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Sentenza 23 settembre 2024
Sentenza 23 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 23/09/2024, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2406 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...], il [...] (c.f.: ) Parte_1 C.F._1
e nato a [...], il [...] (c.f.: Parte_2
con gli avv.ti AZZOLINA DEBORAH e FODALE C.F._2
GIUSEPPE (pec domiciliazione: Email_1
Attori - opponenti
CONTRO
, nato a [...], l'[...] (c.f.: Controparte_1
), con gli avv.ti BERNARDINI GIORGIO e FILIPPI C.F._3
MIMMA (pec domiciliazione: Email_2
Convenuto - opposto
OGGETTO: opposizione successiva all'esecuzione (art. 615, c. 2 c.p.c.) – impignorabilità beni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. da ultimo depositate e atti ivi richiamati cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Gli attori in epigrafe indicati sono debitori esecutati nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G. Es. n. 65/2022 presso questo Tribunale, che è stata intrapresa dall'odierno resistente, con atto di pignoramento regolarmente notificato, in forza dei due seguenti titoli esecutivi giudiziali: i) decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e non opposto n. 6122/2018
emesso dal Tribunale di Milano, per l'importo di € 180.000,00 oltre interessi e spese;
ii) decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 24538/2019 emesso dal
Tribunale di Milano, per l'importo di € 118.143,96 oltre interessi e spese.
Tale ultimo titolo nelle more della procedura è stato revocato dal Tribunale di
Milano con sentenza n. 2860/2023 a seguito di opposizione da parte dei debitori.
Nell'ambito della suddetta procedura esecutiva, gli attori hanno proposto l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, c. 2 c.p.c. - giunta alla presente fase di merito -, ove gli opponenti reiterano il motivo (già sottoposto al vaglio del G.E.
investito dell'istanza di sospensione) relativo alla impignorabilità di alcuni dei beni staggiti, segnatamente dei beni individuati nel pignoramento dai progressivi nn. 3, 7, 8, 9, 10, 11.
Espongono, infatti, che i suddetti beni immobili - censiti al NCEU di Trapani al foglio 9 particella 41 subb. 19, 23, 25 e 26 e al NCEU di San Vito Lo Capo al foglio
7 particella 459 – sono stati conferiti in fondo patrimoniale giusta atto ai rogiti del Notaio di Trapani del 27 giugno 2014, trascritto a Trapani il 23 Persona_1
luglio 2014. Argomentano in proposito che, con sentenza n. 254/2021, questo
Tribunale ha già rigettato la domanda svolta da parte ricorrente volta a
“dichiarare l'inefficacia del fondo patrimoniale e la pignorabilità dei beni che sono stati
in tale fondo conferiti” e che, in ogni caso, il debito portato dai titoli esecutivi azionati non afferisce a esigenze o bisogni familiari essendo stato, al più,
contratto per ripianare dei debiti commerciali contratti dal proprio figlio, in un periodo in cui lo stesso ha gestito, quale dipendente amministrativo, l'attività
commerciale intestata all'odierno resistente-opposto.
Costituitosi in giudizio, il resistente opposto ha contestato tutte Controparte_1
le avverse deduzioni chiedendo rigettarsi l'opposizione in quanto infondata.
La causa è stata istruita mediante la produzione di prove documentali. *.*.*
Va preliminarmente evidenziato che non hanno rilievo ai fini della decisione della presente opposizione le due decisioni intervenute inter partes invocate dagli attori, ossia la sentenza n. 2860/2023 resa dal Tribunale di Milano e la sentenza n. 254/2021 resa da questo Tribunale.
La prima decisione ha, infatti, revocato solo uno dei due titoli esecutivi su cui si fonda la procedura esecutiva opposta, non intaccando il credito di € 180.000,00
portato dal decreto ingiuntivo non opposto n. 6122/2018 del Tribunale di Milano
che legittima il prosieguo dell'azione esecutiva.
La seconda decisione, invece, come ben chiarato in motivazione (cfr. pagg. 4 e
5), ha rigettato semplicemente l'<unica domanda [effettivamente spiegata dal al di là della sua formulazione] volta ad ottenere la declaratoria di Controparte_1
inefficacia>>, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale per cui è causa. Tale decisione, diversamente da quanto opinato dagli attori, dunque, non preclude in alcun modo (non potendo certo invocarsi il divieto di ne bis in idem) al di intraprendere un'azione Controparte_1
esecutiva nei loro confronti sui beni conferiti nel fondo patrimoniale.
Verificatasi proprio tale evenienza è adesso onere dei debitori esecutati, che invocano l'impignorabilità ex art. 170 c.c. dei beni staggiti, allegare e provare che il debito da cui è scaturita l'azione esecutiva, in realtà, è stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore era a conoscenza di tale circostanza (cfr. Cass. n. 2970/13 e n. 5385/13).
