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Sentenza 23 luglio 2024
Sentenza 23 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 23/07/2024, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2022/109
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Civile, composta dai magistrati:
DOTT.SSA MARIA TERESA SPANU Presidente
DOTT.SSA DONATELLA ARU Consigliere
DOTT.SSA GRAZIA MARIA BAGELLA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 109 del ruolo generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2022
promossa da:
elettivamente domiciliato in Oristano, via Masones n. 74, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Nunzio Cogotti, che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente all'avv. Salvatore Porcu del
Foro di Busto Arstizio, in virtù di procura speciale apposta in calce dell'atto in riassunzione
Appellante in riassunzione
Contro
elettivamente domiciliato in Oristano, via Diaz n. 64, presso lo studio dell'avv. CP_1
Roberto Sanna, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione in riassunzione
Appellato in riassunzione
Pagina 1 e contro
CP_2
Appellato contumace
All'udienza del 5 aprile 2024 la causa è stata tenuta a decisione, con assegnazione dei termini di legge, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza ed
eccezione disattese, in parziale riforma e ad integrazione dell'impugnata sentenza del Tribunale di
Oristano, nonché fatta applicazione del principio di diritto enunciato nella ordinanza della Corte di
Cassazione con la quale è stata cassata la precedente sentenza di codesta Ecc.ma Corte
territoriale, così giudicare:
a) Determinare e liquidare il valore della quota sociale spettante al socio receduto in Parte_1
complessivi €. 100.393,91 in linea capitale (€. 58.930,00 relativa alla quota spettante sul complesso
immobiliare, €. 8.140,58 relativa alla quota spettante sulle rimanenze, €. 33.323,33 relativa alla
quota spettante per le attrezzature) oltre interessi di mora dalla data del recesso al saldo;
b) Condannare gli appellati e alle spese e compensi professionali del CP_2 CP_1
presente giudizio di rinvio e dei precedenti giudizi ivi compresi quelli del giudizio di cassazione”.
Nell'interesse dell'appellato: “Affinché piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni
contraria istanza ed in totale e/o parziale riforma della sentenza n. 329/2017 emessa dal Tribunale
di Oristano il 13.04.2017/14.04.2017, in accoglimento del dispiegato appello incidentale:
I. Nel merito, salvo gravame, ed in ragione di quanto esposto nel capo 1 della presente trattazione
(richiamo ed esposizione riassuntiva dei capi da 20) a 34) della trattazione di cui alla Comparsa di
Costituzione e Risposta e Appello Incidentale a firma avv. Roberto Schintu), rigettare la domanda
attrice, perché infondata in fatto ed in diritto;
Pagina 2 II. In via subordinata nel merito, salvo gravame, ed in ragione di quanto esposto nel capo 1 della
presente trattazione (richiamo ed esposizione riassuntiva dei capi da 20) a 34) della trattazione di
cui alla Comparsa di Costituzione e Risposta e Appello Incidentale a firma avv. Roberto Schintu),
accertare e dichiarare il diritto del alla liquidazione della quota sociale, secondo i Parte_1
parametri di cui all'Art. 2289 del codice civile e quindi, sulla base dell'effettivo e minore apporto
dato dall'ex socio alla costituzione del patrimonio sociale rispetto agli altri due soci superstiti;
Piaccia inoltre all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza:
Sull'Appello principale:
III. In ragione di quanto esposto nel capo 2 della presente trattazione (richiamo ed esposizione
riassuntiva dei capi da 35) a 38) della trattazione di cui alla Comparsa di Costituzione e Risposta e
Appello Incidentale a firma avv. Roberto Schintu), rigettare e/o dichiarare inammissibile l'appello
proposto da avverso la sentenza N° 329/2017 emessa dal Tribunale di Oristano il Parte_1
13.04.2017/14.04.2017;
IV. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
La vicenda processuale può essere ricostruita come di seguito.
Con atto di citazione del 14.03.2007 convenne in giudizio davanti al Tribunale di Parte_1
Oristano la esponendo di essere stato socio della predetta società fino Controparte_3
all'anno 2002 e di avere comunicato il proprio recesso chiedendo reiteratamente la liquidazione della propria quota senza esito, nonostante la previsione normativa del termine di sei mesi per provvedervi. A tal proposito precisò che, in conformità al disposto dell'art. 2289 c.c., la sua quota avrebbe dovuto essere liquidata mediante corresponsione di una somma di denaro rappresentativa del suo valore, determinato facendo riferimento al complesso dei beni societari, tra cui gli immobili,
le merci e il denaro, assumendo perciò rilievo l'inventario dei beni, l'elenco dei beni ammortizzabili e quello delle rimanenze. Facevano parte dei beni della società, in particolare, un fabbricato in
Comune di Cuglieri, distinto in catasto al foglio 10, mappale 546, nonché un locale per uso
Pagina 3 compressori aria e pompa;
diversi macchinari (un impianto di lavaggio completo di sollevatore idraulico;
una cabina forno per verniciatura;
due gruppi di aspirazione;
un depuratore;
quattro ponti;
un tornio completo di accessori;
sei sollevatori a carrello;
mobili ed arredi da ufficio;
attrezzatura elettronica ed informatica quale telefax, computer, stampanti, nonché numerosissima attrezzatura d'officina e manuali d'officina); domandò, pertanto, la condanna della società convenuta al pagamento di quanto a lui dovuto a titolo di liquidazione della quota di sua pertinenza.
La costituitasi, eccepì preliminarmente la prescrizione quinquennale Controparte_3
ex art. 2949 c.c. del diritto dell'attore alla liquidazione ed al pagamento della quota sociale e, nel merito, contestò l'ammontare della quota come richiesta dall'attore. In particolare allegò, per quanto qui ancora rileva: che nel corso degli anni 1970/1973, i fratelli e CP_3 CP_3
avevano realizzato un capannone da adibire a officina meccanica in Cuglieri, su un'area dagli stessi acquistata, dove in seguito avevano esercitato l'attività artigianale di autoriparatori e carrozzieri;
che, il 31.12.1984, con scrittura privata autenticata dal notaio avevano proceduto alla Per_1
regolarizzazione della società di fatto in essere tra loro, nel frattempo allargata al fratello Pt_1
con trasformazione in società in nome collettivo, denominata "
[...] Parte_2
, con sede in Cuglieri, C/so Umberto, rimettendo l'intera amministrazione e
[...]
rappresentanza legale e negoziale al che, in tale circostanza e per pura formalità, si Parte_1
era dato atto, fra l'altro, che nel compendio del patrimonio netto sociale vi fosse ricompreso anche l'immobile in Cuglieri, c.so Umberto, composto di un capannone con fabbricato al piano terra, della superficie complessiva di mq. 500 circa, insistente su area distinta in catasto al foglio 10, mappale
516, pervenuta ai e per atto Notaio del 12.06.1971; che il CP_3 CP_3 Per_2
13.6.2002, a seguito di tale recesso, la ragione sociale era stata modificata da " , CP_3
, a " ; di contestare che la liquidazione Parte_2 Controparte_3
della quota dovesse essere fatta in base alla situazione patrimoniale della società, nel giorno in cui si era verificato lo scioglimento, non potendo, invece, prescindersi dal valore effettivo delle attività e
Pagina 4 delle passività e che, comunque, dal patrimonio sociale sarebbe dovuto essere eliminato il cespite suddetto rispetto alla cui realizzazione non aveva dato alcun apporto, né economico. Parte_1
, né materiale, aveva dato alla realizzazione dell'opera. Parte_1
Istruita la causa con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 329/17
il Tribunale, anzitutto, rigettò l'eccezione di prescrizione rilevando che l'attore aveva prodotto una lettera di costituzione in mora del 30.9.2005, avente efficacia interruttiva. Secondo il Tribunale,
infatti, la società convenuta non aveva provato, come suo onere, le ragioni specifiche per le quali non avrebbe avuto conoscenza della richiesta inviata al proprio legale, così come era rimasta indimostrata la ragione per la quale tale missiva non sarebbe stata ricevuta dal medesimo legale,
essendo sufficiente la prova della spedizione della comunicazione, che nella specie non era stata contestata dalla società convenuta. Nel merito il Tribunale rilevò: 1. che la domanda di liquidazione
della quota di una società di persone, da parte del socio receduto, fa valere un'obbligazione non
degli altri soci, ma della società, e, pertanto, ai sensi dell'art. 2266 c.c., va proposta nei confronti
della società stessa, quale soggetto passivamente legittimato;
non sono, invece, legittimati passivi
gli altri soci, in quanto il regime della responsabilità solidale illimitata dei soci, ai sensi dell'art.
