_1
Pertanto anche le censure dell'appellante incidentale sono infondate.
In definitiva i motivi di appello principale e quello incidentale in esame sono infondati.
Vanno quindi esaminati gli ulteriori motivi di appello.
Quanto all'appello principale, con il secondo motivo il contesta la legittimazione e il Parte_1 riconoscimento dei danni alla AV.
Innanzitutto va dato conto di come il giudice di primo grado ha sul punto motivato come “va preliminarmente rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della sig.ra AV
BA, proposta da tutte le parti convenute e chiamate, in ragione della natura e dell'asserito
«contenuto reale» della domanda proposta stigmatizzata come interamente indirizzata alla conservazione dell'integrità dell'unità immobiliare del piano primo dello stabile del CP_2 convenuto. Non discuteva, invero, gli eccipienti che la detta attrice abbia potuto ricevere un disagio o addirittura un nocumento patrimoniale dal provvisorio sgombero dell'immobile in precarie condizioni di stabilità, ma si assume che la domanda sia interamente volta alla tutela della proprietà del detto stabile e dei diritti che su di esso competono in via esclusiva alla sig.ra La sig.ra Pt_2
AV, quale figlia della sig.ra e occupante comodataria dell'immobile, non poteva certo Pt_2 allegare la titolarità di un qualsivoglia diritto reale su detto bene. Ma tale requisito non appare pertinente in relazione al contenuto della domanda risarcitoria proposta nell'atto di citazione in riassunzione, ove è stato esplicitamente specificato «che … dallo stesso mese di luglio 2006, le istanti e rispettive famiglie sono state costrette a lasciare il loro appartamento per trovare altra soluzione abitativa transitoria in un appartamentino di servizio di circa mq. 50 dell'Arma dei Carabinieri (cui appartiene il sig. marito della sig.ra AV), previo sgombero dell'arredamento Tes_1 dell'immobile de qua;
che per detto trasloco le istanti dovevano sostenere la spesa di € 1.200,00, mentre la sig.ra AV impiegata presso la Europcar Italia s.p.a. si doveva prendere due mesi di aspettativa non retribuita con un'ulteriore perdita di oltre € 2.000,00». Quanto all'esistenza del detto rapporto familiare e delle spese sostenute si veda la documentazione prodotta (allegati 16, 17
e 18) ed oltre nella presente motivazione. Si tratta di una prospettazione vicaria rispetto a quella principale della sig.ra che proviene solidalmente da entrambe le parti attrici senza che in Pt_2 relazione a tali voci di danno, sia dato scriminare la posizione dell'una rispetto all'altra. Per giunta,
36 è risalente l'indirizzo di legittimità secondo cui «in tema di legittimazione attiva alla domanda di danni … il diritto al risarcimento può spettare anche al soggetto non proprietario che, per circostanze contingenti, si trovi nella detenzione del bene danneggiato, a condizione che fornisca la dimostrazione di poter risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere» (Cassazione sez. III, n. 15458 del
14/07/2011, m. 618560 – 01…”.
Quanto ritenuto da parte del giudice di primo grado in punto di legittimazione non è oggetto di censura specifica da parte appellante, che si limita a dedurre genericamente il difetto di legittimazione per assenza del titolo senza in alcun modo confrontarsi con la sentenza di primo grado. Peraltro il fatto che la sentenza poi dichiarata nulla abbia deciso diversamente è privo di rilevanza.
La contestazione viceversa attiene alla prova dei danni subiti.
Per quanto attiene al fatto che lo sgombero non fosse necessario, va osservato come se non risulta che lo sgombero fosse imposto, dal verbale dei VFF del 14.7.2006 risulta una situazione di pericolo, atteso che si era verificato “l'abbassamento della pavimentazione di una stanza e la disconnessione di parte della pavimentazione di una stanza adiacente”, disponendosi un'accurata verifica delle condizioni statiche dello stabile, nonché l'esecuzione di tutti i lavori di assicurazione e consolidamento che ne dovessero risultare necessarie. Inoltre veniva disposto che “nelle more di quanto sopra, in via precauzionale, per quanto riguarda l'interno uno, si dovrà provvedere ad evitare il caricamento in mezzeria del solaio, avendo inoltre cura di riposizionare gli arredi sulle pareti laterali prossime ai muri non interessati dal fenomeno”. Pertanto siamo dinanzi ad una situazione di pericolo in via di evoluzione che giustificava in via precauzionale l'abbandono dell'immobile da parte della AV, considerati i fenomeni che si erano verificati in due stanze.
D'altronde in ordine alla situazione di pericolo va richiamato quanto osservato dall'ing. e Per_6 dall'arch. circa la verifica della situazione statica del condominio. In particolare con Persona_7 nota del 13.7.2006 veniva rappresentata la gravità della situazione e in particolare come “a) L'intero solaio di calpestio del piano terra si trova in situazione di precaria stabilità a causa della deformazione della quasi totalità delle voltine in mattoncini;
b) i solai nonché le murature sovrastanti la struttura in ferro (travi e pilastri) realizzata al piano terra lato destro dell'edificio (ex forno) sono in seria instabilità a causa della mal dimensionata nonché mal realizzata struttura;
c) la copertura in legno e laterizi del corpo scale si trova in uno stato di avanzato deterioramento”. Veniva consigliato: l'immediato puntellamento dell'intero solaio di calpestio del piano terra;
l'immediato puntellamento della zona ex forno;
immediata richiesta dell'intervento dei vigili del fuoco per un eventuale sgombero dell'immobile. Pertanto la situazione di instabilità riguardava l'intero immobile e non solo alcune stanze.
37 Il fatto che il trasloco sia avvenuto prima dell'intervento dei VFF non esclude in alcun modo che sia avvenuto in dipendenza di tale situazione, avendo i VFF unicamente certificato una situazione in atto.
Quanto poi all'asserita assenza di prova del trasloco, l'assunto dell'appellante non tiene conto di quanto ritenuto dal giudice di primo grado sul punto, che ha ritenuto fondata tale voce sulla base della documentazione prodotta (in particolare risulta prodotta quietanza di pagamento di cui al doc. 18 di parte attrice).
L'assunto poi secondo cui il riconoscimento dei due mesi di aspettativa è spropositato oltre ad essere generico e non tiene conto del fatto che l'aspettativa è avvenuta proprio in corrispondenza di tali fatti né di quanto argomentato sul punto dal giudice di primo grado (circa la ragionevole necessità di provvedere dopo l'improvviso sgombero alle proprie esigenze di vita).
Infine il fatto che successivamente l'immobile dell'attrice è stato frazionato non consente in alcun modo di mettere in relazione tali spese, connesse alla situazione di pericolo accertata, al futuro frazionamento.
In definitiva il motivo d'appello è infondato.
Vanno quindi esaminati gli ulteriori motivi di appello incidentale.
Con il terzo motivo viene contestato il rigetto dell'eccezione di prescrizione, atteso che l'eliminazione del forno è avvenuta circa 20 anni prima, con effetti immediatamente percepibili all'esterno; erroneamente quindi è stata attribuita natura permanente all'illecito.
Il motivo è infondato.
In diritto, un illecito permanente si caratterizza per una situazione che continua nel tempo e pertanto l'illecito non si esaurisce al momento del danno iniziale, ma continua finché la situazione dannosa non viene eliminata (Cassazione sent. n. 25835/2023). Protraendosi quindi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa. (Cass. ord. n 34377/2022).
Innanzitutto va evidenziato che, come sopra evidenziato, è risultato accertato che in seguito all'eliminazione del forno in questione, la CT richiamata dallo stesso appellante, ha Persona_3 evidenziato come "nel vano attualmente di proprietà , in tempi passati, si parla sicuramente Parte_1 di oltre 20 anni, esisteva una struttura muraria, sia esso forno sia esso arco, oppure le due insieme, che sono state rimosse. In un primo momento ci deve essere stato un assestamento repentino e sensibile, lo attesta lo stato del pavimento e delle strutture connesse che hanno risentito dei movimenti di assestamento (tramezzi, piattabande, ecc.). Successivamente, con la messa in opera della trave e con l'assestamento della stessa il fenomeno è andato verso l'esaurimento (lo si vede
38 dalla freccia della trave che prima di assestarsi ha subito deformazioni sensibili trasmesse dalle travi ottagonali del solaio)”, essendosi quindi verificato un assestamento dell'edificio. Se quindi vi è stato un iniziale cedimento in conseguenza dell'eliminazione del forno, vi è stato ben successivamente un altro cedimento del solaio fra piano terra e piano primo riscontrato dai VFF per come avvenuto prima del luglio 2006.
Nel caso di specie se l'eliminazione del forno ha innescato il processo causale di instabilità della struttura, tale situazione si era di fatto assestata ed è emersa una effettiva situazione di pericolo solo nel 2006, con la conseguenza che siamo dinanzi ad un danno che si è sostanziato nella sua gravità nel
2006. Pertanto non siamo dinanzi ad un illecito istantaneo con effetti permanenti, bensì ad un illecito che si è non solo sviluppato nel tempo ma che anzi solo nel 2006 si è manifestato nella sua pericolosità. E come evidenziato dal giudice di primo grado l'appellante risponde dell'omessa adozione di misure di salvaguardia del proprio bene. Del tutto correttamente quindi il giudice di primo grado ha rigettato l'eccezione di prescrizione, stante la domanda proposta nel 2007 a fronte di una situazione di pericolo manifestatasi solo nel 2006.
Con il quinto motivo l'appellante censura l'omessa pronuncia in ordine alla domanda di manleva formulata nei confronti del . Parte_1
Innanzitutto va precisato che l'appellante non aveva chiesto in primo grado il regresso nelle quote interne, ma ha sostenuto che avendo il acquisito l'immobile conoscendo lo stato in cui si Parte_1 trovata e deducendo di non avere più nulla da pretendere, era tenuto a manlevarlo.
Va considerato che la responsabilità dell'appellante incidentale è stata ritenuta non per i danni causati dall'immobile venduto al bensì in relazione a quelli riconducibili all'immobile Pt_4 dell'appellante incidentale. Il che esclude in radice la fondatezza di tale domanda, che non è stata esaminata nel merito in quanto assorbita.
Con il sesto motivo l'appellante censura la ritenuta legittimazione della AV.
Il motivo è sovrapponibile a quello del (secondo motivo) e sul punto si rinvia Parte_1 espressamente all'esame di tale motivo, risultando infondato per quanto ivi osservato.
Con il settimo motivo l'appellante censura la liquidazione delle spese, atteso che il giudice di primo grado ha erroneamente liquidato le spese solidamente, non considerando che l'art. 97 c.p.c. presuppone l'interesse comune alla causa, che nel caso di specie non sussiste.
Precisato che l'appellante non ha chiesto la ripartizione interna delle quote ex art. 97 c.p.c., nel caso di specie il fatto che tra l'appellante principale e quello incidentale vi era una posizione di conflitto non vale ad escludere la sussistenza di un interesse comune nei confronti di parte attrice, attesa l'accertata solidarietà nella causazione dei danni ex art. 2055 c.c..
In definitiva quindi anche l'appello incidentale è infondato.
39 Spese.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tra Parte_1
, e e AV BA ai sensi del DM 55/2014, come
[...] CP_6 Controparte_3 modificato dal DM 147/2022 (valore della causa sino a € 26.000,00, tabella XII, scaglione terzo, valori medi con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione stante la limitata attività svolta e con aumento del 10% tenuto conto di due parti) con condanna ex art. 97 c.p.c. stante la condanna solidale e quindi l'interesse comune.
Per quanto attiene agli ulteriori rapporti, l'esito complessivo (con reciproca soccombenza tra
, la pronuncia in rito quanto all'appello incidentale di , Parte_1 CP_6 CP_7
, , , TT, l'assenza di domanda quanto agli ulteriori rapporti) CP_9 CP_5 CP_4 CP_6 giustifica l'integrale compensazione delle spese.
Poiché le impugnazioni sono respinte o dichiarate inammissibili, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello Parte_1 incidentale promosso da e da , , , , TT, CP_6 CP_7 CP_9 CP_5 CP_4 CP_6 avverso la sentenza n. 20496/2018 del Tribunale di Roma, così provvede: dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da , , , , TT, CP_7 CP_9 CP_5 CP_4
CP_6 rigetta l'appello principale proposto da e quello incidentale proposto da Parte_1 CP_6
[...] condanna e in via solidale alla refusione a favore di Parte_1 CP_6 [...]
e AV BA delle spese del grado che liquida in € 5.377,00 per compensi, oltre CP_3 spese generali, IVA e CPA, con distrazione a favore degli avv.ti Giacomo e Giovanni Carini antistatari;
compensa le spese quanto agli ulteriori rapporti;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di Parte_5 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente
40 modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di , , CP_7 CP_9
, , TT, in via solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo CP_5 CP_4 CP_6 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio 18.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
GI PA TO OC
41
Sezione VI civile
R.G. 2900/2019
All'udienza collegiale del giorno 18/11/2025 ore 11:15
Presidente Dott. TO OC Consigliere Relatore Dott. GI PA
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. CARINI GIACOMO Avv. Pucci presente in sostituzione
Avv. CARINI GIOVANNI
Appellato/i
56 CP_1 CP_2
Avv.
VA AR
Avv. SPERTI ISIDORO Presente
Controparte_3
Avv. SPERTI ISIDORO
Controparte_4
Avv. CARNEVALE VINCENZO
Avv. MARINELLI MARCO Presente
CP_5
Avv. CARNEVALE VINCENZO
Avv. MARINELLI MARCO
CP_6
Avv. CARNEVALE VINCENZO
Avv. MARINELLI MARCO
1 CP_6
Avv. CARNEVALE VINCENZO
Avv. MARINELLI MARCO
CP_7
Avv. CARNEVALE VINCENZO
Avv. MARINELLI MARCO
CP_6 CP_8
Avv. CARNEVALE VINCENZO
Avv. MARINELLI MARCO
CI RI
Avv. CARNEVALE VINCENZO
Avv. MARINELLI MARCO
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione ai sensi dell'art 281 sexies cpc
IL PRESIDENTE
TO OC
CA d'AM
Assistente giudiziario
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. TO OC Presidente dott.ssa GI PA Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 18.11.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2900 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma Parte_1 C.F._1 alla Via Nicola Ricciotti n. 11 presso lo studio dell'Avv. Francesco Improta, e rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli Avv.ti Giacomo Carini (C.F. ) e Giovanni Carini C.F._2
(C.F. ) C.F._3
APPELLANTE
E
, (C.F. ), elettivamente domiciliato, in Roma, via CP_6 C.F._4
Genzano n.58, presso lo studio dell'Avv. Marco Marinelli (CF ), che lo C.F._5 rappresenta e difende giusta procura in atti unitamente all'Avv. Vincenzo Carnevale (C.F.
