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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/12/2024, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott.ssa Beatrice Magarò Presidente
Dott. Alessandro Caronia Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1008 Registro Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto
[...]
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Salvatore De Vita
E
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 C.F._2 in atti, dall'Avv. Giuditta Falbo
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGGE
FATTO E DIRITTO
ed hanno contratto matrimonio civile a Corigliano Calabro Parte_1 Controparte_1
in data 09.02.2017 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Corigliano Calabro anno 2017, parte I, serie ufficio 1, n. 2); dalla loro unione è nata una figlia, , in data 12.12.2017. Per_1
Con decreto n. 9494/2021 del 04.9.2021 il Tribunale di Castrovillari ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Con ricorso depositato in data 3.6.2024 i ricorrenti hanno chiesto pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza di cui all'art. 473-bis.51, comma terzo è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte avendo le parti rinunciato espressamente a parteciparvi con comunicazione, nella quale hanno dichiarato di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta;
infatti, con decreto del 04.09.2021, depositato in data 09.9.2021, il Tribunale di Castrovillari ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi ed . Parte_1 Controparte_1
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale in data 07.7.2021 per un tempo superiore a sei mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55), non è stata mai più ripristinata. Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
“I. Affidamento della figlia.
La figlia sarà affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno Persona_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo d'accordo tutte le decisioni relative alla sua educazione, istruzione e salute, tenendo conto della sua capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. La figlia coabiterà con la madre nella casa coniugale corrente in Corigliano Rossano in Via Lago di Sesina, 27.
II. Mantenimento della figlia.
Il padre corrisponderà a titolo di mantenimento per la figlia minore un assegno Per_1 mensile pari ad € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come per legge, entro il giorno 7 di ogni mese, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie mediche
e scolastiche documentate.
III. Mantenimento dell'altra parte.
In merito al diritto a percepire un assegno divorzile le parti qui espressamente vi rinunciano pertanto nulla sarà versato essendo le stesse economicamente autosufficienti;
IV. Diritto di visita del padre.
Relativamente al diritto di visita, il padre potrà fare visita alla figlia, previo accordo con la madre, nei giorni che riterrà più opportuno. La presenza della minore presso parenti avverrà a discrezione del genitore che ha la figlia in affidamento in quel momento e che la visita in casa dell'altro genitore sarà consentita in caso di malattia della figlia, anche di notte solo in caso di malattie gravi o ripetitive e su benestare dell'altro coniuge. Nei week-end i genitori avranno diritto di visita della minore a fine settimana alternati dall'uscita di scuola il sabato e sino alle ore 18 della domenica, nel mentre nel corso della settimana il padre potrà tenere con sé la figlia due pomeriggi a settimana dalle ore 17 e sino alle 20, salvo il necessario preavviso e coordinamento con l'altro genitore. Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la figlia a giorni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al
6 gennaio, nelle mentre nelle vacanze pasquali a giorni alterni la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa. Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore due periodi di ferie con massimo
4 giorni non consecutivi da stabilirsi concordemente, nel mentre per le altre festività ed il giorno di compleanno e onomastico della minore si seguirà il criterio della alternatività”.
Il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative e agli interessi della minore.
Trattandosi, infine, di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese, che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra ed Parte_1
nel Comune di Corigliano Calabro in data 09.02.2017 (atto Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Corigliano Calabro anno
2017, parte I, serie ufficio 1, n. 2) secondo le condizioni di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. NULLA per le spese.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso nella camera di consiglio del 5.12.2024.
La Giudice rel.-est. La Presidente
Dott.ssa Simona Graziuso Dott.ssa Beatrice Magarò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott.ssa Beatrice Magarò Presidente
Dott. Alessandro Caronia Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1008 Registro Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto
[...]
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Salvatore De Vita
E
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 C.F._2 in atti, dall'Avv. Giuditta Falbo
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGGE
FATTO E DIRITTO
ed hanno contratto matrimonio civile a Corigliano Calabro Parte_1 Controparte_1
in data 09.02.2017 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Corigliano Calabro anno 2017, parte I, serie ufficio 1, n. 2); dalla loro unione è nata una figlia, , in data 12.12.2017. Per_1
Con decreto n. 9494/2021 del 04.9.2021 il Tribunale di Castrovillari ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Con ricorso depositato in data 3.6.2024 i ricorrenti hanno chiesto pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza di cui all'art. 473-bis.51, comma terzo è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte avendo le parti rinunciato espressamente a parteciparvi con comunicazione, nella quale hanno dichiarato di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta;
infatti, con decreto del 04.09.2021, depositato in data 09.9.2021, il Tribunale di Castrovillari ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi ed . Parte_1 Controparte_1
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale in data 07.7.2021 per un tempo superiore a sei mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55), non è stata mai più ripristinata. Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
“I. Affidamento della figlia.
La figlia sarà affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno Persona_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo d'accordo tutte le decisioni relative alla sua educazione, istruzione e salute, tenendo conto della sua capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. La figlia coabiterà con la madre nella casa coniugale corrente in Corigliano Rossano in Via Lago di Sesina, 27.
II. Mantenimento della figlia.
Il padre corrisponderà a titolo di mantenimento per la figlia minore un assegno Per_1 mensile pari ad € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come per legge, entro il giorno 7 di ogni mese, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie mediche
e scolastiche documentate.
III. Mantenimento dell'altra parte.
In merito al diritto a percepire un assegno divorzile le parti qui espressamente vi rinunciano pertanto nulla sarà versato essendo le stesse economicamente autosufficienti;
IV. Diritto di visita del padre.
Relativamente al diritto di visita, il padre potrà fare visita alla figlia, previo accordo con la madre, nei giorni che riterrà più opportuno. La presenza della minore presso parenti avverrà a discrezione del genitore che ha la figlia in affidamento in quel momento e che la visita in casa dell'altro genitore sarà consentita in caso di malattia della figlia, anche di notte solo in caso di malattie gravi o ripetitive e su benestare dell'altro coniuge. Nei week-end i genitori avranno diritto di visita della minore a fine settimana alternati dall'uscita di scuola il sabato e sino alle ore 18 della domenica, nel mentre nel corso della settimana il padre potrà tenere con sé la figlia due pomeriggi a settimana dalle ore 17 e sino alle 20, salvo il necessario preavviso e coordinamento con l'altro genitore. Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la figlia a giorni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al
6 gennaio, nelle mentre nelle vacanze pasquali a giorni alterni la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa. Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore due periodi di ferie con massimo
4 giorni non consecutivi da stabilirsi concordemente, nel mentre per le altre festività ed il giorno di compleanno e onomastico della minore si seguirà il criterio della alternatività”.
Il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative e agli interessi della minore.
Trattandosi, infine, di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese, che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra ed Parte_1
nel Comune di Corigliano Calabro in data 09.02.2017 (atto Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Corigliano Calabro anno
2017, parte I, serie ufficio 1, n. 2) secondo le condizioni di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. NULLA per le spese.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso nella camera di consiglio del 5.12.2024.
La Giudice rel.-est. La Presidente
Dott.ssa Simona Graziuso Dott.ssa Beatrice Magarò