*.*.*
La ratio del fondo patrimoniale non risiede nel porre uno o più beni, costituiti in patrimonio separato, al riparo dai rischi dell'attività economica svolta da uno o da entrambi i coniugi, ma nel vincolare i beni stessi al soddisfacimento dei bisogni famiglia intesa nella sua accezione di comunità nucleare. Tale
dedicazione del fondo è assicurata essenzialmente attraverso la gestione disgiuntiva da parte dei coniugi (art. 168, comma 3, che richiama l'amministrazione dei beni della comunione legale) e i limiti all'alienazione e costituzione in garanzia, che non possono avvenire senza il consenso di entrambi i coniugi e, in presenza di figli minori, senza l'autorizzazione giudiziale e solo in caso di necessità o utilità evidente (art. 169 c.c.).
Né in senso contrario vale obiettare che il fondo patrimoniale in caso di fallimento di uno o di entrambi i coniugi non sia acquisito ipso iure alla massa attiva, poiché tale effetto dipende dalla separazione patrimoniale e non dalla pretesa estraneità del lavoro di tipo imprenditoriale rispetto alle esigenze della famiglia.
Il regime di inespropriabilità relativa dei beni del fondo patrimoniale, secondo cui l'esecuzione su di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (art. 170 c.c.) assolve, invece, la medesima funzione in passato svolta dalle analoghe disposizioni che, anteriormente alla riforma del diritto di famiglia del 1975, sul medesimo presupposto sottraevano al potere coattivo dei creditori particolari dei coniugi i frutti dei beni dotali e quelli del patrimonio familiare. Tali norme erano dirette ad evitare che iniziative dei coniugi del tutto egoistiche ed estranee agli interessi della famiglia finissero per ripercuotersi negativamente su di essa.
Coerentemente all'origine dell'istituto, la giurisprudenza di legittimità fonda il criterio discretivo in materia sulla relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l'esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di essi può aver luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia (cfr. Cass. n.l2998/06; in senso analogo v. anche Cass.
n. 11230/03), questi ultimi intesi in senso ampio, fino a comprendervi non solo le esigenze volte al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo della famiglia,
ma anche quelle destinate a potenziare le sue capacità lavorative ed il suo tenore, restandovi escluse soltanto le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi (giurisprudenza costante: cfr, da ultimo, Cass.
n.3097/04).
Il fatto che un'obbligazione sia stata contratta congiuntamente dai coniugi nell'esercizio di un'attività imprenditoriale, dunque finalizzata al profitto, non estranea di per sé sola la fonte del rapporto dall'ambito dei bisogni della famiglia, visto che quest'ultima si giova di un risultato reddituale.
Ora, il debito contratto dagli attori che ha originato l'esecuzione forzata, è
suggellato da un titolo esecutivo giudiziale divenuto definitivo: il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano non opposto n. 6122/2018.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile sez. III,
24/03/2006), il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano
(oltreché l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione),
Deve dunque ritenersi ormai definitivamente accertato che il credito di €
180.000,00 (azionato esecutivamente) deriva (come indicato nel ricorso monitorio) da un mutuo concesso dal convenuto agli odierni attori ed al loro figlio al fine di permettere loro di “proseguire un'attività commerciale” mediante la “costituzione della società . Controparte_2
In altri termini, il debito degli opponenti risulta contratto per lo svolgimento
(recte, la prosecuzione) di un'attività imprenditoriale di carattere familiare.
A fronte di tale emergenza, non solo non è provata l'estraneità del debito in questione ai bisogni della famiglia degli opponenti, ma, semmai, gli unici elementi ritraibili dagli atti, ossia il carattere familiare dell'impresa intrapresa,
ed il fatto che l'attività commerciale finanziata (volta alla distribuzione di bevande) si pone in “prosecuzione” di altra attività commerciale già in passato esercitata (mediante la dai medesimi opponenti fino al suo CP_3
fallimento (Fallimento Rizzo S.r.l. n° 15/2014), costituiscono indici univoci di uno stretto rapporto tra l'attività imprenditoriale svolta e i bisogni della famiglia.
Va quindi ritenuta non provata la componente oggettiva del regime di inespropriabilità fissata dall'art. 170 c.c., con rigetto della proposta opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate applicando i parametri minimi previsti dalla tabella n. 2 allegata al D.M. 55/14 per le cause di valore fino a € 260.000, con esclusione della fase istruttoria stante il carattere documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l'opposizione spiegata da e Parte_1 Parte_2
condanna e in solido tra loro, al pagamento delle Parte_1 Parte_2
spese di lite, in favore del convenuto che liquida in € 4.220,00, Controparte_1
oltre spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Trapani il 21.09.2024.