) CodiceFiscale_6
APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE
E
, (C.F. ), e VA AR (C.F. Controparte_3 C.F._7
), elettivamente domiciliate in Roma, Via G. B. Tiepolo n. 4 presso lo studio C.F._8 dell'Avv. Isidoro Sperti (C.F. ) che le rappresenta e difende giusta procura in C.F._9 atti;
APPELLATE
3 E
, (C.F. ), , (C.F. CP_7 C.F._10 CP_9
), , (C.F. , C.F._11 CP_5 C.F._12 CP_4
, (C.F. ), CI RI, (C.F. ,
[...] C.F._13 C.F._14
(già parte in causa), (C.F. ), tutti elettivamente CP_6 C.F._4 domiciliati in Roma alla Via Gabriele Camozzi n. 1, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Carnevale
(C.F. ), che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
CodiceFiscale_6
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
E
Controparte_10
APPELLATO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione dinanzi al Tribunale di Roma ritualmente notificato
[...]
e AV BA esponevano quanto segue: che era proprietaria CP_3 Controparte_3 dell'appartamento di circa mq. 110 sito in Roma via dei Savorgnan n. 56, posto al primo piano e contraddistinto quale interno uno;
appartamento in cui abitava insieme alla propria figlia AV
BA e alla famiglia di quest'ultima; che a seguito di sopralluogo effettuato in data 14.7.2006 dai vigili del fuoco di Roma era emersa una grave situazione di statica dello stabile in conseguenza del quale le allora attrici e le rispettive famiglie erano state costrette a lasciare il loro appartamento per trovare altra soluzione abitativa transitoria;
che, per detto trasloco, esse attrici avevano dovuto sostenere la spesa di € 1.200,00; che il VI Municipio di Roma, in data 16.10.2006 aveva sollecitato proprietario dell'immobile sottostante, alla nomina di un tecnico iscritto all'albo Parte_1 professionale che disponesse un'immediata verifica statica dell'edificio e provvedesse alle urgenti opere di risanamento e ristrutturazione imposte dalla situazione;
che era seguito un termine perentorio di gg. 15 per l'affidamento dell'incarico e la prescrizione al tecnico incaricato a certificare l'eliminazione di ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità dando comunicazione all'Ente comunale;
che il Condominio solo in data 6.12.2006 aveva affidato l'incarico all'ing. Persona_1 che, con ordine di servizio del 29.01.2007, ordinava l'immediato «puntellamento del solaio ... del piano terra e del piano primo», lavori provvisori cui dovevano seguire quelli di consolidamento definitivo dello stabile;
che, con successive lettere del 16/22 maggio 2007, esse attrici avevano invitato l'amministratore del e a procedere alle esecuzioni delle CP_2 Parte_1 opere necessarie per la sicurezza e l'incolumità delle persone;
che in occasione di sopralluogo effettuato in data 28.5.2007 l'arch. per conto delle attrici aveva verificato che il Persona_2 puntellamento era stato eseguito solo per il piano interrato delle fondamenta;
che il VI MUNICIPIO
4 in seguito a sopralluogo effettuato in data 4.7.2007 dai tecnici della U.O.T. Municipale avevano inviato all'amministratore del Condominio e a richiesta (datata 17.7.2007) di Parte_1 ottemperanza alla D.D. n. 1427; che detta richiesta era stata erroneamente inoltrata anche ad essa attrice In relazione a tali fatti, e AV BA avevano citato in CP_6 Controparte_3 giudizio e il . Si costituiva il Parte_1 Controparte_11
, mentre rimaneva contumace inoltre, con Controparte_12 Parte_1 intervento volontario, si costituiva proprietario di uno degli immobili facenti parte del CP_6 convenuto. Nel corso di quel procedimento era stato richiesto un provvedimento CP_2 cautelare – e qui interveniva personalmente anche il convenuto - volto Parte_1 all'esecuzione degli interventi urgenti resisi necessari alla messa in sicurezza dell'immobile. A seguito degli interventi disposti dal giudice istruttore con ordinanza cautelare del 11.11.2008, l'immobile non presentava più un pericolo di crollo e di compromissione della stabilità lamentati con l'iniziale atto di citazione. La controversia era, quindi, decisa con la sentenza n.17390/2012 con cui, ritenuta la sussistenza delle responsabilità del convenuto nella causazione dei danni patiti Parte_1 da , lo stesso era condannato alla refusione delle spese resesi necessarie per Controparte_3
l'esecuzione degli interventi di consolidamento dell'unità abitativa della stessa disposti con CP_6
l'ordinanza cautelare. Avverso detta sentenza aveva proposto appello deducendo Parte_1 la nullità del giudizio di primo grado per difetto della notifica dell'atto di citazione iniziale. Con sentenza pubblicata in data 27.05.2014 la Corte d'Appello di Roma accoglieva detto gravame e rimetteva le parti davanti al Tribunale di Roma per la riassunzione del giudizio di primo grado nei termini di legge.
Le allora attrici chiedevano che fosse accertata la responsabilità dei convenuti nella causazione dei citati danni e fossero condannati «gli stessi, in solido tra loro ovvero ciascuno in base al proprio titolo, ai risarcimento integrale dei danni subiti dalle attrici, quantificati, conformemente alla sentenza n. 17390/2012 del Tribunale di Roma e alla CT espletata dall'ing. Persona_3 depositata il 6.10.2008 (doc. 20), alla sopportazione dei costi resisi necessari per l'esecuzione degli interventi di consolidamento dell'unità abitativa dell'interno uno dello stabile di via dei Savorgnan
n. 56 di proprietà dell'istante disposti con ordinanza cautelare del 11.11.2008 e Controparte_3 alla conseguente restituzione in favore della stessa dei pertinenti esborsi, oltre che all'esecuzione degli interventi di ripristino di detta unità abitativa. Il tutto pari alla somma di € 10.000,00 per esborsi per l'urgenza (quota parte 1/3 di € 30.000,00), € 10.000,00 per l'intervento di ripristino ed €
1.000,00 per IVA. Nonché € 1.150,00 a titolo di risarcimento del danno, da liquidare ex art. 1223
c.c., per l'impraticabilità dell'abitazione. E così in totale euro 22. 150,00, o in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà provata in corso di causa ovvero ritenuta equa e di giustizia, Oltre
5 interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda iniziale (26.10.2007) e fino all'effettivo soddisfo».
Si costituiva in giudizio il il quale, deduceva quanto Controparte_13 segue: a) l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010
e della legge n. 98 del 9 agosto 2013 in quanto parte attrice aveva omesso di introdurre la preventiva procedura di mediazione obbligatoria;
b) la carenza di legittimazione attiva di BA AV;
c) il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto nessuna responsabilità circa i presunti danni lamentati dalle attrici poteva essere addebitata e/o ricondotta ad alcun comportamento ad esso imputabile, come da C.T.U. a firma dell'Ing. disposta nel giudizio cautelare Persona_3 in corso di causa in primo grado per ciò è evidente l'esclusiva responsabilità del convenuto Parte_1
e/o del proprietario del piano interrato proprietari degli appartamenti posti CP_6 rispettivamente al piano terra e piano interrato dello stabile di via Savorgnan n. 56, nella causazione dei danni lamentati da parte attrice.
Si costituiva in giudizio il quale deduceva che il dissesto descritto in atti, e nella Parte_1 citata relazione del CT, fosse da imputarsi alla «esecuzione di opere che facevano seguito alla rimozione di strutture murarie preesistenti nel locale del sig. e precisamente di Parte_1
“un forno o un arco o di entrambi” … che risalgono ad oltre venti anni (prima)»; contestava l'erroneità delle statuizioni del giudice di primo grado laddove detti eventi erano stati posti a carico del convenuto;
eccepiva, la propria carenza di legittimazione passiva ed il relativo diritto ad essere manlevato da ogni e qualsiasi conseguenza risarcitoria dai propri danti causa;
chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa di , , , , CP_7 CP_9 CP_5 Controparte_4
IP TT, (già costituito in primo grado ed al quale veniva estesa la domanda CP_6 di manleva); instava, infine, per la condanna delle attrici e/o convenuti chiamati in causa a titolo di manleva e/o rivalsa.
Autorizzava la chiamata dei terzi sopra citati si costituiva in giudizio , il quale CP_6 precisava che, con atto del 12.2.2008, era intervenuto volontariamente in causa nella qualità di condomino dell'edificio convenuto e in qualità di uno dei danti causa di Nel Parte_1 merito chiedeva il rigetto della domanda di risarcimento danni avanzata da e, in via Controparte_3 subordinata, instava per la condanna di a manlevarlo da ogni eventuale Parte_1 conseguenza e responsabilità connesse agli esiti del procedimento. In via riconvenzionale chiedeva la condanna della «sig.ra e (del) sig. congiuntamente e/o Controparte_3 Parte_1 disgiuntamente, a secondo del proprio titolo e responsabilità, alla restituzione, a favore del sig. della somma complessiva di € 14.500,00 dallo stesso anticipata per l'esecuzione di CP_6 tutti i lavori di consolidamento del solaio dell'attrice».
Si costituivano, altresì, in giudizio il medesimo , nonché , CP_6 CP_9 CP_6
6 , , , IP TT i quali, in primo luogo, eccepivano la carenza CP_7 CP_5 Controparte_4 di legittimazione attiva di BA AV per non essere in possesso di nessun titolo idoneo a dimostrare la sussistenza di un suo diritto reale sull'appartamento di proprietà della sig.ra CP_3
Quanto al merito si riportavano a tutte le considerazioni ed argomentazioni articolate da
[...] nei suoi precedenti scritti difensivi. CP_6
All'esito dell'istruttoria il Tribunale di Roma con sentenza n. 2274/2018, pubblicata in data
25.10.2018, così statuiva: “definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
[...]
e VA AR nei confronti del CP_3 Controparte_14
, di e , nonché sulle domande riconvenzionali e
[...] Parte_1 CP_6 sulle chiamate in garanzia nei confronti di , , CP_7 CP_9 CP_6
, , , CI RI, rigettata ogni ulteriore
[...] CP_5 Controparte_4 domanda, eccezione e deduzione, così provvede: a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna in solido e al pagamento in favore di VA Controparte_15 CP_6
AR della somma di euro 2.124,00 oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo effettivo;
b) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna in solido Controparte_15
e al pagamento in favore di della somma complessiva di CP_6 Controparte_3 euro 25.098,36, di cui euro 12.348,68 a titolo di restituzioni, oltre interessi dalla data della presente pronuncia all'effettivo saldo;
c) condanna i convenuti in solido al pagamento in favore delle attrici delle spese di lite che liquida in euro 5.320,00 oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
d) pone a carico dei citati convenuti le spese di consulenza tecnica d'ufficio eseguita dall'ing. e) dichiara, nei rapporti tra i detti Per_4 coobbligati solidali, la responsabilità di nella causazione dei danni Parte_1 subiti dalle attrici nella misura di due terzi e di nella misura di un terzo;
f) rigetta CP_6 la chiamata in garanzia nei confronti di , , , CP_7 CP_9 CP_6
, , CI RI e, per l'effetto, condanna CP_5 Controparte_4
al pagamento in loro favore delle spese di lite che liquida in euro 4.835,00 Controparte_15 oltre IVA, CPA, contributo spese generali al 15%;g) rigetta le restanti domande e compensa le spese di lite tra le altre parti.”
La sentenza è motivata come segue.
“Va preliminarmente rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della sig.ra AV
BA, proposta da tutte le parti convenute e chiamate, in ragione della natura e dell'asserito
«contenuto reale» della domanda proposta stigmatizzata come interamente indirizzata alla conservazione dell'integrità dell'unità immobiliare del piano primo dello stabile del CP_2 convenuto. Non discuteva, invero, gli eccipienti che la detta attrice abbia potuto ricevere un disagio
7 o addirittura un nocumento patrimoniale dal provvisorio sgombero dell'immobile in precarie condizioni di stabilità, ma si assume che la domanda sia interamente volta alla tutela della proprietà del detto stabile e dei diritti che su di esso competono in via esclusiva alla sig.ra La sig.ra Pt_2
AV, quale figlia della sig.ra e occupante comodataria dell'immobile, non poteva certo Pt_2 allegare la titolarità di un qualsivoglia diritto reale su detto bene. Ma tale requisito non appare pertinente in relazione al contenuto della domanda risarcitoria proposta nell'atto di citazione in riassunzione, ove è stato esplicitamente specificato «che … dallo stesso mese di luglio 2006, le istanti e rispettive famiglie sono state costrette a lasciare il loro appartamento per trovare altra soluzione abitativa transitoria in un appartamentino di servizio di circa mq. 50 dell'Arma dei Carabinieri (cui appartiene il sig. marito della sig.ra AV), previo sgombero dell'arredamento Tes_1 dell'immobile de qua;
che per detto trasloco le istanti dovevano sostenere la spesa di € 1.200,00, mentre la sig.ra AV impiegata presso la Europcar Italia s.p.a. si doveva prendere due mesi di aspettativa non retribuita con un'ulteriore perdita di oltre € 2.000,00». Quanto all'esistenza del detto rapporto familiare e delle spese sostenute si veda la documentazione prodotta (allegati 16, 17
e 18) ed oltre nella presente motivazione. Si tratta di una prospettazione vicaria rispetto a quella principale della sig.ra che proviene solidalmente da entrambe le parti attrici senza che in Pt_2 relazione a tali voci di danno, sia dato scriminare la posizione dell'una rispetto all'altra. Per giunta,
è risalente l'indirizzo di legittimità secondo cui «in tema di legittimazione attiva alla domanda di danni … il diritto al risarcimento può spettare anche al soggetto non proprietario che, per circostanze contingenti, si trovi nella detenzione del bene danneggiato, a condizione che fornisca la dimostrazione di poter risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere» (Cassazione sez. III, n. 15458 del
14/07/2011, m. 618560 - 01. Così come, quanto al pagamento della fattura per le spese di trasloco per euro 1.150,00 da parte di (marito e genero della sig.ra , occorre Persona_5 Pt_2 ricordare che «la liquidazione del danno patito dal proprietario di un immobile (nella specie, per demolizione causata dall'urto di un veicolo) non è preclusa dalla circostanza che la fattura emessa dal riparatore risulti pagata da un terzo» (Cassazione sez. III, n. 18235 del 03/07/2008, m. 605184 -
01). Né osta all'esame della detta documentazione che la lettera di vettura indichi quale giorno di carico e scarico la data del 5.7.2006 - ossia nove giorni prima del fonogramma dei Vigili del Fuoco, datato per l'appunto 14/07/2006 – giacché la condizione di pericolo era certo preesistente e le attrici non hanno ricondotto a quel provvedimento lo sgombero spontaneo dell'immobile; dovuto verosimilmente al sopralluogo dell'ing. in data 27.6.2006. Per_6
22. Ciò posto occorre prendere in esame il compendio probatorio del presente giudizio convalidando il contenuto dell'ordinanza del 28.4.2016 ex art.183 c.p.c. con la quale il giudice procedente ha
8 regolato il regime degli atti acquisiti nel procedimento n. 71040/2007 RGAC e, prima tra essi, la
CT.
23. Invero la ricostruzione della vicenda può procedere dal mero esame degli atti di costituzione del sig. (nella doppia qualità) e di , , , CP_16 CP_7 CP_9 CP_5 CP_4
, IP TT che reca una descrizione “confessoria” circa la condizione dell'immobile
[...] anteriormente ai fatti di causa. Si legge nell'atto di costituzione del sig. «…il sig. CP_16 ha sempre coerentemente sostenuto che la rimozione di un grosso forno, sito al piano CP_6 terreno del fabbricato di Via dei Savorgnan 52-56, ora di proprietà del sig. da Parte_1 parte del nonno, alla fine del 1972 circa, provocò, nel suo movimento sussultorio, un assestamento di tutto il fabbricato, con l'unica connessa conseguenza di causare anche l'avvallamento parziale del sovrastante solaio della ricorrente. A fronte di questo inconveniente, il padre e i fratelli della ricorrente stessa, provvidero immediatamente a collocare al di sotto del solaio una grossa trave di sostegno (cosiddetta a T), estesa da parete a parete, appoggiata su un asse metallico, presente nel locale sottostante ora di a cui seguirono diversi interventi di consolidamento Parte_1 del solaio esauritisi nel 1992. Tutto questo, ha poi trovato una puntuale conferma anche negli esiti della relazione peritale d'ufficio (di prime cure n.d.e.). Si legge, difatti, a pagina 7 dell'elaborato peritale, che "Nel vano attualmente di proprietà , in tempi passati, si parla sicuramente di Parte_1 oltre 20 anni, esisteva una struttura muraria, sia esso forno sia esso arco, oppure le due insieme, che sono state rimosse. In un primo momento ci deve essere stato un assestamento repentino e sensibile, lo attesta lo stato del pavimento e delle strutture connesse che hanno risentito dei movimenti di assestamento (tramezzi, piattabande, ecc.). Successivamente, con la messa in opera della trave e con l'assestamento della stessa il fenomeno è andato verso l'assestamento). Prosegue nella pagina successiva: "Per precisione si ripete che detto stato di fatto non è di recente realizzazione. Difficile posizionare l'intervento effettuato nel tempo, ma informazioni acquisite anche dalle attrici, portano a datare il fenomeno da oltre venti anni). Alla luce di queste conclusioni peritali, ossia che il dissesto del solaio per cui è questione sia stato una conseguenza della rimozione dell'enorme forno, presente nel locale piano terreno, ora di , avvenuta oltre 20 anni fa, come per stessa ammissione Parte_1 delle attrici, e che lo stesso dissesto si è assestato definitivamente con la posa in opera della trave di sostegno a T … Comunque sia, la situazione di fatto che si è creata dopo la rimozione del forno, a cui ha fatto seguito la immediata posa in opera della trave a T di sostegno del solaio, con l'aggiunta di ulteriori lavori di consolidamento del solaio stesso finiti del 1992, ha garantito la buona tenuta del solaio in termini quantomeno sino all'anno 2005, fino a quando, cioè, il locale è stato venduto dal sig. fratelli e cugini, al Sig. ». CP_6 Parte_1
24. A fronte di questa situazione emerge, in primo luogo, che le odierni attrici hanno spiegato
9 domanda risarcitoria nei confronti del , dell' e del citato che, CP_2 Parte_1 CP_16 tuttavia, nel giudizio di prime cure poi annullato era interventore volontario adesivo rispetto alla petizione del di rigetto delle domande di parte attrice. CP_2
25. Tanto chiarito, lo scrutinio decisionale deve muovere (anche, ma non solo) dagli esiti dell'espletata CT le cui risultanze, in ragione della analiticità e completezza delle verifiche ad essa inerenti, condotte in totale aderenza al pertinente dato concreto e con metodica immune da vizio alcuno si prestano ad essere positivamente apprezzate e validamente intervenire ai detti fini.