2291 c.c., opera solo a favore dei terzi o anche dello stesso socio, ma per altri fatti non
contrattuali;
2. che l'attore, con lettera del 8.2.2002, aveva validamente ed efficacemente comunicato la propria volontà di recedere dalla società e che, pertanto, aveva diritto ad una somma di denaro che rappresentasse il valore della sua quota in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si era verificato lo scioglimento, secondo la previsione di cui all'art. 2289
c.c.; che il pagamento dovesse essere effettuato entro sei mesi dal giorno in cui si era verificato lo scioglimento del rapporto. Il primo giudice, quindi, liquidò la quota secondo le risultanze delle consulenze tecniche, espletate sulla base della documentazione messa a disposizione e da considerarsi attendibili. Precisò il tribunale che dovesse ritenersi esatta l'inclusione nel valore di liquidazione della quota del socio receduto del valore dei beni immobili, sulla base del seguente rilievo: “Il conferimento alla società della proprietà dell'immobile originario emerge palesemente
Pagina 5 dalla scrittura privata autenticata, recante “Atto di regolarizzazione di società di fatto in società in
nome collettivo l. 23/12/82 n° 947” (rogito Notaio del 31.12.1984, rep. n. 4373, Per_1
trascritto in Nuoro, il 30.1.1985), che stabilisce, nell'art. 14, che “Ai fini delle trascrizioni nei
Pubblici registri immobiliari, si dichiara che nel compendio del patrimonio netto della società
regolarizzata con il presente atto, ancorché formalmente intestati ad uno o più soci, vi sono i
seguenti beni immobili e mobili”, e dalla nota di trascrizione, con cui si richiede la trascrizione del
predetto atto di regolarizzazione “dal quale risulta che in sede di regolarizzazione della predetta
società i soci , e hanno conferito nella suddetta società la proprietà del CP_2 CP_3 Pt_1
seguente immobile in comune di Cuglieri” (doc. 3, prodotto dalla convenuta con la comparsa di
costituzione e risposta).”. Determinò quindi la quota del socio receduto in € 67.070,58, di cui €
58.930,00 quale quota sul complesso immobiliare e € 8.140,58 quale quota sulle rimanenze, oltre interessi di mora a far data dall'8.8.2002 al saldo (stante la costituzione in mora dell'8.2.2002,
momento da cui decorreva il semestre entro cui effettuare il pagamento ex art. 2289 u.c. c.c.), il tutto calcolato in complessivi € 86.816,53.
Avverso la sentenza propose appello, convenendo in giudizio i soci e Parte_1 CP_2 CP_3
in quanto la società era stata frattanto cancellata dal registro delle imprese, con conseguente
[...]
sua estinzione ex lege. Gli appellati, costituitisi con distinti atti, chiesero il rigetto dell'impugnazione e proposero appello incidentale insistendo sull'eccezione di prescrizione,
siccome ritualmente eccepita in primo grado. Nel merito il (solo) censurò, altresì, la CP_3
decisione del primo giudice di annoverare nel patrimonio sociale, al fine di liquidare la quota del socio receduto, l'immobile adibito ad officina meccanica, incluso solo formalmente nel compendio netto sociale, ma di proprietà esclusiva sua e del fratello , non di che, anche per ragioni CP_2 Pt_1
anagrafiche, essendo molto più giovane, non aveva dato alcun apporto alla sua realizzazione né
aveva fornito alcuna prova in tal senso. Lo stesso non aveva, d'altra parte, adempiuto alla Pt_1
clausola finale dell'atto di trasformazione con cui si prevedeva la stipula di un altro atto integrativo
Pagina 6 al momento in cui avesse conferito la sua quota di ingresso nella compagine sociale, conferimento che non vi era stato a dire dell'appellante.
Con sentenza n. 364/2019 la Corte d'Appello di Cagliari accolse l' eccezione preliminare oggetto di impugnazione incidentale, ritenendo che, per un verso, l'attore non avesse assolto all'onere, su di sé gravante, di provare il ricevimento della lettera di costituzione in mora e che, per altro, verso, non vi fosse alcun elemento che consentisse di ritenere che, in quel momento,
l'avvocato cui era stata inviata la missiva fosse legato da un rapporto professionale con la società
che lo titolasse a ricevere l'atto per conto di questa. Dichiarò, quindi, il diritto di credito vantato da prescritto ai sensi dell'art. 2949 c.c. Parte_1
propose ricorso per cassazione, censurando la sentenza della Corte d'Appello di Parte_1
Cagliari sulla base di tre distinti motivi.
resistette con controricorso;
rimase contumace. CP_3 CP_3
Con il primo motivo il ricorrente principale dedusse la nullità della sentenza per violazione dell'art. 2285 c.c., commi 1 e 3, e per omesso esame del fatto decisivo relativo al patto contrattuale di cui all'art. 5 della “scrittura di regolarizzazione della società di fatto in s.n.c.”, ritualmente prodotta dalla società convenuta. Spiegò il ricorrente che la Corte d'Appello aveva accolto l'eccezione di prescrizione sul presupposto che la domanda giudiziale fosse stata proposta più di cinque anni dopo la comunicazione del recesso, che risaliva all'8 febbraio 2002 e che aveva escluso, conseguentemente, che nel quinquennio di decorrenza del termine di prescrizione (art. 2949 c.c.) fosse stato posto in essere un valido atto interruttivo, negando, in particolare, che a tal fine potesse essere presa in considerazione, per le ragioni sopra indicate, la lettera di costituzione in mora del 30 settembre 2005. L'istante censurò, quindi, la pronuncia impugnata nella parte in cui il giudice non aveva tenuto conto, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, dei tre mesi di preavviso contemplati dal terzo comma dell'art 2285 c.c. e dall'art. 5 del contratto sociale.
Con il secondo motivo lamentò la violazione degli artt. 2394, 2395 e 2289, ultimo comma,
c.c., deducendo che il credito del socio receduto maturi alla scadenza del semestre successivo allo
Pagina 7 scioglimento del rapporto sociale e che il pagamento non avrebbe potuto essere richiesto prima di tale scadenza. Precisò che proprio perché soltanto dopo il semestre detto credito sarebbe diventato esigibile, la prescrizione non avrebbe potuto decorrere prima di tale momento.
Con terzo e ultimo motivo, svolto in via subordinata, il Fiori dedusse la nullità del procedimento e della sentenza in ordine alle proprie richieste non ammesse, con violazione dell'art. 112 e del comma 2 dell'art. 115 c.p.c., lamentando, in particolare, che non fosse stata disposta la prova per testimoni sulla circostanza dedotta nella memoria di replica ex art. 7, comma 3, d.lgs. n.
5/2003 del 30 novembre 2007, con cui avrebbe voluto dimostrarsi che la lettera raccomandata del
30 settembre 2005, interruttiva della prescrizione, era stata ricevuta dall'avvocato che ne era destinatario e da costui prontamente comunicata alla società.
con controricorso, eccepì che le questioni poste coi primi due motivi di ricorso CP_3
fossero inammissibili, in quanto coperte da giudicato: sostenne, in particolare, che non sarebbe stato più possibile dibattere degli effetti della dichiarazione di recesso e della decorrenza della prescrizione, dal momento che sul punto ci sarebbe stato un accertamento del Tribunale non impugnato in sede di gravame dal ricorrente.
