TAR
Sentenza breve 16 febbraio 2026
Sentenza breve 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 16/02/2026, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01482/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 16/02/2026
N. 00228 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01482/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1482 del 2025, proposto da UR IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Madella, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Mantova, Ministero dell'Interno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
a) del provvedimento prot n. P-MN/L/Q/2025/102544 emesso dalla Prefettura di
Mantova in data 22 settembre.2025, notificato in pari data, con cui è stato revocato il N. 01482/2025 REG.RIC.
nulla osta alla conversione rilasciato in favore del lavoratore sig. IN UR in data 8.06.2025 su istanza del datore di lavoro Francescon Bruno;
b) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Mantova e del
Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa Beatrice
ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
MOTIVAZIONI
Rilevato e considerato che il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 22.9.2025 con il quale la
Prefettura di Mantova ha disposto la revoca del nulla osta alla conversione rilasciato in suo favore ai sensi dell'art. 42 d.l. 73/2022 in ragione dell'inidoneità della sistemazione alloggiativa, in quanto l'“immobile risulta essere stato utilizzato dal medesimo datore di lavoro per altre procedure pendenti presso questo ufficio, fino all'esaurimento dei posti disponibili”; che con il ricorso UR IN ha censurato il provvedimento per carenze motivazionali, sostenendo di non comprendere le ragioni dell'inidoneità dell'alloggio, atteso che il certificato di idoneità abitativa attesta una capienza di 8 persone mentre il certificato di stato di famiglia dell'ospitante attesta la presenza di una sola persona; che con ordinanza n. 1168 del 22.12.2025 è stato ordinato alla Prefettura di Mantova di depositare in giudizio gli atti e i documenti posti a fondamento del provvedimento impugnato oltre a una relazione sui fatti di causa; N. 01482/2025 REG.RIC.
che, con nota in data 23.1.2026, la difesa erariale ha evidenziato che la Prefettura ha annullato in autotutela il provvedimento impugnato, insistendo per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, a spese compensate; che all'udienza camerale dell'11 febbraio 2026 il difensore di parte ricorrente ha dato atto della cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell'Amministrazione alla refusione delle spese di lite;
Ritenuto che sia pertanto cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma
5, c.p.a., atteso che la pretesa azionata in giudizio dal ricorrente risulta pienamente soddisfatta;
Ritenuto infine che le spese di lite debbano essere compensate per 1/3, tenuto conto del sollecito e spontaneo esercizio dei poteri di riesame da parte della Prefettura, disponendo il pagamento degli ulteriori 2/3 in favore di parte ricorrente, secondo il principio della soccombenza virtuale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna le Amministrazioni resistenti a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 01482/2025 REG.RIC.
AN BB, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice ZZ, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
Beatrice ZZ
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
AN BB
Pubblicato il 16/02/2026
N. 00228 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01482/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1482 del 2025, proposto da UR IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Madella, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Mantova, Ministero dell'Interno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
a) del provvedimento prot n. P-MN/L/Q/2025/102544 emesso dalla Prefettura di
Mantova in data 22 settembre.2025, notificato in pari data, con cui è stato revocato il N. 01482/2025 REG.RIC.
nulla osta alla conversione rilasciato in favore del lavoratore sig. IN UR in data 8.06.2025 su istanza del datore di lavoro Francescon Bruno;
b) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Mantova e del
Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa Beatrice
ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
MOTIVAZIONI
Rilevato e considerato che il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 22.9.2025 con il quale la
Prefettura di Mantova ha disposto la revoca del nulla osta alla conversione rilasciato in suo favore ai sensi dell'art. 42 d.l. 73/2022 in ragione dell'inidoneità della sistemazione alloggiativa, in quanto l'“immobile risulta essere stato utilizzato dal medesimo datore di lavoro per altre procedure pendenti presso questo ufficio, fino all'esaurimento dei posti disponibili”; che con il ricorso UR IN ha censurato il provvedimento per carenze motivazionali, sostenendo di non comprendere le ragioni dell'inidoneità dell'alloggio, atteso che il certificato di idoneità abitativa attesta una capienza di 8 persone mentre il certificato di stato di famiglia dell'ospitante attesta la presenza di una sola persona; che con ordinanza n. 1168 del 22.12.2025 è stato ordinato alla Prefettura di Mantova di depositare in giudizio gli atti e i documenti posti a fondamento del provvedimento impugnato oltre a una relazione sui fatti di causa; N. 01482/2025 REG.RIC.
che, con nota in data 23.1.2026, la difesa erariale ha evidenziato che la Prefettura ha annullato in autotutela il provvedimento impugnato, insistendo per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, a spese compensate; che all'udienza camerale dell'11 febbraio 2026 il difensore di parte ricorrente ha dato atto della cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell'Amministrazione alla refusione delle spese di lite;
Ritenuto che sia pertanto cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma
5, c.p.a., atteso che la pretesa azionata in giudizio dal ricorrente risulta pienamente soddisfatta;
Ritenuto infine che le spese di lite debbano essere compensate per 1/3, tenuto conto del sollecito e spontaneo esercizio dei poteri di riesame da parte della Prefettura, disponendo il pagamento degli ulteriori 2/3 in favore di parte ricorrente, secondo il principio della soccombenza virtuale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna le Amministrazioni resistenti a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 01482/2025 REG.RIC.
AN BB, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice ZZ, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
Beatrice ZZ
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
AN BB