L'ausiliare giudiziale, analizzati gli atti di causa, all'esito di sopralluogo ha svolto il proprio incarico con le stesse modalità adottate dall'ing. «che ha già svolto l'incarico di CT nel giudizio Persona_3
RG. n. 71040/2007». Questo consente di recuperare quella funzione di convalida e conferma che il giudice istruttore ha inteso assegnare alla precedente consulenza tecnica travolta dalla declaratoria di nullità (v. ordinanza 28.4.2016).
26. Le unità immobiliari ispezionate dal CT e dell'ing. erano posizionate nelle seguente Persona_3 sequela nel palazzo costruito dal sig. nonno e dante causa di tutti i chiamati in causa, CP_5 tra gli anni 20 e 30 che si eleva in altezza per circa 20 m. e comprende sei appartamenti e due negozi
(ora trasformati in un unico appartamento dall'arch. ) al piano terreno: l'appartamento Parte_1 int. 1 B sovrastante i locali di proprietà dell'arch. ; poi i locali sottostanti ubicati Parte_1 al piano terra di proprietà dell'arch. , con indirizzo via dei Savorgnan nn. 58 – Parte_1
60; e quindi i locali al piano interrato ancora sottostanti, di proprietà del sig. , con CP_6 indirizzo via Dei Savorgnan n. 56. Il CT annota che «Nel vano attualmente di proprietà Parte_1 in tempi passati, si parla sicuramente di oltre 20 anni, esisteva una struttura muraria sia essa un forno sia essa un arco oppure le due insieme che sono state rimosse. Afferma cioè che detta struttura muraria era presente al piano terra;
ma non esclude che il forno avesse parti anche al piano interrato, parti che sono state rimosse. Il sottoscritto osserva che questo manufatto eliminato negli anni 1985, occupava con le sue componenti sicuramente il piano terra e, al piano interrato probabilmente erano presenti delle strutture di sostegno (murature o pilastrini o puntelli). I lavori eseguiti per la sua eliminazione sono avvenuti al piano terra ed hanno interessato sicuramente il piano primo;
non abbiamo notizie su quanto eseguito al piano interrato e sulle modalità dell'eventuale intervento».
27. La CT ing. non a caso, suggerisce una qualche rilevanza delle condizioni del piano Per_4 interrato di proprietà di che hanno certo contribuito alla disconnessione statica CP_6 dell'intera porzione del . Il dato resta consegnato in modo univoco o sufficiente univoco CP_2 alla valutazione del decidente, sebbene estremamente risalente nel tempo, anche alla luce delle considerazioni svolte dall'ing. e dall'arch. nella relazione del 5.9.2006 Per_6 Persona_7
10 (allegato 9 ) e di cui al successivo 28. La descrizione dello stato dell'immobile della CP_2 sig.ra al tempo dell'incardinarsi del primo giudizio si rinviene in modo indiscutibile In CP_6 particolare, nel fonogramma del 14.7.2006 inviato dai Vigili del Fuoco al IX Dipartimento del
Comune di Roma, al VI Municipio, al VI gruppo di Polizia Municipale, al Commissariato di P.S. di
Porta Maggiore e all'amministratore del ove si legge: «Sul Parte_3 posto in corrispondenza del primo piano, interno uno, si è constatato l'abbassamento della pavimentazione di una stanza e la disconnessione di parte della pavimentazione di una stanza adiacente. Estesa la verifica alle strutture dello stabile, si riscontrava, al sottostante piano terra
(quello dell' che il solaio in tale area risulta sostenuto da una trave metallica estesa Controparte_17 da parete a parete, con tracce di inflessione. In corrispondenza del centro della trave si trova un puntello metallico di sostegno provvisorio connesso alla soprastante trave attraverso zeppature. Ciò stante, al fine di poter escludere qualsiasi sfavorevole evoluzione del fenomeno, rendesi necessario che chi di dovere provveda a far eseguire, sotto la guida di tecnico qualificato e responsabile, un'accurata verifica delle condizioni statiche dello stabile, nonché tutti i lavori di assicurazione e consolidamento che ne dovessero risultare necessarie. Nelle more di quanto sopra, in via precauzionale, per quanto riguarda l'interno uno, si dovrà provvedere ad evitare il caricamento in mezzeria del solaio, avendo inoltre cura di riposizionare gli arredi sulle pareti laterali prossime ai muri non interessati dal fenomeno. Quanto sopra per i provvedimenti di competenza a salvaguardia dell'incolumità delle persone e per la preservazione dei beni» (allegato 1).
29. Il punto è autosufficiente in ordine alla dimostrazione della responsabilità dell' nella Parte_1 causazione del danno, al punto da rendere vicario ogni ulteriore accertamento tecnico. Al momento in cui l'amministratore del Condominio ebbe a sollecitare, subito dopo la sua nomina, una verifica sulla consistenza statica dell'edificio, tramite l'ing. e l'arch. questi, con Per_6 Persona_7 relazione del 13.7.2006 (allegato 3 ), avevano certificato lo stato di pericolo del piano CP_2 terra di proprietà del sig. consigliando l'immediato puntellamento dell'intero Parte_1 solaio di calpestio del piano avvenuto il successivo 14.7.2006. La relazione rilevava la complessiva instabilità del locale «a causa del mal dimensionata e mal realizzata struttura» in «ferro (travi e pilastri) realizzata al piano terra lato destro dell'edificio (ex forno)».
30. Sinergicamente questi due documenti evidenziano, ancor prima dell'insorgere della causa, e sulla scorta di indicazioni “indipendenti”, il complessivo scadimento di quella porzione dell'immobile proprio per le ragioni “confessate” dai negli atti di causa e di cui sopra. CP_6
31. Oltre che ai documenti sopra menzionati si deve, parimenti, assegnare rilevanza probatoria alla relazione conclusiva ing. – arch. del 5.9.2006 (allegato 6 ) da cui Per_6 Persona_7 CP_2 emerge un grave e preoccupante degrado dell'immobile di proprietà di (piano CP_16
11 interrato). Si legge in tale atto con riguardo a tale locale: «Discorso diverso va fatto invece per i solai a copertura del piano interrato. Essi sono difatti realizzati con putrelle di ferro e voltine in mattoni posti in foglio e presentano, in maniera estesa un po' a tutti i campi di solaio, le voltine in fase di avanzato degrado e che hanno perso oramai quasi completamente la loro curvatura iniziale.
Anche le putrelle di acciaio presentano un avanzato stato di ossidazione che ne riduce di molto la capacità portante. In più punti sono stati installati dei puntelli di sostegno delle voltine per evitare il loro crollo (vedi foto n.2 e 3). A parere degli scriventi la situazione è tale da NON garantire certamente le necessarie condizioni di sicurezza e da richiedere quindi degli urgenti interventi di consolidamento di tutto il primo solaio del fabbricato, interventi che dovranno essere però preceduti da estese opere di puntellamento di detto solaio. La mancanza di curvatura delle voltine ne ha difatti minato gravemente la capacità portante, trasformandole da elementi portanti ad elementi porti (si reggono oramai solo perché attaccate alla malta dei massetti superiori). Un'altra situazione che richiede sicuramente un intervento è la zona sottostante ove, a detta di alcuni condomini, era posto in passato un forno a legna realizzato in muratura. Come è possibile vedere dalla foto n. 1, vi è tutta una struttura, il cui peso è di difficile valutazione, ma che a occhio è stimabile nell'ordine di qualche tonnellata, che grava, per il tramite di due putrelle in ferro, su due miseri mattoni. Occorre quindi intervenire prontamente per eliminare tale pesante struttura, non prima però di aver indagato sulle sue attuali funzioni statiche».
32. Alla stregua di queste considerazioni deve essere accolta la domanda della parte attrice anche nei riguardi del convenuto , posto che la mancata manutenzione dell'immobile de quo CP_16
e l'assoluto scadimento delle sue condizioni statiche costituisce concausa dei fenomeni che hanno interessato anche il piano soprastante ceduto, solo nel 2005, al , con un effetto Parte_1
“ascendente” che, a partire dal locale seminterrato, ha coinvolto il piano di calpestio dell'immobile soprastante e, quindi, quello della sig.ra . Non a caso la relazione preliminare Controparte_18
– el 13.7.2006 evidenziava specificamente che «il piano di calpestio del piano Per_6 Persona_7 terra si trova in situazione di precaria stabilità a causa della deformazione della quasi totalità delle voltine in mattoncini», facendone derivare la condizione dal solaio dell'immobile di . CP_16
33. La descrizione, ante causam, dell'immobile dell'arch. completa la cornice. Parte_1 probatoria di cui si diceva: «I lavori di ristrutturazione cui si è accennato in precedenza sono stati effettuati (ed erano ancora in corso di esecuzione al momento del nostro sopralluogo, in data
27/06/2006) su di una unità immobiliare posta al piano terreno dello stabile, che è stata in passato adibita ad attività di fornaio. In detta unità vi era, in corrispondenza di un muro portante trasversale alla facciata di via dei Savorgnan, un forno in muratura eseguito contestualmente alla edificazione dell'intero fabbricato. La struttura del forno lo circondava interamente ed era tutt'uno con i muri
12 portanti dell'edificio. Ad essa era ovviamente affidata anche una non trascurabile funzione di sostegno dei solai e dei muri dei piani superiori. Tale funzione, indubbiamente fondamentale, è stata però trascurata anni fa, quando, ad opera del proprietario della unità posta al piano terra (ex negozio di fornaio) (i terzi chiamati n.d.r.) si è proceduto alla demolizione del forno e di tutte Pt_2 le strutture portanti ad esso perimetrali con la loro sostituzione con travi ed un pilastro in acciaio posto più o meno a metà della luce, in posizione abbastanza vicina a dove si trovava in passato il forno. Gli inquilini posti ai piani superiori hanno avuto modo di accorgersi immediatamente delle esecuzione di tale poco lungimirante intervento in quanto, non appena si è proceduto alla sostituzione dell'elemento portante "muratura" (molto rigido e poco deformabile) con l'elemento portante "trave di acciaio" (molto poco rigido e molto deformabile) tutti gli elementi, strutturali e non, che poggiavano sul muro asportato (solai, muri portanti e tramezzi), si sono immediatamente lesionati con forte strepito, tanto da provocare l'intervento dei vigili del fuoco, e si sono notevolmente abbassati come è facilmente verificabile tutt'oggi (vedi foto n. 4-5-7-8)». Ai piani superiori si notano quindi ancora oggi i segni evidentissimi dell'abbassamento subito dalle murature che poggiavano sul muro che è stato completamente asportato al piano terra, il quale è stato interamente sostituito da un solo pilastro in acciaio (vedi foto n.7-8)».
34. In questo contesto mette conto osservare 1) che nel giugno del 2006 (quando la situazione allarmò il nuovo amministratore condominiale) erano in corso lavori di ristrutturazione nell'immobile del
(v. D.I.A. n. 26847 il 30.5.2006 in allegato CT;
2) costui aveva consapevolmente Parte_1 Per_4 acquistato l'immobile dai (allegato 2 ) in una condizione necessariamente Pt_2 Parte_1 corrispondente a quella rilevata dai periti del Condominio, tant'è che l'articolo 5 del rogito notarile rimanda espressamente alle «precarie condizioni in cui si trovano gli immobili compravenduti, abbisognevoli di costose opere di riattazione, come dimostrato dalla perizia giurata in data
14.3.2005 dell'ing. ove si annotava che l'immobile versava «in condizioni di totale Persona_8
e completo abbandono, pertanto non abitabili sia per le pessime condizioni generali di manutenzione, sia per la totale distruzione dei servizi (Gabinetti, cucina) e degli impianti(acqua, luce, gas riscaldamento ecc.)» sapendo perfettamente della «situazione in cui versava l'immobile e della relativa pericolosità in progressivo aumento nel corso degli anni e con velocizzazione del fenomeno di dissesto attualmente in corso»).
35. A ciò si aggiunga che, del tutto persuasivamente il CT ha rilevato, in ordine ai lavori Per_4 del maggio 2006 eseguiti dall'arch. che «Dai suddetti documenti risulta che... omissis... Parte_1 viene dichiarato fra l'altro che 'non sono previsti lavori strutturali' ... Si deve evidenziare che tra le opere eseguite, è compresa la 'demolizione del muro costruito all'interno dell'imposta di una bucatura di facciata ..' , che non si può considerare muratura strutturale;
ma che per le
13 considerazioni fatte in precedenza, detta muratura, per le caratteristiche ed il tipo di fabbricato, e per il naturale assestamento e degrado dei materiali nel tempo, molto probabilmente ha acquisito una funzione resistente e parzialmente portante dell'edificio. Per cui la sua eliminazione, insieme alle vibrazioni e altre sollecitazioni conseguenti agli altri lavori, ha sicuramente contribuito alla formazione di fessurazioni ed eventuali lesioni» (pag. 48).
36. Sulla scorta di queste due circostanze e dell'assoluta evidenza della condizione degli immobili documentata anche dalle foto in allegato alla relazione US - IA deve dichiararsi la corresponsabilità del in ordine ai danni cagionati all'attrice ai sensi Parte_1 Controparte_18 dell'art.2051 c.c. avendo il convenuto pienamente accettato la condizione di rischio cui si esponeva acquistando l'immobile ed avendola verosimilmente aggravata eseguendovi lavori in condizioni di palese (si tratta di un architetto) precarietà strutturale.
37. Non avendo esercitato alcuna azione volta a contestare la legittimità del titolo di trasferimento dell'immobile né sotto il profilo del consenso prestato né del prezzo pattuito nel 2005, la chiamata in causa dei suoi danti causa si manifesta come infondata e non meritevole di accoglimento.
38. Le conclusioni dei consulenti e meritano, in questo contesto, un più Persona_3 Per_4 marginale rilievo rispetto alla conclamata descrizione dello stato dell'immobile portata dalla relazione – da preferire sopra ogni altra in ragione dell'avere riportato lo Per_6 Persona_7 stato dei luoghi in epoca anteriore all'insorgere della controversia.