Con ordinanza n. 1200/2022 la Suprema Corte ritenne che, come correttamente rilevato da il Tribunale non avesse affatto asserito che la prescrizione del diritto decorresse dall'8 Parte_1
febbraio 2002, ma che si fosse limitato ad affermare che era stato provato che l'attore aveva comunicato il proprio recesso con lettera dell'8 febbraio del 2002 e che la missiva del 30 settembre
2005 aveva valore di atto interruttivo. Escluso, quindi, che sulla predetta questione si fosse formato un giudicato, la Cassazione rilevò che la Corte d'appello avrebbe dovuto occuparsene anche d'ufficio, atteso che “la data di decorrenza della prescrizione, ai fini del computo del periodo
prescrizionale, non costituisce infatti oggetto di una eccezione in senso proprio (Cass. 27 ottobre
1927, n. 3320): è pertanto inoperante, per essa, il limite segnato dall'art. 345, comma 2, c.p.c. (a
mente del quale in appello non possono essere introdotte nuove eccezioni in senso stresso)”.
Pagina 8 Escluso, ancora, che la questione avesse carattere di novità e rilevato che l'errore in cui era incorso il giudice del gravame nell'individuare la decorrenza del termine prescrizionale fosse un mero error
iuris, la Suprema Corte ritenne che il secondo motivo di ricorso fosse fondato e che gli altri due dovessero ritenersi assorbiti.
Evidenziato, infatti, che a norma del quarto comma dell'art. 2289 c.c. il pagamento della quota spettante al socio uscente deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto e che detto termine deve considerarsi a beneficio del debitore, atteso che quest'ultimo ha la facoltà di eseguire la prestazione fino alla scadenza del termine e che il socio non può
pretendere il pagamento prima di allora, la Corte enunciò che “per la prestazione in questione il
debitore è costituito in mora alla data della scadenza del termine entro il quale ne è imposto
l'adempimento, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2289 c.c., e cioè entro sei mesi dal giorno in cui
si è verificato lo scioglimento del rapporto di società (Cass. 17 maggio 1974, n. 1427): ciò
sull'evidente presupposto che l'obbligazione divenga a quella data esigibile, come richiede l'art.
1219, n. 3, c.c.”.
Dal principio sopra enunciato la Suprema Corte fece discendere che, indipendentemente dal problema relativo all'individuazione del momento in cui aveva avuto effetto il recesso, la prescrizione non aveva potuto iniziare a decorrere prima dell'8 agosto 2002, con la conseguenza che al momento della proposizione della domanda giudiziale (marzo 2007) essa non era ancora maturata.
La Corte cassò dunque la sentenza impugnata rinviando a questa Corte di Appello, in diversa composizione, affinché provvedesse sulla base dell'enunciato principio e regolasse le spese anche del giudizio di legittimità.
***
ha tempestivamente riassunto la causa formulando le conclusioni trascritte in Parte_1
epigrafe, insistendo, dunque, per l'accoglimento dell'appello e per la parziale riforma della sentenza impugnata. In particolare, il ha precisato che il Tribunale, “omettendo sul punto ogni Pt_1
motivazione, avesse tenuto conto delle relazioni del CTU geom. e non Persona_3
Pagina 9 anche di quella, relativa al valore delle attrezzature, redatta dalla CTU dott.ssa “[…] e ha Per_4
evidenziato che “l'importo di €. 86.816,53 non comprendeva quello relativo alla quota spettante sul
complesso dei beni strumentali il cui valore nella prima CTU e relativa integrazione della dott.ssa
era stato quantificato complessivamente in €. 99.970,00”. Persona_5
Chiarito, sul punto, che verosimilmente l'omissione, da parte del primo Giudice, si sarebbe potuta ricondurre a una mera “svista” – atteso che a pag. 7 della sentenza era stato rilevato che “per la
liquidazione assumono rilievo l'inventario dei beni, l'elenco dei beni ammortizzabili […]” tra cui
“una nutrita serie di macchine e apparecchiature sia di officina sia di ufficio” – il ha chiesto Pt_1
che venga dichiarato il proprio diritto anche alla quota di un terzo sui predetti beni e quindi a percepire l'ulteriore importo di € 33.323,33, oltre interessi di mora dalla data del recesso, da aggiungere all'importo già liquidato dal Tribunale.
Si è costituito nel giudizio di riassunzione insistendo per il rigetto dell'appello CP_3
proposto e per la parziale riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice aveva affermato che ai fini della determinazione del valore della quota spettante al socio receduto, dovesse includersi anche il capannone ad uso officina in Cuglieri, adiacente al Corso Umberto.
In merito alle censure avanzate da controparte, ha rilevato che: “Il Giudice di primo CP_3
grado, pur con tutte le censure sopra esposte, ha pronunciato la sentenza in rispondenza alle
conclusioni formulate dal che, pur potendo formulare in maniera analitica la sua Parte_1
domanda, si è limitato alla mera riproposizione della clausola di stile “determinare e liquidare la
quota sociale in favore dell'attore nella misura che risulterà di giustizia”. Come correttamente
evidenziato dal precedente difensore del , l'utilizzo della predetta formula ha come CP_1
effetto quello di rimettersi al potere liquidatorio del Giudice (Cass. Civ. n. 22330/2017).”. Ha
quindi concluso che: “La conseguenza è che il non può pretendere oggi, per avervi Parte_1
preventivamente e formalmente rinunciato, il riconoscimento della somma ulteriore di € 33.323,33,
rispetto a quella riconosciuta dal Primo Giudice, sulla base di una domanda non specificatamente
riformulata all'esito della complessiva fase istruttoria e di ben due consulenze tecniche che hanno
Pagina 10 ben messo il predetto nella condizione di poter formulare specifica e precisa domanda sul Pt_1
punto e non di limitarsi, come già detto, a rimettersi al potere liquidatorio del Giudice”.
***
Premessa la doverosa applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte nella sentenza di rinvio, secondo il quale “L'art. 2289 c.c. (relativo alla liquidazione della quota del
socio uscente) prevede che la prestazione sia esigibile dal socio creditore alla scadenza del termine
di sei mesi dallo scioglimento del rapporto, sicché la prescrizione del diritto di credito avente tale
oggetto decorre dallo spirare del suddetto termine semestrale”, deve, in primo luogo, darsi atto che avendo il termine prescrizionale del diritto di credito vantato da iniziato a decorrere Parte_1
dall'8 agosto 2002, al momento della proposizione della domanda (marzo 2007), la prescrizione stessa non era certamente maturata.
Occorre ora esaminare, per ragioni di ordine sistematico, l'appello incidentale proposto da CP_3
il quale deve ritenersi palesemente infondato in ordine ad entrambe le censure avanzate.
[...]
Quanto al primo profilo, relativo all'inclusione nei conteggi finalizzati alla liquidazione della quota del socio receduto dell'immobile adibito a capannone sito in Cuglieri, deve ritenersi sufficiente confermare quanto già rilevato dal Giudice di primo grado: all'art. 14 della scrittura privata autenticata, recante “Atto di regolarizzazione di società di fatto in società in nome collettivo l.
