TRIB
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/02/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente Rel. est
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09.01.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Federica Castagnini presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Giuseppina M. Borella presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 30.04.2011
pagina 1 di 3 (atto iscritto al n. 366, R.01, anno 2011, parte I, serie)
Divorziati con sentenza n. 5076/2022 del Tribunale di Milano pubblicata il 09.06.2022
con i seguenti figli: nata il [...] Pt_3
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
10.01.2025
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 u.c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data
09/01/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio resa dal Tribunale di Milano n. 5076/2022 del 08.06.2022, pubblicata in data 09.06.2022; in particolare, dando atto degli accordi raggiunti dalle parti, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“- Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia quattro Parte_2 Pt_3 fine settimana al mese, dal venerdì alla fine della scuola, o dalle 16:30 nei giorni di vacanza scolastica, sino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola/dalla mamma, salvo miglior accordo tra i genitori;
- 3 settimane durante il mese di Agosto da concordare con la madre entro il 31/05 di ciascun anno, salvo miglior accordo tra i genitori;
- Metà delle vacanze natalizie previste dal calendario scolastico nel periodo da concordare con la madre entro il 30/09 di ciascun anno, salvo miglior accordo tra i genitori;
- Vacanze pasquali previste dal calendario scolastico ad anni alterni con la madre, salvo miglior accordo tra i genitori;
Sono sempre fatti salvi diversi e ulteriori accordi tra i genitori nell'ottica di assecondare diversi impegni e/o desideri della minore - Versamento da parte del sig. a favore della sig.ra dell'importo mensile di Euro Pt_2 Pt_1
500,00 entro il 15 di ciascun mese, oltre rivalutazione ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia - Suddivisione delle spese straordinarie contratte Pt_3 nell'interesse della minore come da Protocollo in uso al Tribunale di Milano da intendersi integralmente richiamato, nella misura del 60% in capo al padre e 40% in capo alla madre
- Diritto della sig.ra a percepire per intero l'Assegno Unico Universale per la figlia Pt_1 con impegno del padre ad adoperarsi presso le dovute sedi per formalizzare il suo Pt_3 consenso in tal senso.”
DIRITTO
Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa.
pagina 2 di 3 Ritiene, altresì, il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto tra le parti in tal senso;
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio resa dal
Tribunale di Milano n. 5076/2022 del 08.06.2022, pubblicata in data 09.06.2022, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura
Così deciso in Milano, il 5.02.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Susanna Terni
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente Rel. est
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09.01.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Federica Castagnini presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Giuseppina M. Borella presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 30.04.2011
pagina 1 di 3 (atto iscritto al n. 366, R.01, anno 2011, parte I, serie)
Divorziati con sentenza n. 5076/2022 del Tribunale di Milano pubblicata il 09.06.2022
con i seguenti figli: nata il [...] Pt_3
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
10.01.2025
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 u.c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data
09/01/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio resa dal Tribunale di Milano n. 5076/2022 del 08.06.2022, pubblicata in data 09.06.2022; in particolare, dando atto degli accordi raggiunti dalle parti, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“- Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia quattro Parte_2 Pt_3 fine settimana al mese, dal venerdì alla fine della scuola, o dalle 16:30 nei giorni di vacanza scolastica, sino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola/dalla mamma, salvo miglior accordo tra i genitori;
- 3 settimane durante il mese di Agosto da concordare con la madre entro il 31/05 di ciascun anno, salvo miglior accordo tra i genitori;
- Metà delle vacanze natalizie previste dal calendario scolastico nel periodo da concordare con la madre entro il 30/09 di ciascun anno, salvo miglior accordo tra i genitori;
- Vacanze pasquali previste dal calendario scolastico ad anni alterni con la madre, salvo miglior accordo tra i genitori;
Sono sempre fatti salvi diversi e ulteriori accordi tra i genitori nell'ottica di assecondare diversi impegni e/o desideri della minore - Versamento da parte del sig. a favore della sig.ra dell'importo mensile di Euro Pt_2 Pt_1
500,00 entro il 15 di ciascun mese, oltre rivalutazione ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia - Suddivisione delle spese straordinarie contratte Pt_3 nell'interesse della minore come da Protocollo in uso al Tribunale di Milano da intendersi integralmente richiamato, nella misura del 60% in capo al padre e 40% in capo alla madre
- Diritto della sig.ra a percepire per intero l'Assegno Unico Universale per la figlia Pt_1 con impegno del padre ad adoperarsi presso le dovute sedi per formalizzare il suo Pt_3 consenso in tal senso.”
DIRITTO
Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa.
pagina 2 di 3 Ritiene, altresì, il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto tra le parti in tal senso;
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio resa dal
Tribunale di Milano n. 5076/2022 del 08.06.2022, pubblicata in data 09.06.2022, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura
Così deciso in Milano, il 5.02.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Susanna Terni
pagina 3 di 3