39. Ad ogni buon conto la relazione dell'ing. rende conto dello stato dei luoghi per come Persona_3 documentato dai VV.FF. (v. sopra) sia nell'immobile dell'attrice sia in quello del Parte_1 marcando l'introflessione della trave metallica che dava sostegno al solaio e, quindi, al piano di calpestio dell'immobile della sig.ra e la presenza nella mezzeria di un «puntello metallico CP_6 provvisionale connesso alla trave a mezzo di zeppe» (pag.4).
Significativamente annota che l'ing. , tecnico incaricato dal di provvedere alle Per_1 CP_2 prescrizioni delle autorità interessate nel luglio 2006 della condizione dell'immobile, in data
29.1.2007 aveva imposto di procedere all'«immediato puntellamento del solaio di calpestio del piano terra (locale attualmente di proprietà sulla verticale dell'appartamento di proprietà delle Parte_1 attrici) e di quello del primo piano (quello dell'appartamento di proprietà delle attrici)» (v. anche documentazione in busta). Questo dato, come detto, rinvia anche alla posizione di CP_6 proprietario del vano interrato il cui cedimento imponeva il ripristino del piano di calpestio del piano di proprietà dell'arch. . Al 28.5.2007 era stato eseguito solo il primo puntellamento Parte_1 [...]
e non il secondo . Sebbene un verbale del 26.2.2007 Controparte_19 Controparte_20 desse atto dell'avvenuta esecuzione anche di questa seconda operazione, alla data del 5.6.2008 il
CT non ne aveva rinvenuto traccia (pag.5). È plausibile, stante la firma apposta dall'ing. Per_1
14 su quel verbale, che il puntellamento, inizialmente eseguito, sia stato successivamente rimosso (ad analoga conclusione perviene il CT . All'interno dell'immobile del era Per_4 Parte_1 comunque presente un puntello metallico a doppio T che, come detto, dava sostegno alla trave metallica su cui poggiava il piano di calpestio dell'immobile di [v. anche pag.30 Controparte_3
e pag. 40 CT ove si chiarisce che le cause dell'ulteriore cedimento strutturale del 2006 Per_4 erano da ricollegare ad un «recente cedimento del solaio fra piano terra e piano primo , (riscontrato dai VFF come avvenuto prima del luglio 2006) dove la causa può essere stata l'eventuale assestamento dell'insieme delle strutture dell'edificio, oppure l'assestamento del cosiddetto 'pilastro metallico posto in falso”, o a prescindere che fosse parzialmente in falso, ubicato nella proprietà
al piano terra'») con scarico sull'interrato]. Parte_1
40. Il CT di prime cure accertava che tale puntello poggiava praticamente sul nulla, atteso che, nell'immobile di , scaricava il peso della struttura su alcuni mattoni (ossia in “falso”) CP_6 non potendo «garantire resistenza a spinte verticali trasmesse dalla flessione della trave in mezzeria» del piano . Certo proprio , nella qualità di parte co-cedente l'immobile al Parte_1 CP_16
nel 2005 e di proprietario del vano interrato, non poteva non avere completa contezza Parte_1 dello stato determinatosi e della precarietà della situazione anche a cagione dello stato del solaio del proprio locale. Infatti le opera suggerite dall'ing. non a caso prevedevano interventi Persona_3
a partire proprio dal piano interrato del in cui vi erano strutture di sostegno del forno in CP_6 precedenza (irrilevante fino a quando) allocato nel piano del (pag. 23 e 29 CT . Parte_1 Per_4
41. Non assume alcun rilievo che la detta consulenza Belardinelli, al pari della CT non Per_4 individui gli interventi da eseguire direttamente sul solaio del poiché oggetto del giudizio CP_6 resta la domanda risarcitoria della sig.ra e salvaguardia/ripristino del suo Controparte_3 immobile.
42. In conclusione non deve indurre in errore la circostanza che nell'immobile del sia stato Parte_1 eseguito, negli anni, un doppio puntellamento (quello originario di sostegno alla trave) non rimosso e constatato dai CT e quello provvisorio (attestato dall'ing. nel 2007 e rimosso al 2008). Per_1
43. In conclusione l'eziologia complessiva dei danni lamentati deve ricondursi ad un coacervo di cause remote e prossime al 2006 rappresentate dai più risalenti lavori di demolizione del forno originariamente collocato al primo piano con probabili propaggini strutturali nel piano interrato;
dalla mancata manutenzione del primo piano e del piano interrato da parte dei rispettivi proprietari;
dai lavori eseguiti dall'arch. a decorrere dal maggio 2006 e riscontrati come in corso Parte_1 dall'ing. e dall'arch. Dal sovrapporsi e convergere delle dette responsabilità Per_6 Persona_7 in capo al sig. e all'arch. ritiene conforme alle risultanze probatorie una CP_6 Parte_1 ripartizione delle obbligazioni risarcitorie in favore delle attrici nella misura di 1/3 a carico del
15 e per 2/3 a carico del (stante la ritenuta operatività di una sequela causale CP_6 Parte_1 autonoma, ma concorrente riconducibile ai due proprietari e così interpretate le domande reciprocamente proposte in via sussidiaria ex art. 2055 c.c.).
44. Alla quantificazione dei danni riportati dalla sig.ra e dalla figlia, sig.ra AV, CP_3 deve pervenirsi alla stregua delle menzionate risultanze probatorie che rendono, in primo luogo, evidente che le attrici hanno dovuto (e non solo voluto) abbondonare l'immobile in presenza degli eventi in corso. Quanto alla sig.ra AV si stima equo liquidare, secondo i parametri di cui all'art.2056 c.c., in euro 1.750.00 il danno complessivamente riportato, individuandosi in euro
500,00 le spese di trasloco (§§. 19 e ss.) sostenute da costei (in ragione della temporanea occupazione dell'immobile della madre con il proprio nucleo familiare) ed in euro 1.250,00 la perdita stipendiale connessa alla ragionevole necessità di provvedere (dopo l'improvviso sgombero) alle proprie esigenze familiari (v. attestazione Europcar la cui datazione è da mettere in relazione, appunto, alla documentata data del trasloco anteriore all'intervento dei VV.FF.).
Per le medesime voci di danno deve riconoscersi alla sig.ra la somma di euro Controparte_18
650,00 quale parte delle complessive spese di trasloco (pagate per euro 1.150,00 dal . 45. Tes_1
Su tali somme decorrono interessi e rivalutazione monetaria dall'effettiva perdita patrimoniale
(5.7.2006 per le spese e per le retribuzioni i mesi di riferimento) alla data della presente pronuncia
(19.10.2018) per complessivi euro € 2.214,00 in favore della sig.ra AV ed euro 900,45 in favore della sig.ra oltre interessi dalla pronuncia all'effettivo saldo. immobiliare (di seguito CP_6 frazionata), in conformità dei due elaborati peritali in atti, devono essere quantificati e liquidati come segue, distinguendo le somme necessarie per i lavori di messa in sicurezza statica e consolidamento da quelle per il ripristino interno dell'unità abitativa.
47. Quanto alle prime il CT ha quantificato le spese per le opere di consolidamento dell'immobile in «€. 30.000,00 oltre Iva, oneri tecnici (direzione lavori e sicurezza), più costo del progetto». Questi importi erano stati ripartiti, in via provvisoria, dal giudice del procedimento cautelare in misura di
1/3 a carico di ciascuno dei proprietari degli immobili interessati dai lavori ( , Controparte_3
e . Questo importo, corrisposto a titolo di contributo al CP_6 Parte_1
Condominio (v. bonifici) per il consolidamento del solaio del primo piano - avvenuto nelle more del giudizio stesso sotto la direzione dell'ing. e conclusosi il 25.3.2009 - deve essere, quindi, Per_1 restituito alla sig. ed è stato pari, secondo la domanda in citazione, ad euro Controparte_3
10.012,00 (v. allegato n.23 bonifico di € 3.003,00 del 29.12.2008 e ulteriore, di pari importo, del
26.2.2009 e n. 24 bonifico di € 2003,00 del 23.4.2009 e ulteriore, di pari importo, del 9.10.2009 a memoria ex art. 183 c.p.c.), oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data dei singoli pagamenti alla data della presente decisione (19.10.2018) per complessivi euro 12.348,68; importo
16 al cui pagamento sono tenuti in ragione di 1/3 e di 2/3 CP_16 Parte_1
48. Quanto alle opere di ripristino è del tutto evidente che non possa tenersi conto delle somme corrisposte dalla sig. per la divisione ed il frazionamento catastale dell'unica (illo tempore) Pt_2 unità catastale. La documentazione prodotta in allegato alla memoria ex art.183, comma 6, n. c.p.c. non consente un'adeguata individuazione dei costi sopportati a tale titolo dall'attrice (v. documento n.29 fattura arch. , ragione per cui ci si deve riferire esclusivamente a quanto determinato Per_2 nelle CT in atti secondo cui i lavori di «- rimozione della pavimentazione e del massetto di sottofondo dei due ambienti (soggiorno, letto); - messa in opera di una rete elettrosaldata diametro mm 6, maglia 20x20; - messa in opera dei connettori di raccordo tra la rete elettrosaldata e le murature perimetrali a mezzo di forature inclinate nelle murature perimetrali e fissaggio con malte antiritiro;
- getto di massetto alleggerito fino allo spessore consentito dalle quote di imposta delle travi;
- messa in opera di nuova pavimentazione compreso opere di finitura quali stuccature, sigillature ecc.; - realizzazione di intonaco additivato con malta premiscelata antiritiro, previa messa in opera di rete da intonaci su ambedue le facce del muro di separazione tra i due ambienti
(soggiorno, letto). Inserimento di una pittabanda in corrispondenza della porta;
- tinteggiature» comportavano un «costo dell'intervento può essere quantificato in € 10.000,00 oltre Iva di legge
(CT, pag. 9 – 10)». Trattandosi di somma determinata all'atto della redazione della prima CT
(4.10.2008) che liquidava il danno in parola a quella data la stessa deve essere devalutata con riguardo al tempo dell'emergere del danno (5.7.2006) e rivalutata quale debito di valore alla data della presente pronuncia in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di Cassazione,
a sezioni unite, con la sentenza n. 1712 del 1995 e prendendo a riferimento la semisomma tra i due importi (9.478,67 + 10.000 : 2 = 9.739,335). Quanto alla prova e alla liquidazione di tale danno per ritardato pagamento, ritiene questo giudice che si possa far riferimento, in via presuntiva, alle usuali modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane, e cioè ai rendimenti medi derivanti da investimenti in titoli di Stato - BOT, CCT, BTP, depositi vincolati a termine (v. per riferimenti:
SS.UU. 5/4/1986 n. 2368); ragione per cui compete alla sig.ra per questa voce di danno la CP_6 somma di euro 11.849,23, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo. Non viene preso in considerazione l'importo dell'Iva poiché non vi sono elementi da cui ricavarne il pagamento in relazione specifica ai detti lavori di ripristino.
49. Deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata, ai sensi dell'art. 2946 ss. c.c. dal sig.
, poiché si versa in tema di responsabilità extracontrattuale e, per costante CP_16 giurisprudenza, «In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nel caso di illecito istantaneo, caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti, la prescrizione incomincia a decorrere con la prima
17 manifestazione del danno, mentre, nel caso di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa» (Cassazione sez. L, n. 9318 del
16/04/2018, m. 648725 - 01). Orbene è indubbio che solo gli eventi del giugno 2006 hanno portato in evidenza ed accentuato (per responsabilità prevalente dell'arch. ) il rischio catastrofale Parte_1 per l'immobile dell'attrice, senza che abbiano rilievo le precedenti condotte che hanno innescato il procedimento causale (laddove il sig. risponde dalla permanente, mancata adozione CP_16 di misure di salvaguardia nel proprio locale interrato protrattesi sino alla fase cautelare).
50. Parimenti deve essere esclusa la fondatezza dell'eccezione di legittimazione proposta dal convenuto , posto che solo all'esito della prima CT è stato possibile accertare che le CP_2 cause del dissesto lamentato dalla attrici erano da ricondurre in via esclusiva al ed al Parte_1
tanto che è stato proprio l'amministratore pro-tempore del ad attivarsi Pt_2 CP_2 diligentemente per verificare la condizione di strutturale dell'intero fabbricato e per verificare le cause del precario assetto statico. 51. Le domande proposte nei confronti del devono CP_2 essere, comunque, rigettate considerato che in via adeguatrice è principio consolidato quello per cui
«la responsabilità per il crollo di un lastrico solare ad uso esclusivo, determinato da vizi e carenze costruttive dell'immobile, è ascrivibile in via esclusiva, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al proprietario ovvero all'usuario esclusivo , in quanto il danno è conseguente a fatti che involgono la sola responsabilità del custode, e non anche la violazione di obblighi di manutenzione gravanti sul
» (Cassazione sez. II, n. 23680 del 21/11/2016, m. 642072 - 01). CP_2
52. Parimenti rigettata deve essere la domanda di manleva proposta dall'arch. nei Parte_1 confronti dei danti causa del contratto di compravendita del 2005 (tra cui il sig. ) non CP_6 essendo stato impugnato il negozio concluso sotto alcun profilo, ma solo dedotta una inesistente posizione di garanzia venuta meno con la cessione dell'immobile nella piena consapevolezza da parte dell'acquirente delle sue precarie condizioni strutturali.
53. Non può essere accolta la domanda di garanzia separatamente proposta nei confronti del sig.
poiché la sua condanna consegue direttamente all'accoglimento della domanda CP_6 principale e nessun danno l'arch. ha dedotto come afferente in via esclusiva il proprio Parte_1 immobile. L'unica pretesa da cui ha chiesto di essere manlevato è quella proveniente dall'attrice e su di essa prevale l'accoglimento in via principale della domanda risarcitoria.
54. Deve essere, ancora, rigettata la domanda riconvenzionale proposta dal sig. in CP_16 relazione alla somma di euro 14.500,00 corrisposta in relazione ai lavori di consolidamento dello stabile, posto che detta somma grava sullo stesso in ragione dell'accertata responsabilità ex art.2051
18 c.c. (sia pure nella circoscritta misura di 1/3). Né trova applicazione il disposto dell'art.1125 c.c.
considerato che
«in tema di condominio di edifici, la ripartizione delle spese per la manutenzione, ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai secondo i criteri dell'art. 1125 cod. civ., riguarda le ipotesi in cui la necessità delle riparazioni non sia da attribuirsi ad alcuno dei condomini, mentre quando il danno sia ascrivibile a singoli condomini trova applicazione il principio generale secondo cui il risarcimento dei danni è a carico di colui che li ha cagionati». (Sez. 2, Sentenza n. 3568 del
12/04/1999, m. 525224 - 01) ed il sig. non fatto valere alcuna condotta dell'arch. CP_16
come causativa di danni in pregiudizio del suo immobile. Essendo, piuttosto, vero l'esatto Parte_1 contrario, ma mancando una domanda in tal senso (v. sopra e comparsa conclusionale)
55. Le restanti domande dei terzi chiamati sono rigettate per effetto delle statuizioni di sentenza.
56. Le spese di lite seguono la soccombenza in relazione alla posizione dei convenuti CP_16
e ed in favore delle parti attrici e, quanto al solo , dei terzi chiamati Parte_1 Parte_1
, , , CI CP_7 Persona_9 Controparte_4
RI e possono essere liquidate come da dispositivo ai sensi dell'art.4 DM CP_6
55/2014 (tenuto conto «In tema di spese processuali, il giudice è tenuto a effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014 il quale non prevale sul d. m. n.
140 del 2012 per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, in quanto il d.m. n. 140 del 2012 è rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente mentre il d.m. n. 55 del 2014 detta i criteri che il giudice deve applicare nel regolare le spese di causa» (Cassazione sez. II, n. 1018 del 17/01/2018, m. 647642 - 01). Per le restanti domande l'obiettiva incertezza e complessità del giudizio impone la compensazione delle spese di lite, per come già statuito con la sentenza poi annullata.”