23/12/82 n. 947”, è stabilito che “Ai fini della trascrizione nei Pubblici registri immobiliari, si
dichiara che nel compendio del patrimonio netto della società regolarizzata con il presente atto,
ancorché formalmente intestati ad uno o più soci, vi sono i seguenti beni immobili e mobili […],”
includendosi anche il capannone in oggetto;
allo stesso modo, nella nota con cui è stata richiesta la trascrizione del predetto atto di regolarizzazione, si legge: “… risulta che in sede di
regolarizzazione della predetta società i soci , e hanno conferito nella CP_2 CP_3 Pt_1
suddetta società la proprietà del seguente immobile in Comune di Cuglieri” (cfr. doc. 3, fascicolo di parte della società convenuta in primo grado). Negli scritti conclusivi in questa sede l'appellante incidentale ha ribadito che l'inclusione del predetto immobile nel patrimonio sociale, avvenuto in
Pagina 11 Co occasione della trasformazione della società da “sdf” a “ , fu un atto meramente formale
inidoneo a riconoscere l'apporto del alla realizzazione dello stesso soggiungendo: Parte_1
“Oltre a quanto sopra esposto, si ribadisce che non ha mai adempiuto alla clausola Parte_1
finale dell'atto di trasformazione, in cui si prevedeva la stipula di un altro atto integrativo al
momento in cui egli avrebbe conferito la sua quota di ingresso nella società, non avendo mai
provveduto a conferire alcunché.”.
La censura è infondata siccome inidonea a confutare efficacemente i passaggi argomentativi svolti dal tribunale sul punto.
Come fatto rilevare correttamente dall'appellante: “… la procedura di liquidazione cui anche
l'appellato fa riferimento è pacificamente regolata dall'art. 2289 c.c. che pone alla base del
calcolo il patrimonio sociale del giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto per il singolo
socio ed è noto che il patrimonio sociale è formato in primis dai conferimenti dei soci….”.
Fondamentale era dunque il passaggio della sentenza di primo grado alle pagg. 12 e 13, per cui: a.
l'immobile era stato conferito alla società collettiva con l'atto per notaio b. da tale atto si Per_1
rilevava che il conferimento era effettuato dai “soci , e ”, c. il conferimento CP_2 CP_3 Pt_1
era avvenuto a titolo di proprietà e non di godimento, d. l'immobile conferito faceva quindi parte del patrimonio sociale, e. le quote sociali dei tre soci erano uguali, vale a dire pari ad un terzo per
ciascun socio. Tale passaggio argomentativo si completa con il richiamo, alla pg. 13 della sentenza di primo grado, fatto alla nota di trascrizione del predetto atto di regolarizzazione del conferimento della proprietà dell'immobile suddetto (doc. 3 prodotto dalla società convenuta), che all'evidenza solleva da ulteriori oneri probatori circa la consistenza immobiliare del patrimonio Parte_1
sociale, contrariamente a quanto preteso dall'appellante incidentale.
Quanto al secondo profilo, di dubbia comprensione, basti ricordare che nelle Parte_1
conclusioni del procedimento di primo grado, ha domandato di “determinare e liquidare la quota
sociale in favore dell'attore nella misura che risulterà all'esito del giudizio” e, in maniera ancora più inequivoca, in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio d'appello ha chiesto di
Pagina 12 “determinare e liquidare il valore della quota sociale spettante al socio receduto , Parte_1
tenuto conto delle risultanze della prima CTU quanto ai beni strumentali, dichiarando il diritto
dell'appellante all'ulteriore importo di euro 33.323,33 oltre interessi di mora dalla data del
recesso al saldo”. Appare di tutta evidenza che siffatte conclusioni non implichino alcuna rinuncia alla domanda da parte di ma, al contrario, evidenziano l'intendimento di questi di Parte_1
insistere per l'accoglimento. Pare da ultimo superfluo osservare che rimettersi alla valutazione del giudice non comporta certamente una rinuncia ad una valutazione completa e congrua.
Da ultimo, con riguardo alla doglianza concernente un asserito, non identificato inadempimento di a quanto stabilito a suo carico dalla “clausola finale dell'atto di trasformazione”, deve Parte_1
convenirsi con l'appellante che nell'atto conclusivo ha fatto rilevare che la clausola Parte_1
finale, numerata con il n. 15, è quella con cui, in via residuale e abitualmente nei contratti e nelle
convenzioni, si fa riferimento alle norme di legge “per quanto non previsto nel presente atto”: essa,
quindi, non prevede specifici impegni di chicchessia. Pertanto, volendo ritenere che il riferimento fosse, in realtà all'art. 14 si evidenzia, alla luce della postilla 6 che lo integra, che la clausola prevede semplicemente, che ai soli “… effetti di una migliore identificazione catastale
dell'immobile conferito i signori , e si obbligano alla stipula di un CP_1 CP_2 Pt_1
successivo atto integrativo”. Trattasi dunque di un mero impegno finalizzato solamente a “una
migliore identificazione catastale” a carico di tutti i tre i soci, certamente non di un impegno di a conferire alcunché. Parte_1
Passando all'esame del motivo di appello principale, questo è, all'evidenza fondato.
Ferme le quantificazioni operate sulla base delle c.t.u. in relazione ad immobili e rimanenze, il
Tribunale ha mancato di includere la voce in questione, oggetto di specifica quantificazione in sede di consulenza tecnica, sulla quale neppure erano state avanzate specifiche contestazioni. Trattasi di una cospicua quantità di beni strumentali di cui la sentenza dà atto nell'espositiva, che la
Consulente Dott.ssa aveva valutato per un totale di euro 99.970,00 sulla base Persona_5
dell'inventario, mai contestato e quindi pacifico e incontroverso fra tutte le parti. La quota di
Pagina 13 spettanza di deve dunque essere incrementata dell'importo di euro 33.323,33 (euro Parte_1
99.970,00:3), maggiorato degli interessi legali con decorrenza come da sentenza di primo grado,
dall'8.8.2002 (vale a dire dal termine del sesto mese ex art. 2289 u.c.c.c.) stante la costituzione in mora (e il recesso), risalente all'8.2.2002, fino al saldo.
***
La Cassazione ha disposto il rinvio a questa Corte anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità; alla luce dei principi esposti, dunque, si ritiene di dover applicare ai fini della determinazione delle spese processuali, il criterio unitario e globale della regolamentazione all'esito complessivo della lite. A tal proposito si precisa che: “In tema di spese processuali, il giudice del
rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si
deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che
ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento
a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire
ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura,
condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente
soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte.” (Cass. civ. n. 20289/2015).
Considerato, quindi, l'accoglimento della domanda dell'attore in riassunzione, ferma restando la condanna alle spese del primo grado di giudizio, le spese degli ulteriori gradi devono essere poste a carico di e e liquidate come in dispositivo secondo i parametri vigenti ratione CP_1 CP_2
temporis (cfr. Cass. Sez. 2, Ord. n. 15506 del 13/06/2018: “ Il giudice del rinvio, al quale la causa
sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è
tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle
dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza
applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro
risultato.”. Lo scaglione applicabile si ritiene essere quello del valore indeterminato basso (cfr.
Cass. n. 463/2014), analogamente a quanto già ritenuto in primo grado (come desumibile
Pagina 14 dall'importo liquidato), complessità bassa, esclusa la fase istruttoria, non tenutasi per tutte e tre le fasi d'appello cassazione e rinvio. Misura ridotta attesa la definizione del giudizio su una questione
preliminare
P.Q.M.