Il Giudice
Carlo Maria Bucalo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2406 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...], il [...] (c.f.: ) Parte_1 C.F._1
e nato a [...], il [...] (c.f.: Parte_2
con gli avv.ti AZZOLINA DEBORAH e FODALE C.F._2
GIUSEPPE (pec domiciliazione: Email_1
Attori - opponenti
CONTRO
, nato a [...], l'[...] (c.f.: Controparte_1
), con gli avv.ti BERNARDINI GIORGIO e FILIPPI C.F._3
MIMMA (pec domiciliazione: Email_2
Convenuto - opposto
OGGETTO: opposizione successiva all'esecuzione (art. 615, c. 2 c.p.c.) – impignorabilità beni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. da ultimo depositate e atti ivi richiamati cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Gli attori in epigrafe indicati sono debitori esecutati nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G. Es. n. 65/2022 presso questo Tribunale, che è stata intrapresa dall'odierno resistente, con atto di pignoramento regolarmente notificato, in forza dei due seguenti titoli esecutivi giudiziali: i) decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e non opposto n. 6122/2018
emesso dal Tribunale di Milano, per l'importo di € 180.000,00 oltre interessi e spese;
ii) decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 24538/2019 emesso dal
Tribunale di Milano, per l'importo di € 118.143,96 oltre interessi e spese.
Tale ultimo titolo nelle more della procedura è stato revocato dal Tribunale di
Milano con sentenza n. 2860/2023 a seguito di opposizione da parte dei debitori.
Nell'ambito della suddetta procedura esecutiva, gli attori hanno proposto l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, c. 2 c.p.c. - giunta alla presente fase di merito -, ove gli opponenti reiterano il motivo (già sottoposto al vaglio del G.E.
investito dell'istanza di sospensione) relativo alla impignorabilità di alcuni dei beni staggiti, segnatamente dei beni individuati nel pignoramento dai progressivi nn. 3, 7, 8, 9, 10, 11.
Espongono, infatti, che i suddetti beni immobili - censiti al NCEU di Trapani al foglio 9 particella 41 subb. 19, 23, 25 e 26 e al NCEU di San Vito Lo Capo al foglio
7 particella 459 – sono stati conferiti in fondo patrimoniale giusta atto ai rogiti del Notaio di Trapani del 27 giugno 2014, trascritto a Trapani il 23 Persona_1
luglio 2014. Argomentano in proposito che, con sentenza n. 254/2021, questo
Tribunale ha già rigettato la domanda svolta da parte ricorrente volta a
“dichiarare l'inefficacia del fondo patrimoniale e la pignorabilità dei beni che sono stati
in tale fondo conferiti” e che, in ogni caso, il debito portato dai titoli esecutivi azionati non afferisce a esigenze o bisogni familiari essendo stato, al più,
contratto per ripianare dei debiti commerciali contratti dal proprio figlio, in un periodo in cui lo stesso ha gestito, quale dipendente amministrativo, l'attività
commerciale intestata all'odierno resistente-opposto.
Costituitosi in giudizio, il resistente opposto ha contestato tutte Controparte_1
le avverse deduzioni chiedendo rigettarsi l'opposizione in quanto infondata.
La causa è stata istruita mediante la produzione di prove documentali. *.*.*
Va preliminarmente evidenziato che non hanno rilievo ai fini della decisione della presente opposizione le due decisioni intervenute inter partes invocate dagli attori, ossia la sentenza n. 2860/2023 resa dal Tribunale di Milano e la sentenza n. 254/2021 resa da questo Tribunale.
La prima decisione ha, infatti, revocato solo uno dei due titoli esecutivi su cui si fonda la procedura esecutiva opposta, non intaccando il credito di € 180.000,00
portato dal decreto ingiuntivo non opposto n. 6122/2018 del Tribunale di Milano
che legittima il prosieguo dell'azione esecutiva.
La seconda decisione, invece, come ben chiarato in motivazione (cfr. pagg. 4 e
5), ha rigettato semplicemente l'<unica domanda [effettivamente spiegata dal al di là della sua formulazione] volta ad ottenere la declaratoria di Controparte_1
inefficacia>>, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale per cui è causa. Tale decisione, diversamente da quanto opinato dagli attori, dunque, non preclude in alcun modo (non potendo certo invocarsi il divieto di ne bis in idem) al di intraprendere un'azione Controparte_1
esecutiva nei loro confronti sui beni conferiti nel fondo patrimoniale.
Verificatasi proprio tale evenienza è adesso onere dei debitori esecutati, che invocano l'impignorabilità ex art. 170 c.c. dei beni staggiti, allegare e provare che il debito da cui è scaturita l'azione esecutiva, in realtà, è stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore era a conoscenza di tale circostanza (cfr. Cass. n. 2970/13 e n. 5385/13).