Avverso tale sentenza proponeva appello formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis": 1) In via principale ed in riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare che per l'evento dannoso di cui è causa, alcuna responsabilità può essere attribuita all'appellante e, per l'effetto, rigettare ogni domanda nei suoi confronti per carenza di legittimazione;
2) in via gradata, per essere responsabili in via esclusiva gli appellati-chiamati in causa in primo grado, sigg.ri , , , CP_7 CP_9 CP_5
, IP TT, in quanto autori materiali del danno o responsabili per l'omessa Controparte_4 custodia;
3) condannare l'appellata principale o chi di ragione alle spese e competenze di lite, oltre
15% LP, iva e cpa come per legge.” nel costituirsi proponeva appello incidentale e rassegnava le seguenti conclusioni: CP_6
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertati i fatti di cui in narrativa, e, in riforma dell'impugnata sentenza n. 20496/2018, emessa dal Tribunale
19 di Roma in data 25/10/2018, R. 0. , così provvedere: - in via preliminare, e sempreché si P.IVA_1 vogliano collegare i danni eccepiti dalle attrici alla rimozione del forno avvenuta nel 1972, ovvero tra il 1981 e il 1984, respingere e dichiarare inammissibile la loro richiesta di risarcimento per intervenuta prescrizione a fronte dell'art. 2946 e segg. Cod, civ.; - ancora in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Sig.ra AV BA per non essere in possesso di nessun titolo di natura reale sull'immobile di causa che la legittimi a chiedere il risarcimento danni per impraticabilità dell'appartamento direttamente nei confronti del CP_2 convenuto, nonché per non aver dedotto o provato il rapporto eventualmente o intercorrente con la proprietaria dell'appartamento Sig.ra e comunque per non aver allegato nessuna Controparte_3 prova a dimostrazione dei danni lamentati e del nesso di causalità tra questi eccepiti danni e le condizioni dell'appartamento; - in via ulteriormente preliminare, rigettare anche la domanda di risarcimento danni, per impraticabilità dell'appartamento, avanzata dalla Sig.ra Controparte_3 poiché generica, infondata e comunque non dimostrata;
- in via maggiormente preliminare, condannare il Sig. a manlevare da ogni eventuale conseguenza e responsabilità Parte_1 connesse agli esiti del presente procedimento il Sig. in forza dell'art. 5 del contratto CP_6 di compravendita intervenuto inter partes, - in via ancora preliminare, procedere, in assenza di accertate responsabilità, all'applicazione dell'art. 1125 per la suddivisione di tutte le spese che si sono rese necessarie per il consolidamento del solaio di causa tra l'attrice e il Sig. Parte_1
- in via principale e nel merito, rigettare tutte le avverse pretese poiché completamente
[...] destituite di pregio giuridico sia in punto di fatto che di diritto per mancanza di ogni colpa e responsabilità da parte del Sig. nella causazione dei danni eccepiti dall'attrice, e, per CP_6
l'effetto, condannare, in via incidentale, la stessa Sig.ra e il Sig. Controparte_3 Parte_1
congiuntamente e/o disgiuntamente, a secondo del proprio titolo e responsabilità, alla
[...] restituzione, a favore del Sig. della somma complessiva di € 14.500,00 dallo stesso CP_6 anticipata, in fase cautelare, per l'esecuzione di tutti i lavori di consolidamento del solaio dell'attrice;
- in via subordinatamente conseguenziale, condannare la sig.ra e la sig.ra Controparte_3
AV BA alla restituzione rispettivamente di € 10.408,79 e di € 2.124,00 a favore del Sig.
, versate alle stesse in ossequio al dispositivo della sentenza impugnata n. CP_6
20496/2018; - in via ulteriormente subordinata, condannare l'avv. Isodoro Sperti alla restituzione, a favore del Sig. , della somma di € 2.587,50, corrisposta direttamente nelle mani stesso, CP_6
a titolo di onorari e accessori, per essersi dichiarato antistatario nel giudizio di primo grado;
- nella denegata ipotesi di una conferma della sentenza di primo grado ridurre, a carico del Sig. CP_6
, la condanna alle spese nella misura di un terzo secondo il suo ritenuto presunto grado di
[...]
20 responsabilità stigmatizzato nel giudizio di primo grado, con esclusione di ogni vincolo di solidarietà con il Sig. Con vittoria di spese competenze e onorari, oltre accessori di lite.” Parte_1
e BA AV nel costituirsi rassegnavano le seguenti conclusioni: “Piaccia Controparte_3 all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis: - in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello ex art. 342 cpc;
- nel merito, si chiede che, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione, da chiunque proposta nei confronti delle odierne deducenti, confermi integralmente e in ogni sua parte l'impugnata sentenza n. 20496/2018 pubbl. il 25.10.2018 del
Tribunale di Roma e per l'effetto: a) rigetti l'appello proposto da perché Parte_1 inammissibile e infondato in fatto e in diritto;
b) condanni l'appellante alla refusione delle spese borsuali, forfettarie al 15%, competenze ed onorari del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi direttamente nei confronti dell'Avvocato Isidoro Sperti che si dichiara antistatario.”
, , , , TT, nel costituirsi rassegnavano le seguenti CP_7 CP_9 CP_5 CP_4 CP_6 conclusioni proponendo appello incidentale: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertati i fatti di cui in narrativa, e, in riforma dell'impugnata sentenza n. 20496/2018, emessa dal Tribunale di Roma in data 25/10/2018, R. O.
61635/2014, così provvedere: - in via preliminare, e sempreché si vogliano collegare i danni eccepiti dalle attrici alla rimozione del forno avvenuta nel 1972, ovvero tra il 1981 e il 1984, respingere e dichiarare inammissibile la loro richiesta di risarcimento per intervenuta prescrizione a mente dell'art. 2946 e degg. Cod, civ.; - ancora in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Sig.ra AV BA per non essere in possesso di nessun titolo di natura reale sull'immobile di causa che la legittimi a chiedere il risarcimento danni per impraticabilità dell'appartamento direttamente nei confronti del convenuto, nonché per non aver dedotto CP_2
o provato il rapporto eventualmente intercorrente con la proprietaria dell'appartamento Sig.ra e comunque per non aver allegato nessuna prova a dimostrazione dei danni Controparte_3 lamentati e del nesso di causalità tra questi eccepiti danni e le condizioni dell'appartamento; - in via ulteriormente preliminare, rigettare anche la domanda di risarcimento danni, per impraticabilità dell'appartamento, avanzata dalla Sig.ra poiché generica, infondata e comunque Controparte_3 non dimostrata;
- in via principale e nel merito, rigettare tutte le avverse pretese poiché completamente destituite di pregio giuridico sia in punto di fatto che di diritto per tutti i motivi esposti e dedotti in narrativa;
In via subordinata condannare il Sig. al risarcimento di Parte_1 tutte le richieste economiche dedotte dalle attrici in ipotesi di accertata sua responsabilità nella causazione dei danni di causa;
- in via più subordinata, a parziale conferma della sentenza appellata n. 20496/2018, pubblicata il 25 ottobre 2018, condannare il Sig. a manlevare Parte_1
21 da ogni eventuale conseguenza e responsabilità connesse agli esiti del presente procedimento tutti i chiamati in causa ivi compreso, a parziale riforma della detta sentenza impugnata, il Sig. CP_6
in forza dell'art. 5 del contratto di compravendita intervenuto inter partes;
- in via
[...] maggiormente subordinata, respingere la domanda di manleva prospettata dal Sig. Parte_1
- in via ancora subordinata, procedere, in assenza di accertate responsabilità,
[...] all'applicazione dell'art. 1125 per la suddivisione di tutte le spese che si sono rese necessarie per il consolidamento del solaio di causa tra l'attrice e il Sig. Con vittoria di spese Parte_1 competenze e onorari, oltre accessori, di lite.”
All'udienza del 23.10.2019 veniva dichiarata la contumacia del e Controparte_10 veniva rigettata la richiesta di rinnovazione della CT.
Alla presente udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello principale è articolato in tre motivi volti a censurare la sentenza di primo grado.
Innanzitutto va rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello. Appare sul punto sufficiente richiamare l'orientamento del Supremo Collegio secondo il quale ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, precisando, però, che non occorre all'uopo l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Sez. I n. 7081/2022). Nel caso di specie l'appello contiene una chiara descrizione delle parti contestate, delle relative doglianze e delle soluzioni prospettate in alternativa a quelle adottate dal giudice di primo grado.
Con il primo motivo la sentenza viene censurata “Sul nesso di causalità e sulla conseguente responsabilità per danni.”. Secondo l'appellante la causa originaria della precarietà statica del fabbricato e dei danni arrecati all'appartamento della sono pacificamente ascrivibili alla CP_6 demolizione del forno e delle relative strutture che svolgevano una funzione portante. Tale assunto risulta comprovato da molteplici elementi: la confessione di l'ammissione dei CP_6 chiamati in causa dall'Arch. ; la relazione del C.T.U. la ricostruzione del Parte_1 Persona_3
C.T.U. il fatto che lo stesso non sia stato contestato dalle attrici;
il convincimento dello Per_4 stesso giudicante in fase istruttoria. Pertanto appare evidente che la causa esclusiva del danno lamentato non sia riconducibile in alcun modo al . Parte_1
Con il secondo motivo la sentenza viene censurata “sulla condanna al risarcimento dei danni in
22 favore della Sig.ra BA AV e quelli in favore di per spese di trasloco”. Controparte_3
Secondo l'appellante erroneamente sono stati riconosciuti danni in favore della AV sulla base di dati meramente astratti. Non risulta provata in alcun modo la sua posizione giuridica né vi è prova del fatto da cui sarebbe scaturito il pregiudizio. Le attrici, infatti, diversamente da quanto sostenuto, non erano state costrette a sgomberare l'appartamento, ma gli era stato semplicemente suggerito di spostare la mobilia. Inoltre, non vi è alcuna prova né che vi sia stato l'effettivo svolgimento di attività di trasloco né del mancato lucro che avrebbero subito in concreto.
Con il terzo motivo la sentenza viene censurata per “sulla percentuale di responsabilità dei danni.”.
L'appellante censura - in via subordinata al rigetto dei motivi di appello principale - la percentuale di responsabilità dei danni accordati in primo grado. Erroneamente è stata riconosciuta all'appellante la responsabilità maggiore dei danni.
L'appello incidentale proposto da è articolato in sette motivi. CP_6
Con il primo motivo la sentenza viene censurata in relazione all'“esatta succinta ricostruzione dello stato dei luoghi ed errata valutazione dei fatti di causa da parte del Giudice di prime cure”.
L'appellante incidentale censura l'operato del giudice di prime cure nella misura in cui quest'ultimo pone a fondamento della ricostruzione dei fatti la relazione La relazione è Controparte_21 erronea, lacunosa ed illogica sotto molteplici aspetti. In primo luogo, sarebbe erronea la considerazione per la quale si ritiene che il sostegno del forno sia costituito solamente dalle due putrelle in ferro. Tali articolazioni, invero, erano protese al solo sorreggimento della fossa che era stata ricavata per l'agevolazione dell'esecuzione di operazioni con prima bocca del forno posta a 80 cm dal pavimento. Il forno, contrariamente a quanto ritenuto, veniva sorretto da cinque robusti pilastri ad arco, tutt'ora presenti nel locale cantinato. In secondo luogo, sarebbe erroneo il rilievo in virtù del quale le condizioni del piano interrato avrebbero influito sulla disconnessione statica del palazzo.
Tale convincimento, infatti, poggia sull'erroneo presupposto relativo al compimento di presunti lavori eseguiti sul piano interrato, assunto mai dimostrato in alcun modo. Il forno non svolgeva un ruolo di portante del solaio, considerato che il suddetto forno fu realizzato in un momento successivo alla costruzione del fabbricato e il forno era separato dal soffitto da un'intercapedine di 70-80 cm. Da ultimo, è errata altresì la statuizione relativa al “grave preoccupante degrado” caratterizzante il locale cantinato;
contrariamente a quanto sostenuto, infatti, le voltine di cui si discute appaiono integre strutturalmente, asciutte e non bisognose di alcun intervento manutentivo.
Con il secondo motivo la sentenza viene censurata per “inesistenza di ogni nesso di causalità tra la condotta del Sig. e i danni eccepiti dall'attrice.” Secondo l'appellante l'ottima attuale CP_6 condizione strutturale del locale coincidente con quella originaria porta ad escludere il nesso causale tra la sua condotta e i danni eccepiti dall'allora attrice.
23 Con il terzo motivo la sentenza viene censurata per “Intervenuta prescrizione di ogni diritto dell'attrice a pretendere il risarcimento dei danni nei confronti del Sig. ”. Secondo CP_6
l'appellante erroneamente è stata rigettata l'eccezione di prescrizione. Parte attrice, infatti, prima dell'introduzione del primo giudizio avvenuto nel 2007, non ha posto in essere alcun atto interruttivo della prescrizione. Gli inconvenienti subiti dal solaio in seguito alla rimozione del forno, secondo tale ricostruzione, erano sicuramente avvenuti prima dell'anno 1988 e, si erano esauriti con il fenomeno di assestamento della trave a T al di sotto dello stesso solaio. Il giudice di prime cure, peraltro, avrebbe errato nel considerare la fattispecie in esame come illecito permanente. Contrariamente a quanto ritenuto e, in ossequio agli indirizzi giurisprudenziali prevalenti sul tema, si è trattato di un evento ad effetti istantanei, in cui la prescrizione inizia a decorrere con dalla prima manifestazione all'esterno del danno, vale a dire quando diventa oggettivamente percepibile e riconoscibile.
Con il quarto motivo la sentenza viene censurata sulla “Mancanza di ogni responsabilità del Sig.
nella causazione dei danni lamentati dalle attrici e omessa pronuncia su un punto CP_6 decisivo della controversia.”. Secondo l'appellante erroneamente non è stata ritenuta la esclusiva responsabilità di nella causazione dei danni lamentati dalle attrici. Parte_1
Conformemente a quanto contenuto nella Ctu dell'Ing. il giudice di prime cure Persona_10 avrebbe dovuto distinguere tra il cedimento iniziale intervenuto dopo la rimozione del forno e il recente cedimento del solaio fra piano terra e primo piano. La causa di tale ultimo cedimento potrebbe essere individuata o nell'eventuale assestamento dell'insieme delle strutture dell'edificio – con conseguente responsabilità dell'intero condominio - oppure nell'assestamento del pilastro metallico posto in falso ovvero nella eventuale eliminazione o spostamento dello stesso pilastro con responsabilità esclusiva del . Erroneamente il giudice di prime cure si è discostato dalle Parte_1 precise risultanze documentali. Inoltre erroneamente il giudice di primo grado non si è pronunciato sulla domanda di manleva da ogni conseguenza connessa agli esiti del giudizio presentata da CP_6
Tale richiesta, appare del tutto fondata, soprattutto considerando le modalità di acquisto con
[...] le quali il , perfettamente conscio della precarietà dell'appartamento, concludeva la Parte_1 compravendita della unità immobiliari in esame.
Con il quinto motivo la sentenza viene censurata per quanto attiene all'omessa pronuncia in ordine alla domanda di manleva formulata nei confronti del . Parte_1
Con il sesto motivo la sentenza viene censurata per “Carenza di legittimazione attiva della Sig.ra
AV BA”. Secondo l'appellante erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto la legittimazione attiva di AV BA, la quale, non avrebbe addotto alcun titolo idoneo a dimostrare l'esistenza di un diritto reale sull'immobile, nonché ogni richiesta risarcitoria connessa.