La Corte di Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Oristano n. 329/2017:
accoglie l'appello proposto da e per l'effetto condanna e a pagare in Parte_1 CP_2 CP_3
solido a per il titolo dedotto, l'importo ulteriore rispetto a quanto già disposto dal Parte_1
Tribunale (punto 2 sentenza Trib. Or.) di euro 33.323,33 oltre interessi legali di mora dall'8.8.2002
al saldo;
rigetta l'appello incidentale;
ferme la regolazione delle spese di c.t.u. e processuali del primo grado di giudizio (punti 3 e 4
sentnza Trib. Or.), condanna e a rifondere le spese del giudizio di appello, del CP_2 CP_3
giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio, in favore di , che liquida, a titolo di Parte_1
compensi professionali, quanto all'appello in euro 6615,00, 3308,00 quanto al giudizio di legittimità in euro 5250,00, 2626,00 quanto al giudizio di rinvio in euro 6946,00, 3473,00 oltre iva,
cpa e spese vive anticipate.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 12 luglio 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Grazia Maria Bagella Dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Civile, composta dai magistrati:
DOTT.SSA MARIA TERESA SPANU Presidente
DOTT.SSA DONATELLA ARU Consigliere
DOTT.SSA GRAZIA MARIA BAGELLA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 109 del ruolo generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2022
promossa da:
elettivamente domiciliato in Oristano, via Masones n. 74, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Nunzio Cogotti, che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente all'avv. Salvatore Porcu del
Foro di Busto Arstizio, in virtù di procura speciale apposta in calce dell'atto in riassunzione
Appellante in riassunzione
Contro
elettivamente domiciliato in Oristano, via Diaz n. 64, presso lo studio dell'avv. CP_1
Roberto Sanna, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione in riassunzione
Appellato in riassunzione
Pagina 1 e contro
CP_2
Appellato contumace
All'udienza del 5 aprile 2024 la causa è stata tenuta a decisione, con assegnazione dei termini di legge, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza ed
eccezione disattese, in parziale riforma e ad integrazione dell'impugnata sentenza del Tribunale di
Oristano, nonché fatta applicazione del principio di diritto enunciato nella ordinanza della Corte di
Cassazione con la quale è stata cassata la precedente sentenza di codesta Ecc.ma Corte
territoriale, così giudicare:
a) Determinare e liquidare il valore della quota sociale spettante al socio receduto in Parte_1
complessivi €. 100.393,91 in linea capitale (€. 58.930,00 relativa alla quota spettante sul complesso
immobiliare, €. 8.140,58 relativa alla quota spettante sulle rimanenze, €. 33.323,33 relativa alla
quota spettante per le attrezzature) oltre interessi di mora dalla data del recesso al saldo;
b) Condannare gli appellati e alle spese e compensi professionali del CP_2 CP_1
presente giudizio di rinvio e dei precedenti giudizi ivi compresi quelli del giudizio di cassazione”.
Nell'interesse dell'appellato: “Affinché piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni
contraria istanza ed in totale e/o parziale riforma della sentenza n. 329/2017 emessa dal Tribunale
di Oristano il 13.04.2017/14.04.2017, in accoglimento del dispiegato appello incidentale:
I. Nel merito, salvo gravame, ed in ragione di quanto esposto nel capo 1 della presente trattazione
(richiamo ed esposizione riassuntiva dei capi da 20) a 34) della trattazione di cui alla Comparsa di
Costituzione e Risposta e Appello Incidentale a firma avv. Roberto Schintu), rigettare la domanda
attrice, perché infondata in fatto ed in diritto;
Pagina 2 II. In via subordinata nel merito, salvo gravame, ed in ragione di quanto esposto nel capo 1 della
presente trattazione (richiamo ed esposizione riassuntiva dei capi da 20) a 34) della trattazione di
cui alla Comparsa di Costituzione e Risposta e Appello Incidentale a firma avv. Roberto Schintu),
accertare e dichiarare il diritto del alla liquidazione della quota sociale, secondo i Parte_1
parametri di cui all'Art. 2289 del codice civile e quindi, sulla base dell'effettivo e minore apporto
dato dall'ex socio alla costituzione del patrimonio sociale rispetto agli altri due soci superstiti;
Piaccia inoltre all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza:
Sull'Appello principale:
III. In ragione di quanto esposto nel capo 2 della presente trattazione (richiamo ed esposizione
riassuntiva dei capi da 35) a 38) della trattazione di cui alla Comparsa di Costituzione e Risposta e
Appello Incidentale a firma avv. Roberto Schintu), rigettare e/o dichiarare inammissibile l'appello
proposto da avverso la sentenza N° 329/2017 emessa dal Tribunale di Oristano il Parte_1
13.04.2017/14.04.2017;
IV. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
La vicenda processuale può essere ricostruita come di seguito.
Con atto di citazione del 14.03.2007 convenne in giudizio davanti al Tribunale di Parte_1
Oristano la esponendo di essere stato socio della predetta società fino Controparte_3
all'anno 2002 e di avere comunicato il proprio recesso chiedendo reiteratamente la liquidazione della propria quota senza esito, nonostante la previsione normativa del termine di sei mesi per provvedervi. A tal proposito precisò che, in conformità al disposto dell'art. 2289 c.c., la sua quota avrebbe dovuto essere liquidata mediante corresponsione di una somma di denaro rappresentativa del suo valore, determinato facendo riferimento al complesso dei beni societari, tra cui gli immobili,
le merci e il denaro, assumendo perciò rilievo l'inventario dei beni, l'elenco dei beni ammortizzabili e quello delle rimanenze. Facevano parte dei beni della società, in particolare, un fabbricato in
Comune di Cuglieri, distinto in catasto al foglio 10, mappale 546, nonché un locale per uso
Pagina 3 compressori aria e pompa;
diversi macchinari (un impianto di lavaggio completo di sollevatore idraulico;
una cabina forno per verniciatura;
due gruppi di aspirazione;
un depuratore;
quattro ponti;
un tornio completo di accessori;
sei sollevatori a carrello;
mobili ed arredi da ufficio;
attrezzatura elettronica ed informatica quale telefax, computer, stampanti, nonché numerosissima attrezzatura d'officina e manuali d'officina); domandò, pertanto, la condanna della società convenuta al pagamento di quanto a lui dovuto a titolo di liquidazione della quota di sua pertinenza.
La costituitasi, eccepì preliminarmente la prescrizione quinquennale Controparte_3
ex art. 2949 c.c. del diritto dell'attore alla liquidazione ed al pagamento della quota sociale e, nel merito, contestò l'ammontare della quota come richiesta dall'attore. In particolare allegò, per quanto qui ancora rileva: che nel corso degli anni 1970/1973, i fratelli e CP_3 CP_3
avevano realizzato un capannone da adibire a officina meccanica in Cuglieri, su un'area dagli stessi acquistata, dove in seguito avevano esercitato l'attività artigianale di autoriparatori e carrozzieri;
che, il 31.12.1984, con scrittura privata autenticata dal notaio avevano proceduto alla Per_1
regolarizzazione della società di fatto in essere tra loro, nel frattempo allargata al fratello Pt_1
con trasformazione in società in nome collettivo, denominata "
[...] Parte_2
, con sede in Cuglieri, C/so Umberto, rimettendo l'intera amministrazione e
[...]
rappresentanza legale e negoziale al che, in tale circostanza e per pura formalità, si Parte_1
era dato atto, fra l'altro, che nel compendio del patrimonio netto sociale vi fosse ricompreso anche l'immobile in Cuglieri, c.so Umberto, composto di un capannone con fabbricato al piano terra, della superficie complessiva di mq. 500 circa, insistente su area distinta in catasto al foglio 10, mappale
516, pervenuta ai e per atto Notaio del 12.06.1971; che il CP_3 CP_3 Per_2
13.6.2002, a seguito di tale recesso, la ragione sociale era stata modificata da " , CP_3
, a " ; di contestare che la liquidazione Parte_2 Controparte_3
della quota dovesse essere fatta in base alla situazione patrimoniale della società, nel giorno in cui si era verificato lo scioglimento, non potendo, invece, prescindersi dal valore effettivo delle attività e
Pagina 4 delle passività e che, comunque, dal patrimonio sociale sarebbe dovuto essere eliminato il cespite suddetto rispetto alla cui realizzazione non aveva dato alcun apporto, né economico. Parte_1
, né materiale, aveva dato alla realizzazione dell'opera. Parte_1
Istruita la causa con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 329/17
il Tribunale, anzitutto, rigettò l'eccezione di prescrizione rilevando che l'attore aveva prodotto una lettera di costituzione in mora del 30.9.2005, avente efficacia interruttiva. Secondo il Tribunale,
infatti, la società convenuta non aveva provato, come suo onere, le ragioni specifiche per le quali non avrebbe avuto conoscenza della richiesta inviata al proprio legale, così come era rimasta indimostrata la ragione per la quale tale missiva non sarebbe stata ricevuta dal medesimo legale,
essendo sufficiente la prova della spedizione della comunicazione, che nella specie non era stata contestata dalla società convenuta. Nel merito il Tribunale rilevò: 1. che la domanda di liquidazione
della quota di una società di persone, da parte del socio receduto, fa valere un'obbligazione non
degli altri soci, ma della società, e, pertanto, ai sensi dell'art. 2266 c.c., va proposta nei confronti
della società stessa, quale soggetto passivamente legittimato;
non sono, invece, legittimati passivi
gli altri soci, in quanto il regime della responsabilità solidale illimitata dei soci, ai sensi dell'art.
