Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 01/12/2025, n. 2029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2029 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02029/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00031/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 31 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ER NZ, rappresentato e difeso dagli avvocati Albino Domanico e Emilio Luigi Di Cianni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Roggiano Gravina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Provenzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) del decreto di esproprio delle particelle di terreno censite nel NCEU del Comune di Roggiano Gravina al Foglio 33, pttc. nn. 139, 1931 e 1932, adottato dal Comune di Roggiano Gravina, nella persona dell’allora Responsabile di Settore, arch. Elio Furioro, il 10/05/2022, mai notificato al ricorrente e da questi “genericamente” conosciuto solo in data 25/11/2024; ove occorrere possa: 2) della Delibera di GM n. 1991 del 14/11/1997 e/o della Delibera di GM n. 25 del 28/01/1998, nella parte in cui è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera; 3) del Decreto del Sindaco n. 1688 del 21 marzo 1998, con cui è stata disposta l’occupazione d’urgenza delle particelle sopra indicate; 4) del relativo verbale di presa di possesso degli immobili da espropriare; 5) della nota prot. n. 0012713/2024 del 25/11/2024, a firma del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Roggiano Gravina, Arch. Vincenzo Campolongo, con cui è stata comunicata l’adozione del Decreto di esproprio del 10/05/2022;
nonché per l’accertamento e per la declaratoria dell’illegittimità dell’occupazione da parte del Comune di Roggiano Gravina, dei predetti terreni di proprietà del ricorrente, e, per l’effetto, per la condanna dell’Ente comunale alla restituzione ai proprietari privati dell’area illegittimamente occupata, previo ripristino dello status quo ante a spese dell’amministrazione, nonché al risarcimento dei danni;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
del decreto di esproprio prot. 4182 del 10 maggio 2022, comunicato dal Comune di Roggiano Gravina al sottoscritto avv. Domanico in data 17 aprile 2025, in riscontro all’istanza di accesso agli atti del 27-29/11/2024, acquisita al prot. del Comune di Roggiano Gravina n. 0012976/2024 del 02/12/2024, nonché dei seguenti atti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio 1) del decreto di esproprio delle particelle di terreno censite nel NCEU del Comune di Roggiano Gravina al Foglio 33, pttc. nn. 139, 1931 e 1932, adottato dal Comune di Roggiano Gravina, nella persona dell’allora Responsabile di Settore, arch. Elio Furioro, il 10/05/2022, mai notificato al ricorrente e da questi “genericamente” conosciuto solo in data 25/11/2024; ove occorrere possa: 2) della Delibera di GM n. 1991 del 14/11/1997 e/o della Delibera di GM n. 25 del 28/01/1998, nella parte in cui è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera; 3) del Decreto del Sindaco n. 1688 del 21 marzo 1998, con cui è stata disposta l’occupazione d’urgenza delle particelle sopra indicate; 4) del relativo verbale di presa di possesso degli immobili da espropriare; 5) della nota prot. n. 0012713/2024 del 25/11/2024, a firma del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Roggiano Gravina, Arch. Vincenzo Campolongo, con cui è stata comunicata l’adozione del Decreto di esproprio del 10/05/2022; nonché per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità dell’occupazione da parte del Comune di Roggiano Gravina, dei predetti terreni di proprietà del ricorrente, e, per l’effetto, per la condanna dell’Ente comunale alla restituzione ai proprietari privati dell’area illegittimamente occupata, previo ripristino dello status quo ante a spese dell’amministrazione, nonché al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roggiano Gravina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 il dott. RI BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- il ricorrente dott. ER NZ asserisce di essere proprietario delle particelle di terreno censite nel NCEU del Comune di Roggiano Gravina al Foglio 33, pttc. nn. 139, 1931 e 1932 rispetto alle quali il Comune avrebbe proceduto a occupazione di urgenza con Decreto del Sindaco n. 1688 del 21 marzo 1998 con conseguente trasformazione dei terreni per l’effettuazione di opere di pubblica utilità;
- in data 13 novembre 2024 il ricorrente ha trasmesso al Comune, per tramite dei propri difensori, una istanza volta a ottenere la restituzione dei terreni con rimessione in pristino oppure il decreto di esproprio, salvo il risarcimento del danno;
- con nota del 25 novembre 2024 il Comune ha replicato di aver già adottato in data 10 maggio 2022 il decreto di esproprio comprendente le aree in discorso, senza tuttavia trasmetterne copia;
- in data 29 novembre 2024 il ricorrente ha dunque presentato istanza di accesso agli atti al Comune per ottenere copia del decreto di esproprio in discorso;
- con il presente ricorso, notificato il 27 dicembre 2024 e depositato in Segreteria il 10 gennaio 2025, viene impugnato genericamente il decreto di esproprio, seppure non conosciuto nei suoi contenuti, e viene altresì svolta domanda ex art. 116, comma 2, c.p.a. per l’ostensione del decreto in questione e di copia della prova della sua notificazione;
- in data 15 maggio 2025 il ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso il decreto di esproprio, siccome medio tempore osteso dal Comune, e precisamente in data 17 aprile 2025;
- in data 7 luglio 2025 si è costituito in giudizio il Comune di Roggiano Gravina eccependo, in particolare, il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, in quanto non corrisponderebbe al vero che egli sia titolare delle particelle oggetto di esproprio;
- alla camera di consiglio del 12 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Considerato che:
- oggetto della presente decisione è la domanda ex art. 116 c.p.a. contenuta nel ricorso principale;
- nel caso di specie la domanda aveva ad oggetto copia del decreto di esproprio adottato in data 10 maggio 2022 e la relativa notifica;
- il Comune ha provveduto, seppur successivamente all’iscrizione a ruolo del presente ricorso e pur contestando la sussistenza di legittimazione attiva, alla comunicazione del decreto al ricorrente.
Ritenuto pertanto che:
- deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere rispetto alla domanda ex art. 116, comma 2, c.p.a.;
- sono compensate le spese della presente fase, alla luce della particolarità della questione e cioè in relazione alla discussione circa la titolarità delle aree e la conseguente legittimazione attiva, che dovranno essere approfondite in sede di merito;
- deve essere disposta la conversione del rito ex art. 32 c.p.a., ed il giudizio deve dunque proseguire con il rito ordinario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere rispetto alla domanda ex art. 116, comma 2, c.p.a.;
b) compensa le spese di questa fase;
c) dispone la conversione del rito ex art. 32 c.p.a., affinché il giudizio prosegua col rito ordinario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VO CO, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
RI BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI BA | VO CO |
IL SEGRETARIO