*.*.*
La ratio del fondo patrimoniale non risiede nel porre uno o più beni, costituiti in patrimonio separato, al riparo dai rischi dell'attività economica svolta da uno o da entrambi i coniugi, ma nel vincolare i beni stessi al soddisfacimento dei bisogni famiglia intesa nella sua accezione di comunità nucleare. Tale
dedicazione del fondo è assicurata essenzialmente attraverso la gestione disgiuntiva da parte dei coniugi (art. 168, comma 3, che richiama l'amministrazione dei beni della comunione legale) e i limiti all'alienazione e costituzione in garanzia, che non possono avvenire senza il consenso di entrambi i coniugi e, in presenza di figli minori, senza l'autorizzazione giudiziale e solo in caso di necessità o utilità evidente (art. 169 c.c.).
Né in senso contrario vale obiettare che il fondo patrimoniale in caso di fallimento di uno o di entrambi i coniugi non sia acquisito ipso iure alla massa attiva, poiché tale effetto dipende dalla separazione patrimoniale e non dalla pretesa estraneità del lavoro di tipo imprenditoriale rispetto alle esigenze della famiglia.
Il regime di inespropriabilità relativa dei beni del fondo patrimoniale, secondo cui l'esecuzione su di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (art. 170 c.c.) assolve, invece, la medesima funzione in passato svolta dalle analoghe disposizioni che, anteriormente alla riforma del diritto di famiglia del 1975, sul medesimo presupposto sottraevano al potere coattivo dei creditori particolari dei coniugi i frutti dei beni dotali e quelli del patrimonio familiare. Tali norme erano dirette ad evitare che iniziative dei coniugi del tutto egoistiche ed estranee agli interessi della famiglia finissero per ripercuotersi negativamente su di essa.
Coerentemente all'origine dell'istituto, la giurisprudenza di legittimità fonda il criterio discretivo in materia sulla relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l'esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di essi può aver luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia (cfr. Cass. n.l2998/06; in senso analogo v. anche Cass.
n. 11230/03), questi ultimi intesi in senso ampio, fino a comprendervi non solo le esigenze volte al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo della famiglia,
ma anche quelle destinate a potenziare le sue capacità lavorative ed il suo tenore, restandovi escluse soltanto le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi (giurisprudenza costante: cfr, da ultimo, Cass.
n.3097/04).
Il fatto che un'obbligazione sia stata contratta congiuntamente dai coniugi nell'esercizio di un'attività imprenditoriale, dunque finalizzata al profitto, non estranea di per sé sola la fonte del rapporto dall'ambito dei bisogni della famiglia, visto che quest'ultima si giova di un risultato reddituale.
Ora, il debito contratto dagli attori che ha originato l'esecuzione forzata, è
suggellato da un titolo esecutivo giudiziale divenuto definitivo: il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano non opposto n. 6122/2018.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile sez. III,
24/03/2006), il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano
(oltreché l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione),
Deve dunque ritenersi ormai definitivamente accertato che il credito di €
180.000,00 (azionato esecutivamente) deriva (come indicato nel ricorso monitorio) da un mutuo concesso dal convenuto agli odierni attori ed al loro figlio al fine di permettere loro di “proseguire un'attività commerciale” mediante la “costituzione della società . Controparte_2
In altri termini, il debito degli opponenti risulta contratto per lo svolgimento
(recte, la prosecuzione) di un'attività imprenditoriale di carattere familiare.
A fronte di tale emergenza, non solo non è provata l'estraneità del debito in questione ai bisogni della famiglia degli opponenti, ma, semmai, gli unici elementi ritraibili dagli atti, ossia il carattere familiare dell'impresa intrapresa,
ed il fatto che l'attività commerciale finanziata (volta alla distribuzione di bevande) si pone in “prosecuzione” di altra attività commerciale già in passato esercitata (mediante la dai medesimi opponenti fino al suo CP_3
fallimento (Fallimento Rizzo S.r.l. n° 15/2014), costituiscono indici univoci di uno stretto rapporto tra l'attività imprenditoriale svolta e i bisogni della famiglia.
Va quindi ritenuta non provata la componente oggettiva del regime di inespropriabilità fissata dall'art. 170 c.c., con rigetto della proposta opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate applicando i parametri minimi previsti dalla tabella n. 2 allegata al D.M. 55/14 per le cause di valore fino a € 260.000, con esclusione della fase istruttoria stante il carattere documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l'opposizione spiegata da e Parte_1 Parte_2
condanna e in solido tra loro, al pagamento delle Parte_1 Parte_2
spese di lite, in favore del convenuto che liquida in € 4.220,00, Controparte_1
oltre spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Trapani il 21.09.2024.
Il Giudice
Carlo Maria Bucalo