24 Con il settimo motivo di appello incidentale la sentenza viene censurata per “Errata ingiusta attribuzione delle spese di lite a carico del Sig. ”. L'appellante incidentale censura la CP_6 sentenza di primo grado nel punto in cui ripartisce le spese solidalmente ritenendo erroneamente sussistente il requisito dell'interesse comune richiesto ai sensi dell'art. 97 c.p.c.. Viceversa va ridotta la condanna alle spese del giudizio a carico del nella misura di un terzo con la esclusione di CP_6 ogni vincolo di solidarietà con . Parte_1
, , , , TT, nel costituirsi hanno chiesto la riforma della CP_7 CP_9 CP_5 CP_4 CP_6 sentenza di primo grado proponendo quindi appello incidentale. Va tuttavia evidenziato come gli stessi si sono costituiti in data 25.9.2019 per l'udienza di prima comparizione del 30.9.2019 e quindi tardivamente, con conseguente inammissibilità dell'appello incidentale.
Innanzitutto vanno esaminati congiuntamente i motivi di appello principale e incidentale attinenti alla ricostruzione del fatto e alla ritenuta responsabilità del e di essendo Parte_1 CP_6 strettamente connessi (primo e terzo motivo di appello principale e primo, secondo e quarto motivo di appello incidentale).
Il giudice di primo grado ha ritenuto (sulla base della documentazione in atti e della CT) una responsabilità solidale del e di per i danni lamentati dalle attrici in quanto Parte_1 CP_6
“l'eziologia complessiva dei danni lamentati deve ricondursi ad un coacervo di cause remote e prossime al 2006 rappresentate dai più risalenti lavori di demolizione del forno originariamente collocato al primo piano con probabili propaggini strutturali nel piano interrato;
dalla mancata manutenzione del primo piano e del piano interrato da parte dei rispettivi proprietari;
dai lavori eseguiti dall'arch. a decorrere dal maggio 2006 e riscontrati come in corso dall'ing. Parte_1
e dall'arch. . Per_6 Persona_7
In linea di fatto dalla documentazione in atti (in particolare della CT espletata) risulta che le unità immobiliari di cui si discute sono posizionate nelle seguente sequela nel palazzo costruito da CP_5
nonno e dante causa di tutti i chiamati in causa, tra gli anni 20 e 30 che si eleva in altezza per
[...] circa 20 m. e comprende sei appartamenti e due negozi (ora trasformati in un unico appartamento dal
): l'appartamento int. 1 B sovrastante i locali di proprietà di di proprietà di Parte_1 Parte_1 [...]
; poi i locali sottostanti ubicati al piano terra di proprietà di , con indirizzo via dei CP_3 Parte_1
Savorgnan nn. 58 – 60; e quindi i locali al piano interrato ancora sottostanti, di proprietà di CP_6
, con indirizzo via Dei Savorgnan n. 56.
[...]
Per quanto attiene alla ricostruzione dei danni lamentati da parte attrice e delle relative cause, va rilevato come la CT espletata nel 2017 nel giudizio riassunto (in seguito anche denominata CT
si è fondata sulla consulenza espletata nel 2008 nel processo poi dichiarato nullo, considerata Per_4 la modifica dello stato dei luoghi (in seguito anche denominata CT . Sul punto va Persona_3
25 ricordato come secondo l'insegnamento della S.C. “il giudice di merito può utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche le prove raccolte in un processo tra le parti o altre parti, sempre che siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito;
ne consegue che è irrilevante l'inutilizzabilità nel diverso grado o nel distinto processo di provenienza, poiché a rilevare
è l'effettiva utilizzabilità della prova nella causa in cui essa viene acquisita” (Cass. n. 31312/2021, che ha respinto la censura riguardante l'utilizzabilità della c.t.u. in un grado di giudizio conclusosi con una sentenza poi annullata). Peraltro nel caso di specie è stata disposta la rinnovazione della CT che ha tenuto conto della consulenza prodotta. Pertanto deve ritenersi utilizzabile anche la CT
Persona_3
Quanto alla situazione dello stato dei luoghi e alla sua evoluzione nel tempo, la CT Persona_3
(richiamata dalla CT ha evidenziato come “nel vano attualmente di proprietà in Per_4 Parte_1 tempi passati, si parla sicuramente di oltre 20 anni, esisteva una struttura muraria sia essa un forno sia essa un arco oppure le due insieme che sono state rimosse. Afferma cioè che detta struttura muraria era presente al piano terra;
ma non esclude che il forno avesse parti anche al piano interrato, parti che sono state rimosse. Il sottoscritto osserva che questo manufatto eliminato negli anni 1985, occupava con le sue componenti sicuramente il piano terra e, al piano interrato probabilmente erano presenti delle strutture di sostegno (murature o pilastrini o puntelli). I lavori eseguiti per la sua eliminazione sono avvenuti al piano terra ed hanno interessato sicuramente il piano primo;
non abbiamo notizie su quanto eseguito al piano interrato e sulle modalità dell'eventuale intervento”.
Pertanto in passato esisteva al piano terra un forno che è stato eliminato negli anni ottanta (come è peraltro desumibile dai seguenti documenti;
in data 24.09.1981 Verbale dei VF e poi del 29.02.84
e in data 07.03.84 Diffida XV Stabili pericolanti, in data 06.11.1984 Controparte_22
Certificato di eliminato stato pericolo, del Geom. , a seguito Diffida Comune Roma Controparte_23
Ripartizione XV Stabili pericolanti).
Relativamente alla situazione dell'immobile al momento della proposizione della (originaria) domanda (dell'ottobre del 2007), nel fonogramma del 14.7.2006 inviato dai Vigili del Fuoco al IX
Dipartimento del Comune di Roma, al VI Municipio, al VI gruppo di Polizia Municipale, al
Commissariato di P.S. di Porta Maggiore e all'amministratore del Parte_3
[...
si legge: “Sul posto in corrispondenza del primo piano, interno uno, si è constatato l'abbassamento della pavimentazione di una stanza e la disconnessione di parte della pavimentazione di una stanza adiacente. Estesa la verifica alle strutture dello stabile, si riscontrava, al sottostante piano terra che il solaio in tale area risulta sostenuto da una trave metallica estesa da parete a parete, con tracce di inflessione. In corrispondenza del centro della trave si trova un puntello
26 metallico di sostegno provvisorio connesso alla soprastante trave attraverso zeppature. Ciò stante, al fine di poter escludere qualsiasi sfavorevole evoluzione del fenomeno, rendesi necessario che chi di dovere provveda a far eseguire, sotto la guida di tecnico qualificato e responsabile, un'accurata verifica delle condizioni statiche dello stabile, nonché tutti i lavori di assicurazione e consolidamento che ne dovessero risultare necessarie. Nelle more di quanto sopra, in via precauzionale, per quanto riguarda l'interno uno, si dovrà provvedere ad evitare il caricamento in mezzeria del solaio, avendo inoltre cura di riposizionare gli arredi sulle pareti laterali prossime ai muri non interessati dal fenomeno. Quanto sopra per i provvedimenti di competenza a salvaguardia dell'incolumità delle persone e per la preservazione dei beni”.
Pertanto, a fronte dell'accertato abbassamento della pavimentazione di una stanza e la disconnessione di parte della pavimentazione di una stanza adiacente in corrispondenza del primo piano interno uno
(dell'attrice), al sottostante piano terra il solaio in tale area risultava sostenuto da una trave metallica estesa da parete a parete, con tracce di inflessione;
in corrispondenza del centro della trave si trovava un puntello metallico di sostegno provvisorio connesso alla soprastante trave attraverso zeppature.
Il Condominio in adempimento di quanto prescritto con tale nota affidava all'ing. e all'arch. Per_6 la verifica della situazione statica del condominio che con nota del 13.7.2006 Persona_7 rappresentavano la gravità della situazione e in particolare come “a) L'intero solaio di calpestio del piano terra si trova in situazione di precaria stabilità a causa della deformazione della quasi totalità delle voltine in mattoncini;
b) i solai nonché le murature sovrastanti la struttura in ferro (travi e pilastri) realizzata al piano terra lato destro dell'edificio (ex forno) sono in seria instabilità a causa della mal dimensionata nonché mal realizzata struttura;
c) la copertura in legno e laterizi del corpo scale si trova in uno stato di avanzato deterioramento”. Veniva consigliato: l'immediato puntellamento dell'intero solaio di calpestio del piano terra;
l'immediato puntellamento della zona ex forno;
immediata richiesta dell'intervento dei vigili del fuoco per un eventuale sgombero dell'immobile.
La relazione conclusiva degli ing. e arch. dà conto della situazione al piano Per_6 Persona_7 interrato e al piano terra. Per quanto attiene al piano interrato, secondo tale relazione, mentre le murature portanti non presentano particolari problemi statici, “discorso diverso va fatto invece per i solai a copertura del piano interrato. Essi sono difatti realizzati con putrelle di ferro e voltine in mattoni posti in foglio e presentano, in maniera estesa un po' a tutti i campi di solaio, le voltine in fase di avanzato degrado e che hanno perso oramai quasi completamente la loro curvatura iniziale.
Anche le putrelle di acciaio presentano un avanzato stato di ossidazione che ne riduce di molto la capacità portante. In più punti sono stati installati dei puntelli di sostegno delle voltine per evitare il loro crollo (vedi foto n.2 e 3). A parere degli scriventi la situazione è tale da NON garantire
27 certamente le necessarie condizioni di sicurezza e da richiedere quindi degli urgenti interventi di consolidamento di tutto il primo solaio del fabbricato, interventi che dovranno essere però preceduti da estese opere di puntellamento di detto solaio. La mancanza di curvatura delle voltine ne ha difatti minato gravemente la capacità portante, trasformandole da elementi portanti ad elementi porti (si reggono oramai solo perché attaccate alla malta dei massetti superiori). Un'altra situazione che richiede sicuramente un intervento è la zona sottostante ove, a detta di alcuni condomini, era posto in passato un forno a legna realizzato in muratura. Come è possibile vedere dalla foto n. 1, vi è tutta una struttura, il cui peso è di difficile valutazione, ma che a occhio è stimabile nell'ordine di qualche tonnellata, che grava, per il tramite di due putrelle in ferro, su due miseri mattoni. Occorre quindi intervenire prontamente per eliminare tale pesante struttura, non prima però di aver indagato sulle sue attuali funzioni statiche”.
Per quanto attiene viceversa al piano terra “i lavori di ristrutturazione cui si è accennato in precedenza sono stati effettuati (ed erano ancora in corso di esecuzione al momento del nostro sopralluogo, in data 27/06/2006) su di una unità immobiliare posta al piano terreno dello stabile, che è stata in passato adibita ad attività di fornaio. In detta unità vi era, in corrispondenza di un muro portante trasversale alla facciata di via dei Savorgnan, un forno in muratura eseguito contestualmente alla edificazione dell'intero fabbricato. La struttura del forno lo circondava interamente ed era tutt'uno con i muri portanti dell'edificio. Ad essa era ovviamente affidata anche una non trascurabile funzione di sostegno dei solai e dei muri dei piani superiori. Tale funzione, indubbiamente fondamentale, è stata però trascurata anni fa, quando, ad opera del proprietario della unità posta al piano terra (ex negozio di fornaio) si è proceduto alla demolizione del forno e di tutte le strutture portanti ad esso perimetrali con la loro sostituzione con travi ed un pilastro in acciaio posto più o meno a metà della luce, in posizione abbastanza vicina a dove si trovava in passato il forno. Gli inquilini posti ai piani superiori hanno avuto modo di accorgersi immediatamente delle esecuzione di tale poco lungimirante intervento in quanto, non appena si è proceduto alla sostituzione dell'elemento portante "muratura" (molto rigido e poco deformabile) con l'elemento portante "trave di acciaio" (molto poco rigido e molto deformabile) tutti gli elementi, strutturali e non, che poggiavano sul muro asportato (solai, muri portanti e tramezzi), si sono immediatamente lesionati con forte strepito, tanto da provocare l'intervento dei vigili del fuoco, e si sono notevolmente abbassati come è facilmente verificabile tutt'oggi (vedi foto n. 4-5-7-8). Ai piani superiori si notano quindi ancora oggi i segni evidentissimi dell'abbassamento subito dalle murature che poggiavano sul muro che è stato completamente asportato al piano terra, il quale è stato interamente sostituito da un solo pilastro in acciaio (vedi foto n.7-8)”.
Dalla CT (del 2008) si evince che in data 23.10.2006 il IX Dipartimento inviata Persona_3
28 Determinazione Dirigenziale n. 1427 di diffida al per ottemperare a quanto comunicato;
CP_2 in data 6.12.2006 il affidava all'ing. l'incarico per le relative incombenze CP_2 Per_1 tecniche e questi in data 29.1.2007 emanava ordine di servizio con il quale ordinava l'immediato puntellamento del solaio di calpestio del piano terra (del ) e di quello di primo piano (della Parte_1 attrice). La consulenza precisava che il puntellamento del solaio di calpestio del primo piano doveva essere effettuato all'interno del locale del e che è risultato effettuato solo il puntellamento Parte_1 del piano interrato (per quanto accertato dai tecnici attorei), venendo quindi diffidato il dal Parte_1
È stato quindi fornito al CT un progetto di adeguamento statico che certificava che in data CP_22
26.2.2007 erano state completate le opere di puntellamento al piano terra e al primo piano e che al momento dell'accertamento (5.6.2008) il solaio di primo grado non risultava puntellato, potendo ritenersi secondo il consulente che il puntellamento è stato eseguito e poi eliminato. Sul punto la CT ha precisato come “Il puntellamento del solaio messo in essere successivamente, cui il Per_4 sottoscritto si riferisce, è quello provvisorio -precauzionale posto in opera e poi eliminato nell' anno
2008 , due anni dopo l'ispezione dei VF del 2006 . … la sua eliminazione non abbia aggravato lo stato delle strutture”, mentre “il Puntello metallico descritto al punto 2.4.2 della predetta relazione, al sottoscritto risulta essere sempre rimasto in opera;
ed è quello stesso descritto dai VF , e che risultava esistente anche nell' anno 2005, insieme alla trave .. posizionata all'intradosso del solaio in modo ortogonale alla tessitura del solaio, sulla mezzeria della quale è inserito un elemento metallico a doppio T che funge da puntello alla trave che risulta imbarcata”.
Ulteriormente risulta documentalmente come il nell'acquistare l'immobile in data Parte_1
17.2.20025 all'articolo 5 del rogito notarile rimandava espressamente alle “precarie condizioni in cui si trovano gli immobili compravenduti, abbisognevoli di costose opere di riattazione, come dimostrato dalla perizia giurata in data 14.3.2005 dell'ing. ove si annotava che Persona_8
l'immobile versava «in condizioni di totale e completo abbandono, pertanto non abitabili sia per le pessime condizioni generali di manutenzione, sia per la totale distruzione dei servizi (Gabinetti, cucina) e degli impianti (acqua, luce, gas riscaldamento ecc.)”.
Nel giugno del 2006 erano in corso lavori di ristrutturazione nell'immobile del (v. D.I.A. Parte_1
n. 26847 il 30.5.2006 in allegato alla CT . Per_4
Per quanto attiene alla portata di tali lavori la CT ha evidenziato come “dai suddetti Per_4 documenti risulta che... omissis... viene dichiarato fra l'altro che 'non sono previsti lavori strutturali'
... Si deve evidenziare che tra le opere eseguite, è compresa la 'demolizione del muro costruito all'interno dell'imposta di una bucatura di facciata ..' , che non si può considerare muratura strutturale;
ma che per le considerazioni fatte in precedenza, detta muratura, per le caratteristiche ed il tipo di fabbricato, e per il naturale assestamento e degrado dei materiali nel tempo, molto
29 probabilmente ha acquisito una funzione resistente e parzialmente portante dell'edificio. Per cui la sua eliminazione, insieme alle vibrazioni e altre sollecitazioni conseguenti agli altri lavori, ha sicuramente contribuito alla formazione di fessurazioni ed eventuali lesioni”.