2291 c.c., opera solo a favore dei terzi o anche dello stesso socio, ma per altri fatti non
contrattuali;
2. che l'attore, con lettera del 8.2.2002, aveva validamente ed efficacemente comunicato la propria volontà di recedere dalla società e che, pertanto, aveva diritto ad una somma di denaro che rappresentasse il valore della sua quota in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si era verificato lo scioglimento, secondo la previsione di cui all'art. 2289
c.c.; che il pagamento dovesse essere effettuato entro sei mesi dal giorno in cui si era verificato lo scioglimento del rapporto. Il primo giudice, quindi, liquidò la quota secondo le risultanze delle consulenze tecniche, espletate sulla base della documentazione messa a disposizione e da considerarsi attendibili. Precisò il tribunale che dovesse ritenersi esatta l'inclusione nel valore di liquidazione della quota del socio receduto del valore dei beni immobili, sulla base del seguente rilievo: “Il conferimento alla società della proprietà dell'immobile originario emerge palesemente
Pagina 5 dalla scrittura privata autenticata, recante “Atto di regolarizzazione di società di fatto in società in
nome collettivo l. 23/12/82 n° 947” (rogito Notaio del 31.12.1984, rep. n. 4373, Per_1
trascritto in Nuoro, il 30.1.1985), che stabilisce, nell'art. 14, che “Ai fini delle trascrizioni nei
Pubblici registri immobiliari, si dichiara che nel compendio del patrimonio netto della società
regolarizzata con il presente atto, ancorché formalmente intestati ad uno o più soci, vi sono i
seguenti beni immobili e mobili”, e dalla nota di trascrizione, con cui si richiede la trascrizione del
predetto atto di regolarizzazione “dal quale risulta che in sede di regolarizzazione della predetta
società i soci , e hanno conferito nella suddetta società la proprietà del CP_2 CP_3 Pt_1
seguente immobile in comune di Cuglieri” (doc. 3, prodotto dalla convenuta con la comparsa di
costituzione e risposta).”. Determinò quindi la quota del socio receduto in € 67.070,58, di cui €
58.930,00 quale quota sul complesso immobiliare e € 8.140,58 quale quota sulle rimanenze, oltre interessi di mora a far data dall'8.8.2002 al saldo (stante la costituzione in mora dell'8.2.2002,
momento da cui decorreva il semestre entro cui effettuare il pagamento ex art. 2289 u.c. c.c.), il tutto calcolato in complessivi € 86.816,53.
Avverso la sentenza propose appello, convenendo in giudizio i soci e Parte_1 CP_2 CP_3
in quanto la società era stata frattanto cancellata dal registro delle imprese, con conseguente
[...]
sua estinzione ex lege. Gli appellati, costituitisi con distinti atti, chiesero il rigetto dell'impugnazione e proposero appello incidentale insistendo sull'eccezione di prescrizione,
siccome ritualmente eccepita in primo grado. Nel merito il (solo) censurò, altresì, la CP_3
decisione del primo giudice di annoverare nel patrimonio sociale, al fine di liquidare la quota del socio receduto, l'immobile adibito ad officina meccanica, incluso solo formalmente nel compendio netto sociale, ma di proprietà esclusiva sua e del fratello , non di che, anche per ragioni CP_2 Pt_1
anagrafiche, essendo molto più giovane, non aveva dato alcun apporto alla sua realizzazione né
aveva fornito alcuna prova in tal senso. Lo stesso non aveva, d'altra parte, adempiuto alla Pt_1
clausola finale dell'atto di trasformazione con cui si prevedeva la stipula di un altro atto integrativo
Pagina 6 al momento in cui avesse conferito la sua quota di ingresso nella compagine sociale, conferimento che non vi era stato a dire dell'appellante.
Con sentenza n. 364/2019 la Corte d'Appello di Cagliari accolse l' eccezione preliminare oggetto di impugnazione incidentale, ritenendo che, per un verso, l'attore non avesse assolto all'onere, su di sé gravante, di provare il ricevimento della lettera di costituzione in mora e che, per altro, verso, non vi fosse alcun elemento che consentisse di ritenere che, in quel momento,
l'avvocato cui era stata inviata la missiva fosse legato da un rapporto professionale con la società
che lo titolasse a ricevere l'atto per conto di questa. Dichiarò, quindi, il diritto di credito vantato da prescritto ai sensi dell'art. 2949 c.c. Parte_1
propose ricorso per cassazione, censurando la sentenza della Corte d'Appello di Parte_1
Cagliari sulla base di tre distinti motivi.
resistette con controricorso;
rimase contumace. CP_3 CP_3
Con il primo motivo il ricorrente principale dedusse la nullità della sentenza per violazione dell'art. 2285 c.c., commi 1 e 3, e per omesso esame del fatto decisivo relativo al patto contrattuale di cui all'art. 5 della “scrittura di regolarizzazione della società di fatto in s.n.c.”, ritualmente prodotta dalla società convenuta. Spiegò il ricorrente che la Corte d'Appello aveva accolto l'eccezione di prescrizione sul presupposto che la domanda giudiziale fosse stata proposta più di cinque anni dopo la comunicazione del recesso, che risaliva all'8 febbraio 2002 e che aveva escluso, conseguentemente, che nel quinquennio di decorrenza del termine di prescrizione (art. 2949 c.c.) fosse stato posto in essere un valido atto interruttivo, negando, in particolare, che a tal fine potesse essere presa in considerazione, per le ragioni sopra indicate, la lettera di costituzione in mora del 30 settembre 2005. L'istante censurò, quindi, la pronuncia impugnata nella parte in cui il giudice non aveva tenuto conto, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, dei tre mesi di preavviso contemplati dal terzo comma dell'art 2285 c.c. e dall'art. 5 del contratto sociale.
Con il secondo motivo lamentò la violazione degli artt. 2394, 2395 e 2289, ultimo comma,
c.c., deducendo che il credito del socio receduto maturi alla scadenza del semestre successivo allo
Pagina 7 scioglimento del rapporto sociale e che il pagamento non avrebbe potuto essere richiesto prima di tale scadenza. Precisò che proprio perché soltanto dopo il semestre detto credito sarebbe diventato esigibile, la prescrizione non avrebbe potuto decorrere prima di tale momento.
Con terzo e ultimo motivo, svolto in via subordinata, il Fiori dedusse la nullità del procedimento e della sentenza in ordine alle proprie richieste non ammesse, con violazione dell'art. 112 e del comma 2 dell'art. 115 c.p.c., lamentando, in particolare, che non fosse stata disposta la prova per testimoni sulla circostanza dedotta nella memoria di replica ex art. 7, comma 3, d.lgs. n.
5/2003 del 30 novembre 2007, con cui avrebbe voluto dimostrarsi che la lettera raccomandata del
30 settembre 2005, interruttiva della prescrizione, era stata ricevuta dall'avvocato che ne era destinatario e da costui prontamente comunicata alla società.
con controricorso, eccepì che le questioni poste coi primi due motivi di ricorso CP_3
fossero inammissibili, in quanto coperte da giudicato: sostenne, in particolare, che non sarebbe stato più possibile dibattere degli effetti della dichiarazione di recesso e della decorrenza della prescrizione, dal momento che sul punto ci sarebbe stato un accertamento del Tribunale non impugnato in sede di gravame dal ricorrente.
