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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/02/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Cristina Bandiera giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di IV IU (cessazione effetti civili) iscritta. al RG. n. 7391/2024, promossa da
(c.f. ), nato/a a SAN VENDEMIANO Parte_1 C.F._1 (TV), il 7/03/1957, con l'avv. SANDRA CIRIELLO
e
(c.f. , nato/a a CONEGLIANO Controparte_1 C.F._2
con l'avv. MICHELA CASAGRANDE
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO
Con ricorso in data 19/12/2024, i coniugi e Parte_1 [...]
, hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili CP_1 del loro matrimonio.
I coniugi medesimi, con note ex art. 127ter cpc. in sostituzione dell'udienza del 31.01.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato. Sussistono infatti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (come da omologa di separazione consensuale, con decreto del Tribunale di Treviso dell'8.01.2008);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 29/09/1979 tra e Parte_1
, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Controparte_1 Comune di CONEGLIANO (TV) dell'anno 1979, al n. 125, Parte II, Serie A, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Infine, le condizioni pattuite appaiono congrue e compatibili con la condizione economica delle parti.
Vista la natura del giudizio, le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
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PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 29/09/1979 da
, nato/a a SAN VENDEMIANO (TV), il 7/03/1957 Parte_1
e
, nato/a a CONEGLIANO (TV), il 7/11/1957, Controparte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CONEGLIANO (TV) dell'anno 1979 al n. 125, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“1) Il IGnor (c.f. ), comproprietario per la Parte_1 C.F._1 quota del 50% dell'immobile sito in San Vendemiano (TV), via Leopardi n. 3, si obbliga a cedere e trasferire a titolo gratuito alla RA (c.f. Controparte_1
, la propria quota dell'immobile come di seguito censita al C.F._2
Catasto Fabbricati del Comune di San Vendemiano
(TV), sez. A, Foglio 4:
- mapp. 809 sub. 13 (ex sub. 12) (appartamento cat. A/2);
- mapp. 809 sub. 29 (ex sub. 27) (cantina cat. C/2);
- mapp. 809 sub. 25 (ex sub. 23) (garage cat. C/2); (cfr. docc. 5-6)
e la RA promette di accettare il trasferimento anche quale CP_1 liquidazione una tantum in luogo del mantenimento ai sensi dell'art. 5, 8° comma, legge n. 898/70.
La cessione immobiliare avverrà con esenzione dal pagamento di imposte di bollo, di registro e di ogni altra tassa, come previsto dall'art. 19 della L. 74/1987, nel testo così come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sentenza del
10.5.1999 n. 154 e della successiva sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
2) Il trasferimento definitivo avverrà entro e non oltre la data del 31.12.2025 'a rogito di notaio scelto dalla IG.ra , impegnandosi quest'ultima a CP_1 comunicare al IG. la data fissata per il rogito con almeno quindici giorni Pt_1 di preavviso. Il IG. si impegna a produrre, prima dell'atto notarile, tutta la Pt_1 documentazione necessaria alla stipula.
3) In attesa del trasferimento definitivo, la IG.ra potrà godere e CP_1 utilizzare in via esclusiva l'immobile promesso in cessione senza che il IG. possa avanzare alcuna pretesa. Pt_1
4) i ricorrenti danno atto di essere economicamente autosufficienti e, in ragione del trasferimento immobiliare concordato, dichiarano di aver regolamentato ogni reciproca pendenza economica non avendo pertanto nulla da pretendere l'uno
3 dall'altro anche in ordine a pregresse somme non corrisposte a titolo di mantenimento e/o di spese straordinarie, tanto meno in relazione allo scioglimento del regime di comunione legale.
5) le spese del presente procedimento sono da intendersi integralmente compensate tra le parti.
6) le parti dichiarano di volere prestare acquiescenza alla emananda sentenza”;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 12 febbraio 2025
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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