Relativamente poi alle cause dei danni, secondo la CT “rilevata la struttura metallica Persona_3 costituita da una trave da muro a muro posizionata all'interno dosso del solaio in modo ortogonale alla tessitura del solaio sulla mezzeria di questa risulta posizionato un elemento metallico a doppia
T che funge da puntello la trave che risulta imbarcata sulla mezzeria. Questo puntello puggia poggia sul solaio di calpestio del locale che corrisponde al solaio di copertura del locale cantinato. Nel locale cantinato la base di appoggio del puntello corrisponde ad una vecchia botola che fungeva da vano di accoglienza un vecchio forno di panificazione precedentemente in funzione. In pratica il puntello poggia in falso cioè non ha funzioni di puntellamento in quanto non può garantire resistenza a spinte verticali trasmesse dalla flessione della trave in mezzeria”; "nel vano attualmente di proprietà , in tempi passati, si parla sicuramente di oltre 20 anni, esisteva una struttura Parte_1 muraria, sia esso forno sia esso arco, oppure le due insieme, che sono state rimosse. In un primo momento ci deve essere stato un assestamento repentino e sensibile, lo attesta lo stato del pavimento e delle strutture connesse che hanno risentito dei movimenti di assestamento (tramezzi, piattabande, ecc.). Successivamente, con la messa in opera della trave e con l'assestamento della stessa il fenomeno è andato verso l'esaurimento (lo si vede dalla freccia della trave che prima di assestarsi ha subito deformazioni sensibili trasmesse dalle travi ottagonali del solaio). Il puntello messo in opera probabilmente da chi si è reso conto dell'errore di dimensionamento della trave, è stato appunto posizionato in corrispondenza della mezzeria della trave (vedere foto 2) per evitare ulteriori deformazioni dell'elemento metallico. Grave però l'errore di non avere accertato che la base del puntello poggiava in falso perché in corrispondenza di una vecchia botola. Fatto sta che la funzione di questo puntello è praticamente nulla. Lo stato attuale statico della struttura è da definire precario, le strutture in ferro posizionate al tempo della rimozione di quelle in muratura sono completamente insufficienti e non garantiscono un sovraccarico accidentale di 200kG richiesti dalle norme. Per precisione si ripete che detto stato di fatto non è di recente realizzazione. Difficile posizionare l'intervento effettuato nel tempo, ma informazioni acquisite anche dalle attrici, portano a datare il fenomeno da oltre venti anni”.
Quanto agli interventi necessari tale consulenza ha ritenuto adeguato il progetto redatto dall'ing.
su incarico del per il recupero statico delle strutture in relazione al piano Per_1 CP_2 interrato e il primo piano, con il posizionamento di una struttura in ferro adatta ad assorbire i carichi provenienti dal solaio di calpestio dell'appartamento di proprietà delle attrici per poi scaricarle in appositi plinti realizzati al piano interrato.
30 Secondo la CT “le cause dell'iniziale cedimento del solaio fra piano terra e piano primo, Per_4 può essere indicata anche la eliminazione del forno o arco;
il cosiddetto 'pilastro metallico posto in
-falso- nella proprietà al piano terra”, risulta essere stato posto in opera solo dopo detto Parte_1 iniziale cedimento. Altro discorso è il recente cedimento del solaio fra piano terra e piano primo
(riscontrato dai VFF come avvenuto prima del luglio 2006) dove la causa può essere stata l'eventuale assestamento dell' insieme delle strutture dell' edificio, oppure l'assestamento del cosiddetto “pilastro metallico posto in falso” , o a prescindere che fosse parzialmente in falso , ubicato nella proprietà al piano terra”; oppure l' eventuale pericolosa eliminazione o Parte_1 spostamento dello stesso ( fatto che dagli atti di causa non risulta essere avvenuto )”.
Alla luce di tali elementi il giudice di primo grado ha ritenuto che “l'eziologia complessiva dei danni lamentati deve ricondursi ad un coacervo di cause remote e prossime al 2006 rappresentate dai più risalenti lavori di demolizione del forno originariamente collocato al primo piano con probabili propaggini strutturali nel piano interrato;
dalla mancata manutenzione del primo piano e del piano interrato da parte dei rispettivi proprietari;
dai lavori eseguiti dall'arch. a decorrere dal Parte_1 maggio 2006 e riscontrati come in corso dall'ing. e dall'arch. Dal Per_6 Persona_7 sovrapporsi e convergere delle dette responsabilità in capo al sig. e all'arch. CP_6
ritiene conforme alle risultanze probatorie una ripartizione delle obbligazioni risarcitorie Parte_1 in favore delle attrici nella misura di 1/3 a carico del e per 2/3 a carico del (stante CP_6 Parte_1 la ritenuta operatività di una sequela causale autonoma, ma concorrente riconducibile ai due proprietari e così interpretate le domande reciprocamente proposte in via sussidiaria ex art. 2055
c.c.)”.
Venendo quindi alle singole posizioni, il ha dedotto che non è stata accertata alcuna Parte_1 concreta prova di una sua attività quale concausa del danno, da ricondurre esclusivamente alla eliminazione del forno e dall'apposizione (prima dell'acquisto) di una trave che poggiava in falso preesistente. Del tutto apodittico sarebbe poi l'assunto relativo alla portata concausale dei lavori.
Quanto dedotto dal non tiene conto che lo stesso risponde ex art. 2051 c.c., e quindi per il Parte_1 fatto che il danno deriva da un immobile in sua proprietà. Essendo stato accertato che il danno è da ricondurre allo stato dell'immobile del in conseguenza dell'assenza di un idoneo elemento Parte_1 portante (attualmente dato da una "trave di acciaio" peraltro con un puntello posizionato in corrispondenza della mezzeria della trave poggiato in falso perché in corrispondenza di una vecchia botola) – in seguito all'eliminazione del forno -, ne consegue la responsabilità del , Parte_1 risultando irrilevante il fatto che il forno non è stato da lui eliminato, essendo comunque tenuto a impedire il verificarsi di danni all'appartamento superiore e quindi a garantire l'esistenza di idonea struttura portante.
31 Circa poi la rilevanza della condotta del nei lavori di ristrutturazione, l'assunto secondo Parte_1 cui nessuno ha constatato compromissioni derivanti dall'intervento di ristrutturazione si scontra con quanto accertato dal CT che ha sottolineato come “tra le opere eseguite, è compresa la Per_4
'demolizione del muro costruito all'interno dell'imposta di una bucatura di facciata ..' , che non si può considerare muratura strutturale;
ma che per le considerazioni fatte in precedenza, detta muratura, per le caratteristiche ed il tipo di fabbricato, e per il naturale assestamento e degrado dei materiali nel tempo, molto probabilmente ha acquisito una funzione resistente e parzialmente portante dell'edificio. Per cui la sua eliminazione, insieme alle vibrazioni e altre sollecitazioni conseguenti agli altri lavori, ha sicuramente contribuito alla formazione di fessurazioni ed eventuali lesioni”. Si è trattata di una valutazione non meramente probabilistica della rilevanza dei lavori di ristrutturazione, ma di tipo presuntivo con una valutazione della situazione statica dell'edifico.
Pertanto la consulenza espletata porta a ritenere una condotta colposa del . Parte_1
E comunque, anche a ritenere che tali lavori non abbiano inciso, rimane ferma la responsabilità del per quanto sopra osservato. Parte_1
Quanto poi alla censura relativa alla quota di responsabilità, proprio le ragioni sopra evidenziate, e il fatto che la causa prevalente dei danni è da ricondurre all'immobile del , del tutto Parte_1 condivisibilmente il giudice di primo grado ha imputato a questi la maggiore responsabilità.
In definitiva quindi i motivi di appello del sono infondati. Parte_1
Per quanto attiene all'appello incidentale del esso si fonda sul fatto che erroneamente si è CP_24 ritenuto che le condizioni del piano interrato abbiano contribuito alla disconnessione statica dell'edificio, atteso che la CT ha evidenziato come i lavori di eliminazione del forno non Per_4 si sa se abbiano interessato il piano interrato. Inoltre secondo l'appellante erroneamente si è attribuito al forno una funzione statica di sostegno dei solai e dei muri superiori ed è stata ritenuta una situazione di degrado del locale interrato, che comunque non ha avuto alcuna efficacia concausale.
Innanzitutto va evidenziato come l'assunto dell'appellante circa la mancata rilevanza causale della rimozione del forno si scontra con la valenza confessoria attribuita dal giudice di primo grado a quanto da lui dichiarato “…il sig. ha sempre coerentemente sostenuto che la rimozione di un CP_6 grosso forno, sito al piano terreno del fabbricato di Via dei Savorgnan 52-56, ora di proprietà del sig. da parte del nonno, alla fine del 1972 circa, provocò, nel suo movimento Parte_1 sussultorio, un assestamento di tutto il fabbricato, con l'unica connessa conseguenza di causare anche l'avvallamento parziale del sovrastante solaio della ricorrente. A fronte di questo inconveniente, il padre e i fratelli della ricorrente stessa, provvidero immediatamente a collocare al di sotto del solaio una grossa trave di sostegno (cosiddetta a T), estesa da parete a parete, appoggiata su un asse metallico, presente nel locale sottostante ora di a cui seguirono Parte_1
32 diversi interventi di consolidamento del solaio esauritisi nel 1992. Tutto questo, ha poi trovato una puntuale conferma anche negli esiti della relazione peritale d'ufficio (di prime cure n.d.e.). Si legge, difatti, a pagina 7 dell'elaborato peritale, che "Nel vano attualmente di proprietà , in tempi Parte_1 passati, si parla sicuramente di oltre 20 anni, esisteva una struttura muraria, sia esso forno sia esso arco, oppure le due insieme, che sono state rimosse. In un primo momento ci deve essere stato un assestamento repentino e sensibile, lo attesta lo stato del pavimento e delle strutture connesse che hanno risentito dei movimenti di assestamento (tramezzi, piattabande, ecc.). Successivamente, con la messa in opera della trave e con l'assestamento della stessa il fenomeno è andato verso l'assestamento). Prosegue nella pagina successiva: "Per precisione si ripete che detto stato di fatto non è di recente realizzazione. Difficile posizionare l'intervento effettuato nel tempo, ma informazioni acquisite anche dalle attrici, portano a datare il fenomeno da oltre venti anni). Alla luce di queste conclusioni peritali, ossia che il dissesto del solaio per cui è questione sia stato una conseguenza della rimozione dell'enorme forno, presente nel locale piano terreno, ora di , avvenuta oltre Parte_1
20 anni fa, come per stessa ammissione delle attrici, e che lo stesso dissesto si è assestato definitivamente con la posa in opera della trave di sostegno a T … Comunque sia, la situazione di fatto che si è creata dopo la rimozione del forno, a cui ha fatto seguito la immediata posa in opera della trave a T di sostegno del solaio, con l'aggiunta di ulteriori lavori di consolidamento del solaio stesso finiti del 1992, ha garantito la buona tenuta del solaio in termini quantomeno sino all'anno
2005, fino a quando, cioè, il locale è stato venuto dal sig. fratelli e cugini, al Sig. CP_6
”. A fronte di tale dichiarazione e della sua ritenuta portata confessoria, nessuna Parte_1 censura è stata formulata da parte appellante, con la conseguenza che le deduzioni contrarie in appello devono ritenersi inammissibili.
Peraltro il rilievo dell'appellante secondo cui il forno non aveva alcuna incidenza - esistendo tra il forno e il solaio una intercapedine ed essendo stato costruito dopo l'edificio - si scontra con quanto accertato dai due CT come sopra evidenziato. Va inoltre evidenziato come la CT ha in Per_4 risposta alle osservazioni del CTP ha evidenziato come “il sottoscritto non ha potuto accertare tutto ciò, essendo la situazione in loco trasformata e non essendo presenti in atti, documenti che lo provino.
Il ragionamento del CTP è coerente, ma anche la rimozione del rivestimento in mattoni forati, pur non assolvendo a nessuna funzione portante del solaio di calpestio del piano primo, data la specifica struttura del solaio, che nel tempo flette, si deforma e si appoggia mettendo in carico le tramezzature, ecc., ha prodotto fessurazioni e deformazioni limitate al piano sovrastante, non certo dissesti strutturali”, riconoscendo quindi che anche ad ipotizzare che vi fosse tale intercapedine, in ogni caso rimane fermo che i danni sono da ricondurre all'eliminazione del forno.
Se non risultano acquisiti elementi per ritenere che l'eliminazione del forno abbia riguardato anche il
33 piano interrato, risultando sul punto la CT el tutto ipotetica, va evidenziato come il giudice Per_4 di primo grado si è limitato sul punto a sostenere che ciò può aver determinato probabili propaggini causali nel piano seminterrato, senza tuttavia affermare che l'eliminazione del forno ha riguardato anche il piano seminterrato (avendo fatto riferimento unicamente a “propaggini causali”).
Il rilievo dell'appellante secondo cui lo stato dell'immobile interrato è privo di rilevanza causale rispetto ai danni si scontra con quanto accertato nel giudizio di primo grado come dato conto in sentenza, con particolare riferimento alla relazione espletata al fine di verificare la stabilità dell'edificio su incarico del In particolare la relazione degli ing. e arch. CP_2 Per_6 dà conto di come mentre muratura portante non presenta particolari problemi statici, Persona_7
“discorso diverso va fatto invece per i solai a copertura del piano interrato. Essi sono difatti realizzati con putrelle di ferro e voltine in mattoni posti in foglio e presentano, in maniera estesa un po' a tutti i campi di solaio, le voltine in fase di avanzato degrado e che hanno perso oramai quasi completamente la loro curvatura iniziale. Anche le putrelle di acciaio presentano un avanzato stato di ossidazione che ne riduce di molto la capacità portante. In più punti sono stati installati dei puntelli di sostegno delle voltine per evitare il loro crollo (vedi foto n.2 e 3). A parere degli scriventi la situazione è tale da NON garantire certamente le necessarie condizioni di sicurezza e da richiedere quindi degli urgenti interventi di consolidamento di tutto il primo solaio del fabbricato, interventi che dovranno essere però preceduti da estese opere di puntellamento di detto solaio. La mancanza di curvatura delle voltine ne ha difatti minato gravemente la capacità portante, trasformandole da elementi portanti ad elementi porti (si reggono oramai solo perché attaccate alla malta dei massetti superiori)”. In tal senso anche la relazione preliminare del 13.7.2006 secondo cui “a) L'intero solaio di calpestio del piano terra si trova in situazione di precaria stabilità a causa della deformazione della quasi totalità delle voltine in mattoncini”.
A fronte di ciò innanzitutto l'appellante non fornisce concreti elementi per escludere lo stato di degrado come accertato. Sul punto il giudice di primo grado ha condivisibilmente attribuito valenza a tale consulenza in quanto espletata anteriormente alla controversia per accertare lo stato dell'immobile (e quindi non funzionalmente ad una controversia per rispondere alle prescrizioni imposte).
I rilievi poi diretti a censurare la rilevanza causale di tale stato sono del tutto generici e si fondando sul fatto che lo stato del locale cantinato è rimasto identico nel tempo e se si fosse verificato qualche affaticamento strutturale vi sarebbe stata la caduta di qualche mattone ed inoltre vi sarebbe stata la necessità di interventi di manutenzione.
Quanto ritenuto dall'appellante non tiene conto del fatto che vi è stato un assestamento nello stabile, con la conseguenza che il fatto che non vi sia stata alcuna modifica della conformazione strutturale
34 del piano non esclude l'affaticamento strutturale. Inoltre la relazione sopra indicata trova conferma nella CT che ha ritenuto adeguato il progetto redatto dall'ing. su incarico del Persona_3 Per_1 per il recupero statico delle strutture in relazione al piano interrato e il primo piano, con CP_2 il posizionamento di una struttura in ferro adatta ad assorbire i carichi provenienti dal solaio di calpestio dell'appartamento di proprietà delle attrici per poi scaricarle in appositi plinti realizzati al piano interrato, in tal modo riconoscendo la necessità di un intervento strutturale anche nel piano terra, che porta a ritenere quindi la sua rilevanza causale. Pertanto del tutto convincentemente il giudice di primo grado ha evidenziato un effetto ascendente dei fenomeni a partire dal piano seminterrato.