Con ordinanza n. 1200/2022 la Suprema Corte ritenne che, come correttamente rilevato da il Tribunale non avesse affatto asserito che la prescrizione del diritto decorresse dall'8 Parte_1
febbraio 2002, ma che si fosse limitato ad affermare che era stato provato che l'attore aveva comunicato il proprio recesso con lettera dell'8 febbraio del 2002 e che la missiva del 30 settembre
2005 aveva valore di atto interruttivo. Escluso, quindi, che sulla predetta questione si fosse formato un giudicato, la Cassazione rilevò che la Corte d'appello avrebbe dovuto occuparsene anche d'ufficio, atteso che “la data di decorrenza della prescrizione, ai fini del computo del periodo
prescrizionale, non costituisce infatti oggetto di una eccezione in senso proprio (Cass. 27 ottobre
1927, n. 3320): è pertanto inoperante, per essa, il limite segnato dall'art. 345, comma 2, c.p.c. (a
mente del quale in appello non possono essere introdotte nuove eccezioni in senso stresso)”.
Pagina 8 Escluso, ancora, che la questione avesse carattere di novità e rilevato che l'errore in cui era incorso il giudice del gravame nell'individuare la decorrenza del termine prescrizionale fosse un mero error
iuris, la Suprema Corte ritenne che il secondo motivo di ricorso fosse fondato e che gli altri due dovessero ritenersi assorbiti.
Evidenziato, infatti, che a norma del quarto comma dell'art. 2289 c.c. il pagamento della quota spettante al socio uscente deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto e che detto termine deve considerarsi a beneficio del debitore, atteso che quest'ultimo ha la facoltà di eseguire la prestazione fino alla scadenza del termine e che il socio non può
pretendere il pagamento prima di allora, la Corte enunciò che “per la prestazione in questione il
debitore è costituito in mora alla data della scadenza del termine entro il quale ne è imposto
l'adempimento, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2289 c.c., e cioè entro sei mesi dal giorno in cui
si è verificato lo scioglimento del rapporto di società (Cass. 17 maggio 1974, n. 1427): ciò
sull'evidente presupposto che l'obbligazione divenga a quella data esigibile, come richiede l'art.
1219, n. 3, c.c.”.
Dal principio sopra enunciato la Suprema Corte fece discendere che, indipendentemente dal problema relativo all'individuazione del momento in cui aveva avuto effetto il recesso, la prescrizione non aveva potuto iniziare a decorrere prima dell'8 agosto 2002, con la conseguenza che al momento della proposizione della domanda giudiziale (marzo 2007) essa non era ancora maturata.
La Corte cassò dunque la sentenza impugnata rinviando a questa Corte di Appello, in diversa composizione, affinché provvedesse sulla base dell'enunciato principio e regolasse le spese anche del giudizio di legittimità.
***
ha tempestivamente riassunto la causa formulando le conclusioni trascritte in Parte_1
epigrafe, insistendo, dunque, per l'accoglimento dell'appello e per la parziale riforma della sentenza impugnata. In particolare, il ha precisato che il Tribunale, “omettendo sul punto ogni Pt_1
motivazione, avesse tenuto conto delle relazioni del CTU geom. e non Persona_3
Pagina 9 anche di quella, relativa al valore delle attrezzature, redatta dalla CTU dott.ssa “[…] e ha Per_4
evidenziato che “l'importo di €. 86.816,53 non comprendeva quello relativo alla quota spettante sul
complesso dei beni strumentali il cui valore nella prima CTU e relativa integrazione della dott.ssa
era stato quantificato complessivamente in €. 99.970,00”. Persona_5
Chiarito, sul punto, che verosimilmente l'omissione, da parte del primo Giudice, si sarebbe potuta ricondurre a una mera “svista” – atteso che a pag. 7 della sentenza era stato rilevato che “per la
liquidazione assumono rilievo l'inventario dei beni, l'elenco dei beni ammortizzabili […]” tra cui
“una nutrita serie di macchine e apparecchiature sia di officina sia di ufficio” – il ha chiesto Pt_1
che venga dichiarato il proprio diritto anche alla quota di un terzo sui predetti beni e quindi a percepire l'ulteriore importo di € 33.323,33, oltre interessi di mora dalla data del recesso, da aggiungere all'importo già liquidato dal Tribunale.
Si è costituito nel giudizio di riassunzione insistendo per il rigetto dell'appello CP_3
proposto e per la parziale riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice aveva affermato che ai fini della determinazione del valore della quota spettante al socio receduto, dovesse includersi anche il capannone ad uso officina in Cuglieri, adiacente al Corso Umberto.
In merito alle censure avanzate da controparte, ha rilevato che: “Il Giudice di primo CP_3
grado, pur con tutte le censure sopra esposte, ha pronunciato la sentenza in rispondenza alle
conclusioni formulate dal che, pur potendo formulare in maniera analitica la sua Parte_1
domanda, si è limitato alla mera riproposizione della clausola di stile “determinare e liquidare la
quota sociale in favore dell'attore nella misura che risulterà di giustizia”. Come correttamente
evidenziato dal precedente difensore del , l'utilizzo della predetta formula ha come CP_1
effetto quello di rimettersi al potere liquidatorio del Giudice (Cass. Civ. n. 22330/2017).”. Ha
quindi concluso che: “La conseguenza è che il non può pretendere oggi, per avervi Parte_1
preventivamente e formalmente rinunciato, il riconoscimento della somma ulteriore di € 33.323,33,
rispetto a quella riconosciuta dal Primo Giudice, sulla base di una domanda non specificatamente
riformulata all'esito della complessiva fase istruttoria e di ben due consulenze tecniche che hanno
Pagina 10 ben messo il predetto nella condizione di poter formulare specifica e precisa domanda sul Pt_1
punto e non di limitarsi, come già detto, a rimettersi al potere liquidatorio del Giudice”.
***
Premessa la doverosa applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte nella sentenza di rinvio, secondo il quale “L'art. 2289 c.c. (relativo alla liquidazione della quota del
socio uscente) prevede che la prestazione sia esigibile dal socio creditore alla scadenza del termine
di sei mesi dallo scioglimento del rapporto, sicché la prescrizione del diritto di credito avente tale
oggetto decorre dallo spirare del suddetto termine semestrale”, deve, in primo luogo, darsi atto che avendo il termine prescrizionale del diritto di credito vantato da iniziato a decorrere Parte_1
dall'8 agosto 2002, al momento della proposizione della domanda (marzo 2007), la prescrizione stessa non era certamente maturata.
Occorre ora esaminare, per ragioni di ordine sistematico, l'appello incidentale proposto da CP_3
il quale deve ritenersi palesemente infondato in ordine ad entrambe le censure avanzate.
[...]
Quanto al primo profilo, relativo all'inclusione nei conteggi finalizzati alla liquidazione della quota del socio receduto dell'immobile adibito a capannone sito in Cuglieri, deve ritenersi sufficiente confermare quanto già rilevato dal Giudice di primo grado: all'art. 14 della scrittura privata autenticata, recante “Atto di regolarizzazione di società di fatto in società in nome collettivo l.