Il rilievo secondo cui a fronte del fatto che il CT ha ritenuto che “il recente cedimento del Per_4 solaio fra piano terra e piano primo (riscontrato dai VFF come avvenuto prima del luglio 2006) dove la causa può essere stata l'eventuale assestamento dell'insieme delle strutture dell'edificio, oppure l'assestamento del cosiddetto “pilastro metallico posto in falso” , o a prescindere che fosse parzialmente in falso, ubicato nella proprietà al piano terra”; oppure l'eventuale Parte_1 pericolosa eliminazione o spostamento dello stesso ( fatto che dagli atti di causa non risulta essere avvenuto )” il giudice non ha considerato che dell'eventuale assestamento dell'edificio debba rispondere il non tiene conto delle cause ultime di tale assestamento (attinenti alla CP_2 situazione del primo piano e del pianto interrato rispetto alle quali è estraneo il ). CP_2
A ciò si aggiunga che il giudice di primo grado ha evidenziato, a fondamento della responsabilità dell'appellante, come “il CT di prime cure accertava che tale puntello poggiava praticamente sul nulla, atteso che, nell'immobile di , scaricava il peso della struttura su alcuni mattoni CP_6
(ossia in “falso”) non potendo «garantire resistenza a spinte verticali trasmesse dalla flessione della trave in mezzeria» del piano . Certo proprio , nella qualità di parte co- Parte_1 CP_16 cedente l'immobile al nel 2005 e di proprietario del vano interrato, non poteva non avere Parte_1 completa contezza dello stato determinatosi e della precarietà della situazione anche a cagione dello stato del solaio del proprio locale. Infatti le opera suggerite dall'ing. non a caso Persona_3 prevedevano interventi a partire proprio dal piano interrato del in cui vi erano strutture di CP_6 sostegno del forno in precedenza (irrilevante fino a quando) allocato nel piano del (pag. Parte_1
23 e 29 CT ”, e sul punto nulla deduce l'appellante. Per_4
L'assunto dell'appellante secondo cui, alla luce della CT l'eventuale assestamento del Per_4 pilastro metallico (a prescindere dal fatto che fosse posto in falso) nella proprietà è da Parte_1 imputare unicamente a questi non tiene conto del fatto che rispetto ad un assestamento che di per sé può prescindere dal fatto che il pilastro fosse posto in falso rilevanza concausale non può non avere quanto agli effetti il fatto che nel concreto fosse appoggiato in falso. A ciò si aggiunga che il giudice
35 di primo grado ha condivisibilmente attribuito maggiore rilevanza alla relazione effettuata su incarico del in quanto effettuata prima della modifica dello stato dei luoghi e prima CP_2 dell'instaurazione del giudizio.
Infine il fatto che nella precedente sentenza poi annullata è stata poi ritenuta la responsabilità esclusiva del pare priva di rilevanza (essendo stata oggetto di annullamento, non essendo Parte_1 stato ritualmente instaurato il contraddittorio con il ). Parte_1
Pertanto anche le censure dell'appellante incidentale sono infondate.
In definitiva i motivi di appello principale e quello incidentale in esame sono infondati.
Vanno quindi esaminati gli ulteriori motivi di appello.
Quanto all'appello principale, con il secondo motivo il contesta la legittimazione e il Parte_1 riconoscimento dei danni alla AV.
Innanzitutto va dato conto di come il giudice di primo grado ha sul punto motivato come “va preliminarmente rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della sig.ra AV
BA, proposta da tutte le parti convenute e chiamate, in ragione della natura e dell'asserito
«contenuto reale» della domanda proposta stigmatizzata come interamente indirizzata alla conservazione dell'integrità dell'unità immobiliare del piano primo dello stabile del CP_2 convenuto. Non discuteva, invero, gli eccipienti che la detta attrice abbia potuto ricevere un disagio o addirittura un nocumento patrimoniale dal provvisorio sgombero dell'immobile in precarie condizioni di stabilità, ma si assume che la domanda sia interamente volta alla tutela della proprietà del detto stabile e dei diritti che su di esso competono in via esclusiva alla sig.ra La sig.ra Pt_2
AV, quale figlia della sig.ra e occupante comodataria dell'immobile, non poteva certo Pt_2 allegare la titolarità di un qualsivoglia diritto reale su detto bene. Ma tale requisito non appare pertinente in relazione al contenuto della domanda risarcitoria proposta nell'atto di citazione in riassunzione, ove è stato esplicitamente specificato «che … dallo stesso mese di luglio 2006, le istanti e rispettive famiglie sono state costrette a lasciare il loro appartamento per trovare altra soluzione abitativa transitoria in un appartamentino di servizio di circa mq. 50 dell'Arma dei Carabinieri (cui appartiene il sig. marito della sig.ra AV), previo sgombero dell'arredamento Tes_1 dell'immobile de qua;
che per detto trasloco le istanti dovevano sostenere la spesa di € 1.200,00, mentre la sig.ra AV impiegata presso la Europcar Italia s.p.a. si doveva prendere due mesi di aspettativa non retribuita con un'ulteriore perdita di oltre € 2.000,00». Quanto all'esistenza del detto rapporto familiare e delle spese sostenute si veda la documentazione prodotta (allegati 16, 17
e 18) ed oltre nella presente motivazione. Si tratta di una prospettazione vicaria rispetto a quella principale della sig.ra che proviene solidalmente da entrambe le parti attrici senza che in Pt_2 relazione a tali voci di danno, sia dato scriminare la posizione dell'una rispetto all'altra. Per giunta,
36 è risalente l'indirizzo di legittimità secondo cui «in tema di legittimazione attiva alla domanda di danni … il diritto al risarcimento può spettare anche al soggetto non proprietario che, per circostanze contingenti, si trovi nella detenzione del bene danneggiato, a condizione che fornisca la dimostrazione di poter risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere» (Cassazione sez. III, n. 15458 del
14/07/2011, m. 618560 – 01…”.
Quanto ritenuto da parte del giudice di primo grado in punto di legittimazione non è oggetto di censura specifica da parte appellante, che si limita a dedurre genericamente il difetto di legittimazione per assenza del titolo senza in alcun modo confrontarsi con la sentenza di primo grado. Peraltro il fatto che la sentenza poi dichiarata nulla abbia deciso diversamente è privo di rilevanza.
La contestazione viceversa attiene alla prova dei danni subiti.
Per quanto attiene al fatto che lo sgombero non fosse necessario, va osservato come se non risulta che lo sgombero fosse imposto, dal verbale dei VFF del 14.7.2006 risulta una situazione di pericolo, atteso che si era verificato “l'abbassamento della pavimentazione di una stanza e la disconnessione di parte della pavimentazione di una stanza adiacente”, disponendosi un'accurata verifica delle condizioni statiche dello stabile, nonché l'esecuzione di tutti i lavori di assicurazione e consolidamento che ne dovessero risultare necessarie. Inoltre veniva disposto che “nelle more di quanto sopra, in via precauzionale, per quanto riguarda l'interno uno, si dovrà provvedere ad evitare il caricamento in mezzeria del solaio, avendo inoltre cura di riposizionare gli arredi sulle pareti laterali prossime ai muri non interessati dal fenomeno”. Pertanto siamo dinanzi ad una situazione di pericolo in via di evoluzione che giustificava in via precauzionale l'abbandono dell'immobile da parte della AV, considerati i fenomeni che si erano verificati in due stanze.
D'altronde in ordine alla situazione di pericolo va richiamato quanto osservato dall'ing. e Per_6 dall'arch. circa la verifica della situazione statica del condominio. In particolare con Persona_7 nota del 13.7.2006 veniva rappresentata la gravità della situazione e in particolare come “a) L'intero solaio di calpestio del piano terra si trova in situazione di precaria stabilità a causa della deformazione della quasi totalità delle voltine in mattoncini;
b) i solai nonché le murature sovrastanti la struttura in ferro (travi e pilastri) realizzata al piano terra lato destro dell'edificio (ex forno) sono in seria instabilità a causa della mal dimensionata nonché mal realizzata struttura;
c) la copertura in legno e laterizi del corpo scale si trova in uno stato di avanzato deterioramento”. Veniva consigliato: l'immediato puntellamento dell'intero solaio di calpestio del piano terra;
l'immediato puntellamento della zona ex forno;
immediata richiesta dell'intervento dei vigili del fuoco per un eventuale sgombero dell'immobile. Pertanto la situazione di instabilità riguardava l'intero immobile e non solo alcune stanze.
37 Il fatto che il trasloco sia avvenuto prima dell'intervento dei VFF non esclude in alcun modo che sia avvenuto in dipendenza di tale situazione, avendo i VFF unicamente certificato una situazione in atto.
Quanto poi all'asserita assenza di prova del trasloco, l'assunto dell'appellante non tiene conto di quanto ritenuto dal giudice di primo grado sul punto, che ha ritenuto fondata tale voce sulla base della documentazione prodotta (in particolare risulta prodotta quietanza di pagamento di cui al doc. 18 di parte attrice).
L'assunto poi secondo cui il riconoscimento dei due mesi di aspettativa è spropositato oltre ad essere generico e non tiene conto del fatto che l'aspettativa è avvenuta proprio in corrispondenza di tali fatti né di quanto argomentato sul punto dal giudice di primo grado (circa la ragionevole necessità di provvedere dopo l'improvviso sgombero alle proprie esigenze di vita).
Infine il fatto che successivamente l'immobile dell'attrice è stato frazionato non consente in alcun modo di mettere in relazione tali spese, connesse alla situazione di pericolo accertata, al futuro frazionamento.
In definitiva il motivo d'appello è infondato.
Vanno quindi esaminati gli ulteriori motivi di appello incidentale.
Con il terzo motivo viene contestato il rigetto dell'eccezione di prescrizione, atteso che l'eliminazione del forno è avvenuta circa 20 anni prima, con effetti immediatamente percepibili all'esterno; erroneamente quindi è stata attribuita natura permanente all'illecito.
Il motivo è infondato.
In diritto, un illecito permanente si caratterizza per una situazione che continua nel tempo e pertanto l'illecito non si esaurisce al momento del danno iniziale, ma continua finché la situazione dannosa non viene eliminata (Cassazione sent. n. 25835/2023). Protraendosi quindi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa. (Cass. ord. n 34377/2022).
Innanzitutto va evidenziato che, come sopra evidenziato, è risultato accertato che in seguito all'eliminazione del forno in questione, la CT richiamata dallo stesso appellante, ha Persona_3 evidenziato come "nel vano attualmente di proprietà , in tempi passati, si parla sicuramente Parte_1 di oltre 20 anni, esisteva una struttura muraria, sia esso forno sia esso arco, oppure le due insieme, che sono state rimosse. In un primo momento ci deve essere stato un assestamento repentino e sensibile, lo attesta lo stato del pavimento e delle strutture connesse che hanno risentito dei movimenti di assestamento (tramezzi, piattabande, ecc.). Successivamente, con la messa in opera della trave e con l'assestamento della stessa il fenomeno è andato verso l'esaurimento (lo si vede
38 dalla freccia della trave che prima di assestarsi ha subito deformazioni sensibili trasmesse dalle travi ottagonali del solaio)”, essendosi quindi verificato un assestamento dell'edificio. Se quindi vi è stato un iniziale cedimento in conseguenza dell'eliminazione del forno, vi è stato ben successivamente un altro cedimento del solaio fra piano terra e piano primo riscontrato dai VFF per come avvenuto prima del luglio 2006.
Nel caso di specie se l'eliminazione del forno ha innescato il processo causale di instabilità della struttura, tale situazione si era di fatto assestata ed è emersa una effettiva situazione di pericolo solo nel 2006, con la conseguenza che siamo dinanzi ad un danno che si è sostanziato nella sua gravità nel
2006. Pertanto non siamo dinanzi ad un illecito istantaneo con effetti permanenti, bensì ad un illecito che si è non solo sviluppato nel tempo ma che anzi solo nel 2006 si è manifestato nella sua pericolosità. E come evidenziato dal giudice di primo grado l'appellante risponde dell'omessa adozione di misure di salvaguardia del proprio bene. Del tutto correttamente quindi il giudice di primo grado ha rigettato l'eccezione di prescrizione, stante la domanda proposta nel 2007 a fronte di una situazione di pericolo manifestatasi solo nel 2006.
Con il quinto motivo l'appellante censura l'omessa pronuncia in ordine alla domanda di manleva formulata nei confronti del . Parte_1
Innanzitutto va precisato che l'appellante non aveva chiesto in primo grado il regresso nelle quote interne, ma ha sostenuto che avendo il acquisito l'immobile conoscendo lo stato in cui si Parte_1 trovata e deducendo di non avere più nulla da pretendere, era tenuto a manlevarlo.
Va considerato che la responsabilità dell'appellante incidentale è stata ritenuta non per i danni causati dall'immobile venduto al bensì in relazione a quelli riconducibili all'immobile Pt_4 dell'appellante incidentale. Il che esclude in radice la fondatezza di tale domanda, che non è stata esaminata nel merito in quanto assorbita.
Con il sesto motivo l'appellante censura la ritenuta legittimazione della AV.
Il motivo è sovrapponibile a quello del (secondo motivo) e sul punto si rinvia Parte_1 espressamente all'esame di tale motivo, risultando infondato per quanto ivi osservato.
Con il settimo motivo l'appellante censura la liquidazione delle spese, atteso che il giudice di primo grado ha erroneamente liquidato le spese solidamente, non considerando che l'art. 97 c.p.c. presuppone l'interesse comune alla causa, che nel caso di specie non sussiste.
Precisato che l'appellante non ha chiesto la ripartizione interna delle quote ex art. 97 c.p.c., nel caso di specie il fatto che tra l'appellante principale e quello incidentale vi era una posizione di conflitto non vale ad escludere la sussistenza di un interesse comune nei confronti di parte attrice, attesa l'accertata solidarietà nella causazione dei danni ex art. 2055 c.c..
In definitiva quindi anche l'appello incidentale è infondato.
39 Spese.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tra Parte_1
, e e AV BA ai sensi del DM 55/2014, come
[...] CP_6 Controparte_3 modificato dal DM 147/2022 (valore della causa sino a € 26.000,00, tabella XII, scaglione terzo, valori medi con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione stante la limitata attività svolta e con aumento del 10% tenuto conto di due parti) con condanna ex art. 97 c.p.c. stante la condanna solidale e quindi l'interesse comune.
Per quanto attiene agli ulteriori rapporti, l'esito complessivo (con reciproca soccombenza tra
, la pronuncia in rito quanto all'appello incidentale di , Parte_1 CP_6 CP_7
, , , TT, l'assenza di domanda quanto agli ulteriori rapporti) CP_9 CP_5 CP_4 CP_6 giustifica l'integrale compensazione delle spese.
Poiché le impugnazioni sono respinte o dichiarate inammissibili, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello Parte_1 incidentale promosso da e da , , , , TT, CP_6 CP_7 CP_9 CP_5 CP_4 CP_6 avverso la sentenza n. 20496/2018 del Tribunale di Roma, così provvede: dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da , , , , TT, CP_7 CP_9 CP_5 CP_4
CP_6 rigetta l'appello principale proposto da e quello incidentale proposto da Parte_1 CP_6
[...] condanna e in via solidale alla refusione a favore di Parte_1 CP_6 [...]
e AV BA delle spese del grado che liquida in € 5.377,00 per compensi, oltre CP_3 spese generali, IVA e CPA, con distrazione a favore degli avv.ti Giacomo e Giovanni Carini antistatari;
compensa le spese quanto agli ulteriori rapporti;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di Parte_5 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente
40 modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di , , CP_7 CP_9
, , TT, in via solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo CP_5 CP_4 CP_6 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio 18.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
GI PA TO OC
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