23/12/82 n. 947”, è stabilito che “Ai fini della trascrizione nei Pubblici registri immobiliari, si
dichiara che nel compendio del patrimonio netto della società regolarizzata con il presente atto,
ancorché formalmente intestati ad uno o più soci, vi sono i seguenti beni immobili e mobili […],”
includendosi anche il capannone in oggetto;
allo stesso modo, nella nota con cui è stata richiesta la trascrizione del predetto atto di regolarizzazione, si legge: “… risulta che in sede di
regolarizzazione della predetta società i soci , e hanno conferito nella CP_2 CP_3 Pt_1
suddetta società la proprietà del seguente immobile in Comune di Cuglieri” (cfr. doc. 3, fascicolo di parte della società convenuta in primo grado). Negli scritti conclusivi in questa sede l'appellante incidentale ha ribadito che l'inclusione del predetto immobile nel patrimonio sociale, avvenuto in
Pagina 11 Co occasione della trasformazione della società da “sdf” a “ , fu un atto meramente formale
inidoneo a riconoscere l'apporto del alla realizzazione dello stesso soggiungendo: Parte_1
“Oltre a quanto sopra esposto, si ribadisce che non ha mai adempiuto alla clausola Parte_1
finale dell'atto di trasformazione, in cui si prevedeva la stipula di un altro atto integrativo al
momento in cui egli avrebbe conferito la sua quota di ingresso nella società, non avendo mai
provveduto a conferire alcunché.”.
La censura è infondata siccome inidonea a confutare efficacemente i passaggi argomentativi svolti dal tribunale sul punto.
Come fatto rilevare correttamente dall'appellante: “… la procedura di liquidazione cui anche
l'appellato fa riferimento è pacificamente regolata dall'art. 2289 c.c. che pone alla base del
calcolo il patrimonio sociale del giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto per il singolo
socio ed è noto che il patrimonio sociale è formato in primis dai conferimenti dei soci….”.
Fondamentale era dunque il passaggio della sentenza di primo grado alle pagg. 12 e 13, per cui: a.
l'immobile era stato conferito alla società collettiva con l'atto per notaio b. da tale atto si Per_1
rilevava che il conferimento era effettuato dai “soci , e ”, c. il conferimento CP_2 CP_3 Pt_1
era avvenuto a titolo di proprietà e non di godimento, d. l'immobile conferito faceva quindi parte del patrimonio sociale, e. le quote sociali dei tre soci erano uguali, vale a dire pari ad un terzo per
ciascun socio. Tale passaggio argomentativo si completa con il richiamo, alla pg. 13 della sentenza di primo grado, fatto alla nota di trascrizione del predetto atto di regolarizzazione del conferimento della proprietà dell'immobile suddetto (doc. 3 prodotto dalla società convenuta), che all'evidenza solleva da ulteriori oneri probatori circa la consistenza immobiliare del patrimonio Parte_1
sociale, contrariamente a quanto preteso dall'appellante incidentale.
Quanto al secondo profilo, di dubbia comprensione, basti ricordare che nelle Parte_1
conclusioni del procedimento di primo grado, ha domandato di “determinare e liquidare la quota
sociale in favore dell'attore nella misura che risulterà all'esito del giudizio” e, in maniera ancora più inequivoca, in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio d'appello ha chiesto di
Pagina 12 “determinare e liquidare il valore della quota sociale spettante al socio receduto , Parte_1
tenuto conto delle risultanze della prima CTU quanto ai beni strumentali, dichiarando il diritto
dell'appellante all'ulteriore importo di euro 33.323,33 oltre interessi di mora dalla data del
recesso al saldo”. Appare di tutta evidenza che siffatte conclusioni non implichino alcuna rinuncia alla domanda da parte di ma, al contrario, evidenziano l'intendimento di questi di Parte_1
insistere per l'accoglimento. Pare da ultimo superfluo osservare che rimettersi alla valutazione del giudice non comporta certamente una rinuncia ad una valutazione completa e congrua.
Da ultimo, con riguardo alla doglianza concernente un asserito, non identificato inadempimento di a quanto stabilito a suo carico dalla “clausola finale dell'atto di trasformazione”, deve Parte_1
convenirsi con l'appellante che nell'atto conclusivo ha fatto rilevare che la clausola Parte_1
finale, numerata con il n. 15, è quella con cui, in via residuale e abitualmente nei contratti e nelle
convenzioni, si fa riferimento alle norme di legge “per quanto non previsto nel presente atto”: essa,
quindi, non prevede specifici impegni di chicchessia. Pertanto, volendo ritenere che il riferimento fosse, in realtà all'art. 14 si evidenzia, alla luce della postilla 6 che lo integra, che la clausola prevede semplicemente, che ai soli “… effetti di una migliore identificazione catastale
dell'immobile conferito i signori , e si obbligano alla stipula di un CP_1 CP_2 Pt_1
successivo atto integrativo”. Trattasi dunque di un mero impegno finalizzato solamente a “una
migliore identificazione catastale” a carico di tutti i tre i soci, certamente non di un impegno di a conferire alcunché. Parte_1
Passando all'esame del motivo di appello principale, questo è, all'evidenza fondato.
Ferme le quantificazioni operate sulla base delle c.t.u. in relazione ad immobili e rimanenze, il
Tribunale ha mancato di includere la voce in questione, oggetto di specifica quantificazione in sede di consulenza tecnica, sulla quale neppure erano state avanzate specifiche contestazioni. Trattasi di una cospicua quantità di beni strumentali di cui la sentenza dà atto nell'espositiva, che la
Consulente Dott.ssa aveva valutato per un totale di euro 99.970,00 sulla base Persona_5
dell'inventario, mai contestato e quindi pacifico e incontroverso fra tutte le parti. La quota di
Pagina 13 spettanza di deve dunque essere incrementata dell'importo di euro 33.323,33 (euro Parte_1
99.970,00:3), maggiorato degli interessi legali con decorrenza come da sentenza di primo grado,
dall'8.8.2002 (vale a dire dal termine del sesto mese ex art. 2289 u.c.c.c.) stante la costituzione in mora (e il recesso), risalente all'8.2.2002, fino al saldo.
***
La Cassazione ha disposto il rinvio a questa Corte anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità; alla luce dei principi esposti, dunque, si ritiene di dover applicare ai fini della determinazione delle spese processuali, il criterio unitario e globale della regolamentazione all'esito complessivo della lite. A tal proposito si precisa che: “In tema di spese processuali, il giudice del
rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si
deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che
ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento
a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire
ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura,
condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente
soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte.” (Cass. civ. n. 20289/2015).
Considerato, quindi, l'accoglimento della domanda dell'attore in riassunzione, ferma restando la condanna alle spese del primo grado di giudizio, le spese degli ulteriori gradi devono essere poste a carico di e e liquidate come in dispositivo secondo i parametri vigenti ratione CP_1 CP_2
temporis (cfr. Cass. Sez. 2, Ord. n. 15506 del 13/06/2018: “ Il giudice del rinvio, al quale la causa
sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è
tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle
dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza
applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro
risultato.”. Lo scaglione applicabile si ritiene essere quello del valore indeterminato basso (cfr.
Cass. n. 463/2014), analogamente a quanto già ritenuto in primo grado (come desumibile
Pagina 14 dall'importo liquidato), complessità bassa, esclusa la fase istruttoria, non tenutasi per tutte e tre le fasi d'appello cassazione e rinvio. Misura ridotta attesa la definizione del giudizio su una questione
preliminare
P.Q.M.
La Corte di Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Oristano n. 329/2017:
accoglie l'appello proposto da e per l'effetto condanna e a pagare in Parte_1 CP_2 CP_3
solido a per il titolo dedotto, l'importo ulteriore rispetto a quanto già disposto dal Parte_1
Tribunale (punto 2 sentenza Trib. Or.) di euro 33.323,33 oltre interessi legali di mora dall'8.8.2002
al saldo;
rigetta l'appello incidentale;
ferme la regolazione delle spese di c.t.u. e processuali del primo grado di giudizio (punti 3 e 4
sentnza Trib. Or.), condanna e a rifondere le spese del giudizio di appello, del CP_2 CP_3
giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio, in favore di , che liquida, a titolo di Parte_1
compensi professionali, quanto all'appello in euro 6615,00, 3308,00 quanto al giudizio di legittimità in euro 5250,00, 2626,00 quanto al giudizio di rinvio in euro 6946,00, 3473,00 oltre iva,
cpa e spese vive anticipate.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 12 luglio 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Grazia Maria Bagella Dott.ssa Maria Teresa Spanu
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